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La cooperazione amministrativa

cooperazione amministrativa

La cooperazione amministrativa

Sezione curata da Anna Iermano

 

Ai sensi dell'art. 197 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rubricato "Cooperazione amministrativa", l'esigenza di assicurare l'effettiva attuazione del diritto dell'Unione, se necessario mediante un'azione di sostegno delle amministrazioni statali, è considerata una questione di interesse comune. In tal modo il Trattato istituzionalizza la cooperazione amministrativa, consentendo all'Unione europea di sostenere gli sforzi dei Paesi membri volti a migliorare la "capacity building" delle amministrazioni nazionali, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e la mobilità di funzionari, nonché mediante programmi di formazione. La dimensione amministrativa europea traspare, tra l'altro, dall'articolo 6 del TFUE che stabilisce la competenza dell'Unione ad adottare piani intesi a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri in settori quali la cooperazione amministrativa; altre disposizioni stabiliscono i caratteri stessi dell'amministrazione europea, la quale deve essere "aperta, efficace ed indipendente" (art. 298 del  TFUE), nonché le garanzie dei diritti dei singoli nei confronti di istituzioni, organi ed organismi appartenenti all'Unione (ad es. in materia di trasparenza, art. 15 del TFUE), alla stregua del più generale principio di buona amministrazione (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). In particolare, il Trattato prevede espressamente l'adozione di misure volte ad assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri e la Commissione europea, nei settori rientranti nello "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" (art. 74 TFUE); ed, inoltre, dispone che le misure di cui all'articolo 74 TFUE siano adottate su proposta della Commissione, oppure su iniziativa di un quarto degli Stati membri (art. 76 del TFUE). Alla Commissione europea, che rappresenta il principale referente delle amministrazioni nazionali, si affiancano, altresì, organismi di ausilio esterno (comitati), uffici (agenzie europee), reti di organismi (es. la rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale) ed autorità indipendenti (es. il Garante europeo per la protezione dei dati personali) che interagiscono, tutti, in vario modo con le Pubbliche Amministrazioni. Si incentiva, pertanto, la cooperazione e l'azione sussidiaria, secondo modalità di relazione che si fondano sulla collaborazione e sulla dialettica piuttosto che sulla gerarchia. La complessità derivante dai raccordi di tipo procedimentale ed organizzativo delle diverse amministrazioni risulta, così, gestita, nel sistema amministrativo comune, mediante il decentramento e l'interconnessione, nel rispetto dei principi fondamentali di leale cooperazione, proporzionalità e sussidiarietà.
Nella presente sezione è monitorata l'attività delle Istituzioni europee (in particolare, emanazione di atti di diritto derivato, adozione di atti preparatori, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) sugli aspetti sopra descritti, a partire da gennaio 2013. Una particolare attenzione è, tra l'altro, riservata all'IVA, quale principale imposta armonizzata a livello europeo.

Per l'invio di contributi: slsg@unisa.it


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Administrative cooperation

Section by Anna Iermano

 

Pursuant to art. Article 197 of the Treaty on the Functioning of the European Union, entitled “Administrative cooperation”, the need to ensure the effective implementation of Union law, if necessary through action in support of State administrations, is considered to be a matter of common concern. In this way, the Treaty institutionalizes administrative cooperation, enabling the European Union to support Member States' efforts to improve the capacity building of national administrations, in particular through the exchange of information and mobility of officials, as well as through training programmes. The European administrative dimension can be seen, inter alia, in Article 6 TFEU, which sets out the Union's competence to adopt plans to support, coordinate or supplement Member States' action in areas such as administrative cooperation; other provisions lay down the very characteristics of the European administration, which must be "open, efficient and independent" (Article 298 TFEU), as well as guarantees of the rights of individuals vis-à-vis institutions, bodies, offices and agencies belonging to the Union (e.g., as concerns transparency, Art. 15 TFEU), in line with the more general principle of good administration (Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union). In particular, the Treaty expressly provides for the adoption of measures to ensure administrative cooperation between the competent services of the Member States and the European Commission in the areas covered by the "area of freedom, security and justice" (Article 74 TFEU); and, in addition, provides that the measures outlined in Article 74 TFEU are to be adopted either on a proposal from the Commission or on the initiative of one quarter of the Member States (Article 76 TFEU). The European Commission, which is the main contact hub for national administrations, is also supported by external aid bodies (committees), offices (European agencies), networks of bodies (e.g. the European Environment Information and Observation Network) and independent authorities (e.g. the European Data Protection Supervisor), which all interact, in various ways, with the Public Administrations. Cooperation and subsidiary action is therefore encouraged through relationships based on collaboration and dialogue rather than hierarchy. The complexity deriving from the procedural and organizational connections between the various administrations is thus managed in the common administrative system, through decentralization and interconnection, in compliance with the fundamental principles of loyal cooperation, proportionality and subsidiarity.
This section monitors the activities of the European institutions (in particular, secondary legislation, preparatory acts, the judgments of the Court of Justice of the European Union) on the above aspects, starting from January 2013. Particular attention is given to VAT, as the main harmonized tax at European level.

To send contributions, write to: slsg@unisa.it


 


                                                                                             DICEMBRE 2024


Judgment of the Court (Eighth Chamber) 5 December 2024 
(Modexel – Consultores e Serviços SA v Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira, case C‑680/23)

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 dicembre 2024 
(causa C‑527/23, Weatherford Atlas Gip SA c. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)
La Corte precisa che l’art. 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, quest’ultimo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 12 December 2024
(Weatherford Atlas Gip SA v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, case C‑527/23)

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 dicembre 2024 
(causa C‑527/23, Weatherford Atlas Gip SA c Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)
La Corte di giustizia precisa  che l’art. 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’amministrazione tributaria nega il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, versata da un soggetto passivo all’atto dell’acquisto di servizi presso altri soggetti passivi facenti parte di uno stesso gruppo di società, con la motivazione che tali servizi sarebbero stati contemporaneamente forniti ad altre società di tale gruppo e che il loro acquisto non sarebbe stato necessario o opportuno, quando è stabilito che detti servizi sono utilizzati a valle da tale soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 12 December 2024
(Dranken Van Eetvelde NV v Belgische Staat, case C‑331/23)


Sentenza della Corte (Nona Sezione) 12 dicembre 2024
(causa C‑331/23, Dranken Van Eetvelde NVc Belgische Staat)
L’art. 205 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale che, per garantire la riscossione dell’IVA, prevede la responsabilità in solido oggettiva di un soggetto passivo diverso da quello che sarebbe di norma debitore di tale imposta, senza tuttavia che il giudice competente possa esercitare un potere di valutazione in funzione della partecipazione delle diverse persone coinvolte in una frode fiscale, purché tale soggetto abbia la possibilità di dimostrare di aver adottato ogni misura che può essergli ragionevolmente richiesta per garantire che le operazioni da esso realizzate non facessero parte di tale frode.  Inoltre, l’art. 205 della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale che impone l’obbligazione solidale di assolvere l’IVA a un soggetto passivo diverso da quello che sarebbe di norma debitore di tale imposta, senza che si tenga conto del diritto di quest’ultimo alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte. Infine, l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente il cumulo delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative di natura penale, derivanti da diversi procedimenti, per fatti della stessa natura, che tuttavia hanno avuto luogo nel corso di esercizi fiscali successivi e che costituiscono oggetto di procedimenti amministrativi di natura penale per un esercizio fiscale e di procedimenti penali per un altro esercizio fiscale.
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Judgment of the court (Fifth Chamber) 12 December 2024 
(DD - European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), case C‑680/22 P)

Sentenza della corte (Quinta Sezione) 12 dicembre 2024
(causa C 680/22 P, DD - Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), rappresentata inizialmente da M. O’Flaherty, successivamente da S. Rautio, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)
Ai parr. 29-32 la Corte evidenzia che il requisito di imparzialità, che si impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione nell’adempimento dei loro compiti, mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Tale requisito è inteso, in particolare, a evitare situazioni di conflitti di interessi relativamente ai funzionari e agli agenti che agiscono per conto di tali istituzioni, organi e organismi. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente comprendere come suscettibili di apparire, agli occhi dei terzi, come idonee ad influire sulla sua indipendenza in materia. Siffatto requisito di imparzialità comporta una componente soggettiva, in forza della quale nessun membro dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali, e una componente oggettiva, ovvero ciascuna istituzione, organo e organismo dell’Unione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio. Più particolarmente, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio su un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità. È sufficiente che esista un legittimo dubbio al riguardo e che esso non possa essere dissipato. Ne consegue che non si può pretendere che le persone le cui questioni siano trattate da un’istituzione, da un organo o da un organismo dell’Unione forniscano, a sostegno della loro argomentazione secondo cui il requisito di imparzialità oggettiva non è stato rispettato nel corso di un procedimento amministrativo, la prova di indizi concreti di parzialità. L’imparzialità oggettiva viene valutata indipendentemente dalla condotta specifica della persona interessata.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 5 December 2024 
(Modexel – Consultores e Serviços SA v Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira, case C‑680/23)

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 dicembre 2024
(causa C‑680/23, Modexel – Consultores e Serviços SA c. Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira)
La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di IVA dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 19 December 2024 
(A, B, Foreningen C v Skatteministeriet, case C‑573/22)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 dicembre 2024
(causa C‑573/22, A, B, Foreningen C c. Skatteministeriet)
L’art. 2, par. 1, lett. c), e l’art. 370 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale, al 1º gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare detta attività, indipendentemente dalla questione se tale attività rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi del citato art. 2, par. 1, lettera c).
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Directive (EU) 2024/3237 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 December 2024 amending Directive (EU) 2015/413 facilitating cross-border exchange of information on road-safety-related traffic offences, in OJ L 2024/3237, 30.12.2024

Direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/77/2024/REV/1, in OJ L, 2024/3237, 30.12.2024
La presente direttiva che modifica la direttiva (UE) 2015/413 mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell’Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l’applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione.
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Commission Decision (EU) 2024/3083 of 4 December 2024 establishing the Code of Good Administrative Behaviour for Staff of the European Commission in their relations with the public, in OJ L 2024/3083, 5.12.2024 

Decisione (UE) 2024/3083 della Commissione del 4 dicembre 2024 che istituisce un codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico, in GU L, 2024/3083, 5.12.2024      
Con tale decisione si istituisce un codice di buona condotta amministrativa, il quale contribuisce a garantire che il personale della Commissione attui quotidianamente i principi di buona amministrazione nei suoi rapporti con il pubblico. Stabilisce i principi che guidano la condotta amministrativa del personale della Commissione, quali la legittimità, l'indipendenza, la non discriminazione e la parità di trattamento, la proporzionalità, la coerenza, l'imparzialità, l'obiettività e la rapida gestione delle richieste di informazioni del pubblico.

Si segnala inoltre…
Council Decision (EU) 2024/3219 of 12 December 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of the Parties of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence with regard to matters related to institutions and public administration of the Union, in OJ L 2024/3219, 23.12.2024

Decisione (UE) 2024/3219 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, ST/16144/2024/INIT, in OJ L, 2024/3219, 23.12.2024---
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Decision (EU, Euratom) 2024/3240 of the European Parliament of 17 December 2024 electing the European Ombudsman, in OJ L 2024/3240, 23.12.2024

Decisione (UE, Euratom) 2024/3240 del Parlamento europeo, del 17 dicembre 2024, sull’elezione del Mediatore europeo, in GU L, 2024/3240, 23.12.2024
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Council Decision (EU) 2024/3158 of 12 December 2024 appointing a European Prosecutor of the European Public Prosecutor’s Office, in OJ L 2024/3158, 13.12.2024

Decisione (UE) 2024/3158 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, relativa alla nomina di un procuratore europeo della Procura europea, ST/15201/2024/INIT, in GU L, 2024/3158, 13.12.202

                                                                                                    NOVEMBRE 2024


Judgment of the Court (Tenth Chamber) 14 November 2024 
KL v. Staatssecretaris van Financiën, case C‑613/23)

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 14 novembre 2024 
(causa C‑613/23, KL c. Staatssecretaris van Financiën)
La Corte precisa che l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale secondo la quale l’amministratore di un ente che non ha rispettato l’obbligo di notificare la sua incapacità di pagare un debito relativo all’IVA deve dimostrare, al fine di liberarsi della sua responsabilità solidale per il pagamento di tale debito, che l’inadempimento di tale obbligo di notifica non gli è imputabile, purché la normativa in questione non limiti la possibilità di dimostrare tale circostanza ai soli casi di forza maggiore, ma consenta all’amministratore di invocare ogni circostanza idonea a dimostrare di non essere responsabile dell’inosservanza di detto obbligo di notifica. Inoltre, l’art. 273 della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che comporta che l’amministratore di un ente che abbia omesso di notificare l’incapacità di pagamento di quest’ultimo resti responsabile in solido del pagamento di un debito relativo all’imposta sul valore aggiunto per un periodo specifico, laddove è stato liberato da un debito allo stesso titolo per un periodo immediatamente successivo dopo aver potuto dimostrare di aver agito in buona fede ed aver esercitato, nei tre anni precedenti, tutta la diligenza richiesta ad un operatore accorto al fine di prevenire l’incapacità dell’ente di adempiere i propri obblighi e la sua partecipazione ad un abuso o a una frode è esclusa.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 7 November 2024 
(Skatteministeriet v Lomoco Development ApS, Holm Invest Aalborg A/S, I/S Nordre Strandvej Sæby, Strandkanten Sæby ApS, case C‑594/23)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 novembre 2024 
(causa C‑594/23, Skatteministeriet c. Lomoco Development ApS, Holm Invest Aalborg A/S, I/S Nordre Strandvej Sæby, Strandkanten Sæby ApS)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 12 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un’operazione di cessione di un terreno provvisto, alla data di tale cessione, esclusivamente di fondazioni di costruzioni ad uso abitativo costituisce una cessione di un«terreno edificabile», ai sensi di tale articolo.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 7 November 2024 
(UD, QO, VU, LO, CA v Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, case C‑126/23)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 novembre 2024
(causa C‑126/23, UD, QO, VU, LO, CA c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all’indennizzo dei genitori della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest’ultima all’assenza di detti genitori.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 7 November 2024
(Adusbef – Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari v Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, DIPE – Dipartimento programmazione e coordinamento della politica economica, Autorità di regolazione dei trasporti, Corte dei Conti, Avvocatura generale dello Stato, case C-683/22)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 novembre 2024
(causa C‑683/22, Adusbef – Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, DIPE – Dipartimento programmazione e coordinamento della politica economica, Autorità di regolazione dei trasporti, Corte dei conti, Avvocatura generale dello Stato)
L’art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con il principio generale di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l’amministrazione aggiudicatrice può procedere alla modifica di una concessione in corso di validità, riguardante la persona del concessionario e l’oggetto della concessione, senza organizzare una nuova procedura di aggiudicazione di concessione, purché tale modifica non rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 43, par. 5, della citata direttiva e l’amministrazione aggiudicatrice abbia esposto i motivi per i quali ha ritenuto di non essere tenuta a organizzare una tale procedura. Inoltre, l’art. 43 della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l’amministrazione aggiudicatrice può procedere alla modifica di una concessione in corso di validità senza aver valutato l’affidabilità del concessionario, qualora tale modifica non rientri nell’ambito di applicazione né dell’art. 43, par. 1, comma 1, lettera d), ii), né dell’articolo 43, paragrafo 5, della citata direttiva. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le norme che permettono all’amministrazione aggiudicatrice di reagire qualora il concessionario si sia reso o sia sospettato di essersi reso autore di un grave inadempimento contrattuale, che rende dubbia la sua affidabilità, durante l’esecuzione della concessione.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 21 November 2024
(‘SEM Remont’ EOOD v Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C‑624/23)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 novembre 2024
(causa C‑624/23, «SEM Remont» EOOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)
La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE deve essere interpretata nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro conformemente alla quale il destinatario di una cessione assoggettata all’imposta sul valore aggiunto è privato del diritto a detrarre tale imposta, previsto dalla direttiva suddetta, nel caso in cui il fornitore, da una parte, non abbia adempiuto l’obbligo, previsto da detta normativa, di depositare una domanda di registrazione ai fini dell’IVA e abbia emesso, all’attenzione del destinatario, fatture che non indicano l’IVA, e, dall’altra, abbia redatto, nel corso di una verifica fiscale, un verbale che menziona l’IVA suddetta e in cui tale fornitore era presentato anche quale destinatario della cessione in parola. Inoltre, la direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, e il principio della neutralità dell’IVA, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che esclude la possibilità di rettificare una fattura nel caso in cui, da una parte, la fattura che il fornitore ha consegnato al destinatario di una cessione assoggettata all’IVA non indicasse tale imposta e, dall’altra, in occasione di una verifica fiscale riguardante tale fornitore, quest’ultimo abbia redatto un verbale che menziona l’IVA e presenta tale fornitore anche come destinatario della cessione.

 


                                                                                                       OTTOBRE 2024

Judgment of the Court (Ninth Chamber)
4 October 2024 

(Voestalpine Giesserei Linz GmbH v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, case C‑475/23)

 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 4 ottobre 2024

(causa C‑475/23, Voestalpine Giesserei Linz GmbH c. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca) 
La Corte di giustizia precisa che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica. Il medesimo articolo va interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale in forza della quale la detrazione dell’IVA assolta a monte è negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte. 
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 4 October 2024 
(UP CAFFE d.o.o. v. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, case C‑171/23)


Sentenza della Corte (Quarta Sezione)
4 ottobre 2024 
(causa C‑171/23, UP CAFFE d.o.o. c. Ministarstvo financija Republike Hrvatske)
La Corte di giustizia chiarisce che la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/856, letta alla luce del principio del divieto di pratiche abusive, deve essere interpretata nel senso che, qualora sia dimostrato che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’imposta sul valore aggiunto, previsto all’art. 287, punto 19, della medesima direttiva 2006/112, in favore di un’attività che era stata in precedenza esercitata, con il beneficio di tale regime, da un’altra società, la citata direttiva 2006/112 esige che la società così creata non possa beneficiare di detto regime, anche in assenza di disposizioni specifiche che sanciscano il divieto di siffatte pratiche abusive nell’ordinamento giuridico nazionale.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 17 October 2024 
(Skatteverket vDigital Charging Solutions GmbH, case C‑60/23)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 ottobre 2024 
(causa C‑60/23, Skatteverket c. Digital Charging Solutions GmbH)

L’art. 14, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE, in combinato disposto con l’art. 15, par. 1, della direttiva 2006/112, come modificata, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di energia elettrica, ai fini della ricarica di un veicolo elettrico ad una stazione di ricarica appartenente ad una rete pubblica di stazioni di tal genere, costituisce cessione di beni ai sensi della prima di tali disposizioni. L’art. 14 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, in combinato disposto con l’art. 15, par. 1, della direttiva 2006/112, come modificata, dev’essere interpretato nel senso che la pp di un veicolo elettrico presso una rete di stazioni di ricarica pubbliche, cui l’utente ha accesso mediante un abbonamento concluso con una società diversa dall’operatore di detta rete, implica che l’energia elettrica consumata è reputata ceduta, in un primo momento, dall’operatore di detta rete alla società che offre accesso a quest’ultima e, in un secondo momento, da tale società a detto utente, anche se quest’ultimo sceglie la quantità, il momento e il luogo della ricarica nonché le modalità di utilizzo dell’energia elettrica, quando tale società agisce in nome proprio ma per conto dell’utente nell’ambito di un contratto di commissione, ai sensi dell’art. 14, par. 2, lett. c), della direttiva 2006/112, come modificata.

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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 24 October 2024 
(Obshtina Pleven v. Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa ‘Regioni v rastezh’ 2014-2020, case C‑513/23)

 
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 24 ottobre 2024 
(causa C‑513/23, Obshtina Pleven c. Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014–2020)
La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 42, par. 3, lett. b), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2019/1828 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che richiede alle amministrazioni aggiudicatrici l’aggiunta della menzione «o equivalente» in tutti i casi in cui le specifiche tecniche che compaiono nei documenti di una gara d’appalto siano formulate mediante riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, incluse le norme armonizzate rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 4 October 2024 
(Voestalpine Giesserei Linz GmbH v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj,  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napocacase C‑475/23)

 Sentenza della Corte (Nona Sezione) 4 ottobre 2024 
(causa C‑475/23, Voestalpine Giesserei Linz GmbH c. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca)
Secondo la Corte l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica. Inoltre, l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale in forza della quale la detrazione dell’IVA assolta a monte è negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 4 October 2024 
(UP CAFFE d.o.o. v. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, case C‑171/23)


Sentenza della Corte (Quarta Sezione)
4 ottobre 2024 
(causa C‑171/23, UP CAFFE d.o.o. c. Ministarstvo financija Republike Hrvatske)

La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/856, letta alla luce del principio del divieto di pratiche abusive, deve essere interpretata nel senso che, qualora sia dimostrato che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’imposta sul valore aggiunto, previsto all’art. 287, punto 19, della medesima direttiva 2006/112, in favore di un’attività che era stata in precedenza esercitata, con il beneficio di tale regime, da un’altra società, la citata direttiva 2006/112 esige che la società così creata non possa beneficiare di detto regime, anche in assenza di disposizioni specifiche che sanciscano il divieto di siffatte pratiche abusive nell’ordinamento giuridico nazionale.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 17 October 2024
(SkatteverketDigital Charging Solutions GmbH, case C‑60/23)


Sentenza della Corte (Quinta Sezione)
17 ottobre 2024 
(causa C‑60/23, Skatteverket c. Digital Charging Solutions GmbH)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 14, p 1, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE, in combinato disposto con l’art. 15, par. 1, della direttiva 2006/112, come modificata, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di energia elettrica, ai fini della ricarica di un veicolo elettrico ad una stazione di ricarica appartenente ad una rete pubblica di stazioni di tal genere, costituisce cessione di beni ai sensi della prima di tali disposizioni. Inoltre, l’art. 14 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, in combinato disposto con l’art. 15, par. 1, della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che la ricarica di un veicolo elettrico presso una rete di stazioni di ricarica pubbliche, cui l’utente ha accesso mediante un abbonamento concluso con una società diversa dall’operatore di detta rete, implica che l’energia elettrica consumata è reputata ceduta, in un primo momento, dall’operatore di detta rete alla società che offre accesso a quest’ultima e, in un secondo momento, da tale societàda detto utente, anche se quest’ultimo sceglie la quantità, il momento e il luogo della ricarica nonché le modalità di utilizzo dell’energia elettrica, quando tale società agisce in nome proprio ma per conto dell’utente nell’ambito di un contratto di commissione, ai sensi dell’art. 14, par. 2, lett. c), della direttiva 2006/112.

                                                                                             SETTEMBRE 2024  


Judgment of the court (Seventh Chamber) 12 September 2024 

(‘NARE-BG’ ЕООD v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C‑429/23)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 settembre 2024 

(causa C‑429/23, «NARE-BG» ЕООD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)

La Corte precisa che l’art. 184 della direttiva 2006/112/CE, quale modificata dalla direttiva 2010/45/UE, in combinato disposto con l’art. 186 della direttiva 2006/112, quale modificata dalla direttiva 2010/45, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali in forza delle quali a un soggetto passivo è negato il diritto di detrarre l’IVA pagata a monte prima della sua registrazione ai fini dell’IVA, a motivo del fatto che egli ha chiesto tale detrazione dopo la scadenza del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale applicabile, mediante una dichiarazione volta a rettificare una dichiarazione IVA presentata prima della scadenza del suddetto termine, sebbene siano state adottate misure nazionali connesse alla pandemia di COVID-19 al fine di prorogare i termini per la dichiarazione e il pagamento di talune imposte, senza includere tra queste ultime l’IVA.

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Judgment of the Court (First Chamber) 12 September 2024 

(Novo Nordisk A/S v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑248/23)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 settembre 2024

(causa C‑248/23, Novo Nordisk AS c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)

L’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale un’azienda farmaceutica che è obbligata a riversare all’ente statale di assicurazione malattia una parte del suo fatturato realizzato con la vendita di prodotti farmaceutici finanziati con fondi pubblici, non ha diritto alla riduzione a posteriori della base imponibile a titolo di tali versamenti, tenuto conto del fatto che gli stessi sono effettuati per legge, che la loro base imponibile può essere ridotta detraendo i versamenti effettuati in forza di una convenzione di presa in carico nonché le spese di ricerca e sviluppo sostenute dall’azienda nel settore sanitario, e che gli importi dovuti sono riscossi dall’amministrazione tributaria, la quale li trasferisce immediatamente all’ente statale di assicurazione malattia.

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Judgment of the Court (First Chamber) 12 September 2024 

(Chaudfontaine Loisirs SA v État belge (SPF Finances), case C‑73/23)

 

Sentenza della corte (Prima Sezione) 12 settembre 2024

(causa C‑73/23, Chaudfontaine Loisirs SA c. État belge (SPF Finances))

L’art. 135, par. 1, lett. i), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento fra, da un lato, l’acquisto di biglietti di lotteria e la partecipazione ad altri giochi d’azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica (offline) e, dall’altro, la partecipazione ai giochi d’azzardo con poste di denaro diversi dalle lotterie proposti online, escludendo quest’ultima dall’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto applicabile ai primi, purché le differenze oggettive tra queste categorie di giochi d’azzardo con poste di denaro siano idonee ad influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o per l’altra categoria di giochi.  Inoltre, il principio di leale cooperazione, quale sancito all’art. 4, par. 3, TUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione impongono al giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali giudicate incompatibili con l’art. 135, par. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, senza che rilevi, al riguardo, l’esistenza di una sentenza del giudice costituzionale nazionale che ha disposto il mantenimento degli effetti di tali disposizioni nazionali. Infine, le norme del diritto dell’Unione relative alla ripetizione dell’indebito devono essere interpretate nel senso che esse conferiscono al soggetto passivo un diritto ad ottenere il rimborso dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto riscossa in uno Stato membro in violazione dell’art. 135, par. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, a condizione che tale rimborso non comporti un arricchimento senza causa di tale soggetto passivo.

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Judgment of the court (First Chamber) 12 September 2024 

(Casino de Spa SA, Ardent Betting SA, Ardent Finance SA, Artekk SRL (assorbita da Circus Belgium SA), Circus Belgium SA, Circus Services SA, Gambling Management SA, Games Services SA, Gaming1 SRL, Guillemins Real Estate SA, Immo Circus Wallonie SA, Mr Joker SRL, Pres Carats Sports SA, Pro Sécurité SRL, Royal Namur SA, Euro 78 SRL, Lucky Bet SRL, Reflex SA, Slots SRL, Winvest SRL, Parction SA, Ardent Casino Belgium SA, Ardent Casino International SA, Ardent Namur Immo SA, Odds Sportbar SRL, HQ1 SRL, Tour de Baschamps SRL c. État belge (SPF Finances, case C‑741/22)

 

Sentenza della corte (Prima Sezione) 12 settembre 2024

(causa C‑741/22, Casino de Spa SA, Ardent Betting SA, Ardent Finance SA, Artekk SRL (assorbita da Circus Belgium SA), Circus Belgium SA, Circus Services SA, Gambling Management SA, Games Services SA, Gaming1 SRL, Guillemins Real Estate SA, Immo Circus Wallonie SA, Mr Joker SRL, Pres Carats Sports SA, Pro Sécurité SRL, Royal Namur SA, Euro 78 SRL, Lucky Bet SRL, Reflex SA, Slots SRL, Winvest SRL, Parction SA, Ardent Casino Belgium SA, Ardent Casino International SA, Ardent Namur Immo SA, Odds Sportbar SRL, HQ1 SRL, Tour de Baschamps SRL c. État belge (SPF Finances)

L’art. 135, par. 1, lett. i), della direttiva 2006/112/CE, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento fra, da un lato, l’acquisto online di biglietti di lotteria e, dall’altro, la partecipazione ad altri giochi d’azzardo con poste di denaro proposti online, escludendo quest’ultima dall’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto applicabile al primo, purché le differenze oggettive tra queste due categorie di giochi d’azzardo con poste di denaro siano idonee ad influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o per l’altra categoria di giochi.  Inoltre, il principio di leale cooperazione e il principio del primato del diritto dell’Unione impongono al giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali giudicate incompatibili con l’art. 135, par. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale; mentre le norme del diritto dell’Unione relative alla ripetizione dell’indebito devono essere interpretate nel senso che esse conferiscono al soggetto passivo un diritto ad ottenere il rimborso dell’importo dell’IVA riscossa in uno Stato membro in violazione dell’art. 135, par. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, a condizione che tale rimborso non comporti un arricchimento senza causa di tale soggetto passivo. Infine, l’art. 108, par. 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cui hanno beneficiato taluni operatori costituisca un aiuto di Stato illegittimo, un soggetto passivo che non ha beneficiato di una siffatta esenzione non può ricevere, sotto forma di risarcimento dei danni, un importo equivalente all’IVA da esso assolta.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 12 September 2024 

(Syndyk Masy Upadłości A v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, case C‑709/22)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 settembre 2024 

(causa C‑709/22, Syndyk Masy Upadłości A c. Dyrektor lzby Administracji Skarbowej we Wrocławiu)

La Corte di giustizia puntualizza che gli artt. 273 e 395 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e la decisione di esecuzione (UE) 2019/310, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all’art. 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che l’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) depositato su un conto IVA separato, di cui dispone un fornitore presso un istituto bancario, possa essere utilizzato solo a fini limitati, vale a dire, in particolare, il pagamento dell’IVA dovuta all’amministrazione tributaria o il pagamento dell’IVA indicata nelle fatture ricevute dai fornitori di beni o servizi.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 5 September 2024 

(X (C‑639/22), Stichting BPL Pensioen (C‑643/22), Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL) (C‑644/22), v Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht (C‑639/22, C‑643/22 and C‑644/22), and Fiscale Eenheid Achmea BV (C‑640/22), Y (C‑641/22), v Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C‑640/22 and C‑641/22), and Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (C‑642/22) v Inspecteur van de Belastingdienst Maastricht (C‑642/22), joined cases C‑639/22 to C‑644/22)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 settembre 2024

(cause riunite da C‑639/22 a C‑644/22, X (C‑639/22), Stichting BPL Pensioen (C‑643/22), Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL) (C‑644/22) c. Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht (C‑639/22, C‑643/22 e C‑644/22), e Fiscale Eenheid Achmea BV (C‑640/22), Y (C‑641/22) c. Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C‑640/22 e C‑641/22), e Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (C‑642/22) c. Inspecteur van de Belastingdienst Maastricht (C‑642/22))

L’art. 135, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che i partecipanti a un fondo pensione che, nell’ambito di un regime pensionistico collettivo, istituisce un contratto pensionistico che prevede diritti a pensione e prestazioni pensionistiche il cui importo, benché definito sulla base di una pensione di riferimento o dei redditi professionali e del numero di anni di lavoro di ciascun partecipante, può variare, a determinate condizioni, in conseguenza dei risultati degli investimenti effettuati da tale fondo pensione, possono essere ritenuti sopportare il rischio degli investimenti solo qualora tale importo dipenda, in via principale, dai risultati di tali investimenti. Inoltre, l’art. 135, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che al fine di determinare se un fondo pensione che non sia un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari possa beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, non solo è necessario effettuare un confronto con un simile organismo, ma anche valutare se, tenuto conto della situazione giuridica e finanziaria del partecipante rispetto al fondo pensione, detto fondo pensione sia comparabile ad altri fondi che, senza costituire organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, sono considerati dallo Stato membro di cui trattasi fondi comuni d’investimento ai sensi di tale disposizione.

 

AGOSTO 2024

 

Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.



LUGLIO 2024

Judgment of the Court (Eighth Chamber) 11 July 2024
(Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej v. J.S., case C‑182/23 [Makowit]

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 11 luglio 2024 
(causa C 182/23 [Makowit], Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej c. J.S)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 14, par. 2, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un’operazione di trasferimento, mediante espropriazione, della proprietà di lotti di terreno agricolo dietro pagamento di un’indennità al proprietario di tale terreno deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto qualora tale proprietario sia un agricoltore soggetto passivo dell’IVA e agisca in quanto tale, anche se non esercita alcuna attività di commercializzazione fondiaria e non ha intrapreso alcuna azione diretta a tale trasferimento.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 4 July 2024
(Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) v. Guvernul României, Ministerul Finanțelor, case C‑179/23)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 luglio 2024 
(causa C‑179/23, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) c. Guvernul României, Ministerul Finanțelor)
L’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 24, par. 1, e l’art. 25, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi effettua una prestazione di servizi, ai sensi di tali disposizioni, nel caso in cui, da un lato, riscuota, distribuisca e paghi, in forza di legge, ai titolari dei diritti i compensi che determinati utilizzatori definiti dalla legge devono versare agli stessi titolari e, dall’altro, trattenga su tali compensi una commissione di gestione che detti titolari devono versargli e che è destinata a coprire i costi sostenuti per tale attività, qualora i compensi riscossi in tale sede per conto di detti titolari non costituiscano il corrispettivo di prestazioni di servizi, ai sensi di tale direttiva, effettuate dagli stessi titolari a favore di detti utilizzatori.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 4 July 2024 
(Biedrība ‘Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija’ v. Valsts ieņēmumu dienests, case C‑87/23)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 luglio 2024 
(causa C‑87/23, Biedrība «Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija» c. Valsts ieņēmumu dienests)
L’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso le prestazioni di servizi di formazione fatturate da un’associazione senza scopo di lucro, essenzialmente subappaltate a terzi e che hanno beneficiato di sovvenzioni provenienti da fondi europei che possono ammontare fino al 70% dell’importo totale di tali prestazioni, senza che trovi applicazione l’art. 28 di tale direttiva, in mancanza di un espresso contratto di mandato che consenta di dimostrare l’esistenza di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo in nome proprio e per conto terzi. Inoltre, l’art. 73 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che le sovvenzioni versate a un prestatore di servizi da un fondo europeo per una specifica prestazione di servizi rientrano, conformemente a tale disposizione, nella base imponibile, in quanto pagamento ottenuto da parte di un terzo, mentre l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che lo status di associazione senza scopo di lucro di cui gode un’associazione non osta a che, al termine di un’analisi che tenga conto di tutte le circostanze dell’attività di quest’ultima e, in particolare, del fatto che tale attività sia comparabile al comportamento tipico di un operatore economico dello stesso settore, detta associazione possa essere considerata un soggetto passivo che esercita un’attività economica ai sensi di tale disposizione.

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Tribunal Judgment (Fourth Chamber) 10 July 2024 
(VT v. European Commission, case T-216/23)

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 luglio 2024 
(causa T‑216/23, VT c. Commissione europea)

Il Tribunale rammenta che per garantire la parità tra i candidati, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione, la commissione giudicatrice è tenuta a garantire l’applicazione coerente dei criteri di valutazione a tutti i candidati, assicurando segnatamente la stabilità della propria composizione. Il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività dei punteggi presuppone il mantenimento, fin dove possibile, della stabilità della composizione della commissione giudicatrice per tutta la durata delle prove. Tuttavia, non si può escludere che la coerenza della valutazione possa essere garantita con mezzi diversi dal mantenimento della stabilità della commissione giudicatrice per tutta la durata delle prove. Qualora, infatti, a causa di impedimenti, i membri titolari di una commissione giudicatrice di concorso siano stati sostituiti, per le prove sostenute da alcuni candidati, da membri supplenti al fine di consentire a detta commissione di terminare i propri lavori entro un termine ragionevole, la composizione di tale commissione giudicatrice può comunque rimanere sufficientemente stabile se essa pone in atto il coordinamento necessario a garantire la coerente applicazione dei criteri di valutazione. È pur vero che le valutazioni cui la commissione giudicatrice di un concorso procede quando scrutina le competenze o le conoscenze e le attitudini dei candidati hanno natura comparativa. Tuttavia, non si può escludere che, alla luce dell’organizzazione delle prove di un concorso e dell’organizzazione dei lavori della commissione giudicatrice, sia sufficiente, per garantire la natura comparativa del giudizio della commissione giudicatrice, che la stabilità di quest’ultima sia mantenuta soltanto in alcune fasi del concorso.

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Judgment of the Tribunal (Ninth Chamber), 10 July 2024
(Hungary v European Commission, case T-104/22)

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata), 10 luglio 2024 
(causa T‑104/22, Ungheria c. Commissione europea)
Il Tribunale ricorda che, come da costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 296, secondo comma, TFUE e dall’art. 41, par. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguarda direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui alle disposizioni citate dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, occorre rilevare che, quando un’istituzione decide di concedere a un terzo richiedente l’accesso a un documento proveniente da uno Stato membro nonostante l’opposizione manifestata da tale Stato ai sensi dell’art. 4, par. 5, del regolamento n. 1049/2001, la motivazione di tale decisione può risultare sia dalla decisione di divulgazione indirizzata al terzo richiedente sia dall’atto con il quale l’istituzione interessata informa detto Stato membro dell’adozione di tale decisione, qualora un atto del genere rientri nel contesto in cui la decisione di divulgazione è stata adottata. 

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Judgment of the General Court (Fifth Chamber) 17 July 2024

(Margrete Auken, Tilly Metz, Jutta Paulus, Emilie Mosnier, in qualità di erede di Michèle Rivasi, Kimberly van Sparrentak v European Commission, case T-689/21)

 

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 17 luglio 2024 

(causa T‑689/21, Margrete Auken, Tilly Metz, Jutta Paulus, Emilie Mosnier, in qualità di erede di Michèle Rivasi, Kimberly van Sparrentak, c. Commissione europea)

La Corte precisa che, per giustificare il diniego di accesso a un documento di cui è stata chiesta la divulgazione, non è sufficiente, in linea di principio, che tale documento rientri nell’ambito di un’attività commerciale, ma l’istituzione interessata è tenuta a fornire spiegazioni sulle modalità in cui l’accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio agli interessi commerciali e a dimostrare che tale rischio di pregiudizio è ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico. Di conseguenza, l’esame al quale deve procedere l’istituzione per applicare un’eccezione deve essere effettuato in concreto e deve emergere dalla motivazione della decisione. Dalla giurisprudenza emerge che non si può ritenere che tutte le informazioni relative ad una società e ai suoi rapporti commerciali ricadano sotto la tutela che deve essere garantita agli interessi commerciali conformemente all’art. 4, par. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, salvo vanificare l’applicazione del principio generale che consiste nel conferire al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni. Tuttavia, tale protezione può riguardare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, quali informazioni relative alle strategie commerciali delle imprese, agli importi delle loro vendite, alle loro quote di mercato o ai loro rapporti commerciali.

 



                                                                                           GIUGNO 2024

Judgment of the Court (Fourth Chamber) 13 June 2024

(Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S v. BibMedia A/S, case C737/22)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 giugno 2024

(causa C737/22,  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S c. BibMedia A/S)

L’art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che i principi di parità di trattamento e di trasparenza enunciati in tale disposizione non ostano a che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico suddiviso in lotti, all’offerente che abbia presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente alle modalità definite nei documenti di gara, sia aggiudicato un lotto a condizione che accetti di consegnare le forniture e di prestare i servizi relativi a tale lotto allo stesso prezzo proposto dall’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e al quale, di conseguenza, è stato aggiudicato un altro lotto, più consistente, di tale appalto.

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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 13 June 2024

(C SPRL v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Cluj, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca, case C696/22)

 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 13 giugno 2024

(causa C696/22, C SPRL c. Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Cluj, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca)

La Corte di giustizia, inter alia, precisa che il principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che nell’ambito di un procedimento amministrativo di reclamo avverso un avviso di accertamento che determina l’imposta sul valore aggiunto, qualora l’autorità competente adotti una decisione fondata su elementi di fatto e di diritto nuovi, in merito ai quali l’interessato non ha potuto prendere posizione, si richiede che la decisione adottata al termine di detto procedimento sia annullata se, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, ancorché, su domanda dell’interessato, sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione di tale avviso di accertamento parallelamente al ricorso giurisdizionale proposto avverso detta decisione.

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Judgment of the General Court (Fifth Chamber, Extended Composition) 5 June 2024

(VA c. European Commission, case T123/23)

 

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 5 giugno 2024

(causa T123/23, VA c. Commissione europea)

Con tale sentenza la Corte, tra le altre cose, precisa che  il fatto che l’amministrazione adotti, a seguito di un annullamento per violazione del diritto di essere sentiti, una soluzione identica nel merito non è in contrasto con il principio di buona amministrazione, in quanto una siffatta violazione implica soltanto che il procedimento amministrativo sia ripreso a partire dalla fase viziata dall’illegittimità e non necessariamente che il risultato di tale procedimento sia diverso.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 13 June 2024

(SC Adient Ltd & Co. KG v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, case C533/22)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 13 giugno 2024

(causa C533/22, SC Adient Ltd & Co. KG c. Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş)

L’art. 44 della direttiva 2006/112/CE e l’art. 11, par. 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011  devono essere interpretati nel senso che non si può ritenere che una società soggetta all’imposta sul valore aggiunto che ha la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest’ultimo Stato di una stabile organizzazione, ai fini della determinazione del luogo della prestazione di tali servizi, per il solo fatto che le due società appartengono a uno stesso gruppo o che tali società sono legate tra loro da un contratto di prestazione di servizi. Inoltre, l’art. 44 della direttiva 2006/112 e l’art. 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che né la circostanza che una società soggetta all’IVA che ha la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi di lavorazione forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest’ultimo Stato di una struttura che partecipa alla cessione dei prodotti finiti risultanti da tali servizi di lavorazione, né il fatto che tali operazioni di cessione siano effettuate per la maggior parte al di fuori di detto Stato membro e che quelle in esso effettuate siano soggette all’IVA sono rilevanti per stabilire, ai fini della determinazione del luogo della prestazione di servizi, che tale società possiede una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato membro.

 

 

 

                                                                                             MAGGIO 2024


Judgment of the court (Seventh Chamber) 8 May 2024

(P. sp. z o.o. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, case C‑241/23)


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 maggio 2024

(causa C‑241/23, P. sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

 La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 73 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, deve essere interpretato nel senso che la base imponibile di un conferimento di immobili da parte di una prima società nel capitale di una seconda società in cambio di azioni di quest’ultima deve essere determinata in funzione del valore di emissione di tali azioni qualora tali società abbiano convenuto che il corrispettivo di tale conferimento nel capitale sarà costituito da detto valore di emissione.

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Judgment of the Court (Second Chamber) 16 May 2024

(Slovenské Energetické Strojárne a.s. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑746/22)

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 maggio2024

(Slovenské Energetické Strojárne a.s. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,causa C‑746/22)

L’art. 23, par. 2, primo comma, della direttiva 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, letto alla luce dei principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di effettività, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che vieta a un soggetto passivo il quale abbia presentato una domanda di rimborso dell’IVA di fornire, nella fase del ricorso dinanzi a un’autorità tributaria di secondo grado, informazioni aggiuntive, ai sensi dell’art. 20 di detta direttiva, richieste dall’autorità tributaria di primo grado e che tale soggetto passivo non ha fornito a quest’ultima autorità entro il termine di un mese previsto all’art. 20, par. 2, della medesima direttiva, atteso che il termine in parola non costituisce un termine di decadenza. Inoltre, l’art. 23 della direttiva 2008/9 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in virtù della quale un’autorità tributaria deve procedere all’archiviazione del procedimento di rimborso dell’IVA qualora il soggetto passivo non abbia fornito, entro il termine prescritto, informazioni aggiuntive richieste da detta autorità in forza dell’art. 20 della medesima direttiva e, in mancanza delle informazioni in parola, la domanda di rimborso dell’IVA non possa essere esaminata, a condizione che la decisione di archiviazione del procedimento sia considerata una decisione di rifiuto di tale domanda di rimborso, ai sensi dell’art. 23, par. 1, della menzionata direttiva, e che possa essere oggetto di un ricorso che soddisfi i requisiti previsti dall’art. 23, par. 2, primo comma, della direttiva stessa.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 8 May 2024

(European Commission v Czech Republic, case C‑75/22)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 maggio 2024

(causa C‑75/22, Commissione europea c. Repubblica ceca)

Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, non avendo adottato conformemente all’art. 3, par. 1, lett. g) e h), della direttiva 2005/36, come modificata, le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante determinino lo status delle persone che svolgono un tirocinio di adattamento o che desiderano prepararsi a una prova attitudinale; conformemente all’art. 7, par. 3, della direttiva 2005/36, come modificata, le disposizioni necessarie affinché i veterinari e gli architetti abbiano la possibilità di effettuare prestazioni, nell’ambito della libera prestazione di servizi, con il titolo professionale dello Stato membro ospitante; conformemente all’art. 51, par. 1, della direttiva 2005/36, come modificata, le disposizioni necessarie affinché l’autorità competente dello Stato membro ospitante disponga di un termine di un mese per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali e per informare eventualmente il richiedente dei documenti mancanti.

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Judgment of the General Court (Fourth Chamber, Extended Composition) 8 May 2024

(Luisa Izuzquiza, residing in Berlin (Germany), Arne Semsrott, residing in Berlin, Stefan Wehrmeyer, residing in Berlin v European Parliament, case T‑375/22)

 

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 8 maggio 2024

(causa T‑375/22, Luisa Izuzquiza, residente in Berlino (Germania), Arne Semsrott, residente in Berlino, Stefan Wehrmeyer, residente in Berlino c. Parlamento europeo)

Ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni dell’Unione rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali. Con riguardo a una domanda diretta a ottenere l’accesso a dati personali (art. 3, par. 1, regolamento 2018/1725), conformemente all’art. 9, par. 1, lett. b), del regolamento 2018/1725, i dati personali possono essere trasmessi a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione solo se il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico e se il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell’interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto. Ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. b), del regolamento 2018/1725, come interpretato dal giudice dell’Unione, incombe anzitutto al richiedente l’accesso dimostrare che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico. Per rispettare tale condizione, si deve dimostrare che la trasmissione dei dati personali è la misura più appropriata tra quelle possibili per conseguire lo scopo perseguito dal richiedente e che essa è proporzionata a tale scopo, il che obbliga il richiedente a presentare giustificazioni espresse e legittime. Ne consegue una deroga alla regola stabilita dall’art. 6, par. 1, del regolamento n. 1049/2001, in base alla quale il richiedente non è tenuto a motivare la sua domanda di accesso.  Solo qualora sia fornita tale dimostrazione spetta allora all’istituzione interessata verificare se non sussistano ragioni per presumere che il trasferimento in questione possa pregiudicare gli interessi legittimi dell’interessato e, in tale ipotesi, chiaramente soppesare i vari interessi in conflitto al fine di valutare la proporzionalità della trasmissione di dati richiesta.

 

 

                                                                                               APRILE 2024


Judgment of the Court (Seventh Chamber) 11 April 2024 

(Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite v. ‘Legafact’ EOO, case C‑122/23)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 aprile 2024 

(causa C‑122/23, Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite c. «Legafact» EOOD)

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, adottata da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 287 di tale direttiva, come modificata, che subordina il beneficio della franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), prevista da detta direttiva, come modificata, per le piccole imprese, alla condizione che il soggetto passivo, il cui volume d’affari annuo, o misurato nel corso di un periodo di due mesi consecutivi, supera l’importo indicato per detto Stato membro in tale disposizione, presenti entro il termine prescritto una domanda di registrazione ai fini dell’IVA. Inoltre, la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che la violazione, da parte di un soggetto passivo, dell’obbligo di presentare entro il termine previsto, nei casi di cui al punto 1 del presente dispositivo, una domanda di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), comporti il sorgere di un debito d’imposta, a condizione che tale normativa – se e nella misura in cui non si limita a recuperare l’IVA sulle operazioni effettuate nel periodo in cui tale imposta sarebbe stata applicata se il soggetto passivo avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo di registrazione ai fini dell’IVA – da una parte, sia conforme al principio di effettività della lotta contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA e, dall’altra, soddisfi i requisiti di proporzionalità, conformemente alla giurisprudenza della Corte.

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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 25 April 2024 

 (Finanzamt X v. Y KG, case C‑207/23)

 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25 aprile 2024

(causa C‑207/23, Finanzamt X c. Y KG)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 16, co. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento a titolo gratuito del calore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito ai sensi di tale disposizione, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, e che è irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, l’art. 74 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il prezzo di costo ai sensi di tale disposizione include non solo i costi diretti di fabbricazione o di produzione, ma anche i costi indirettamente imputabili, come le spese di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati o meno gravati da IVA a monte.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 18 April 2024 

(Companhia União de Crédito Popular SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C‑89/23)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 18 aprile 2024

(causa C‑89/23, Companhia União de Crédito Popular SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira)

Con tale sentenza la Corte di giustizia interpreta l’art. 135, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che le prestazioni relative all’organizzazione di vendite all’asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alle prestazioni principali relative alla concessione di crediti su pegno, ai sensi di tale disposizione, di modo che esse non condividono il medesimo trattamento fiscale riservato a tali prestazioni principali in materia d’imposta sul valore aggiunto.

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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 18 April 2024

(M-GbR v. Finanzamt O, case C‑68/23)

 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 18 aprile 2024

(causa C‑68/23, M-GbR c. Finanzamt O)

L’art. 30 bis e l’art. 30 ter, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di un buono come «buono monouso», ai sensi dell’art. 30 bis, punto 2, della direttiva 2006/112, come modificata, dipende unicamente dalle condizioni previste da tale disposizione, che comprendono quella secondo la quale il luogo della prestazione di servizi destinata a consumatori finali, alla quale tale buono si riferisce, dev’essere noto al momento dell’emissione di detto buono, e ciò indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo sia oggetto di trasferimenti tra soggetti passivi che agiscono in nome proprio e sono stabiliti nel territorio di Stati membri diversi da quello in cui si trovano tali consumatori finali. Inoltre, l’art. 30 ter, par. 2, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2017/2455, deve essere interpretato nel senso che la rivendita da parte di un soggetto passivo di «buoni multiuso», ai sensi dell’art. 30 bis, punto 3, della direttiva 2006/112, come modificata, può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che essa sia qualificata come prestazione di servizi a favore del soggetto passivo che effettua, come corrispettivo di detti buoni, la consegna fisica dei beni o fornisce concretamente i servizi al consumatore finale.

 

 


                                                                                             MARZO 2024

 


Judgment of the Court (Seventh Chamber) 21 March 2024 

(Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy v. B. sp. z o.o., formerly B. sp.j., case C‑606/22)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 marzo 2024 

(causa C‑606/22, Dyrektor lzby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy c. B. sp. z o.o., già B. sp.j.)

L’art. 1, par. 2 e l’art. 73 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, in combinato disposto con l’art. 78, lett. a), della stessa, devono essere interpretati alla luce dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di parità di trattamento, nel senso che ostano a una prassi dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro in forza della quale una rettifica, mediante una dichiarazione tributaria, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta è vietata qualora siano state effettuate cessioni di beni e prestazioni di servizi applicando un’aliquota IVA troppo elevata, per il motivo che tali operazioni hanno dato luogo non a una fatturazione, bensì all’emissione di scontrini di registratori di cassa. Anche in tali circostanze, il soggetto passivo che abbia erroneamente applicato un’aliquota IVA troppo elevata ha il diritto di presentare una domanda di rimborso all’amministrazione finanziaria dello Stato membro interessato, ove quest’ultima può eccepire l’arricchimento senza causa di tale soggetto passivo solo se essa ha dimostrato, al termine di un’analisi economica che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, che l’onere economico che l’imposta indebitamente riscossa ha fatto gravare su detto soggetto passivo è stato integralmente neutralizzato.

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Judgment of the Court (Third Chamber) 7 March 2024 

(Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA v. Agenzia delle Entrate, case C‑341/22)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 marzo 2024 

(causa C‑341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA c. Agenzia delle Entrate)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone. Inoltre, l’art. 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.

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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 marzo 2024 

(causa C‑588/21 P, Public.Resource.Org Inc., Right to Know CLG c. Commissione europea)

 

Judgment of the Court (Grand Chamber) 5 March 2024

(Public.Resource.Org Inc., Right to Know CLG v. European Commission, case C‑588/21 P) 

Ai sensi dell’art. 4, par. 2, primo trattino e ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Nel caso di specie, la Corte ravvisa un interesse pubblico prevalente che giustifica un accesso a norme armonizzate per tutte le persone fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano sede in uno Stato membro, per il motivo che tali norme fanno parte del diritto dell’Unione. A tal riguardo, giova ricordare che la Corte ha dichiarato che una norma armonizzata, adottata sul fondamento di una direttiva e i cui riferimenti siano stati oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rientra nel diritto dell’Unione, in virtù dei suoi effetti giuridici. In particolare, le norme armonizzate possono essere rese opponibili ai singoli in generale, a condizione di essere state a loro volta oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.  

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Regulation (EU) 2024/903 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 laying down measures for a high level of public sector interoperability across the Union (Interoperable Europe Act), PE/73/2023/REV/1, in GU L, 2024/903, 22.3.2024

Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile), PE/73/2023/REV/1, in GU L, 2024/903, 22.3.2024

Il presente regolamento stabilisce misure che promuovono l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, contribuendo in tal modo all’interoperabilità dei sottostanti sistemi informativi e di rete, definendo norme comuni e un quadro di governance, onde consentire alle amministrazioni pubbliche dell’Unione di cooperare e far sì che i servizi pubblici funzionino a livello transfrontaliero. Si intende, dunque, sostituire l’attuale collaborazione informale con un quadro giuridico chiaro per permmettere l’interoperabilità tra i diversi livelli e settori amministrativi e facilitare flussi di dati transfrontalieri senza interruzioni per servizi digitali realmente europei.

 



                                                                                              FEBBRAIO 2024


Judgment of the Court (Seventh Chamber) 8 February 2024 

(Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite v. ‘Valentina Heights’ EOOD, case C‑733/22)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 febbraio 2024 

(causa C‑733/22, Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite c. «Valentina Heights» EOOD)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale l’applicazione di un’aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto all’alloggio fornito da alberghi e strutture simili è soggetta all’obbligo, per una tale struttura, di disporre di un certificato di classificazione o di un certificato di classificazione provvisoria, se tale normativa non limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta ad aspetti concreti e specifici della categoria delle prestazioni di alloggio fornite da alberghi e strutture simili, o, qualora limiti tale applicazione a siffatti aspetti concreti e specifici, se essa non rispetta il principio di neutralità fiscale.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 22 February 2024

(Gemeente Dinkelland v. Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor Zwolle, case C‑674/22)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 febbraio 2024 

(causa C‑674/22, Gemeente Dinkelland c. Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor Zwolle)

La Corte di giustizia precisa che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga a versare a un soggetto passivo interessi a decorrere dal pagamento di un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA), che è successivamente rimborsato dall’amministrazione tributaria, qualora tale rimborso sia riconducibile, in parte, all’accertamento che tale soggetto passivo, a seguito di errori commessi nella sua contabilità, non ha pienamente esercitato il suo diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte per gli anni considerati e, in parte, ad una modifica, con effetto retroattivo, delle modalità di calcolo dell’IVA detraibile relativa alle spese generali di detto soggetto passivo quando tali modalità sono stabilite sotto la sola responsabilità di quest’ultimo.

 

 

 


                                                                                            GENNAIO 2024

 


Judgment of the Court (Fourth Chamber) 11 January 2024

(Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD v Consiliul Judeţean Suceava, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Consiliul Local al Comunei Pojorâta case C‑252/22)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 gennaio 2024

(causa C‑252/22, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD c. Consiliul Judeţean Suceava, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Consiliul Local al Comunei Pojorâta)

L’art. 9, par. 3, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico diverso da un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente è riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale. L’art. 9, parr. 4 a 5, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che al fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi compresi l’interesse di tale parte e l’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 11 January 2024

(Autoridade Tributária e Aduaneira c. HPA – Construções SA, case C-433/22)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 11 gennaio 2024

(causa C‑433/22, Autoridade Tributária e Aduaneira c. HPA – Construções SA)

La Corte di giustizia precisa che il punto 2 dell’allegato IV della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto a servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private a condizione che le abitazioni di cui trattasi siano effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni hanno luogo.

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Judgment of the Court (First Chamber) 11 January 2024

(Global Ink Trade Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-537/22)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 gennaio 2024

(causa C‑537/22, Global Ink Trade Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)

L’art. 167, l’art. 168, lett. a), e l’art. 178, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi mediante la quale l’amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che sono stati ceduti a quest’ultimo con la motivazione che le fatture riguardanti tali acquisti sono inattendibili, a causa di circostanze attestanti una mancanza di diligenza imputabile a detto soggetto passivo, circostanze che, in linea di principio, sono valutate in considerazione di una circolare pubblicata da detta amministrazione all’attenzione dei soggetti passivi, purché: tale prassi e tale circolare non rimettano in discussione l’obbligo, incombente a detta amministrazione, di dimostrare sufficientemente gli elementi oggettivi che consentano di concludere che detto soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA, o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta evasione; detta prassi e detta circolare non facciano gravare sullo stesso soggetto passivo l’onere di verifiche complesse e approfondite riguardanti la sua controparte contrattuale; le prescrizioni applicate dalla medesima amministrazione siano conformi a quelle previste dalla medesima circolare; e purché la circolare pubblicata all’attenzione dei soggetti passivi abbia avuto una formulazione non equivoca e la sua applicazione sia stata prevedibile per coloro che vi sono assoggettati. Inoltre, la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che osta, qualora l’amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo ha partecipato a una frode dell’IVA di tipo «carosello», a che tale amministrazione tributaria si limiti a dimostrare che detta operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare; spetta a detta amministrazione tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e provare le condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché delle loro rispettive condotte.

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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 18 January 2024

(G.A. v Hauptzollamt Braunschweig, case C‑791/22)

 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 18 gennaio 2024

(causa C‑791/22, G.A. c. Hauptzollamt Braunschweig)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 30, co. 1, l’art. 60 e l’art. 71, par. 1, co. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’art. 215, par. 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 si applica per analogia all’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’importazione per quanto riguarda la determinazione del luogo in cui sorge tale IVA all’importazione.

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Judgment of the general Court (Fourth Chamber) 24 January 2024

(case T‑602/22, Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi SpA (Veritas) v. European Commission)

 

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 gennaio 2024

(causa T‑602/22, Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi SpA (Veritas) c. Commissione europea)

Ai sensi dell’art. 4, par. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. La tutela delle procedure giurisdizionali implica, segnatamente, che siano garantiti sia il rispetto del principio della parità delle armi sia la buona amministrazione della giustizia e l’integrità del procedimento giurisdizionale. Orbene, in forza dell’art. 4, par. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, l’interesse pubblico osta alla divulgazione del contenuto dei documenti redatti ai soli fini di un procedimento giudiziario specifico. Tali documenti comprendono le memorie o gli atti depositati nel corso di un procedimento giurisdizionale, i documenti interni riguardanti l’istruzione di una causa in corso, le comunicazioni relative alla causa tra la direzione generale interessata e il servizio giuridico o uno studio legale. L’art. 4, par. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 osta anche alla divulgazione dei documenti che non sono stati redatti unicamente ai fini di una controversia specifica, ma la cui divulgazione può compromettere, nell’ambito di una controversia determinata, il principio della parità delle armi. Tuttavia, affinché tale eccezione possa applicarsi, occorre che i documenti richiesti, al momento dell’adozione della decisione che nega l’accesso a questi ultimi, abbiano un nesso pertinente con un procedimento giurisdizionale pendente. In questi casi, anche se detti documenti non sono stati elaborati nell’ambito di un procedimento giurisdizionale specifico, l’integrità del procedimento giurisdizionale di cui trattasi e il principio della parità delle armi tra le parti potrebbero essere seriamente compromessi se vi fossero parti che beneficiano di un accesso privilegiato a informazioni interne della controparte strettamente collegate agli aspetti giuridici di una controversia pendente o potenziale, ma imminente. Nel caso di specie, è pacifico che la lettera delle autorità italiane in questione non è stata redatta ai soli fini di una specifica controversia. Si tratta di una risposta di dette autorità a una richiesta di informazioni della Commissione nell’ambito della procedura EU Pilot avviata nei loro confronti a seguito di denunce relative alle modalità di rimborso dell’IVA indebitamente riscossa.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 30 January 2024 

(P sp. z o.o. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, case C‑442/22)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 gennaio 2024

(causa C‑442/22, P sp. z o.o. c. Dyrektor lzby Administracji Skarbowej w Lublinie)

L’art. 203 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che qualora il dipendente di un soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA) abbia emesso una fattura falsa in cui è indicata l’IVA utilizzando l’identità del suo datore di lavoro quale soggetto passivo, ad insaputa di quest’ultimo e senza il suo consenso, tale dipendente deve essere considerato quale persona che indica l’IVA, ai sensi di tale art. 203, salvo nel caso in cui detto soggetto passivo non abbia dato prova di aver agito con la diligenza ragionevolmente dovuta per controllare le condotte di tale dipendente.



                                                                                              OTTOBRE 2023


Judgment of the Court (Sixth Chamber) 5 October 2023 

(Osteopathie Van Hauwermeiren BV v. Belgische Staat, case C‑355/22)

 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 ottobre 2023

 (causa C‑355/22, Osteopathie Van Hauwermeiren BV c. Belgische Staat)

La Corte di giustizia precisa che un organo giurisdizionale nazionale non può avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere determinati effetti di una disposizione di diritto nazionale che esso ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, basandosi su un’asserita impossibilità di restituire l’imposta sul valore aggiunto (IVA) indebitamente riscossa ai clienti delle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, in particolare a causa del numero rilevante di persone interessate o qualora tali persone non dispongano di un sistema contabile che consenta loro di identificare tali prestazioni e il loro valore.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 5 October 2023 

(Deco Proteste – Editores Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira, Case C‑505/22)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 5 ottobre 2023 

(causa C‑505/22, Deco Proteste – Editores Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira)

La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 2, par. 1, lett. a), e l’art. 16, primo comma, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il conferimento di un omaggio ai nuovi abbonati come corrispettivo della sottoscrizione di un abbonamento a periodici costituisce una prestazione accessoria alla prestazione principale, consistente nella fornitura di periodici, che rientra nella nozione di «cessione di beni a titolo oneroso», ai sensi di tali disposizioni, e non deve essere considerato come una cessione di beni a titolo gratuito ai sensi di tale art. 16, primo comma.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 5 October 2023 

(YD v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, case C‑146/22)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 ottobre 2023

(causa C‑146/22, YD c. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

L’art. 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1713 in combinato disposto con l’allegato III, punti 1 e 12 bis, della stessa, con l’art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, nonché con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che prodotti alimentari composti dallo stesso ingrediente principale e rispondenti alla medesima esigenza per un consumatore medio siano assoggettati a due aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotte diverse, a seconda che siano venduti al dettaglio in un negozio o che siano preparati e forniti caldi a un cliente su sua richiesta per il consumo immediato, a condizione che tali prodotti alimentari non presentino proprietà analoghe nonostante l’ingrediente principale che hanno in comune o che le differenze esistenti tra detti prodotti, anche per quanto riguarda i servizi di supporto che accompagnano le loro forniture, influiscano significativamente sulla decisione del consumatore medio di acquistare l’uno o l’altro di essi.

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Order of the Court (Eighth Chamber) 5 October 2023

(ZSE Elektrárne s.r.o v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej Republiky, case C-151/23)

 

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023
(ZSE Elektrárne, s.r.o c. Finančné riaditeľstvo Slovenskej Republiky, causa C-151/23)

La Corte con tale ordinanza chiarisce che l’art. 183, co. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il contribuente ha il diritto di ottenere dall'amministrazione fiscale nazionale il pagamento degli interessi di mora su un'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto quando detta amministrazione non ha rimborsato tale eccedenza entro un termine ragionevole. Le modalità di applicazione di tali interessi rientrano nell'autonomia procedurale degli Stati membri, alla stregua dei principi di equivalenza ed effettività, fermo restando che le norme nazionali relative, in particolare, al dies a quo per il calcolo degli eventuali interessi dovuti non devono privare il soggetto passivo di un adeguato risarcimento per la perdita causata dal tardivo rimborso di detta eccedenza.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 26 October 2023 

(BM v Gebühren Info Service GmbH (GIS), case C‑249/22)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 ottobre 2023

(causa C‑249/22, BM c. Gebühren Info Service GmbH (GIS))

La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, lett. c), e l’art. 378, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 151, par. 1, e l’allegato XV, parte IX, punto 2, lett. h), primo comma, secondo trattino, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la Repubblica d’Austria assoggetti all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione all’interno di un edificio situato in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre dell’ente pubblico di radiodiffusione interessato, indipendentemente dalla questione se l’attività di radiodiffusione pubblica considerata rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi di tale art. 2, par. 1, lett. c).

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Council directive (EU) 2023/2226 of 17 October 2023 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, ST/10215/2023/INIT, in OJ L 2023/2226, 24.10.2023

 

Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, ST/10215/2023/INIT, in GU L 2023/2226, 24.10.2023

La modifica in oggetto concerne sostanzialmente lo scambio di informazioni sulle cripto-attività, atteso che il mercato delle cripto-attività ha acquisito importanza e aumentato la sua capitalizzazione in modo sostanziale e rapido negli ultimi 10 anni. Al riguardo giova ricordare che le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga. Per tassare il reddito derivante dalle operazioni di cripto-attività, gli Stati membri hanno adottato norme e fornito indicazioni che differiscono da uno Stato membro all’altro. Tuttavia, la natura decentrata delle cripto-attività rende difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi fiscali. Pertanto, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sullo scambio automatico di informazioni tra autorità competenti, si intende attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione delle modalità pratiche necessarie per l’attuazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compreso un formulario tipo per lo scambio di informazioni.

 

Si segnala inoltre…   

Council decision (EU) 2023/2408 of 16 October 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Specialised Committee on Administrative Cooperation in VAT and Recovery of Taxes and Duties established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, in OJ L, 2023/2408, 31.10.2023

 

Decisione (UE) 2023/2408 del Consiglio, del 16 ottobre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, ST/13395/2023/ADD/1, in  GU L, 2023/2408, 31.10.2023

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Regulation (EU) 2023/2131 of the European Parliament and of the Council of 4 October 2023 amending Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2005/671/JHA, as regards digital information exchange in terrorism cases, in OJ L, 2023/2113, 11.10.2023

 

Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo, PE/74/2022/REV/1, in GU L, 2023/2131, 11.10.2023


 



                                                                                                DICEMBRE 2023



Judgmemt of the Court (Tenth Chamber) 7 December 2023

(Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blаgoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 c. Obshtina Razgrad, and Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blаgoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po Programa INTERREG V-A Rumania-Bulgaria 2014-2020 c. Obshtina Balchik, joned cases, C-441/22 and C-443/22)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 7 dicembre 2023 

(cause riunite C‑441/22 e C‑443/22, Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blаgoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 c. Obshtina Razgrad (C‑441/22), e Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blаgoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po Programa INTERREG V-A Rumania-Bulgaria 2014-2020 c. Obshtina Balchik (C‑443/22)

L’art. 72, par. 1, lett. e), e par. 4, della direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 deve essere interpretato nel senso che, al fine di qualificare una modifica di un contratto di appalto pubblico come «sostanziale», ai sensi di tale disposizione, le parti del contratto non devono aver firmato un accordo scritto avente ad oggetto tale modifica, dato che una volontà comune di procedere alla modifica di cui trattasi può altresì essere dedotta, in particolare, da altri elementi scritti provenienti da tali parti. L’art. 72, par. 1, lett. c), i), della direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2017/2365, deve essere interpretato nel senso che la diligenza di cui deve aver dato prova l’amministrazione aggiudicatrice per potersi avvalere di tale disposizione richiede segnatamente che quest’ultima abbia preso in considerazione, nella preparazione dell’appalto pubblico interessato, i rischi di superamento del termine di esecuzione di tale appalto dovuti a cause di sospensione prevedibili, come le condizioni meteorologiche abituali nonché i divieti regolamentari di esecuzione di lavori pubblicati in anticipo e applicabili per un periodo compreso nel periodo di esecuzione di detto appalto, dato che tali condizioni meteorologiche e divieti regolamentari non possono giustificare, qualora non siano stati previsti nei documenti che disciplinano la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico, l’esecuzione dei lavori oltre il termine fissato in tali documenti nonché nel contratto iniziale di appalto pubblico.

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Regulation (EU, EURATOM) 2023/2841 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 laying down measures for a high common level of cybersecurity at the institutions, bodies, offices and agencies of the Union, PE/57/2023/REV/1, GU L, 2023/2841, 18.12.2023

 

Regolamento (UE, EURATOM) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione, PE/57/2023/REV/1, in GU L, 2023/2841, 18.12.2023

Il presente regolamento muove dalla consapevolezza che, nell'era digitale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono fondamentali per un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente e che, al riguardo, l’evoluzione della tecnologia e la maggiore complessità e interconnessione dei sistemi digitali amplificano i rischi per la cibersicurezza, rendendo i soggetti dell'Unione più vulnerabili alle minacce e agli incidenti informatici. Tale regolamento stabilisce, dunque, misure volte a conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza nei soggetti dell'Unione con riferimento: a) alla definizione da parte di ciascun soggetto dell'Unione di un quadro interno di gestione, di governance e di controllo dei rischi per la cibersicurezza; b) alla gestione e alla segnalazione dei rischi per la cibersicurezza e alla condivisione delle informazioni; c) all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'art. 10, nonché all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività del servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE); d) al controllo dell'attuazione del presente regolamento.

 


NOVEMBRE 2023



 Judgment of the Court (Tenth Chamber) 23 November 2023 

 

(EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD, case C‑480/22)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 23 novembre 2023

(causa C‑480/22, EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD)

L’art. 57, par. 3, della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE deve essere interpretato nel senso che un’attività di centralizzazione delle committenze, nell’ambito dell’aggiudicazione congiunta di appalti da parte di enti aggiudicatori di diversi Stati membri, è fornita da una centrale di committenza «ubicata in un altro Stato membro» quando l’ente aggiudicatore ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la centrale di committenza, indipendentemente, se del caso, dal luogo della sede di un ente terzo che detenga il controllo dell’uno o dell’altro di tali enti. Inoltre, l’art. 57, par. 3, della direttiva 2014/25, letto alla luce dei considerando 78 e 82 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che la norma sul conflitto di leggi sancita in tale disposizione, in forza della quale la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata tale centrale di committenza, si applica anche alle procedure di ricorso, ai sensi della direttiva 92/13/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, relative a tali attività, quando detta centrale di committenza si è incaricata dello svolgimento della procedura di aggiudicazione dell’appalto.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 23 November 2023 

(Right to Know CLG v. An Taoiseach, case C‑84/22)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 novembre 2023 

(causa C‑84/22, Right to Know CLG c. An Taoiseach)

L’art. 4 della direttiva 2003/4/CE e che abroga la direttiva 90/313/CEE, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione prevista all’art. 4, par. 1, primo comma, lett. e), della direttiva 2003/4 per le «comunicazioni interne» riguarda le informazioni che circolano all’interno di un’autorità pubblica e che, alla data della richiesta di accesso a tali informazioni, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità, se del caso dopo la loro ricezione da parte di detta autorità e a condizione che non siano state o non avrebbero dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima di tale ricezione; l’eccezione prevista all’art. 4, par. 2, primo comma, lett. a), di detta direttiva per le «deliberazioni interne delle autorità pubbliche» copre solo le informazioni scambiate nell’ambito delle fasi finali del processo decisionale delle autorità pubbliche che sono chiaramente designate come deliberazioni dal diritto nazionale e in riferimento alle quali tale diritto prevede un obbligo di riservatezza, e l’applicazione cumulativa delle eccezioni al diritto di accesso previste, rispettivamente, all’art. 4, par. 1, primo comma, lettera e), e all’art. 4, par. 2, primo comma, lettera a), della medesima direttiva è esclusa sulla base del rilievo che la seconda disposizione relativa alla tutela delle «deliberazioni interne delle autorità pubbliche» prevale sulla prima, che riguarda la tutela delle «comunicazioni interne». Inoltre, l’art. 6 della direttiva 2003/4, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale letto alla luce dei principi di equivalenza e di effettività deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in base alla quale il principio dell’autorità di cosa giudicata impedisce a una persona, che ha ottenuto, in una prima sentenza, l’annullamento di una decisione che aveva respinto la sua richiesta di accesso all’informazione ambientale, di sollevare, nell’ambito di una controversia tra le stesse parti vertente sulla legittimità di una seconda decisione relativa alla medesima richiesta di accesso, adottata al fine di dare seguito alla prima sentenza, una censura vertente sulla violazione dell’art. 4 della direttiva 2003/4, qualora tale censura sia stata respinta nella prima sentenza, senza che ciò risulti nel dispositivo di quest’ultima e qualora, in assenza di ricorso che avrebbe potuto essere proposto dal richiedente l’accesso, detta sentenza sia divenuta definitiva. Tuttavia, nei limiti in cui le norme procedurali interne applicabili lo autorizzano a ciò, un giudice nazionale deve consentire a tale persona di sollevare detta censura affinché sia ripristinata, se del caso, la conformità della situazione oggetto del procedimento principale con la normativa dell’Unione.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 23 November 2023

(Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj v. SC Westside Unicat SRL, case C‑532/22)[1]

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 23 novembre 2023

(causa C‑532/22, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj c. SC Westside Unicat SRL)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 53 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, deve essere interpretato nel senso che non si applica a servizi forniti da uno studio di registrazione di videochat al gestore di una piattaforma di trasmissione via Internet e consistenti nel realizzare contenuti digitali sotto forma di sessioni video interattive a carattere erotico filmate da un siffatto studio per metterle a disposizione di tale gestore ai fini della loro trasmissione da parte di quest’ultimo su detta piattaforma.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 23 November 2023

(Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj v. SC Westside Unicat SRL, case C‑532/22)

 

Corte di giustizia 23 novembre 2023

(causa C‑532/22, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj c. SC Westside Unicat SRL)

L’art. 53 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, ai sensi del quale “Il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente”, deve essere interpretato nel senso che non si applica a servizi forniti da uno studio di registrazione di videochat al gestore di una piattaforma di trasmissione via Internet e consistenti nel realizzare contenuti digitali sotto forma di sessioni video interattive a carattere erotico filmate da un siffatto studio per metterle a disposizione di tale gestore ai fini della loro trasmissione da parte di quest’ultimo su detta piattaforma.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 23 November 2023

(Right to Know CLG v. An Taoiseach, case C‑84/22)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 novembre 2023

(causa C‑84/22, Right to Know CLG c. An Taoiseach)

L’art. 4 della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: l’eccezione prevista all’art. 4, par. 1, co. 1, lett. e), della direttiva 2003/4 per le “comunicazioni interne” riguarda le informazioni che circolano all’interno di un’autorità pubblica e che, alla data della richiesta di accesso a tali informazioni, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità, se del caso dopo la loro ricezione da parte di detta autorità e a condizione che non siano state o non avrebbero dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima di tale ricezione; l’eccezione prevista all’art. 4, par. 2, co. 1, lett. a), di detta direttiva per le “deliberazioni interne delle autorità pubbliche” copre solo le informazioni scambiate nell’ambito delle fasi finali del processo decisionale delle autorità pubbliche che sono chiaramente designate come deliberazioni dal diritto nazionale e in riferimento alle quali tale diritto prevede un obbligo di riservatezza, e l’applicazione cumulativa delle eccezioni al diritto di accesso previste, rispettivamente, all’art. 4, par. 1, co. 1, lett. e), e all’art. 4, par. 2, co. 1, lett. a), della medesima direttiva è esclusa sulla base del rilievo che la seconda disposizione relativa alla tutela delle “deliberazioni interne delle autorità pubbliche” prevale sulla prima, che riguarda la tutela delle “comunicazioni interne”. Inoltre, l’art. 6 della direttiva 2003/4, letto alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in base alla quale il principio dell’autorità di cosa giudicata impedisce a una persona, che ha ottenuto, in una prima sentenza, l’annullamento di una decisione che aveva respinto la sua richiesta di accesso all’informazione ambientale, di sollevare, nell’ambito di una controversia tra le stesse parti vertente sulla legittimità di una seconda decisione relativa alla medesima richiesta di accesso, adottata al fine di dare seguito alla prima sentenza, una censura vertente sulla violazione dell’art. 4 della direttiva 2003/4, qualora tale censura sia stata respinta nella prima sentenza, senza che ciò risulti nel dispositivo di quest’ultima e qualora, in assenza di ricorso che avrebbe potuto essere proposto dal richiedente l’accesso, detta sentenza sia divenuta definitiva. Tuttavia, nei limiti in cui le norme procedurali interne applicabili lo autorizzano a ciò, un giudice nazionale deve consentire a tale persona di sollevare detta censura affinché sia ripristinata, se del caso, la conformità della situazione oggetto del procedimento principale con la normativa dell’Unione.

 


                                                                                                SETTEMBRE 2023


Judgment of the Court (Third Chamber) 7 September 2023

(SC Cartrans Preda SRL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, case C‑461/21)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 settembre 2023

(causa C‑461/21, SC Cartrans Preda SRL c. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova)

La Corte, inter alia, precisa che L’art. 86, par. 1, lett. b), e par. 2, e l’art. 144 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, al fine di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per i servizi di trasporto connessi all’importazione di beni, quando il trasporto di una merce importata nell’Unione europea viene effettuato da un soggetto passivo fra lo Stato membro nel cui territorio è situato il luogo di introduzione di tale bene nell’Unione e un luogo di destinazione situato in un altro Stato membro, la registrazione dell’operazione d’importazione non comporta, per tale stesso fatto e sistematicamente, l’inclusione delle spese di detto trasporto nella base imponibile dell’IVA della merce importata. Inoltre, gli artt. 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che costituisce una prestazione di servizi, ai sensi degli articoli suddetti, una prestazione consistente nel recuperare l’IVA e i diritti di accisa presso le amministrazioni finanziarie di più Stati membri.



AGOSTO 2023

 

Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

 

                                                                                                  LUGLIO 2023



Judgment of the Court (Tenth Chamber) 13 July 2023

(Gemeinde A v. Finanzamtcase C‑344/22)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 13 luglio 2023

(causa C‑344/22, Gemeinde A c. Finanzamt)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi di detta norma, la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune, qualora quest’ultimo, in base ad uno statuto comunale, riscuota un’imposta di soggiorno giornaliera di un determinato importo dai visitatori che vi soggiornano, allorché l’obbligo di versare tale imposta è collegato non già all’utilizzo di dette strutture, bensì al soggiorno nel territorio comunale, e tali strutture sono liberamente e gratuitamente accessibili a tutti.

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Judgment of the Court (First Chamber) 13 July 2023

(Finanzamt Hamm v. Harry Mensing, case C‑180/22)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 luglio 2023

(causa C180/22, Finanzamt Hamm c. Harry Mensing)

La Corte di giustizia puntualizza che gli artt. 312 e 315 nonché l’art. 317, co. 1, della direttiva 2006/112/ relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’imposta sul valore aggiunto assolta da un soggetto passivo-rivenditore a titolo dell’acquisto intracomunitario di un oggetto d’arte, la cui cessione a valle è soggetta al regime del margine in conformità dell’art. 316, par. 1, di detta direttiva, fa parte della base imponibile di tale cessione.

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Judgment of the General Court (Ninth Chamber) 12 July 2023

(Vendrame v. Commission, case T-379/21)

 

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) 12 luglio 2023

(causa T‑379/21, Michele Vendrame c. Commissione europea)

Con tale sentenza il Tribunale annulla la decisione mediante la quale l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha negato al ricorrente l’accesso alla sua relazione finale e agli allegati alla medesima in esito all’indagine in oggetto. Dalla giurisprudenza risulta che l’OLAF può legittimamente invocare la presunzione generale relativa alla lesione degli obiettivi delle sue attività ispettive, di indagine e di revisione contabile al fine di rifiutare la divulgazione di documenti relativi a un’indagine quando questa è in corso o è stata appena chiusa e, in quest’ultimo caso, le autorità competenti non hanno ancora deciso, entro un termine ragionevole, il seguito da dare alla sua relazione d’indagine. Tuttavia, ammettere che ai diversi documenti relativi ad attività ispettive, di indagine o di revisione contabile si applichi l’eccezione di cui all’art. 4, par. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 finché non sia stabilito il seguito da dare a tali procedimenti equivarrebbe a sottoporre l’accesso a tali documenti ad un evento aleatorio, futuro ed eventualmente lontano, dipendente dalla celerità e dalla diligenza della varie autorità. Una siffatta soluzione si porrebbe in contrasto con l’obiettivo consistente nel garantire l’accesso del pubblico ai documenti relativi ad eventuali irregolarità commesse nella gestione degli interessi finanziari, allo scopo di dare ai cittadini la possibilità di controllare in maniera più efficace la legittimità dell’esercizio del potere pubblico.

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Judgment of the General Court (Ninth Chamber) 12 July 2023 

(Eurecna SpA v. European Commission, case T‑377/21)

 

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) 12 luglio 2023

(causa T‑377/21, Eurecna SpA c. Commissione europea)

Nel caso di specie il Tribunale constata che la ricorrente non era in grado, alla lettura della decisione impugnata, di comprendere le ragioni per le quali l’OLAF, alla data di adozione della decisione impugnata, riteneva che i documenti richiesti rientrassero nell’eccezione di cui all’art. 4, par. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, a causa di una presunzione generale, riconosciuta dalla giurisprudenza, di non accessibilità ai documenti relativi alle indagini dell’OLAF. A tale riguardo, si precisa che non esiste né un diritto delle istituzioni dell’Unione di regolarizzare dinanzi al giudice dell’Unione le loro decisioni insufficientemente motivate, né un obbligo di quest’ultimo di tener conto di spiegazioni supplementari fornite solo nel corso del procedimento dall’autore dell’atto in questione per valutare l’osservanza dell’obbligo di motivazione. Un simile stato del diritto rischierebbe infatti di confondere la ripartizione delle competenze tra l’amministrazione e il giudice dell’Unione, di indebolire il controllo di legittimità e di compromettere l’esercizio del diritto di ricorso.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 13 July 2023

(Napfény-Toll Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑615/21)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 luglio 2023

(causa C‑615/21, Napfény-Toll Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)

Con tale sentenza la Corte di giustizia constata che i principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro e alla prassi amministrativa ad essa relativa, in forza delle quali, in materia d’imposta sul valore aggiunto, il termine entro il quale si prescrive il diritto dell’amministrazione tributaria di accertare tale imposta è sospeso per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, indipendentemente dal numero di volte in cui il procedimento tributario amministrativo ha dovuto essere reiterato in seguito a tali controlli e senza limitazione della durata cumulativa delle sospensioni di tale termine, ivi incluso il caso in cui il giudice che statuisce su una decisione dell’autorità tributaria di cui trattasi, adottata nell’ambito di un procedimento reiterato, facente seguito a una decisione giurisdizionale anteriore, constati che tale autorità tributaria non si è conformata agli orientamenti che figurano nella decisione giurisdizionale suddetta.

 

    GIUGNO 2023


Judgment of the Court (Third Chamber) 8 June 2023
(Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS) v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, case C‑545/21)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 giugno 2023
(causa C‑545/21, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «irregolarità», ai sensi di tale disposizione, comprende comportamenti che possono essere qualificati come «atti di corruzione» praticati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale dell’Unione europea e per i quali è iniziato un procedimento amministrativo o giudiziario, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una reale incidenza sulla procedura di selezione dell’offerente e non è stato accertato alcun danno effettivo al bilancio dell’Unione. Inoltre, l’art. 98, parr. 1 e 2, del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che in caso di «irregolarità», quale definita dall’art. 2, punto 7, di tale regolamento, esso impone agli Stati membri, al fine di determinare la rettifica finanziaria applicabile, di procedere a una valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendendo segnatamente in considerazione la natura e la gravità delle irregolarità constatate nonché la loro incidenza finanziaria per il fondo interessato.

 

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 29 June 2023
(Cabot Plastics Belgium SA v. État belge, case C‑232/22)

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 29 giugno 2023 
(causa C‑232/22, Cabot Plastics Belgium SA c. État belge)
L’art. 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE e l’art. 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede d’attività economica è fissata fuori dell’Unione europea, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi di cui trattasi, giuridicamente distinto da tale destinatario, quando quest’ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, e ciò anche qualora il soggetto prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di detto soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 29 June 2023
(Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej v. C. sp. z o.o., case C‑108/22)

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 giugno 2023 
(causa C‑108/22, Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej c. C. sp. z o.o.)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 306 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la prestazione di un soggetto passivo, consistente nell’acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici, rientra nel regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio, pur se tali servizi non sono accompagnati da servizi supplementari.

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Si segnala inoltre…

Council decision (EU) 2023/1075 of 1 June 2023 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence with regard to institutions and public administration of the Union, in OJ L 143 of 2.6.2023, pages 1-3

Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio del 1° giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell'Unione, in GU L 143 del 2.6.2023, pagg. 1–3 




                                                                                                MAGGIO 2023


Judgment of the Court (Ninth Chamber) 4 May 2023

(‘Balgarska telekomunikatsionna kompania’ EAD v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ – Sofia, case C‑127/22)

 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 4 maggio 2023

(causa C‑127/22, «Balgarska telekomunikatsionna kompania» EAD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia)

L’art. 185, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo è divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla vendita di tale bene in quanto rifiuto, la quale è stata assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, non comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi di tale disposizione. Invece lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla distruzione volontaria di tale bene, comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi del par. 1 di tale articolo. Tuttavia, una siffatta situazione costituisce una «distruzione», ai sensi del par. 2, primo comma, di detto articolo, indipendentemente dal suo carattere volontario, cosicché tale modifica non comporta un obbligo di rettifica purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il suddetto bene avesse oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo. Lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere equiparato alla sua distruzione purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene. Inoltre, l’art. 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di diritto nazionale che prevedono la rettifica dell’IVA detratta a monte in occasione dell’acquisto di un bene, qualora quest’ultimo sia stato oggetto di scarto, poiché il soggetto passivo ha ritenuto che esso fosse divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, e, successivamente, tale bene o sia stato oggetto di una vendita assoggettata all’IVA, o sia stato distrutto o smaltito in modo tale da comportarne concretamente la sparizione irreversibile, purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il bene in questione avesse oggettivamente perso ogni utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 11 May 2023

(MOMTRADE RUSE OOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C-620/21)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 maggio 2023

(causa C‑620/21, MOMTRADE RUSE OOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)

La Corte precisa che l’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE deve essere interpretato nel senso che da un lato, le prestazioni di servizi sociali fornite a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica possono essere esentate ai sensi di tale disposizione e, dall’altro, è irrilevante al riguardo che detto prestatore si sia avvalso di una società stabilita in tale altro Stato membro per contattare i propri clienti. L’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che qualora una società fornisca prestazioni di servizi sociali a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui tale società ha fissato la sede della propria attività economica, la natura di tali prestazioni e le caratteristiche di tale società al fine di stabilire se dette prestazioni rientrino nella nozione di «prestazioni di servizi (...) strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale (...) effettuate da (...) [un organismo riconosciuto] dallo Stato membro interessato come avent[e] carattere sociale», ai sensi di tale disposizione, devono essere esaminate conformemente al diritto, che recepisce la direttiva 2006/112, come modificata, dello Stato membro in cui detta società ha fissato la sede della propria attività economica. L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che una società che effettua prestazioni di servizi sociali sia iscritta presso un ente di diritto pubblico dello Stato membro di imposizione come prestatore di servizi sociali conformemente alla normativa di tale Stato membro è sufficiente per ritenere che tale società rientri nella nozione di «[organismo riconosciuto] dallo Stato membro interessato come avent[e] carattere sociale», ai sensi di tale disposizione, soltanto qualora una siffatta iscrizione sia soggetta alla previa verifica, da parte delle autorità nazionali competenti, del carattere sociale di tale società ai fini di detta disposizione.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 4 May 2023 

(Finanzamt X v. Y , case C‑516/21)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 maggio 2023

(causa C‑516/21, Finanzamt X c. Y,)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 135, par. 2, primo comma, lett. c), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non si applica alla locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nel caso in cui tale locazione costituisca una prestazione accessoria rispetto ad una prestazione principale di affitto di un fabbricato, realizzata nell’ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti ed esentata in virtù dell’art. 135, par. 1, lett. l), di detta direttiva, e tali prestazioni formino una prestazione economica unica.

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Judgment of the Court (First Chamber) 4 May 2023 

(MV – 98 v. Nachalnik na otdel ‘Operativni deynosti’ – Sofia v Glavna direktsia ‘Fiskalen kontrol’ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, case C‑97/21)

 


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 maggio 2023 

(causa C‑97/21, MV – 98 c. Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» – Sofia v Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite)

Secondo la Corte l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale a un contribuente possono essere inflitte, per una medesima violazione di un obbligo fiscale e al termine di procedimenti distinti e autonomi, una misura sanzionatoria pecuniaria e una misura di apposizione di sigilli a un locale commerciale, misure, queste, impugnabili dinanzi a organi giurisdizionali diversi, nei limiti in cui detta normativa non garantisce un coordinamento dei procedimenti che consenta di ridurre a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che il cumulo di dette misure comporta e non consente di garantire che la severità del complesso delle sanzioni inflitte corrisponda alla gravità della violazione interessata. 

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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 17 May 2023

(SA CEZAM v. État belge,case C‑418/22)

 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 17 maggio 2023

 (causa C‑418/22, SA CEZAM c. État belge)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE nonché i principi di proporzionalità e neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell’obbligo di dichiarare e versare l’imposta sul valore aggiunto all’Erario è sanzionata con un’ammenda forfettaria pari al 20% dell’importo dell’IVA che sarebbe stato dovuto prima dell’imputazione dell’IVA detraibile, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio riguardo al carattere proporzionato dell’ammenda inflitta nel procedimento principale.

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Judgment of the court (Eighth Chamber) 17 May 2023

 (IT v. État belge, case C‑365/22)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 maggio 2023

(causa C‑365/22, IT c. État belge)

Con tale sentenza la Corte dichiara che l’art. 311, par. 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che autoveicoli definitivamente fuori uso, acquistati da un’impresa presso le persone di cui all’articolo 314 della suddetta direttiva e destinati ad essere venduti «per pezzi di ricambio» senza che i pezzi siano stati da essi asportati, costituiscono beni d’occasione ai sensi dell’art. 311, par. 1, punto 1, di detta direttiva, qualora, da un lato, essi contengano ancora pezzi che conservano le funzionalità che possedevano allo stato nuovo in modo da poter essere riutilizzati come tali o previa riparazione e, dall’altro, venga accertato che tali veicoli sono rimasti nel ciclo economico loro proprio per effetto di un siffatto riutilizzo dei pezzi.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 25 May 2023

(Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie v. W. sp. z o.o., case C-114/22)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 25 maggio 2023

(causa C‑114/22, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie c. W. sp. z o.o.)

L’art. 167, l’art. 168, lett. a), l’art. 178, lett. a), e l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per il solo fatto che un’operazione economica imponibile è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, senza che sia necessario dimostrare che sussistono gli elementi che consentono di qualificare, alla luce del diritto dell’Unione, tale operazione come simulata oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’IVA o da un abuso di diritto.

 

 


                                                                                             APRILE 2023

 


Judgment of the Court (Tenth Chamber) 20 April 2023

(Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej v. P. in W., case C‑282/22)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 20 aprile 2023

(causa C‑282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej c. P. w W.)

La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE deve essere interpretata nel senso che costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’art. 14, par. 1, della direttiva 2006/112, una prestazione unica e complessa composta da: un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo); la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del suddetto veicolo; l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati, e  la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche.

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 Judgment of the Court (Seventh Chamber) 27 April 2023

(case C‑677/21, Fluvius Antwerpen v. MX)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 aprile 2023

(causa C‑677/21, Fluvius Antwerpen c. MX)

L’art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE, in combinato disposto con l’art. 14, par. 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso comportante il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale. L’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, deve essere interpretato nel senso che la cessione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce un’attività economica effettuata da tale gestore in quanto traduce un rischio inerente alla sua attività di gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica. Anche supponendo che tale attività economica sia esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di pubblica amministrazione, una siffatta attività, menzionata all’allegato I di tale direttiva, può essere considerata trascurabile ai sensi dell’art. 13, par. 1, terzo comma, di detta direttiva solo se essa è di portata minima, nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, ha un impatto economico talmente lieve che le distorsioni della concorrenza che ne possono derivare sarebbero, se non nulle, quantomeno insignificanti.

 

 


                                                                                             MARZO 2023

 


Judgment of the CourT (Eighth Chamber) 9 March 2023

 

(case C‑239/22, État belge, Promo 54 SA v. Promo 54 SA, État belge)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 marzo 2023

(causa C‑239/22, État belge, Promo 54 SA c. Promo 54 SA, État belge)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 135, par. 1, lett. j), della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’art. 12, parr. 1 e 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale prima disposizione per la cessione di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, diversi da quelli la cui cessione è effettuata anteriormente alla loro prima occupazione, si applica anche alla cessione di un fabbricato che era stato oggetto di una prima occupazione anteriormente alla sua trasformazione, anche se lo Stato membro di cui trattasi non ha definito, nel proprio diritto interno, le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alle trasformazioni di edifici, come la seconda di tali disposizioni lo autorizzava a fare.

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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 9 March 2023

(case C‑42/22, Generali Seguros SA, formerly Global – Companhia de Seguros, SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira)

 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 9 marzo 2023 (*)

(causa C‑42/22, Generali Seguros SA, già Global – Companhia de Seguros SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira)

La Corte di giustizi dichiara che l’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Inoltre, l’art. 136, lett. a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Infine, il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 2 March 2023

(case C‑664/21, Nec Plus Ultra Cosmetics AG v Republika Slovenija)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 2 marzo 2023

(causa C‑664/21, Nec Plus Ultra Cosmetics AG c. Republika Slovenija)

La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 131 e l’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale vieta la presentazione e l’assunzione di nuovi elementi di prova che dimostrino il soddisfacimento dei requisiti sostanziali di cui all’art. 138, paragrafo 1, di tale direttiva, durante il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione di accertamento d’imposta, in particolare dopo le operazioni di verifica fiscale ma prima dell’adozione di tale decisione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

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Judgment of the Tribunal (Seventh Chamber) 15 March 2023

(Giorgio Basaglia c. European Commissione, case T-597/21)

 

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 15 marzo 2023

(causa T‑597/21, Giorgio Basaglia c. Commissione europea)

Il Tribunale, in tema di accesso agli atti, inter alia, ricorda che l’esercizio del diritto di accesso per qualsiasi interessato presuppone, necessariamente, che i documenti richiesti esistano e siano detenuti dall’istituzione interessata. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale, qualsiasi dichiarazione delle istituzioni relativa all’inesistenza di documenti richiesti gode di una presunzione di veridicità. Si tratta nondimeno di una presunzione semplice, che il ricorrente può confutare con tutti i mezzi, in base a indizi pertinenti e concordanti. Tale presunzione deve essere applicata per analogia nell’ipotesi in cui l’istituzione dichiari di non essere in possesso dei documenti richiesti o di non essere riuscita a reperirli materialmente, il che conduce al medesimo risultato, ossia l’indisponibilità dei documenti richiesti.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 23 March 2023

(LU PH, joined cases C-514/21 and C-515/21)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 marzo 2023

(cause riunite C‑514/21 e C‑515/21, LU, PH)

La Corte di giustizia, inter alia, precisa che la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce dell’art. 47 e dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base del motivo che il procedimento che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo si è svolto in contumacia, o subordini la consegna di tale persona alla garanzia che essa potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello che consenta di riesaminare una simile decisione di revoca o la seconda condanna penale inflittale in contumacia e che risulta determinante per l’emissione di tale mandato.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 23 March 2023

(case C‑365/21, MR)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 marzo 2023 

(causa C‑365/21, MR)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 55, par. 1, lett. b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in combinato disposto con l’art. 50 e con l’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta all’interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 55, par. 1, di detta convenzione secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle disposizioni dell’art. 54 della convenzione di cui trattasi per quanto riguarda il reato di costituzione di un’organizzazione criminale, qualora l’organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio, purché siffatto procedimento sia volto, tenuto conto degli atti illeciti di tale organizzazione, a sanzionare pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 30 March 2023

(case C‑616/21, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej v. Gmina L.)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 marzo 2023

(causa C‑616/21, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej c. Gmina L.)

La Corte di giustizia con tale sentenza chiarisce che l’art. 2, par. 1, l’art. 9, par. 1, e l’art. 13, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’IVA l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 30 March 2023 

(case C‑612/21, Gmina O. v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 marzo 2023 

(causa C‑612/21, Gmina O. c. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, l’art. 9, par. 1, e l’art. 13, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici.

                                                                                       FEBBRAIO 2023



Order of the Court (Tenth Chamber) of 21 February 2022

(Leonardo SpA v. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, case C-550/21)

 

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) 21 febbraio 2022,

(causa C‑550/21, Leonardo SpA c. Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio)

La Corte dichiara manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale in questione in quanto il giudice del rinvio ha esposto molto sommariamente l’oggetto della controversia, limitandosi a fornire una descrizione generale dei fatti, priva di sufficiente chiarezza e precisione. Inoltre, il giudice nazionale si limita a fare riferimento a una sola disposizione di diritto nazionale senza fornire il contenuto di tale disposizione, contrariamente a quanto richiesto. Detto giudice non indica nemmeno i riferimenti e i titoli precisi, e non indica gli elementi necessari alla comprensione dell’intera normativa nazionale pertinente che può trovare applicazione nel procedimento principale. In terzo luogo il giudice nazionale non specifica le disposizioni del diritto dell’Unione sulla cui interpretazione nutre dubbi. Lo stesso si limita a interrogare la Corte, in termini generali, in merito alla conformità con il «diritto dell’Unione», senza fare riferimento ad alcuna disposizione o ad alcun principio specifico di quest’ultimo.

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Order of the Court (Seventh Chamber) 10 February 2022

(Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance v. Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS, case C-191/21)

 

Ordinanza della Corte (Settima sezione) 10 febbraio 2022

(causa C‑191/21, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance c. Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 392 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione del regime di tassazione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni acquistati edificati siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili, ma non esclude l’applicazione del suddetto regime ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali una suddivisione in lotti.

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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 February 2022 

(B AG v. Finanzamt A, case C‑515/20)

 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2022

(causa C‑515/20, B AG c. Finanzamt A)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 122 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di legna da ardere, ai sensi di tale articolo, designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione. L’art. 122 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in applicazione di tale articolo, introduca un’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di legna da ardere può limitarne l’ambito di applicazione a talune categorie di cessioni di legna da ardere facendo riferimento alla nomenclatura combinata, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale.  Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non osta a che il diritto nazionale escluda dal beneficio dell’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto la cessione di legno in trucioli, sebbene esso conceda tale beneficio alle cessioni di altre forme di legna da ardere, a condizione che, nella mente del consumatore medio, il legno in trucioli non sia sostituibile a tali altre forme di legna da ardere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 10 February 2022 

(case C‑487/20, Philips Orăştie SRL v. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2022

(causa C‑487/20, Philips Orăştie SRL c. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)

La Corte di giustizia interpreta l’art. 179, co. 1, e l’art. 183, co. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di equivalenza nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede modalità procedurali relative ai ricorsi diretti a ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, fondati su una violazione del sistema comune dell’IVA, meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno relativo a imposte e tasse diverse dall’IVA.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 10 February 2022 

(Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 v. Finanzamt Hamburg-Oberalster, case C‑9/20)

 

Sentenza della corte (Quinta Sezione) 10 febbraio 2022 

(causa C‑9/20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 c. Finanzamt Hamburg-Oberalster)

La Corte di giustizia con tale sentenza precisa che l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’art. 66, primo comma, lett. b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato.

 


                                                                                                 GENNAIO 2023


Judgment of the Court (Third Chamber) 26 January 2023 

(SC NV Construct SRL v. Județul Timiș, case C‑403/21)


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 gennaio 2023

(causa C‑403/21, SC NV Construct SRL c. Judeţul Timiş)

La Corte di giustizia con tale sentenza asserisce, inter alia, che l’art. 58 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall’art. 18, par. 1, co. 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di imporre come criteri di selezione obblighi derivanti da normative speciali applicabili ad attività che possono dover essere realizzate nell’ambito dell’esecuzione di un appalto pubblico e che non hanno un’importanza significativa. Inoltre, i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti all’art. 18, par. 1, primo comma, della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che i documenti di gara siano automaticamente integrati da criteri di qualificazione risultanti da normative speciali applicabili ad attività connesse all’appalto da aggiudicare che non sono stati previsti in tali documenti e che l’amministrazione aggiudicatrice non ha inteso imporre agli operatori economici interessati.

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Judgment of the General Court (Tenth Chamber, Extended Composition) 25 January 2023

(Emilio De Capitani, causa T‑163/21)

 

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) 25 gennaio 2023

(case T‑163/21, Emilio De Capitani)

In tale sentenza si rammenta che il diritto di accesso ai documenti è sottoposto a determinate limitazioni fondate su ragioni di interesse pubblico o privato ex art. 4 del regolamento n. 1049/2001 il quale prevede, conformemente al suo considerando 11, un regime di eccezioni che autorizza le istituzioni a rifiutare l’accesso ad un documento nel caso in cui la divulgazione del medesimo arrechi pregiudizio ad uno degli interessi tutelati da tale articolo. Al riguardo, qualora un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione investito di una domanda di accesso a un documento decida di respingere questa domanda sulla base di una delle eccezioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, spetta ad esso, in linea di principio, spiegare in che modo l’accesso a tale documento potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse tutelato da detta eccezione, e il rischio di tale pregiudizio deve essere ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico Nel caso di specie la Corte ritiene il Consiglio non spiega in che modo l’accesso ai documenti controversi pregiudicherebbe gravemente, in modo concreto, effettivo e non ipotetico, le possibilità di pervenire ad un accordo sulla proposta legislativa in questione.

 

                                                                                              DICEMBRE 2022


Judgment of the Court (Tenth Chamber) 1 December 2022

(Aquila Part Prod Com SA v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-512/21)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 1° dicembre 2022 

(causa C‑512/21, Aquila Part Prod Com SA c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)

La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretata nel senso che osta, qualora l’autorità tributaria intenda negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte in quanto tale soggetto passivo ha partecipato ad una frode dell’IVA di tipo carosello, a che tale autorità tributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare. Spetta, infatti, a detta autorità tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrare le condotte fraudolente e, dall’altro, provare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivi comportamenti.  Sempre la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che non osta, qualora l’autorità tributaria attesti una partecipazione attiva del soggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare il diritto alla detrazione, a che tale autorità tributaria fondi tale diniego, in via complementare o subordinata, su elementi di prova che dimostrino non una siffatta partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo, dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere che l’operazione di cui trattasi si iscriveva in una siffatta frode. A tal riguardo, la mera circostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte tale operazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente per dimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode. Inoltre, la direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che non osta, qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di dar prova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode; non si può tuttavia pretendere che esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle che possono essere effettuate dall’amministrazione finanziaria; spetta al giudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze. Infine, il diritto a un equo processo, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il giudice investito del ricorso avverso la decisione dell’autorità tributaria prenda in considerazione, quale elemento di prova dell’esistenza di una frode dell’imposta sul valore aggiunto o della partecipazione del soggetto passivo a tale frode, una violazione di detti obblighi, qualora tale elemento di prova possa essere contestato e discusso in contraddittorio dinanzi ad esso.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 8 December 2022 

(P GmbH v. Finanzamt Österreich, case C‑378/21)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 dicembre 2022 

(causa C‑378/21, P GmbH c. Finanzamt Österreich)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 203 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 8 December 2022 

(Luxury Trust Automobil GmbH v. Finanzamt Österreich, case C‑247/21)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 dicembre 2022 

(causa C‑247/21, Luxury Trust Automobil GmbH c. Finanzamt Österreich)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 42, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, in combinato disposto con l’art. 197, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112, come modificata, deve essere interpretato nel senso che nell’ambito di un’operazione triangolare, l’acquirente finale non è stato validamente designato come debitore dell’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui la fattura emessa dall’acquirente intermedio non contenga la dicitura «inversione contabile» di cui all’art. 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata. Inoltre, l’art. 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, deve essere interpretato nel senso che l’omissione, in una fattura, della dicitura «inversione contabile» richiesta da tale disposizione non può essere successivamente rettificata mediante l’aggiunta di un’indicazione la quale precisi che tale fattura riguarda un’operazione triangolare intracomunitaria e che il debito d’imposta è trasferito al destinatario della cessione.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 8 December 2022

(Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU v. Vlaamse Regering, case C-694/20)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 dicembre 2022 

(causa C‑694/20, Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU c. Vlaamse Regering)

Con tale sentenza la Corte di giustizia precisa che l’art. 8 bis ter, par. 5, della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 è invalido alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua applicazione da parte degli Stati membri ha l’effetto di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, ai sensi dell’art. 3, punto 21, della direttiva in parola, come modificata, quando quest’ultimo sia esonerato dall’obbligo di comunicazione, previsto al par. 1 dell’art. 8 bis ter della summenzionata direttiva, come modificata, a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare, senza indugio, a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano ai sensi del par. 6 di detto art. 8 bis.

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Judgment of the Court (First Chamber) 1 December 2022

(case C‑269/20, Finanzamt T v. S)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° dicembre 2022 

(causa C‑269/20, Finanzamt T c. S)

La Corte puntualizza che l’art. 4, par. 4, co. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro designi, in quanto soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre di quest’ultimo, qualora tale società madre sia in grado di imporre la propria volontà alle altre entità appartenenti a tale gruppo e a condizione che tale designazione non comporti un rischio di perdite di gettito fiscale. Inoltre, dichiara che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che nel caso di un’entità che costituisce il soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi e che effettua, da un lato, attività economiche per le quali è soggetto passivo e, dall’altro, attività nell’ambito dell’esercizio di pubbliche potestà, per le quali non è considerata soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto in forza dell’art. 4, par. 5, della sesta direttiva, la fornitura, da parte di un’entità appartenente a detto gruppo, di una prestazione di servizi inerente a tale esercizio, non deve essere tassata in forza dell’art. 6, par. 2, lett. b), della direttiva in esame.

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Judgment of the Court (First Chamber) 1 December 2022

(Finanzamt Kiel v. Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH, case C‑141/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° dicembre 2022

(causa C‑141/20, Finanzamt Kiel c. Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH)

L’art. 4, par. 4, co. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro designi, come soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre dello stesso, qualora quest’ultima sia in grado di imporre la propria volontà nei confronti delle altre entità facenti parte di tale gruppo e a condizione che detta designazione non comporti un rischio di perdite fiscali.  Inoltre, il medesimo articolo deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordini la possibilità per una determinata entità di formare, con l’impresa della società madre, il citato gruppo, alla condizione che tale società disponga, presso detta entità, della maggioranza dei diritti di voto oltre ad una partecipazione maggioritaria nel capitale di quest’ultima. Inoltre, in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, co. 1, della direttiva 77/388, come modificata, esso deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro qualifichi, mediante tipizzazione, determinate entità come non indipendenti, qualora tali entità siano integrate sul piano finanziario, economico e organizzativo nella società madre di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

                                                               

 


                                                                                               NOVEMBRE 2022


Judgment of the Court (First Chamber) 17 November 2022

(GE Aircraft Engine Services Ltd v. The Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs, case C‑607/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2022 

(causa C‑607/20, GE Aircraft Engine Services Ltd c. The Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs)

La Corte di giustizia afferma che l’art. 26, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una prestazione di servizi consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell’ambito di un programma da essa istituito, volto a gratificare e a premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti.

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Judgment of the Court (First Chamber) 17 November 2022

(SIA «Rodl & Partner» v. Valsts ieņēmumu dienests, case C-562/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2022

(causa C-562/20, SIA «Rodl & Partner» c. Valsts ieņēmumu dienests)

Tra le altre cose la Corte dichiara che l’art. 18, parr. 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE, letto in combinato disposto con l’art. 5 e l’allegato III, punto 3, lett. b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non impone a un soggetto obbligato di assegnare automaticamente un livello di rischio elevato ad un cliente e, pertanto, di adottare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di tale cliente per il solo fatto che quest’ultimo sia un’organizzazione non governativa, che uno dei dipendenti di detto cliente sia cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione o che un partner commerciale dello stesso cliente, ma non il cliente stesso, sia collegato a tale paese terzo. Tuttavia, uno Stato membro può identificare nel diritto nazionale tali circostanze come fattori indicativi di un rischio potenzialmente più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di cui i soggetti obbligati devono tenere conto nel valutare i rischi in relazione alla loro clientela, purché tali fattori siano conformi al diritto dell’Unione e, in particolare, ai principi di proporzionalità e di non discriminazione.

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Judgment of the Tribunal (Seventh Chamber) 9 November 2022

(QM v. Europol, case T-161/21)

 

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 novembre 2022 

(causa T‑164/21, QM c.  Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol))

Il Tribunale respinge il ricorso fondato sull’art. 270 TFUE con cui il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) di non rinnovare il suo contratto di lavoro per una durata indeterminata. Al riguardo la Corte ricorda che secondo una giurisprudenza costante, la possibilità di rinnovare un contratto di agente temporaneo costituisce una mera facoltà rimessa alla discrezione dell’autorità competente, specie quando si tratta di sostituire un contratto a durata determinata con un contratto a durata indeterminata, che crea un collegamento più stabile e senza limiti di tempo tra l’istituzione e l’agente di cui trattasi. L’organizzazione e il funzionamento del servizio sono di esclusiva competenza dell’istituzione e l’autorità gerarchica è la sola responsabile dell’organizzazione dei servizi. Pertanto, le istituzioni e le agenzie dell’Unione hanno la libertà di strutturare le loro unità amministrative tenendo conto di un insieme di fattori, quali la natura e la portata dei compiti ad esse assegnati e le disponibilità di bilanci; tale libertà comporta quella di sopprimere impieghi e di modificare l’attribuzione dei compiti.

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Judgment of the CouRT (Fifth Chamber) 24 November 2022 

(A v. Finanzamt M, case C‑596/21)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 novembre 2022 

(causa C‑596/21, A c. Finanzamt M)

La Corte precisa che gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che: al secondo acquirente di un bene può essere negato il beneficio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, con la motivazione che egli sapeva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza di un’evasione dell’IVA commessa dal venditore iniziale all’atto della prima vendita, anche se il primo acquirente aveva, a sua volta, conoscenza di tale evasione; al secondo acquirente di un bene che, in una fase precedente a tale acquisto, sia stato oggetto di un’operazione fraudolenta relativa soltanto a una parte dell’IVA che lo Stato ha diritto di riscuotere deve essere negato integralmente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, se egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto in parola era collegato a un’evasione.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 24 November 2022 

(CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑458/21)

 

Sentenza della Corte (Ottava sezione) 24 novembre 2022 

(causa C‑458/21, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni consistenti nel verificare l’esattezza della diagnosi di malattia grave dell’assicurato al fine di determinare le migliori cure sanitarie disponibili in vista della sua guarigione e provvedere, se tale rischio è coperto dal contratto di assicurazione e l’assicurato lo richiede, a fornire il trattamento medico all’estero non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 10 November 2022

(SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. v. Mestna občina Ljubljana, case C-486/21)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 novembre 2022 

(causa C‑486/21, SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. c. Mestna občina Ljubljana)

L’art. 5, punto 1, lett. b), della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2019/1827 deve essere interpretato nel senso che costituisce una «concessione di servizi» l’operazione mediante la quale un’amministrazione aggiudicatrice intende affidare la creazione e la gestione di un servizio di noleggio e condivisione di veicoli elettrici a un operatore economico il cui contributo finanziario sia prevalentemente destinato all’acquisto di tali veicoli, e nella quale gli introiti di detto operatore economico proverranno principalmente dalle tariffe pagate dagli utenti del servizio in parola, dal momento che caratteristiche del genere sono tali da dimostrare che il rischio legato alla gestione dei servizi oggetto della concessione è stato trasferito a detto operatore economico. Al riguardo, per stabilire se sia raggiunta la soglia di applicabilità di tale direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice deve stimare il «fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’[imposta sul valore aggiunto (IVA)]», tenendo conto delle tariffe che gli utenti pagheranno al concessionario, nonché dei contributi e dei costi che l’amministrazione aggiudicatrice sosterrà. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può anche ritenere che la soglia prevista per l’applicazione della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, sia raggiunta quando gli investimenti e i costi che il concessionario deve sostenere, individualmente o unitamente all’amministrazione aggiudicatrice, per l’intero periodo di applicazione del contratto di concessione superano manifestamente tale soglia di applicabilità.

 

 



                                                                                           OTTOBRE 2022



Judgment of the Court (Tenth Chamber) 6 October 2022

(UAB «Vittamed technologijos» v. Valstybinė mokesčių inspekcija, case C-293/21)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 6 ottobre 2022

(causa C‑293/21, UAB «Vittamed technologijos» c. Valstybinė mokesčių inspekcija)

La Corte di giustizia interpreta gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE nel senso che un soggetto passivo ha l’obbligo di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte e relativa all’acquisto di beni o di servizi destinati a produrre beni d’investimento, nell’ipotesi in cui, a causa della decisione del proprietario o dell’azionista unico di tale soggetto passivo di mettere quest’ultimo in liquidazione, nonché della domanda e dell’ottenimento della cancellazione di detto soggetto passivo dal registro dei soggetti passivi IVA, i beni d’investimento creati non siano stati utilizzati, né lo saranno mai, nell’ambito di attività economiche soggette ad imposta. I motivi che consentono di giustificare la decisione di messa in liquidazione del medesimo soggetto passivo e, pertanto, la rinuncia alla prevista attività economica soggetta ad imposta, quali perdite in costante aumento, l’assenza di ordinativi e i dubbi dell’azionista del soggetto passivo riguardo alla redditività dell’attività economica prevista, non incidono sull’obbligo di quest’ultimo di rettificare le detrazioni dell’IVA di cui trattasi, qualora tale soggetto passivo non abbia più l’intenzione, e ciò in maniera definitiva, di utilizzare detti beni d’investimento ai fini di operazioni soggette ad imposta.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 6 October 2022

(UAB ‘V ittamed technologijos’ v. Valstybinė mokesčių inspekcija, case C‑293/21)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2022

(causa C‑250/21, Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.)

La Corte di giustizia precisa che il par. 2 e il par. 4, co. 2, dell’art. 11 della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 6 October 2022

(Szef Krajowej Administracji Skarbowej v. O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A., case C‑250/21)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2022

(causa C‑250/21, Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 135, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 13 October 2022

(HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑397/21)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 ottobre 2022 

(causa C‑397/21, HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)

La direttiva 2006/112/CE letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio non può chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo ha versato all’erario, qualora il recupero di tale importo presso detto prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile a causa della sua messa in liquidazione e anche se non possa contestarsi alcuna frode o abuso a questi due soggetti passivi, cosicché non sussiste un rischio di perdita di gettito fiscale per detto Stato membro. Inoltre, l’art. 183 della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretato nel senso che nell’ipotesi in cui un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio possa chiedere direttamente all’amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo ha versato all’erario, tale amministrazione ha l’obbligo di corrispondere gli interessi su tale importo se non ha effettuato il rimborso entro un termine ragionevole dopo essere stata invitata a farlo. Le modalità di applicazione degli interessi su detto importo rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, che trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività, fermo restando che le norme nazionali relative, in particolare, al calcolo degli interessi eventualmente dovuti non devono avere l’effetto di privare il soggetto passivo di un risarcimento adeguato per la perdita causata dal rimborso tardivo del medesimo importo. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di detto art. 183, dando un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 13 October 2022

(MC v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C‑1/21)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 ottobre 2022 

(causa C‑1/21, MC c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)

L’art. 273 della direttiva 2006/112/CE e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale per i debiti di imposta sul valore aggiunto di una persona giuridica nelle seguenti circostanze: la persona ritenuta responsabile in solido è amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della stessa; la persona ritenuta responsabile in solido ha effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili o dividendi, oppure ha ceduto tale patrimonio a titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato; gli atti compiuti in malafede hanno avuto l’effetto di rendere la persona giuridica incapace di pagare in tutto o in parte l’IVA di cui è debitrice; la responsabilità solidale è limitata all’importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede, e tale responsabilità solidale scatta solo in subordine, quando si rivela impossibile recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti. Inoltre, l’art. 273 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale, come quello descritto al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, che si estende agli interessi moratori dovuti dalla persona giuridica per il mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto entro i termini imperativi stabiliti dalle disposizioni di tale direttiva a causa degli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido.

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Judgment of the court (eighth chamber) 27 October 2022

(Climate Corporation Emissions Trading GmbH v. Finanzamt Österreich, case C641/21)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 ottobre 2022 

(causa C641/21, Climate Corporation Emission Trading GmbH c. Finanzamt Österreich)

La Corte di giustizia dichiara che le disposizioni della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, devono essere interpretate nel senso che ostano a che, nel caso di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro ad un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, le autorità del primo Stato membro ritengano che il luogo di tale prestazione, che è situato, ai sensi dell’art. 44 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, in tale altro Stato membro, sia nondimeno situato nel primo Stato membro se il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite detta prestazione, a una frode in materia di imposta sul valore aggiunto commessa dal destinatario della stessa prestazione nell’ambito di una catena di operazioni.

 


                                                                                              SETTEMBRE 2022


Judgment of the Court (Seventh Chamber) 8 September 2022

(Finanzamt R c. W GmbH, case C-98/21)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 settembre 2022 

(causa C‑98/21, Finanzamt R c. W GmbH)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con l’art. 167 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l’imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della società holding.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 15 September 2022

(UAB ‘HA.EN.’ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, case C-227/21)

 

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2022

(causa C‑227/21, UAB «HA.EN.» c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale consistente, nell’ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all’acquirente il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l’IVA all’erario

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 8 September 2022

(Finanzamt R  v. W GmbH, case C‑98/21)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 settembre 2022

(causa C‑98/21, Finanzamt R c. W GmbH)

Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/ relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 167 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l’imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della società holding.

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Judgment of the Court (First Chamber) 8 September 2022

(Lux Express Estonia AS v. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, case C‑614/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2022

(causa C‑614/20, Lux Express Estonia AS c. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

L’art. 2, lett. e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «obbligo di servizio pubblico», di cui a tale disposizione, l’obbligo previsto in una disposizione legislativa nazionale, per le imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia, di trasportare gratuitamente e senza ricevere una compensazione da parte dello Stato talune categorie di passeggeri, in particolare i bambini in età prescolare e talune categorie di persone affette da disabilità. L’art. 3, par. 2, e l’art. 4, par. 1, lett. b), i), del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti sono tenute a concedere alle imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia una compensazione per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dal rispetto dell’obbligo per tali imprese, stabilito da una norma generale, di trasportare gratuitamente talune categorie di passeggeri, in particolare, i bambini in età prescolare e talune categorie di persone affette da disabilità. 3) L’art. 3, par. 2, e il punto 2 dell’allegato del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, devono essere interpretati nel senso che le compensazioni per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, finalizzati a stabilire tariffe massime per talune categorie di passeggeri, devono essere concesse conformemente ai principi definiti nell’art. 4, nell’art. 6 e nell’allegato di tale regolamento, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva. La compensazione non può eccedere un importo corrispondente all’effetto finanziario netto, equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico, le quali sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato assolto.

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Judgment of the Tribunal (Sixth Chamber, Extended Composition) 14 September 2022

(Pollinis France v. European Commission, joined cases T-371/20 and T-554/20)

 

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 14 settembre 2022

(cause riunite T‑371/20 e T‑554/20, Pollinis France c. Commissione europea)

Con tale sentenza la Corte di giustizia annulla le decisioni della Commissione europea che, nel caso di specie, negano l’accesso ai documenti richiesti in base all’art. 4, par. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adducendo come motivazione che ne deriverebbe un grave pregiudizio al processo decisionale in corso. Al riguardo la Commissione si è limitata a formulare affermazioni generiche, le quali non consentono di dimostrare che la divulgazione dei documenti richiesti comporterebbe una riduzione del margine di manovra o della flessibilità degli Stati membri. Sul punto, tra l’altro, come emerge dalla giurisprudenza, la circostanza che il margine di manovra e la capacità di raggiungere un compromesso tra gli Stati membri sarebbero ridotte non può configurare un rischio sufficientemente grave e ragionevolmente prevedibile per giustificare l’applicazione del citato art. 4, par. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 22 September 2022

(The Escape Center BVBA v. Belgische Staat, case C‑330/21)

 

Sentenza della corte (Ottava Sezione) 22 settembre 2022 

(causa C‑330/21, The Escape Center BVBA c. Belgische Staat)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato III della suddetta direttiva, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di uso degli impianti sportivi di una palestra e nel fornire assistenza a singoli o gruppi può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto qualora tale assistenza sia connessa all’uso degli impianti di cui trattasi e sia necessaria alla pratica dello sport e dell’educazione fisica o qualora la suddetta assistenza sia accessoria al diritto di uso dei suddetti impianti o all’uso effettivo degli stessi.

 

 


                                                                                                AGOSTO 2022 

Judgment of the Court (First Chamber) 1° agosto 2022

(État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl, case C-294/21)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1°agosto 2022

(causa C‑294/21, État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl)

La Corte di giustizia interpreta l’art. 2, par. 1, e l’art. 9, par. 2, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE nel senso che devono essere tassate da uno Stato membro le prestazioni di navigazione turistica effettuate da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all’interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest’ultimo e un altro Stato membro, costituisce un territorio comune sotto sovranità comune di tali due Stati membri e che non è soggetto ad alcuna deroga prevista dal diritto dell’Unione, a condizione che tali prestazioni non siano già state tassate da tale altro Stato membro. Al riguardo, la tassazione, da parte di uno degli Stati membri, di tali prestazioni impedisce all’altro Stato membro di tassare a sua volta queste ultime, fatta salva la possibilità per tali due Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate all’interno di tale territorio, segnatamente mediante un accordo, purché siano evitate la mancata tassazione.      
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Judgment of the Court (First Chamber) 1° agosto 2022

(État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl, case C-294/21)

                                          

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1°agosto 2022

(causa C‑294/21, État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA c. Navitours Sàrl)

La Corte di giustizia interpreta l’art. 2, par. 1, e l’art. 9, par. 2, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE nel senso che devono essere tassate da uno Stato membro le prestazioni di navigazione turistica effettuate da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all’interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest’ultimo e un altro Stato membro, costituisce un territorio comune sotto sovranità comune di tali due Stati membri e che non è soggetto ad alcuna deroga prevista dal diritto dell’Unione, a condizione che tali prestazioni non siano già state tassate da tale altro Stato membro. Al riguardo, la tassazione, da parte di uno degli Stati membri, di tali prestazioni impedisce all’altro Stato membro di tassare a sua volta queste ultime, fatta salva la possibilità per tali due Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate all’interno di tale territorio, segnatamente mediante un accordo, purché siano evitate la mancata tassazione.

 



                                                                                               LUGLIO 2022 


Judgment of the Court (Tenth Chamber) 7 July 2022

(Staatssecretaris van Financiën v. X, case C‑194/21)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 7 luglio 2022

(causa C-194/21, Staatssecretaris van Financïen c. X)

La Corte di giustizia precisa che gli artt. 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che ad un soggetto passivo, il quale abbia omesso di esercitare, prima della scadenza del termine di decadenza previsto dal diritto nazionale, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di un bene o di un servizio, venga negata la possibilità di procedere successivamente a tale detrazione, in occasione del primo utilizzo a fini di operazioni imponibili di detto bene o di detto servizio, a titolo di rettifica, anche qualora non siano stati constatati abusi di diritto, evasioni o perdite di gettito fiscale.

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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 7 July 2022

(B. v. Dyrektor Izby Skarbowej w W., case C‑696/20)

 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 luglio 2022

(causa C‑696/20, B. c. Dyrektor Izby Skarbowej w W.)

Con tale sentenza la Corte precisa che l’art. 41 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel territorio di tale Stato membro, allorché tale acquisto, che costituisce la prima operazione di una catena di operazioni successive, è stato erroneamente qualificato come operazione nazionale dai soggetti passivi coinvolti, i quali hanno utilizzato il loro numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, e l’operazione successiva, che è stata erroneamente qualificata come operazione intracomunitaria, è stata assoggettata a IVA in quanto acquisto intracomunitario di beni ad opera degli acquirenti dei beni nello Stato membro di arrivo del trasporto di beni. Tale disposizione, letta alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità fiscale, osta tuttavia ad una normativa siffatta di uno Stato membro qualora l’acquisto intracomunitario di beni che è considerato effettuato nel territorio di tale Stato membro sia risultante da una cessione intracomunitaria di beni che non è stata trattata come operazione esente in detto Stato membro.

 

 


                                                                                         GIUGNO 2022 

 
Judgment of the Court (Second Chamber) 30 June 2022

(UAB «ARVI» ir ko v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, case C-56/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 giugno 2022 

(causa C‑56/21, UAB «ARVI» ir ko c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)

Gli artt. 135 e 137 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che subordini il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto ad un soggetto passivo che, al momento della conclusione dell’operazione, è già registrato ai fini dell’IVA. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali in forza delle quali il venditore di un bene immobile è tenuto a rettificare la detrazione dell’IVA pagata a monte su tale bene in seguito al rifiuto di riconoscergli il diritto di optare per l’imposizione di tale vendita per il motivo che, alla data di quest’ultima, l’acquirente non soddisfaceva le condizioni previste per l’esercizio, da parte del venditore, di tale diritto. Sebbene l’uso effettivo del bene immobile di cui trattasi da parte dell’acquirente nell’ambito di attività soggette all’IVA sia irrilevante al riguardo, le autorità competenti sono tuttavia tenute a verificare l’eventuale esistenza di una frode o di un abuso in capo al soggetto passivo che abbia inteso esercitare il suo diritto di optare per l’imposizione dell’operazione di cui trattasi.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 30 June 2022

(case C‑146/21, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice v. VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 giugno 2022 

(causa C‑146/21, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice c. VB, Direcția Generalā Regionalā a Finanțelor Publice București –Serviciul Soluționare Contestații 1)

La Corte di giustizia afferma che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale non ostano ad una normativa nazionale secondo la quale il meccanismo dell’inversione contabile non è applicabile ad un soggetto passivo che non aveva né chiesto né ottenuto d’ufficio, prima della realizzazione delle operazioni imponibili, la sua identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 16 June 2022

(Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa ‘Regioni v rastezh’ 2014-2020 v. Obshtina Razlog, case C‑376/21)

 

Sentenza della corte (Ottava Sezione) 16 giugno 2022

(causa C‑376/21, Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 c. Obshtina Razlog) 

Secondo la Corte di giustizia l’art. 160, parr. 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, e l’art. 102, parr. 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici organizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, anche quando tali appalti sono finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei. Inoltre, l’art. 32, par. 2, lett. a), della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può, nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione, rivolgersi ad un unico operatore economico nel caso in cui tale procedura riprenda, senza modifiche sostanziali, le condizioni iniziali dell’appalto menzionate in una precedente procedura aperta che è stata chiusa con la motivazione che l’unica offerta presentata era inappropriata, quand’anche l’oggetto dell’appalto in questione non presenti obiettivamente alcuna specificità che giustifichi l’affidamento della sua esecuzione in via esclusiva a tale operatore.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 16 June 2022

(DuoDecad Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C‑596/20)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 16 giugno 2022

(causa C‑596/20, DuoDecad Kft. C. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)

In tema di IVA e servizi di assistenza tecnica forniti ad una società stabilita in un altro Stato membro, la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara di non essere competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 28 settembre 2020, atteso che la domanda di pronuncia pregiudiziale non può riguardare questioni di fatto sollevate nel procedimento principale e che la Corte non applica essa stessa il diritto dell’Unione a tale procedimento. Come è noto, infatti, il giudice nazionale è l’unico competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale, mentre la Corte di giustizia non è competente ad applicare le regole di diritto ad una situazione determinata, dato che ai sensi dell’art. 267 TFUE essa è competente unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.

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Judgment of the Court (First Chamber) 16 June 2022

(A, case C-577/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 giugno 2022

(causa C‑577/20, A)

L’art. 13, par. 2, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché gli artt. 45 e 49 TFUE, devono essere interpretati nel senso che una domanda di accesso ad una professione regolamentata e di autorizzazione all’esercizio di tale professione nello Stato membro ospitante, presentata, ai sensi di detto art. 13, par. 2, da una persona che, da un lato, possiede un titolo di formazione relativo a tale professione, rilasciato in uno Stato membro in cui tale professione non è regolamentata, e che, dall’altro, non soddisfa il requisito di aver esercitato la stessa professione per il periodo minimo richiesto di cui al suddetto art. 13, par. 2, deve essere esaminata dall’autorità competente dello Stato membro ospitante alla luce degli artt. 45 o 49 TFUE. Questi ultimi, in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, TUE, devono essere interpretati nel senso che l’autorità competente dello Stato membro ospitante, a cui è stata presentata una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata in tale Stato membro, è tenuta a considerare veritiero un diploma rilasciato dall’autorità di un altro Stato membro e non può, in linea di principio, rimettere in discussione il livello delle conoscenze e delle qualifiche che tale diploma consente di presumere acquisito dal richiedente. Solo quando nutre seri dubbi, fondati su elementi concreti costitutivi di un insieme di indizi concordanti che inducono a ritenere che il diploma di cui si avvale il richiedente non rifletta il livello delle conoscenze e delle qualifiche che esso consente di presumere acquisito dal medesimo, detta autorità può chiedere all’autorità emittente di riesaminare, alla luce di tali elementi, la fondatezza del rilascio di detto diploma e, se del caso, tale ultima autorità è tenuta a revocarlo. Quando l’autorità emittente ha riesaminato, alla luce di tali elementi, la fondatezza del rilascio di quest’ultimo, senza revocarlo, è solo in via eccezionale, nel caso in cui le circostanze del caso di specie rivelassero manifestamente l’assenza di veridicità del diploma di cui trattasi, che l’autorità dello Stato membro ospitante può rimettere in discussione la fondatezza del rilascio di detto diploma.

 

Si segnala inoltre…

Publication of Council Directive (EU) 2022/890 of 3 June 2022 amending Directive 2006/112/EC as regards the extension of the application period of the optional reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services susceptible to fraud and of the Quick Reaction Mechanism against VAT fraud, in OJ L 155/1 of 8.6.2022

 

Pubblicazione della Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA, in GU L 155/1 dell’1.6.2022, pages 1-19

 



                                                                                                    MAGGIO 2022  

Judgment of the Court (Sixth Chamber) 5 May 2022

(Autoridade Tributária e Aduaneira v. DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA, case C‑218/21)

 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 maggio 2022

(causa C‑218/21, Autoridade Tributária e Aduaneira c. DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA)

La Corte di giustizia con la sentenza in oggetto dichiara che l’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «ristrutturazione e [di] riparazione di abitazioni private», ai sensi di tale disposizione, i servizi di riparazione e di ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo, ad esclusione dei servizi di manutenzione di ascensori di tale tipo.

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Judgment of the Court (First Chamber) 5 May 2022

(BV, case C‑570/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 maggio 2022

(causa C‑570/20, BV)

Secondo la Corte di giustizia il diritto fondamentale garantito all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’art. 52, par. 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che non osta a che la limitazione del cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale in caso di dissimulazioni fraudolente o di omissioni dichiarative in materia di IVA, previsto da una normativa nazionale, ai casi più gravi, risulti solo da una giurisprudenza consolidata che interpreta, in maniera restrittiva, le disposizioni di legge che definiscono le condizioni di applicazione di tale cumulo, a condizione che sia ragionevolmente prevedibile, al momento in cui il reato è commesso, che tale reato può comportare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale; esso osta, invece, ad una normativa nazionale che, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con norme chiare e precise, eventualmente quali interpretate dai giudici nazionali, che l’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 12 May 2022)

(Comune di Lerici v. Provincia di La Spezia, case C-719/20)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 maggio 2022 

(causa C‑719/20, Comune di Lerici c. Provincia di La Spezia)

La Corte precisa che la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa o ad una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale.

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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 12 May 2022

(U.I. Srl c. Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia, case ausa C-714/20)

 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 maggio 2022

(causa C‑714/20, U.I. Srl c. Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia)

La Corte, inter alia, interpreta l’art. 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta.

 


                                                                                              APRILE 2022

Judgment of the Court (Fifth Chamber) 7 April 2022

(Berlin Chemie A. Menarini SRL v. Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, case C‑333/20)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2022

(causa C‑333/20, Berlin Chemie A. Menarini SRL c. Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 44 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, e l’art. 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che una società avente la propria sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il motivo che tale società vi detiene una società figlia che mette a sua disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza che sono in grado di avere un’influenza diretta sul volume delle sue vendite.

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Judgment of the Court (Second Chamber) 7 April 2022

(I GmbH v. Finanzamt H, case C‑228/20)

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 aprile 2022

(causa C‑228/20, I GmbH c. Finanzamt H)

L’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, prevedendo che le prestazioni di cure fornite da un istituto ospedaliero privato siano esentate dall’IVA se tale istituto è autorizzato conformemente alle disposizioni nazionali relative al regime generale di assicurazione malattia, in seguito all’integrazione nel piano ospedaliero di un Land o alla stipula di convenzioni di assistenza sanitaria con le casse di assicurazione malattia o ausiliarie obbligatorie, implica che gli istituti ospedalieri privati comparabili, che forniscono prestazioni simili a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, siano trattati in modo diverso con riferimento all’esenzione prevista da detta disposizione. Inoltre, l’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se prestazioni sanitarie erogate da un istituto ospedaliero privato siano fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti ospedalieri di diritto pubblico, le autorità competenti di uno Stato membro possono prendere in considerazione, quando essi mirino a raggiungere l’obiettivo di ridurre i costi delle cure sanitarie e di rendere cure di buona qualità più accessibili ai singoli, le condizioni regolamentari applicabili alle prestazioni fornite dagli enti ospedalieri di diritto pubblico, nonché gli indici del livello di prestazione di tale istituto ospedaliero privato in materia di personale, di locali, di attrezzature, nonché dell’efficienza economica della sua gestione, allorché tali indici sono applicabili anche agli enti ospedalieri di diritto pubblico. Possono essere prese in considerazione anche le modalità di calcolo delle tariffe forfettarie giornaliere nonché la presa a carico, nell’ambito del regime di previdenza sociale o di convenzioni concluse con autorità pubbliche, delle prestazioni fornite da detto istituto ospedaliero di diritto privato, di modo che il costo sostenuto dal paziente si avvicini a quello sostenuto, per prestazioni simili, dal paziente di un istituto ospedaliero di diritto pubblico.


                                                                                              MARZO 2022                                         


Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 March 2022

(A, case C‑634/20)

 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 marzo 2022

(causa C‑634/20, A)

La Corte di giustizia precisa che gli artt. 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’autorità competente dello Stato membro ospitante conceda ad una persona, sulla base della normativa nazionale, il diritto di esercitare la professione di medico limitatamente a un triennio e subordinatamente alla duplice condizione, da un lato, che l’interessato si sottoponga, nell’esercizio della sua attività, alla direzione e alla supervisione di un medico autorizzato e, dall’altro lato, che l’interessato completi con esito favorevole, nello stesso periodo, la formazione specifica triennale in medicina generale, per poter ottenere il riconoscimento del diritto di esercitare la professione di medico in forma autonoma nello Stato membro ospitante, tenendo conto del fatto che l’interessato, che ha assolto una formazione medica di base nello Stato membro d’origine, possiede il titolo di formazione, per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, previsto all’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE ma non il certificato ivi indicato, che attesta il compimento di un tirocinio professionale di un anno stabilito dallo Stato membro d’origine come requisito aggiuntivo ai fini dell’ottenimento delle qualifiche professionali.

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 Judgment of the Court (Eighth Chamber) 3 March 2022

(case C‑590/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, QA, JA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute v. UK and Others, IG and Others)

 

Sentenza della Corte (Ottava sezione) 3 marzo 2022

(causa C‑590/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, QA, JA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute c. UK e a., IG e a.)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, parr. 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 24 March 2022

(W.G. v. Dyrektor Izby Skarbowej w L., case C-697/20)

 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 marzo 2022

(causa C‑697/20, W.G. c. Dyrektor Izby Skarbowej w L.)

Gli artt. 9, 295 e 296 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati come segue: essi ostano alla prassi di uno Stato membro che esclude che i coniugi i quali esercitino un’attività agricola nell’ambito di una stessa azienda, utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale, possano essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; essi non ostano a che, in circostanze in cui i coniugi esercitano tale attività agricola nel regime forfettario dei produttori, l’opzione adottata da uno dei coniugi di applicare alla propria attività il regime normale dell’IVA comporti la perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge, quando, in seguito all’esame della situazione concreta, tale effetto si rivela necessario per contrastare rischi di abusi e di evasione fiscale che non possono essere esclusi mediante la produzione, da parte dei coniugi, di elementi di prova adeguati, o quando l’esercizio da parte di tali coniugi di detta attività, in modo indipendente e per ciascun coniuge nell’ambito del regime normale dell’IVA, non crea difficoltà amministrative rispetto alla situazione in cui coesistono due status differenti in capo a detti coniugi.

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Judgment of the Court (Second Chamber) 24 March 2022 

(Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH v. Strato AG case C‑433/20)

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 marzo 2022 

(causa C‑433/20, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer

Urheberrechte Gesellschaft mbH c. Strato AG)

La Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale precisa che l’art. 5, par. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che l’espressione «riproduzioni su qualsiasi supporto», di cui a tale disposizione, comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione. Inoltre il citato articolo deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che ha recepito l’eccezione prevista da tale disposizione, che non assoggetti i fornitori di servizi di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica al pagamento di un equo compenso, per la realizzazione senza autorizzazione di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore da parte di persone fisiche, utilizzatrici di tali servizi, per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che tale normativa preveda il versamento di un equo compenso a favore dei titolari dei diritti.


Si segnala inoltre…   

Pubblicazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — lotta contro la frode — relazione annuale 2019 (2020/2246(INI)), in GU C 99 del 1.3.2022, pagg. 73–87

 

 

Publication of the European Parliament resolution of 7 July 2021 on the protection of the EU’s financial interests — combating fraud — annual report 2019 (2020/2246(INI)), in GU C 99 of 1.3.2022, pages 73-87

 

                                                         
                                                                                         FEBBRAIO 2022   



Judgment of the Court (Fifth Chamber) 24 February 2022

(SC Cridar Cons SRL c. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, case C‑582/20)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 febbraio 2022 

(causa C‑582/20, SC Cridar Cons SRL c. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca)

La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che autorizza le autorità tributarie nazionali a sospendere la pronuncia su un reclamo amministrativo, proposto avverso un avviso di accertamento che nega a un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte a causa del coinvolgimento di tale soggetto passivo in una frode fiscale, al fine di ottenere ulteriori elementi oggettivi relativi a tale coinvolgimento, purché, in primo luogo, una tale sospensione non abbia l’effetto di ritardare l’esito di detto procedimento di reclamo amministrativo oltre un termine ragionevole; in secondo luogo, la decisione che dispone tale sospensione sia motivata tanto in diritto quanto in fatto e possa essere soggetta a controllo giurisdizionale; e, in terzo luogo, qualora risulti in definitiva che il diritto a detrazione sia stato negato in violazione del diritto dell’Unione, tale soggetto passivo possa ottenere entro un termine ragionevole il rimborso della somma di denaro corrispondente nonché, se del caso, dei relativi interessi di mora. In tali circostanze – afferma la Corte – non è necessario che, durante tale sospensione della pronuncia sul reclamo, detto soggetto passivo benefici di una sospensione dell’esecuzione di tale avviso, salvo qualora, in caso di seri dubbi circa la legittimità di detto avviso, la concessione di una sospensione dell’esecuzione del medesimo avviso sia necessaria per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del soggetto passivo.

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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 February 2022

(B AG v. Finanzamt A, case C‑515/20)

 

Sentenza della corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2022

(causa C‑515/20, B AG c. Finanzamt A)

Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che l’art. 122 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di legna da ardere, ai sensi di tale articolo, designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione. Inoltre, l’art. 122 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in applicazione di tale articolo, introduca un’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di legna da ardere può limitarne l’ambito di applicazione a talune categorie di cessioni di legna da ardere facendo riferimento alla nomenclatura combinata, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Quest’ultimo deve essere interpretato nel senso che non osta a che il diritto nazionale escluda dal beneficio dell’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto la cessione di legno in trucioli, sebbene esso conceda tale beneficio alle cessioni di altre forme di legna da ardere, a condizione che, nella mente del consumatore medio, il legno in trucioli non sia sostituibile a tali altre forme di legna da ardere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 10 February 2022

(Philips Orăştie SRL c. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, case C-487/20)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2022

(causa C‑487/20, Philips Orăştie SRL c. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)

La Corte di giustizia dell’Unione europea precisa che l’art. 179, co. 1, e l’art. 183, co. 1, della direttiva 2006/112/CE, nonché il principio di equivalenza devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che prevede modalità procedurali relative ai ricorsi diretti a ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, fondati su una violazione del sistema comune dell’IVA, meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno relativo a imposte e tasse diverse dall’IVA.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 10 February 2022 

(case C‑9/20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 v Finanzamt Hamburg-Oberalster)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 febbraio 2022

(causa C‑9/20, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 c. Finanzamt Hamburg-Oberalster)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2010/45/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’art. 66, primo comma, lett. b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 24 Fabruary 2022

(Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C-605/20)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 febbraio 2022

(causa C‑605/20, Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira)

Secondo la Corte di giustizia l’art. 2, par. 1, lette. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che le operazioni che si inscrivono in un contesto contrattuale che identifica un fornitore di servizi, l’acquirente di questi ultimi e la natura delle prestazioni di cui trattasi, debitamente contabilizzate dal soggetto passivo, recanti una denominazione che conferma la loro natura di servizi e che hanno dato luogo a un compenso ricevuto dal prestatore che costituisce il controvalore effettivo di detti servizi sotto forma di note di addebito, costituiscono una prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione, malgrado, da un lato, l’eventuale assenza di guadagno da parte del soggetto passivo e, dall’altro lato, l’esistenza di una garanzia relativa ai beni oggetto di dette prestazioni.

 

 

                                                                                       GENNAIO 2022



Judgment of the Court (Seventh Chamber) 13 January 2022

(Autoridade Tributária e Aduaneira v. Termas Sulfurosas de Alcafache SA, case C‑513/20)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 gennaio 2022

(causa C‑513/20, Autoridade Tributária e Aduaneira c. Termas Sulfurosas de Alcafache SA)

La Corte precisa che l’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’operazione consistente nella redazione di una scheda individuale, comprensiva di una scheda clinica, che dà diritto all’acquisto di cure mediche di «termalismo classico» all’interno di uno stabilimento termale, può rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione quale operazione strettamente connessa alle cure mediche, qualora dette schede contengano dati relativi allo stato di salute, alle cure mediche prescritte e programmate, nonché alle modalità della loro somministrazione, vale a dire dati la cui consultazione è indispensabile per fornire tali cure e raggiungere gli scopi terapeutici perseguiti. Dette cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse devono, inoltre, essere assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, da un centro medico e diagnostico o da un altro istituto della stessa natura debitamente riconosciuto, ai sensi del citato art. 132, par. 1, lett. b)

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Judgment of the Court (Nineth Chamber) 13 January 2022

(Skarb Państwa – Starosta Nyski v. New Media Development & Hotel Services sp. z o.o., case C-327/20)

 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 13 gennaio 2022

(causa C‑327/20, Skarb Państwa – Starosta Nyski c. New Media Development & Hotel Services sp. z o.o.)

La Corte di giustizia dichiara che la nozione di «transazione commerciale», ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la riscossione, da parte di una pubblica amministrazione, di un canone dovuto, quale corrispettivo dell’usufrutto perpetuo su un terreno, da un’impresa di cui tale pubblica amministrazione è creditrice.

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Judgment of the Court (First Chamber) 13 January 2022

(Zipvit Ltd v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, case C‑156/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 gennaio 2022

(causa C‑156/20, Zipvit Ltd c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)

Con tale sentenza la Corte dichiara che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’IVA non può essere considerata dovuta o assolta, ai sensi di tale disposizione, e non è dunque detraibile dal soggetto passivo qualora, da un lato, quest’ultimo e il suo prestatore abbiano erroneamente ritenuto, sulla base di un’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali, che le prestazioni di cui trattasi fossero esenti da IVA e che, di conseguenza, le fatture emesse non la menzionassero, in un contesto in cui il contratto stipulato tra tali due soggetti prevede che, se detta imposta fosse dovuta, il beneficiario della prestazione dovrebbe sostenerne il costo, e qualora, dall’altro, non sia stata intrapresa in tempo utile alcuna iniziativa diretta al recupero dell’IVA, cosicché qualsiasi azione del prestatore e dell’amministrazione finanziaria e doganale volta al recupero dell’IVA omessa è prescritta

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Judgment of the Court (Second Chamber) 20 January 2022

(Apcoa Parking Danmark A/S v. Skatteministeriet, case C‑90/20)  

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 gennaio 2022

(causa C‑90/20, Apcoa Parking Danmark A/S c. Skatteministeriet)

Nella sentenza de qua, tra le altre cose, si evidenzia che è giurisprudenza consolidata che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l’istituzione interessata è in possesso e che il regolamento n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione non può essere invocato al fine di obbligarla a creare un documento che non esiste. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge parimenti che, quando le informazioni richieste possono essere correntemente estratte da banche dati, le istituzioni possono essere indotte, per rispettare il regolamento n. 1049/2001, a costituire un documento a partire da queste ultime, anche se le informazioni in questione non sono ancora state presentate in tale forma o ricercate sotto tale forma. In ogni caso il regolamento n. 1049/2001 ha come limite di non imporre alle istituzioni di approntare un documento per il quale sarebbe necessario «un intervento sostanziale». Inoltre, si ricorda come l’accesso ai documenti dell’Unione non può essere rifiutato sulla base di una motivazione che non soddisfi, di per sé, la politica di trasparenza dell’Unione, pertanto il diniego di accesso deve basarsi su ragioni specifiche e concrete.

 

                                                                                         DICEMBRE 2021

                                                                                            

Judgment of the Court (Tenth Chamber) 9 December 2021

(Kemwater ProChemie s. r. o. v. Odvolací finanční ředitelství, case C‑154/20)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 9 dicembre 2021

(causa C‑154/20, Kemwater ProChemie s. r. o. c. Odvolací finanční ředitelství)

La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione invocata per fondare il diritto a detrazione si collocava nell’ambito di una siffatta evasione, qualora, nel caso in cui il vero fornitore dei beni o dei servizi interessati non sia stato identificato, tale soggetto passivo non fornisca la prova che tale fornitore aveva la qualità di soggetto passivo, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da detto soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva tale qualità.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 21 December 2021

(Randstad Italia SpA v. Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA, case C-497/20)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2021

(causa C‑497/20, Randstad Italia SpA c. Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA)

La Corte di giustizia interpreta l’art. 4, par. 3, e l’art. 19, par. 1, TUE, nonché l’art. 1, parr. 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che essi non ostano ad una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.

 
Si segnala inoltre… 

European Parliament legislative resolution of 25 March 2021 on the draft Council regulation amending Regulation (EEC, Euratom) No 1553/89 on the definitive uniform arrangements for the collection of own resources accruing from value added tax (12771/2020 — C9-0364/2020 — 2018/0133(NLE)), in OJ C 494 of 8.12.2021, pages 204-206

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (12771/2020 — C9-0364/2020 — 2018/0133(NLE)), in GU C 494 del 8.12.2021, pagg. 204–206

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European Parliament resolution of 29 April 2021 on digital taxation: OECD negotiations, tax residency of digital companies and a possible European Digital Tax (2021/2010(INI)), in OJ C 506 of 15.12.2021, pages 54-64

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla tassazione del digitale: i negoziati OCSE, la residenza fiscale delle imprese digitali e una possibile imposta europea sui servizi digitali (2021/2010(INI)), in GU C 506 del 15.12.2021, pagg. 54–63

 

 

                                                                                             NOVEMBRE 2021



Judgment of the Court (Sixth Chamber) 11 November 2021

(ELVOSPOL, s. r. o. v. Odvolací finanční ředitelství, case C‑398/20)

 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 novembre 2021

(causa C‑398/20, ELVOSPOL s.r.o. c. Odvolací finanční ředitelství)

In tale sentenza la Corte di giustizia precisa che l’art. 90 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che subordina la rettifica dell’importo dell’IVA alla condizione che il credito parzialmente o totalmente insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice, ove la suddetta condizione non consente di escludere che tale credito possa alla fine risultare definitivamente irrecuperabile.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 11 November 2021

(Ferimet SL v. Administracíon General del Estado, case C‑281/20)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 novembre 2021

(causa C‑281/20, Ferimet SL c. Administración General del Estado)

La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letta in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretata nel senso che ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 18 November 2021

(Promexor Trade SRL v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Biho, case C-358/20)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 novembre 2021

(causa C358/20, Promexor Trade SRL c. Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Biho)

La Corte precisa che l’art. 168, l’art. 213, par. 1, l’art. 214, par. 1, e l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso in cui l’identificazione di un soggetto passivo ai fini dell’IVA sia stata annullata a causa della mancata menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi, ma tale soggetto passivo continui ad esercitare la propria attività nonostante detto annullamento, ad una normativa nazionale che consenta all’amministrazione fiscale competente di imporre allo stesso soggetto passivo l’obbligo di riscuotere l’IVA dovuta sulle sue operazioni soggette ad imposta, purché egli possa chiedere una nuova identificazione ai fini dell’IVA e detrarre l’IVA assolta a monte. La circostanza che l’amministratore del soggetto passivo sia socio di un’altra società sottoposta a procedura d’insolvenza non può, di per sé, essere addotta come motivo per negare sistematicamente a tale soggetto passivo una nuova identificazione ai fini dell’IVA.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 25 November 2021

(État luxembourgeois v. L, case C‑437/19)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 novembre 2021

(causa C‑437/19, État luxembourgeois c. L)

L’art. 1, par. 1, l’art. 5 e l’art. 20, par. 2, della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, devono essere interpretati nel senso che una richiesta di informazioni deve essere considerata come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora le persone oggetto della verifica o indagine ai sensi di quest’ultima disposizione non siano identificate nominativamente e individualmente da tale richiesta, ma l’autorità richiedente dimostri, sulla base di spiegazioni chiare e sufficienti, di condurre un’indagine mirata riguardante un gruppo circoscritto di persone, giustificata da fondati sospetti in ordine all’inosservanza di un preciso obbligo di legge. Inoltre, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che ad una persona in possesso di informazioni alla quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per non avere ottemperato ad una decisione recante ingiunzione di fornire informazioni nell’ambito di uno scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali nazionali ai sensi della direttiva 2011/16, decisione non impugnabile in sede giurisdizionale secondo il diritto interno dello Stato membro interpellato, e che abbia contestato la legittimità di tale decisione in via incidentale nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione sanzionatoria per non aver ottemperato a tale ingiunzione, venendo così a conoscenza delle informazioni minime di cui all’art. 20, par. 2, di tale direttiva nel corso del procedimento giudiziario relativo a tale ricorso, deve essere concessa, dopo il riconoscimento definitivo della legittimità di dette decisioni emesse nei suoi confronti, la possibilità di conformarsi alla decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni entro il termine inizialmente previsto a tal fine dal diritto nazionale, senza che ciò comporti il mantenimento della sanzione nella quale è incorsa per esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo. Al riguardo, solo nel caso in cui tale persona non dia seguito a tale decisione entro tale termine la sanzione inflitta diverrebbe legittimamente esigibile.

 

Si segnala inoltre…

Publication of the European Parliament legislative resolution of 10 March 2021 on the proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, in OJ C 474 of 24-11-2021, pages 182-217

Pubblicazione della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in GU C 474 del 24.11.2021, pagg. 182–217

 

OTTOBRE 2021

 

Judgment of the Court (Ninth Chamber) 21 October 2021
(Finanzamt München Abteilung III v. Dubrovin & Tröger GbR Aquatics, case C-373/19)

 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑373/19, Finanzamt München Abteilung III c. Dubrovin & Tröger GbR Aquatics)
La Corte di giustizia dell’Unione europea con tale sentenza chiarisce che la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. i) e j), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.

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Judgment of the Court (Second Chamber) 21 October 2021
(European Parliament v. UZ, case C-894/19 P)                   

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑894/19 P, Parlamento europeo c. UZ)
Nella sentenza de qua la Corte di giustizia ricorda che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra i quali figura il diritto ad una buona amministrazione ex all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali. Quest’ultimo, al par. 1, enuncia, in particolare, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. In proposito, il requisito di imparzialità, imposto alle istituzioni, agli organi e agli organismi nell’adempimento dei loro compiti, mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Tale requisito è inteso, in particolare, ad evitare situazioni di conflitto di interessi eventuali in capo ai funzionari e agli agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente considerare idonee ad apparire, agli occhi dei terzi, tali da influire sulla sua indipendenza in materia. Istituzioni, organi ed organismi sono tenuti a rispettare il requisito di imparzialità sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 21 October 2021
(Wilo Salmson France SAS v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi, case C‑80/20)

 
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑80/20, Wilo Salmson France SAS c. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi)
In tale sentenza si afferma che gli artt. da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, nonché la direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretati nel senso che il diritto al rimborso dell’IVA addebitata in relazione ad una cessione di beni non può essere esercitato da un soggetto passivo stabilito non nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, quando tale soggetto passivo non sia in possesso di una fattura, ai sensi della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, relativa all’acquisto dei beni interessati. Solo se un documento è inficiato da vizi tali da privare l’amministrazione fiscale nazionale dei dati necessari per giustificare una richiesta di rimborso, si può considerare che un siffatto documento non costituisca una «fattura», ai sensi della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45. Inoltre, gli artt. da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché l’art. 14, par. 1, lett. a), prima ipotesi, della direttiva 2008/9, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una richiesta di rimborso dell’IVA relativa ad un determinato periodo di riferimento sia respinta per il solo motivo che tale IVA è divenuta esigibile durante un periodo di riferimento anteriore, mentre essa è stata fatturata soltanto durante tale determinato periodo. 

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Judgment of the Court (First Chamber) 28 October 2021
(Finanzamt B v. X-Beteiligungsgesellschaft mbH, case C-324/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 ottobre 2021
(causa C‑324/20, Finanzamt B c. X-Beteiligungsgesellschaft mbH)
La Corte interpreta l’art. 64, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto nel senso che una prestazione di servizi resa una tantum, che comporta una remunerazione mediante pagamenti rateizzati, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione; inoltre, interpreta l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112 nel senso che, in presenza di un accordo di rateizzazione, il mancato pagamento di una rata del compenso prima della sua scadenza non può essere considerato un non pagamento del prezzo, ai sensi di tale disposizione, e non può, pertanto, dar luogo a una riduzione della base imponibile.

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Judgment of the Court (Third Chamber) 21 October 2021
(CHEP Equipment Pooling NV v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-396/20)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑396/20, CHEP Equipment Pooling NV c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 20, par. 1, della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale e di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, qualora abbia acquisito la certezza – se del caso alla luce delle informazioni aggiuntive fornite dal soggetto passivo – che l’importo dell’IVA effettivamente assolta a monte, quale indicato nella fattura allegata alla richiesta di rimborso, sia superiore all’importo che figura su detta richiesta, proceda al rimborso dell’IVA soltanto nei limiti di quest’ultimo importo, senza avere precedentemente invitato il soggetto passivo, con diligenza e utilizzando i mezzi che le sembrano più appropriati, a rettificare la sua richiesta di rimborso mediante una richiesta da considerarsi introdotta alla data della richiesta iniziale. 

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 14 October 2021
(E v. Finanzamt N e Z v. Finanzamt G, joined cases C-45/20 e C-46/20)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 ottobre 2021
(cause riunite C‑45/20 e C‑46/20, E c. Finanzamt N e Z c. Finanzamt G)
In tale sentenza si precisa che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE in combinato disposto con l’art. 167 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali interpretate da un giudice nazionale in modo tale che, qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul volume d’affari, l’amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell’IVA relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo, salvo che le modalità giuridiche concrete secondo cui tale facoltà può essere attuata rivelino che quest'ultima non è conforme al principio di proporzionalità.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 6 October 2021
(Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-717/19)


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 ottobre 2021 
(causa C‑717/19, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
L’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che un’azienda farmaceutica non possa detrarre dalla sua base imponibile dell’IVA la parte del suo fatturato proveniente dalla vendita di medicinali sovvenzionati dall’ente statale di assicurazione malattia che essa riversa a tale ente, in forza di un contratto concluso tra quest’ultimo e detta azienda, per il fatto che gli importi versati a tale titolo non sono stati determinati sulla base delle modalità previamente stabilite dalla suddetta azienda nell’ambito della sua politica commerciale e che tali versamenti non sono stati effettuati a fini promozionali. Inoltre, l’art. 90, par. 1, e l’art. 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che subordina la riduzione a posteriori della base imponibile dell’IVA alla condizione che il soggetto passivo avente diritto al rimborso disponga di una fattura a suo nome che dimostri l’esecuzione della transazione che dà luogo a detto rimborso, anche qualora non sia stata emessa fattura e l’esecuzione di tale transazione possa essere stabilita con altri mezzi.


SETTEMBRE 2021

 

Judgment of the Court (Seventh Chamber) 9 September 2021
(Phantasialand v. Finanzamt Brühl, case C-406/20)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 9 settembre 2021 
(causa C‑406/20, Phantasialand c. Finanzamt Brühl)
La Corte precisa che l’art. 98 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall’altro, siano assoggettate ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l’una ridotta e l’altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Inoltre aggiunge che il diritto dell’Unione non osta a che il giudice del rinvio, qualora incontri particolari difficoltà nel verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale, disponga, alle condizioni previste dal diritto nazionale, una perizia destinata ad orientare il suo giudizio.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 9 September
(GE Auto Service Leasing GmbH v. Tribunal Económico Administrativo Central, case C-294/20)

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 9 settembre 2021
(causa C‑294/20, GE Auto Service Leasing GmbH c. Tribunal Económico Administrativo Central)
Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, e i principi del diritto dell’Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto sia respinta quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all’autorità tributaria competente, persino su invito di quest’ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso dell’IVA, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell’ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Inoltre, il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il fatto che un soggetto passivo che chiede il rimborso dell’IVA non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall’amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti, non costituisce un abuso di diritto.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 7 September 2021
(«Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB, case C-927/19)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 settembre 2021
(causa C‑927/19, «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB)
La Corte di giustizia, tra le altre cose, precisa che l’art. 1, par. 1, quarto comma, e l’art. 1, parr. 3 e 5, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, nonché l’art. 21 della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio generale di diritto dell’Unione di buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice, alla quale un operatore economico abbia presentato una richiesta di comunicazione delle informazioni considerate riservate contenute nell’offerta di un concorrente al quale è stato aggiudicato l’appalto, non è tenuta a comunicare tali informazioni qualora la loro trasmissione comporti una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla tutela delle informazioni riservate, e questo anche nel caso in cui la richiesta dell’operatore economico sia presentata nell’ambito di un ricorso di tale medesimo operatore vertente sulla legittimità della valutazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dell’offerta del concorrente. Qualora rifiuti di trasmettere tali informazioni o qualora, opponendo un siffatto rifiuto, respinga il ricorso amministrativo presentato da un operatore economico in merito alla legittimità della valutazione dell’offerta del concorrente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a effettuare un bilanciamento tra il diritto del richiedente a una buona amministrazione e il diritto del concorrente alla tutela delle sue informazioni riservate in modo che la sua decisione di rifiuto o la sua decisione di rigetto siano motivate e il diritto ad un ricorso efficace di cui beneficia un offerente escluso non venga privato di effetto utile.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 9 September 2021
(case C‑855/19, G. sp. z o.o. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 settembre 2021
(causa C‑855/19, G. sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy)
Con tale sentenza la Corte chiarisce che gli artt. 69, 206 e 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione di diritto nazionale che impone un obbligo di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sull’acquisto intracomunitario di carburanti prima che tale imposta diventi esigibile, ai sensi dello stesso art. 69.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 16 September 2021
(Balgarska Natsionalna televizia v. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 settembre 2021
(causa C‑21/20, Balgarska Natsionalna televizia c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP)
L’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’attività di un fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi, la quale consista nel fornire ai telespettatori servizi di media audiovisivi, che sia finanziata dallo Stato con una sovvenzione e che non dia luogo al pagamento di alcun canone da parte dei telespettatori per la diffusione dei programmi, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi della disposizione sopra citata. Inoltre, l’art. 168 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi è autorizzato a detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte per acquisti di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue attività che danno diritto a detrazione, e che esso non è autorizzato a detrarre l’IVA pagata a monte per acquisti di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue attività non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA. Al riguardo spetta agli Stati membri determinare i metodi e i criteri di ripartizione degli importi dell’IVA pagata a monte tra operazioni imponibili e operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, tenendo conto della finalità e dell’economia generale di tale direttiva nel rispetto del principio di proporzionalità.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 30 September 2021
(HYDINA SK s.r.o. v Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, case C‑186/20)

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 30 settembre 2021
(causa C‑186/20, HYDINA SK s.r.o. c. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
Con tale sentenza la Corte di giustizia precisa che l’art. 10 del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del considerando 25 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che non prevede termini il cui superamento può incidere sulla legittimità della sospensione di una verifica fiscale prevista dal diritto dello Stato membro richiedente in attesa della comunicazione, da parte dello Stato membro interpellato, delle informazioni richieste nell’ambito del meccanismo di cooperazione amministrativa istituito da tale regolamento.

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Judgment of the Court (First Chamber) 30 September 2021
(case C‑299/20, Icade Promotion SAS, formerly Icade Promotion Logement SAS v. Ministère de l’Action et des Comptes publics)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 settembre 2021
(causa C‑299/20, Icade Promotion SAS, già Icade Promotion Logement SAS c. Ministère de l’Action et des Comptes publics)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 392 della direttiva IVA nel senso che consente di applicare il regime di tassazione sul margine a operazioni di cessione di terreni edificabili sia quando il loro acquisto è stato assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA), senza che il soggetto passivo che li rivende abbia avuto il diritto di detrarre tale imposta, sia quando il loro acquisto non è stato assoggettato all’IVA, benché il prezzo di acquisto versato dal soggetto passivo-rivenditore per detti beni incorpori un importo a titolo di IVA che è stato assolto a monte dal venditore iniziale. Tuttavia, al di fuori di tale ipotesi, detta disposizione non si applica ad operazioni di cessione di terreni edificabili il cui acquisto iniziale non è stato assoggettato all’IVA, o perché esso esula dall’ambito di applicazione di tale imposta, o perché esso è esente da quest’ultima. Inoltre, precisa che l’art. 392 deve essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione del regime di tassazione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni acquistati non edificati siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili, ma non esclude l’applicazione di tale regime ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali una suddivisione in lotti o la realizzazione di opere di urbanizzazione che consentano l’installazione di reti a servizio di detti terreni, come, segnatamente, reti del gas o dell’elettricità.


AGOSTO 2021

 

Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.


LUGLIO 2021


Judgment of the General Court (Seventh Chamber), 14 July 2021
(AI c. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), case T‑65/19)

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione), 14 luglio 2021
(causa T‑65/19, AI c. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC))
Ivi si precisa che una persona che ha presentato una domanda di assistenza per il fatto di essere stata oggetto di molestie psicologiche, può avvalersi del diritto di essere ascoltata sui fatti che la riguardano, sul fondamento del principio di buona amministrazione. Infatti, l’art. 41, par. 2, lett. a), della Carta dei diritti fondamentali dispone che il diritto ad una buona amministrazione comprende in particolare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Il diritto di essere ascoltati garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed effettivamente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. Tale diritto persegue un duplice obiettivo: da un lato, serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato. Esso mira in particolare a garantire che qualsiasi decisione lesiva sia adottata con piena cognizione di causa ed ha in particolare l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sìche la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro. Il ruolo dell’autore della domanda di assistenza in cui si asseriscono fatti configuranti molestie consiste sostanzialmente nella sua collaborazione alla buona conduzione dell’indagine amministrativa al fine di accertare i fatti. Quando, in risposta ad una domanda di assistenza, l’amministrazione decide che gli elementi fatti valere a sostegno di detta domanda non sono fondati e che, pertanto, i comportamenti lamentati non configurano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, una siffatta decisione incide negativamente sull’autore della domanda di assistenza e gli reca pregiudizio ai sensi dell’art. 41, par. 2, lett. a), della Carta dei diritti fondamentali.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 8 July 2021
(Rádio Popular – Electrodomésticos SA v Autoridade Tributária e Aduaneira, case C‑695/19)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2021
(causa C‑695/19, Rádio Popular – Electrodomésticos SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
Secondo la Corte di giustizia l’art. 174, par. 2, lett. b) e c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 135, par. 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia effettuate da un soggetto passivo nell’ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, cosicché l’importo del volume d’affari relativo a tali operazioni non deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui all’articolo 174, paragrafo 1, di detta direttiva.

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Judgment of the Court (Third Chamber) 1 July 2021
(CB v Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, case C‑521/19)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1° luglio 2021
(causa C‑521/19, CB c. Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia)
La Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in particolare i suoi artt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.



GIUGNO 2021


Judgment of the Court (Eighth Chamber) 3 June 2021
(case C‑182/20, BE, DT v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava, EP)


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 giugno 2021
(causa C‑182/20, BE, DT c. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Accer Ipurl Suceava, EP)
La Corte precisa che gli artt. da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o ad una prassi nazionale secondo la quale l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l’obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l’avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica di detto operatore, ai sensi dell’art. 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell’impresa interessata.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 3 June 2021
(Titanium Ltd v. Finanzamt Österreich, case C‑931/19)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 3 giugno 2021
(causa C‑931/19,Titanium Ltd c. Finanzamt Österreich, già Finanzamt Wien)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che non costituisce una stabile organizzazione, ai sensi dell’art. 43 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché degli artt. 44 e 45 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE un immobile concesso in locazione in uno Stato membro, in circostanze in cui il proprietario di tale immobile non disponga di personale proprio per l’esecuzione della prestazione relativa alla locazione.

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 giugno 2021 
(cause riunite C‑58/20 e C‑59/20, K e DBKAG c. Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz)

 

Judgment of the Court (first chamber) 17 june 2021
(K and DBKAG (C‑59/20) v Finanzamt Österreich, formerly Finanzamt Linz, joined cases c‑58/20 and C‑59/20)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 135, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate.

 

Si segnala inoltre…

Commission implementing regulation (EU) 2021/897 of 4 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to the format of supervisory reporting to the competent authorities and the cooperation and exchange of information between competent authorities and with the European Insurance and Occupational Pensions Authority (Text with EEA relevance), in OJ L 197 of 4.6.2021, pages 7-66

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Testo rilevante ai fini del SEE), C/2021/1421, in GU L 197 del 4.6.2021, pagg. 7–66 

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Council Regulation (EU) 2021/774 of 10 May 2021 amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers, in OJ L 167 of 12.5.2021, pages 1-2

 

Regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio del 10 maggio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici, ST/7312/2021/INIT, in GU L 167 del 12.5.2021, pagg. 1–2

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MAGGIO 2021


Judgment of the Court (Second Chamber) 12 May 2021
(CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, formerly Finanzamt Graz-Stadt, v. Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, formerly Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH, case C‑844/19)

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2021
(causa C‑844/19, CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, già Finanzamt Graz-Stadt c. Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, già Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH)

La Corte precisa che l’art. 90, par. 1, e l’art. 183 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che un rimborso risultante da una rettifica della base imponibile ai sensi dell’art. 90, par. 1, della direttiva medesima deve dar luogo, al pari di un rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 183 di detta direttiva, alla corresponsione di interessi qualora non venga effettuato entro un termine ragionevole. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di tali disposizioni provvedendo ad un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.

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Judgment of the Court (First Chamber) 20 May 2021
(‘ALTI’ OOD v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C‑4/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2021
(causa C‑4/20, «ALTI» OOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)
La Corte precisa che l’art. 205 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale la persona ritenuta responsabile in solido ai sensi di tale articolo deve pagare, oltre all’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non pagato dal debitore di tale imposta, gli interessi di mora dovuti da quest’ultimo su tale importo, qualora sia accertato che, nell’esercitare essa stessa il suo diritto a detrazione, tale persona sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe assolto tale imposta.

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Publication of the Regulation (EU) 2021/694 of the European Parliament and of the  Council of 29 April 2021 establishing the Digital Europe Programme and repealing Decision (EU) 2015/2240, in OJ L 166 of 11.5.2021, pages 1-34.

 

Pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/13/2021/INIT, in GU L 166 dell’11.5.2021, pagg. 1–34
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa digitale nel periodo 2021-2027, il quale consente di compiere «un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l’infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza».

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Regulation (EU) 2021/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing the ‘Fiscalis’ programme for cooperation in the field of taxation and repealing Regulation (EU) No 1286/2013, in OJ L 188 of 28.5.2021, pages 1-17

 

Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013, PE/35/2021/INIT, GU L 188 del 28.5.2021, pagg. 1–17
Il presente regolamento istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. A tal riguardo esso stabilisce gli obiettivi del programma, il relativo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

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Regulation (EU) 2021/785 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Union Anti-Fraud Programme and repealing Regulation (EU) No 250/2014,in OJ L of 17.5.2021, pages 110-122

 

Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014, PE/20/2021/INIT, in GU L 172 del 17.5.2021, pagg. 110–122
Il presente regolamento istituisce il programma antifrode dell’Unione per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.


Si segnala inoltre…

Council Regulation (EU) 2021/774 of 10 May 2021 amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers, in OJ L 167 of 12.5.2021, pages 1-2

 

Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation establishing the 'Fiscalis' programme for cooperation in the field of taxation, COM/2021/241 final, Bruxelles, 11.5.2021

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale, COM/2021/241 final, Brusells, 11.5.2021



APRILE 2021


Order of the Court (Sixth Chamber) 14 April 2021
(Casa di Cura Città di Parma SpA v. Agenzia delle Entrate, case C-573/20)


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 aprile 2021
(causa C‑573/20, Casa di Cura Città di Parma SpA c. Agenzia delle Entrate)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 17, par. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell’IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti 

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Judgment of the Court (Ninth Chamber) 15 April 2021
(Grupa Warzywna Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, case C-935/19)

 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 15 aprile 2021
(causa C‑935/19, Grupa Warzywna Sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che pone a carico di un soggetto passivo, che abbia erroneamente qualificato un’operazione esente dall’imposta sul valore aggiunto come operazione soggetta a tale imposta, una sanzione pari al 20% dell’importo della sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA indebitamente reclamato, nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente ad una situazione in cui l’irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell’operazione quanto alla natura imponibile di quest’ultima, che è caratterizzata dall’assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l’Erario, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere.

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Judgment of the Court (Third Chamber) 15 April 2021
(EQ v. Administration de lEnregistrement, des Domaines et de la TVA , case C-846/19)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2021
(causa C‑846/19, EQ c. Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA)
L’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che costituiscono un’attività economica, ai sensi di tale disposizione, prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un’autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in particolare della situazione finanziaria della persona incapace, remunerazione che può inoltre essere presa in carico dallo Stato in caso di indigenza di quest’ultima, qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne garantiscano l’idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore. Inoltre, l’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che costituiscono «prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la sicurezza sociale» le prestazioni di servizi effettuate a beneficio di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, e, dall’altro, che non è escluso che un avvocato che fornisce siffatte prestazioni di servizi a carattere sociale possa beneficiare, ai fini dell’impresa che gestisce e nei limiti di tali prestazioni, di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, laddove un riconoscimento simile deve tuttavia obbligatoriamente essere concesso mediante l’intervento di un’autorità giudiziaria solo se lo Stato membro interessato, nel rifiutare tale riconoscimento, abbia superato i limiti del potere discrezionale di cui dispone a tal proposito. Infine, il principio di tutela del legittimo affidamento non osta a che l’amministrazione tributaria assoggetti all’IVA talune operazioni relative ad un periodo compiuto, in una situazione in cui tale amministrazione ha accettato per diversi anni le dichiarazioni IVA del soggetto passivo che non includono le operazioni della stessa natura nelle operazioni imponibili e in cui il soggetto passivo si trova nell’impossibilità di recuperare l’IVA dovuta presso coloro che hanno effettuato la remunerazione di tali operazioni, poiché va considerato che le remunerazioni già versate includono già detta IVA.

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Judgment of the Court (First Chamber) 22 April 2021
(J.K. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, case C‑703/19)


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 aprile 2021
(causa C‑703/19, J.K. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach)

La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, in combinato disposto con l’allegato III, punto12 bis, di tale direttiva e con l’art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «servizi di ristorazione e catering» la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da parte del cliente finale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Al riguardo, ove il cliente finale scelga di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione dal soggetto passivo per accompagnare il consumo dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 15 April 2021
(SK Telecom Co. Ltd v. Finanzamt Graz-Stadt, case C‑593/19)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 aprile 2021 
(causa C‑593/19, SK Telecom Co. Ltd c. Finanzamt Graz-Stadt)
Con tale sentenza la Corte precisa che l’art. 59 bis, primo comma, lett. b), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata, a partire dal 1° gennaio 2010, dalla direttiva 2008/8/CE deve essere interpretato nel senso che i servizi di roaming forniti da un operatore di telefonia mobile, stabilito in un paese terzo, ai suoi clienti, anch’essi stabiliti o domiciliati o abitualmente residenti in tale paese terzo, che consentono loro di utilizzare la rete di comunicazione mobile nazionale dello Stato membro in cui soggiornano temporaneamente, devono essere considerati oggetto di un’«effettiva utilizzazione e [di un’]effettiva fruizione» nel territorio di detto Stato membro, ai sensi della disposizione succitata, di modo che il medesimo Stato membro può considerare il luogo delle prestazioni di tali servizi di roaming come se fosse situato nel suo territorio qualora, senza tener conto del trattamento fiscale al quale sono sottoposti detti servizi in base al diritto fiscale interno del suddetto paese terzo, l’esercizio di una tale facoltà abbia l’effetto di prevenire la non imposizione dei medesimi servizi all’interno dell’Unione.



MARZO 2021


Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 March 2021
(VS v. Hauptzollamt Münster, case C‑7/20)


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 marzo 2021
(causa C‑7/20, VS c. Hauptzollamt Münster)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 71, par. 1, co. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sull'IVA all’importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali sorge nello Stato membro in cui è stata effettuata la constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione, qualora i beni in questione, pur essendo stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell’Unione in un altro Stato membro, siano entrati nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro in cui è stata operata la constatazione suddetta.

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Judgment of the Court (Third Chamber), 4 March 2021
(Frenetikexito – Unipessoal Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C‑581/19)


Sentenza della Corte (Terza Sezione), 4 marzo 2021
(causa C‑581/19, Frenetikexito – Unipessoal Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
La Corte dichiara che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, con riserva di una verifica da parte del giudice del rinvio, un servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un professionista certificato e abilitato all’interno di stabilimenti sportivi, ed eventualmente nell’ambito di programmi che includono anche servizi di benessere e di cultura fisici, costituisce una prestazione di servizi distinta e indipendente e non può rientrare nell’esenzione di cui all’art. 132, par. 1, lett. c), di tale direttiva.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 11 March 2021

(Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial v. Skatteverket, case C‑812/19)

Sentenza della Corte (Settima sezione) 11 marzo 2021
(causa C‑812/19, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial c. Skatteverket)
Con tale sentenza si puntualizza che l’art. 9, par. 1, e l’art. 11 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell’IVA, la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale art. 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi.

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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 11 March 2021
(Firma Z v. Finanzamt Y, case C‑802/19)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 marzo 2021
(causa C‑802/19, Firma Z c. Finanzamt Y)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una farmacia stabilita in uno Stato membro non può ridurre la propria base imponibile qualora effettui, a titolo di cessioni intracomunitarie esenti dall’IVA in tale Stato membro, forniture di prodotti farmaceutici a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria stabilita in un altro Stato membro e conceda uno sconto alle persone coperte da tale assicurazione.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 17 March 2021
(The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v Wellcome Trust Ltd, case C‑459/19)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 marzo 2021
(causa C‑459/19, The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs c. Wellcome Trust Ltd)
La Corte di giusitizia dichiara che l’art. 44 della direttiva 2006/112/CE  relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo «che agisce in quanto tale», ai sensi del suddetto articolo.

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Judgment of the Court (Sixth Section), 18 March 2021
(UAB «P.» c. Dyrektor Izby Skarbowej w B., case C-48/20)

 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 marzo 2021
(causa C‑48/20, UAB «P.» c. Dyrektor Izby Skarbowej w B.)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 203 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e i principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, a seguito dell’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l’IVA, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso di detta imposta se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate.

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Judgment of the Court (First Chamber) of 25 March 2021
(Q-GmbH V. Finanzamt ZM, case C-907/19)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 marzo 2021
(causa C‑907/19, Q-GmbH c, Finanzamt Z)
Con tale sentenza la Corte di giustizia interpreta l’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto da esso prevista non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA.

 

Si segnala inoltre… 

Council Directive (EU) 2021/514 of 22 March 2021 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, in OJ L 104 of 25.3.2021, pages 1-26

Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, ST/12908/2020/INIT, in GU L 104 del 25.3.2021, pagg. 1–26


FEBBRAIO 2021

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 4 February 2021
(DQ v. Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Action et des Comptes publics, in case C-903/19)

 
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 4 febbraio 2021
(DQ c. Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Action et des Comptes publics, causa C-903/19)
La Corte precisa che l’art. 11, par. 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità può essere richiesto sia dai funzionari e dagli agenti contrattuali che entrano per la prima volta al servizio di un’amministrazione nazionale dopo essere stati assunti in un’istituzione dell’Unione, sia da coloro che rientrano in servizio presso un’amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni in una siffatta istituzione nell’ambito di un collocamento in aspettativa o di un congedo per motivi personali.

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Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC, Brussels, 19 February 2021, in OJ L 64, 11.3.2011, pp. 1-12


Direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 
e che abroga la direttiva 77/799/CEE, Bruxelles,19 febbraio 2021, in GU L 64, 11.3.2011, pp. 1-12 

Con tale direttiva si intende garantire una più efficace cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, In particolare essa è funzionale a migliorare le disposizioni che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa, specie a fronte della digitalizzazione dell'economia.

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Judgment of the Court (First Chamber) of 25 February 2021
(Gmina Wrocław v. Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej, case C-604/19)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021
(causa C-604/19, Gmina Wrocław c. Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 14, par. 2, lett. a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale dietro pagamento di un canone costituisce una cessione di beni, ai sensi della suddetta disposizione. Inoltre, la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, in occasione di suddetta conversione dietro pagamento di un canone al comune proprietario del bene che consente a quest’ultimo di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, tale comune proprietario, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, agisce in qualità di soggetto passivo, ai sensi dell’art. 9, par. 1, della suddetta direttiva e non in quanto pubblica autorità, ai sensi dell’art. 13, par. 1, della stessa direttiva.

 

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Si segnala inoltre… 

European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries and Directive 2004/109/ec as regards the use of the single electronic reporting format for annual financial reports, to support the recovery from the covid-19 crisis, of 16 february 2021, in OJ L 68 of 26.2.2021 

 

 

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi covid-19, del 16 febbraio 2021, in GU L 68 of 26.2.2021

 

GENNAIO 2021

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 20 January 2021
(LN v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu and Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, case C-655/19)


Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 20 gennaio 2021
(causa C-655/19, LN c. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, lett. a), e l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che l’operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare l’importo di un prestito precedentemente concesso e, dopo qualche tempo, procede alla vendita di tale immobile non costituisce, di per sé, un’attività economica qualora tale operazione rientri nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella buona gestione del patrimonio privato, cosicché detta persona non può, con riferimento a tale operazione, essere considerata un soggetto passivo.

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Sentenza della Corte (Terza sezione) del 21 gennaio 2021
(causa C‑501/19, UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor c. Asociatia culturala „Suflet de Român“)
L’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un titolare di diritti d’autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest’ultimo sia autorizzato, in virtù di una licenza non esclusiva, a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d’autore. Inoltre, l’art. 28 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’organismo di gestione collettiva, che percepisce in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d’autore su opere musicali, remunerazioni dovute loro come corrispettivo per l’autorizzazione a comunicare al pubblico le loro opere protette, agisce in qualità di «soggetto passivo», ai sensi di tale articolo e si ritiene, pertanto, che abbia ricevuto tale prestazione di servizi da detti titolari, prima di fornirla, personalmente, all’utilizzatore finale. In un caso del genere, tale organismo è tenuto ad emettere in nome proprio per l’utilizzatore finale fatture in cui figurano le remunerazioni riscosse presso quest’ultimo, IVA inclusa. I titolari di diritti d’autore sono a loro volta tenuti ad emettere all’organismo di gestione collettiva fatture comprensive di IVA per la prestazione fornita a titolo delle remunerazioni ricevute.

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Judgment of the Court (First Chamber) of 14 January 2021
(OM, case C-393/19)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021
(causa C‑393/19, OM)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 2, par. 1, della decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, letto alla luce dell’art. 17, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga ad un terzo in buona fede. Inoltre, l’art. 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente ad una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.
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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 gennaio 2021
(causa C‑288/19, QM c. Finanzamt Saarbrücken)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 56, par. 2, co. 1, della direttiva 2006/112/CE nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo al suo dipendente, di un veicolo destinato all’impresa, qualora tale operazione non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva. Per contro, detto art. 56, par. 2, co. 1, si applica ad una siffatta operazione qualora si tratti di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi del summenzionato art. 2, par. 1, lett. c), e tale dipendente disponga, permanentemente, del diritto di utilizzare il veicolo di cui trattasi per fini privati e di escluderne altre persone, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta superiore a trenta giorni.