La cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali
Sezione curata da Angela Martone
Il titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dedica il capo 3, composto unicamente dall’art. 81, alla cooperazione giudiziaria in materia civile relativa a situazioni che presentino implicazioni transnazionali. Gli obiettivi principali di tale cooperazione sono quelli di garantire la certezza del diritto e un accesso agevole ed effettivo alla giustizia, il che implica una facile individuazione della giurisdizione competente, un'indicazione chiara del diritto applicabile e procedure di riconoscimento e di esecuzione rapide ed efficaci.
In tal senso, la cooperazione giudiziaria in materia civile mira a realizzare una stretta collaborazione tra le autorità degli Stati membri, al fine di eliminare ogni ostacolo derivante dalle difformità fra i diversi sistemi giudiziari ed amministrativi il che comporta la "progressiva riduzione, fino alla definitiva abolizione, delle procedure intermedie per il riconoscimento e per l'esecuzione delle decisioni tra gli Stati membri" e l' “adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli stessi".
L'Unione europea ha pertanto il potere di adottare misure volte a garantire: a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie; b) la notificazione e la comunicazione transnazionale degli atti; c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di legge e di giurisdizione; d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; e) un accesso effettivo alla giustizia; f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili; g) lo sviluppo di metodi alternativi alla risoluzione delle controversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari (art. 81 TFUE, par. 2).
Sebbene la realizzazione, ad opera dell’Unione europea, di una cooperazione giudiziaria in materia civile riveli la sua stretta connessione con la creazione del più ampio spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia ed in particolare con il profilo della giustizia, non meno rilevante è il condizionamento che essa opera nella creazione di un effettivo spazio di libertà nel quale le persone (nei loro rapporti di vita personale, familiare e lavorativa) possano circolare liberamente senza dover rinunciare alla tutela dei loro diritti.
Nella presente sezione è monitorata l'attività delle Istituzioni europee (in particolare, emanazione di atti di diritto derivato, adozione di atti preparatori, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) sugli aspetti sopra descritti, a partire da gennaio 2013.
Per l'invio di contributi: slsg@unisa.it
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Judicial cooperation in civil matters relating to situations with cross-border implications
Section by Angela Martone
Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union devotes its Chapter 3, solely composed by Article 81, to judicial cooperation in civil matters relating to situations with cross-border implications. The main objectives of such cooperation are to ensure legal certainty and easy and effective access to justice, which implies an easy identification of the competent jurisdiction, a clear indication of the applicable law and rapid and effective recognition and enforcement procedures.
In this respect, judicial cooperation in civil matters aims to achieve close cooperation among the authorities of the Member States in order to remove any obstacles arising from differences between the various judicial and administrative systems, which implies the "progressive reduction, until final abolition, of intermediate procedures for the recognition and enforcement of judgments between Member States" and the "adoption of measures to approximate their laws and regulations".
The European Union therefore has the power to adopt measures to ensure: (a) the mutual recognition and enforcement between Member States of judgments and of decisions in extrajudicial cases; (b) the cross-border service of documents; (c) the compatibility of the rules applicable in the Member States concerning conflicts of law and of jurisdiction; (d) cooperation in the taking of evidence; (e) effective access to justice; (f) the elimination of obstacles to the proper functioning of civil proceedings; (g) the development of alternative methods of dispute settlement; (h) support for the training of the judiciary and judicial staff (Art. 81 para. 2 TFEU).
Although the establishment by the European Union of judicial cooperation in civil matters reveals its close connection with the creation of the wider European area of freedom, security and justice and in particular with the profile of justice, it is important to appreciate its own critical role in the creation of a genuine area of freedom in which people (in their personal, family and working life) can move freely without having to renounce the protection of their rights.
This section monitors the activities of the European institutions (in particular, secondary legislation, preparatory acts, the judgments of the Court of Justice of the European Union) on the above aspects, starting from January 2013.
To send contributions, write to: slsg@unisa.it
APRILE 2026
Judgment of the Court (First Chamber) 16 April 2026
(C-672-673/2023, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain and o. v. Prysmian Netherlands BV and o.)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 aprile 2026
(C-672-673/2023, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e a. c. Prysmian Netherlands BV e a.)
L’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto», tra le azioni dirette contro più convenuti, la prevedibilità per il secondo convenuto di essere citato dinanzi al foro del convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito non costituisce un criterio autonomo, ma deve essere presa in considerazione, in quanto principio generale, nell’applicazione della norma sulla competenza speciale. Inoltre, specifica la Corte, per valutare l’esistenza di un «collegamento così stretto» tra le azioni dirette contro più convenuti, non occorre tener conto delle probabilità di successo della domanda diretta contro il convenuto che funge da riferimento per stabilire la competenza del giudice adito. Tuttavia, se ne può tener conto, in quanto indizio diretto a dimostrare che l’attore non ha creato artificialmente le condizioni di applicazione di tale disposizione. Il fatto che il danno lamentato nell’ambito di una domanda di risarcimento del danno in forza della normativa sulle intese dinanzi a un giudice di uno Stato membro si sia verificato al di fuori del SEE non comporta, di per sé, nell’ambito della verifica della competenza internazionale di tale giudice, che la domanda debba essere qualificata come manifestamente infondata.
MARZO 2026
Judgment of the Court (Third Chamber) 12 March 2026
(C-516/24, BC v. LG)
Sentenza della Corte (terza sezione) 12 marzo 2026
(C-516/24, BC c. LG)
Secondo l’articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, «una domanda di patrocinio a spese dello Stato depositata presso un’autorità giurisdizionale, alla quale sia allegata, sotto forma di progetto, la domanda che il ricorrente intende presentare nel merito in materia di obbligazioni alimentari in caso di concessione di tale patrocinio, costituisce un «atto equivalente», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, nel corso del procedimento, la parte avversa che sia stata informata di tale domanda di patrocinio a spese dello Stato, compreso detto progetto di domanda nel merito, abbia la possibilità di prendere posizione sulla questione se l’azione nel merito abbia sufficienti possibilità di successo e non appaia abusiva, e che tale azione sia proposta entro un termine ragionevole dopo la concessione di tale patrocinio, con un contenuto sostanzialmente corrispondente a quello risultante da detto progetto».
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 26 March 2026
(C-618/2024, XK v. SM)
Sentenza della Corte (quarta sezione) 26 marzo 2026
(C-618/2024, XK c. SM)
Secondo l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, letto in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), rientra nella nozione di «successione», «un legato ex lege che è conferito, a seguito del decesso di una persona la cui successione è aperta, indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto, a talune persone vicine a quest’ultimo, per l’assistenza che esse gli hanno prestato nel corso di un certo periodo precedente tale decesso, qualora non abbiano ricevuto, per tale assistenza, alcuna liberalità né alcun compenso, legato che è dovuto, in ogni caso, in aggiunta alla quota di legittima, potendo il beneficiario esserne privato solo per cause di diseredazione».
FEBBRAIO 2026
Non vi sono novità normative e giurisprudenziali.
GENNAIO 2026
Judgment of the Court (First Chamber) 15 January 2026
(C-77/24, NM e OU c. TE)
Sentenza della Corte (prima sezione) 15 gennaio 2026
(C-77/24, NM e OU c. TE).
Secondo l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, un’azione per responsabilità da fatto illecito intentata nei confronti dei dirigenti di una società per violazione di un divieto imposto da una normativa nazionale di offrire al pubblico giochi d’azzardo senza disporre di una concessione a tal fine non rientra nella categoria delle obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società. Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 nell’ambito di un’azione di risarcimento per perdite subite in occasione della partecipazione a giochi d’azzardo online offerti da una società in uno Stato membro in cui essa non disponeva della concessione richiesta, il danno subito da un giocatore si considera verificatosi nello Stato membro in cui quest’ultimo ha la sua residenza abituale.