La cooperazione amministrativa - ARCHIVIO 2013-2015
Sezione curata da Anna Iermano
Sezione curata da Anna Iermano
DICEMBRE 2015
Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (Testo rilevante ai fini del SEE), in GU L 318 del 4.12.2015, pagg. 1–16.
La presente decisione istituisce, per il periodo 2016-2020, un programma riguardante soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini («programma ISA2») per consentire la prestazione di servizi pubblici più efficienti e più sicuri. A tal uopo si prefigge di sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all’interoperabilità a livello di Unione al fine di eliminare la frammentazione; di agevolare l’efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall’altra; di contribuire allo sviluppo di un’amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di facile utilizzo a livello nazionale, regionale e locale della pubblica amministrazione; di individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all’attuazione delle politiche e delle attività dell’Unione; nonché di agevolare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee.
La presente proposta di direttiva della Commissione si pone l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti e dei servizi accessibili specifici, per facilitare il lavoro di settore e soddisfare le esigenze dei consumatori, in particolare quelli con disabilità, rimuovendo e prevenendo la frammentazione, atteso che taluni Stati membri hanno fissato norme tecniche dettagliate, mentre in altri Paesi UE non esistono regole.
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 9 dicembre 2015
(causa C-595/13, Staatssecretaris van Financiën c. Fiscale Eenheid X NV cs)
L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che società d’investimento, in cui è raccolto capitale ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio riunito nelle società medesime al fine dell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione, possono essere considerate «fondi comuni d’investimento», ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato tali società ad una vigilanza statale specifica. Inoltre, l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» contenuta in tale disposizione non riguarda l’amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d’investimento.
Secondo quanto disposto da siffatta proposta di direttiva, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l’aliquota normale IVA non può essere inferiore al 15%.
Con tale risoluzione, il Parlamento chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell’art. 298 TFUE, una proposta di regolamento su un diritto dell’Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, seguendo le raccomandazioni particolareggiate figuranti nell’allegato alla stessa risoluzione. In particolare, il regolamento dovrebbe avere l’obiettivo di garantire il diritto ad una buona amministrazione attraverso un’amministrazione aperta, efficiente e indipendente basata su un diritto dell’Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, applicandosi alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione nelle loro relazioni con il pubblico.
Sentenza della Corte (Prima sezione) 23 dicembre 2015
(causa C-250/14, Air France‑KLM, precedentemente Air France, causa C-289/14, Hop!‑Brit Air SAS, precedentemente Brit Air c. Ministère des Finances et des Comptes publics)
La Corte precisa che gli artt. 2, par. 1, e 10, par. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso che l’emissione da parte di una compagnia aerea di biglietti è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, qualora i biglietti emessi non siano stati utilizzati dai passeggeri e questi ultimi non ne possano ottenere il rimborso; gli artt. 2, punto 1, e 10, par. 2, primo e secondo comma, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che l’IVA pagata al momento dell’acquisto del biglietto aereo dal passeggero che non abbia utilizzato il proprio biglietto diviene esigibile all’atto dell’incasso del prezzo del biglietto, indipendentemente dal fatto che tale incasso sia effettuato dalla stessa compagnia aerea, da un terzo che agisca in nome e per conto propri, o da un terzo che agisca in nome proprio, ma per conto della compagnia aerea; infine, gli artt. 2, punto 1, e 10, par. 2, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un terzo commercializzi i biglietti di una compagnia aerea per conto di questa nell’ambito di un contratto di franchising e ad essa versi, per i biglietti emessi e scaduti, una somma forfettaria calcolata in misura percentuale del fatturato annuale realizzato sulle tratte aeree corrispondenti, tale somma costituisce una somma imponibile in quanto corrispettivo di detti biglietti.
Con tale regolamento la Commissione reca talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE con riferimento all’utilizzo di formulari tipo per gli scambi su richiesta, gli scambi spontanei, le notifiche e le informazioni di riscontro, nonché all’utilizzo di formati elettronici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni oltre che della rete comune di comunicazione (CCN).
Tale atto modifica la direttiva 2011/16/UE inserendovi una definizione appropriata di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento e definisce, altresì, l’ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
Sentenza della Corte (Terza sezione) 17 dicembre 2015
Con tale sentenza la Corte precisa, tra l’altro, che il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro che esamina l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto per prestazioni che sono già state assoggettate a detta imposta in altri Stati membri è tenuta a rivolgere una richiesta di informazioni alle amministrazioni tributarie di tali altri Paesi UE qualora una siffatta richiesta sia utile, se non indispensabile, per accertare che l’IVA sia esigibile nel primo Stato membro. Inoltre, dichiara che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai fini dell’applicazione degli artt. 4, par. 3, TUE, 325 TFUE, 2, 250, par. 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE, l’amministrazione tributaria possa, allo scopo di accertare la sussistenza di una pratica abusiva in materia d’IVA, utilizzare prove ottenute nell’ambito di un procedimento penale parallelo non ancora concluso, all’insaputa del soggetto passivo.
Si segnalano inoltre…
NOVEMBRE 2015
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in GU L 280 del 24.10.2015, pagg. 31–37
La presente decisione di esecuzione stabilisce le norme relative alla definizione e all’uso del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (il «sistema ACA») per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste e la Commissione, conformemente al titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004, che stabilisce le norme per l’assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti negli Stati membri per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi.
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in GU L 305 del 21.11.2015, pagg. 49–50.
Con tale decisione di esecuzione, la Commissione autorizza il Regno Unito, dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, ad applicare misure speciali di semplificazione al fine di determinare su base forfettaria la proporzione di IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati.
Con tale decisione, la Slovenia è stata autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, la misura di deroga all’art. 287, punto 15), della direttiva 2006/112/CE, tesa ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 50.000 EUR.
Si segnalano inoltre…
Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2189 della Commissione, del 25 novembre 2015, che autorizza la Spagna a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2015) 8179], in GU L 312 del 27.11.2015, pagg. 23–23.
Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2190 della Commissione, del 25 novembre 2015, che autorizza l’Italia a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2015) 8187], in GU L 312 del 27.11.2015, pagg. 24–25.
Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2188 della Commissione, del 25 novembre 2015, recante modifica della decisione 2005/872/CE, Euratom che autorizza la Repubblica ceca ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2015) 8174], in GU L 312 del 27.11.2015, pagg. 21–22.
Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Oro da investimento esente — Elenco delle monete d’oro che soddisfano i criteri stabiliti all’articolo 344, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2006/112/ce del Consiglio (regime speciale applicabile all’oro da investimento) — Valido per l’anno 2016, in GU C 393 del 26.11.2015, pagg. 3–29.
Con tale nota la presidenza UE dà atto al Comitato dei rappresentanti permanenti che l’ultimo trilogo sulla direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione (direttiva PIF) si è tenuto il 2 giugno 2015. In tale occasione il Parlamento e il Consiglio sono arrivati molto vicini ad un accordo su quasi tutte le questioni discusse precedentemente, tranne su un aspetto, vale a dire l’inclusione o meno delle frodi in materia di IVA nel campo di applicazione della direttiva PIF, specie dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia Taricco dell’8 settembre 2015, causa C-105/14. Dopo il dibattito in sede ministeriale la presidenza ha concluso che l’esame dell’eventuale inclusione delle frodi più gravi in materia di IVA nella direttiva PIF dovrebbe avvenire a livello di esperti.
OTTOBRE 2015
Sentenza della Corte (Terza sezione) dell’1 ottobre 2015
La Corte di Lussemburgo precisa che gli artt. 10, 11 e 13 della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che ostano a misure nazionali che consentono ad un’amministrazione pubblica di uno Stato membro di trasmettere dati personali ad un’altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione, né del successivo trattamento.
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 22 ottobre 2015
(causa C-277/14, PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jaroslaw Stefanek c. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi)
La Corte di Lussemburgo precisa che le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE devono essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale che neghi ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni; tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un’evasione dell’IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 22 ottobre 2015
(causa C-264/14, Skatteverket c. David Hedqvist)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. Inoltre, interpreta l’art. 135, par. 1, lett. e), della direttiva 2006/112 nel senso che siffatte prestazioni di servizi costituiscono operazioni esenti dall’IVA, mentre l’art. 135, par. 1, lett. d) e f) nel senso che tali prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni.
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 22 ottobre 2015
L’art. 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso di conferire ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni d’investimento intesi ad un’attività economica progettata, di turismo rurale o ricreativo, i quali siano direttamente destinati all’utilizzo gratuito da parte del pubblico, ma possano consentire la realizzazione di operazioni soggette ad imposta, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese connesse alle operazioni a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione ovvero con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo.
La presente decisione stabilisce le norme relative alla definizione e all’uso del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (il «sistema ACA») per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste e la Commissione, conformemente al titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 29 ottobre 2015
L’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che costituisce un’attività economica, per una società, il fornire ad una regione taluni servizi in materia di programmazione e di gestione del servizio sanitario regionale conformemente ai contratti-programma conclusi tra tale società e la regione interessata. L’art. 13, par. 1, della direttiva 2006/112 deve, invece, essere interpretato nel senso che ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, un tale tipo di attività nell’ipotesi in cui costituisca un’attività economica ai sensi dell’art. 9, par. 1, se possa ritenersi che la società in questione debba essere qualificata come ente di diritto pubblico e che essa eserciti tale attività come pubblica autorità, purché il giudice del rinvio rilevi che tale esenzione non è idonea a provocare distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In tale contesto si precisa, altresì, che la nozione di “altri enti di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 13, par. 1 non deve essere interpretata facendo riferimento alla definizione della nozione di “ente di diritto pubblico” enunciata all’art. 1, par. 9, della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
SETTEMBRE 2015
Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) dell' 8 settembre 2015
(causa C‑105/14, Taricco)
Con tale pronuncia la Grande Sezione della Corte di giustizia dispone che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare disposizioni interne in materia di interruzione della prescrizione (artt. 160, ul. co. e 161, co. 2, c.p.), qualora esse comportino, in un numero considerevole di casi, l’impunità penale di gravi frodi IVA, violando, dunque, l’art. 325, par. 1, TFUE che impone l’adozione, da parte dei Paesi membri, di sanzioni effettive e dissuasive a tutela degli interessi finanziari dell’UE. Inoltre, l’autorità giudiziaria è obbligata a disapplicare le menzionate disposizioni qualora, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari nazionali, siano previsti termini di prescrizione più lunghi rispetto a quelli stabiliti in caso di frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea, una situazione siffatta ponendosi in violazione dell’art. 325, par. 2, TFUE.
Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 3 settembre 2015
(causa C-463/14, Asparuhovo Lake Investment Company OOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, dichiara che l’art. 24, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza ad un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto. Inoltre, nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza gli artt. 62, parr. 2, 63 e 64, par. 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore.
Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) del 3 settembre 2015
(causa C-383/14, Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) c. Sodiaal International SA)
La Corte di Lussemburgo precisa che l’art. 3, par. 1, quarto comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che la prescrizione da esso prevista è applicabile non soltanto al perseguimento di irregolarità che portano all’imposizione di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento, ma altresì ai procedimenti che conducono all’adozione di misure amministrative a norma dell’art. 4 del medesimo.
Sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015
L’art. 148, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione ivi prevista, in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati all’approvvigionamento effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, anche qualora, alla data della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta, debitamente fissata e le relative prove siano state fornite all’amministrazione tributaria, conformemente ad una normativa nazionale. Tuttavia detta esenzione può essere applicata ove il trasferimento ai suddetti intermediari della proprietà dei beni interessati, nelle forme previste dal diritto nazionale applicabile, sia intervenuto al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari.
Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, in GU L 243 del 18.9.2015, pagg. 1–12.
Tale regolamento ha l’obiettivo di rafforzare l’accertamento, l’esame e la prevenzione delle frodi doganali nell’Unione. A tal uopo esso intende migliorare le procedure amministrative e penali da seguire in caso di irregolarità, garantendo che gli elementi di prova ottenuti nell’ambito della mutua assistenza possano ritenersi ammissibili nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro dell’autorità richiedente, alla stessa stregua di quelli ottenuti nel Paese membro in cui si svolge il procedimento. In particolare, nell’ottica di una maggior chiarezza, coerenza e trasparenza, esso impone di determinare, in concreto, le autorità aventi accesso diretto ai repertori istituiti sulla base del regolamento (CE) n. 515/97, garantendo un’effettiva attuazione della mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione, al fine di assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.
Con tale risoluzione il Comitato europeo delle regioni invita la Commissione a disporre una serie di misure nell’ottica di una politica di coesione, di cui è complementare il Fondo europeo per gli investimenti strategici. Inter alia, il Comitato esorta la Commissione a coinvolgere maggiormente gli enti locali e regionali; a presentare un Libro bianco sulla coesione territoriale; a sostenere gli scambi e la cooperazione tra le regioni per quanto concerne un migliore uso delle strategie di specializzazione intelligente nell’attuazione dei fondi strutturali.
Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 29 settembre 2015
(causa C-276/14, Gmina Wrocław c. Minister Finansów)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, dichiara che l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte al bilancio comunale, non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione. Si osserva, infatti, che essi non svolgono le loro attività in nome e per conto proprio, né si assumono il rischio economico legato all’esercizio di dette attività, il quale ricade sul comune.
AGOSTO 2015
La presente relazione è stata redatta conformemente all’art. 17, par. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, al fine di fornire informazioni sul modo in cui la Commissione applica tali norme, compresi i dati sul numero di domande di accesso e la percentuale di divulgazione dei documenti. Al riguardo, si consideri che l’attuazione efficace del diritto del pubblico di accedere ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione europea, contemplato tra l’altro nell’art. 15, par. 3 TFUE, costituisce uno dei principali mezzi con cui l’UE cerca di aumentare la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei cittadini.
LUGLIO 2015
Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 9 luglio 2015
(causa C-678/13, Commissione europea c. Regno di Polonia)
La Corte di Lussemburgo dichiara che gli artt. 2, punto 1, e 4, par. 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso che, in circostanze nelle quali un soggetto passivo ha acquistato delle parcelle di terreno, alcune delle quali sono state incluse nel suo patrimonio privato ed altre nel patrimonio della sua impresa, e sull’insieme delle quali egli ha fatto costruire, nella sua qualità di soggetto passivo, un centro commerciale che ha poi venduto insieme alle parcelle di terreno sulle quali tale costruzione è stata edificata, la vendita delle parcelle di terreno che erano incluse nel patrimonio privato di tale soggetto passivo deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, dato che il predetto soggetto passivo ha, in occasione di questa operazione, agito in quanto tale.
Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 2 luglio 2015
(causa C-209/14, NLB Leasing d.o.o. c. Republika Slovenija)
Gli artt. 2, par. 1, 14 e 24, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata ad un’operazione di acquisto di un bene di investimento. Inoltre, l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto. Infine, il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili ad un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015
La Corte chiarisce che i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida, in esito ad un controllo fiscale, di assoggettare alcune operazioni all’IVA ed imponga il pagamento di maggiorazioni, nel rispetto del principio di proporzionalità, a condizione che tale decisione si fondi su norme chiare e precise e che la prassi di tale amministrazione non sia stata idonea ad ingenerare, in capo ad un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento sulla non applicazione di tale imposta a operazioni del genere. Inoltre, precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osta ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto a detrazione dell’IVA, dovuta o assolta a monte su beni e servizi impiegati nell’ambito di operazioni imponibili, è negato al soggetto passivo, il quale deve invece versare l’imposta che avrebbe dovuto percepire, per il solo motivo che non era registrato ai fini IVA quando ha effettuato tali operazioni, e ciò fintantoché egli non sia stato debitamente registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione dell’imposta dovuta non sia stata presentata.
Sentenza della Corte (Settima sezione) del 9 luglio 2015
L’art. 273, I co., della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE non impone agli Stati membri di identificare d’ufficio un soggetto passivo ai fini della riscossione dell’IVA basandosi unicamente su dichiarazioni fiscali, diverse da quelle riguardanti tale imposta, neanche laddove le stesse avrebbero permesso di constatare il superamento della soglia di esenzione dal pagamento della suddetta imposta da parte di tale soggetto passivo. Inoltre, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida che servizi medico veterinari siano soggetti all’IVA, qualora tale decisione si fondi su norme chiare e la prassi di tale amministrazione non sia stata atta a creare, in capo ad un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento nell’inapplicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1°luglio 2015
(causa C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV c. Bundesrepublik Deutschland)
L’art. 4, par. 1, lett. a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva. Quanto alla nozione di “deterioramento dello stato” di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. a), sub i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un “deterioramento dello stato” di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale art. 4, par. 1, lett. a), sub i).
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015
(cause riunite C 108/14 e C 109/14, Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG c. Finanzamt Nordenham e Finanzamt Hamburg-Mitte c. Marenave Schiffahrts AG)
L’art. 17, parr. 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE come modificata dalla direttiva 2006/69/CE deve essere interpretato nel senso che: le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’IVA assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti IVA; invece, le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri. Inoltre, l’art. 4, par. 4, II co., della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo IVA, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali. Infine, l’art. 4, par. 4 non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest’ultima.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 luglio 2015.
(causa C-334/14, État belge c. Nathalie De Fruytier)
La Corte precisa che l’art. 13, parte A, par. 1, lett. b) e c), della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non si applica ad un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’IVA a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche, quali previste al suddetto art. 13, parte A, par. 1, lett. b), in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come “organismo di diritto pubblico”, né può corrispondere alla qualificazione di “istituto ospedaliero”, “centro medico”, “centro diagnostico” o qualsiasi altro “istituto della stessa natura debitamente riconosciuto”, che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 luglio 2015
(causa T-214/13, Rainer Typke c. Commissione europea)
Il Tribunale respinge il ricorso proposto dal ricorrente diretto all’annullamento della decisione implicita di diniego di accesso nella procedura GESTDEM 2013/0068, atteso che la domanda dell’interessato non riguarda un accesso, anche parziale, ad uno o più documenti esistenti detenuti dall’EPSO, ma riguarda piuttosto la produzione di nuovi documenti, che non possono essere estratti da una banca dati effettuando una ricerca normale o di routine per mezzo di strumenti di ricerca esistenti. Infatti, anche se una banca dati, per sua natura, offre ampie possibilità di accesso parziale mirato ai soli dati che possono interessare il richiedente, occorre tenere conto che, in linea di principio, secondo giurisprudenza costante, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi dell’art. 2, par. 3, del regolamento n. 1049/2001 riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l’istituzione interessata sia in possesso.
GIUGNO 2015
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2015.
(Causa C-161/14, Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)
Con tale sentenza la Corte di giustizia condanna il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per aver applicato un’aliquota IVA ridotta alle prestazioni di servizi di installazione di “materiali efficienti sotto il profilo energetico” e alle forniture di tali materiali da parte di una persona che li installa in immobili residenziali. Al riguardo, la Corte rileva che l’allegato III della direttiva IVA consente di applicare un’aliquota IVA ridotta solo a “cessioni, costruzioni, restauri e trasformazioni di abitazioni nell’ambito di una politica sociale”, nonché a “riparazione e ristrutturazione di abitazioni private”. Ne consegue che la direttiva IVA osta a misure nazionali che avrebbero l’effetto di applicare l’aliquota IVA ridotta alla cessione, costruzione, restauro e trasformazione di qualsiasi immobile residenziale, indipendentemente dal contesto sociale nel quale hanno luogo siffatte operazioni. Inoltre, anche laddove una tale cessione o installazione dovesse essere considerata come rientrante nella seconda categoria («riparazione e ristrutturazione di abitazioni private»), un’aliquota IVA ridotta non può essere applicata a tale categoria qualora i materiali costituiscano una parte significativa del valore dei servizi resi, come nel caso di specie.
Sentenza della Corte (Settima sezione) del 4 giugno 2015
(causa C-678/13, Commissione europea c. Regno di Polonia)
La Corte di giustizia condanna la Repubblica di Polonia per aver applicato un’aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alle cessioni di attrezzature mediche, attrezzature ausiliarie e altri dispositivi che non sono riservati per uso personale esclusivo dei disabili, o che non sono normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità; nonché a prodotti che non sono farmaceutici, normalmente utilizzati per cure mediche, la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, o per la contraccezione, venendo meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 96-98 della direttiva 2006/112/CE.
Sentenza della Corte (Ottava sezione) dell’11 giugno 2015
La Corte interpreta gli artt. 9, par. 1, 73, 78, I co., lett. a), e 79, I co., lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che l’importo delle tasse versato ai comuni da parte della società concessionaria della rete di distribuzione di gas per l’utilizzo del demanio pubblico di detti comuni e che è in seguito riversato da detta società su di un’altra, incaricata della commercializzazione del gas, e infine da quest’ultima sui consumatori finali, deve essere compreso nella base imponibile IVA applicabile alla prestazione fornita dalla prima di tali società alla seconda in forza dell’art. 73 di detta direttiva.
Si tratta di una proposta di decisione con cui il Consiglio autorizza l’Italia ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA al fine di imporre che l’imposta sul valore aggiunto dovuta su una cessione o una prestazione alla pubblica amministrazione non sia versata dal destinatario al cedente/prestatore, ma su uno speciale conto bancario, distinto e bloccato, combattendo a tal fine le frodi in materia di IVA. Essa, inoltre, impone all’Italia l’obbligo di presentare entro diciotto mesi una relazione sulla situazione dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalla presente misura. La decisione mira in primo luogo a combattere le frodi in materia di IVA in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni stabilendo che l'IVA dovuta sia versata su un conto bancario.
Con tale decisione, in deroga all’art. 75 della direttiva 2006/112/CE, se un soggetto passivo utilizza per uso privato proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall’attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato registrato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento ad una percentuale forfettaria per ogni giorno di tale uso.
Decisione della Commissione del 17 giugno 2015 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione» e sostituisce la decisione C(2013) 2236, in GU C206/5 del 23.6.2015.
Con la presente decisione la Commissione ha riesaminato i compiti e le modalità di funzionamento del gruppo di esperti denominato “Piattaforma sulla buona governante fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione”, istituito con la decisione 2236/2013, in particolare, al fine di promuovere il dialogo e lo cambio di pareri ed esperienze tra imprese, società civile ed esperti in campo tributario.
MAGGIO 2015
Con tale Comunicazione, la Commissione si oppone alla richiesta dell’Italia a che, il Consiglio, ex art. 395 della direttiva IVA, deliberando su proposta della Commissione, autorizzi una misura speciale di deroga all’art. 193 della stessa direttiva per quanto riguarda l’applicazione del meccanismo di inversione contabile in relazione alle forniture ai cosiddetti grandi dettaglianti (ipermercati, supermercati e hard discount). La Commissione ritiene, infatti, che un’applicazione generalizzata ed indifferenziata di tale meccanismo ad un numero elevato di prodotti di consumo, non possa costituire una misure speciale ex art. 395; che non è stato dimostrato che tale meccanismo costituisca una misure adeguata per far fronte a tutte le forme di frodi; che la autorità italiane non hanno, infine, dimostrato che il tipo di beni in questione è tale da rendere impossibile la verifica con mezzi di controllo convenzionali.
APRILE 2015
Sentenza della Corte (Terza sezione) del 16 aprile 2015
(causa C-42/12, Minister Finansów c. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie)
La Corte precisa che gli artt. 14, parr. 1, 15, par. 1, e 24, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui provvedono operatori terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate prestate dal locatore qualora questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al conduttore. Aggiunge, dunque, che la citata direttiva deve essere interpretata nel senso che la locazione di un bene immobile e tali forniture devono, in linea di principio, essere considerate costitutive di più prestazioni distinte e indipendenti da valutarsi separatamente dal punto di vista dell’IVA, a meno che vi siano elementi dell’operazione, tra cui quelli che indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa.
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 16 aprile 2015
La Corte di giustizia interpreta l’art. 11 della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel senso che osta ad una normativa nazionale, in forza della quale una decisione amministrativa, la quale accerta che non è necessario effettuare una VIA per un progetto, ha efficacia vincolante nei confronti dei vicini che non dispongono di un diritto di ricorso avverso detta decisione; ciò, a condizione che tali vicini, facenti parte del “pubblico interessato” ai sensi dell’art. 1, par. 2, di tale direttiva, soddisfino i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’“interesse sufficiente” o la “violazione di un diritto”.
Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 23 aprile 2015
La Corte interpreta l’art. 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88/UE nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi tramite un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta. Interpreta, inoltre, l’art. 194 della direttiva 2006/112, quale modificata dalla direttiva 2010/88, nel senso che esso non consente all’amministrazione tributaria di uno Stato UE di considerare debitore di IVA il destinatario di una prestazione di servizi fornita da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo, sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato. Infine, il giudice europeo precisa che il principio di neutralità dell’IVA deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo.
Sentenza della Corte (Terza sezione) del 23 aprile 2015
(causa C-16/64, Property Development Company NV c. Belgische Staat)
La Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 11, parte A, par. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nel senso che la base imponibile per il calcolo dell’IVA ai sensi dell’art. 5, par. 7, lett. b), di tale direttiva su una destinazione di un immobile che il soggetto passivo ha fatto costruire, è costituita dal prezzo d’acquisto, al momento di tale destinazione, di immobili la cui situazione, dimensione e altre caratteristiche essenziali siano simili a quelle dell’immobile di cui trattasi. È irrilevante a tal proposito la questione se una parte di tale prezzo d’acquisto sia sorta dal pagamento di interessi intercalari.
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 30 aprile 2015
La Corte precisa che l’art. 55 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nella sua versione in vigore sino al 1º gennaio 2010, deve essere interpretato nel senso che non si applica in circostanze nelle quali: il destinatario delle prestazioni di servizi era identificato ai fini dell’IVA sia nello Stato membro in cui le prestazioni sono state materialmente eseguite, sia in un altro Stato membro e poi unicamente in quest’ultimo; e, i beni mobili materiali cui tali prestazioni erano afferenti sono stati spediti o trasportati fuori dal Paese UE dove le prestazioni di servizi sono state materialmente eseguite non in esito a tali prestazioni, ma in seguito alla vendita successiva di tali beni.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 aprile 2015
(causa C-114/14, Commissione europea c. Regno di Svezia)
Con tale sentenza la Corte di giustizia condanna il Regno di Svezia per non aver esentato dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni del “servizio pubblico postale universale” e le cessioni di beni accessori a tali prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni, nonchè le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l’affrancatura nel suo territorio, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 132, par. 1, lett. a), e 135, par. 1, lett. h), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
MARZO 2015
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015
(causa C-502/13, Commissione europea c. Granducato di Lussemburgo)
La Corte condanna il Granducato di Lussemburgo in quanto, avendo applicato un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto del 3% alla fornitura di libri digitali o elettronici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. da 96 a 99, 110 e 114 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE letti in combinato disposto con gli allegati II e III della suddetta direttiva e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112. La fornitura di libri elettronici rappresenta, infatti, un “servizio fornito per via elettronica” che, in particolare, ai sensi dell’art. 98, par. 2, co. II, non è assoggettabile ad aliquota ridotta.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015
(causa C-479/13, Commissione europea c. Repubblica francese)
Con tale sentenza, la Corte condanna la Repubblica francese per aver applicato un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto alla fornitura di libri digitali o elettronici, in violazione degli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della suddetta direttiva e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112. L’aliquota IVA ridotta si applica, infatti, unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA, in cui non rientrano i servizi forniti in via elettronica.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2015
(causa C-594/13, «go fair» Zeitarbeit OHG c. Finanzamt Hamburg Altona)
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che l’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, né il personale infermieristico, munito di diploma di Stato, che fornisce i propri servizi direttamente a persone bisognose di cure, né una società di somministrazione di lavoro a tempo determinato che mette tale personale a disposizione degli istituti riconosciuti come aventi carattere sociale, rientrano nella nozione di “organismi riconosciuti come aventi carattere sociale” contenuta in tale disposizione, tale da poter beneficiare dell’esenzione ivi prevista.
La presente direttiva, con l’intento di assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell’Unione, agevola lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l’applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dal Paese UE in cui è stata commessa l’infrazione.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015
(causa C-499/13, Marian Macikowski c. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku)
La Corte in sede di rinvio pregiudiziale precisa che gli artt. 9, 193 e 199, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione del diritto nazionale che, nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, quale l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’IVA dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti; che il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso da non ostare ad una disposizione nazionale, in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale vendita, nel caso in cui non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta; che gli artt. 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione nazionale, secondo cui il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’IVA dovuta a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l’ammontare dell’IVA pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione della stessa presso il soggetto passivo.
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle autorità nazionali competenti e, dunque, da inoltrare alla Banca centrale europea. Al riguardo stabilisce quali informazioni finanziarie di vigilanza debbano essere segnalate su base individuale dai soggetti vigilati significativi e meno significativi, fissando un numero minimo comune di informazioni. Dedica, inoltre, dovuta attenzione al profilo della qualità dei dati e del linguaggio informatico.
Con tale Comunicazione la Commissione definisce una serie di misure che possono essere adottate nel breve periodo per migliorare la trasparenza fiscale al fine di lottare contro l’evasione fiscale e l’elusione dell’imposta sulle società nell’UE, garantire il legame tra l’imposizione e il luogo dell’attività economica reale e promuovere norme comparabili a livello mondiale. Esse sono: stabilire una trasparenza rigorosa per i ruling fiscali; semplificare la legislazione sullo scambio automatico di informazioni; valutare possibili ulteriori iniziative di trasparenza; rivedere il codice di condotta sulla tassazione delle imprese; quantificare più precisamente il divario fiscale; promuovere una maggiore trasparenza fiscale a livello internazionale.
Tale direttiva, proposta dal Consiglio, reca talune modifiche della direttiva 2011/16/UE, affinchè si garantisca una cooperazione amministrativa efficace ed esaustiva tra le amministrazioni fiscali, istituendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi relativi ai prezzi di trasferimento.
FEBBRAIO 2015
Sentenza della Corte di Giustizia (Nona Sezione) del 12 febbraio 2015
(causa C-662/13, Surgicare - Unidades de Saúde SA c. Fazenda Pública)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, puntualizza che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non osta alla previa ed obbligatoria applicazione di un procedimento amministrativo nazionale, quale quello previsto all’art. 63 del codice del processo e del contenzioso tributario (Código de Procedimento e de Processo Tributário), nel caso in cui l’amministrazione sospetti l’esistenza di una pratica abusiva in materia fiscale.
Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015
(VDP Dental Laboratory NV c. Staatssecretaris van Financiën (C‑144/13), Staatssecretaris van Financiën c. X BV (C‑154/13), Nobel Biocare Nederland BV(C‑160/13), cause riunite).
L’art. 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, laddove l’esenzione dall’IVA prevista dal diritto nazionale sia incompatibile con tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2007/75, detto art. 168 non consente ad un soggetto passivo di beneficiare dell’esenzione, facendo valere nel contempo il diritto a detrazione. Inoltre, gli artt. 140, lett. a) e b), nonché 143, par. 1, lett. a) devono essere interpretati nel senso che l’esenzione dall’IVA ivi prevista si applica agli acquisti intracomunitari e all’importazione definitiva di protesi dentarie fornite da dentisti e da odontotecnici, qualora lo Stato membro di cessione o di importazione non abbia attuato la normativa transitoria prevista all’art. 370 della medesima direttiva. Infine, l’art. 140, lett. a) e b) va interpretato nel senso che l’esenzione trova parimenti applicazione nel caso in cui l’acquisto intracomunitario di tali protesi provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al regime derogatorio e transitorio previsto dal citato art. 370.
La presente decisione fissa le modalità procedurali necessarie per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri nella misura in cui ciò sia necessario per garantire l’interoperabilità e la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica, gestiti da differenti autorità o organismi che gli Stati membri hanno notificato, o intendono notificare, alla Commissione. In particolare, al fine di consentire un’efficace cooperazione e di semplificare le procedure amministrative, essa impone l’istituzione da parte di ciascuno Paese membro di uno “sportello unico” attraverso il quale sia possibile comunicare con i pertinenti organismi ed autorità. Inoltre, promuove lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra Stati membri, relative ai regimi di identificazione elettronica per facilitarne la diffusione e realizzare l’interoperabilità tecnica.
Sentenza della Corte (Nona sezione) del 22 gennaio 2015
(causa C-55/14, Régie communale autonome du stade Luc Varenne c. État belge)
Con tale sentenza il giudice di Lussemburgo precisa che l’art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi (manutenzione, di pulizia e di messa a norma) che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una locazione di beni immobili ai sensi della menzionata disposizione.
Con tale parere il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore la proposta relativa ad un nuovo programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni, la società civile e i cittadini («ISA2»), che consenta l’erogazione di servizi pubblici elettronici. Ritiene, infatti, che tale proposta si fondi su solidi argomenti e possa contribuire alla realizzazione dell’Agenda digitale per l’Europa, assicurando una condivisione dei dati efficiente ed efficace tra le pubbliche amministrazioni sulla base di norme e strumenti comuni. Al contempo invita, però, a tener conto del problema della protezione dei dati personali dei cittadini e del rischio di distorsioni del mercato.
Con la presente direttiva 2015/121, il Consiglio modifica la direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri, prevedendo all’art. 1 una norma comune antiabuso, al fine di evitare un uso improprio della direttiva stessa e per garantire una maggiore coerenza nella sua applicazione. La clausola antiabuso in questione è funzionale, in particolare, a combattere le costruzioni non genuine, poste in essere per un ottenere un vantaggio fiscale, in contrasto con l’oggetto o la finalità della direttiva 2011/96/UE.
Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in GU L 26 del 31.1.2015, pagg. 27-28.
DICEMBRE 2014
Sentenza della Corte di Giustizia (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014
(causa C-590/13, Idexx Laboratories Italia Srl c. Agenzia delle Entrate)
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che gli artt. 18, par. 1, lett. d) e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali, e non già sostanziali, del diritto a detrazione, la cui mancata osservanza non può determinare la perdita del diritto medesimo. Quest’ultimo sorge, infatti, nel momento in cui l’imposta detraibile diviene esigibile, a prescindere dal rispetto dei requisiti formali che concernono le modalità ed il controllo dell’esercizio del diritto, nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Tali requisiti si differenziano da quelli sostanziali che stabiliscono, invece, il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto.
Sentenza della Corte (Quinta sezione) dell’11 dicembre 2014
(causa C-678/11, Commissione europea c. Regno di Spagna)
Con tale sentenza la Corte di giustizia, su ricorso della Commissione, condanna il Regno di Spagna, in quanto, con l’art. 46, lett. c) del regio decreto legislativo 1/2002, con cui ha approvato il testo consolidato della legge che disciplina i piani e i fondi pensione (Real Decreto Legislativo 1/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones), del 29 novembre 2002 e l’art. 86, par. 1 del regio decreto legislativo 6/2004, con cui ha approvato il testo consolidato della legge sull’organizzazione e sul controllo delle assicurazioni private (Real Decreto Legislativo 6/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados), del 29 ottobre 2004, impone che i fondi pensione stabiliti in Stati membri diversi dal Regno di Spagna e che offrono piani pensionistici professionali in tale Paese UE, nonché le compagnie di assicurazioni che operano in Spagna in regime di libera prestazione dei servizi, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale residente in tale Stato membro. Così disponendo, la Spagna è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 TFUE, il quale osta all’applicazione di qualsivoglia normativa nazionale che produca l’effetto di rendere la prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 57 TFUE, tra gli Stati membri più difficile rispetto alla prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro oppure vieti od ostacoli maggiormente le attività di un prestatore stabilito in un altro Paese UE ove fornisce legittimamente servizi analoghi.
Sentenza della Corte (Settima sezione) del 18 dicembre 2014
(causa C-639/13, Commissione europea c. Regno di Polonia)
Con tale sentenza il giudice di Lussemburgo condanna la Repubblica di Polonia, in quanto, applicando un tasso ridotto di imposta sul valore aggiunto per la fornitura di beni per la protezione contro gli incendi, elencati nell’Allegato 3 della legge 11 marzo 2004, relativa all’imposta sui beni e servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. da 96 a 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in collaborazione con l’allegato III della direttiva.
Sentenza della Corte (Prima sezione) 18 dicembre 2014
La Corte precisa che la sesta direttiva 77/388/CEE, del Consiglio, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva, 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre ad un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto diniego, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, ad un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni. Inoltre, la stessa direttiva deve essere interpretata nel senso che tale soggetto passivo, nelle condizioni elencate, può vedersi rifiutare il beneficio di detrazione, esenzione e rimborso, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficio è stato richiesto, nel rispetto delle condizioni formali previste dalla normativa nazionale.
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni valutazione finale del programma “Fiscalis 2013”, del 18 dicembre 2014, COM/2014/0745 final.
Relazione avente ad oggetto una valutazione complessiva relativa al programma d’azione comunitario pluriennale “Fiscalis 2013”, teso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno e a promuovere un’intensa cooperazione tra le amministrazioni fiscali. I principali beneficiari del programma sono state le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’UE, dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati. Per conseguire gli obiettivi prefissati sono state realizzate le seguenti attività: sviluppo e gestione di sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni; azioni congiunte, quali controlli multilaterali, seminari, gruppi di progetto, visite di lavoro e qualsiasi altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi del programma e, infine, attività di formazione.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1353/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in GU L 365 del 19.12.2014, pagg. 70-74.
Il presente regolamento di esecuzione aggiunge l’allegato V, al regolamento (CE) n. 1156/2012l, imponendo che il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell’art. 8, par. 1, della direttiva 2011/16/UE, sia ad esso conforme.
Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale in GU L 359 del 16.12.2014, pagg. 1–29.
Il presente atto reca una serie di modifiche alla direttiva 2011/16/UE, la quale prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito e di capitale, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Paese di residenza. Essa risponde, in particolare, all’esigenza di ampliare l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni a livello dell’Unione e a livello mondiale per combattere la frode e l’evasione fiscale e, altresì, la pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine promuove risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo ed internazionale di trasparenza in materia fiscale, riducendo al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici.
NOVEMBRE 2014
Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica francese che prevede l’applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell’Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità, in GU L 330 del 15.11.2014, pagg. 12–15.
Con il presente accordo continuerà ad applicarsi alla collettività di Saint-Barthélemy, che è parte integrante della Repubblica francese, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, nonostante essa non faccia più parte dell’Unione europea dal 1° gennaio 2012, in conformità alla decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo.
Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2014, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica francese che prevede l’applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell’Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità, in GU L 330 del 15.11.2014, pagg. 10–11.
Decisione relativa all’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica francese che prevede l’applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, dellalegislazione dell’Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità.
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 12 novembre 2014
(causa C-140/13, Annet Altmann e a. c. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
La Corte in sede di rinvio pregiudiziale precisa che l’art. 54, parr. 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari deve essere interpretato nel senso che un’autorità di vigilanza nazionale può invocare, nell’ambito di un procedimento amministrativo, l’obbligo di mantenere il segreto professionale nei confronti di una persona che, in un caso non rientrante nel diritto penale o in un procedimento civile o commerciale, ha richiesto l’accesso ad informazioni riguardanti un’impresa d’investimento attualmente soggetta a liquidazione giudiziale, quand’anche il modello commerciale principale di tale impresa sia consistito in una frode di ampia portata volta a truffare consapevolmente gli investitori e vari responsabili della stessa siano stati condannati a pene detentive.
OTTOBRE 2014
Sentenza della Corte (Terza sezione) del 16 ottobre 2014
(causa C-605/12 Welmory sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale di interpretazione precisa che un primo soggetto passivo con sede della propria attività economica in uno Stato membro, che benefici di servizi forniti da un secondo soggetto passivo stabilito in un altro Paese membro, deve essere considerato titolare, in quest’ultimo Stato, di una “stabile organizzazione”. Il che è possibile asserirlo ai sensi dell’art. 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, ai fini dell’accertamento del luogo di imposizione dei servizi stessi, qualora tale organizzazione sia caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, che le consenta di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014
Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo interpreta gli artt. 138, par. 1, e 139, par. 1, II co., della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’IVA nel caso di cessione intracomunitaria, per il fatto che l’acquirente non fosse identificato ai fini di tale imposta in un altro Paese membro; ed, altresì, per il fatto che il fornitore non avesse dimostrato né l’autenticità della firma sui documenti prodotti, né che il sottoscrivente in nome dell’acquirente avesse la facoltà di rappresentare quest’ultimo. E ciò accade laddove le prove che giustificano il diritto all’esenzione prodotte dal fornitore erano conformi all’elenco di documenti stabilito dal diritto nazionale, da presentare a suddetta amministrazione e, in un primo tempo, erano state da quest’ultima accettate quali prove giustificative. Inoltre, la Corte precisa che il citato 138, par. 1 è dotato di effetto diretto e, pertanto, è invocabile dai soggetti passivi dinanzi ai giudici nazionali al fine di ottenere dallo Stato un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria.
Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 2 ottobre 2014
(causa C-466/13, Fonderie 2A c. Ministre de l’Économie et des Finances)
L’art. 8, par. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che il luogo della cessione di un bene, venduto da una società stabilita in un Paese membro ad un acquirente stabilito in un altro Stato membro, e sul quale il venditore ha fatto realizzare, ad opera di un prestatore stabilito in quest’ultimo, lavori di rifinitura prima di farlo spedire a destinazione dal suddetto prestatore, deve reputarsi situato nello Stato membro in cui l’acquirente destinatario è stabilito.
SETTEMBRE 2014
Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 3 settembre 2014
(causa C-589/12, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c. GMAC UK plc)
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che l’art. 11, parte C, par. 1, co. 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può vietare ad un soggetto passivo di avvalersi dell’effetto diretto di tale disposizione riguardo ad un’operazione, con la motivazione che egli può avvalersi delle disposizioni del diritto nazionale riguardo ad un’altra operazione relativa ai medesimi beni e che l’applicazione cumulata di tali disposizioni condurrebbe ad un risultato fiscale complessivo che, né il diritto nazionale, né la sesta direttiva 77/388, ove applicati separatamente a tali operazioni, produrrebbero né perseguirebbero.
Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 10 settembre 2014
(causa C-92/13, Gemeente ’s-Hertogenbosch c. Staatssecretaris van Financiën)
La Corte di giustizia, interpreta l’art. 5, par. 7, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE, nel senso che si applica ad una situazione nella quale un comune occupa per la prima volta un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e della cui superficie utilizzerà il 94% per le sue attività svolte in qualità di pubblica amministrazione e il 6% per le sue attività svolte in qualità di soggetto passivo, di cui l’1% per prestazioni esenti che non danno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, l’utilizzo successivo dell’immobile per le attività del comune può dare diritto alla detrazione dell’imposta pagata per l’impiego previsto da tale disposizione soltanto nella misura corrispondente al suo utilizzo ai fini delle operazioni imponibili, ai sensi dell’art. 17, par. 5, della sesta direttiva.
Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 17 settembre 2014
(causa C-7/13, Skandia America Corp. (USA), filial Sverige c. Skatteverket)
Gli artt. 2, parr. 1, 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale, sito in un paese terzo, alla propria succursale stabilita, invece, in uno Stato membro, costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell’IVA. Inoltre, gli artt. 56, 193 e 196 della medesima direttiva devono essere interpretati nel senso che, in tal caso, è il gruppo stesso, in quanto beneficiario di detti servizi, ad essere debitore dell’IVA applicabile.
Sentenza della Corte (Terza sezione) dell’11 settembre 2014
La Corte precisa che l’art. 98, par. 2, co. I, e l’allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, devono essere interpretati nel senso che, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non ostano ad una normativa nazionale, che assoggetta i libri pubblicati in formato cartaceo ad un’aliquota IVA ridotta e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici, come CD, CD-ROM o chiavette USB, all’aliquota normale IVA.
AGOSTO 2014
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
LUGLIO 2014
Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 17 luglio 2014
(causa C-272/13, Equoland Soc. coop. arl c. Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno)
La Corte chiarisce che l’art. 16, par. 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall’art. 28quater della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, alla condizione che le merci importate e destinate ad un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo. Inoltre, interpreta la sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, nel senso che, conformemente al principio di neutralità, osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’IVA all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014
(causa C-183/13, Fazenda Pública c. Banco Mais SA)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 17, par. 5, III co., lett. c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nel senso che non osta a che uno Stato membro obblighi una banca che svolge segnatamente attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi ad uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, ove l’uso di tali beni e servizi è per lo più causato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti.
Con riferimento alla direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, la Commissione sostiene che occorre migliorarne l’attuazione, in particolare attraverso una maggiore cooperazione amministrativa con gli Stati membri. A tal uopo essa richiama il sistema IMI che è un’applicazione in linea sicura e multilingue, atta a facilita la comunicazione tra le autorità competenti dello Spazio economico europeo e che è già disponibile per altri strumenti legislativi europei. Questo, a suo dire, potrebbe agevolare la cooperazione amministrativa tra i Paesi membri nell’applicazione, appunto, della citata direttiva sul commercio elettronico.
Nella presente relazione annuale della Commissione in materia di protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea, si puntualizza, inter alia, che nel 2013 è stata adottata la direttiva 2013/42/UE, al fine di attuare il meccanismo di reazione rapida per gestire i casi di frode improvvisa che non possono essere fermati con mezzi tradizionali. Si sottolinea, inoltre, che attualmente due sono le raccomandazioni in fase di discussione al fine di avviare i negoziati con la Russia e con la Norvegia per un accordo UE sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA.
Libro verde Sicurezza dei servizi di ricettività turistica del 22 luglio 2017, COM/2011/0942 final
Nel libro verde teso a promuovere il rafforzamento della fiducia di imprese e consumatori nel settore turistico, si precisa che nella legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza delle strutture ricettive turistiche esistono prescrizioni relative alla vigilanza del mercato che riguardano, tra l’altro, obblighi in termini di cooperazione amministrativa tra le autorità.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014
La Corte precisa che gli artt. 16 e 18 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero di tali beni e l’assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014
La Corte precisa che gli artt. 16 e 18 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero di tali beni e l’assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli.
GIUGNO 2014
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 12 giugno 2014
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che l’art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto non costituisce un’operazione riguardante “altri titoli” o “altri effetti commerciali”, ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, la loro vendita, che conferisce al suo titolare solamente il diritto di ottenere riduzioni sui prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese affiliate, non costituisce un’operazione esente da IVA. Tale carta non ha, infatti, alcun valore nominale e non può essere scambiata con denaro o prodotti; essa, data la sua natura, non costituisce, pertanto, un’operazione finanziaria ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa all’art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva, tale da legittimare l’esenzione da IVA.
Regolamento (UE, Euratom) N. 609/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria
Tale regolamento stabilisce le norme relative alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell’Unione (vedi art. 2, par. 1, lett. a, b e c della decisione 2014/335/UE). Per quanto qui rileva, si segnala, in particolare, l’art. 4 rubricato “cooperazione amministrativa”, ai sensi del quale ogni Stato membro comunica alla Commissione le informazioni ivi elencate relative a: a) la denominazione di servizi o organismi responsabili dell’accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni relative al ruolo e al funzionamento di tali servizi; b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili relative ad accertamento, riscossione, messa a disposizione e controllo delle risorse proprie; c) la denominazione di estratti amministrativi e contabili.
La presente relazione ha lo scopo di misurare i miglioramenti rilevati nell’amministrazione dell’IVA, nei singoli Stati membri, ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1553/89 del Consiglio, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto. Nel contempo essa mira ad individuare le buone prassi nelle varie fasi dell’effettiva riscossione dell’IVA, nonché a consentire ai Paesi membri di valutare i rischi e a riconoscere le opportunità di miglioramento dei sistemi di controllo e di riscossione di tale imposta. Essa si fonda sulle informazioni raccolte tramite un questionario predisposto a tal fine, distribuito a tutti i Paesi membri.
In tale relazione la Commissione, con riferimento alla prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi, esorta, in particolare gli Stati membri ad adottare tempestivamente le infrastrutture necessarie per la messa in atto del “mini sportello unico”; ad attuare appieno gli orientamenti in materia di audit; nonché, a definire un punto di contatto facilmente accessibile per i problemi di doppia imposizione.
MAGGIO 2014
Con la presente direttiva il legislatore europeo rafforza la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto concerne i rispettivi patrimoni nazionali, imponendo alle autorità centrali di cooperare vicendevolmente in modo efficiente e di scambiarsi informazioni sui beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, attraverso l’uso del sistema di informazione del mercato interno (IMI), ovvero di un apposito modulo, specificamente concepito per i beni culturali.
Con riferimento alla direttiva 2014/67/UE, per quanto qui rileva, si segnala il Capo III dedicato alla “Cooperazione amministrativa” (artt. 6-7-8), la quale si estrinseca, segnatamente, nello scambio di informazioni tra Stati membri e nell’esecuzione di controlli, ispezioni ed indagini in relazione a situazioni di distacco di cui all’art. 1, par. 3 della direttiva 96/71/CE, ivi comprese indagini su casi di inadempienza o violazione di norme applicabili al distacco dei lavoratori. Inoltre, si prevede che i Paesi membri, con l’assistenza della Commissione, adottino misure di accompagnamento per sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell’assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente.
Con la presente direttiva 2014/51/UE, il Parlamento e il Consiglio apportano una serie di modifiche agli atti legislativi dell’Unione nel settore di attività delle tre autorità europee di vigilanza, quali l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Essa risponde all’esigenza di garantire un sistema europeo di vigilanza che rispecchi l’integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari ed assicuri reali condizioni di parità tra tutti gli attori a livello dell’UE; protegga i cittadini europei in maniera più efficace, ripristinando la fiducia nel settore finanziario dell’Unione; sia in grado di ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future; favorisca lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza nazionali e le summenzionate autorità europee. In tal modo essa mira a garantire la stabilità finanziaria che, come è noto, è un presupposto necessario affinché l’economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita.
Sentenza della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 15 maggio 2014
La Corte in sede di rinvio pregiudiziale precisa che le disposizioni di cui all’art. 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una norma nazionale che non preveda la riduzione della base imponibile dell’IVA in caso di mancato pagamento del prezzo qualora venga applicata la deroga prevista al par. 2 di detto articolo. Tuttavia, tale disposizione deve allora contemplare tutte le altre situazioni in cui, in forza del par. 1 del medesimo articolo, successivamente alla conclusione di un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non viene percepita dal soggetto d’imposta. Inoltre, il giudice di Lussemburgo puntualizza che i soggetti passivi possono far valere l’art. 90, par. 1 della direttiva 2006/112 dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro per ottenere la riduzione della loro base imponibile dell’IVA. Anche se gli Stati membri possono prevedere che l’esercizio di tale diritto sia subordinato al compimento di talune formalità, le misure così adottate non devono eccedere quanto necessario a tale giustificazione.
APRILE 2014
Con tale proposta di direttiva si intende rafforzare la cooperazione a livello di UE tra gli Stati membri, ovvero tra gli ispettorati del lavoro ed altri organismi competenti al fine di evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace, attraverso la creazione di un’apposita piattaforma. Quest’ultima avrà, in particolare, l’obiettivo di facilitare lo scambio di migliori pratiche e di informazioni, nonché di migliorare il coordinamento operativo delle azioni tra le varie autorità nazionali di contrasto dei Paesi membri. Essa opererà, tra l’altro, congiuntamente alla commissione amministrativa per il coordinamento della sicurezza sociale e al gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore della tassazione diretta che già mira a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi in tale ambito.
MARZO 2014
Sentenza della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 6 marzo 2014
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, puntualizza che l’art. 17, par. 2, lett. f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nel Paese membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato.
Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014
(causa C-204/13, Finanzamt Saarlouis c. Heinz Malburg)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 4, parr. 1 e 2, nonché 17, par. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE devono essere interpretati, in relazione al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla direttamente, a titolo gratuito ed a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione, di cui egli è il socio principale, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha diritto di detrarre l’IVA versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi.
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, interpreta gli artt. 65, 90, par. 1, 168, lett. a), 185, par. 1, e 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che essi impongono che la detrazione dell’IVA, operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, sia rettificata nel caso in cui tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l’acconto.
Sentenza della Corte di Giustizia (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014
(causa C-599/12, Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you c. FOD Financiën)
Con tale sentenza la Corte chiarisce: 1) che l’art. 28, par. 3, della sesta direttiva 77/388/CEE e l’art. 370 della direttiva 2006/112/CE non ostano all’introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1° gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando all’imposta sul valore aggiunto le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea; 2) che uno Stato membro non viola l’art. 309 della direttiva 2006/112 per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando queste si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all’IVA, a condizione che esse fossero assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1° gennaio 1978; 3) che l’art. 370 della direttiva 2006/112, letto unitamente all’allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell’Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea; 4) che uno Stato membro non viola il diritto UE, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio, ai sensi dell’art. 26, par. 1, della sesta direttiva 77/388 e dell’art. 306 della direttiva 2006/112, in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma, come quella di cui al regio decreto del 28 novembre 1999, in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio e non quelle degli intermediari, sono assoggettate ad imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.
Sentenza della Corte di Giustizia (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014
(causa C-464/12, ATP PensionService A/S c. Skatteministeriet)
In sede di rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia chiarisce che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché: 1) sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate; 2) il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi; 3) il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, al riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro; che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori e i sindacati; che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate; che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungere un elemento assicurativo accessorio. Inoltre, l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 va interpretato nel senso che la nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento” ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre, altresì, i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985. Infine, l’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di loro conti nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei rispettivi contributi nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica.
Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 13 marzo 2014
(causa C-366/12, Finanzamt Dortmund-West c. Klinikum Dortmund gGmbH)
In tale pronuncia si precisa che una cessione di beni, come i medicinali citostatici prescritti nell’ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all’interno di un ospedale, non può essere esentata dall’IVA in forza dell’art. 13, A, par. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388/CEE a meno che tale cessione sia materialmente ed economicamente inscindibile dalla prestazione di cure mediche principale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sentenza della Corte di Giustizia (Decima Sezione) del 20 marzo 2014
(causa C-139/12, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona c. Generalidad de Cataluña)
In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte dichiara che la sesta direttiva 77/388/CEE, a seguito di modifiche, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 108 della legge n. 24/1988 sul mercato dei valori mobiliari (Ley 24/1988 del Mercado de Valores), del 28 luglio 1988, come modificata dalla legge n. 18/1991, relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas), del 6 giugno 1991, che assoggetta l’acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA.
Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 27 marzo 2014
(causa C-151/13, Le Rayon d’Or SARL c. Ministre de l’Économie et des Finances)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che l’art. 11, parte A, par. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un versamento forfettario, come il “forfait cure”, costituisce il corrispettivo delle prestazioni di cure effettuate a titolo oneroso da una struttura residenziale per anziani non autosufficienti a beneficio dei suoi residenti e rientra, pertanto, a tale titolo, nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Pubblicazione in GU L 94/95 del 28.3.2014 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
Relativamente alla direttiva 2014/24/UE si segnala l’art. 86 rubricato “Cooperazione amministrativa” ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti a prestarsi assistenza reciproca e ad adottare provvedimenti per una efficace cooperazione, onde assicurare lo scambio di informazioni, garantendone la riservatezza, specie con riguardo allo svolgimento delle procedure di aggiudicazione in situazioni transfrontaliere, al fine di verificare i motivi di esclusione e i criteri di selezione, nonchè l’applicazione degli standard di qualità ed ambientali (vedi, anche, considerando 128).
Pubblicazione in GU L 94/243 del 28.3.2014 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
Con riguardo alla direttiva 2014/25/UE si segnala l’art. 102 rubricato “Cooperazione amministrativa”, il quale impone agli Stati membri un’assistenza reciproca, nonché l’adozione di provvedimenti per un’efficace cooperazione, onde assicurare lo scambio di informazioni richieste per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione in situazioni transfrontaliere, in particolare per quanto concerne la verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione e l’applicazione degli standard di qualità ed ambientali (vedi, anche, considerando 134).
Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore la Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale COM(2013) 348 final, poiché la considera un importante passo in avanti nell’attuazione del Piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode e all’evasione fiscale.
FEBBRAIO 2014
Sentenza della Corte (Decima sezione) del 6 febbraio 2014
(causa C-323/12, E.ON Global Commodities SE, già E.On Energy Trading SE, c. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi)
La Corte di giustizia interpreta le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, in combinato disposto con gli artt. 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva 79/1072 in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’IVA pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di aver nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato.
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell’UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)» 2014/C 32/08 in GU n. 32 del 4.2.2014, pagg. 14-16.
Il Garante europeo della protezione dei dati mostra apprezzamento nei riguardi della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo “Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell’UE: il modello europeo di scambio di informazioni”, la quale enfatizza la necessità di assicurare un elevato livello di qualità, sicurezza e protezione dei dati e rammenta l’obbligo di rispettarne le norme sulla protezione, la sicurezza e la qualità. Al contempo invita la Commissione a riflettere, in particolare, sull’efficacia dei principi della protezione dei dati alla luce dell’evoluzione tecnologica, nella prospettiva di una politica dell’Unione completa, integrata e ben strutturata riguardante la gestione e lo scambio di informazioni ai fini della sicurezza pubblica.
La presente relazione ha lo scopo di misurare i miglioramenti rilevati nell’amministrazione dell’IVA, nei singoli Stati membri, ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1553/89 del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto. Nel contempo essa mira ad individuare le buone prassi nelle varie fasi dell’effettiva riscossione dell’IVA, nonché a consentire ai Paesi membri di valutare i rischi e a riconoscere le opportunità di miglioramento dei sistemi di controllo e di riscossione di tale imposta. La relazione de qua si fonda sulle informazioni raccolte tramite un questionario predisposto a tal fine, distribuito a tutti i Paesi membri.
Sentenza della Corte (Settima sezione) del 13 febbraio 2014
La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretata nel senso che osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell’IVA riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore, considerato che costui non disponeva del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari e, dunque, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei suoi registri e l’identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta. Ciò si verifica alla doppia condizione che tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione. Inoltre - precisa la Corte - la direttiva 2006/112, segnatamente il suo art. 242, richiedendo a ogni soggetto passivo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e del relativo controllo da parte dell’amministrazione tributaria, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che lo Stato membro interessato, nei limiti previsti dall’art. 273 della stessa direttiva, imponga a ogni soggetto passivo di osservare in proposito la totalità delle norme contabili nazionali conformi ai principi contabili internazionali, purché i provvedimenti adottati in tal senso non vadano al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare l’evasione. A tale riguardo, la direttiva 2006/112 osta ad una disposizione nazionale secondo la quale il servizio è considerato prestato nel momento in cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei proventi della prestazione.
Con la presente decisione di esecuzione, la Commissione, al fine di testare l’efficacia del sistema di informazione del mercato interno (IMI), mette in atto un progetto pilota che consenta di attuare gli obblighi di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Al riguardo, giova ricordare che l’IMI, introdotto ufficialmente con il regolamento IMI, è un’applicazione software accessibile tramite Internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, al fine di assistere questi ultimi nell’attuazione concreta dei requisiti relativi allo scambio di informazioni stabiliti nella legislazione dell’Unione sul mercato interno, fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.
Sentenza della Corte di giustizia (Ottava sezione) del 27 febbraio 2014
(cause riunite C-454/12 e C-455/12, Pro Med Logistik GmbH c. Finanzamt Dresden-Süd, e Eckard Pongratz, in qualità di curatore fallimentare di Karin Oertel c. Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt)
L’art. 12, par. 3, lett. a), terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio nel combinato disposto con l’allegato H, categoria 5, della medesima, e l’art. 98, parr. 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nel combinato disposto con l’allegato III, punto 5, della medesima, alla luce del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che due tipi di servizi di trasporto urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, vale a dire, da un lato, in taxi e, dall’altro, in autoveicolo da noleggio con conducente, siano assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l’una ridotta, l’altra ordinaria, sempreché, da un lato, l’attività di trasporto urbano di persone a mezzo taxi possa considerarsi una prestazione di servizi di per sé individuabile, separatamente dalle altre prestazioni della categoria de qua, vale a dire il trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, e, dall’altro, le differenze tra i due tipi di trasporto (es. taxi su richiesta, mentre auto da noleggio risponde solo alle richieste di trasporto pervenute nella sede dell’impresa) presentino un’influenza determinante sulla decisione dell’utente medio di ricorrere all’uno o all’altro tipo di trasporto. Per contro gli stessi articoli summenzionati devono essere interpretati nel senso che ostano ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, laddove, in virtù di una convenzione specifica applicabile indistintamente alle imprese di taxi ed alle imprese di autonoleggio con conducente ad essa aderenti, il trasporto di persone a mezzo taxi non costituisca un aspetto concreto e specifico del trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito e tale attività, realizzata nell’ambito della convenzione medesima, risulti analoga, dal punto di vista dell’utente medio, all’attività di trasporto urbano di persone in autoveicolo da noleggio con conducente, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.
Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 6 febbraio 2014
(causa C-242/12, SC Fatorie SRL c. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ed il principio della neutralità fiscale non ostano a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’IVA che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato; ciò si verifica anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore, atteso che, secondo costante giurisprudenza, l’esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute. Inoltre - aggiunge la Corte - il principio di certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta oltre a maggiorazioni di mora.
La presente relazione ha lo scopo di misurare i miglioramenti rilevati nell’amministrazione dell’IVA, nei singoli Stati membri, ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1553/89 del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto. Nel contempo essa mira ad individuare le buone prassi nelle varie fasi dell’effettiva riscossione dell’IVA, nonché a consentire ai Paesi membri di valutare i rischi e a riconoscere le opportunità di miglioramento dei sistemi di controllo e di riscossione di tale imposta. La relazione de qua si fonda sulle informazioni raccolte tramite un questionario predisposto a tal fine, distribuito a tutti i Paesi membri.
GENNAIO 2014
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014
(Finanzamt Düsseldorf Mitte c. Ibero Tours GmbH, causa C-300/12)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, interpreta le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, nel senso che i principi sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (causa C-317/94), relativi alla determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, non trovano applicazione qualora un’agenzia di viaggi, operante in qualità di intermediario, di propria iniziativa e a proprie spese, conceda al consumatore finale una riduzione sul prezzo della prestazione principale fornita dal tour operator. Al riguardo, giova ricordare che la Corte, nella sentenza citata ha affermato che, qualora un fabbricante di un prodotto, non contrattualmente legato al consumatore finale, ma quale primo anello di una catena di distribuzione, conceda al predetto consumatore uno sconto tramite buoni incassati dai dettaglianti e rimborsati dal fabbricante a questi ultimi, la base imponibile ai fini dell’IVA deve essere ridotta dello sconto suddetto.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2014 della Commissione, del 10 gennaio 2014, che stabilisce il modulo standard per la notifica di una misura speciale nell’ambito del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA, in GU L 8 dell’11/01/2014, pagg. 13–15.
In allegato al presente regolamento è previsto il modulo standard di notifica che gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare per notificare alla Commissione l’adozione di una misura speciale del meccanismo di reazione rapida, prevista all’articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE. Esso va inviato elettronicamente ad un apposito indirizzo e-mail, comunicato dalla Commissione al Comitato permanente per la cooperazione amministrativa. Si rinvia alla Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA, in GU L 201 del 26 luglio 2013, pagg. 1–3.
DICEMBRE 2013
Pubblicazione in GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 132–170 della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
La presente direttiva mira a razionalizzare, semplificare e migliorare le norme per il riconoscimento delle qualifiche professionali. La novità di maggior rilievo è data dall’introduzione di una tessera elettronica professionale europea, rilasciata su richiesta dell’interessato, con l’intento di favorire la libera circolazione dei professionisti con un più efficiente e semplificato riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il programma istituito dal presente regolamento, “Fiscalis 2020”, sostiene la cooperazione nelle materie fiscali, prevedendo, in particolare, sistemi d’informazione europei, azioni congiunte per i funzionari delle autorità fiscali e iniziative comuni di formazione. Esso svolge un ruolo in aree fondamentali quale l’attuazione coerente della normativa dell’Unione nel settore della fiscalità, garantendo lo scambio di informazioni e sostenendo la cooperazione amministrativa e la capacità amministrativa delle autorità fiscali.
Sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013
(cause riunite C‑618/11, C‑637/11 e C‑659/11, TVI–Televisão Independente SA c. Fazenda Pública)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 11, parte A, parr. 1, lett. a), 2, lett. a), e 3, lett. c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché gli articoli 73, 78, I co., lett. a), e 79, I co., lett. c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un tributo come la tassa sulla diffusione prevista dalla normativa portoghese a favore delle arti cinematografiche ed audiovisive deve essere inclusa nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sui servizi di diffusione di pubblicità commerciale.
Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013
(causa C-563/12, BDV Hungary Trading Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága)
Secondo la Corte di giustizia, gli artt. 146, par. 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito di una cessione all’esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell’UE devono aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione.
Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013
La Corte di Lussemburgo, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che l’art. 134, lett. b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell’esenzione prevista all’art. 132, par. 1, lett. m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il citato campo, ai visitatori non membri di tale organismo. Inoltre, l’art. 133, I co., lett. d), della medesima direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista al suddetto art. 132, par. 1, lett. m) la prestazione di servizi, consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di lucro, che propone un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori non membri di tale organismo.
NOVEMBRE 2013
Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 7 novembre 2013
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, interpreta gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE nel senso che qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versarla, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo di IVA.
Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 28 novembre 2013
(causa C- 319/12, Minister Finansów c. MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. Komandytowa)
Le disposizioni degli artt. 132, par. 1, lett. i), 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono interpretarsi nel senso che non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esentati dall’IVA. Tuttavia, l’art. 132, par. 1, lett. i) osta ad un’esenzione dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, in maniera generalizzata, che prescinda dalle finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni. Dunque, un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’art. 168 della stessa direttiva o della disposizione nazionale che traspone quest’ultimo, il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’art. 132, par. 1, lett. i), i servizi educativi forniti a valle non sono ad essa assoggettati. Costui può, però, invocare l’incompatibilità dell’esenzione con l’art. 132, par. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, affinché quest’ultima non gli sia applicata allorquando il soggetto passivo non può oggettivamente considerarsi come un organismo con finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico con scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione. In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti verranno, allora, assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e sarà, dunque, possibile fruire del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte.
A seguito dell’autorizzazione conferitale dal Consiglio il 20 ottobre 2011, la Commissione ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica francese, riguardo all’applicazione alla collettività di Saint-Barthélemy (Antille francesi) della legislazione dell’Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità. Tale accordo mira a garantire che i meccanismi delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE finalizzati, in particolare, alla lotta alla frode e all’evasione fiscale transfrontaliera, si applichino anche con riguardo a Saint-Barthélemy, nonostante il suo cambiamento di status, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2012, da regione ultraperiferica dell’Unione europea, è divenuto paese e territorio d’oltremare ad essa associato.
Con il presente atto, il Consiglio dispone che cessa di avere efficacia la decisione 2007/884/CE, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/37/UE, la quale ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50% il diritto dei soggetti che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing, di detrarre l’IVA gravante sulle relative spese nei casi in cui il veicolo non sia utilizzato interamente a fini professionali. Ciò accade a partire dalla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell’IVA (o al 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore).
Con tale decisione, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono autorizzati a prorogare il regime in deroga agli artt. 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE, per il recupero dell’IVA sui pedaggi corrisposti per il diritto di utilizzo del collegamento fisso dell’Öresund tra i due paesi. In deroga, dunque, alla disposizione secondo la quale un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata assolta l’IVA, le autorità danesi e svedesi sono state e continuano ad essere autorizzate ad applicare una misura particolare che permette ai soggetti passivi di rivolgersi ad un’unica amministrazione per il recupero dell’IVA.
La decisione 2007/441/CE del Consiglio autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali ed è stata modificata dalla decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio, che fissa la data di scadenza al 31 dicembre 2013. In ultimo, la presente decisione, stabilisce che tale disciplina cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’IVA, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2016. Nel caso in cui l’Italia dovesse chiedere un’ulteriore proroga oltre il 2016, la richiesta, unitamente ad una relazione, va presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2016.
Con tale decisione, l’Italia, in deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65000 euro e ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali. Tale misura consente di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
Con tale decisione, il Consiglio autorizza il Granducato di Lussemburgo ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25000 euro, in deroga all’art. 285 della direttiva 2006/112/CE. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
Tale decisione autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all’art. 193 della direttiva 2006/112/CE, il quale stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è, di norma, tenuto al pagamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto e ciò, al fine di designare il destinatario quale debitore dell’IVA nei casi di cessione di prodotti del legno da parte del soggetto passivo (inversione contabile).
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013
(causa C-494/12, Dixons Retail plc c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 2, punto 1, 5, par. 1, e 11, A, par. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE e 2, par. 1, lett. a), 14, par. 1, e 73 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento costituisce una “cessione di beni” ai sensi degli artt. 2, punto 1, 5, par. 1, 2, par. 1, lett. a), e 14, par. 1; ed inoltre, nell’ambito di tale trasferimento, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione con cui egli si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta, costituisce un “corrispettivo”, ai sensi dei predetti artt. 11, A, par. 1, lett. a), e 73.
OTTOBRE 2013
Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 24 ottobre 2013
La Corte di Giustizia interpreta l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 135, par. 1, lett. i) della stessa, nel senso che l’imposta sul valore aggiunto ed un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari; l’art. 1, par. 2, prima frase, e l’art. 73 della direttiva 2006/112, nel senso che non ostano ad una disposizione o ad una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi, dopo un determinato periodo di tempo, viene considerato come base imponibile; infine, l’art. 1, par. 2, della direttiva 2006/112 nel senso che non osta ad una normativa nazionale relativa ad un’imposta non armonizzata secondo la quale l’IVA dovuta viene imputata per il suo esatto importo a tale primo tributo.
Sentenza della Corte di Giustizia (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013
(causa C-431/12, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală c. SC Rafinăria Steaua Română SA)
La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che l’art. 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a che un soggetto passivo che abbia chiesto il rimborso dell’eccedenza dell’IVA pagata a monte sull’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore non possa ottenere dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro, gli interessi di mora su un rimborso effettuato tardivamente da tale amministrazione, per un periodo in cui erano in vigore atti amministrativi che escludevano il rimborso e che sono stati in seguito annullati con decisione giudiziale.
Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013
(causa C-276/12, Jiří Sabou c. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu)
Con tale pronuncia, la Corte di giustizia puntualizza che il diritto dell’Unione, quale risulta in particolare dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e delle imposte sui premi assicurativi, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 e dal diritto fondamentale al contraddittorio, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce al contribuente di uno Stato membro il diritto di essere informato della richiesta di assistenza inoltrata da tale Stato ad un altro Stato membro al fine, in particolare, di verificare i dati forniti dallo stesso contribuente nell’ambito della sua dichiarazione dei redditi, né il diritto di partecipare alla formulazione della domanda inviata allo Stato membro richiesto e alle audizioni di testimoni organizzate da quest’ultimo Stato. Inoltre, tale direttiva 77/799 non disciplina la questione delle condizioni alle quali il contribuente può contestare l’esattezza dell’informazione trasmessa dallo Stato membro richiesto e non impone alcun obbligo in particolare quanto al contenuto di quest’ultima.
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013
(causa C-622/11, Staatssecretaris van Financiën c. Pactor Vastgoed BV)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ‒ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretata nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti in seguito alla rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha applicato la detrazione in parola.
La seguente proposta di direttiva ha ad oggetto l’introduzione di una dichiarazione IVA standard, per tutte le imprese operanti nell’Unione, in formato, di preferenza, elettronico, al fine di facilitare il controllo delle dichiarazioni IVA da parte degli Stati membri. Essa consente ad un’impresa di compilare agevolmente e presentare una dichiarazione IVA in un altro Paese membro in quanto le informazioni e la presentazione sono standardizzate. La proposta de qua verte, dunque, sul contenuto, le modalità e i termini di presentazione e le correzioni, prevedendo un massimo di ventisei caselle da compilare. Inoltre, il pagamento dell’imposta è effettuato, in ogni caso, al momento della presentazione della dichiarazione, eliminando la possibilità per gli Stati di scegliere una diversa scadenza.
SETTEMBRE 2013
Sentenza della Corte di Giustizia (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013
La Corte interpreta l’articolo 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento deve essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, si impegna ad effettuare la prestazione a proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre dell’appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine del contratto.
Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 26 settembre 2013
(causa C-236/11, Commissione europea c. Repubblica italiana).
La Corte respinge il ricorso proposto dalla Commissione europea al fine di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 306 a 310 della direttiva IVA 2006/112/CE, avendo consentito di applicare il regime speciale delle agenzie di viaggio a prestazioni fornite anche a persone diverse dai viaggiatori. Di segno analogo sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 (causa C-450/11, Commissione europea c. Repubblica Portoghese); causa C-309/11, Commissione europea c. Repubblica Finlandese; causa C-293/11, Commissione europea c. Repubblica Ellenica; causa C-269/11, Commissione europea c. Repubblica Ceca; causa C-193/11, Commissione europea c. Polonia e causa C-296/11, Commissione europea c. Repubblica Francese.
Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 26 settembre 2013
(causa C-189/11, Commissione europea c. Regno di Spagna).
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso della Commissione avverso il Regno di Spagna, nella parte in cui ritiene che sia venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 168, 226 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per aver escluso dal regime speciale delle agenzie di viaggio le vendite al pubblico di viaggi organizzati da tour operator, effettuate da agenzie che agiscono in nome proprio; per aver autorizzato le agenzie di viaggio, in determinate circostanze, ad esporre in fattura un importo globale d’imposta sul valore aggiunto privo di qualsiasi rapporto con l’imposta effettivamente ripercossa sul cliente; per aver autorizzato quest’ultimo, quando sia soggetto passivo, a detrarre detto importo globale dall’IVA dovuta; per aver autorizzato le agenzie di viaggio, laddove siano soggette al regime speciale, a determinare la base imponibile in misura globale per ogni periodo d’imposta. La Corte respinge, invece, il ricorso nella parte in cui la Commissione chiede di dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli da 306 a 310 della direttiva IVA 2006/112/CE, avendo consentito di applicare il regime speciale delle agenzie di viaggio a prestazioni fornite anche a persone diverse dai viaggiatori.
Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 12 settembre 2013
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che gli articoli 17, par. 2 e 5, nonché par. 3, lettere a) e c), e 19, par. 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri, né quella realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi. Inoltre, l’articolo 17, par. 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388 va inteso nel senso che non consente ad uno Stato membro di adottare una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta autorizzandola a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro oppure in uno Stato terzo.
Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto COM/2013/0633 final - 2013/0312 (NLE).
Con la presente decisione di esecuzione, il Consiglio autorizza Il Regno Unito a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la deroga a limitare al 50% il diritto a detrarre l’IVA versata a monte sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli utilizzati da un soggetto passivo sia a fini professionali che privati. Grazie a tale deroga, chi noleggia o prende autoveicoli in leasing non è più obbligato a tenere una registrazione dettagliata del chilometraggio effettuato a fini privati per ognuno di detti autoveicoli e a contabilizzarne l'uso privato ai fini dell’IVA.
Pubblicazione in GU C 257 E del 06/09/2013, pag. 98-104 della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS)).
AGOSTO 2013
In tale relazione il Parlamento europeo osserva che la fiscalità è una questione che ancora compete alla sovranità nazionale e in alcuni casi locale ed occorre, dunque, rispettare le diverse strutture dei sistemi fiscali degli Stati membri. Rileva, altresì, la necessità di modificare il Trattato per trasferire all’UE le competenze decisionali dei Paesi membri in materia di politica fiscale e ritiene che il miglioramento del mercato unico e l’eventuale armonizzazione fiscale potrebbero essere i fattori chiave per incoraggiare la crescita e la creazione di posti di lavoro. Chiede alla Commissione e agli Stati di collaborare ulteriormente alle rispettive politiche contro la doppia imposizione, le frodi tributarie e l’evasione ed invita, in particolare, i Paesi membri a rendere i sistemi fiscali nazionali più favorevoli alla crescita, migliorando il modello tributario. Esorta, infine, la Commissione a rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel settore della doppia imposizione.
Nel 2009 il governo rumeno ha chiesto una deroga a norma dell’articolo 395 della direttiva IVA per applicare un meccanismo di inversione contabile, in base al quale il debitore dell’IVA è il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, nei seguenti casi: cessione di beni e prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedura di insolvenza, ad eccezione dei dettaglianti; cessione di prodotti del legno effettuata da soggetti passivi, nello specifico legname in piedi, legno da lavoro di spacco o in tronchi, legna da ardere, derivati del legno, legno squadrato o trucioli di legno, nonché legno grezzo, trasformato o semilavorato. La richiesta è stata approvata dal Consiglio e la Romania è stata autorizzata ad applicare l’inversione contabile alle forniture summenzionate fino al 31 dicembre 2013. La Romania ha ora chiesto una proroga della deroga riguardo all’applicazione dell’inversione contabile alla cessione di prodotti del legno, considerato che il settore forestale in Romania è costituito da un gran numero di piccoli rivenditori e intermediari che si sono rivelati molto difficili da controllare per le autorità fiscali.
La Danimarca e la Svezia hanno chiesto di prorogare ulteriormente le norme semplificatorie introdotte per recuperare l’IVA relativa ai pedaggi per l’utilizzo del collegamento fisso dell’Öresund tra la Danimarca e la Svezia. Poiché quest’ultimo è ubicato in parte sul territorio danese e in parte su quello svedese, l’IVA pagata sul pedaggio per l’uso di tale collegamento può essere recuperata presso entrambi i paesi nella misura in cui l’importo è riconducibile al relativo territorio. La deroga vigente per la Danimarca e la Svezia semplifica in tal modo le norme sull’IVA per quanto attiene al recupero della stessa, consentendo una domanda di rimborso unica ai fini del recupero dell’IVA sul pedaggio.
LUGLIO 2013
La presente direttiva prevede la misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM), che consiste nella facoltà di applicare l’inversione contabile per un breve periodo, a seguito di una notifica appropriata da parte dello Stato membro interessato alla Commissione. Questa costituisce una risposta rapida ed eccezionale a casi di frode improvvisa che si verificano, in particolare, attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi illeciti su vasta scala.
Il presente atto normativo modifica la direttiva 2006/112/CE, la quale, per operazioni transfrontaliere e per alcuni settori nazionali ad alto rischio di frodi in materia di IVA, prevede il meccanismo dell’inversione contabile, ovvero il trasferimento dell’obbligo di versare l’imposta sul valore aggiunto al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi. Si tratta di una misura temporanea da applicarsi fino al 31 dicembre 2008 in attesa di soluzioni legislative a lungo termine, limitato a quelle categorie di beni e servizi che, secondo l’esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi. A tal fine gli Stati membri determinano a loro discrezione le condizioni per l’applicazione di tale meccanismo, fra cui la fissazione delle soglie, le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui può applicarsi.
Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013
(cause riunite C-210/11 e C-211/11, État belge c. Medicom SPRL; c. Maison Patrice Alard SPRL)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva, la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente ad una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico dei beneficiari, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro; e, a tal riguardo, è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte dei suoi beneficiari, del loro compito statutario o del loro contratto d’impiego. Inoltre, gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della medesima direttiva devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme.
Sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, interpreta l’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale, al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato.
Sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» e la prova della sua effettiva realizzazione non dipendono dalla forma di acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale della controversia per stabilire se la cessione sia effettivamente avvenuta e se, eventualmente, possa essere esercitato un diritto a detrazione. Inoltre, l’articolo 242 della direttiva 2006/112 non impone a soggetti passivi, che non siano produttori agricoli, di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni effettuate, allorché si tratta di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura»; nè l’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112 obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni relative ad animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni. Infine, l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva.
Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013
La Corte di Giustizia puntualizza che gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell’IVA afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono messe a sua disposizione da un’altra entità e non possono, quindi, essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, benché tali spese abbiano un nesso diretto ed immediato con quelle generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo. Inoltre, l’articolo 176, secondo comma deve essere interpretato nel senso che osta a che, al momento della sua adesione all’Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione in forza di una disposizione legislativa nazionale, la quale prevede l’esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo mentre, invece, una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell’adesione. Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali quanto più possibile in conformità al diritto dell’Unione; nell’eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112.
Con tale parere il Comitato economico e sociale europeo si dichiara favorevole al Piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode ed evasione fiscale presentato dalla Commissione. In particolare, accoglie con favore le proposte volte ad includere in una lista nera i Paesi che operano come paradisi fiscali e riconosce l’importanza degli sforzi tesi a negoziare accordi sulla buona governance in materia fiscale con i paesi vicini dell’UE. Inoltre, raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di continuare a prendere in considerazione la semplificazione e l’armonizzazione del quadro giuridico esistente a livello europeo e nazionale, nonché di scoraggiare il mantenimento delle grandi differenze esistenti tra i livelli di tassazione, diretta o indiretta. Tra l’altro, il CESE accoglie favorevolmente il lancio del portale "CIF su EUROPA", quale strumento che permette l’identificazione e la registrazione, in modo rapido, facile e corretto, del codice di identificazione fiscale da parte di terzi o di istituti finanziari privati e consente, altresì, di migliorare l'efficacia dello scambio automatico di informazioni.
Tale elenco riporta le autorità a nome delle quali va applicato il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto, direttamente o mediante delega.
GIUGNO 2013
Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 20 giugno 2013
(causa C-653/11, Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs c. Paul Newey)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che le clausole contrattuali, benché costituiscano un elemento da prendere in considerazione per soddisfare le esigenze di certezza del diritto, non sono determinanti ai fini dell’individuazione del prestatore e del destinatario di una «prestazione di servizi» ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000. In particolare, esse possono essere ignorate qualora risulti che non riflettono l’effettività economica e commerciale, ma costituiscono una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, in contrasto con il principio del divieto dell’abuso di diritto. Spetta al giudice del rinvio accertare, mediante un’analisi complessiva dei fatti oggetto del procedimento principale, se le clausole contrattuali non non rispecchino realmente l’effettività economica.
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 20 giugno 2013
(causa C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr c. Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz)
Un’attività deve considerarsi rientrante nella nozione di «attività economiche», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della sesta direttiva, se è esercitata al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Nel caso di specie, la Corte dichiara che suddetto articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo.
Sentenza della Corte di Giustizia (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, puntualizza che il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in questione ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi. Tale ammenda non è inflitta in ragione di una qualsiasi transazione, ma a causa di una rettifica tardiva da parte del soggetto passivo di una detrazione che aveva operato e che ha perso il suo fondamento. Non si può, dunque, considerare che si tratta di un’imposta la quale comporta una doppia imposizione contraria al principio di neutralità fiscale. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode.
Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 13 giugno 2013
(causa C-125/12, Promociones y Construcciones BJ 200 SL)
Con tale sentenza la Corte chiarisce che l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, il quale dispone che gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate operazioni di cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “vendita giudiziale al pubblico incanto” qualsiasi vendita di beni immobili effettuata da un debitore giudiziario non solo nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio di quest’ultimo, ma anche nel corso di una procedura d’insolvenza che intervenga prima di una siffatta procedura di liquidazione, qualora tale vendita sia necessaria a soddisfare i creditori o a recuperare l’attività economica o professionale di detto debitore.
Sentenza della Corte di Giustizia (Prima sezione) del 13 giugno 2013
In sede di rinvio pregiudiziale di interpretazione, la Corte di Giustizia chiarisce che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del quale «si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività», deve essere interpretato nel senso che una persona fisica, già soggetta all’imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che essa costituisca un’attività, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi.
Sentenza della Corte di Giustizia (Prima sezione) del 27 giugno 2013
(causa C-155/12, Minister Finansów c. RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.)
La Corte di giustizia precisa che l’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato. Si osserva, infatti, che sebbene le prestazioni di stoccaggio non rientrino tra le prestazioni esplicitamente elencate nell’articolo 47, tuttavia dalla giurisprudenza della Corte emerge che solo prestazioni di servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 della direttiva IVA.
Tale regolamento di esecuzione, per facilitare lo scambio di informazioni mediante il registro centrale degli operatori economici e dei depositi fiscali stabilisce, in particolare, la struttura e il contenuto dei formati standard da utilizzare, compresi i codici da inserire in tali formati; definisce le modalità di trasmissione delle modifiche al registro centrale da parte degli uffici di collegamento per le accise e dei servizi di collegamento; dispone in tema di manutenzione del registro centrale e trasmissione delle modifiche ai registri nazionali, nonché relativamente all’inserimento delle modifiche nei registri nazionali e alla consultazione del registro centrale da parte degli operatori economici. Infine, elenca le informazioni statistiche che la Commissione deve estrarre dal registro per valutarne il funzionamento, per poi trasmetterle agli Stati membri con frequenza mensile.
L'obiettivo della presente proposta è di ampliare il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni nell’Unione già previsto all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE e al di là di quanto previsto negli accordi vigenti in materia nell’Unione, estendendolo a dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti, nonché di eliminare la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla disponibilità degli Stati. Si propone, inoltre, di eliminare il riferimento contenuto nell’articolo 8, paragrafo 3, della suindicata direttiva ad un importo minimo al di sotto del quale uno Stato membro può non desiderare di ricevere informazioni dagli altri Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione del 25 giugno 2013 sul Funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise in GU L 173 del 26.6.2013, pagg. 9–33.
Il presente regolamento di esecuzione, al fine di facilitare lo scambio di informazioni mediante il registro centrale, definisce la struttura e il contenuto dei formati standard da utilizzare; assicura che i dati disponibili nel registro centrale siano corretti ed aggiornati automaticamente ad opera dell’ufficio centrale di collegamento per le accise o del servizio di collegamento; garantisce la manutenzione del registro centrale e la trasmissione delle modifiche ai registri nazionali; specifica le modalità di inserimento delle modifiche nel registro centrale, nonché della consultazione di quest’ultimo da parte degli operatori del diritto.
MAGGIO 2013
Sentenza della Corte di Giustizia (Nona Sezione) del 30 maggio 2013
(causa C-651/11, Staatssecretaris van Financiën c. X BV)
In tale sentenza, la Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, come tale non soggetta ad IVA, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società.
Sentenza della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 16 maggio 2013
(causa C-191/12, Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága)
Con tale sentenza la Corte afferma che il principio del rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a che tale Stato rifiuti il rimborso di una parte dell’imposta sul valore aggiunto, la cui detrazione sia stata esclusa in forza di un provvedimento nazionale contrario al diritto dell’Unione, per il fatto che detta parte dell’imposta è stata sovvenzionata da un aiuto concesso al soggetto passivo e finanziato sia dall’Unione europea sia da detto Stato, purché l’onere economico relativo al rifiuto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia stato integralmente neutralizzato, circostanza che il giudice nazionale dovrà accertare.
Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013
(causa C-169/12, TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. c. Minister Finansów)
In tale pronuncia, la Corte di giustizia precisa che l’articolo 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile, riguardo ai servizi di trasporto e di spedizione, alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e prevede un termine di pagamento dilazionato. Dalla direttiva IVA risulta, infatti, che quest’ultima diventa esigibile, in linea di principio, nel momento stesso in cui si verifica il fatto generatore di tale imposta, ovvero alla data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi. Tuttavia, l’articolo 66 della direttiva IVA autorizza gli Stati membri a prevedere che l’IVA diventi esigibile dopo che si è verificato il fatto generatore in uno dei tre momenti seguenti, ossia non oltre il momento dell’emissione della fattura, non oltre il momento dell’incasso del prezzo o, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell’imposta. Tale articolo, dato che costituisce una deroga alla norma enunciata all’articolo 63, deve essere interpretato restrittivamente e, pertanto, osta alla deroga prevista nel caso di specie.
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2013
(causa C-271/12, Petroma Transports SA et al. c. État belge)
La Corte precisa che le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale, in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego. Infatti, il sistema comune dell’IVA non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee; tuttavia, è giocoforza constatare che le necessarie informazioni dirette a completare e a regolarizzare le fatture devono essere presentate prima che l’amministrazione tributaria abbia adottato la propria decisione di diniego del diritto alla detrazione dell’IVA, per consentire a quest’ultima di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo. Inoltre, il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi, quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi.
Sentenza della Corte di Giustizia (Ottava Sezione) dell’ 8 maggio 2013
(causa C-142/12, Hristomir Marinov c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite)
L’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che disciplina anche la cessazione dell’attività economica imponibile risultante dalla cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto. A tale proposito occorre, infatti, rilevare che, in forza di suddetto articolo, ad eccezione dei casi di cui al successivo articolo 19, può essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa nell’ipotesi di cessazione della sua attività economica imponibile, quando detti beni hanno dato diritto ad una detrazione. Inoltre, l’articolo 74 della direttiva 2006/112, dotato di effetto diretto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale la quale prevede che, in caso di cessazione dell’attività economica imponibile, la base imponibile dell’operazione sia il valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione, ovvero l’importo pagato alle stesse condizioni per un bene identico o simile tra persone non collegate, salvo che tale valore corrisponda in pratica al valore residuo di detti beni a tale data e che in tal modo si tenga conto dell’evoluzione del valore di tali beni tra la data della loro acquisizione e quella della cessazione dell’attività economica imponibile.
APRILE 2013
Con la presente decisione viene istituito un gruppo di esperti denominato «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione». Esso comprende un massimo di 45 membri, tra autorità tributarie degli Stati membri e rappresentanti di imprese, società civile e organizzazioni di operatori in ambito fiscale fino ad un numero di quindici. È incaricato, in particolare, di promuovere il dialogo tra imprese, società civile ed esperti in materia; comunicare alla Commissione le informazioni utili ad individuare le priorità in tali settori e a scegliere i mezzi e gli strumenti idonei a compiere progressi nel loro ambito.
La proposta interviene a modificare il Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»). Il suo obiettivo principale è quello di semplificare le formalità amministrative per facilitare e migliorare il diritto di libera circolazione dei cittadini, nonché il diritto delle imprese di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi all’interno del mercato unico. In particolare, si prefigge di garantire l’autenticità dei documenti pubblici; di diminuire le difficoltà pratiche causate dalle formalità amministrative e burocratiche; di ridurre i costi di traduzione dei documenti pubblici; di semplificare il quadro giuridico frammentario che regola la circolazione di suddetti atti tra gli Stati membri; di contrastare le frodi e le contraffazione di pubblici documenti; di eliminare i rischi di discriminazione tra i cittadini e le imprese dell’UE; di predisporre moduli standard multilingue dell’Unione.
Tale Decisione autorizza la Lettonia a derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto di detrarre l’imposta a monte in relazione alle autovetture per il trasporto di persone, in particolare degli articoli 168 e 168 bis della direttiva che stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta sui beni e i servizi da esso ottenuti e utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposta, nonché dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva che impone l’obbligo ai soggetti passivi di registrare ai fini dell’IVA quando un bene professionale è destinato ad un uso non professionale.
Nella presente Risoluzione, il Parlamento si sofferma su una serie di questioni relative, nell’ordine, alla struttura dell’IVA, alle esenzioni e aliquote ridotte, alla semplificazione delle formalità burocratiche, all’efficienza nella riscossione dell’IVA, al relativo processo giuridico. In particolare, accoglie con favore il Libro verde della Commissione volto a riesaminare e riformare l’attuale sistema dell’IVA; concorda sull’opportunità di introdurre un sistema globale dell’imposta sul valore aggiunto che riduca i costi operativi per gli utenti e gli oneri amministrativi a carico delle autorità; invita la Commissione ad elaborare una strategia coordinata per contrastare la lotta contro la frode fiscale. Concorda, inoltre, con la proposta della Commissione di optare per il principio della destinazione, ovvero per un sistema dell’IVA fondato sul luogo di consumo, sia per i beni che per i servizi, accompagnato dall’introduzione, da parte degli Stati membri, di sportelli unici efficienti. Esorta, infine, la Commissione a presentare una proposta per introdurre un modello europeo di fattura elettronica linguisticamente neutro; nonché ad assicurare il funzionamento della rete EUROFISC nelle indagini transfrontaliere degli Stati membri sulle frodi e, a rafforzare ulteriormente il sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES:VAT Information Exchange System).
Sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013
(causa C-65/11 Commissione c. Paesi Bassi)
La Corte respinge il ricorso della Commissione che lamenta la mancata consultazione da parte dei Paesi Bassi del comitato IVA, perchè non è riuscita a dimostrare che la risoluzione del 18 febbraio 1991 relativa all’inclusione di una holding in un gruppo IVA, ha modificato sostanzialmente le regole per l’attuazione del sistema introdotto dalla normativa, tanto da richiedere la consultazione di suddetto comitato.
Sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 25 aprile 2013
(causa C-109/11 Commissione c. Repubblica Ceca)
Con tale sentenza la Corte di giustizia respinge il ricorso della Commissione europea contro la Repubblica Ceca per violazione dell’art. 11 della direttiva sull’imposta sul valore aggiunto, per aver ammesso l’inclusione, in un gruppo IVA, di soggetti non passivi come società holding la cui attività è limitata alla detenzione di partecipazioni in altre società, dal momento che l’organo esecutivo dell’UE non ha fornito prova alcuna dell’esistenza di tali gruppi sul territorio in questione.
Sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013
(causa C-480/10 Commissione c. Regno di Svezia)
La Corte respinge il ricorso con il quale la Commissione chiede di dichiarare inadempiente il Regno di Svezia ex art. 11, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, per aver limitato, ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi, la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il giudice dell’Unione osserva, infatti, che ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, della direttiva IVA, gli Stati membri possono adottare tutte le misure utili ad evitare che l’applicazione del primo comma dell’articolo medesimo consenta frodi o evasione fiscali, nel rispetto pur sempre del diritto dell’UE. Nella specie, la Commissione non è riuscita a dimostrare l’infondatezza, con riguardo alla lotta contro la frode e l’evasione fiscale, della misura adottata dal Regno di Svezia di limitare la possibilità di formare un gruppo IVA alle sole imprese collocate, direttamente o indirettamente, sotto la sorveglianza dell’Ispettorato delle Finanze, in un regime, dunque, di controllo pubblico.
Di segno analogo, la sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 24 aprile 2013 (causa C-74/11 Commissione c. Finlandia)
Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 18 aprile 2013
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta ad un regime nazionale che limita gli interessi concessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione a quelli decorrenti dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione di detta tassa. Infatti, la perdita subita dipende, in particolare, dalla durata dell’indisponibilità della somma indebitamente versata in violazione del diritto dell’Unione e si verifica, in linea di principio, nel periodo intercorrente tra la data del pagamento indebito della tassa di cui trattasi e la data di restituzione della stessa. In assenza di una disciplina dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l’aliquota degli stessi e le loro modalità di calcolo. Tali requisiti devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire non devono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna, né essere congegnati in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
Sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione) del 11 aprile 2013
Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, quale concretizzato dalla giurisprudenza relativa all’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE ai sensi del quale «l’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura», deve essere interpretato nel senso che osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire detto articolo, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, mentre l’amministrazione ha definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. Lo stesso principio può, pertanto, essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una simile disposizione nazionale.
Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 9 aprile 2013
(causa C-85/11, Commissione europea c. Irlanda)
Con tale sentenza la Corte di Giustizia respinge il ricorso presentato dalla Commissione contro l’Irlanda a seguito di una procedura di infrazione avviata nei suoi confronti. Sostiene, infatti, che la formulazione dell’articolo 11, primo comma, della direttiva IVA consente a ciascuno Stato membro di considerare più persone come un unico soggetto passivo qualora esse siano stabilite sul territorio di questo stesso Stato membro e, pur essendo indipendenti dal punto di vista giuridico, siano strettamente vincolate tra loro sul piano finanziario, economico ed organizzativo. Tale articolo, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non subordina la sua applicazione ad altre condizioni e, in particolare, a quella secondo cui dette persone debbano possedere individualmente la qualità di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA. Impiegando il termine «persone» e non i termini «persone imponibili», esso non opera alcuna distinzione tra soggetti imponibili e soggetti non imponibili, con la conseguenza che anche soggetti non imponibili possono essere inclusi in un gruppo IVA. Di segno analogo, le sentenze della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 (causa C-95/11, Commissione c. Danimarca e causa C-86/11, Commissione c. Regno Unito e Irlanda del Nord).
MARZO 2013
Sentenza della Corte di giustizia (Decima Sezione) del 21 marzo 2013
(causa C‑197/12, Commissione c. Repubblica francese)
La Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva IVA e, in particolare, dell’articolo 148, punti a), c) e d), non avendo subordinato l’esenzione dall’IVA delle operazioni previste all’articolo 262, II, punti 2, 3, 6 e 7, del codice generale delle imposte, al requisito della destinazione alla navigazione in alto mare, per quanto riguarda le navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri e quelle utilizzate nell’esercizio di attività commerciali.
Sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 21 marzo 2013
(causa C-91/12, Skatteverket c. PFC Clinic AB)
L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», esenti IVA ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. Al riguardo, si osserva che le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone ad un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico. Le circostanze che prestazioni siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee ad influire sulla valutazione della questione se dati interventi rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. Per valutare, dunque, se tali prestazioni di servizi siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 marzo 2013
(causa C-108/11 Commissione europea contro Irlanda)
La Corte condanna l’Irlanda per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 96, 98, in combinato disposto con l'allegato III, e 110 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per l’applicazione di un'aliquota ridotta dell’IVA del 4,8% alle cessioni di levrieri e cavalli non destinati alla preparazione di prodotti alimentari, per il noleggio di cavalli e di alcuni servizi di inseminazione. Ai sensi, infatti, dell'art 110 della direttiva, esenzioni ed aliquote ridotte devono essere adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali. Al riguardo, la Commissione sostiene che la fornitura di cavalli e levrieri (diverse da quelle per l'uso nella preparazione di prodotti alimentari), il noleggio di cavalli e dei servizi di inseminazione non possono essere ritenute necessarie per coprire bisogni sociali di base: il costo della fornitura di cavalli e levrieri è molto elevato e solo una piccola percentuale della popolazione è in grado di acquisire tali animali; la promozione di corse di cavalli, salto ad ostacoli ed altri sport equestri non costituisce una ragione sociale; e, infine il fatto che talune attività siano parte di una cultura o derivino da una lunga tradizione in uno Stato membro non è sufficiente a rendere la loro promozione una ragione sociale.
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013
(causa C-527/11, Valsts ieņēmumu dienests c. Ablessio SIA)
Gli articoli 213, 214 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro rifiuti di attribuire un numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto ad una società, unicamente sulla base del motivo che quest’ultima non dispone dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata. Sono, infatti, considerati come soggetti passivi che possono chiedere l’attribuzione di un numero di identificazione IVA non soltanto persone che già esercitino un’attività economica, ma anche coloro che intendano iniziare un’attività del genere e che effettuino le prime spese di investimento a tal fine. Costoro possono, quindi, non essere in grado di provare, in tale fase preliminare della loro attività economica, di disporre già dei mezzi materiali, tecnici e finanziari necessari. Né rileva la circostanza che il titolare delle quote di capitale della società ha già ottenuto, svariate volte, un siffatto numero per società che non hanno mai svolto un’effettiva attività economica e le cui quote di capitale sono state cedute poco tempo dopo l’attribuzione del menzionato numero. La direttiva 2006/112, infatti, non prevede limitazioni della quantità di richieste di attribuzione di numeri individuali di identificazione IVA che possono essere presentate dalla stessa persona, la quale agisca per conto di diverse persone giuridiche. In ogni caso spetta al giudice del rinvio valutare se l’amministrazione fiscale interessata abbia dimostrato, sulla scorta di elementi oggettivi, la sussistenza di seri indizi i quali inducano a sospettare che il numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto attribuito sarà utilizzato a scopo di evasione.
Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 7 marzo 2013
(causa C‑275/11, GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH c. Finanzamt Bayreuth)
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo ad una società di investimento di capitali (SIC), gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione IVA prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002. Si osserva, infatti, che l’assoggettamento all’IVA dei servizi di consulenza in materia di investimento forniti da un terzo avrebbe, altrimenti, l’effetto di favorire le SIC che hanno consulenti propri in materia di investimenti a discapito delle SIC che decidessero di ricorrere a terzi. Orbene, dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appare loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva.
Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 7 marzo 2013
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale. Gli affiliati non sopportano il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscono per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti. Un simile fondo non è, infatti, aperto al pubblico come i «fondi comuni d’investimento», ma costituisce un vantaggio legato all’impiego, che i datori di lavoro concedono esclusivamente ai loro dipendenti.
Sentenza della Corte di Giustizia (Ottava Sezione) del 7 marzo 2013
Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quella in cui si costituisce un diritto di superficie in favore di una società per la costruzione di edifici, in cambio di servizi di costruzione di alcuni immobili, essi non si oppongono a che il valore fiscale di siffatti servizi di costruzione venga in rilievo nel momento in cui nasce il diritto di superficie, vale a dire, prima di poter beneficiare della prestazione di servizi, in quanto tutti gli elementi pertinenti di questi servizi futuri sono già noti e, quindi, identificati con precisione e il valore di tali diritti può essere espresso in denaro. Spetta in ogni caso al giudice del rinvio verificare. Gli articoli in oggetto sono, tra l’altro, dotati di effetto diretto.
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica ceca e la Polonia ad applicare misure speciali di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM/2013/0116)
Proposta di decisione per autorizzare la Repubblica ceca e la Polonia ad applicare misure di deroga alla direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione di ponti di confine e tratti di strada comuni, situati in parte nel territorio della Repubblica Ceca e in parte nel territorio della Polonia. Ivi si profila una deroga al principio della territorialità a fronte di un progetto relativo ad infrastrutture di trasporto in zone di frontiera, al fine di alleviare l'onere amministrativo che grava sulle imprese coinvolte.
FEBBRAIO 2013
Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2013
(causa C-544/11, Petersen c. Finanzamt Ludwigshafen)
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale di uno Stato membro secondo la quale i redditi percepiti a titolo di attività lavorative dipendenti da un contribuente residente in tale Stato membro ed illimitatamente assoggettato ad imposta sono esentati dall’imposta sui redditi qualora il datore di lavoro sia stabilito in tale Stato membro, ma non lo sono qualora il medesimo sia stabilito in un altro Stato membro.
Sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2013
(causa C-18/12, Žamberk c. Finanční ředitelství v Hradci Králové)
La sentenza de qua ha ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale che verte sull'interpretazione dell'art. 132, par. 1, lettera m) «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico» («Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (...) m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica»), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (la «direttiva IVA»). Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Comune di Žamberk e l'Intendenza di Finanza di Hradec Králové in merito all'assoggettamento all'IVA, del prezzo d'ingresso, richiesto dal město Žamberk per l'accesso al parco acquatico comunale. Secondo la Corte, il suddetto art. 132, par. 1, lettera m) deve essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica sportiva ai sensi di tale disposizione. Inoltre, l'accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l'esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica sportiva. È, in ogni caso, compito del giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte e in considerazione delle particolari circostanze del caso, tale ipotesi ricorra nella specie.
Sentenza della Corte di Giustizia del 21 febbraio 2013
(causa C-104/12, Finanzamt Köln-Nord c. Wolfram Becker)
La sentenza trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli articoli 17, paragrafo 2, lettera a), e 22, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 (la cd. «sesta direttiva»). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Finanzamt Köln-Nord e il sig. Becker in merito al diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte dal sig. Becker sugli onorari forensi inerenti ad un procedimento penale, promosso nei suoi confronti nella qualità di amministratore e socio principale di una società a responsabilità limitata. Al riguardo, la Corte ha stabilito che la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. Nel caso di specie, le prestazioni di servizi forensi, volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa stessa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 febbraio 2003
L’articolo 211 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina il pagamento differito dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui beni importati all’ottenimento di un certificato che non è richiesto a norma di tale direttiva, purché le condizioni per ottenere un siffatto certificato rispettino il principio della neutralità fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
La proposta di direttiva spiega i dettagli dell'imposta sulle transazioni finanziarie (itf) nel quadro di una cooperazione rafforzata. Essa consente di procedere all'introduzione di una itf in 11 Stati membri: Italia, Francia, Germania, Belgio, Austria, Slovenia, Portogallo, Grecia, Slovacchia, Spagna, Estonia. Si pone, in particolare, tre obiettivi: armonizzare la legislazione in materia di imposizione indiretta delle transazioni finanziarie, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare distorsioni della concorrenza fra strumenti, operatori e mercati finanziari nell'Unione europea; garantire un contributo giusto e congruo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi, nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale; creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari, per orientarle, piuttosto, verso un'economia reale, evitando crisi future.
GENNAIO 2013
Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2013
L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: l’IVA, indicata in una fattura da un soggetto, è dovuta indipendentemente dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile; inoltre, dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dallo stesso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva ad un’operazione imponibile effettiva. I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’IVA dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Di segno analogo, la sentenza resa nella stessa data, relativa alla causa C-643/11 LVK– 56 EOOD.
Sentenza della Corte di Giustizia del 17 gennaio 2013
(causa C-543/11, Woningstichting Maasdriel c. Staatssecretaris van Financiën)
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione non si applica ad un’operazione, quale quella controversa nella causa principale, di cessione di un terreno non edificato a seguito della demolizione dell’edificio che insisteva sullo stesso terreno, anche se al momento di tale cessione, oltre a detta demolizione, non erano stati realizzati su tale terreno altri lavori, qualora da una valutazione globale delle circostanze relative a tale operazione e prevalenti alla data della cessione, inclusa la volontà delle parti se comprovata da elementi obiettivi, risulti che a tale data il terreno di cui trattasi era effettivamente destinato all’edificazione, fatto che deve essere accertato dal giudice del rinvio.
Sentenza della Corte di Giustizia del 17 gennaio 2013
(causa C-360/11, Commissione c. Spagna)
Con tale sentenza la Corte dichiara che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III della medesima direttiva, in quanto applica un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto alle sostanze medicinali che possono essere utilizzate abitualmente ed in modo idoneo per la produzione di medicinali; ai dispositivi medici, al materiale, agli apparecchi e agli strumenti che, oggettivamente considerati, possono essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o affezioni dell’essere umano o degli animali, e che non sono però normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi; agli strumenti e ai sussidi tecnici che possono essere utilizzati, essenzialmente o principalmente, per alleviare le disabilità fisiche degli animali; e, infine, agli strumenti e ai sussidi tecnici essenzialmente o principalmente utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli esseri umani, e che non sono però destinati all’uso personale esclusivo degli invalidi. Si osserva, infatti, che l’articolo 98 di tale direttiva è così formulato: «1. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. 2. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112, intitolato «Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte di cui all’articolo 98» (…). Quest’ultimo ai punti 3 e 4 elenca a tal fine: «3) prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell’igiene femminile; 4) apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o [a] curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e la cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli».
Sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2013
(causa C-224/11, BGŻ Leasing sp. c. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie)
La Corte di giustizia precisa che la prestazione di servizi di assicurazione relativa ad un bene oggetto di leasing e la prestazione di servizi consistente nel leasing stesso devono essere considerate, in linea di principio, come prestazioni di servizi distinte e indipendenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, considerate le circostanze concrete del caso di cui al procedimento principale, le operazioni in questione siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate come una prestazione unica o se, al contrario, esse costituiscano prestazioni indipendenti. Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce, in casi come quello di cui al procedimento principale, un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Entrata in vigore della direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
La direttiva prevede norme in materia di fatturazione IVA per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, riducendo oneri e costi a carico delle imprese. A tal fine equipara le fatture elettroniche alle fatture cartacee, consentendone l'archiviazione elettronica, con conseguente risparmio dei costi di gestione. Rimette alle aziende la libertà di scegliere la soluzione di fatturazione più adatta alle proprie esigenze e agli Stati membri non è consentito imporre delle pre-condizioni (es. firme elettroniche) per l'utilizzo delle fatture elettroniche. Prevede, altresì, la possibilità di offrire un'opzione di contabilità per cassa alle piccole imprese con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro l'anno, che consta della dichiarazione e del versamento dell'IVA al momento della ricezione del pagamento, piuttosto che della fatturazione, evitando in tal modo problemi di liquidità. Sono consultabili le note esplicative.
Entrata in vigore della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE
La direttiva introduce norme e procedure per rafforzare la cooperazione amministrativa in materia fiscale e contrastare l'evasione. A tal fine pone le basi per un più agevole scambio di informazioni tra le principali autorità fiscali dell'Unione europea e consente, a funzionari fiscali di uno Stato membro, di partecipare ad indagini amministrative condotte in un altro Paese UE. In particolare segna la fine del segreto bancario e, dunque, uno Stato membro non può rifiutarsi di fornire informazioni detenute da un istituto finanziario. Si applica alle imposte dirette e indirette non contemplate da altre normative UE.