La cooperazione amministrativa
Sezione curata da Anna Iermano
Ai sensi dell'art. 197 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rubricato "Cooperazione amministrativa", l'esigenza di assicurare l'effettiva attuazione del diritto dell'Unione, se necessario mediante un'azione di sostegno delle amministrazioni statali, è considerata una questione di interesse comune. In tal modo il Trattato istituzionalizza la cooperazione amministrativa, consentendo all'Unione europea di sostenere gli sforzi dei Paesi membri volti a migliorare la "capacity building" delle amministrazioni nazionali, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e la mobilità di funzionari, nonché mediante programmi di formazione. La dimensione amministrativa europea traspare, tra l'altro, dall'articolo 6 del TFUE che stabilisce la competenza dell'Unione ad adottare piani intesi a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri in settori quali la cooperazione amministrativa; altre disposizioni stabiliscono i caratteri stessi dell'amministrazione europea, la quale deve essere "aperta, efficace ed indipendente" (art. 298 del TFUE), nonché le garanzie dei diritti dei singoli nei confronti di istituzioni, organi ed organismi appartenenti all'Unione (ad es. in materia di trasparenza, art. 15 del TFUE), alla stregua del più generale principio di buona amministrazione (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). In particolare, il Trattato prevede espressamente l'adozione di misure volte ad assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri e la Commissione europea, nei settori rientranti nello "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" (art. 74 TFUE); ed, inoltre, dispone che le misure di cui all'articolo 74 TFUE siano adottate su proposta della Commissione, oppure su iniziativa di un quarto degli Stati membri (art. 76 del TFUE). Alla Commissione europea, che rappresenta il principale referente delle amministrazioni nazionali, si affiancano, altresì, organismi di ausilio esterno (comitati), uffici (agenzie europee), reti di organismi (es. la rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale) ed autorità indipendenti (es. il Garante europeo per la protezione dei dati personali) che interagiscono, tutti, in vario modo con le Pubbliche Amministrazioni. Si incentiva, pertanto, la cooperazione e l'azione sussidiaria, secondo modalità di relazione che si fondano sulla collaborazione e sulla dialettica piuttosto che sulla gerarchia. La complessità derivante dai raccordi di tipo procedimentale ed organizzativo delle diverse amministrazioni risulta, così, gestita, nel sistema amministrativo comune, mediante il decentramento e l'interconnessione, nel rispetto dei principi fondamentali di leale cooperazione, proporzionalità e sussidiarietà.
Nella presente sezione è monitorata l'attività delle Istituzioni europee (in particolare, emanazione di atti di diritto derivato, adozione di atti preparatori, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) sugli aspetti sopra descritti, a partire da gennaio 2013. Una particolare attenzione è, tra l'altro, riservata all'IVA, quale principale imposta armonizzata a livello europeo.
Per l'invio di contributi: slsg@unisa.it
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Administrative cooperation
Section by Anna Iermano
Pursuant to art. Article 197 of the Treaty on the Functioning of the European Union, entitled “Administrative cooperation”, the need to ensure the effective implementation of Union law, if necessary through action in support of State administrations, is considered to be a matter of common concern. In this way, the Treaty institutionalizes administrative cooperation, enabling the European Union to support Member States' efforts to improve the capacity building of national administrations, in particular through the exchange of information and mobility of officials, as well as through training programmes. The European administrative dimension can be seen, inter alia, in Article 6 TFEU, which sets out the Union's competence to adopt plans to support, coordinate or supplement Member States' action in areas such as administrative cooperation; other provisions lay down the very characteristics of the European administration, which must be "open, efficient and independent" (Article 298 TFEU), as well as guarantees of the rights of individuals vis-à-vis institutions, bodies, offices and agencies belonging to the Union (e.g., as concerns transparency, Art. 15 TFEU), in line with the more general principle of good administration (Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union). In particular, the Treaty expressly provides for the adoption of measures to ensure administrative cooperation between the competent services of the Member States and the European Commission in the areas covered by the "area of freedom, security and justice" (Article 74 TFEU); and, in addition, provides that the measures outlined in Article 74 TFEU are to be adopted either on a proposal from the Commission or on the initiative of one quarter of the Member States (Article 76 TFEU). The European Commission, which is the main contact hub for national administrations, is also supported by external aid bodies (committees), offices (European agencies), networks of bodies (e.g. the European Environment Information and Observation Network) and independent authorities (e.g. the European Data Protection Supervisor), which all interact, in various ways, with the Public Administrations. Cooperation and subsidiary action is therefore encouraged through relationships based on collaboration and dialogue rather than hierarchy. The complexity deriving from the procedural and organizational connections between the various administrations is thus managed in the common administrative system, through decentralization and interconnection, in compliance with the fundamental principles of loyal cooperation, proportionality and subsidiarity.
This section monitors the activities of the European institutions (in particular, secondary legislation, preparatory acts, the judgments of the Court of Justice of the European Union) on the above aspects, starting from January 2013. Particular attention is given to VAT, as the main harmonized tax at European level.
To send contributions, write to: slsg@unisa.it
APRILE 2023
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 20 April 2023
(Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej v. P. in W., case C‑282/22)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 20 aprile 2023
(causa C‑282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej c. P. w W.)
La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE deve essere interpretata nel senso che costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’art. 14, par. 1, della direttiva 2006/112, una prestazione unica e complessa composta da: un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo); la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del suddetto veicolo; l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati, e la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 27 April 2023
(case C‑677/21, Fluvius Antwerpen v. MX)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 aprile 2023
(causa C‑677/21, Fluvius Antwerpen c. MX)
L’art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE, in combinato disposto con l’art. 14, par. 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso comportante il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale. L’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, deve essere interpretato nel senso che la cessione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce un’attività economica effettuata da tale gestore in quanto traduce un rischio inerente alla sua attività di gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica. Anche supponendo che tale attività economica sia esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di pubblica amministrazione, una siffatta attività, menzionata all’allegato I di tale direttiva, può essere considerata trascurabile ai sensi dell’art. 13, par. 1, terzo comma, di detta direttiva solo se essa è di portata minima, nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, ha un impatto economico talmente lieve che le distorsioni della concorrenza che ne possono derivare sarebbero, se non nulle, quantomeno insignificanti.
MARZO 2023
Judgment of the CourT (Eighth Chamber) 9 March 2023
(case C‑239/22, État belge, Promo 54 SA v. Promo 54 SA, État belge)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 marzo 2023
(causa C‑239/22, État belge, Promo 54 SA c. Promo 54 SA, État belge)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 135, par. 1, lett. j), della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’art. 12, parr. 1 e 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale prima disposizione per la cessione di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, diversi da quelli la cui cessione è effettuata anteriormente alla loro prima occupazione, si applica anche alla cessione di un fabbricato che era stato oggetto di una prima occupazione anteriormente alla sua trasformazione, anche se lo Stato membro di cui trattasi non ha definito, nel proprio diritto interno, le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alle trasformazioni di edifici, come la seconda di tali disposizioni lo autorizzava a fare.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 9 March 2023
(case C‑42/22, Generali Seguros SA, formerly Global – Companhia de Seguros, SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 9 marzo 2023 (*)
(causa C‑42/22, Generali Seguros SA, già Global – Companhia de Seguros SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
La Corte di giustizi dichiara che l’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Inoltre, l’art. 136, lett. a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Infine, il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 2 March 2023
(case C‑664/21, Nec Plus Ultra Cosmetics AG v Republika Slovenija)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 2 marzo 2023
(causa C‑664/21, Nec Plus Ultra Cosmetics AG c. Republika Slovenija)
La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 131 e l’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale vieta la presentazione e l’assunzione di nuovi elementi di prova che dimostrino il soddisfacimento dei requisiti sostanziali di cui all’art. 138, paragrafo 1, di tale direttiva, durante il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione di accertamento d’imposta, in particolare dopo le operazioni di verifica fiscale ma prima dell’adozione di tale decisione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.
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Judgment of the Tribunal (Seventh Chamber) 15 March 2023
(Giorgio Basaglia c. European Commissione, case T-597/21)
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 15 marzo 2023
(causa T‑597/21, Giorgio Basaglia c. Commissione europea)
Il Tribunale, in tema di accesso agli atti, inter alia, ricorda che l’esercizio del diritto di accesso per qualsiasi interessato presuppone, necessariamente, che i documenti richiesti esistano e siano detenuti dall’istituzione interessata. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale, qualsiasi dichiarazione delle istituzioni relativa all’inesistenza di documenti richiesti gode di una presunzione di veridicità. Si tratta nondimeno di una presunzione semplice, che il ricorrente può confutare con tutti i mezzi, in base a indizi pertinenti e concordanti. Tale presunzione deve essere applicata per analogia nell’ipotesi in cui l’istituzione dichiari di non essere in possesso dei documenti richiesti o di non essere riuscita a reperirli materialmente, il che conduce al medesimo risultato, ossia l’indisponibilità dei documenti richiesti.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 23 March 2023
(LU PH, joined cases C-514/21 and C-515/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 marzo 2023
(cause riunite C‑514/21 e C‑515/21, LU, PH)
La Corte di giustizia, inter alia, precisa che la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce dell’art. 47 e dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base del motivo che il procedimento che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo si è svolto in contumacia, o subordini la consegna di tale persona alla garanzia che essa potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello che consenta di riesaminare una simile decisione di revoca o la seconda condanna penale inflittale in contumacia e che risulta determinante per l’emissione di tale mandato.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 23 March 2023
(case C‑365/21, MR)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 marzo 2023
(causa C‑365/21, MR)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 55, par. 1, lett. b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in combinato disposto con l’art. 50 e con l’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta all’interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 55, par. 1, di detta convenzione secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle disposizioni dell’art. 54 della convenzione di cui trattasi per quanto riguarda il reato di costituzione di un’organizzazione criminale, qualora l’organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio, purché siffatto procedimento sia volto, tenuto conto degli atti illeciti di tale organizzazione, a sanzionare pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 30 March 2023
(case C‑616/21, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej v. Gmina L.)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 marzo 2023
(causa C‑616/21, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej c. Gmina L.)
La Corte di giustizia con tale sentenza chiarisce che l’art. 2, par. 1, l’art. 9, par. 1, e l’art. 13, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’IVA l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 30 March 2023
(case C‑612/21, Gmina O. v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 marzo 2023
(causa C‑612/21, Gmina O. c. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, l’art. 9, par. 1, e l’art. 13, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici.
FEBBRAIO 2023
Order of the Court (Tenth Chamber) of 21 February 2022
(Leonardo SpA v. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, case C-550/21)
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) 21 febbraio 2022,
(causa C‑550/21, Leonardo SpA c. Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio)
La Corte dichiara manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale in questione in quanto il giudice del rinvio ha esposto molto sommariamente l’oggetto della controversia, limitandosi a fornire una descrizione generale dei fatti, priva di sufficiente chiarezza e precisione. Inoltre, il giudice nazionale si limita a fare riferimento a una sola disposizione di diritto nazionale senza fornire il contenuto di tale disposizione, contrariamente a quanto richiesto. Detto giudice non indica nemmeno i riferimenti e i titoli precisi, e non indica gli elementi necessari alla comprensione dell’intera normativa nazionale pertinente che può trovare applicazione nel procedimento principale. In terzo luogo il giudice nazionale non specifica le disposizioni del diritto dell’Unione sulla cui interpretazione nutre dubbi. Lo stesso si limita a interrogare la Corte, in termini generali, in merito alla conformità con il «diritto dell’Unione», senza fare riferimento ad alcuna disposizione o ad alcun principio specifico di quest’ultimo.
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Order of the Court (Seventh Chamber) 10 February 2022
(Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance v. Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS, case C-191/21)
Ordinanza della Corte (Settima sezione) 10 febbraio 2022
(causa C‑191/21, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance c. Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 392 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione del regime di tassazione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni acquistati edificati siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili, ma non esclude l’applicazione del suddetto regime ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali una suddivisione in lotti.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 February 2022
(B AG v. Finanzamt A, case C‑515/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2022
(causa C‑515/20, B AG c. Finanzamt A)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 122 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di legna da ardere, ai sensi di tale articolo, designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione. L’art. 122 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in applicazione di tale articolo, introduca un’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di legna da ardere può limitarne l’ambito di applicazione a talune categorie di cessioni di legna da ardere facendo riferimento alla nomenclatura combinata, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non osta a che il diritto nazionale escluda dal beneficio dell’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto la cessione di legno in trucioli, sebbene esso conceda tale beneficio alle cessioni di altre forme di legna da ardere, a condizione che, nella mente del consumatore medio, il legno in trucioli non sia sostituibile a tali altre forme di legna da ardere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 10 February 2022
(case C‑487/20, Philips Orăştie SRL v. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2022
(causa C‑487/20, Philips Orăştie SRL c. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 179, co. 1, e l’art. 183, co. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di equivalenza nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede modalità procedurali relative ai ricorsi diretti a ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, fondati su una violazione del sistema comune dell’IVA, meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno relativo a imposte e tasse diverse dall’IVA.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 10 February 2022
(Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 v. Finanzamt Hamburg-Oberalster, case C‑9/20)
Sentenza della corte (Quinta Sezione) 10 febbraio 2022
(causa C‑9/20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 c. Finanzamt Hamburg-Oberalster)
La Corte di giustizia con tale sentenza precisa che l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’art. 66, primo comma, lett. b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato.
GENNAIO 2023
Judgment of the Court (Third Chamber) 26 January 2023
(SC NV Construct SRL v. Județul Timiș, case C‑403/21)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 gennaio 2023
(causa C‑403/21, SC NV Construct SRL c. Judeţul Timiş)
La Corte di giustizia con tale sentenza asserisce, inter alia, che l’art. 58 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall’art. 18, par. 1, co. 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di imporre come criteri di selezione obblighi derivanti da normative speciali applicabili ad attività che possono dover essere realizzate nell’ambito dell’esecuzione di un appalto pubblico e che non hanno un’importanza significativa. Inoltre, i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti all’art. 18, par. 1, primo comma, della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che i documenti di gara siano automaticamente integrati da criteri di qualificazione risultanti da normative speciali applicabili ad attività connesse all’appalto da aggiudicare che non sono stati previsti in tali documenti e che l’amministrazione aggiudicatrice non ha inteso imporre agli operatori economici interessati.
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Judgment of the General Court (Tenth Chamber, Extended Composition) 25 January 2023
(Emilio De Capitani, causa T‑163/21)
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) 25 gennaio 2023
(case T‑163/21, Emilio De Capitani)
In tale sentenza si rammenta che il diritto di accesso ai documenti è sottoposto a determinate limitazioni fondate su ragioni di interesse pubblico o privato ex art. 4 del regolamento n. 1049/2001 il quale prevede, conformemente al suo considerando 11, un regime di eccezioni che autorizza le istituzioni a rifiutare l’accesso ad un documento nel caso in cui la divulgazione del medesimo arrechi pregiudizio ad uno degli interessi tutelati da tale articolo. Al riguardo, qualora un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione investito di una domanda di accesso a un documento decida di respingere questa domanda sulla base di una delle eccezioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, spetta ad esso, in linea di principio, spiegare in che modo l’accesso a tale documento potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse tutelato da detta eccezione, e il rischio di tale pregiudizio deve essere ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico Nel caso di specie la Corte ritiene il Consiglio non spiega in che modo l’accesso ai documenti controversi pregiudicherebbe gravemente, in modo concreto, effettivo e non ipotetico, le possibilità di pervenire ad un accordo sulla proposta legislativa in questione.
DICEMBRE 2022
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 1 December 2022
(Aquila Part Prod Com SA v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-512/21)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 1° dicembre 2022
(causa C‑512/21, Aquila Part Prod Com SA c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretata nel senso che osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte in quanto tale soggetto passivo ha partecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autorità tributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare. Spetta, infatti, a detta autorità tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrare le condotte fraudolente e, dall’altro, provare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivi comportamenti. Sempre la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che non osta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva del soggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare il diritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, in via complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrino non una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo, dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere che l’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode. A tal riguardo, la mera circostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte tale operazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente per dimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode. Inoltre, la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che non osta, qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di dar prova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendere che esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle che possono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta al giudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze. Infine, il diritto a un equo processo, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il giudice investito del ricorso avverso la decisione dell’autorità tributaria prenda in considerazione, quale elemento di prova dell’esistenza di una frode dell’imposta sul valore aggiunto o della partecipazione del soggetto passivo a tale frode, una violazione di detti obblighi, qualora tale elemento di prova possa essere contestato e discusso in contraddittorio dinanzi ad esso.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 8 December 2022
(P GmbH v. Finanzamt Österreich, case C‑378/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 dicembre 2022
(causa C‑378/21, P GmbH c. Finanzamt Österreich)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 203 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 8 December 2022
(Luxury Trust Automobil GmbH v. Finanzamt Österreich, case C‑247/21)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 dicembre 2022
(causa C‑247/21, Luxury Trust Automobil GmbH c. Finanzamt Österreich)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 42, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, in combinato disposto con l’art. 197, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112, come modificata, deve essere interpretato nel senso che nell’ambito di un’operazione triangolare, l’acquirente finale non è stato validamente designato come debitore dell’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui la fattura emessa dall’acquirente intermedio non contenga la dicitura «inversione contabile» di cui all’art. 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata. Inoltre, l’art. 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, deve essere interpretato nel senso che l’omissione, in una fattura, della dicitura «inversione contabile» richiesta da tale disposizione non può essere successivamente rettificata mediante l’aggiunta di un’indicazione la quale precisi che tale fattura riguarda un’operazione triangolare intracomunitaria e che il debito d’imposta è trasferito al destinatario della cessione.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 8 December 2022
(Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU v. Vlaamse Regering, case C-694/20)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 dicembre 2022
(causa C‑694/20, Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU c. Vlaamse Regering)
Con tale sentenza la Corte di giustizia precisa che l’art. 8 bis ter, par. 5, della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 è invalido alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua applicazione da parte degli Stati membri ha l’effetto di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, ai sensi dell’art. 3, punto 21, della direttiva in parola, come modificata, quando quest’ultimo sia esonerato dall’obbligo di comunicazione, previsto al par. 1 dell’art. 8 bis ter della summenzionata direttiva, come modificata, a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare, senza indugio, a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano ai sensi del par. 6 di detto art. 8 bis.
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Judgment of the Court (First Chamber) 1 December 2022
(case C‑269/20, Finanzamt T v. S)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° dicembre 2022
(causa C‑269/20, Finanzamt T c. S)
La Corte puntualizza che l’art. 4, par. 4, co. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro designi, in quanto soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre di quest’ultimo, qualora tale società madre sia in grado di imporre la propria volontà alle altre entità appartenenti a tale gruppo e a condizione che tale designazione non comporti un rischio di perdite di gettito fiscale. Inoltre, dichiara che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che nel caso di un’entità che costituisce il soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi e che effettua, da un lato, attività economiche per le quali è soggetto passivo e, dall’altro, attività nell’ambito dell’esercizio di pubbliche potestà, per le quali non è considerata soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto in forza dell’art. 4, par. 5, della sesta direttiva, la fornitura, da parte di un’entità appartenente a detto gruppo, di una prestazione di servizi inerente a tale esercizio, non deve essere tassata in forza dell’art. 6, par. 2, lett. b), della direttiva in esame.
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Judgment of the Court (First Chamber) 1 December 2022
(Finanzamt Kiel v. Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH, case C‑141/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° dicembre 2022
(causa C‑141/20, Finanzamt Kiel c. Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH)
L’art. 4, par. 4, co. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro designi, come soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre dello stesso, qualora quest’ultima sia in grado di imporre la propria volontà nei confronti delle altre entità facenti parte di tale gruppo e a condizione che detta designazione non comporti un rischio di perdite fiscali. Inoltre, il medesimo articolo deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordini la possibilità per una determinata entità di formare, con l’impresa della società madre, il citato gruppo, alla condizione che tale società disponga, presso detta entità, della maggioranza dei diritti di voto oltre ad una partecipazione maggioritaria nel capitale di quest’ultima. Inoltre, in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, co. 1, della direttiva 77/388, come modificata, esso deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro qualifichi, mediante tipizzazione, determinate entità come non indipendenti, qualora tali entità siano integrate sul piano finanziario, economico e organizzativo nella società madre di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
NOVEMBRE 2022
Judgment of the Court (First Chamber) 17 November 2022
(GE Aircraft Engine Services Ltd v. The Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs, case C‑607/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2022
(causa C‑607/20, GE Aircraft Engine Services Ltd c. The Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs)
La Corte di giustizia afferma che l’art. 26, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una prestazione di servizi consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell’ambito di un programma da essa istituito, volto a gratificare e a premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti.
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Judgment of the Court (First Chamber) 17 November 2022
(SIA «Rodl & Partner» v. Valsts ieņēmumu dienests, case C-562/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2022
(causa C-562/20, SIA «Rodl & Partner» c. Valsts ieņēmumu dienests)
Tra le altre cose la Corte dichiara che l’art. 18, parr. 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE, letto in combinato disposto con l’art. 5 e l’allegato III, punto 3, lett. b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non impone a un soggetto obbligato di assegnare automaticamente un livello di rischio elevato ad un cliente e, pertanto, di adottare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di tale cliente per il solo fatto che quest’ultimo sia un’organizzazione non governativa, che uno dei dipendenti di detto cliente sia cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione o che un partner commerciale dello stesso cliente, ma non il cliente stesso, sia collegato a tale paese terzo. Tuttavia, uno Stato membro può identificare nel diritto nazionale tali circostanze come fattori indicativi di un rischio potenzialmente più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di cui i soggetti obbligati devono tenere conto nel valutare i rischi in relazione alla loro clientela, purché tali fattori siano conformi al diritto dell’Unione e, in particolare, ai principi di proporzionalità e di non discriminazione.
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Judgment of the Tribunal (Seventh Chamber) 9 November 2022
(QM v. Europol, case T-161/21)
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 novembre 2022
(causa T‑164/21, QM c. Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol))
Il Tribunale respinge il ricorso fondato sull’art. 270 TFUE con cui il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) di non rinnovare il suo contratto di lavoro per una durata indeterminata. Al riguardo la Corte ricorda che secondo una giurisprudenza costante, la possibilità di rinnovare un contratto di agente temporaneo costituisce una mera facoltà rimessa alla discrezione dell’autorità competente, specie quando si tratta di sostituire un contratto a durata determinata con un contratto a durata indeterminata, che crea un collegamento più stabile e senza limiti di tempo tra l’istituzione e l’agente di cui trattasi. L’organizzazione e il funzionamento del servizio sono di esclusiva competenza dell’istituzione e l’autorità gerarchica è la sola responsabile dell’organizzazione dei servizi. Pertanto, le istituzioni e le agenzie dell’Unione hanno la libertà di strutturare le loro unità amministrative tenendo conto di un insieme di fattori, quali la natura e la portata dei compiti ad esse assegnati e le disponibilità di bilanci; tale libertà comporta quella di sopprimere impieghi e di modificare l’attribuzione dei compiti.
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Judgment of the CouRT (Fifth Chamber) 24 November 2022
(A v. Finanzamt M, case C‑596/21)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 novembre 2022
(causa C‑596/21, A c. Finanzamt M)
La Corte precisa che gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che: al secondo acquirente di un bene può essere negato il beneficio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, con la motivazione che egli sapeva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza di un’evasione dell’IVA commessa dal venditore iniziale all’atto della prima vendita, anche se il primo acquirente aveva, a sua volta, conoscenza di tale evasione; al secondo acquirente di un bene che, in una fase precedente a tale acquisto, sia stato oggetto di un’operazione fraudolenta relativa soltanto a una parte dell’IVA che lo Stato ha diritto di riscuotere deve essere negato integralmente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, se egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto in parola era collegato a un’evasione.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 24 November 2022
(CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑458/21)
Sentenza della Corte (Ottava sezione) 24 novembre 2022
(causa C‑458/21, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni consistenti nel verificare l’esattezza della diagnosi di malattia grave dell’assicurato al fine di determinare le migliori cure sanitarie disponibili in vista della sua guarigione e provvedere, se tale rischio è coperto dal contratto di assicurazione e l’assicurato lo richiede, a fornire il trattamento medico all’estero non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 10 November 2022
(SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. v. Mestna občina Ljubljana, case C-486/21)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 novembre 2022
(causa C‑486/21, SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. c. Mestna občina Ljubljana)
L’art. 5, punto 1, lett. b), della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2019/1827 deve essere interpretato nel senso che costituisce una «concessione di servizi» l’operazione mediante la quale un’amministrazione aggiudicatrice intende affidare la creazione e la gestione di un servizio di noleggio e condivisione di veicoli elettrici a un operatore economico il cui contributo finanziario sia prevalentemente destinato all’acquisto di tali veicoli, e nella quale gli introiti di detto operatore economico proverranno principalmente dalle tariffe pagate dagli utenti del servizio in parola, dal momento che caratteristiche del genere sono tali da dimostrare che il rischio legato alla gestione dei servizi oggetto della concessione è stato trasferito a detto operatore economico. Al riguardo, per stabilire se sia raggiunta la soglia di applicabilità di tale direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice deve stimare il «fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’[imposta sul valore aggiunto (IVA)]», tenendo conto delle tariffe che gli utenti pagheranno al concessionario, nonché dei contributi e dei costi che l’amministrazione aggiudicatrice sosterrà. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può anche ritenere che la soglia prevista per l’applicazione della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, sia raggiunta quando gli investimenti e i costi che il concessionario deve sostenere, individualmente o unitamente all’amministrazione aggiudicatrice, per l’intero periodo di applicazione del contratto di concessione superano manifestamente tale soglia di applicabilità.
OTTOBRE 2022
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 6 October 2022
(UAB «Vittamed technologijos» v. Valstybinė mokesčių inspekcija, case C-293/21)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 6 ottobre 2022
(causa C‑293/21, UAB «Vittamed technologijos» c. Valstybinė mokesčių inspekcija)
La Corte di giustizia interpreta gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE nel senso che un soggetto passivo ha l’obbligo di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte e relativa all’acquisto di beni o di servizi destinati a produrre beni d’investimento, nell’ipotesi in cui, a causa della decisione del proprietario o dell’azionista unico di tale soggetto passivo di mettere quest’ultimo in liquidazione, nonché della domanda e dell’ottenimento della cancellazione di detto soggetto passivo dal registro dei soggetti passivi IVA, i beni d’investimento creati non siano stati utilizzati, né lo saranno mai, nell’ambito di attività economiche soggette ad imposta. I motivi che consentono di giustificare la decisione di messa in liquidazione del medesimo soggetto passivo e, pertanto, la rinuncia alla prevista attività economica soggetta ad imposta, quali perdite in costante aumento, l’assenza di ordinativi e i dubbi dell’azionista del soggetto passivo riguardo alla redditività dell’attività economica prevista, non incidono sull’obbligo di quest’ultimo di rettificare le detrazioni dell’IVA di cui trattasi, qualora tale soggetto passivo non abbia più l’intenzione, e ciò in maniera definitiva, di utilizzare detti beni d’investimento ai fini di operazioni soggette ad imposta.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 6 October 2022
(UAB ‘V ittamed technologijos’ v. Valstybinė mokesčių inspekcija, case C‑293/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2022
(causa C‑250/21, Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.)
La Corte di giustizia precisa che il par. 2 e il par. 4, co. 2, dell’art. 11 della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 6 October 2022
(Szef Krajowej Administracji Skarbowej v. O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A., case C‑250/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2022
(causa C‑250/21, Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 135, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 13 October 2022
(HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑397/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 ottobre 2022
(causa C‑397/21, HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La direttiva 2006/112/CE letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio non può chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo ha versato all’erario, qualora il recupero di tale importo presso detto prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile a causa della sua messa in liquidazione e anche se non possa contestarsi alcuna frode o abuso a questi due soggetti passivi, cosicché non sussiste un rischio di perdita di gettito fiscale per detto Stato membro. Inoltre, l’art. 183 della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretato nel senso che nell’ipotesi in cui un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio possa chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo ha versato all’erario, tale amministrazione ha l’obbligo di corrispondere gli interessi su tale importo se non ha effettuato il rimborso entro un termine ragionevole dopo essere stata invitata a farlo. Le modalità di applicazione degli interessi su detto importo rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, che trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività, fermo restando che le norme nazionali relative, in particolare, al calcolo degli interessi eventualmente dovuti non devono avere l’effetto di privare il soggetto passivo di un risarcimento adeguato per la perdita causata dal rimborso tardivo del medesimo importo. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di detto art. 183, dando un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 13 October 2022
(MC v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C‑1/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 ottobre 2022
(causa C‑1/21, MC c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)
L’art. 273 della direttiva 2006/112/CE e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale per i debiti di imposta sul valore aggiunto di una persona giuridica nelle seguenti circostanze: la persona ritenuta responsabile in solido è amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della stessa; la persona ritenuta responsabile in solido ha effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili o dividendi, oppure ha ceduto tale patrimonio a titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato; gli atti compiuti in malafede hanno avuto l’effetto di rendere la persona giuridica incapace di pagare in tutto o in parte l’IVA di cui è debitrice; la responsabilità solidale è limitata all’importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede, e tale responsabilità solidale scatta solo in subordine, quando si rivela impossibile recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti. Inoltre, l’art. 273 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale, come quello descritto al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, che si estende agli interessi moratori dovuti dalla persona giuridica per il mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto entro i termini imperativi stabiliti dalle disposizioni di tale direttiva a causa degli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido.
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Judgment of the court (eighth chamber) 27 October 2022
(Climate Corporation Emissions Trading GmbH v. Finanzamt Österreich, case C‑641/21)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 ottobre 2022
(causa C‑641/21, Climate Corporation Emission Trading GmbH c. Finanzamt Österreich)
La Corte di giustizia dichiara che le disposizioni della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, devono essere interpretate nel senso che ostano a che, nel caso di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro ad un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, le autorità del primo Stato membro ritengano che il luogo di tale prestazione, che è situato, ai sensi dell’art. 44 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, in tale altro Stato membro, sia nondimeno situato nel primo Stato membro se il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite detta prestazione, a una frode in materia di imposta sul valore aggiunto commessa dal destinatario della stessa prestazione nell’ambito di una catena di operazioni.
SETTEMBRE 2022
Judgment of the Court (Seventh Chamber) 8 September 2022
(Finanzamt R c. W GmbH, case C-98/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 settembre 2022
(causa C‑98/21, Finanzamt R c. W GmbH)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con l’art. 167 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l’imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della società holding.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 15 September 2022
(UAB ‘HA.EN.’ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, case C-227/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2022
(causa C‑227/21, UAB «HA.EN.» c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale consistente, nell’ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all’acquirente il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l’IVA all’erario
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 8 September 2022
(Finanzamt R v. W GmbH, case C‑98/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 settembre 2022
(causa C‑98/21, Finanzamt R c. W GmbH)
Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/ relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 167 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l’imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della società holding.
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Judgment of the Court (First Chamber) 8 September 2022
(Lux Express Estonia AS v. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, case C‑614/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2022
(causa C‑614/20, Lux Express Estonia AS c. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
L’art. 2, lett. e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «obbligo di servizio pubblico», di cui a tale disposizione, l’obbligo previsto in una disposizione legislativa nazionale, per le imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia, di trasportare gratuitamente e senza ricevere una compensazione da parte dello Stato talune categorie di passeggeri, in particolare i bambini in età prescolare e talune categorie di persone affette da disabilità. L’art. 3, par. 2, e l’art. 4, par. 1, lett. b), i), del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti sono tenute a concedere alle imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia una compensazione per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dal rispetto dell’obbligo per tali imprese, stabilito da una norma generale, di trasportare gratuitamente talune categorie di passeggeri, in particolare, i bambini in età prescolare e talune categorie di persone affette da disabilità. 3) L’art. 3, par. 2, e il punto 2 dell’allegato del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, devono essere interpretati nel senso che le compensazioni per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, finalizzati a stabilire tariffe massime per talune categorie di passeggeri, devono essere concesse conformemente ai principi definiti nell’art. 4, nell’art. 6 e nell’allegato di tale regolamento, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva. La compensazione non può eccedere un importo corrispondente all’effetto finanziario netto, equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico, le quali sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato assolto.
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Judgment of the Tribunal (Sixth Chamber, Extended Composition) 14 September 2022
(Pollinis France v. European Commission, joined cases T-371/20 and T-554/20)
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 14 settembre 2022
(cause riunite T‑371/20 e T‑554/20, Pollinis France c. Commissione europea)
Con tale sentenza la Corte di giustizia annulla le decisioni della Commissione europea che, nel caso di specie, negano l’accesso ai documenti richiesti in base all’art. 4, par. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adducendo come motivazione che ne deriverebbe un grave pregiudizio al processo decisionale in corso. Al riguardo la Commissione si è limitata a formulare affermazioni generiche, le quali non consentono di dimostrare che la divulgazione dei documenti richiesti comporterebbe una riduzione del margine di manovra o della flessibilità degli Stati membri. Sul punto, tra l’altro, come emerge dalla giurisprudenza, la circostanza che il margine di manovra e la capacità di raggiungere un compromesso tra gli Stati membri sarebbero ridotte non può configurare un rischio sufficientemente grave e ragionevolmente prevedibile per giustificare l’applicazione del citato art. 4, par. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 22 September 2022
(The Escape Center BVBA v. Belgische Staat, case C‑330/21)
Sentenza della corte (Ottava Sezione) 22 settembre 2022
(causa C‑330/21, The Escape Center BVBA c. Belgische Staat)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato III della suddetta direttiva, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di uso degli impianti sportivi di una palestra e nel fornire assistenza a singoli o gruppi può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto qualora tale assistenza sia connessa all’uso degli impianti di cui trattasi e sia necessaria alla pratica dello sport e dell’educazione fisica o qualora la suddetta assistenza sia accessoria al diritto di uso dei suddetti impianti o all’uso effettivo degli stessi.
AGOSTO 2022
Judgment of the Court (First Chamber) 1° agosto 2022
(État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl, case C-294/21)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1°agosto 2022
(causa C‑294/21, État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 2, par. 1, e l’art. 9, par. 2, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE nel senso che devono essere tassate da uno Stato membro le prestazioni di navigazione turistica effettuate da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all’interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest’ultimo e un altro Stato membro, costituisce un territorio comune sotto sovranità comune di tali due Stati membri e che non è soggetto ad alcuna deroga prevista dal diritto dell’Unione, a condizione che tali prestazioni non siano già state tassate da tale altro Stato membro. Al riguardo, la tassazione, da parte di uno degli Stati membri, di tali prestazioni impedisce all’altro Stato membro di tassare a sua volta queste ultime, fatta salva la possibilità per tali due Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate all’interno di tale territorio, segnatamente mediante un accordo, purché siano evitate la mancata tassazione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 1° agosto 2022
(État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl, case C-294/21)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1°agosto 2022
(causa C‑294/21, État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 2, par. 1, e l’art. 9, par. 2, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE nel senso che devono essere tassate da uno Stato membro le prestazioni di navigazione turistica effettuate da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all’interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest’ultimo e un altro Stato membro, costituisce un territorio comune sotto sovranità comune di tali due Stati membri e che non è soggetto ad alcuna deroga prevista dal diritto dell’Unione, a condizione che tali prestazioni non siano già state tassate da tale altro Stato membro. Al riguardo, la tassazione, da parte di uno degli Stati membri, di tali prestazioni impedisce all’altro Stato membro di tassare a sua volta queste ultime, fatta salva la possibilità per tali due Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate all’interno di tale territorio, segnatamente mediante un accordo, purché siano evitate la mancata tassazione.
LUGLIO 2022
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 7 July 2022
(Staatssecretaris van Financiën v. X, case C‑194/21)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 7 luglio 2022
(causa C-194/21, Staatssecretaris van Financïen c. X)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che ad un soggetto passivo, il quale abbia omesso di esercitare, prima della scadenza del termine di decadenza previsto dal diritto nazionale, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di un bene o di un servizio, venga negata la possibilità di procedere successivamente a tale detrazione, in occasione del primo utilizzo a fini di operazioni imponibili di detto bene o di detto servizio, a titolo di rettifica, anche qualora non siano stati constatati abusi di diritto, evasioni o perdite di gettito fiscale.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 7 July 2022
(B. v. Dyrektor Izby Skarbowej w W., case C‑696/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 luglio 2022
(causa C‑696/20, B. c. Dyrektor Izby Skarbowej w W.)
Con tale sentenza la Corte precisa che l’art. 41 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel territorio di tale Stato membro, allorché tale acquisto, che costituisce la prima operazione di una catena di operazioni successive, è stato erroneamente qualificato come operazione nazionale dai soggetti passivi coinvolti, i quali hanno utilizzato il loro numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, e l’operazione successiva, che è stata erroneamente qualificata come operazione intracomunitaria, è stata assoggettata a IVA in quanto acquisto intracomunitario di beni ad opera degli acquirenti dei beni nello Stato membro di arrivo del trasporto di beni. Tale disposizione, letta alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità fiscale, osta tuttavia ad una normativa siffatta di uno Stato membro qualora l’acquisto intracomunitario di beni che è considerato effettuato nel territorio di tale Stato membro sia risultante da una cessione intracomunitaria di beni che non è stata trattata come operazione esente in detto Stato membro.
GIUGNO 2022
Judgment of the Court (Second Chamber) 30 June 2022
(UAB «ARVI» ir ko v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, case C-56/21)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 giugno 2022
(causa C‑56/21, UAB «ARVI» ir ko c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
Gli artt. 135 e 137 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che subordini il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto ad un soggetto passivo che, al momento della conclusione dell’operazione, è già registrato ai fini dell’IVA. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali in forza delle quali il venditore di un bene immobile è tenuto a rettificare la detrazione dell’IVA pagata a monte su tale bene in seguito al rifiuto di riconoscergli il diritto di optare per l’imposizione di tale vendita per il motivo che, alla data di quest’ultima, l’acquirente non soddisfaceva le condizioni previste per l’esercizio, da parte del venditore, di tale diritto. Sebbene l’uso effettivo del bene immobile di cui trattasi da parte dell’acquirente nell’ambito di attività soggette all’IVA sia irrilevante al riguardo, le autorità competenti sono tuttavia tenute a verificare l’eventuale esistenza di una frode o di un abuso in capo al soggetto passivo che abbia inteso esercitare il suo diritto di optare per l’imposizione dell’operazione di cui trattasi.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 30 June 2022
(case C‑146/21, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice v. VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 giugno 2022
(causa C‑146/21, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice c. VB, Direcția Generalā Regionalā a Finanțelor Publice București –Serviciul Soluționare Contestații 1)
La Corte di giustizia afferma che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale non ostano ad una normativa nazionale secondo la quale il meccanismo dell’inversione contabile non è applicabile ad un soggetto passivo che non aveva né chiesto né ottenuto d’ufficio, prima della realizzazione delle operazioni imponibili, la sua identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 16 June 2022
(Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa ‘Regioni v rastezh’ 2014-2020 v. Obshtina Razlog, case C‑376/21)
Sentenza della corte (Ottava Sezione) 16 giugno 2022
(causa C‑376/21, Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 c. Obshtina Razlog)
Secondo la Corte di giustizia l’art. 160, parr. 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, e l’art. 102, parr. 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici organizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, anche quando tali appalti sono finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei. Inoltre, l’art. 32, par. 2, lett. a), della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può, nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione, rivolgersi ad un unico operatore economico nel caso in cui tale procedura riprenda, senza modifiche sostanziali, le condizioni iniziali dell’appalto menzionate in una precedente procedura aperta che è stata chiusa con la motivazione che l’unica offerta presentata era inappropriata, quand’anche l’oggetto dell’appalto in questione non presenti obiettivamente alcuna specificità che giustifichi l’affidamento della sua esecuzione in via esclusiva a tale operatore.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 16 June 2022
(DuoDecad Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑596/20)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 16 giugno 2022
(causa C‑596/20, DuoDecad Kft. C. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
In tema di IVA e servizi di assistenza tecnica forniti ad una società stabilita in un altro Stato membro, la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara di non essere competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 28 settembre 2020, atteso che la domanda di pronuncia pregiudiziale non può riguardare questioni di fatto sollevate nel procedimento principale e che la Corte non applica essa stessa il diritto dell’Unione a tale procedimento. Come è noto, infatti, il giudice nazionale è l’unico competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale, mentre la Corte di giustizia non è competente ad applicare le regole di diritto ad una situazione determinata, dato che ai sensi dell’art. 267 TFUE essa è competente unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 16 June 2022
(A, case C-577/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 giugno 2022
(causa C‑577/20, A)
L’art. 13, par. 2, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché gli artt. 45 e 49 TFUE, devono essere interpretati nel senso che una domanda di accesso ad una professione regolamentata e di autorizzazione all’esercizio di tale professione nello Stato membro ospitante, presentata, ai sensi di detto art. 13, par. 2, da una persona che, da un lato, possiede un titolo di formazione relativo a tale professione, rilasciato in uno Stato membro in cui tale professione non è regolamentata, e che, dall’altro, non soddisfa il requisito di aver esercitato la stessa professione per il periodo minimo richiesto di cui al suddetto art. 13, par. 2, deve essere esaminata dall’autorità competente dello Stato membro ospitante alla luce degli artt. 45 o 49 TFUE. Questi ultimi, in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, TUE, devono essere interpretati nel senso che l’autorità competente dello Stato membro ospitante, a cui è stata presentata una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata in tale Stato membro, è tenuta a considerare veritiero un diploma rilasciato dall’autorità di un altro Stato membro e non può, in linea di principio, rimettere in discussione il livello delle conoscenze e delle qualifiche che tale diploma consente di presumere acquisito dal richiedente. Solo quando nutre seri dubbi, fondati su elementi concreti costitutivi di un insieme di indizi concordanti che inducono a ritenere che il diploma di cui si avvale il richiedente non rifletta il livello delle conoscenze e delle qualifiche che esso consente di presumere acquisito dal medesimo, detta autorità può chiedere all’autorità emittente di riesaminare, alla luce di tali elementi, la fondatezza del rilascio di detto diploma e, se del caso, tale ultima autorità è tenuta a revocarlo. Quando l’autorità emittente ha riesaminato, alla luce di tali elementi, la fondatezza del rilascio di quest’ultimo, senza revocarlo, è solo in via eccezionale, nel caso in cui le circostanze del caso di specie rivelassero manifestamente l’assenza di veridicità del diploma di cui trattasi, che l’autorità dello Stato membro ospitante può rimettere in discussione la fondatezza del rilascio di detto diploma.
Si segnala inoltre…
Publication of Council Directive (EU) 2022/890 of 3 June 2022 amending Directive 2006/112/EC as regards the extension of the application period of the optional reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services susceptible to fraud and of the Quick Reaction Mechanism against VAT fraud, in OJ L 155/1 of 8.6.2022
Pubblicazione della Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA, in GU L 155/1 dell’1.6.2022, pages 1-19
MAGGIO 2022
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 5 May 2022
(Autoridade Tributária e Aduaneira v. DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA, case C‑218/21)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 maggio 2022
(causa C‑218/21, Autoridade Tributária e Aduaneira c. DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA)
La Corte di giustizia con la sentenza in oggetto dichiara che l’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «ristrutturazione e [di] riparazione di abitazioni private», ai sensi di tale disposizione, i servizi di riparazione e di ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo, ad esclusione dei servizi di manutenzione di ascensori di tale tipo.
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Judgment of the Court (First Chamber) 5 May 2022
(BV, case C‑570/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 maggio 2022
(causa C‑570/20, BV)
Secondo la Corte di giustizia il diritto fondamentale garantito all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’art. 52, par. 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che non osta a che la limitazione del cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale in caso di dissimulazioni fraudolente o di omissioni dichiarative in materia di IVA, previsto da una normativa nazionale, ai casi più gravi, risulti solo da una giurisprudenza consolidata che interpreta, in maniera restrittiva, le disposizioni di legge che definiscono le condizioni di applicazione di tale cumulo, a condizione che sia ragionevolmente prevedibile, al momento in cui il reato è commesso, che tale reato può comportare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale; esso osta, invece, ad una normativa nazionale che, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con norme chiare e precise, eventualmente quali interpretate dai giudici nazionali, che l’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 12 May 2022)
(Comune di Lerici v. Provincia di La Spezia, case C-719/20)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 maggio 2022
(causa C‑719/20, Comune di Lerici c. Provincia di La Spezia)
La Corte precisa che la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa o ad una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 12 May 2022
(U.I. Srl c. Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia, case ausa C-714/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 maggio 2022
(causa C‑714/20, U.I. Srl c. Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia)
La Corte, inter alia, interpreta l’art. 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta.
APRILE 2022
Judgment of the Court (Fifth Chamber) 7 April 2022
(Berlin Chemie A. Menarini SRL v. Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, case C‑333/20)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2022
(causa C‑333/20, Berlin Chemie A. Menarini SRL c. Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 44 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, e l’art. 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che una società avente la propria sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il motivo che tale società vi detiene una società figlia che mette a sua disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza che sono in grado di avere un’influenza diretta sul volume delle sue vendite.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 7 April 2022
(I GmbH v. Finanzamt H, case C‑228/20)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 aprile 2022
(causa C‑228/20, I GmbH c. Finanzamt H)
L’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, prevedendo che le prestazioni di cure fornite da un istituto ospedaliero privato siano esentate dall’IVA se tale istituto è autorizzato conformemente alle disposizioni nazionali relative al regime generale di assicurazione malattia, in seguito all’integrazione nel piano ospedaliero di un Land o alla stipula di convenzioni di assistenza sanitaria con le casse di assicurazione malattia o ausiliarie obbligatorie, implica che gli istituti ospedalieri privati comparabili, che forniscono prestazioni simili a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, siano trattati in modo diverso con riferimento all’esenzione prevista da detta disposizione. Inoltre, l’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se prestazioni sanitarie erogate da un istituto ospedaliero privato siano fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti ospedalieri di diritto pubblico, le autorità competenti di uno Stato membro possono prendere in considerazione, quando essi mirino a raggiungere l’obiettivo di ridurre i costi delle cure sanitarie e di rendere cure di buona qualità più accessibili ai singoli, le condizioni regolamentari applicabili alle prestazioni fornite dagli enti ospedalieri di diritto pubblico, nonché gli indici del livello di prestazione di tale istituto ospedaliero privato in materia di personale, di locali, di attrezzature, nonché dell’efficienza economica della sua gestione, allorché tali indici sono applicabili anche agli enti ospedalieri di diritto pubblico. Possono essere prese in considerazione anche le modalità di calcolo delle tariffe forfettarie giornaliere nonché la presa a carico, nell’ambito del regime di previdenza sociale o di convenzioni concluse con autorità pubbliche, delle prestazioni fornite da detto istituto ospedaliero di diritto privato, di modo che il costo sostenuto dal paziente si avvicini a quello sostenuto, per prestazioni simili, dal paziente di un istituto ospedaliero di diritto pubblico.
MARZO 2022
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 March 2022
(A, case C‑634/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 marzo 2022
(causa C‑634/20, A)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’autorità competente dello Stato membro ospitante conceda ad una persona, sulla base della normativa nazionale, il diritto di esercitare la professione di medico limitatamente a un triennio e subordinatamente alla duplice condizione, da un lato, che l’interessato si sottoponga, nell’esercizio della sua attività, alla direzione e alla supervisione di un medico autorizzato e, dall’altro lato, che l’interessato completi con esito favorevole, nello stesso periodo, la formazione specifica triennale in medicina generale, per poter ottenere il riconoscimento del diritto di esercitare la professione di medico in forma autonoma nello Stato membro ospitante, tenendo conto del fatto che l’interessato, che ha assolto una formazione medica di base nello Stato membro d’origine, possiede il titolo di formazione, per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, previsto all’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE ma non il certificato ivi indicato, che attesta il compimento di un tirocinio professionale di un anno stabilito dallo Stato membro d’origine come requisito aggiuntivo ai fini dell’ottenimento delle qualifiche professionali.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 3 March 2022
(case C‑590/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, QA, JA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute v. UK and Others, IG and Others)
Sentenza della Corte (Ottava sezione) 3 marzo 2022
(causa C‑590/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, QA, JA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute c. UK e a., IG e a.)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, parr. 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 24 March 2022
(W.G. v. Dyrektor Izby Skarbowej w L., case C-697/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 marzo 2022
(causa C‑697/20, W.G. c. Dyrektor Izby Skarbowej w L.)
Gli artt. 9, 295 e 296 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati come segue: essi ostano alla prassi di uno Stato membro che esclude che i coniugi i quali esercitino un’attività agricola nell’ambito di una stessa azienda, utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale, possano essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; essi non ostano a che, in circostanze in cui i coniugi esercitano tale attività agricola nel regime forfettario dei produttori, l’opzione adottata da uno dei coniugi di applicare alla propria attività il regime normale dell’IVA comporti la perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge, quando, in seguito all’esame della situazione concreta, tale effetto si rivela necessario per contrastare rischi di abusi e di evasione fiscale che non possono essere esclusi mediante la produzione, da parte dei coniugi, di elementi di prova adeguati, o quando l’esercizio da parte di tali coniugi di detta attività, in modo indipendente e per ciascun coniuge nell’ambito del regime normale dell’IVA, non crea difficoltà amministrative rispetto alla situazione in cui coesistono due status differenti in capo a detti coniugi.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 24 March 2022
(Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH v. Strato AG case C‑433/20)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 marzo 2022
(causa C‑433/20, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer
Urheberrechte Gesellschaft mbH c. Strato AG)
La Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale precisa che l’art. 5, par. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che l’espressione «riproduzioni su qualsiasi supporto», di cui a tale disposizione, comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione. Inoltre il citato articolo deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che ha recepito l’eccezione prevista da tale disposizione, che non assoggetti i fornitori di servizi di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica al pagamento di un equo compenso, per la realizzazione senza autorizzazione di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore da parte di persone fisiche, utilizzatrici di tali servizi, per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che tale normativa preveda il versamento di un equo compenso a favore dei titolari dei diritti.
Si segnala inoltre…
Pubblicazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — lotta contro la frode — relazione annuale 2019 (2020/2246(INI)), in GU C 99 del 1.3.2022, pagg. 73–87
Publication of the European Parliament resolution of 7 July 2021 on the protection of the EU’s financial interests — combating fraud — annual report 2019 (2020/2246(INI)), in GU C 99 of 1.3.2022, pages 73-87
FEBBRAIO 2022
Judgment of the Court (Fifth Chamber) 24 February 2022
(SC Cridar Cons SRL c. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, case C‑582/20)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 febbraio 2022
(causa C‑582/20, SC Cridar Cons SRL c. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che autorizza le autorità tributarie nazionali a sospendere la pronuncia su un reclamo amministrativo, proposto avverso un avviso di accertamento che nega a un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte a causa del coinvolgimento di tale soggetto passivo in una frode fiscale, al fine di ottenere ulteriori elementi oggettivi relativi a tale coinvolgimento, purché, in primo luogo, una tale sospensione non abbia l’effetto di ritardare l’esito di detto procedimento di reclamo amministrativo oltre un termine ragionevole; in secondo luogo, la decisione che dispone tale sospensione sia motivata tanto in diritto quanto in fatto e possa essere soggetta a controllo giurisdizionale; e, in terzo luogo, qualora risulti in definitiva che il diritto a detrazione sia stato negato in violazione del diritto dell’Unione, tale soggetto passivo possa ottenere entro un termine ragionevole il rimborso della somma di denaro corrispondente nonché, se del caso, dei relativi interessi di mora. In tali circostanze – afferma la Corte – non è necessario che, durante tale sospensione della pronuncia sul reclamo, detto soggetto passivo benefici di una sospensione dell’esecuzione di tale avviso, salvo qualora, in caso di seri dubbi circa la legittimità di detto avviso, la concessione di una sospensione dell’esecuzione del medesimo avviso sia necessaria per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del soggetto passivo.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 February 2022
(B AG v. Finanzamt A, case C‑515/20)
Sentenza della corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2022
(causa C‑515/20, B AG c. Finanzamt A)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che l’art. 122 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di legna da ardere, ai sensi di tale articolo, designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione. Inoltre, l’art. 122 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in applicazione di tale articolo, introduca un’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di legna da ardere può limitarne l’ambito di applicazione a talune categorie di cessioni di legna da ardere facendo riferimento alla nomenclatura combinata, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Quest’ultimo deve essere interpretato nel senso che non osta a che il diritto nazionale escluda dal beneficio dell’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto la cessione di legno in trucioli, sebbene esso conceda tale beneficio alle cessioni di altre forme di legna da ardere, a condizione che, nella mente del consumatore medio, il legno in trucioli non sia sostituibile a tali altre forme di legna da ardere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 10 February 2022
(Philips Orăştie SRL c. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, case C-487/20)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2022
(causa C‑487/20, Philips Orăştie SRL c. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)
La Corte di giustizia dell’Unione europea precisa che l’art. 179, co. 1, e l’art. 183, co. 1, della direttiva 2006/112/CE, nonché il principio di equivalenza devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che prevede modalità procedurali relative ai ricorsi diretti a ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, fondati su una violazione del sistema comune dell’IVA, meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno relativo a imposte e tasse diverse dall’IVA.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 10 February 2022
(case C‑9/20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 v Finanzamt Hamburg-Oberalster)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 febbraio 2022
(causa C‑9/20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 c. Finanzamt Hamburg-Oberalster)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2010/45/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’art. 66, primo comma, lett. b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 24 Fabruary 2022
(Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C-605/20)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 febbraio 2022
(causa C‑605/20, Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
Secondo la Corte di giustizia l’art. 2, par. 1, lette. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che le operazioni che si inscrivono in un contesto contrattuale che identifica un fornitore di servizi, l’acquirente di questi ultimi e la natura delle prestazioni di cui trattasi, debitamente contabilizzate dal soggetto passivo, recanti una denominazione che conferma la loro natura di servizi e che hanno dato luogo a un compenso ricevuto dal prestatore che costituisce il controvalore effettivo di detti servizi sotto forma di note di addebito, costituiscono una prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione, malgrado, da un lato, l’eventuale assenza di guadagno da parte del soggetto passivo e, dall’altro lato, l’esistenza di una garanzia relativa ai beni oggetto di dette prestazioni.
GENNAIO 2022
Judgment of the Court (Seventh Chamber) 13 January 2022
(Autoridade Tributária e Aduaneira v. Termas Sulfurosas de Alcafache SA, case C‑513/20)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 gennaio 2022
(causa C‑513/20, Autoridade Tributária e Aduaneira c. Termas Sulfurosas de Alcafache SA)
La Corte precisa che l’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’operazione consistente nella redazione di una scheda individuale, comprensiva di una scheda clinica, che dà diritto all’acquisto di cure mediche di «termalismo classico» all’interno di uno stabilimento termale, può rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione quale operazione strettamente connessa alle cure mediche, qualora dette schede contengano dati relativi allo stato di salute, alle cure mediche prescritte e programmate, nonché alle modalità della loro somministrazione, vale a dire dati la cui consultazione è indispensabile per fornire tali cure e raggiungere gli scopi terapeutici perseguiti. Dette cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse devono, inoltre, essere assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, da un centro medico e diagnostico o da un altro istituto della stessa natura debitamente riconosciuto, ai sensi del citato art. 132, par. 1, lett. b)
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Judgment of the Court (Nineth Chamber) 13 January 2022
(Skarb Państwa – Starosta Nyski v. New Media Development & Hotel Services sp. z o.o., case C-327/20)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 13 gennaio 2022
(causa C‑327/20, Skarb Państwa – Starosta Nyski c. New Media Development & Hotel Services sp. z o.o.)
La Corte di giustizia dichiara che la nozione di «transazione commerciale», ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la riscossione, da parte di una pubblica amministrazione, di un canone dovuto, quale corrispettivo dell’usufrutto perpetuo su un terreno, da un’impresa di cui tale pubblica amministrazione è creditrice.
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Judgment of the Court (First Chamber) 13 January 2022
(Zipvit Ltd v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, case C‑156/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 gennaio 2022
(causa C‑156/20, Zipvit Ltd c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
Con tale sentenza la Corte dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’IVA non può essere considerata dovuta o assolta, ai sensi di tale disposizione, e non è dunque detraibile dal soggetto passivo qualora, da un lato, quest’ultimo e il suo prestatore abbiano erroneamente ritenuto, sulla base di un’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali, che le prestazioni di cui trattasi fossero esenti da IVA e che, di conseguenza, le fatture emesse non la menzionassero, in un contesto in cui il contratto stipulato tra tali due soggetti prevede che, se detta imposta fosse dovuta, il beneficiario della prestazione dovrebbe sostenerne il costo, e qualora, dall’altro, non sia stata intrapresa in tempo utile alcuna iniziativa diretta al recupero dell’IVA, cosicché qualsiasi azione del prestatore e dell’amministrazione finanziaria e doganale volta al recupero dell’IVA omessa è prescritta
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Judgment of the Court (Second Chamber) 20 January 2022
(Apcoa Parking Danmark A/S v. Skatteministeriet, case C‑90/20)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 gennaio 2022
(causa C‑90/20, Apcoa Parking Danmark A/S c. Skatteministeriet)
Nella sentenza de qua, tra le altre cose, si evidenzia che è giurisprudenza consolidata che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l’istituzione interessata è in possesso e che il regolamento n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione non può essere invocato al fine di obbligarla a creare un documento che non esiste. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge parimenti che, quando le informazioni richieste possono essere correntemente estratte da banche dati, le istituzioni possono essere indotte, per rispettare il regolamento n. 1049/2001, a costituire un documento a partire da queste ultime, anche se le informazioni in questione non sono ancora state presentate in tale forma o ricercate sotto tale forma. In ogni caso il regolamento n. 1049/2001 ha come limite di non imporre alle istituzioni di approntare un documento per il quale sarebbe necessario «un intervento sostanziale». Inoltre, si ricorda come l’accesso ai documenti dell’Unione non può essere rifiutato sulla base di una motivazione che non soddisfi, di per sé, la politica di trasparenza dell’Unione, pertanto il diniego di accesso deve basarsi su ragioni specifiche e concrete.
DICEMBRE 2021
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 9 December 2021
(Kemwater ProChemie s. r. o. v. Odvolací finanční ředitelství, case C‑154/20)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 9 dicembre 2021
(causa C‑154/20, Kemwater ProChemie s. r. o. c. Odvolací finanční ředitelství)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione invocata per fondare il diritto a detrazione si collocava nell’ambito di una siffatta evasione, qualora, nel caso in cui il vero fornitore dei beni o dei servizi interessati non sia stato identificato, tale soggetto passivo non fornisca la prova che tale fornitore aveva la qualità di soggetto passivo, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da detto soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva tale qualità.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 21 December 2021
(Randstad Italia SpA v. Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA, case C-497/20)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2021
(causa C‑497/20, Randstad Italia SpA c. Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 4, par. 3, e l’art. 19, par. 1, TUE, nonché l’art. 1, parr. 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che essi non ostano ad una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.
Si segnala inoltre…
European Parliament legislative resolution of 25 March 2021 on the draft Council regulation amending Regulation (EEC, Euratom) No 1553/89 on the definitive uniform arrangements for the collection of own resources accruing from value added tax (12771/2020 — C9-0364/2020 — 2018/0133(NLE)), in OJ C 494 of 8.12.2021, pages 204-206
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (12771/2020 — C9-0364/2020 — 2018/0133(NLE)), in GU C 494 del 8.12.2021, pagg. 204–206
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European Parliament resolution of 29 April 2021 on digital taxation: OECD negotiations, tax residency of digital companies and a possible European Digital Tax (2021/2010(INI)), in OJ C 506 of 15.12.2021, pages 54-64
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla tassazione del digitale: i negoziati OCSE, la residenza fiscale delle imprese digitali e una possibile imposta europea sui servizi digitali (2021/2010(INI)), in GU C 506 del 15.12.2021, pagg. 54–63
NOVEMBRE 2021
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 11 November 2021
(ELVOSPOL, s. r. o. v. Odvolací finanční ředitelství, case C‑398/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 novembre 2021
(causa C‑398/20, ELVOSPOL s.r.o. c. Odvolací finanční ředitelství)
In tale sentenza la Corte di giustizia precisa che l’art. 90 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che subordina la rettifica dell’importo dell’IVA alla condizione che il credito parzialmente o totalmente insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice, ove la suddetta condizione non consente di escludere che tale credito possa alla fine risultare definitivamente irrecuperabile.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 11 November 2021
(Ferimet SL v. Administracíon General del Estado, case C‑281/20)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 novembre 2021
(causa C‑281/20, Ferimet SL c. Administración General del Estado)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letta in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretata nel senso che ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 18 November 2021
(Promexor Trade SRL v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Biho, case C-358/20)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 novembre 2021
(causa C‑358/20, Promexor Trade SRL c. Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Biho)
La Corte precisa che l’art. 168, l’art. 213, par. 1, l’art. 214, par. 1, e l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso in cui l’identificazione di un soggetto passivo ai fini dell’IVA sia stata annullata a causa della mancata menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi, ma tale soggetto passivo continui ad esercitare la propria attività nonostante detto annullamento, ad una normativa nazionale che consenta all’amministrazione fiscale competente di imporre allo stesso soggetto passivo l’obbligo di riscuotere l’IVA dovuta sulle sue operazioni soggette ad imposta, purché egli possa chiedere una nuova identificazione ai fini dell’IVA e detrarre l’IVA assolta a monte. La circostanza che l’amministratore del soggetto passivo sia socio di un’altra società sottoposta a procedura d’insolvenza non può, di per sé, essere addotta come motivo per negare sistematicamente a tale soggetto passivo una nuova identificazione ai fini dell’IVA.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 25 November 2021
(État luxembourgeois v. L, case C‑437/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 novembre 2021
(causa C‑437/19, État luxembourgeois c. L)
L’art. 1, par. 1, l’art. 5 e l’art. 20, par. 2, della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, devono essere interpretati nel senso che una richiesta di informazioni deve essere considerata come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora le persone oggetto della verifica o indagine ai sensi di quest’ultima disposizione non siano identificate nominativamente e individualmente da tale richiesta, ma l’autorità richiedente dimostri, sulla base di spiegazioni chiare e sufficienti, di condurre un’indagine mirata riguardante un gruppo circoscritto di persone, giustificata da fondati sospetti in ordine all’inosservanza di un preciso obbligo di legge. Inoltre, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che ad una persona in possesso di informazioni alla quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per non avere ottemperato ad una decisione recante ingiunzione di fornire informazioni nell’ambito di uno scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali nazionali ai sensi della direttiva 2011/16, decisione non impugnabile in sede giurisdizionale secondo il diritto interno dello Stato membro interpellato, e che abbia contestato la legittimità di tale decisione in via incidentale nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione sanzionatoria per non aver ottemperato a tale ingiunzione, venendo così a conoscenza delle informazioni minime di cui all’art. 20, par. 2, di tale direttiva nel corso del procedimento giudiziario relativo a tale ricorso, deve essere concessa, dopo il riconoscimento definitivo della legittimità di dette decisioni emesse nei suoi confronti, la possibilità di conformarsi alla decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni entro il termine inizialmente previsto a tal fine dal diritto nazionale, senza che ciò comporti il mantenimento della sanzione nella quale è incorsa per esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo. Al riguardo, solo nel caso in cui tale persona non dia seguito a tale decisione entro tale termine la sanzione inflitta diverrebbe legittimamente esigibile.
Si segnala inoltre…
Publication of the European Parliament legislative resolution of 10 March 2021 on the proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, in OJ C 474 of 24-11-2021, pages 182-217
Pubblicazione della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in GU C 474 del 24.11.2021, pagg. 182–217
OTTOBRE 2021
Judgment of the Court (Ninth Chamber) 21 October 2021
(Finanzamt München Abteilung III v. Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics, case C-373/19)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑373/19, Finanzamt München Abteilung III c. Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics)
La Corte di giustizia dell’Unione europea con tale sentenza chiarisce che la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. i) e j), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 21 October 2021
(European Parliament v. UZ, case C-894/19 P)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑894/19 P, Parlamento europeo c. UZ)
Nella sentenza de qua la Corte di giustizia ricorda che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra i quali figura il diritto ad una buona amministrazione ex all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali. Quest’ultimo, al par. 1, enuncia, in particolare, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. In proposito, il requisito di imparzialità, imposto alle istituzioni, agli organi e agli organismi nell’adempimento dei loro compiti, mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Tale requisito è inteso, in particolare, ad evitare situazioni di conflitto di interessi eventuali in capo ai funzionari e agli agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente considerare idonee ad apparire, agli occhi dei terzi, tali da influire sulla sua indipendenza in materia. Istituzioni, organi ed organismi sono tenuti a rispettare il requisito di imparzialità sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 21 October 2021
(Wilo Salmson France SAS v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi, case C‑80/20)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑80/20, Wilo Salmson France SAS c. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi)
In tale sentenza si afferma che gli artt. da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, nonché la direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretati nel senso che il diritto al rimborso dell’IVA addebitata in relazione ad una cessione di beni non può essere esercitato da un soggetto passivo stabilito non nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, quando tale soggetto passivo non sia in possesso di una fattura, ai sensi della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, relativa all’acquisto dei beni interessati. Solo se un documento è inficiato da vizi tali da privare l’amministrazione fiscale nazionale dei dati necessari per giustificare una richiesta di rimborso, si può considerare che un siffatto documento non costituisca una «fattura», ai sensi della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45. Inoltre, gli artt. da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché l’art. 14, par. 1, lett. a), prima ipotesi, della direttiva 2008/9, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una richiesta di rimborso dell’IVA relativa ad un determinato periodo di riferimento sia respinta per il solo motivo che tale IVA è divenuta esigibile durante un periodo di riferimento anteriore, mentre essa è stata fatturata soltanto durante tale determinato periodo.
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Judgment of the Court (First Chamber) 28 October 2021
(Finanzamt B v. X-Beteiligungsgesellschaft mbH, case C-324/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 ottobre 2021
(causa C‑324/20, Finanzamt B c. X-Beteiligungsgesellschaft mbH)
La Corte interpreta l’art. 64, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto nel senso che una prestazione di servizi resa una tantum, che comporta una remunerazione mediante pagamenti rateizzati, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione; inoltre, interpreta l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112 nel senso che, in presenza di un accordo di rateizzazione, il mancato pagamento di una rata del compenso prima della sua scadenza non può essere considerato un non pagamento del prezzo, ai sensi di tale disposizione, e non può, pertanto, dar luogo a una riduzione della base imponibile.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 21 October 2021
(CHEP Equipment Pooling NV v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-396/20)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑396/20, CHEP Equipment Pooling NV c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 20, par. 1, della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale e di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, qualora abbia acquisito la certezza – se del caso alla luce delle informazioni aggiuntive fornite dal soggetto passivo – che l’importo dell’IVA effettivamente assolta a monte, quale indicato nella fattura allegata alla richiesta di rimborso, sia superiore all’importo che figura su detta richiesta, proceda al rimborso dell’IVA soltanto nei limiti di quest’ultimo importo, senza avere precedentemente invitato il soggetto passivo, con diligenza e utilizzando i mezzi che le sembrano più appropriati, a rettificare la sua richiesta di rimborso mediante una richiesta da considerarsi introdotta alla data della richiesta iniziale.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 14 October 2021
(E v. Finanzamt N e Z v. Finanzamt G, joined cases C-45/20 e C-46/20)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 ottobre 2021
(cause riunite C‑45/20 e C‑46/20, E c. Finanzamt N e Z c. Finanzamt G)
In tale sentenza si precisa che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE in combinato disposto con l’art. 167 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali interpretate da un giudice nazionale in modo tale che, qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul volume d’affari, l’amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell’IVA relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo, salvo che le modalità giuridiche concrete secondo cui tale facoltà può essere attuata rivelino che quest'ultima non è conforme al principio di proporzionalità.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 6 October 2021
(Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-717/19)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 ottobre 2021
(causa C‑717/19, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
L’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che un’azienda farmaceutica non possa detrarre dalla sua base imponibile dell’IVA la parte del suo fatturato proveniente dalla vendita di medicinali sovvenzionati dall’ente statale di assicurazione malattia che essa riversa a tale ente, in forza di un contratto concluso tra quest’ultimo e detta azienda, per il fatto che gli importi versati a tale titolo non sono stati determinati sulla base delle modalità previamente stabilite dalla suddetta azienda nell’ambito della sua politica commerciale e che tali versamenti non sono stati effettuati a fini promozionali. Inoltre, l’art. 90, par. 1, e l’art. 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che subordina la riduzione a posteriori della base imponibile dell’IVA alla condizione che il soggetto passivo avente diritto al rimborso disponga di una fattura a suo nome che dimostri l’esecuzione della transazione che dà luogo a detto rimborso, anche qualora non sia stata emessa fattura e l’esecuzione di tale transazione possa essere stabilita con altri mezzi.
SETTEMBRE 2021
Judgment of the Court (Seventh Chamber) 9 September 2021
(Phantasialand v. Finanzamt Brühl, case C-406/20)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 9 settembre 2021
(causa C‑406/20, Phantasialand c. Finanzamt Brühl)
La Corte precisa che l’art. 98 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall’altro, siano assoggettate ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l’una ridotta e l’altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Inoltre aggiunge che il diritto dell’Unione non osta a che il giudice del rinvio, qualora incontri particolari difficoltà nel verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale, disponga, alle condizioni previste dal diritto nazionale, una perizia destinata ad orientare il suo giudizio.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 9 September
(GE Auto Service Leasing GmbH v. Tribunal Económico Administrativo Central, case C-294/20)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 9 settembre 2021
(causa C‑294/20, GE Auto Service Leasing GmbH c. Tribunal Económico Administrativo Central)
Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, e i principi del diritto dell’Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto sia respinta quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all’autorità tributaria competente, persino su invito di quest’ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso dell’IVA, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell’ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Inoltre, il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il fatto che un soggetto passivo che chiede il rimborso dell’IVA non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall’amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti, non costituisce un abuso di diritto.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 7 September 2021
(«Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB, case C-927/19)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 settembre 2021
(causa C‑927/19, «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB)
La Corte di giustizia, tra le altre cose, precisa che l’art. 1, par. 1, quarto comma, e l’art. 1, parr. 3 e 5, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, nonché l’art. 21 della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio generale di diritto dell’Unione di buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice, alla quale un operatore economico abbia presentato una richiesta di comunicazione delle informazioni considerate riservate contenute nell’offerta di un concorrente al quale è stato aggiudicato l’appalto, non è tenuta a comunicare tali informazioni qualora la loro trasmissione comporti una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla tutela delle informazioni riservate, e questo anche nel caso in cui la richiesta dell’operatore economico sia presentata nell’ambito di un ricorso di tale medesimo operatore vertente sulla legittimità della valutazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dell’offerta del concorrente. Qualora rifiuti di trasmettere tali informazioni o qualora, opponendo un siffatto rifiuto, respinga il ricorso amministrativo presentato da un operatore economico in merito alla legittimità della valutazione dell’offerta del concorrente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a effettuare un bilanciamento tra il diritto del richiedente a una buona amministrazione e il diritto del concorrente alla tutela delle sue informazioni riservate in modo che la sua decisione di rifiuto o la sua decisione di rigetto siano motivate e il diritto ad un ricorso efficace di cui beneficia un offerente escluso non venga privato di effetto utile.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 9 September 2021
(case C‑855/19, G. sp. z o.o. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 settembre 2021
(causa C‑855/19, G. sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy)
Con tale sentenza la Corte chiarisce che gli artt. 69, 206 e 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione di diritto nazionale che impone un obbligo di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sull’acquisto intracomunitario di carburanti prima che tale imposta diventi esigibile, ai sensi dello stesso art. 69.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 16 September 2021
(Balgarska Natsionalna televizia v. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 settembre 2021
(causa C‑21/20, Balgarska Natsionalna televizia c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP)
L’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’attività di un fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi, la quale consista nel fornire ai telespettatori servizi di media audiovisivi, che sia finanziata dallo Stato con una sovvenzione e che non dia luogo al pagamento di alcun canone da parte dei telespettatori per la diffusione dei programmi, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi della disposizione sopra citata. Inoltre, l’art. 168 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi è autorizzato a detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte per acquisti di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue attività che danno diritto a detrazione, e che esso non è autorizzato a detrarre l’IVA pagata a monte per acquisti di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue attività non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA. Al riguardo spetta agli Stati membri determinare i metodi e i criteri di ripartizione degli importi dell’IVA pagata a monte tra operazioni imponibili e operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, tenendo conto della finalità e dell’economia generale di tale direttiva nel rispetto del principio di proporzionalità.
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Judgment of the Court (First Chamber) 30 September 2021
(case C‑299/20, Icade Promotion SAS, formerly Icade Promotion Logement SAS v. Ministère de l’Action et des Comptes publics)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 settembre 2021
(causa C‑299/20, Icade Promotion SAS, già Icade Promotion Logement SAS c. Ministère de l’Action et des Comptes publics)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 392 della direttiva IVA nel senso che consente di applicare il regime di tassazione sul margine a operazioni di cessione di terreni edificabili sia quando il loro acquisto è stato assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA), senza che il soggetto passivo che li rivende abbia avuto il diritto di detrarre tale imposta, sia quando il loro acquisto non è stato assoggettato all’IVA, benché il prezzo di acquisto versato dal soggetto passivo-rivenditore per detti beni incorpori un importo a titolo di IVA che è stato assolto a monte dal venditore iniziale. Tuttavia, al di fuori di tale ipotesi, detta disposizione non si applica ad operazioni di cessione di terreni edificabili il cui acquisto iniziale non è stato assoggettato all’IVA, o perché esso esula dall’ambito di applicazione di tale imposta, o perché esso è esente da quest’ultima. Inoltre, precisa che l’art. 392 deve essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione del regime di tassazione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni acquistati non edificati siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili, ma non esclude l’applicazione di tale regime ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali una suddivisione in lotti o la realizzazione di opere di urbanizzazione che consentano l’installazione di reti a servizio di detti terreni, come, segnatamente, reti del gas o dell’elettricità.
AGOSTO 2021
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
LUGLIO 2021
Judgment of the General Court (Seventh Chamber), 14 July 2021
(AI c. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), case T‑65/19)
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione), 14 luglio 2021
(causa T‑65/19, AI c. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC))
Ivi si precisa che una persona che ha presentato una domanda di assistenza per il fatto di essere stata oggetto di molestie psicologiche, può avvalersi del diritto di essere ascoltata sui fatti che la riguardano, sul fondamento del principio di buona amministrazione. Infatti, l’art. 41, par. 2, lett. a), della Carta dei diritti fondamentali dispone che il diritto ad una buona amministrazione comprende in particolare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Il diritto di essere ascoltati garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed effettivamente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. Tale diritto persegue un duplice obiettivo: da un lato, serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato. Esso mira in particolare a garantire che qualsiasi decisione lesiva sia adottata con piena cognizione di causa ed ha in particolare l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sìche la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro. Il ruolo dell’autore della domanda di assistenza in cui si asseriscono fatti configuranti molestie consiste sostanzialmente nella sua collaborazione alla buona conduzione dell’indagine amministrativa al fine di accertare i fatti. Quando, in risposta ad una domanda di assistenza, l’amministrazione decide che gli elementi fatti valere a sostegno di detta domanda non sono fondati e che, pertanto, i comportamenti lamentati non configurano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, una siffatta decisione incide negativamente sull’autore della domanda di assistenza e gli reca pregiudizio ai sensi dell’art. 41, par. 2, lett. a), della Carta dei diritti fondamentali.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 8 July 2021
(Rádio Popular – Electrodomésticos SA v Autoridade Tributária e Aduaneira, case C‑695/19)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2021
(causa C‑695/19, Rádio Popular – Electrodomésticos SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
Secondo la Corte di giustizia l’art. 174, par. 2, lett. b) e c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 135, par. 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia effettuate da un soggetto passivo nell’ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, cosicché l’importo del volume d’affari relativo a tali operazioni non deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui all’articolo 174, paragrafo 1, di detta direttiva.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 1 July 2021
(CB v Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, case C‑521/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1° luglio 2021
(causa C‑521/19, CB c. Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia)
La Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in particolare i suoi artt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.
GIUGNO 2021
Judgment of the Court (Eighth Chamber) 3 June 2021
(case C‑182/20, BE, DT v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava, EP)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 giugno 2021
(causa C‑182/20, BE, DT c. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Accer Ipurl Suceava, EP)
La Corte precisa che gli artt. da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o ad una prassi nazionale secondo la quale l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l’obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l’avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica di detto operatore, ai sensi dell’art. 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell’impresa interessata.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 3 June 2021
(Titanium Ltd v. Finanzamt Österreich, case C‑931/19)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 3 giugno 2021
(causa C‑931/19,Titanium Ltd c. Finanzamt Österreich, già Finanzamt Wien)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che non costituisce una stabile organizzazione, ai sensi dell’art. 43 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché degli artt. 44 e 45 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE un immobile concesso in locazione in uno Stato membro, in circostanze in cui il proprietario di tale immobile non disponga di personale proprio per l’esecuzione della prestazione relativa alla locazione.
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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 giugno 2021
(cause riunite C‑58/20 e C‑59/20, K e DBKAG c. Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz)
Judgment of the Court (first chamber) 17 june 2021
(K and DBKAG (C‑59/20) v Finanzamt Österreich, formerly Finanzamt Linz, joined cases c‑58/20 and C‑59/20)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 135, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate.
Si segnala inoltre…
Commission implementing regulation (EU) 2021/897 of 4 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to the format of supervisory reporting to the competent authorities and the cooperation and exchange of information between competent authorities and with the European Insurance and Occupational Pensions Authority (Text with EEA relevance), in OJ L 197 of 4.6.2021, pages 7-66
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Testo rilevante ai fini del SEE), C/2021/1421, in GU L 197 del 4.6.2021, pagg. 7–66
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Council Regulation (EU) 2021/774 of 10 May 2021 amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers, in OJ L 167 of 12.5.2021, pages 1-2
Regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio del 10 maggio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici, ST/7312/2021/INIT, in GU L 167 del 12.5.2021, pagg. 1–2
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MAGGIO 2021
Judgment of the Court (Second Chamber) 12 May 2021
(CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, formerly Finanzamt Graz-Stadt, v. Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, formerly Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH, case C‑844/19)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2021
(causa C‑844/19, CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, già Finanzamt Graz-Stadt c. Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, già Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH)
La Corte precisa che l’art. 90, par. 1, e l’art. 183 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che un rimborso risultante da una rettifica della base imponibile ai sensi dell’art. 90, par. 1, della direttiva medesima deve dar luogo, al pari di un rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 183 di detta direttiva, alla corresponsione di interessi qualora non venga effettuato entro un termine ragionevole. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di tali disposizioni provvedendo ad un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 20 May 2021
(‘ALTI’ OOD v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C‑4/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2021
(causa C‑4/20, «ALTI» OOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)
La Corte precisa che l’art. 205 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale la persona ritenuta responsabile in solido ai sensi di tale articolo deve pagare, oltre all’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non pagato dal debitore di tale imposta, gli interessi di mora dovuti da quest’ultimo su tale importo, qualora sia accertato che, nell’esercitare essa stessa il suo diritto a detrazione, tale persona sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe assolto tale imposta.
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Publication of the Regulation (EU) 2021/694 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Digital Europe Programme and repealing Decision (EU) 2015/2240, in OJ L 166 of 11.5.2021, pages 1-34.
Pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/13/2021/INIT, in GU L 166 dell’11.5.2021, pagg. 1–34
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa digitale nel periodo 2021-2027, il quale consente di compiere «un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l’infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza».
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Regulation (EU) 2021/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing the ‘Fiscalis’ programme for cooperation in the field of taxation and repealing Regulation (EU) No 1286/2013, in OJ L 188 of 28.5.2021, pages 1-17
Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013, PE/35/2021/INIT, GU L 188 del 28.5.2021, pagg. 1–17
Il presente regolamento istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. A tal riguardo esso stabilisce gli obiettivi del programma, il relativo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
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Regulation (EU) 2021/785 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Union Anti-Fraud Programme and repealing Regulation (EU) No 250/2014,in OJ L of 17.5.2021, pages 110-122
Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014, PE/20/2021/INIT, in GU L 172 del 17.5.2021, pagg. 110–122
Il presente regolamento istituisce il programma antifrode dell’Unione per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Si segnala inoltre…
Council Regulation (EU) 2021/774 of 10 May 2021 amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers, in OJ L 167 of 12.5.2021, pages 1-2
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation establishing the 'Fiscalis' programme for cooperation in the field of taxation, COM/2021/241 final, Bruxelles, 11.5.2021
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale, COM/2021/241 final, Brusells, 11.5.2021
APRILE 2021
Order of the Court (Sixth Chamber) 14 April 2021
(Casa di Cura Città di Parma SpA v. Agenzia delle Entrate, case C-573/20)
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 aprile 2021
(causa C‑573/20, Casa di Cura Città di Parma SpA c. Agenzia delle Entrate)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 17, par. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell’IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 15 April 2021
(Grupa Warzywna Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, case C-935/19)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 15 aprile 2021
(causa C‑935/19, Grupa Warzywna Sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che pone a carico di un soggetto passivo, che abbia erroneamente qualificato un’operazione esente dall’imposta sul valore aggiunto come operazione soggetta a tale imposta, una sanzione pari al 20% dell’importo della sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA indebitamente reclamato, nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente ad una situazione in cui l’irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell’operazione quanto alla natura imponibile di quest’ultima, che è caratterizzata dall’assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l’Erario, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 15 April 2021
(EQ v. Administration de lEnregistrement, des Domaines et de la TVA , case C-846/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2021
(causa C‑846/19, EQ c. Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA)
L’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che costituiscono un’attività economica, ai sensi di tale disposizione, prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un’autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in particolare della situazione finanziaria della persona incapace, remunerazione che può inoltre essere presa in carico dallo Stato in caso di indigenza di quest’ultima, qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne garantiscano l’idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore. Inoltre, l’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che costituiscono «prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la sicurezza sociale» le prestazioni di servizi effettuate a beneficio di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, e, dall’altro, che non è escluso che un avvocato che fornisce siffatte prestazioni di servizi a carattere sociale possa beneficiare, ai fini dell’impresa che gestisce e nei limiti di tali prestazioni, di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, laddove un riconoscimento simile deve tuttavia obbligatoriamente essere concesso mediante l’intervento di un’autorità giudiziaria solo se lo Stato membro interessato, nel rifiutare tale riconoscimento, abbia superato i limiti del potere discrezionale di cui dispone a tal proposito. Infine, il principio di tutela del legittimo affidamento non osta a che l’amministrazione tributaria assoggetti all’IVA talune operazioni relative ad un periodo compiuto, in una situazione in cui tale amministrazione ha accettato per diversi anni le dichiarazioni IVA del soggetto passivo che non includono le operazioni della stessa natura nelle operazioni imponibili e in cui il soggetto passivo si trova nell’impossibilità di recuperare l’IVA dovuta presso coloro che hanno effettuato la remunerazione di tali operazioni, poiché va considerato che le remunerazioni già versate includono già detta IVA.
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Judgment of the Court (First Chamber) 22 April 2021
(J.K. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, case C‑703/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 aprile 2021
(causa C‑703/19, J.K. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, in combinato disposto con l’allegato III, punto12 bis, di tale direttiva e con l’art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «servizi di ristorazione e catering» la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da parte del cliente finale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Al riguardo, ove il cliente finale scelga di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione dal soggetto passivo per accompagnare il consumo dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 15 April 2021
(SK Telecom Co. Ltd v. Finanzamt Graz-Stadt, case C‑593/19)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 aprile 2021
(causa C‑593/19, SK Telecom Co. Ltd c. Finanzamt Graz-Stadt)
Con tale sentenza la Corte precisa che l’art. 59 bis, primo comma, lett. b), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata, a partire dal 1° gennaio 2010, dalla direttiva 2008/8/CE deve essere interpretato nel senso che i servizi di roaming forniti da un operatore di telefonia mobile, stabilito in un paese terzo, ai suoi clienti, anch’essi stabiliti o domiciliati o abitualmente residenti in tale paese terzo, che consentono loro di utilizzare la rete di comunicazione mobile nazionale dello Stato membro in cui soggiornano temporaneamente, devono essere considerati oggetto di un’«effettiva utilizzazione e [di un’]effettiva fruizione» nel territorio di detto Stato membro, ai sensi della disposizione succitata, di modo che il medesimo Stato membro può considerare il luogo delle prestazioni di tali servizi di roaming come se fosse situato nel suo territorio qualora, senza tener conto del trattamento fiscale al quale sono sottoposti detti servizi in base al diritto fiscale interno del suddetto paese terzo, l’esercizio di una tale facoltà abbia l’effetto di prevenire la non imposizione dei medesimi servizi all’interno dell’Unione.
MARZO 2021
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 March 2021
(VS v. Hauptzollamt Münster, case C‑7/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 marzo 2021
(causa C‑7/20, VS c. Hauptzollamt Münster)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 71, par. 1, co. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sull'IVA all’importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali sorge nello Stato membro in cui è stata effettuata la constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione, qualora i beni in questione, pur essendo stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell’Unione in un altro Stato membro, siano entrati nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro in cui è stata operata la constatazione suddetta.
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Judgment of the Court (Third Chamber), 4 March 2021
(Frenetikexito – Unipessoal Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C‑581/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 4 marzo 2021
(causa C‑581/19, Frenetikexito – Unipessoal Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
La Corte dichiara che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, con riserva di una verifica da parte del giudice del rinvio, un servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un professionista certificato e abilitato all’interno di stabilimenti sportivi, ed eventualmente nell’ambito di programmi che includono anche servizi di benessere e di cultura fisici, costituisce una prestazione di servizi distinta e indipendente e non può rientrare nell’esenzione di cui all’art. 132, par. 1, lett. c), di tale direttiva.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 11 March 2021
(Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial v. Skatteverket, case C‑812/19)
Sentenza della Corte (Settima sezione) 11 marzo 2021
(causa C‑812/19, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial c. Skatteverket)
Con tale sentenza si puntualizza che l’art. 9, par. 1, e l’art. 11 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell’IVA, la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale art. 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 11 March 2021
(Firma Z v. Finanzamt Y, case C‑802/19)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 marzo 2021
(causa C‑802/19, Firma Z c. Finanzamt Y)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una farmacia stabilita in uno Stato membro non può ridurre la propria base imponibile qualora effettui, a titolo di cessioni intracomunitarie esenti dall’IVA in tale Stato membro, forniture di prodotti farmaceutici a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria stabilita in un altro Stato membro e conceda uno sconto alle persone coperte da tale assicurazione.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 17 March 2021
(The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v Wellcome Trust Ltd, case C‑459/19)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 marzo 2021
(causa C‑459/19, The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs c. Wellcome Trust Ltd)
La Corte di giusitizia dichiara che l’art. 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo «che agisce in quanto tale», ai sensi del suddetto articolo.
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Judgment of the Court (Sixth Section), 18 March 2021
(UAB «P.» c. Dyrektor Izby Skarbowej w B., case C-48/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 marzo 2021
(causa C‑48/20, UAB «P.» c. Dyrektor Izby Skarbowej w B.)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 203 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e i principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, a seguito dell’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l’IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 25 March 2021
(Q-GmbH V. Finanzamt ZM, case C-907/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 marzo 2021
(causa C‑907/19, Q-GmbH c, Finanzamt Z)
Con tale sentenza la Corte di giustizia interpreta l’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto da esso prevista non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA.
Si segnala inoltre…
Council Directive (EU) 2021/514 of 22 March 2021 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, in OJ L 104 of 25.3.2021, pages 1-26
Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, ST/12908/2020/INIT, in GU L 104 del 25.3.2021, pagg. 1–26
FEBBRAIO 2021
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 4 February 2021
(DQ v. Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Action et des Comptes publics, in case C-903/19)
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 4 febbraio 2021
(DQ c. Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Action et des Comptes publics, causa C-903/19)
La Corte precisa che l’art. 11, par. 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità può essere richiesto sia dai funzionari e dagli agenti contrattuali che entrano per la prima volta al servizio di un’amministrazione nazionale dopo essere stati assunti in un’istituzione dell’Unione, sia da coloro che rientrano in servizio presso un’amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni in una siffatta istituzione nell’ambito di un collocamento in aspettativa o di un congedo per motivi personali.
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Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, Brussels, 19 February 2021
Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Bruxelles,19 febbraio 2021
Con tale direttiva si intende garantire una più efficace cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, In particolare essa è funzionale a migliorare le disposizioni che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa, specie a fronte della digitalizzazione dell'economia.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 25 February 2021
(Gmina Wrocław v. Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej, case C-604/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021
(causa C-604/19, Gmina Wrocław c. Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 14, par. 2, lett. a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale dietro pagamento di un canone costituisce una cessione di beni, ai sensi della suddetta disposizione. Inoltre, la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, in occasione di suddetta conversione dietro pagamento di un canone al comune proprietario del bene che consente a quest’ultimo di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, tale comune proprietario, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, agisce in qualità di soggetto passivo, ai sensi dell’art. 9, par. 1, della suddetta direttiva e non in quanto pubblica autorità, ai sensi dell’art. 13, par. 1, della stessa direttiva.
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Si segnala inoltre…
European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries and Directive 2004/109/ec as regards the use of the single electronic reporting format for annual financial reports, to support the recovery from the covid-19 crisis, of 16 february 2021, in OJ L 68 of 26.2.2021
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi covid-19, del 16 febbraio 2021, in GU L 68 of 26.2.2021
GENNAIO 2021
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 20 January 2021
(LN v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu and Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, case C-655/19)
Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 20 gennaio 2021
(causa C-655/19, LN c. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, lett. a), e l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che l’operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare l’importo di un prestito precedentemente concesso e, dopo qualche tempo, procede alla vendita di tale immobile non costituisce, di per sé, un’attività economica qualora tale operazione rientri nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella buona gestione del patrimonio privato, cosicché detta persona non può, con riferimento a tale operazione, essere considerata un soggetto passivo.
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Sentenza della Corte (Terza sezione) del 21 gennaio 2021
(causa C‑501/19, UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor c. Asociatia culturala „Suflet de Român“)
L’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un titolare di diritti d’autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest’ultimo sia autorizzato, in virtù di una licenza non esclusiva, a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d’autore. Inoltre, l’art. 28 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’organismo di gestione collettiva, che percepisce in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d’autore su opere musicali, remunerazioni dovute loro come corrispettivo per l’autorizzazione a comunicare al pubblico le loro opere protette, agisce in qualità di «soggetto passivo», ai sensi di tale articolo e si ritiene, pertanto, che abbia ricevuto tale prestazione di servizi da detti titolari, prima di fornirla, personalmente, all’utilizzatore finale. In un caso del genere, tale organismo è tenuto ad emettere in nome proprio per l’utilizzatore finale fatture in cui figurano le remunerazioni riscosse presso quest’ultimo, IVA inclusa. I titolari di diritti d’autore sono a loro volta tenuti ad emettere all’organismo di gestione collettiva fatture comprensive di IVA per la prestazione fornita a titolo delle remunerazioni ricevute.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 14 January 2021
(OM, case C-393/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021
(causa C‑393/19, OM)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 2, par. 1, della decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, letto alla luce dell’art. 17, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga ad un terzo in buona fede. Inoltre, l’art. 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente ad una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.
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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 gennaio 2021
(causa C‑288/19, QM c. Finanzamt Saarbrücken)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 56, par. 2, co. 1, della direttiva 2006/112/CE nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo al suo dipendente, di un veicolo destinato all’impresa, qualora tale operazione non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva. Per contro, detto art. 56, par. 2, co. 1, si applica ad una siffatta operazione qualora si tratti di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi del summenzionato art. 2, par. 1, lett. c), e tale dipendente disponga, permanentemente, del diritto di utilizzare il veicolo di cui trattasi per fini privati e di escluderne altre persone, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta superiore a trenta giorni.
La cooperazione amministrativa
Sezione curata da Anna Iermano
Ai sensi dell'art. 197 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rubricato "Cooperazione amministrativa", l'esigenza di assicurare l'effettiva attuazione del diritto dell'Unione, se necessario mediante un'azione di sostegno delle amministrazioni statali, è considerata una questione di interesse comune. In tal modo il Trattato istituzionalizza la cooperazione amministrativa, consentendo all'Unione europea di sostenere gli sforzi dei Paesi membri volti a migliorare la "capacity building" delle amministrazioni nazionali, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e la mobilità di funzionari, nonché mediante programmi di formazione. La dimensione amministrativa europea traspare, tra l'altro, dall'articolo 6 del TFUE che stabilisce la competenza dell'Unione ad adottare piani intesi a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri in settori quali la cooperazione amministrativa; altre disposizioni stabiliscono i caratteri stessi dell'amministrazione europea, la quale deve essere "aperta, efficace ed indipendente" (art. 298 del TFUE), nonché le garanzie dei diritti dei singoli nei confronti di istituzioni, organi ed organismi appartenenti all'Unione (ad es. in materia di trasparenza, art. 15 del TFUE), alla stregua del più generale principio di buona amministrazione (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). In particolare, il Trattato prevede espressamente l'adozione di misure volte ad assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri e la Commissione europea, nei settori rientranti nello "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" (art. 74 TFUE); ed, inoltre, dispone che le misure di cui all'articolo 74 TFUE siano adottate su proposta della Commissione, oppure su iniziativa di un quarto degli Stati membri (art. 76 del TFUE). Alla Commissione europea, che rappresenta il principale referente delle amministrazioni nazionali, si affiancano, altresì, organismi di ausilio esterno (comitati), uffici (agenzie europee), reti di organismi (es. la rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale) ed autorità indipendenti (es. il Garante europeo per la protezione dei dati personali) che interagiscono, tutti, in vario modo con le Pubbliche Amministrazioni. Si incentiva, pertanto, la cooperazione e l'azione sussidiaria, secondo modalità di relazione che si fondano sulla collaborazione e sulla dialettica piuttosto che sulla gerarchia. La complessità derivante dai raccordi di tipo procedimentale ed organizzativo delle diverse amministrazioni risulta, così, gestita, nel sistema amministrativo comune, mediante il decentramento e l'interconnessione, nel rispetto dei principi fondamentali di leale cooperazione, proporzionalità e sussidiarietà.
Nella presente sezione è monitorata l'attività delle Istituzioni europee (in particolare, emanazione di atti di diritto derivato, adozione di atti preparatori, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) sugli aspetti sopra descritti, a partire da gennaio 2013. Una particolare attenzione è, tra l'altro, riservata all'IVA, quale principale imposta armonizzata a livello europeo.
Per l'invio di contributi: slsg@unisa.it
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Administrative cooperation
Section by Anna Iermano
Pursuant to art. Article 197 of the Treaty on the Functioning of the European Union, entitled “Administrative cooperation”, the need to ensure the effective implementation of Union law, if necessary through action in support of State administrations, is considered to be a matter of common concern. In this way, the Treaty institutionalizes administrative cooperation, enabling the European Union to support Member States' efforts to improve the capacity building of national administrations, in particular through the exchange of information and mobility of officials, as well as through training programmes. The European administrative dimension can be seen, inter alia, in Article 6 TFEU, which sets out the Union's competence to adopt plans to support, coordinate or supplement Member States' action in areas such as administrative cooperation; other provisions lay down the very characteristics of the European administration, which must be "open, efficient and independent" (Article 298 TFEU), as well as guarantees of the rights of individuals vis-à-vis institutions, bodies, offices and agencies belonging to the Union (e.g., as concerns transparency, Art. 15 TFEU), in line with the more general principle of good administration (Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union). In particular, the Treaty expressly provides for the adoption of measures to ensure administrative cooperation between the competent services of the Member States and the European Commission in the areas covered by the "area of freedom, security and justice" (Article 74 TFEU); and, in addition, provides that the measures outlined in Article 74 TFEU are to be adopted either on a proposal from the Commission or on the initiative of one quarter of the Member States (Article 76 TFEU). The European Commission, which is the main contact hub for national administrations, is also supported by external aid bodies (committees), offices (European agencies), networks of bodies (e.g. the European Environment Information and Observation Network) and independent authorities (e.g. the European Data Protection Supervisor), which all interact, in various ways, with the Public Administrations. Cooperation and subsidiary action is therefore encouraged through relationships based on collaboration and dialogue rather than hierarchy. The complexity deriving from the procedural and organizational connections between the various administrations is thus managed in the common administrative system, through decentralization and interconnection, in compliance with the fundamental principles of loyal cooperation, proportionality and subsidiarity.
This section monitors the activities of the European institutions (in particular, secondary legislation, preparatory acts, the judgments of the Court of Justice of the European Union) on the above aspects, starting from January 2013. Particular attention is given to VAT, as the main harmonized tax at European level.
To send contributions, write to: slsg@unisa.it
MAGGIO 2023
Judgment of the Court (Ninth Chamber) 4 May 2023
(‘Balgarska telekomunikatsionna kompania’ EAD v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ – Sofia, case C‑127/22)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 4 maggio 2023
(causa C‑127/22, «Balgarska telekomunikatsionna kompania» EAD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia)
L’art. 185, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo è divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla vendita di tale bene in quanto rifiuto, la quale è stata assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, non comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi di tale disposizione. Invece lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla distruzione volontaria di tale bene, comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi del par. 1 di tale articolo. Tuttavia, una siffatta situazione costituisce una «distruzione», ai sensi del par. 2, primo comma, di detto articolo, indipendentemente dal suo carattere volontario, cosicché tale modifica non comporta un obbligo di rettifica purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il suddetto bene avesse oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo. Lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere equiparato alla sua distruzione purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene. Inoltre, l’art. 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di diritto nazionale che prevedono la rettifica dell’IVA detratta a monte in occasione dell’acquisto di un bene, qualora quest’ultimo sia stato oggetto di scarto, poiché il soggetto passivo ha ritenuto che esso fosse divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, e, successivamente, tale bene o sia stato oggetto di una vendita assoggettata all’IVA, o sia stato distrutto o smaltito in modo tale da comportarne concretamente la sparizione irreversibile, purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il bene in questione avesse oggettivamente perso ogni utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 11 May 2023
(MOMTRADE RUSE OOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C-620/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 maggio 2023
(causa C‑620/21, MOMTRADE RUSE OOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)
La Corte precisa che l’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE deve essere interpretato nel senso che da un lato, le prestazioni di servizi sociali fornite a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica possono essere esentate ai sensi di tale disposizione e, dall’altro, è irrilevante al riguardo che detto prestatore si sia avvalso di una società stabilita in tale altro Stato membro per contattare i propri clienti. L’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che qualora una società fornisca prestazioni di servizi sociali a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui tale società ha fissato la sede della propria attività economica, la natura di tali prestazioni e le caratteristiche di tale società al fine di stabilire se dette prestazioni rientrino nella nozione di «prestazioni di servizi (...) strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale (...) effettuate da (...) [un organismo riconosciuto] dallo Stato membro interessato come avent[e] carattere sociale», ai sensi di tale disposizione, devono essere esaminate conformemente al diritto, che recepisce la direttiva 2006/112, come modificata, dello Stato membro in cui detta società ha fissato la sede della propria attività economica. L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che una società che effettua prestazioni di servizi sociali sia iscritta presso un ente di diritto pubblico dello Stato membro di imposizione come prestatore di servizi sociali conformemente alla normativa di tale Stato membro è sufficiente per ritenere che tale società rientri nella nozione di «[organismo riconosciuto] dallo Stato membro interessato come avent[e] carattere sociale», ai sensi di tale disposizione, soltanto qualora una siffatta iscrizione sia soggetta alla previa verifica, da parte delle autorità nazionali competenti, del carattere sociale di tale società ai fini di detta disposizione.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 4 May 2023
(Finanzamt X v. Y , case C‑516/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 maggio 2023
(causa C‑516/21, Finanzamt X c. Y,)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 135, par. 2, primo comma, lett. c), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non si applica alla locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nel caso in cui tale locazione costituisca una prestazione accessoria rispetto ad una prestazione principale di affitto di un fabbricato, realizzata nell’ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti ed esentata in virtù dell’art. 135, par. 1, lett. l), di detta direttiva, e tali prestazioni formino una prestazione economica unica.
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Judgment of the Court (First Chamber) 4 May 2023
(MV – 98 v. Nachalnik na otdel ‘Operativni deynosti’ – Sofia v Glavna direktsia ‘Fiskalen kontrol’ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, case C‑97/21)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 maggio 2023
(causa C‑97/21, MV – 98 c. Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» – Sofia v Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite)
Secondo la Corte l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale a un contribuente possono essere inflitte, per una medesima violazione di un obbligo fiscale e al termine di procedimenti distinti e autonomi, una misura sanzionatoria pecuniaria e una misura di apposizione di sigilli a un locale commerciale, misure, queste, impugnabili dinanzi a organi giurisdizionali diversi, nei limiti in cui detta normativa non garantisce un coordinamento dei procedimenti che consenta di ridurre a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che il cumulo di dette misure comporta e non consente di garantire che la severità del complesso delle sanzioni inflitte corrisponda alla gravità della violazione interessata.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 17 May 2023
(SA CEZAM v. État belge,case C‑418/22)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 17 maggio 2023
(causa C‑418/22, SA CEZAM c. État belge)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE nonché i principi di proporzionalità e neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell’obbligo di dichiarare e versare l’imposta sul valore aggiunto all’Erario è sanzionata con un’ammenda forfettaria pari al 20% dell’importo dell’IVA che sarebbe stato dovuto prima dell’imputazione dell’IVA detraibile, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio riguardo al carattere proporzionato dell’ammenda inflitta nel procedimento principale.
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Judgment of the court (Eighth Chamber) 17 May 2023
(IT v. État belge, case C‑365/22)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 maggio 2023
(causa C‑365/22, IT c. État belge)
Con tale sentenza la Corte dichiara che l’art. 311, par. 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che autoveicoli definitivamente fuori uso, acquistati da un’impresa presso le persone di cui all’articolo 314 della suddetta direttiva e destinati ad essere venduti «per pezzi di ricambio» senza che i pezzi siano stati da essi asportati, costituiscono beni d’occasione ai sensi dell’art. 311, par. 1, punto 1, di detta direttiva, qualora, da un lato, essi contengano ancora pezzi che conservano le funzionalità che possedevano allo stato nuovo in modo da poter essere riutilizzati come tali o previa riparazione e, dall’altro, venga accertato che tali veicoli sono rimasti nel ciclo economico loro proprio per effetto di un siffatto riutilizzo dei pezzi.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 25 May 2023
(Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie v. W. sp. z o.o., case C-114/22)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 25 maggio 2023
(causa C‑114/22, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie c. W. sp. z o.o.)
L’art. 167, l’art. 168, lett. a), l’art. 178, lett. a), e l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per il solo fatto che un’operazione economica imponibile è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, senza che sia necessario dimostrare che sussistono gli elementi che consentono di qualificare, alla luce del diritto dell’Unione, tale operazione come simulata oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’IVA o da un abuso di diritto.
APRILE 2023
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 20 April 2023
(Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej v. P. in W., case C‑282/22)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 20 aprile 2023
(causa C‑282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej c. P. w W.)
La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE deve essere interpretata nel senso che costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’art. 14, par. 1, della direttiva 2006/112, una prestazione unica e complessa composta da: un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo); la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del suddetto veicolo; l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati, e la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 27 April 2023
(case C‑677/21, Fluvius Antwerpen v. MX)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 aprile 2023
(causa C‑677/21, Fluvius Antwerpen c. MX)
L’art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE, in combinato disposto con l’art. 14, par. 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso comportante il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale. L’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, deve essere interpretato nel senso che la cessione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce un’attività economica effettuata da tale gestore in quanto traduce un rischio inerente alla sua attività di gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica. Anche supponendo che tale attività economica sia esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di pubblica amministrazione, una siffatta attività, menzionata all’allegato I di tale direttiva, può essere considerata trascurabile ai sensi dell’art. 13, par. 1, terzo comma, di detta direttiva solo se essa è di portata minima, nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, ha un impatto economico talmente lieve che le distorsioni della concorrenza che ne possono derivare sarebbero, se non nulle, quantomeno insignificanti.
MARZO 2023
Judgment of the CourT (Eighth Chamber) 9 March 2023
(case C‑239/22, État belge, Promo 54 SA v. Promo 54 SA, État belge)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 marzo 2023
(causa C‑239/22, État belge, Promo 54 SA c. Promo 54 SA, État belge)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 135, par. 1, lett. j), della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’art. 12, parr. 1 e 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale prima disposizione per la cessione di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, diversi da quelli la cui cessione è effettuata anteriormente alla loro prima occupazione, si applica anche alla cessione di un fabbricato che era stato oggetto di una prima occupazione anteriormente alla sua trasformazione, anche se lo Stato membro di cui trattasi non ha definito, nel proprio diritto interno, le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alle trasformazioni di edifici, come la seconda di tali disposizioni lo autorizzava a fare.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 9 March 2023
(case C‑42/22, Generali Seguros SA, formerly Global – Companhia de Seguros, SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 9 marzo 2023 (*)
(causa C‑42/22, Generali Seguros SA, già Global – Companhia de Seguros SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
La Corte di giustizi dichiara che l’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Inoltre, l’art. 136, lett. a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Infine, il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 2 March 2023
(case C‑664/21, Nec Plus Ultra Cosmetics AG v Republika Slovenija)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 2 marzo 2023
(causa C‑664/21, Nec Plus Ultra Cosmetics AG c. Republika Slovenija)
La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 131 e l’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale vieta la presentazione e l’assunzione di nuovi elementi di prova che dimostrino il soddisfacimento dei requisiti sostanziali di cui all’art. 138, paragrafo 1, di tale direttiva, durante il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione di accertamento d’imposta, in particolare dopo le operazioni di verifica fiscale ma prima dell’adozione di tale decisione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.
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Judgment of the Tribunal (Seventh Chamber) 15 March 2023
(Giorgio Basaglia c. European Commissione, case T-597/21)
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 15 marzo 2023
(causa T‑597/21, Giorgio Basaglia c. Commissione europea)
Il Tribunale, in tema di accesso agli atti, inter alia, ricorda che l’esercizio del diritto di accesso per qualsiasi interessato presuppone, necessariamente, che i documenti richiesti esistano e siano detenuti dall’istituzione interessata. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale, qualsiasi dichiarazione delle istituzioni relativa all’inesistenza di documenti richiesti gode di una presunzione di veridicità. Si tratta nondimeno di una presunzione semplice, che il ricorrente può confutare con tutti i mezzi, in base a indizi pertinenti e concordanti. Tale presunzione deve essere applicata per analogia nell’ipotesi in cui l’istituzione dichiari di non essere in possesso dei documenti richiesti o di non essere riuscita a reperirli materialmente, il che conduce al medesimo risultato, ossia l’indisponibilità dei documenti richiesti.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 23 March 2023
(LU PH, joined cases C-514/21 and C-515/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 marzo 2023
(cause riunite C‑514/21 e C‑515/21, LU, PH)
La Corte di giustizia, inter alia, precisa che la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce dell’art. 47 e dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base del motivo che il procedimento che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo si è svolto in contumacia, o subordini la consegna di tale persona alla garanzia che essa potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello che consenta di riesaminare una simile decisione di revoca o la seconda condanna penale inflittale in contumacia e che risulta determinante per l’emissione di tale mandato.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 23 March 2023
(case C‑365/21, MR)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 marzo 2023
(causa C‑365/21, MR)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 55, par. 1, lett. b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in combinato disposto con l’art. 50 e con l’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta all’interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 55, par. 1, di detta convenzione secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle disposizioni dell’art. 54 della convenzione di cui trattasi per quanto riguarda il reato di costituzione di un’organizzazione criminale, qualora l’organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio, purché siffatto procedimento sia volto, tenuto conto degli atti illeciti di tale organizzazione, a sanzionare pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 30 March 2023
(case C‑616/21, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej v. Gmina L.)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 marzo 2023
(causa C‑616/21, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej c. Gmina L.)
La Corte di giustizia con tale sentenza chiarisce che l’art. 2, par. 1, l’art. 9, par. 1, e l’art. 13, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’IVA l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 30 March 2023
(case C‑612/21, Gmina O. v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 marzo 2023
(causa C‑612/21, Gmina O. c. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, l’art. 9, par. 1, e l’art. 13, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici.
FEBBRAIO 2023
Order of the Court (Tenth Chamber) of 21 February 2022
(Leonardo SpA v. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, case C-550/21)
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) 21 febbraio 2022,
(causa C‑550/21, Leonardo SpA c. Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio)
La Corte dichiara manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale in questione in quanto il giudice del rinvio ha esposto molto sommariamente l’oggetto della controversia, limitandosi a fornire una descrizione generale dei fatti, priva di sufficiente chiarezza e precisione. Inoltre, il giudice nazionale si limita a fare riferimento a una sola disposizione di diritto nazionale senza fornire il contenuto di tale disposizione, contrariamente a quanto richiesto. Detto giudice non indica nemmeno i riferimenti e i titoli precisi, e non indica gli elementi necessari alla comprensione dell’intera normativa nazionale pertinente che può trovare applicazione nel procedimento principale. In terzo luogo il giudice nazionale non specifica le disposizioni del diritto dell’Unione sulla cui interpretazione nutre dubbi. Lo stesso si limita a interrogare la Corte, in termini generali, in merito alla conformità con il «diritto dell’Unione», senza fare riferimento ad alcuna disposizione o ad alcun principio specifico di quest’ultimo.
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Order of the Court (Seventh Chamber) 10 February 2022
(Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance v. Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS, case C-191/21)
Ordinanza della Corte (Settima sezione) 10 febbraio 2022
(causa C‑191/21, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance c. Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 392 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione del regime di tassazione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni acquistati edificati siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili, ma non esclude l’applicazione del suddetto regime ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali una suddivisione in lotti.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 February 2022
(B AG v. Finanzamt A, case C‑515/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2022
(causa C‑515/20, B AG c. Finanzamt A)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 122 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di legna da ardere, ai sensi di tale articolo, designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione. L’art. 122 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in applicazione di tale articolo, introduca un’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di legna da ardere può limitarne l’ambito di applicazione a talune categorie di cessioni di legna da ardere facendo riferimento alla nomenclatura combinata, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non osta a che il diritto nazionale escluda dal beneficio dell’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto la cessione di legno in trucioli, sebbene esso conceda tale beneficio alle cessioni di altre forme di legna da ardere, a condizione che, nella mente del consumatore medio, il legno in trucioli non sia sostituibile a tali altre forme di legna da ardere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 10 February 2022
(case C‑487/20, Philips Orăştie SRL v. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2022
(causa C‑487/20, Philips Orăştie SRL c. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 179, co. 1, e l’art. 183, co. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di equivalenza nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede modalità procedurali relative ai ricorsi diretti a ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, fondati su una violazione del sistema comune dell’IVA, meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno relativo a imposte e tasse diverse dall’IVA.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 10 February 2022
(Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 v. Finanzamt Hamburg-Oberalster, case C‑9/20)
Sentenza della corte (Quinta Sezione) 10 febbraio 2022
(causa C‑9/20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 c. Finanzamt Hamburg-Oberalster)
La Corte di giustizia con tale sentenza precisa che l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’art. 66, primo comma, lett. b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato.
GENNAIO 2023
Judgment of the Court (Third Chamber) 26 January 2023
(SC NV Construct SRL v. Județul Timiș, case C‑403/21)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 gennaio 2023
(causa C‑403/21, SC NV Construct SRL c. Judeţul Timiş)
La Corte di giustizia con tale sentenza asserisce, inter alia, che l’art. 58 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall’art. 18, par. 1, co. 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di imporre come criteri di selezione obblighi derivanti da normative speciali applicabili ad attività che possono dover essere realizzate nell’ambito dell’esecuzione di un appalto pubblico e che non hanno un’importanza significativa. Inoltre, i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti all’art. 18, par. 1, primo comma, della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che i documenti di gara siano automaticamente integrati da criteri di qualificazione risultanti da normative speciali applicabili ad attività connesse all’appalto da aggiudicare che non sono stati previsti in tali documenti e che l’amministrazione aggiudicatrice non ha inteso imporre agli operatori economici interessati.
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Judgment of the General Court (Tenth Chamber, Extended Composition) 25 January 2023
(Emilio De Capitani, causa T‑163/21)
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) 25 gennaio 2023
(case T‑163/21, Emilio De Capitani)
In tale sentenza si rammenta che il diritto di accesso ai documenti è sottoposto a determinate limitazioni fondate su ragioni di interesse pubblico o privato ex art. 4 del regolamento n. 1049/2001 il quale prevede, conformemente al suo considerando 11, un regime di eccezioni che autorizza le istituzioni a rifiutare l’accesso ad un documento nel caso in cui la divulgazione del medesimo arrechi pregiudizio ad uno degli interessi tutelati da tale articolo. Al riguardo, qualora un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione investito di una domanda di accesso a un documento decida di respingere questa domanda sulla base di una delle eccezioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, spetta ad esso, in linea di principio, spiegare in che modo l’accesso a tale documento potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse tutelato da detta eccezione, e il rischio di tale pregiudizio deve essere ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico Nel caso di specie la Corte ritiene il Consiglio non spiega in che modo l’accesso ai documenti controversi pregiudicherebbe gravemente, in modo concreto, effettivo e non ipotetico, le possibilità di pervenire ad un accordo sulla proposta legislativa in questione.
DICEMBRE 2022
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 1 December 2022
(Aquila Part Prod Com SA v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-512/21)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 1° dicembre 2022
(causa C‑512/21, Aquila Part Prod Com SA c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretata nel senso che osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte in quanto tale soggetto passivo ha partecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autorità tributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare. Spetta, infatti, a detta autorità tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrare le condotte fraudolente e, dall’altro, provare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivi comportamenti. Sempre la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che non osta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva del soggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare il diritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, in via complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrino non una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo, dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere che l’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode. A tal riguardo, la mera circostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte tale operazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente per dimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode. Inoltre, la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che non osta, qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di dar prova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendere che esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle che possono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta al giudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze. Infine, il diritto a un equo processo, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il giudice investito del ricorso avverso la decisione dell’autorità tributaria prenda in considerazione, quale elemento di prova dell’esistenza di una frode dell’imposta sul valore aggiunto o della partecipazione del soggetto passivo a tale frode, una violazione di detti obblighi, qualora tale elemento di prova possa essere contestato e discusso in contraddittorio dinanzi ad esso.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 8 December 2022
(P GmbH v. Finanzamt Österreich, case C‑378/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 dicembre 2022
(causa C‑378/21, P GmbH c. Finanzamt Österreich)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 203 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 8 December 2022
(Luxury Trust Automobil GmbH v. Finanzamt Österreich, case C‑247/21)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 dicembre 2022
(causa C‑247/21, Luxury Trust Automobil GmbH c. Finanzamt Österreich)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 42, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, in combinato disposto con l’art. 197, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112, come modificata, deve essere interpretato nel senso che nell’ambito di un’operazione triangolare, l’acquirente finale non è stato validamente designato come debitore dell’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui la fattura emessa dall’acquirente intermedio non contenga la dicitura «inversione contabile» di cui all’art. 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata. Inoltre, l’art. 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, deve essere interpretato nel senso che l’omissione, in una fattura, della dicitura «inversione contabile» richiesta da tale disposizione non può essere successivamente rettificata mediante l’aggiunta di un’indicazione la quale precisi che tale fattura riguarda un’operazione triangolare intracomunitaria e che il debito d’imposta è trasferito al destinatario della cessione.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 8 December 2022
(Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU v. Vlaamse Regering, case C-694/20)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 dicembre 2022
(causa C‑694/20, Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU c. Vlaamse Regering)
Con tale sentenza la Corte di giustizia precisa che l’art. 8 bis ter, par. 5, della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 è invalido alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua applicazione da parte degli Stati membri ha l’effetto di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, ai sensi dell’art. 3, punto 21, della direttiva in parola, come modificata, quando quest’ultimo sia esonerato dall’obbligo di comunicazione, previsto al par. 1 dell’art. 8 bis ter della summenzionata direttiva, come modificata, a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare, senza indugio, a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano ai sensi del par. 6 di detto art. 8 bis.
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Judgment of the Court (First Chamber) 1 December 2022
(case C‑269/20, Finanzamt T v. S)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° dicembre 2022
(causa C‑269/20, Finanzamt T c. S)
La Corte puntualizza che l’art. 4, par. 4, co. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro designi, in quanto soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre di quest’ultimo, qualora tale società madre sia in grado di imporre la propria volontà alle altre entità appartenenti a tale gruppo e a condizione che tale designazione non comporti un rischio di perdite di gettito fiscale. Inoltre, dichiara che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che nel caso di un’entità che costituisce il soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi e che effettua, da un lato, attività economiche per le quali è soggetto passivo e, dall’altro, attività nell’ambito dell’esercizio di pubbliche potestà, per le quali non è considerata soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto in forza dell’art. 4, par. 5, della sesta direttiva, la fornitura, da parte di un’entità appartenente a detto gruppo, di una prestazione di servizi inerente a tale esercizio, non deve essere tassata in forza dell’art. 6, par. 2, lett. b), della direttiva in esame.
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Judgment of the Court (First Chamber) 1 December 2022
(Finanzamt Kiel v. Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH, case C‑141/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° dicembre 2022
(causa C‑141/20, Finanzamt Kiel c. Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH)
L’art. 4, par. 4, co. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro designi, come soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre dello stesso, qualora quest’ultima sia in grado di imporre la propria volontà nei confronti delle altre entità facenti parte di tale gruppo e a condizione che detta designazione non comporti un rischio di perdite fiscali. Inoltre, il medesimo articolo deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordini la possibilità per una determinata entità di formare, con l’impresa della società madre, il citato gruppo, alla condizione che tale società disponga, presso detta entità, della maggioranza dei diritti di voto oltre ad una partecipazione maggioritaria nel capitale di quest’ultima. Inoltre, in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, co. 1, della direttiva 77/388, come modificata, esso deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro qualifichi, mediante tipizzazione, determinate entità come non indipendenti, qualora tali entità siano integrate sul piano finanziario, economico e organizzativo nella società madre di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
NOVEMBRE 2022
Judgment of the Court (First Chamber) 17 November 2022
(GE Aircraft Engine Services Ltd v. The Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs, case C‑607/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2022
(causa C‑607/20, GE Aircraft Engine Services Ltd c. The Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs)
La Corte di giustizia afferma che l’art. 26, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una prestazione di servizi consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell’ambito di un programma da essa istituito, volto a gratificare e a premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti.
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Judgment of the Court (First Chamber) 17 November 2022
(SIA «Rodl & Partner» v. Valsts ieņēmumu dienests, case C-562/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2022
(causa C-562/20, SIA «Rodl & Partner» c. Valsts ieņēmumu dienests)
Tra le altre cose la Corte dichiara che l’art. 18, parr. 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE, letto in combinato disposto con l’art. 5 e l’allegato III, punto 3, lett. b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non impone a un soggetto obbligato di assegnare automaticamente un livello di rischio elevato ad un cliente e, pertanto, di adottare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di tale cliente per il solo fatto che quest’ultimo sia un’organizzazione non governativa, che uno dei dipendenti di detto cliente sia cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione o che un partner commerciale dello stesso cliente, ma non il cliente stesso, sia collegato a tale paese terzo. Tuttavia, uno Stato membro può identificare nel diritto nazionale tali circostanze come fattori indicativi di un rischio potenzialmente più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di cui i soggetti obbligati devono tenere conto nel valutare i rischi in relazione alla loro clientela, purché tali fattori siano conformi al diritto dell’Unione e, in particolare, ai principi di proporzionalità e di non discriminazione.
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Judgment of the Tribunal (Seventh Chamber) 9 November 2022
(QM v. Europol, case T-161/21)
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 novembre 2022
(causa T‑164/21, QM c. Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol))
Il Tribunale respinge il ricorso fondato sull’art. 270 TFUE con cui il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) di non rinnovare il suo contratto di lavoro per una durata indeterminata. Al riguardo la Corte ricorda che secondo una giurisprudenza costante, la possibilità di rinnovare un contratto di agente temporaneo costituisce una mera facoltà rimessa alla discrezione dell’autorità competente, specie quando si tratta di sostituire un contratto a durata determinata con un contratto a durata indeterminata, che crea un collegamento più stabile e senza limiti di tempo tra l’istituzione e l’agente di cui trattasi. L’organizzazione e il funzionamento del servizio sono di esclusiva competenza dell’istituzione e l’autorità gerarchica è la sola responsabile dell’organizzazione dei servizi. Pertanto, le istituzioni e le agenzie dell’Unione hanno la libertà di strutturare le loro unità amministrative tenendo conto di un insieme di fattori, quali la natura e la portata dei compiti ad esse assegnati e le disponibilità di bilanci; tale libertà comporta quella di sopprimere impieghi e di modificare l’attribuzione dei compiti.
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Judgment of the CouRT (Fifth Chamber) 24 November 2022
(A v. Finanzamt M, case C‑596/21)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 novembre 2022
(causa C‑596/21, A c. Finanzamt M)
La Corte precisa che gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che: al secondo acquirente di un bene può essere negato il beneficio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, con la motivazione che egli sapeva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza di un’evasione dell’IVA commessa dal venditore iniziale all’atto della prima vendita, anche se il primo acquirente aveva, a sua volta, conoscenza di tale evasione; al secondo acquirente di un bene che, in una fase precedente a tale acquisto, sia stato oggetto di un’operazione fraudolenta relativa soltanto a una parte dell’IVA che lo Stato ha diritto di riscuotere deve essere negato integralmente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, se egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto in parola era collegato a un’evasione.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 24 November 2022
(CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑458/21)
Sentenza della Corte (Ottava sezione) 24 novembre 2022
(causa C‑458/21, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni consistenti nel verificare l’esattezza della diagnosi di malattia grave dell’assicurato al fine di determinare le migliori cure sanitarie disponibili in vista della sua guarigione e provvedere, se tale rischio è coperto dal contratto di assicurazione e l’assicurato lo richiede, a fornire il trattamento medico all’estero non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 10 November 2022
(SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. v. Mestna občina Ljubljana, case C-486/21)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 novembre 2022
(causa C‑486/21, SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. c. Mestna občina Ljubljana)
L’art. 5, punto 1, lett. b), della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2019/1827 deve essere interpretato nel senso che costituisce una «concessione di servizi» l’operazione mediante la quale un’amministrazione aggiudicatrice intende affidare la creazione e la gestione di un servizio di noleggio e condivisione di veicoli elettrici a un operatore economico il cui contributo finanziario sia prevalentemente destinato all’acquisto di tali veicoli, e nella quale gli introiti di detto operatore economico proverranno principalmente dalle tariffe pagate dagli utenti del servizio in parola, dal momento che caratteristiche del genere sono tali da dimostrare che il rischio legato alla gestione dei servizi oggetto della concessione è stato trasferito a detto operatore economico. Al riguardo, per stabilire se sia raggiunta la soglia di applicabilità di tale direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice deve stimare il «fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’[imposta sul valore aggiunto (IVA)]», tenendo conto delle tariffe che gli utenti pagheranno al concessionario, nonché dei contributi e dei costi che l’amministrazione aggiudicatrice sosterrà. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può anche ritenere che la soglia prevista per l’applicazione della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, sia raggiunta quando gli investimenti e i costi che il concessionario deve sostenere, individualmente o unitamente all’amministrazione aggiudicatrice, per l’intero periodo di applicazione del contratto di concessione superano manifestamente tale soglia di applicabilità.
OTTOBRE 2022
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 6 October 2022
(UAB «Vittamed technologijos» v. Valstybinė mokesčių inspekcija, case C-293/21)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 6 ottobre 2022
(causa C‑293/21, UAB «Vittamed technologijos» c. Valstybinė mokesčių inspekcija)
La Corte di giustizia interpreta gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE nel senso che un soggetto passivo ha l’obbligo di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte e relativa all’acquisto di beni o di servizi destinati a produrre beni d’investimento, nell’ipotesi in cui, a causa della decisione del proprietario o dell’azionista unico di tale soggetto passivo di mettere quest’ultimo in liquidazione, nonché della domanda e dell’ottenimento della cancellazione di detto soggetto passivo dal registro dei soggetti passivi IVA, i beni d’investimento creati non siano stati utilizzati, né lo saranno mai, nell’ambito di attività economiche soggette ad imposta. I motivi che consentono di giustificare la decisione di messa in liquidazione del medesimo soggetto passivo e, pertanto, la rinuncia alla prevista attività economica soggetta ad imposta, quali perdite in costante aumento, l’assenza di ordinativi e i dubbi dell’azionista del soggetto passivo riguardo alla redditività dell’attività economica prevista, non incidono sull’obbligo di quest’ultimo di rettificare le detrazioni dell’IVA di cui trattasi, qualora tale soggetto passivo non abbia più l’intenzione, e ciò in maniera definitiva, di utilizzare detti beni d’investimento ai fini di operazioni soggette ad imposta.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 6 October 2022
(UAB ‘V ittamed technologijos’ v. Valstybinė mokesčių inspekcija, case C‑293/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2022
(causa C‑250/21, Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.)
La Corte di giustizia precisa che il par. 2 e il par. 4, co. 2, dell’art. 11 della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 6 October 2022
(Szef Krajowej Administracji Skarbowej v. O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A., case C‑250/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2022
(causa C‑250/21, Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 135, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 13 October 2022
(HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑397/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 ottobre 2022
(causa C‑397/21, HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La direttiva 2006/112/CE letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio non può chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo ha versato all’erario, qualora il recupero di tale importo presso detto prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile a causa della sua messa in liquidazione e anche se non possa contestarsi alcuna frode o abuso a questi due soggetti passivi, cosicché non sussiste un rischio di perdita di gettito fiscale per detto Stato membro. Inoltre, l’art. 183 della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretato nel senso che nell’ipotesi in cui un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio possa chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo ha versato all’erario, tale amministrazione ha l’obbligo di corrispondere gli interessi su tale importo se non ha effettuato il rimborso entro un termine ragionevole dopo essere stata invitata a farlo. Le modalità di applicazione degli interessi su detto importo rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, che trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività, fermo restando che le norme nazionali relative, in particolare, al calcolo degli interessi eventualmente dovuti non devono avere l’effetto di privare il soggetto passivo di un risarcimento adeguato per la perdita causata dal rimborso tardivo del medesimo importo. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di detto art. 183, dando un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 13 October 2022
(MC v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C‑1/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 ottobre 2022
(causa C‑1/21, MC c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)
L’art. 273 della direttiva 2006/112/CE e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale per i debiti di imposta sul valore aggiunto di una persona giuridica nelle seguenti circostanze: la persona ritenuta responsabile in solido è amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della stessa; la persona ritenuta responsabile in solido ha effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili o dividendi, oppure ha ceduto tale patrimonio a titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato; gli atti compiuti in malafede hanno avuto l’effetto di rendere la persona giuridica incapace di pagare in tutto o in parte l’IVA di cui è debitrice; la responsabilità solidale è limitata all’importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede, e tale responsabilità solidale scatta solo in subordine, quando si rivela impossibile recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti. Inoltre, l’art. 273 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale, come quello descritto al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, che si estende agli interessi moratori dovuti dalla persona giuridica per il mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto entro i termini imperativi stabiliti dalle disposizioni di tale direttiva a causa degli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido.
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Judgment of the court (eighth chamber) 27 October 2022
(Climate Corporation Emissions Trading GmbH v. Finanzamt Österreich, case C‑641/21)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 ottobre 2022
(causa C‑641/21, Climate Corporation Emission Trading GmbH c. Finanzamt Österreich)
La Corte di giustizia dichiara che le disposizioni della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, devono essere interpretate nel senso che ostano a che, nel caso di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro ad un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, le autorità del primo Stato membro ritengano che il luogo di tale prestazione, che è situato, ai sensi dell’art. 44 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, in tale altro Stato membro, sia nondimeno situato nel primo Stato membro se il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite detta prestazione, a una frode in materia di imposta sul valore aggiunto commessa dal destinatario della stessa prestazione nell’ambito di una catena di operazioni.
SETTEMBRE 2022
Judgment of the Court (Seventh Chamber) 8 September 2022
(Finanzamt R c. W GmbH, case C-98/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 settembre 2022
(causa C‑98/21, Finanzamt R c. W GmbH)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con l’art. 167 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l’imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della società holding.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 15 September 2022
(UAB ‘HA.EN.’ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, case C-227/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2022
(causa C‑227/21, UAB «HA.EN.» c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale consistente, nell’ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all’acquirente il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l’IVA all’erario
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 8 September 2022
(Finanzamt R v. W GmbH, case C‑98/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 settembre 2022
(causa C‑98/21, Finanzamt R c. W GmbH)
Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/ relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 167 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l’imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della società holding.
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Judgment of the Court (First Chamber) 8 September 2022
(Lux Express Estonia AS v. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, case C‑614/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2022
(causa C‑614/20, Lux Express Estonia AS c. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
L’art. 2, lett. e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «obbligo di servizio pubblico», di cui a tale disposizione, l’obbligo previsto in una disposizione legislativa nazionale, per le imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia, di trasportare gratuitamente e senza ricevere una compensazione da parte dello Stato talune categorie di passeggeri, in particolare i bambini in età prescolare e talune categorie di persone affette da disabilità. L’art. 3, par. 2, e l’art. 4, par. 1, lett. b), i), del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti sono tenute a concedere alle imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia una compensazione per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dal rispetto dell’obbligo per tali imprese, stabilito da una norma generale, di trasportare gratuitamente talune categorie di passeggeri, in particolare, i bambini in età prescolare e talune categorie di persone affette da disabilità. 3) L’art. 3, par. 2, e il punto 2 dell’allegato del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, devono essere interpretati nel senso che le compensazioni per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, finalizzati a stabilire tariffe massime per talune categorie di passeggeri, devono essere concesse conformemente ai principi definiti nell’art. 4, nell’art. 6 e nell’allegato di tale regolamento, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva. La compensazione non può eccedere un importo corrispondente all’effetto finanziario netto, equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico, le quali sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato assolto.
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Judgment of the Tribunal (Sixth Chamber, Extended Composition) 14 September 2022
(Pollinis France v. European Commission, joined cases T-371/20 and T-554/20)
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 14 settembre 2022
(cause riunite T‑371/20 e T‑554/20, Pollinis France c. Commissione europea)
Con tale sentenza la Corte di giustizia annulla le decisioni della Commissione europea che, nel caso di specie, negano l’accesso ai documenti richiesti in base all’art. 4, par. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adducendo come motivazione che ne deriverebbe un grave pregiudizio al processo decisionale in corso. Al riguardo la Commissione si è limitata a formulare affermazioni generiche, le quali non consentono di dimostrare che la divulgazione dei documenti richiesti comporterebbe una riduzione del margine di manovra o della flessibilità degli Stati membri. Sul punto, tra l’altro, come emerge dalla giurisprudenza, la circostanza che il margine di manovra e la capacità di raggiungere un compromesso tra gli Stati membri sarebbero ridotte non può configurare un rischio sufficientemente grave e ragionevolmente prevedibile per giustificare l’applicazione del citato art. 4, par. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 22 September 2022
(The Escape Center BVBA v. Belgische Staat, case C‑330/21)
Sentenza della corte (Ottava Sezione) 22 settembre 2022
(causa C‑330/21, The Escape Center BVBA c. Belgische Staat)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato III della suddetta direttiva, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di uso degli impianti sportivi di una palestra e nel fornire assistenza a singoli o gruppi può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto qualora tale assistenza sia connessa all’uso degli impianti di cui trattasi e sia necessaria alla pratica dello sport e dell’educazione fisica o qualora la suddetta assistenza sia accessoria al diritto di uso dei suddetti impianti o all’uso effettivo degli stessi.
AGOSTO 2022
Judgment of the Court (First Chamber) 1° agosto 2022
(État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl, case C-294/21)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1°agosto 2022
(causa C‑294/21, État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 2, par. 1, e l’art. 9, par. 2, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE nel senso che devono essere tassate da uno Stato membro le prestazioni di navigazione turistica effettuate da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all’interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest’ultimo e un altro Stato membro, costituisce un territorio comune sotto sovranità comune di tali due Stati membri e che non è soggetto ad alcuna deroga prevista dal diritto dell’Unione, a condizione che tali prestazioni non siano già state tassate da tale altro Stato membro. Al riguardo, la tassazione, da parte di uno degli Stati membri, di tali prestazioni impedisce all’altro Stato membro di tassare a sua volta queste ultime, fatta salva la possibilità per tali due Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate all’interno di tale territorio, segnatamente mediante un accordo, purché siano evitate la mancata tassazione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 1° agosto 2022
(État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl, case C-294/21)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1°agosto 2022
(causa C‑294/21, État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 2, par. 1, e l’art. 9, par. 2, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE nel senso che devono essere tassate da uno Stato membro le prestazioni di navigazione turistica effettuate da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all’interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest’ultimo e un altro Stato membro, costituisce un territorio comune sotto sovranità comune di tali due Stati membri e che non è soggetto ad alcuna deroga prevista dal diritto dell’Unione, a condizione che tali prestazioni non siano già state tassate da tale altro Stato membro. Al riguardo, la tassazione, da parte di uno degli Stati membri, di tali prestazioni impedisce all’altro Stato membro di tassare a sua volta queste ultime, fatta salva la possibilità per tali due Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate all’interno di tale territorio, segnatamente mediante un accordo, purché siano evitate la mancata tassazione.
LUGLIO 2022
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 7 July 2022
(Staatssecretaris van Financiën v. X, case C‑194/21)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 7 luglio 2022
(causa C-194/21, Staatssecretaris van Financïen c. X)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che ad un soggetto passivo, il quale abbia omesso di esercitare, prima della scadenza del termine di decadenza previsto dal diritto nazionale, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di un bene o di un servizio, venga negata la possibilità di procedere successivamente a tale detrazione, in occasione del primo utilizzo a fini di operazioni imponibili di detto bene o di detto servizio, a titolo di rettifica, anche qualora non siano stati constatati abusi di diritto, evasioni o perdite di gettito fiscale.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 7 July 2022
(B. v. Dyrektor Izby Skarbowej w W., case C‑696/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 luglio 2022
(causa C‑696/20, B. c. Dyrektor Izby Skarbowej w W.)
Con tale sentenza la Corte precisa che l’art. 41 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel territorio di tale Stato membro, allorché tale acquisto, che costituisce la prima operazione di una catena di operazioni successive, è stato erroneamente qualificato come operazione nazionale dai soggetti passivi coinvolti, i quali hanno utilizzato il loro numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, e l’operazione successiva, che è stata erroneamente qualificata come operazione intracomunitaria, è stata assoggettata a IVA in quanto acquisto intracomunitario di beni ad opera degli acquirenti dei beni nello Stato membro di arrivo del trasporto di beni. Tale disposizione, letta alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità fiscale, osta tuttavia ad una normativa siffatta di uno Stato membro qualora l’acquisto intracomunitario di beni che è considerato effettuato nel territorio di tale Stato membro sia risultante da una cessione intracomunitaria di beni che non è stata trattata come operazione esente in detto Stato membro.
GIUGNO 2022
Judgment of the Court (Second Chamber) 30 June 2022
(UAB «ARVI» ir ko v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, case C-56/21)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 giugno 2022
(causa C‑56/21, UAB «ARVI» ir ko c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
Gli artt. 135 e 137 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che subordini il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto ad un soggetto passivo che, al momento della conclusione dell’operazione, è già registrato ai fini dell’IVA. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali in forza delle quali il venditore di un bene immobile è tenuto a rettificare la detrazione dell’IVA pagata a monte su tale bene in seguito al rifiuto di riconoscergli il diritto di optare per l’imposizione di tale vendita per il motivo che, alla data di quest’ultima, l’acquirente non soddisfaceva le condizioni previste per l’esercizio, da parte del venditore, di tale diritto. Sebbene l’uso effettivo del bene immobile di cui trattasi da parte dell’acquirente nell’ambito di attività soggette all’IVA sia irrilevante al riguardo, le autorità competenti sono tuttavia tenute a verificare l’eventuale esistenza di una frode o di un abuso in capo al soggetto passivo che abbia inteso esercitare il suo diritto di optare per l’imposizione dell’operazione di cui trattasi.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 30 June 2022
(case C‑146/21, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice v. VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 giugno 2022
(causa C‑146/21, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice c. VB, Direcția Generalā Regionalā a Finanțelor Publice București –Serviciul Soluționare Contestații 1)
La Corte di giustizia afferma che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale non ostano ad una normativa nazionale secondo la quale il meccanismo dell’inversione contabile non è applicabile ad un soggetto passivo che non aveva né chiesto né ottenuto d’ufficio, prima della realizzazione delle operazioni imponibili, la sua identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 16 June 2022
(Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa ‘Regioni v rastezh’ 2014-2020 v. Obshtina Razlog, case C‑376/21)
Sentenza della corte (Ottava Sezione) 16 giugno 2022
(causa C‑376/21, Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 c. Obshtina Razlog)
Secondo la Corte di giustizia l’art. 160, parr. 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, e l’art. 102, parr. 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici organizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, anche quando tali appalti sono finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei. Inoltre, l’art. 32, par. 2, lett. a), della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può, nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione, rivolgersi ad un unico operatore economico nel caso in cui tale procedura riprenda, senza modifiche sostanziali, le condizioni iniziali dell’appalto menzionate in una precedente procedura aperta che è stata chiusa con la motivazione che l’unica offerta presentata era inappropriata, quand’anche l’oggetto dell’appalto in questione non presenti obiettivamente alcuna specificità che giustifichi l’affidamento della sua esecuzione in via esclusiva a tale operatore.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 16 June 2022
(DuoDecad Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑596/20)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 16 giugno 2022
(causa C‑596/20, DuoDecad Kft. C. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
In tema di IVA e servizi di assistenza tecnica forniti ad una società stabilita in un altro Stato membro, la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara di non essere competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 28 settembre 2020, atteso che la domanda di pronuncia pregiudiziale non può riguardare questioni di fatto sollevate nel procedimento principale e che la Corte non applica essa stessa il diritto dell’Unione a tale procedimento. Come è noto, infatti, il giudice nazionale è l’unico competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale, mentre la Corte di giustizia non è competente ad applicare le regole di diritto ad una situazione determinata, dato che ai sensi dell’art. 267 TFUE essa è competente unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 16 June 2022
(A, case C-577/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 giugno 2022
(causa C‑577/20, A)
L’art. 13, par. 2, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché gli artt. 45 e 49 TFUE, devono essere interpretati nel senso che una domanda di accesso ad una professione regolamentata e di autorizzazione all’esercizio di tale professione nello Stato membro ospitante, presentata, ai sensi di detto art. 13, par. 2, da una persona che, da un lato, possiede un titolo di formazione relativo a tale professione, rilasciato in uno Stato membro in cui tale professione non è regolamentata, e che, dall’altro, non soddisfa il requisito di aver esercitato la stessa professione per il periodo minimo richiesto di cui al suddetto art. 13, par. 2, deve essere esaminata dall’autorità competente dello Stato membro ospitante alla luce degli artt. 45 o 49 TFUE. Questi ultimi, in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, TUE, devono essere interpretati nel senso che l’autorità competente dello Stato membro ospitante, a cui è stata presentata una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata in tale Stato membro, è tenuta a considerare veritiero un diploma rilasciato dall’autorità di un altro Stato membro e non può, in linea di principio, rimettere in discussione il livello delle conoscenze e delle qualifiche che tale diploma consente di presumere acquisito dal richiedente. Solo quando nutre seri dubbi, fondati su elementi concreti costitutivi di un insieme di indizi concordanti che inducono a ritenere che il diploma di cui si avvale il richiedente non rifletta il livello delle conoscenze e delle qualifiche che esso consente di presumere acquisito dal medesimo, detta autorità può chiedere all’autorità emittente di riesaminare, alla luce di tali elementi, la fondatezza del rilascio di detto diploma e, se del caso, tale ultima autorità è tenuta a revocarlo. Quando l’autorità emittente ha riesaminato, alla luce di tali elementi, la fondatezza del rilascio di quest’ultimo, senza revocarlo, è solo in via eccezionale, nel caso in cui le circostanze del caso di specie rivelassero manifestamente l’assenza di veridicità del diploma di cui trattasi, che l’autorità dello Stato membro ospitante può rimettere in discussione la fondatezza del rilascio di detto diploma.
Si segnala inoltre…
Publication of Council Directive (EU) 2022/890 of 3 June 2022 amending Directive 2006/112/EC as regards the extension of the application period of the optional reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services susceptible to fraud and of the Quick Reaction Mechanism against VAT fraud, in OJ L 155/1 of 8.6.2022
Pubblicazione della Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA, in GU L 155/1 dell’1.6.2022, pages 1-19
MAGGIO 2022
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 5 May 2022
(Autoridade Tributária e Aduaneira v. DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA, case C‑218/21)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 maggio 2022
(causa C‑218/21, Autoridade Tributária e Aduaneira c. DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA)
La Corte di giustizia con la sentenza in oggetto dichiara che l’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «ristrutturazione e [di] riparazione di abitazioni private», ai sensi di tale disposizione, i servizi di riparazione e di ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo, ad esclusione dei servizi di manutenzione di ascensori di tale tipo.
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Judgment of the Court (First Chamber) 5 May 2022
(BV, case C‑570/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 maggio 2022
(causa C‑570/20, BV)
Secondo la Corte di giustizia il diritto fondamentale garantito all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’art. 52, par. 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che non osta a che la limitazione del cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale in caso di dissimulazioni fraudolente o di omissioni dichiarative in materia di IVA, previsto da una normativa nazionale, ai casi più gravi, risulti solo da una giurisprudenza consolidata che interpreta, in maniera restrittiva, le disposizioni di legge che definiscono le condizioni di applicazione di tale cumulo, a condizione che sia ragionevolmente prevedibile, al momento in cui il reato è commesso, che tale reato può comportare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale; esso osta, invece, ad una normativa nazionale che, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con norme chiare e precise, eventualmente quali interpretate dai giudici nazionali, che l’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 12 May 2022)
(Comune di Lerici v. Provincia di La Spezia, case C-719/20)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 maggio 2022
(causa C‑719/20, Comune di Lerici c. Provincia di La Spezia)
La Corte precisa che la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa o ad una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 12 May 2022
(U.I. Srl c. Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia, case ausa C-714/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 maggio 2022
(causa C‑714/20, U.I. Srl c. Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia)
La Corte, inter alia, interpreta l’art. 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta.
APRILE 2022
Judgment of the Court (Fifth Chamber) 7 April 2022
(Berlin Chemie A. Menarini SRL v. Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, case C‑333/20)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2022
(causa C‑333/20, Berlin Chemie A. Menarini SRL c. Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 44 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, e l’art. 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che una società avente la propria sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il motivo che tale società vi detiene una società figlia che mette a sua disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza che sono in grado di avere un’influenza diretta sul volume delle sue vendite.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 7 April 2022
(I GmbH v. Finanzamt H, case C‑228/20)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 aprile 2022
(causa C‑228/20, I GmbH c. Finanzamt H)
L’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, prevedendo che le prestazioni di cure fornite da un istituto ospedaliero privato siano esentate dall’IVA se tale istituto è autorizzato conformemente alle disposizioni nazionali relative al regime generale di assicurazione malattia, in seguito all’integrazione nel piano ospedaliero di un Land o alla stipula di convenzioni di assistenza sanitaria con le casse di assicurazione malattia o ausiliarie obbligatorie, implica che gli istituti ospedalieri privati comparabili, che forniscono prestazioni simili a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, siano trattati in modo diverso con riferimento all’esenzione prevista da detta disposizione. Inoltre, l’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se prestazioni sanitarie erogate da un istituto ospedaliero privato siano fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti ospedalieri di diritto pubblico, le autorità competenti di uno Stato membro possono prendere in considerazione, quando essi mirino a raggiungere l’obiettivo di ridurre i costi delle cure sanitarie e di rendere cure di buona qualità più accessibili ai singoli, le condizioni regolamentari applicabili alle prestazioni fornite dagli enti ospedalieri di diritto pubblico, nonché gli indici del livello di prestazione di tale istituto ospedaliero privato in materia di personale, di locali, di attrezzature, nonché dell’efficienza economica della sua gestione, allorché tali indici sono applicabili anche agli enti ospedalieri di diritto pubblico. Possono essere prese in considerazione anche le modalità di calcolo delle tariffe forfettarie giornaliere nonché la presa a carico, nell’ambito del regime di previdenza sociale o di convenzioni concluse con autorità pubbliche, delle prestazioni fornite da detto istituto ospedaliero di diritto privato, di modo che il costo sostenuto dal paziente si avvicini a quello sostenuto, per prestazioni simili, dal paziente di un istituto ospedaliero di diritto pubblico.
MARZO 2022
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 March 2022
(A, case C‑634/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 marzo 2022
(causa C‑634/20, A)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’autorità competente dello Stato membro ospitante conceda ad una persona, sulla base della normativa nazionale, il diritto di esercitare la professione di medico limitatamente a un triennio e subordinatamente alla duplice condizione, da un lato, che l’interessato si sottoponga, nell’esercizio della sua attività, alla direzione e alla supervisione di un medico autorizzato e, dall’altro lato, che l’interessato completi con esito favorevole, nello stesso periodo, la formazione specifica triennale in medicina generale, per poter ottenere il riconoscimento del diritto di esercitare la professione di medico in forma autonoma nello Stato membro ospitante, tenendo conto del fatto che l’interessato, che ha assolto una formazione medica di base nello Stato membro d’origine, possiede il titolo di formazione, per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, previsto all’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE ma non il certificato ivi indicato, che attesta il compimento di un tirocinio professionale di un anno stabilito dallo Stato membro d’origine come requisito aggiuntivo ai fini dell’ottenimento delle qualifiche professionali.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 3 March 2022
(case C‑590/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, QA, JA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute v. UK and Others, IG and Others)
Sentenza della Corte (Ottava sezione) 3 marzo 2022
(causa C‑590/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, QA, JA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute c. UK e a., IG e a.)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, parr. 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 24 March 2022
(W.G. v. Dyrektor Izby Skarbowej w L., case C-697/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 marzo 2022
(causa C‑697/20, W.G. c. Dyrektor Izby Skarbowej w L.)
Gli artt. 9, 295 e 296 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati come segue: essi ostano alla prassi di uno Stato membro che esclude che i coniugi i quali esercitino un’attività agricola nell’ambito di una stessa azienda, utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale, possano essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; essi non ostano a che, in circostanze in cui i coniugi esercitano tale attività agricola nel regime forfettario dei produttori, l’opzione adottata da uno dei coniugi di applicare alla propria attività il regime normale dell’IVA comporti la perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge, quando, in seguito all’esame della situazione concreta, tale effetto si rivela necessario per contrastare rischi di abusi e di evasione fiscale che non possono essere esclusi mediante la produzione, da parte dei coniugi, di elementi di prova adeguati, o quando l’esercizio da parte di tali coniugi di detta attività, in modo indipendente e per ciascun coniuge nell’ambito del regime normale dell’IVA, non crea difficoltà amministrative rispetto alla situazione in cui coesistono due status differenti in capo a detti coniugi.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 24 March 2022
(Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH v. Strato AG case C‑433/20)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 marzo 2022
(causa C‑433/20, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer
Urheberrechte Gesellschaft mbH c. Strato AG)
La Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale precisa che l’art. 5, par. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che l’espressione «riproduzioni su qualsiasi supporto», di cui a tale disposizione, comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione. Inoltre il citato articolo deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che ha recepito l’eccezione prevista da tale disposizione, che non assoggetti i fornitori di servizi di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica al pagamento di un equo compenso, per la realizzazione senza autorizzazione di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore da parte di persone fisiche, utilizzatrici di tali servizi, per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che tale normativa preveda il versamento di un equo compenso a favore dei titolari dei diritti.
Si segnala inoltre…
Pubblicazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — lotta contro la frode — relazione annuale 2019 (2020/2246(INI)), in GU C 99 del 1.3.2022, pagg. 73–87
Publication of the European Parliament resolution of 7 July 2021 on the protection of the EU’s financial interests — combating fraud — annual report 2019 (2020/2246(INI)), in GU C 99 of 1.3.2022, pages 73-87
FEBBRAIO 2022
Judgment of the Court (Fifth Chamber) 24 February 2022
(SC Cridar Cons SRL c. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, case C‑582/20)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 febbraio 2022
(causa C‑582/20, SC Cridar Cons SRL c. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che autorizza le autorità tributarie nazionali a sospendere la pronuncia su un reclamo amministrativo, proposto avverso un avviso di accertamento che nega a un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte a causa del coinvolgimento di tale soggetto passivo in una frode fiscale, al fine di ottenere ulteriori elementi oggettivi relativi a tale coinvolgimento, purché, in primo luogo, una tale sospensione non abbia l’effetto di ritardare l’esito di detto procedimento di reclamo amministrativo oltre un termine ragionevole; in secondo luogo, la decisione che dispone tale sospensione sia motivata tanto in diritto quanto in fatto e possa essere soggetta a controllo giurisdizionale; e, in terzo luogo, qualora risulti in definitiva che il diritto a detrazione sia stato negato in violazione del diritto dell’Unione, tale soggetto passivo possa ottenere entro un termine ragionevole il rimborso della somma di denaro corrispondente nonché, se del caso, dei relativi interessi di mora. In tali circostanze – afferma la Corte – non è necessario che, durante tale sospensione della pronuncia sul reclamo, detto soggetto passivo benefici di una sospensione dell’esecuzione di tale avviso, salvo qualora, in caso di seri dubbi circa la legittimità di detto avviso, la concessione di una sospensione dell’esecuzione del medesimo avviso sia necessaria per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del soggetto passivo.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 February 2022
(B AG v. Finanzamt A, case C‑515/20)
Sentenza della corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2022
(causa C‑515/20, B AG c. Finanzamt A)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che l’art. 122 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di legna da ardere, ai sensi di tale articolo, designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione. Inoltre, l’art. 122 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in applicazione di tale articolo, introduca un’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di legna da ardere può limitarne l’ambito di applicazione a talune categorie di cessioni di legna da ardere facendo riferimento alla nomenclatura combinata, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Quest’ultimo deve essere interpretato nel senso che non osta a che il diritto nazionale escluda dal beneficio dell’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto la cessione di legno in trucioli, sebbene esso conceda tale beneficio alle cessioni di altre forme di legna da ardere, a condizione che, nella mente del consumatore medio, il legno in trucioli non sia sostituibile a tali altre forme di legna da ardere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 10 February 2022
(Philips Orăştie SRL c. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, case C-487/20)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2022
(causa C‑487/20, Philips Orăştie SRL c. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)
La Corte di giustizia dell’Unione europea precisa che l’art. 179, co. 1, e l’art. 183, co. 1, della direttiva 2006/112/CE, nonché il principio di equivalenza devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che prevede modalità procedurali relative ai ricorsi diretti a ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, fondati su una violazione del sistema comune dell’IVA, meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno relativo a imposte e tasse diverse dall’IVA.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 10 February 2022
(case C‑9/20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 v Finanzamt Hamburg-Oberalster)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 febbraio 2022
(causa C‑9/20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 c. Finanzamt Hamburg-Oberalster)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2010/45/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’art. 66, primo comma, lett. b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 24 Fabruary 2022
(Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C-605/20)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 febbraio 2022
(causa C‑605/20, Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
Secondo la Corte di giustizia l’art. 2, par. 1, lette. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che le operazioni che si inscrivono in un contesto contrattuale che identifica un fornitore di servizi, l’acquirente di questi ultimi e la natura delle prestazioni di cui trattasi, debitamente contabilizzate dal soggetto passivo, recanti una denominazione che conferma la loro natura di servizi e che hanno dato luogo a un compenso ricevuto dal prestatore che costituisce il controvalore effettivo di detti servizi sotto forma di note di addebito, costituiscono una prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione, malgrado, da un lato, l’eventuale assenza di guadagno da parte del soggetto passivo e, dall’altro lato, l’esistenza di una garanzia relativa ai beni oggetto di dette prestazioni.
GENNAIO 2022
Judgment of the Court (Seventh Chamber) 13 January 2022
(Autoridade Tributária e Aduaneira v. Termas Sulfurosas de Alcafache SA, case C‑513/20)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 gennaio 2022
(causa C‑513/20, Autoridade Tributária e Aduaneira c. Termas Sulfurosas de Alcafache SA)
La Corte precisa che l’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’operazione consistente nella redazione di una scheda individuale, comprensiva di una scheda clinica, che dà diritto all’acquisto di cure mediche di «termalismo classico» all’interno di uno stabilimento termale, può rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione quale operazione strettamente connessa alle cure mediche, qualora dette schede contengano dati relativi allo stato di salute, alle cure mediche prescritte e programmate, nonché alle modalità della loro somministrazione, vale a dire dati la cui consultazione è indispensabile per fornire tali cure e raggiungere gli scopi terapeutici perseguiti. Dette cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse devono, inoltre, essere assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, da un centro medico e diagnostico o da un altro istituto della stessa natura debitamente riconosciuto, ai sensi del citato art. 132, par. 1, lett. b)
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Judgment of the Court (Nineth Chamber) 13 January 2022
(Skarb Państwa – Starosta Nyski v. New Media Development & Hotel Services sp. z o.o., case C-327/20)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 13 gennaio 2022
(causa C‑327/20, Skarb Państwa – Starosta Nyski c. New Media Development & Hotel Services sp. z o.o.)
La Corte di giustizia dichiara che la nozione di «transazione commerciale», ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la riscossione, da parte di una pubblica amministrazione, di un canone dovuto, quale corrispettivo dell’usufrutto perpetuo su un terreno, da un’impresa di cui tale pubblica amministrazione è creditrice.
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Judgment of the Court (First Chamber) 13 January 2022
(Zipvit Ltd v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, case C‑156/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 gennaio 2022
(causa C‑156/20, Zipvit Ltd c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
Con tale sentenza la Corte dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’IVA non può essere considerata dovuta o assolta, ai sensi di tale disposizione, e non è dunque detraibile dal soggetto passivo qualora, da un lato, quest’ultimo e il suo prestatore abbiano erroneamente ritenuto, sulla base di un’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali, che le prestazioni di cui trattasi fossero esenti da IVA e che, di conseguenza, le fatture emesse non la menzionassero, in un contesto in cui il contratto stipulato tra tali due soggetti prevede che, se detta imposta fosse dovuta, il beneficiario della prestazione dovrebbe sostenerne il costo, e qualora, dall’altro, non sia stata intrapresa in tempo utile alcuna iniziativa diretta al recupero dell’IVA, cosicché qualsiasi azione del prestatore e dell’amministrazione finanziaria e doganale volta al recupero dell’IVA omessa è prescritta
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Judgment of the Court (Second Chamber) 20 January 2022
(Apcoa Parking Danmark A/S v. Skatteministeriet, case C‑90/20)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 gennaio 2022
(causa C‑90/20, Apcoa Parking Danmark A/S c. Skatteministeriet)
Nella sentenza de qua, tra le altre cose, si evidenzia che è giurisprudenza consolidata che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l’istituzione interessata è in possesso e che il regolamento n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione non può essere invocato al fine di obbligarla a creare un documento che non esiste. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge parimenti che, quando le informazioni richieste possono essere correntemente estratte da banche dati, le istituzioni possono essere indotte, per rispettare il regolamento n. 1049/2001, a costituire un documento a partire da queste ultime, anche se le informazioni in questione non sono ancora state presentate in tale forma o ricercate sotto tale forma. In ogni caso il regolamento n. 1049/2001 ha come limite di non imporre alle istituzioni di approntare un documento per il quale sarebbe necessario «un intervento sostanziale». Inoltre, si ricorda come l’accesso ai documenti dell’Unione non può essere rifiutato sulla base di una motivazione che non soddisfi, di per sé, la politica di trasparenza dell’Unione, pertanto il diniego di accesso deve basarsi su ragioni specifiche e concrete.
DICEMBRE 2021
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 9 December 2021
(Kemwater ProChemie s. r. o. v. Odvolací finanční ředitelství, case C‑154/20)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 9 dicembre 2021
(causa C‑154/20, Kemwater ProChemie s. r. o. c. Odvolací finanční ředitelství)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione invocata per fondare il diritto a detrazione si collocava nell’ambito di una siffatta evasione, qualora, nel caso in cui il vero fornitore dei beni o dei servizi interessati non sia stato identificato, tale soggetto passivo non fornisca la prova che tale fornitore aveva la qualità di soggetto passivo, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da detto soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva tale qualità.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 21 December 2021
(Randstad Italia SpA v. Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA, case C-497/20)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2021
(causa C‑497/20, Randstad Italia SpA c. Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 4, par. 3, e l’art. 19, par. 1, TUE, nonché l’art. 1, parr. 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che essi non ostano ad una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.
Si segnala inoltre…
European Parliament legislative resolution of 25 March 2021 on the draft Council regulation amending Regulation (EEC, Euratom) No 1553/89 on the definitive uniform arrangements for the collection of own resources accruing from value added tax (12771/2020 — C9-0364/2020 — 2018/0133(NLE)), in OJ C 494 of 8.12.2021, pages 204-206
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (12771/2020 — C9-0364/2020 — 2018/0133(NLE)), in GU C 494 del 8.12.2021, pagg. 204–206
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European Parliament resolution of 29 April 2021 on digital taxation: OECD negotiations, tax residency of digital companies and a possible European Digital Tax (2021/2010(INI)), in OJ C 506 of 15.12.2021, pages 54-64
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla tassazione del digitale: i negoziati OCSE, la residenza fiscale delle imprese digitali e una possibile imposta europea sui servizi digitali (2021/2010(INI)), in GU C 506 del 15.12.2021, pagg. 54–63
NOVEMBRE 2021
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 11 November 2021
(ELVOSPOL, s. r. o. v. Odvolací finanční ředitelství, case C‑398/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 novembre 2021
(causa C‑398/20, ELVOSPOL s.r.o. c. Odvolací finanční ředitelství)
In tale sentenza la Corte di giustizia precisa che l’art. 90 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che subordina la rettifica dell’importo dell’IVA alla condizione che il credito parzialmente o totalmente insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice, ove la suddetta condizione non consente di escludere che tale credito possa alla fine risultare definitivamente irrecuperabile.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 11 November 2021
(Ferimet SL v. Administracíon General del Estado, case C‑281/20)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 novembre 2021
(causa C‑281/20, Ferimet SL c. Administración General del Estado)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letta in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretata nel senso che ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 18 November 2021
(Promexor Trade SRL v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Biho, case C-358/20)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 novembre 2021
(causa C‑358/20, Promexor Trade SRL c. Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Biho)
La Corte precisa che l’art. 168, l’art. 213, par. 1, l’art. 214, par. 1, e l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso in cui l’identificazione di un soggetto passivo ai fini dell’IVA sia stata annullata a causa della mancata menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi, ma tale soggetto passivo continui ad esercitare la propria attività nonostante detto annullamento, ad una normativa nazionale che consenta all’amministrazione fiscale competente di imporre allo stesso soggetto passivo l’obbligo di riscuotere l’IVA dovuta sulle sue operazioni soggette ad imposta, purché egli possa chiedere una nuova identificazione ai fini dell’IVA e detrarre l’IVA assolta a monte. La circostanza che l’amministratore del soggetto passivo sia socio di un’altra società sottoposta a procedura d’insolvenza non può, di per sé, essere addotta come motivo per negare sistematicamente a tale soggetto passivo una nuova identificazione ai fini dell’IVA.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 25 November 2021
(État luxembourgeois v. L, case C‑437/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 novembre 2021
(causa C‑437/19, État luxembourgeois c. L)
L’art. 1, par. 1, l’art. 5 e l’art. 20, par. 2, della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, devono essere interpretati nel senso che una richiesta di informazioni deve essere considerata come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora le persone oggetto della verifica o indagine ai sensi di quest’ultima disposizione non siano identificate nominativamente e individualmente da tale richiesta, ma l’autorità richiedente dimostri, sulla base di spiegazioni chiare e sufficienti, di condurre un’indagine mirata riguardante un gruppo circoscritto di persone, giustificata da fondati sospetti in ordine all’inosservanza di un preciso obbligo di legge. Inoltre, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che ad una persona in possesso di informazioni alla quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per non avere ottemperato ad una decisione recante ingiunzione di fornire informazioni nell’ambito di uno scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali nazionali ai sensi della direttiva 2011/16, decisione non impugnabile in sede giurisdizionale secondo il diritto interno dello Stato membro interpellato, e che abbia contestato la legittimità di tale decisione in via incidentale nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione sanzionatoria per non aver ottemperato a tale ingiunzione, venendo così a conoscenza delle informazioni minime di cui all’art. 20, par. 2, di tale direttiva nel corso del procedimento giudiziario relativo a tale ricorso, deve essere concessa, dopo il riconoscimento definitivo della legittimità di dette decisioni emesse nei suoi confronti, la possibilità di conformarsi alla decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni entro il termine inizialmente previsto a tal fine dal diritto nazionale, senza che ciò comporti il mantenimento della sanzione nella quale è incorsa per esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo. Al riguardo, solo nel caso in cui tale persona non dia seguito a tale decisione entro tale termine la sanzione inflitta diverrebbe legittimamente esigibile.
Si segnala inoltre…
Publication of the European Parliament legislative resolution of 10 March 2021 on the proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, in OJ C 474 of 24-11-2021, pages 182-217
Pubblicazione della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in GU C 474 del 24.11.2021, pagg. 182–217
OTTOBRE 2021
Judgment of the Court (Ninth Chamber) 21 October 2021
(Finanzamt München Abteilung III v. Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics, case C-373/19)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑373/19, Finanzamt München Abteilung III c. Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics)
La Corte di giustizia dell’Unione europea con tale sentenza chiarisce che la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. i) e j), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 21 October 2021
(European Parliament v. UZ, case C-894/19 P)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑894/19 P, Parlamento europeo c. UZ)
Nella sentenza de qua la Corte di giustizia ricorda che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra i quali figura il diritto ad una buona amministrazione ex all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali. Quest’ultimo, al par. 1, enuncia, in particolare, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. In proposito, il requisito di imparzialità, imposto alle istituzioni, agli organi e agli organismi nell’adempimento dei loro compiti, mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Tale requisito è inteso, in particolare, ad evitare situazioni di conflitto di interessi eventuali in capo ai funzionari e agli agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente considerare idonee ad apparire, agli occhi dei terzi, tali da influire sulla sua indipendenza in materia. Istituzioni, organi ed organismi sono tenuti a rispettare il requisito di imparzialità sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 21 October 2021
(Wilo Salmson France SAS v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi, case C‑80/20)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑80/20, Wilo Salmson France SAS c. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi)
In tale sentenza si afferma che gli artt. da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, nonché la direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretati nel senso che il diritto al rimborso dell’IVA addebitata in relazione ad una cessione di beni non può essere esercitato da un soggetto passivo stabilito non nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, quando tale soggetto passivo non sia in possesso di una fattura, ai sensi della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, relativa all’acquisto dei beni interessati. Solo se un documento è inficiato da vizi tali da privare l’amministrazione fiscale nazionale dei dati necessari per giustificare una richiesta di rimborso, si può considerare che un siffatto documento non costituisca una «fattura», ai sensi della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45. Inoltre, gli artt. da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché l’art. 14, par. 1, lett. a), prima ipotesi, della direttiva 2008/9, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una richiesta di rimborso dell’IVA relativa ad un determinato periodo di riferimento sia respinta per il solo motivo che tale IVA è divenuta esigibile durante un periodo di riferimento anteriore, mentre essa è stata fatturata soltanto durante tale determinato periodo.
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Judgment of the Court (First Chamber) 28 October 2021
(Finanzamt B v. X-Beteiligungsgesellschaft mbH, case C-324/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 ottobre 2021
(causa C‑324/20, Finanzamt B c. X-Beteiligungsgesellschaft mbH)
La Corte interpreta l’art. 64, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto nel senso che una prestazione di servizi resa una tantum, che comporta una remunerazione mediante pagamenti rateizzati, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione; inoltre, interpreta l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112 nel senso che, in presenza di un accordo di rateizzazione, il mancato pagamento di una rata del compenso prima della sua scadenza non può essere considerato un non pagamento del prezzo, ai sensi di tale disposizione, e non può, pertanto, dar luogo a una riduzione della base imponibile.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 21 October 2021
(CHEP Equipment Pooling NV v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-396/20)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑396/20, CHEP Equipment Pooling NV c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 20, par. 1, della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale e di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, qualora abbia acquisito la certezza – se del caso alla luce delle informazioni aggiuntive fornite dal soggetto passivo – che l’importo dell’IVA effettivamente assolta a monte, quale indicato nella fattura allegata alla richiesta di rimborso, sia superiore all’importo che figura su detta richiesta, proceda al rimborso dell’IVA soltanto nei limiti di quest’ultimo importo, senza avere precedentemente invitato il soggetto passivo, con diligenza e utilizzando i mezzi che le sembrano più appropriati, a rettificare la sua richiesta di rimborso mediante una richiesta da considerarsi introdotta alla data della richiesta iniziale.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 14 October 2021
(E v. Finanzamt N e Z v. Finanzamt G, joined cases C-45/20 e C-46/20)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 ottobre 2021
(cause riunite C‑45/20 e C‑46/20, E c. Finanzamt N e Z c. Finanzamt G)
In tale sentenza si precisa che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE in combinato disposto con l’art. 167 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali interpretate da un giudice nazionale in modo tale che, qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul volume d’affari, l’amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell’IVA relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo, salvo che le modalità giuridiche concrete secondo cui tale facoltà può essere attuata rivelino che quest'ultima non è conforme al principio di proporzionalità.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 6 October 2021
(Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-717/19)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 ottobre 2021
(causa C‑717/19, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
L’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che un’azienda farmaceutica non possa detrarre dalla sua base imponibile dell’IVA la parte del suo fatturato proveniente dalla vendita di medicinali sovvenzionati dall’ente statale di assicurazione malattia che essa riversa a tale ente, in forza di un contratto concluso tra quest’ultimo e detta azienda, per il fatto che gli importi versati a tale titolo non sono stati determinati sulla base delle modalità previamente stabilite dalla suddetta azienda nell’ambito della sua politica commerciale e che tali versamenti non sono stati effettuati a fini promozionali. Inoltre, l’art. 90, par. 1, e l’art. 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che subordina la riduzione a posteriori della base imponibile dell’IVA alla condizione che il soggetto passivo avente diritto al rimborso disponga di una fattura a suo nome che dimostri l’esecuzione della transazione che dà luogo a detto rimborso, anche qualora non sia stata emessa fattura e l’esecuzione di tale transazione possa essere stabilita con altri mezzi.
SETTEMBRE 2021
Judgment of the Court (Seventh Chamber) 9 September 2021
(Phantasialand v. Finanzamt Brühl, case C-406/20)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 9 settembre 2021
(causa C‑406/20, Phantasialand c. Finanzamt Brühl)
La Corte precisa che l’art. 98 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall’altro, siano assoggettate ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l’una ridotta e l’altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Inoltre aggiunge che il diritto dell’Unione non osta a che il giudice del rinvio, qualora incontri particolari difficoltà nel verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale, disponga, alle condizioni previste dal diritto nazionale, una perizia destinata ad orientare il suo giudizio.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 9 September
(GE Auto Service Leasing GmbH v. Tribunal Económico Administrativo Central, case C-294/20)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 9 settembre 2021
(causa C‑294/20, GE Auto Service Leasing GmbH c. Tribunal Económico Administrativo Central)
Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, e i principi del diritto dell’Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto sia respinta quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all’autorità tributaria competente, persino su invito di quest’ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso dell’IVA, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell’ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Inoltre, il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il fatto che un soggetto passivo che chiede il rimborso dell’IVA non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall’amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti, non costituisce un abuso di diritto.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 7 September 2021
(«Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB, case C-927/19)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 settembre 2021
(causa C‑927/19, «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB)
La Corte di giustizia, tra le altre cose, precisa che l’art. 1, par. 1, quarto comma, e l’art. 1, parr. 3 e 5, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, nonché l’art. 21 della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio generale di diritto dell’Unione di buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice, alla quale un operatore economico abbia presentato una richiesta di comunicazione delle informazioni considerate riservate contenute nell’offerta di un concorrente al quale è stato aggiudicato l’appalto, non è tenuta a comunicare tali informazioni qualora la loro trasmissione comporti una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla tutela delle informazioni riservate, e questo anche nel caso in cui la richiesta dell’operatore economico sia presentata nell’ambito di un ricorso di tale medesimo operatore vertente sulla legittimità della valutazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dell’offerta del concorrente. Qualora rifiuti di trasmettere tali informazioni o qualora, opponendo un siffatto rifiuto, respinga il ricorso amministrativo presentato da un operatore economico in merito alla legittimità della valutazione dell’offerta del concorrente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a effettuare un bilanciamento tra il diritto del richiedente a una buona amministrazione e il diritto del concorrente alla tutela delle sue informazioni riservate in modo che la sua decisione di rifiuto o la sua decisione di rigetto siano motivate e il diritto ad un ricorso efficace di cui beneficia un offerente escluso non venga privato di effetto utile.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 9 September 2021
(case C‑855/19, G. sp. z o.o. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 settembre 2021
(causa C‑855/19, G. sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy)
Con tale sentenza la Corte chiarisce che gli artt. 69, 206 e 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione di diritto nazionale che impone un obbligo di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sull’acquisto intracomunitario di carburanti prima che tale imposta diventi esigibile, ai sensi dello stesso art. 69.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 16 September 2021
(Balgarska Natsionalna televizia v. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 settembre 2021
(causa C‑21/20, Balgarska Natsionalna televizia c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP)
L’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’attività di un fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi, la quale consista nel fornire ai telespettatori servizi di media audiovisivi, che sia finanziata dallo Stato con una sovvenzione e che non dia luogo al pagamento di alcun canone da parte dei telespettatori per la diffusione dei programmi, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi della disposizione sopra citata. Inoltre, l’art. 168 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi è autorizzato a detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte per acquisti di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue attività che danno diritto a detrazione, e che esso non è autorizzato a detrarre l’IVA pagata a monte per acquisti di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue attività non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA. Al riguardo spetta agli Stati membri determinare i metodi e i criteri di ripartizione degli importi dell’IVA pagata a monte tra operazioni imponibili e operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, tenendo conto della finalità e dell’economia generale di tale direttiva nel rispetto del principio di proporzionalità.
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Judgment of the Court (First Chamber) 30 September 2021
(case C‑299/20, Icade Promotion SAS, formerly Icade Promotion Logement SAS v. Ministère de l’Action et des Comptes publics)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 settembre 2021
(causa C‑299/20, Icade Promotion SAS, già Icade Promotion Logement SAS c. Ministère de l’Action et des Comptes publics)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 392 della direttiva IVA nel senso che consente di applicare il regime di tassazione sul margine a operazioni di cessione di terreni edificabili sia quando il loro acquisto è stato assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA), senza che il soggetto passivo che li rivende abbia avuto il diritto di detrarre tale imposta, sia quando il loro acquisto non è stato assoggettato all’IVA, benché il prezzo di acquisto versato dal soggetto passivo-rivenditore per detti beni incorpori un importo a titolo di IVA che è stato assolto a monte dal venditore iniziale. Tuttavia, al di fuori di tale ipotesi, detta disposizione non si applica ad operazioni di cessione di terreni edificabili il cui acquisto iniziale non è stato assoggettato all’IVA, o perché esso esula dall’ambito di applicazione di tale imposta, o perché esso è esente da quest’ultima. Inoltre, precisa che l’art. 392 deve essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione del regime di tassazione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni acquistati non edificati siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili, ma non esclude l’applicazione di tale regime ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali una suddivisione in lotti o la realizzazione di opere di urbanizzazione che consentano l’installazione di reti a servizio di detti terreni, come, segnatamente, reti del gas o dell’elettricità.
AGOSTO 2021
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
LUGLIO 2021
Judgment of the General Court (Seventh Chamber), 14 July 2021
(AI c. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), case T‑65/19)
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione), 14 luglio 2021
(causa T‑65/19, AI c. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC))
Ivi si precisa che una persona che ha presentato una domanda di assistenza per il fatto di essere stata oggetto di molestie psicologiche, può avvalersi del diritto di essere ascoltata sui fatti che la riguardano, sul fondamento del principio di buona amministrazione. Infatti, l’art. 41, par. 2, lett. a), della Carta dei diritti fondamentali dispone che il diritto ad una buona amministrazione comprende in particolare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Il diritto di essere ascoltati garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed effettivamente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. Tale diritto persegue un duplice obiettivo: da un lato, serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato. Esso mira in particolare a garantire che qualsiasi decisione lesiva sia adottata con piena cognizione di causa ed ha in particolare l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sìche la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro. Il ruolo dell’autore della domanda di assistenza in cui si asseriscono fatti configuranti molestie consiste sostanzialmente nella sua collaborazione alla buona conduzione dell’indagine amministrativa al fine di accertare i fatti. Quando, in risposta ad una domanda di assistenza, l’amministrazione decide che gli elementi fatti valere a sostegno di detta domanda non sono fondati e che, pertanto, i comportamenti lamentati non configurano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, una siffatta decisione incide negativamente sull’autore della domanda di assistenza e gli reca pregiudizio ai sensi dell’art. 41, par. 2, lett. a), della Carta dei diritti fondamentali.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 8 July 2021
(Rádio Popular – Electrodomésticos SA v Autoridade Tributária e Aduaneira, case C‑695/19)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2021
(causa C‑695/19, Rádio Popular – Electrodomésticos SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
Secondo la Corte di giustizia l’art. 174, par. 2, lett. b) e c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 135, par. 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia effettuate da un soggetto passivo nell’ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, cosicché l’importo del volume d’affari relativo a tali operazioni non deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui all’articolo 174, paragrafo 1, di detta direttiva.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 1 July 2021
(CB v Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, case C‑521/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1° luglio 2021
(causa C‑521/19, CB c. Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia)
La Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in particolare i suoi artt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.
GIUGNO 2021
Judgment of the Court (Eighth Chamber) 3 June 2021
(case C‑182/20, BE, DT v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava, EP)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 giugno 2021
(causa C‑182/20, BE, DT c. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Accer Ipurl Suceava, EP)
La Corte precisa che gli artt. da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o ad una prassi nazionale secondo la quale l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l’obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l’avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica di detto operatore, ai sensi dell’art. 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell’impresa interessata.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 3 June 2021
(Titanium Ltd v. Finanzamt Österreich, case C‑931/19)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 3 giugno 2021
(causa C‑931/19,Titanium Ltd c. Finanzamt Österreich, già Finanzamt Wien)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che non costituisce una stabile organizzazione, ai sensi dell’art. 43 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché degli artt. 44 e 45 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE un immobile concesso in locazione in uno Stato membro, in circostanze in cui il proprietario di tale immobile non disponga di personale proprio per l’esecuzione della prestazione relativa alla locazione.
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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 giugno 2021
(cause riunite C‑58/20 e C‑59/20, K e DBKAG c. Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz)
Judgment of the Court (first chamber) 17 june 2021
(K and DBKAG (C‑59/20) v Finanzamt Österreich, formerly Finanzamt Linz, joined cases c‑58/20 and C‑59/20)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 135, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate.
Si segnala inoltre…
Commission implementing regulation (EU) 2021/897 of 4 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to the format of supervisory reporting to the competent authorities and the cooperation and exchange of information between competent authorities and with the European Insurance and Occupational Pensions Authority (Text with EEA relevance), in OJ L 197 of 4.6.2021, pages 7-66
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Testo rilevante ai fini del SEE), C/2021/1421, in GU L 197 del 4.6.2021, pagg. 7–66
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Council Regulation (EU) 2021/774 of 10 May 2021 amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers, in OJ L 167 of 12.5.2021, pages 1-2
Regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio del 10 maggio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici, ST/7312/2021/INIT, in GU L 167 del 12.5.2021, pagg. 1–2
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MAGGIO 2021
Judgment of the Court (Second Chamber) 12 May 2021
(CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, formerly Finanzamt Graz-Stadt, v. Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, formerly Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH, case C‑844/19)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2021
(causa C‑844/19, CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, già Finanzamt Graz-Stadt c. Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, già Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH)
La Corte precisa che l’art. 90, par. 1, e l’art. 183 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che un rimborso risultante da una rettifica della base imponibile ai sensi dell’art. 90, par. 1, della direttiva medesima deve dar luogo, al pari di un rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 183 di detta direttiva, alla corresponsione di interessi qualora non venga effettuato entro un termine ragionevole. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di tali disposizioni provvedendo ad un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 20 May 2021
(‘ALTI’ OOD v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C‑4/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2021
(causa C‑4/20, «ALTI» OOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)
La Corte precisa che l’art. 205 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale la persona ritenuta responsabile in solido ai sensi di tale articolo deve pagare, oltre all’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non pagato dal debitore di tale imposta, gli interessi di mora dovuti da quest’ultimo su tale importo, qualora sia accertato che, nell’esercitare essa stessa il suo diritto a detrazione, tale persona sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe assolto tale imposta.
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Publication of the Regulation (EU) 2021/694 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Digital Europe Programme and repealing Decision (EU) 2015/2240, in OJ L 166 of 11.5.2021, pages 1-34.
Pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/13/2021/INIT, in GU L 166 dell’11.5.2021, pagg. 1–34
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa digitale nel periodo 2021-2027, il quale consente di compiere «un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l’infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza».
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Regulation (EU) 2021/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing the ‘Fiscalis’ programme for cooperation in the field of taxation and repealing Regulation (EU) No 1286/2013, in OJ L 188 of 28.5.2021, pages 1-17
Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013, PE/35/2021/INIT, GU L 188 del 28.5.2021, pagg. 1–17
Il presente regolamento istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. A tal riguardo esso stabilisce gli obiettivi del programma, il relativo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
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Regulation (EU) 2021/785 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Union Anti-Fraud Programme and repealing Regulation (EU) No 250/2014,in OJ L of 17.5.2021, pages 110-122
Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014, PE/20/2021/INIT, in GU L 172 del 17.5.2021, pagg. 110–122
Il presente regolamento istituisce il programma antifrode dell’Unione per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Si segnala inoltre…
Council Regulation (EU) 2021/774 of 10 May 2021 amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers, in OJ L 167 of 12.5.2021, pages 1-2
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation establishing the 'Fiscalis' programme for cooperation in the field of taxation, COM/2021/241 final, Bruxelles, 11.5.2021
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale, COM/2021/241 final, Brusells, 11.5.2021
APRILE 2021
Order of the Court (Sixth Chamber) 14 April 2021
(Casa di Cura Città di Parma SpA v. Agenzia delle Entrate, case C-573/20)
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 aprile 2021
(causa C‑573/20, Casa di Cura Città di Parma SpA c. Agenzia delle Entrate)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 17, par. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell’IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 15 April 2021
(Grupa Warzywna Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, case C-935/19)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 15 aprile 2021
(causa C‑935/19, Grupa Warzywna Sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che pone a carico di un soggetto passivo, che abbia erroneamente qualificato un’operazione esente dall’imposta sul valore aggiunto come operazione soggetta a tale imposta, una sanzione pari al 20% dell’importo della sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA indebitamente reclamato, nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente ad una situazione in cui l’irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell’operazione quanto alla natura imponibile di quest’ultima, che è caratterizzata dall’assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l’Erario, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 15 April 2021
(EQ v. Administration de lEnregistrement, des Domaines et de la TVA , case C-846/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2021
(causa C‑846/19, EQ c. Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA)
L’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che costituiscono un’attività economica, ai sensi di tale disposizione, prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un’autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in particolare della situazione finanziaria della persona incapace, remunerazione che può inoltre essere presa in carico dallo Stato in caso di indigenza di quest’ultima, qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne garantiscano l’idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore. Inoltre, l’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che costituiscono «prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la sicurezza sociale» le prestazioni di servizi effettuate a beneficio di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, e, dall’altro, che non è escluso che un avvocato che fornisce siffatte prestazioni di servizi a carattere sociale possa beneficiare, ai fini dell’impresa che gestisce e nei limiti di tali prestazioni, di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, laddove un riconoscimento simile deve tuttavia obbligatoriamente essere concesso mediante l’intervento di un’autorità giudiziaria solo se lo Stato membro interessato, nel rifiutare tale riconoscimento, abbia superato i limiti del potere discrezionale di cui dispone a tal proposito. Infine, il principio di tutela del legittimo affidamento non osta a che l’amministrazione tributaria assoggetti all’IVA talune operazioni relative ad un periodo compiuto, in una situazione in cui tale amministrazione ha accettato per diversi anni le dichiarazioni IVA del soggetto passivo che non includono le operazioni della stessa natura nelle operazioni imponibili e in cui il soggetto passivo si trova nell’impossibilità di recuperare l’IVA dovuta presso coloro che hanno effettuato la remunerazione di tali operazioni, poiché va considerato che le remunerazioni già versate includono già detta IVA.
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Judgment of the Court (First Chamber) 22 April 2021
(J.K. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, case C‑703/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 aprile 2021
(causa C‑703/19, J.K. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, in combinato disposto con l’allegato III, punto12 bis, di tale direttiva e con l’art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «servizi di ristorazione e catering» la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da parte del cliente finale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Al riguardo, ove il cliente finale scelga di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione dal soggetto passivo per accompagnare il consumo dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 15 April 2021
(SK Telecom Co. Ltd v. Finanzamt Graz-Stadt, case C‑593/19)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 aprile 2021
(causa C‑593/19, SK Telecom Co. Ltd c. Finanzamt Graz-Stadt)
Con tale sentenza la Corte precisa che l’art. 59 bis, primo comma, lett. b), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata, a partire dal 1° gennaio 2010, dalla direttiva 2008/8/CE deve essere interpretato nel senso che i servizi di roaming forniti da un operatore di telefonia mobile, stabilito in un paese terzo, ai suoi clienti, anch’essi stabiliti o domiciliati o abitualmente residenti in tale paese terzo, che consentono loro di utilizzare la rete di comunicazione mobile nazionale dello Stato membro in cui soggiornano temporaneamente, devono essere considerati oggetto di un’«effettiva utilizzazione e [di un’]effettiva fruizione» nel territorio di detto Stato membro, ai sensi della disposizione succitata, di modo che il medesimo Stato membro può considerare il luogo delle prestazioni di tali servizi di roaming come se fosse situato nel suo territorio qualora, senza tener conto del trattamento fiscale al quale sono sottoposti detti servizi in base al diritto fiscale interno del suddetto paese terzo, l’esercizio di una tale facoltà abbia l’effetto di prevenire la non imposizione dei medesimi servizi all’interno dell’Unione.
MARZO 2021
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 March 2021
(VS v. Hauptzollamt Münster, case C‑7/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 marzo 2021
(causa C‑7/20, VS c. Hauptzollamt Münster)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 71, par. 1, co. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sull'IVA all’importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali sorge nello Stato membro in cui è stata effettuata la constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione, qualora i beni in questione, pur essendo stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell’Unione in un altro Stato membro, siano entrati nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro in cui è stata operata la constatazione suddetta.
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Judgment of the Court (Third Chamber), 4 March 2021
(Frenetikexito – Unipessoal Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C‑581/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 4 marzo 2021
(causa C‑581/19, Frenetikexito – Unipessoal Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
La Corte dichiara che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, con riserva di una verifica da parte del giudice del rinvio, un servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un professionista certificato e abilitato all’interno di stabilimenti sportivi, ed eventualmente nell’ambito di programmi che includono anche servizi di benessere e di cultura fisici, costituisce una prestazione di servizi distinta e indipendente e non può rientrare nell’esenzione di cui all’art. 132, par. 1, lett. c), di tale direttiva.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 11 March 2021
(Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial v. Skatteverket, case C‑812/19)
Sentenza della Corte (Settima sezione) 11 marzo 2021
(causa C‑812/19, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial c. Skatteverket)
Con tale sentenza si puntualizza che l’art. 9, par. 1, e l’art. 11 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell’IVA, la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale art. 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 11 March 2021
(Firma Z v. Finanzamt Y, case C‑802/19)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 marzo 2021
(causa C‑802/19, Firma Z c. Finanzamt Y)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una farmacia stabilita in uno Stato membro non può ridurre la propria base imponibile qualora effettui, a titolo di cessioni intracomunitarie esenti dall’IVA in tale Stato membro, forniture di prodotti farmaceutici a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria stabilita in un altro Stato membro e conceda uno sconto alle persone coperte da tale assicurazione.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 17 March 2021
(The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v Wellcome Trust Ltd, case C‑459/19)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 marzo 2021
(causa C‑459/19, The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs c. Wellcome Trust Ltd)
La Corte di giusitizia dichiara che l’art. 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo «che agisce in quanto tale», ai sensi del suddetto articolo.
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Judgment of the Court (Sixth Section), 18 March 2021
(UAB «P.» c. Dyrektor Izby Skarbowej w B., case C-48/20)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 marzo 2021
(causa C‑48/20, UAB «P.» c. Dyrektor Izby Skarbowej w B.)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 203 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e i principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, a seguito dell’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l’IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 25 March 2021
(Q-GmbH V. Finanzamt ZM, case C-907/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 marzo 2021
(causa C‑907/19, Q-GmbH c, Finanzamt Z)
Con tale sentenza la Corte di giustizia interpreta l’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto da esso prevista non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA.
Si segnala inoltre…
Council Directive (EU) 2021/514 of 22 March 2021 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, in OJ L 104 of 25.3.2021, pages 1-26
Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, ST/12908/2020/INIT, in GU L 104 del 25.3.2021, pagg. 1–26
FEBBRAIO 2021
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 4 February 2021
(DQ v. Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Action et des Comptes publics, in case C-903/19)
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 4 febbraio 2021
(DQ c. Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Action et des Comptes publics, causa C-903/19)
La Corte precisa che l’art. 11, par. 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità può essere richiesto sia dai funzionari e dagli agenti contrattuali che entrano per la prima volta al servizio di un’amministrazione nazionale dopo essere stati assunti in un’istituzione dell’Unione, sia da coloro che rientrano in servizio presso un’amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni in una siffatta istituzione nell’ambito di un collocamento in aspettativa o di un congedo per motivi personali.
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Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, Brussels, 19 February 2021
Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Bruxelles,19 febbraio 2021
Con tale direttiva si intende garantire una più efficace cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, In particolare essa è funzionale a migliorare le disposizioni che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa, specie a fronte della digitalizzazione dell'economia.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 25 February 2021
(Gmina Wrocław v. Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej, case C-604/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021
(causa C-604/19, Gmina Wrocław c. Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 14, par. 2, lett. a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale dietro pagamento di un canone costituisce una cessione di beni, ai sensi della suddetta disposizione. Inoltre, la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, in occasione di suddetta conversione dietro pagamento di un canone al comune proprietario del bene che consente a quest’ultimo di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, tale comune proprietario, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, agisce in qualità di soggetto passivo, ai sensi dell’art. 9, par. 1, della suddetta direttiva e non in quanto pubblica autorità, ai sensi dell’art. 13, par. 1, della stessa direttiva.
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Si segnala inoltre…
European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries and Directive 2004/109/ec as regards the use of the single electronic reporting format for annual financial reports, to support the recovery from the covid-19 crisis, of 16 february 2021, in OJ L 68 of 26.2.2021
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi covid-19, del 16 febbraio 2021, in GU L 68 of 26.2.2021
GENNAIO 2021
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 20 January 2021
(LN v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu and Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, case C-655/19)
Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 20 gennaio 2021
(causa C-655/19, LN c. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, lett. a), e l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che l’operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare l’importo di un prestito precedentemente concesso e, dopo qualche tempo, procede alla vendita di tale immobile non costituisce, di per sé, un’attività economica qualora tale operazione rientri nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella buona gestione del patrimonio privato, cosicché detta persona non può, con riferimento a tale operazione, essere considerata un soggetto passivo.
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Sentenza della Corte (Terza sezione) del 21 gennaio 2021
(causa C‑501/19, UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor c. Asociatia culturala „Suflet de Român“)
L’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un titolare di diritti d’autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest’ultimo sia autorizzato, in virtù di una licenza non esclusiva, a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d’autore. Inoltre, l’art. 28 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’organismo di gestione collettiva, che percepisce in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d’autore su opere musicali, remunerazioni dovute loro come corrispettivo per l’autorizzazione a comunicare al pubblico le loro opere protette, agisce in qualità di «soggetto passivo», ai sensi di tale articolo e si ritiene, pertanto, che abbia ricevuto tale prestazione di servizi da detti titolari, prima di fornirla, personalmente, all’utilizzatore finale. In un caso del genere, tale organismo è tenuto ad emettere in nome proprio per l’utilizzatore finale fatture in cui figurano le remunerazioni riscosse presso quest’ultimo, IVA inclusa. I titolari di diritti d’autore sono a loro volta tenuti ad emettere all’organismo di gestione collettiva fatture comprensive di IVA per la prestazione fornita a titolo delle remunerazioni ricevute.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 14 January 2021
(OM, case C-393/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021
(causa C‑393/19, OM)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 2, par. 1, della decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, letto alla luce dell’art. 17, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga ad un terzo in buona fede. Inoltre, l’art. 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente ad una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.
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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 gennaio 2021
(causa C‑288/19, QM c. Finanzamt Saarbrücken)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 56, par. 2, co. 1, della direttiva 2006/112/CE nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo al suo dipendente, di un veicolo destinato all’impresa, qualora tale operazione non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva. Per contro, detto art. 56, par. 2, co. 1, si applica ad una siffatta operazione qualora si tratti di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi del summenzionato art. 2, par. 1, lett. c), e tale dipendente disponga, permanentemente, del diritto di utilizzare il veicolo di cui trattasi per fini privati e di escluderne altre persone, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta superiore a trenta giorni.