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La cooperazione amministrativa

La cooperazione amministrativa

Sezione curata da Anna Iermano

 

Ai sensi dell'art. 197 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rubricato "Cooperazione amministrativa", l'esigenza di assicurare l'effettiva attuazione del diritto dell'Unione, se necessario mediante un'azione di sostegno delle amministrazioni statali, è considerata una questione di interesse comune. In tal modo il Trattato istituzionalizza la cooperazione amministrativa, consentendo all'Unione europea di sostenere gli sforzi dei Paesi membri volti a migliorare la "capacity building" delle amministrazioni nazionali, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e la mobilità di funzionari, nonché mediante programmi di formazione. La dimensione amministrativa europea traspare, tra l'altro, dall'articolo 6 del TFUE che stabilisce la competenza dell'Unione ad adottare piani intesi a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri in settori quali la cooperazione amministrativa; altre disposizioni stabiliscono i caratteri stessi dell'amministrazione europea, la quale deve essere "aperta, efficace ed indipendente" (art. 298 del  TFUE), nonché le garanzie dei diritti dei singoli nei confronti di istituzioni, organi ed organismi appartenenti all'Unione (ad es. in materia di trasparenza, art. 15 del TFUE), alla stregua del più generale principio di buona amministrazione (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). In particolare, il Trattato prevede espressamente l'adozione di misure volte ad assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri e la Commissione europea, nei settori rientranti nello "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" (art. 74 TFUE); ed, inoltre, dispone che le misure di cui all'articolo 74 TFUE siano adottate su proposta della Commissione, oppure su iniziativa di un quarto degli Stati membri (art. 76 del TFUE). Alla Commissione europea, che rappresenta il principale referente delle amministrazioni nazionali, si affiancano, altresì, organismi di ausilio esterno (comitati), uffici (agenzie europee), reti di organismi (es. la rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale) ed autorità indipendenti (es. il Garante europeo per la protezione dei dati personali) che interagiscono, tutti, in vario modo con le Pubbliche Amministrazioni. Si incentiva, pertanto, la cooperazione e l'azione sussidiaria, secondo modalità di relazione che si fondano sulla collaborazione e sulla dialettica piuttosto che sulla gerarchia. La complessità derivante dai raccordi di tipo procedimentale ed organizzativo delle diverse amministrazioni risulta, così, gestita, nel sistema amministrativo comune, mediante il decentramento e l'interconnessione, nel rispetto dei principi fondamentali di leale cooperazione, proporzionalità e sussidiarietà.
Nella presente sezione è monitorata l'attività delle Istituzioni europee (in particolare, emanazione di atti di diritto derivato, adozione di atti preparatori, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) sugli aspetti sopra descritti, a partire da gennaio 2013. Una particolare attenzione è, tra l'altro, riservata all'IVA, quale principale imposta armonizzata a livello europeo.

Per l'invio di contributi: slsg@unisa.it


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Administrative cooperation

Section by Anna Iermano

 

Pursuant to art. Article 197 of the Treaty on the Functioning of the European Union, entitled “Administrative cooperation”, the need to ensure the effective implementation of Union law, if necessary through action in support of State administrations, is considered to be a matter of common concern. In this way, the Treaty institutionalizes administrative cooperation, enabling the European Union to support Member States' efforts to improve the capacity building of national administrations, in particular through the exchange of information and mobility of officials, as well as through training programmes. The European administrative dimension can be seen, inter alia, in Article 6 TFEU, which sets out the Union's competence to adopt plans to support, coordinate or supplement Member States' action in areas such as administrative cooperation; other provisions lay down the very characteristics of the European administration, which must be "open, efficient and independent" (Article 298 TFEU), as well as guarantees of the rights of individuals vis-à-vis institutions, bodies, offices and agencies belonging to the Union (e.g., as concerns transparency, Art. 15 TFEU), in line with the more general principle of good administration (Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union). In particular, the Treaty expressly provides for the adoption of measures to ensure administrative cooperation between the competent services of the Member States and the European Commission in the areas covered by the "area of freedom, security and justice" (Article 74 TFEU); and, in addition, provides that the measures outlined in Article 74 TFEU are to be adopted either on a proposal from the Commission or on the initiative of one quarter of the Member States (Article 76 TFEU). The European Commission, which is the main contact hub for national administrations, is also supported by external aid bodies (committees), offices (European agencies), networks of bodies (e.g. the European Environment Information and Observation Network) and independent authorities (e.g. the European Data Protection Supervisor), which all interact, in various ways, with the Public Administrations. Cooperation and subsidiary action is therefore encouraged through relationships based on collaboration and dialogue rather than hierarchy. The complexity deriving from the procedural and organizational connections between the various administrations is thus managed in the common administrative system, through decentralization and interconnection, in compliance with the fundamental principles of loyal cooperation, proportionality and subsidiarity.
This section monitors the activities of the European institutions (in particular, secondary legislation, preparatory acts, the judgments of the Court of Justice of the European Union) on the above aspects, starting from January 2013. Particular attention is given to VAT, as the main harmonized tax at European level.

To send contributions, write to: slsg@unisa.it


 



APRILE 2026

Judgment of the Court (Seventh Chamber) 16 April 2026
(Sof Medica SA v Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, case C‑568/24)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 aprile 2026
(causa C‑568/24, Sof Medica SA c. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca)
L’art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con l’art. 42, parr. 1 e 2, e con l’art. 49 della direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che i principi di trasparenza e di parità di trattamento, enunciati in tale art. 18, par. 1, non ostano a che, nell’ambito di un appalto pubblico di fornitura, un’amministrazione aggiudicatrice escluda un’offerta sulla base di specifiche tecniche, senza che, alla data di pubblicazione del bando di gara, queste ultime siano state oggetto di una giustificazione oggettiva nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto 13, di detta direttiva. Inoltre, l’art. 42, parr. 1 e 4, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può prevedere, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di fornitura di un robot chirurgico, requisiti relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata nonché alla disposizione dei bracci del robot chirurgico oggetto dell’appalto in parola, senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente», a meno che, alla luce dei documenti di gara, detti requisiti discendano inevitabilmente dall’oggetto di detto appalto.

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Judgment of the General Court (Second Chamber, sitting with five Judges) 22 April 2026 
(Mokoryte SRL v Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Ministerul Finanţelor – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, case T‑233/25)

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione a cinque giudici) 22 aprile 2026 
(causa T‑233/25, Mokoryte SRL c. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Ministerul Finanţelor – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a che un subappaltatore, che abbia acquisito mediante cessione il credito che un appaltatore deteneva nei confronti di un committente in forza di un contratto d’appalto, possa procedere alla rettifica della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento di tale credito da parte di detto committente.

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Judgment of the Court (First Chamber) 30 April 2026 
(case C‑544/24, ‘Nekilnojamojo turto valdymas’ BUAB v Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 aprile 2026
(causa C‑544/24, «Nekilnojamojo turto valdymas» BUAB c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
L’art. 325 TFUE e l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che fissi le modalità di calcolo del tasso degli interessi moratori relativi ad arretrati in materia di imposta sul valore aggiunto indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’infrazione accertata dall’amministrazione tributaria ed escluda che quest’ultima possa applicare un tasso di interesse inferiore a quello previsto da tale normativa o rinunciare a calcolare una parte dell’importo degli interessi moratori o dispensare un contribuente dal pagamento di tali interessi, ad eccezione dei casi tassativamente definiti da detta normativa.

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Judgment of the General Court (Tenth Chamber) 29 April 2026
(Isabel Sánchez c. European Commission, case T-229/24)

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) 29 aprile 2026
(causa T‑229/24, Isabel Sánchez c. Commissione europea)
La Corte, inter alia, precisa che l’obbligo del rispetto di un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale del diritto dell’Unione di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto e che è riportato come componente del diritto a una buona amministrazione dall’art. 41, par. 1, della Carta. Inoltre, chiarisce che i giudizi formulati dalla commissione giudicatrice di un concorso in sede di valutazione delle attitudini dei candidati, nonché le decisioni mediante le quali la commissione giudicatrice constata l’insuccesso di un candidato a seguito di una prova costituiscono l’espressione di un giudizio di valore. Essi rientrano nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice e possono essere soggette al sindacato del giudice dell’Unione solo in caso di violazione manifesta delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice. Inoltre, in forza dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento, spetta alle istituzioni dell’Unione garantire a tutti i candidati di un concorso lo svolgimento più sereno e regolare possibile delle prove. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, un’irregolarità intervenuta durante lo svolgimento delle prove di un concorso inficia la legalità di queste ultime soltanto qualora tale irregolarità sia sostanziale oppure qualora la parte ricorrente dimostri che l’irregolarità in questione può aver falsato i risultati delle prove. Inoltre, considerando che, da un lato, un atto amministrativo gode di una presunzione di legittimità e che, dall’altro, l’onere della prova del fatto che un tale atto sia viziato da illegittimità grava, per principio, su colui che deduce tale vizio, spetta al ricorrente fornire, quanto meno, indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti a sostegno della sua pretesa. Per quanto riguarda più precisamente le prove orali di un concorso, il potere discrezionale della commissione giudicatrice di concorso è ulteriormente ampliato dall’elemento di libertà e di incertezza che caratterizza tale tipo di prova, che è, per sua stessa natura, meno uniformata della prova scritta e il cui contenuto può variare in funzione dell’esperienza e della personalità dei diversi candidati nonché delle risposte che essi forniscono ai quesiti della commissione giudicatrice.

 


                                                                                                  MARZO 2026

Judgment of the Court (Sixth Chamber) 5 March 2026
(Erdrich Umformtechnik GmbH v Odvolací finanční ředitelství, case C‑828/24)

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 marzo 2026
(causa C‑828/24, Erdrich Umformtechnik GmbH c Odvolací finanční ředitelství)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che consente allo Stato membro d’origine di concedere, sulla base di una decisione adottata ai sensi dell’art. 1, par. 12, di tale direttiva, un’esenzione per un periodo anteriore al momento dell’emanazione di tale decisione, e persino per un periodo anteriore al momento della presentazione, presso l’amministrazione competente, del certificato e delle informazioni a sostegno che tale Stato membro può ragionevolmente richiedere. Inoltre, deve essere interpretata nel senso che non fissa né un termine per la presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato membro d’origine può ragionevolmente richiedere al fine di adottare una decisione di concessione di un’esenzione sulla base dell’art. 1, par. 12, di tale direttiva né una limitazione inerente alla durata del periodo anteriore a siffatta presentazione per il quale può essere concessa un’esenzione.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 12 March 2026 
(Harry et Associés Sarl v Agenzia delle entrate – Riscossione – Pescara, Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara, case C‑527/24)

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 12 marzo 2026
(causa C‑527/24, Harry et Associés Sarl c. Agenzia delle entrate – Riscossione – Pescara, Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara)

L’art. 170 e l’art. 171, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, letti in combinato disposto con l’art. 15, par. 1, seconda frase, con l’art. 20, par. 1, e con l’art. 23, par. 2, della direttiva 2008/9/CE, che definisce le modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro del rimborso, ma in un altro Stato membro, nonché con i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di proporzionalità e di buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come interpretata da una decisione giurisdizionale definitiva, secondo la quale un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell’IVA è privato tanto del diritto al rimborso dell’IVA quanto del diritto di accesso al giudice per contestare l’inerzia dell’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, investita della richiesta di rimborso dell’IVA di detto soggetto passivo, a motivo del fatto che tale richiesta non può ritenersi presentata a causa di un malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della sua trasmissione elettronica.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 12 March 2026
(Aptiv Services Hungary Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑521/24)

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 12 marzo 2026 
(causa C‑521/24Aptiv Services Hungary Kft. c Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)

Secondo la Corte di giustizia l’art. 168, lett. c), l’art. 178, lett. c), nonché gli artt. 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale nonché a una prassi amministrativa in forza delle quali la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni è negata per il motivo che il soggetto passivo ha fatto valere il suo diritto a detrazione nel periodo d’imposta durante il quale ha effettivamente ricevuto le fatture necessarie per l’esercizio di tale diritto, che era posteriore al periodo durante il quale gli acquisti in parola erano stati effettuati, sebbene detto soggetto passivo abbia esercitato tale diritto in buona fede ed entro il termine di prescrizione.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 12 March 2026
(Randstad España SLU v Administracíon General del Estado, case C‑515/24)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 marzo 2026
(causa C‑515/24, Randstad España SLU c Administración General del Estado)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che non osta a una normativa nazionale che entra in vigore alla data di adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea e che introduce un’esclusione dal diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte e relativa a spese di acquisto di beni e servizi, quali biglietti per assistere a manifestazioni sportive, destinati a omaggi a clienti, dipendenti o terzi.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 19 March 2026 
(Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje v Odvolací finanční ředitelství, case C‑513/24)

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 marzo 2026
(causa C‑513/24, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje c. Odvolací finanční ředitelství)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 173, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le spese sostenute per l’acquisto di beni e di servizi richiesti da una normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione, ma altresì utilizzati per l’esercizio di prestazioni che danno diritto a detrazione, non costituiscono, in ragione di questo solo obbligo regolamentare, spese generali che danno diritto a una detrazione prorata.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 5 March 2026
(MB “Žaidimų valiuta” v Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos case C‑472/24)
 
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 marzo 2026 
(causa C‑472/24, MB “Žaidimų valiuta” c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
L’art. 135, par. 1, lett. e), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065, deve essere interpretato nel senso che operazioni consistenti nello scambio di valute reali a scopo di pagamento contro unità di valuta virtuale, utilizzabile unicamente in un videogioco online, non rientrano nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione. Inoltre l’art. 30 bis della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2016/1065, deve essere interpretato nel senso che unità di valuta virtuale, utilizzabile unicamente in un videogioco online, quando danno accesso a talune funzionalità all’interno di tale gioco, non rientrano nella nozione di «buono», in particolare di «buono multiuso», ai sensi della citata disposizione, cosicché l’IVA su tali operazioni deve essere riscossa conformemente alla regola generale prevista dall’art. 73 di detta direttiva.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 5 March 2026 
(Skatteverket v Lyko Operations AB, case C‑436/24)
 
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 5 marzo 2026
(causa C‑436/24, Skatteverket c. Lyko Operations AB)
La Corte di giustizia chiarisce che la nozione di «buono» definita all’art. 30 bis, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 deve essere interpretata nel senso che non include l’assegnazione di punti da parte di un fornitore ai suoi clienti nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela, in forza del quale tali punti sono determinati in funzione dell’importo degli acquisti di beni e utilizzati da tali clienti per ottenere ulteriori beni offerti in vendita da tale fornitore in occasione di un nuovo acquisto presso quest’ultimo, dal momento che detti punti non contengono alcun obbligo per il fornitore di accettarli come corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 5 March 2026 
(Joined Cases C‑409/24 to C‑411/24, J-GmbH v. Finanzamt K (causa C 409/24), D c. Finanzamt F (C 410/24) and D GmbH & Co. KG v. Finanzamt A (C 411/24))
 
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 marzo 2026
(cause riunite da C‑409/24 a C‑411/24, J-GmbH c. Finanzamt K (causa C‑409/24), D c. Finanzamt F (C‑410/24) e D GmbH & Co. KG c. Finanzamt A (C‑411/24))
L’art. 98, parr. 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente di escludere dall’ambito di applicazione dell’aliquota di imposta sul valore aggiunto ridotta applicabile ai servizi di alloggio di breve durata, forniti in alberghi e in strutture simili, le prestazioni che non servono direttamente a tale alloggio, quali la messa a disposizione di posti auto, di una sala sportiva e di impianti per il benessere, nonché l’accesso alla rete wi-fi dell’albergo e la fornitura di una prima colazione, sebbene esse possano essere considerate accessorie a tale alloggio, considerato che sono remunerate con un prezzo globale forfettario pagato per l’insieme dei servizi forniti nell’ambito di detto alloggio, a condizione che tale normativa preveda l’applicazione dell’aliquota ridotta ad aspetti concreti e specifici delle categorie di servizi di alloggio di cui all’allegato III, punto 12, della suddetta direttiva e che sia rispettato il principio di neutralità fiscale.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 5 March 2026
(Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) v Ayuntamiento de Ortuella, case C‑210/24)

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 marzo 2026
(causa C‑210/24, Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) c. Ayuntamiento de Ortuella)
Secondo la Corte di giustizia l’art. 67, par. 1, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che un criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di assistenza sociale senza alloggio che tiene conto, oltre il livello che risulta dall’applicazione del contratto collettivo di settore in vigore, dell’aumento della massa salariale che l’offerente propone di applicare al personale che esegue l’appalto consente all’amministrazione aggiudicatrice di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di tale disposizione. Inoltre, l’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta a un criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di assistenza sociale senza alloggio che, da un lato, tiene conto, oltre il livello che risulta dall’applicazione del contratto collettivo di settore in vigore, dell’aumento della massa salariale che l’offerente propone di applicare al personale che esegue l’appalto e, dall’altro lato, obbliga l’offerente di cui si tratta a precisare, previa negoziazione collettiva con i rappresentanti di detto personale, gli elementi retributivi nei quali si concretizza tale aumento retributivo nonché ad adoperarsi per concludere un contratto collettivo applicabile a detto personale.

 

 


FEBBRAIO 2026


Judgment of the General Court (Chamber giving preliminary rulings) 11 February 2026 
(I. S.A. v Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, case T‑689/24)

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) 11 febbraio 2026 
(causa T‑689/24, I.S.A. c. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 167, l’art. 168, lett. a), e l’art. 178, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.

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Judgment of the General Court (Chamber giving preliminary rulings) 11 February 2026
(Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) v Cristian General Serv SRL, case T‑643/24)

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) 11 febbraio 2026 
(causa T‑643/24, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) c. Cristian General Serv SRL)
L’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 24, paragrafo 1, l’art. 25, lett. a) e c), l’art. 73 e l’art. 78, co. I, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso quando le loro opere protette sono oggetto di una comunicazione al pubblico da parte di un utilizzatore che non dispone di una licenza a tal fine, nonostante la circostanza che, da un lato, essi non possano opporsi a detta comunicazione e, dall’altro, la loro remunerazione risulti dalla legge nazionale nonché dalle disposizioni regolamentari alle quali tale legge rinvia. Inoltre, l’imposta sul valore aggiunto si applica all’intera remunerazione dovuta ai titolari di diritti connessi per tale prestazione di servizi, compresa la parte di detta remunerazione che eccede la remunerazione che tale utente avrebbe dovuto versare se fosse stato titolare di licenza.

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Judgment of the General Court (Chamber giving preliminary rulings) 25 February 2026 
(Finanzamt Österreich v D GmbH, case T‑638/24)

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) 25 febbraio 2026 
(causa T‑638/24, Finanzamt Österreich c. D GmbH)
La Corte di giustizia chiarisce che gli artt. 40, 41 e 203 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta all’IVA un acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni per il motivo che l’acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, qualora un tale acquisto derivi da una cessione intracomunitaria esente da IVA, per la quale sussiste un debito d’imposta in detto Stato membro in applicazione della norma prevista dall’art. 203 della direttiva suddetta, a causa dell’erronea fatturazione dell’IVA per tale cessione.

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Judgment of the General Court (Chamber giving preliminary rulings) 25 February 2026 
(Belgische Staat/Federale Overheidsdienst Financiën v Digipolis Antwerpen AG, District09 AG, case T‑575/24)

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) 25 febbraio 2026 
(causa T‑575/24, Belgische Staat/Federale Overheidsdienst Financiën c. Digipolis Antwerpen AG District09 AG)
La Corte di giustizia interpreta gli artt. 2, 9 e 13 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che una persona giuridica di diritto pubblico organizzata in forma di associazione incaricata della gestione, la cui attività consiste nel fornire prestazioni di servizi telematici e nell’effettuare cessioni connesse di materiale informatico ai suoi membri nell’ambito di una delega di gestione, deve essere considerata soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) senza che occorra, al riguardo, operare una distinzione tra i suoi membri in funzione del loro status ai fini dell’IVA, purché tali prestazioni di servizi siano effettuate a titolo oneroso e tale associazione eserciti in modo indipendente un’attività economica. Inoltre, una prassi fiscale nazionale che porti a considerare dette prestazioni di servizi come prestazioni di servizi a sé stessi effettuate dai membri dell’associazione incaricata della gestione non è idonea a mettere in discussione l’assoggettamento di tale associazione all’IVA.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 5 February 2026
(European Commission, Covington & Burling LLP, Bart Van Vooren, case C-540/23 P)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 febbraio 2026
(causa C540/23 P, Commissione europea, Covington & Burling LLP,  Bart Van Vooren)
Secondo una giurisprudenza consolidata, per giustificare il rifiuto di accesso a un documento di cui è stata chiesta la divulgazione, non basta, in linea di principio, che tale documento rientri in un’attività fra quelle menzionate all’art. 4, par. 3, del regolamento n. 1049/2001. L’istituzione interessata deve anche spiegare come l’accesso a detto documento potrebbe arrecare concretamente pregiudizio all’interesse tutelato dall’eccezione prevista in tale articolo e da essa invocata. Orbene, la Corte ha riconosciuto che l’istituzione dell’Unione interessata può fondarsi al riguardo su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti, poiché considerazioni di ordine generale analoghe possono applicarsi a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura. Il riconoscimento di una tale presunzione generale a beneficio di una nuova categoria di documenti presuppone però che sia previamente dimostrato che la divulgazione del tipo di documenti rientranti in tale categoria sarebbe, in modo ragionevolmente prevedibile, tale da pregiudicare effettivamente l’interesse tutelato dall’eccezione in questione.

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Judgment of the Court (Third Chamber) 5 February 2026
(Carles Puigdemont i Casamajó,  Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols, European Parliament v. Kingdom of Spain, case C572/23 P)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 febbraio 2026
(causa C572/23 P, Carles Puigdemont i Casamajó,  Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols, Parlamento europeo c. Regno di Spagna)
La Corte di giustizia, inter alia, evidenzia che il procedimento che può condurre all’adozione di una decisione di revoca dell’immunità deve essere compatibile con il diritto a una buona amministrazione, sancito all’art. 41, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, ai sensi del quale ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione. Tale diritto, che è conferito a chiunque, lo è, pertanto, anche a qualsiasi membro del Parlamento interessato da una richiesta di revoca dell’immunità. Al riguardo – aggiunge la Corte – il requisito di imparzialità si articola in due profili, vale a dire, da un lato, l’imparzialità soggettiva, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, l’imparzialità oggettiva, in conformità della quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio quanto a un eventuale pregiudizio. Nell’ambito dell’esercizio del suo ampio potere discrezionale il Parlamento europeo può adottare norme che concretizzino la tutela contro il rischio di parzialità che si impone in forza dell’art. 41 della Carta.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 5 February 2026
(European Commission, Covington & Burling LLP, Bart Van Vooren, case C540/23 P)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 febbraio 2026
(causa C540/23 P, Commissione europea, Covington & Burling LLP, Bart Van Vooren, residente in Meise)
Secondo una giurisprudenza consolidata, per giustificare il rifiuto di accesso a un documento di cui è stata chiesta la divulgazione, non basta, in linea di principio, che tale documento rientri in un’attività fra quelle menzionate all’art. 4, par. 3, del regolamento n. 1049/2001. L’istituzione interessata deve anche spiegare come l’accesso a detto documento potrebbe arrecare concretamente pregiudizio all’interesse tutelato dall’eccezione prevista in tale articolo e da essa invocata. Orbene, la Corte di giustizia ha riconosciuto che l’istituzione dell’Unione interessata può fondarsi al riguardo su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti, poiché considerazioni di ordine generale analoghe possono applicarsi a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura. Il riconoscimento di una tale presunzione generale a beneficio di una nuova categoria di documenti presuppone però che sia previamente dimostrato che la divulgazione del tipo di documenti rientranti in tale categoria sarebbe, in modo ragionevolmente prevedibile, tale da pregiudicare effettivamente l’interesse tutelato dall’eccezione in questione. Inoltre, posto che le presunzioni generali costituiscono un’eccezione all’obbligo di esame concreto ed individuale, da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, di ciascun documento oggetto di una domanda di accesso, e, in via più generale, un’eccezione al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione, esse devono essere oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione in senso restrittivo. In questo tipo di situazioni, il riconoscimento di una presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti di una determinata natura arrecherebbe, in linea di principio, pregiudizio alla tutela di uno degli interessi elencati all’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 permette all’istituzione interessata di trattare una domanda complessiva e di rispondere alla stessa in modo altrettanto complessivo.

 

 

                                                                                                              GENNAIO 2026

 

Judgment of the Court (Second Chamber) 22 Januart 2026
(Agrupació de Neteja Sanitària, AIE (C‑379/24), Educat Serveis Auxiliars SCCL (C‑380/24) c. Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), joined cases C‑379/24 e C‑380/24)

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 gennaio 2026
(cause riunite C‑379/24 e C‑380/24, Agrupació de Neteja Sanitària, AIE (C‑379/24), Educat Serveis Auxiliars SCCL (C‑380/24) c. Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC))
L’art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale secondo la quale prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone non possono essere qualificate come di servizi «direttamente necessari», ai sensi di detta disposizione, qualora tali prestazioni siano necessarie all’attività esente dall’imposta sul valore aggiunto esercitata da tali persone, ma non siano esclusivamente connesse a detta attività in ragione della loro natura generale. Inoltre, l’art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a un’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale sussiste, per principio, una distorsione della concorrenza o un rischio di distorsione della concorrenza quando i servizi effettuati da un’associazione autonoma di persone a favore dei suoi membri possono, in ragione della loro natura generale, essere utilizzati per una qualsivoglia attività imponibile e non esclusivamente per l’attività esente che essi esercitano.