La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Sezione curata da Anna Iermano
La cooperazione giudiziaria in materia penale (artt. 82-86 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) è fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie ed include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. L’attuazione di tali principi può realizzarsi efficacemente soltanto in uno “spirito di fiducia” tra gli Stati membri dell’Unione europea, che consenta alle autorità giudiziarie (nonché, più in generale, ai soggetti coinvolti nel procedimento penale) di considerare le decisioni adottate negli altri Stati membri come “equivalenti” alle proprie. Per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, l’art. 82 del TFUE consente di adottare “norme minime comuni”, tra l’altro, nei settori della ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; dei diritti della persona nella procedura penale; dei diritti delle vittime della criminalità. Le stesse “norme minime” possono, poi, essere stabilite in merito alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. Sul piano operativo l'istituzione di una “Procura europea a partire da Eurojust” - avente l’obiettivo, tra gli altri, di incrementare l’efficienza delle indagini e dell’azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea – ha dovuto misurarsi con le forti resistenze manifestate da parte degli Stati rispetto alla proposta di regolamento del Consiglio del 17 luglio 2013 con la conseguenziale opzione per la cooperazione rafforzata (affidata al Regolamento 2017/1939 del 12 ottobre 2017).
La cooperazione di polizia “associa” – ai sensi dell’art. 87 del TFUE – tutte le autorità competenti degli Stati membri, ivi compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Alla realizzazione di tali obiettivi contribuisce, tra gli altri, Europol, che ha “il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione” (art. 88).
Nella presente sezione è monitorata l'attività delle Istituzioni europee (in particolare, emanazione di atti di diritto derivato, adozione di atti preparatori, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) sugli aspetti sopra descritti, a partire da gennaio 2013.
Per l'invio di contributi: slsg@unisa.it
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Police and Judicial Cooperation in criminal matters
Section by Anna Iermano
Judicial cooperation in criminal matters (Articles 82-86 of the Treaty on the Functioning of the European Union) is based on the principle of mutual recognition of judgments and judicial decisions and includes the approximation of the laws and regulations of the Member States. The implementation of these principles can only be effectively achieved in a "spirit of trust" among the Member States of the European Union, allowing judicial authorities (and, more generally, all those involved in criminal proceedings) to treat decisions taken in other Member States as "equivalent" to their own. To facilitate the mutual recognition of judgments and judicial decisions as well as police and judicial cooperation in criminal matters with a transnational dimension, Article 82 TFEU allows for the adoption of common “minimum rules”, amongst others, in the areas of mutual admissibility of evidence between Member States; the rights of individuals in criminal procedure; the rights of victims of crime. The same "minimum rules" can also be established with regard to the definition of offences and sanctions in relation to terrorism, human-trafficking and sexual exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, money laundering, corruption, counterfeiting of means of payment, computer crime and organized crime. On the operational level, the planned establishment of a "European Public Prosecutor's Office from Eurojust" - with the aim, among other things, of increasing the efficiency of investigations and prosecutions for offences affecting the financial interests of the European Union - had to contend with the strong resistance shown by the States to the draft Council Regulation of 17 July 2013 and the consequent choice of enhanced cooperation.
Police cooperation "associates" - within the meaning of art. 87 TFEU - all competent authorities in the Member States, including police, customs and other law-enforcement services specializing in the prevention, detection and investigation of criminal offences. Europol's task is “to support and strengthen action by the Member States' police authorities and other law enforcement services and their mutual cooperation in preventing and combating serious crime affecting two or more Member States, terrorism and forms of crime which affect a common interest covered by a Union policy” (Article 88).
This section monitors the activities of the European institutions (in particular, secondary legislation, preparatory acts, judgments of the Court of Justice of the European Union) on the above aspects, starting from January 2013.
To send contributions, write to: slsg@unisa.it
APRILE 2026
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 23 April 2026
(CV, case C-24/26 PPU [Casotta])
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2026
(causa C‑24/26 PPU [Casotta], CV)
Gli artt. 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, qualora la vittima di un reato non si sia costituita parte civile, ai sensi del diritto nazionale, nel procedimento penale sfociato nell’adozione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva, non prevede – nell’ambito di un’impugnazione straordinaria proposta dalla persona condannata e diretta ad ottenere l’annullamento di tale sentenza perché questa non poteva essere adottata in sua assenza, nonché, se del caso, l’avvio di un nuovo giudizio di merito – né l’obbligo di informare tale vittima della proposizione di detta impugnazione straordinaria, né la possibilità per la stessa di partecipare al procedimento afferente alla detta impugnazione. Inoltre, gli artt. 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce degli artt. 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale, obbliga il giudice nazionale, in mancanza di una prova diretta che dimostri che una persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento penale sfociato nell’adozione di una sentenza di condanna a suo carico, ad accogliere un’impugnazione, proposta da tale persona al fine di ottenere l’annullamento di detta sentenza, divenuta definitiva, per il motivo che essa non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza, e, se del caso, che sia disposto l’avvio di un nuovo giudizio di merito.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 30 April 2026
(AC, case C‑748/24 [Kotaňák])
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 aprile 2026
(causa C‑748/24 [Kotaňák], AC)
L’art. 3, l’art. 4, par. 1, e l’art. 6, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti in combinato disposto con l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un giudice penale, statuendo su un appello avverso una decisione che pone fine a un procedimento penale per assenza di reato, prenda posizione, dettagliatamente, su prove a carico effettuando una valutazione in fatto e in diritto circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, ancorché tale giudice non sia tenuto a farlo, in virtù della normativa nazionale, per pronunciarsi, e tale valutazione sia fondata sulle sole prove raccolte nell’ambito del procedimento istruttorio, senza che l’imputato abbia potuto esprimersi al loro riguardo, purché detta valutazione non rispecchi l’idea che l’imputato sia colpevole del reato. Inoltre, l’art. 3 della direttiva 2016/343, in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che un giudice di primo grado deve respingere le valutazioni di un giudice d’appello, che ha annullato un’ordinanza di archiviazione e ha disposto il rinvio della causa dinanzi a tale giudice di primo grado, qualora tali valutazioni siano incompatibili con la presunzione di innocenza, anche se la normativa nazionale impone a detto giudice di primo grado di conformarsi a dette valutazioni, senza tuttavia che tale art. 3 osti a che lo stesso giudice di primo grado sia tenuto a dare seguito alle misure procedurali disposte da tale giudice d’appello.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 30 April 2026
(FR, case C‑30/25)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 aprile 2026
(causa C‑30/25, FR)
Secondo la Corte di giustizia, l’art. 10 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’art. 343 TFUE, deve essere interpretato nel senso che, qualora il Comitato economico e sociale europeo abbia revocato l’immunità di uno dei suoi membri per determinati fatti penalmente rilevanti, per il motivo che una siffatta revoca non era contraria all’interesse dell’Unione europea, non è necessario rivolgere a tale organo consultivo una nuova richiesta di revoca dell’immunità nel caso in cui l’interessato sia stato nominato per un nuovo mandato da esercitare in seno a detto organo consultivo, nell’ambito di una nuova legislatura, purché l’oggetto del procedimento penale non sia stato nel frattempo ampliato. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’oggetto del procedimento penale principale sia effettivamente ricompreso nella decisione del Comitato economico e sociale europeo relativa alla revoca dell’immunità.
MARZO 2026
Judgment of the Court (Third Chamber) 26 March 2026
([Aurnois], (i) FP, LD, case C‑239/24)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 marzo 2026
(causa C‑239/24 [Aurnois] (i), FP, LD)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che la direttiva “vittime” 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che non è applicabile nell’ambito di una controversia vertente sulla competenza dei giudici penali di uno Stato membro a conoscere di fatti commessi al di fuori del territorio di quest’ultimo e non può incidere sulla portata di disposizioni di diritto nazionale che prevedono una siffatta competenza.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 17 March 2026
(D. d.o.o., case C‑8/24)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 marzo 2026
(causa C‑8/24, D. d.o.o.)
L’art. 1, parr. 1 e 4, nonché l’art. 2, punto 2 e punto 3, lett. a) e d), del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica a un provvedimento di confisca emesso, a seguito di un procedimento penale, in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto di tale procedimento e constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quest’ultimo, al quale ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione. Inoltre, l’art. 19, par. 1, lett. h), del regolamento 2018/1805, letto in combinato disposto con l’art. 1, par. 2, di tale regolamento e alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l’autorità di esecuzione di uno Stato membro non può rifiutare di riconoscere e di eseguire un provvedimento di confisca in ragione dell’asserita violazione, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali del soggetto colpito da tale provvedimento, ai sensi dell’art. 2, punto 10, di detto regolamento, qualora tale soggetto, che abbia effettivamente ricevuto la notifica, in una lingua a lui comprensibile, di parti della sentenza che ha pronunciato il provvedimento di cui sopra sufficienti per consentirgli di proporre un ricorso avverso quest’ultimo, non si sia avvalso dei mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato membro di emissione al fine di contestare il provvedimento di confisca summenzionato.
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Judgment of the General Court (Fifth Chamber, sitting with five Judges) 25 March 2026
(TUI Belgium NV, TUI Belgium Retail NV, TUI Airlines Belgium NV, TUIFLY Academy Brussels NV, Tec4Jets NV, Pats NV, TUI Travel Belgium NV, TUI Technology NV, TUI Belgian Real Estate NV, BTW-eenheid Travel4You c. Belgische Staat, case T‑221/25)
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione a cinque giudici) 25 marzo 2026
(causa T‑221/25, TUI Belgium NV, TUI Belgium Retail NV, TUI Airlines Belgium NV, TUIFLY Academy Brussels NV, Tec4Jets NV, Pats NV, TUI Travel Belgium NV, TUI Technology NV, TUI Belgian Real Estate NV, BTW-eenheid Travel4You c. Belgische Staat)
L’art. 28, par. 3, lett. a), e par. 4, e l’allegato E, punto 15, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché l’art. 370 e l’allegato X, parte A, punto 4, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il regime derogatorio da essi previsto non richiede una disposizione legislativa nazionale che preveda espressamente la deroga all’IVA delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, prevista all’art. 26, par. 3, della direttiva 77/388 e all’articolo 309 della direttiva 2006/112. Inoltre, l’art. 28, par. 3, lett. a), e par. 4, e l’allegato E, punto 15, della direttiva 77/388, nonché l’art. 370 e l’allegato X, parte A, punto 4, della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che una modifica legislativa intervenuta dopo l’entrata in vigore della direttiva 77/388, che sopprime una disposizione legislativa espressa in forza della quale le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione non erano esenti dall’IVA per sostituirla con disposizioni dalle quali risulta solo implicitamente che tali prestazioni restano imponibili, non deve essere considerata, solo per questo motivo, come una normativa che non è, in sostanza, identica alla normativa precedente e che si basa su un principio diverso.
FEBBRAIO 2026
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 12 February 2026
(XM, case C-712/25 PPU)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 febbraio 2026
(causa C‑712/25 PPU [Rastoshev] (i), XM)
L’art. 4, punto 7, lett. a), della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che osta alla giurisprudenza di uno Stato membro secondo la quale il fatto che un reato, per il quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione è sufficiente per rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo.
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Judgment of the General Court (Fifth Chamber) 25 February 2026
(BW v European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), case T‑1180/23)
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 25 febbraio 2026
(causa T‑1180/23, BW c. Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust))
L’art. 50 del regolamento 2016/794, letto alla luce dell’art. 49, par. 3, e dei considerando 56 e 57 del medesimo regolamento, istituisce un regime di responsabilità in solido di Europol e dello Stato membro nel quale si è verificato il danno derivato da un trattamento illecito di dati verificatosi nell’ambito di una cooperazione tra essi a titolo del suddetto regolamento. Al riguardo – precisa la Corte – l’art. 50, par. 1, del regolamento 2016/794, letto alla luce del considerando 57 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non impone alla persona fisica interessata che abbia dimostrato l’esistenza di un trattamento illecito di dati verificatosi nell’ambito di una cooperazione tra Europol e uno Stato membro a titolo del suddetto regolamento l’onere di individuare quale delle entità coinvolte in questa cooperazione abbia adottato il comportamento configurante tale trattamento illecito. Per far sorgere la responsabilità solidale di Europol o dello Stato membro interessato, e al fine di permettere alla persona fisica interessata di ottenere il risarcimento integrale del danno subìto o dinanzi al giudice dell’Unione o dinanzi al giudice nazionale, è sufficiente che tale persona dimostri che, in occasione di una cooperazione tra Europol e lo Stato membro interessato a titolo di tale regolamento, è stato effettuato un trattamento illecito di dati che le ha causato un danno, senza che sia necessario che tale persona dimostri in aggiunta a quale delle due entità in questione tale trattamento illecito è imputabile.
GENNAIO 2026
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 15 January 2026.
YM v Openbaar Ministerie, case C-641/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 gennaio 2026
(causa C‑641/23 [Dubers] (i),YM c. Openbaar Ministerie)
L’art. 9, par. 1, lett. d), e l’art. 25 della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede l’obbligo o la facoltà, per l’autorità competente di uno Stato membro, di far valere tale art. 9, par. 1, lett. d), al fine di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per il motivo che essi riguardano fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto del primo Stato membro, mentre, in primo luogo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di tale Stato membro ha precedentemente deciso di eseguire il MAE che ha dato luogo a tale sentenza e a tale condanna, da un lato, rinunciando a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’art. 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo, anch’esso fondato sull’assenza di doppia incriminabilità, per un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2, par. 4, di tale decisione quadro 2002/854, nonché dall’altro lato, subordinando la consegna della persona interessata, conformemente all’art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente, e in secondo luogo, non è intervenuto alcun mutamento di circostanze successivamente alla consegna della persona interessata, subordinata ad una garanzia di rinvio, che sia tale da giustificare la mancata attuazione di tale garanzia.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 29 January
(Bundeswettbewerbsbehörde c. M. GmbH, case C-311/24)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 gennaio 2026
(causa C‑311/24, Bundeswettbewerbsbehörde c. M. GmbH)
La Corte di giustizia, inter alia, ricorda il principio del ne bis in idem all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali vieta un cumulo tanto di procedimenti penali quanto di sanzioni per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona. Posto che la condizione «idem» richiede quindi che i fatti materiali siano identici, tale principio non trova applicazione quando i fatti di cui trattasi non sono identici, bensì soltanto analoghi. Il criterio rilevante per valutare l’esistenza di una stessa violazione è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che abbiano condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato. Orbene, in caso di qualificazione di un insieme di pratiche commerciali sleali riguardanti fornitori diversi come infrazione unica, manca in linea di principio la condizione «idem». La circostanza che le pratiche di cui al procedimento principale possano essere qualificate come «infrazione unica» in forza del diritto nazionale non cambia nulla al riguardo. E aggiunge: l’art. 6, par. 1, co. 1, lett. e), della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, in combinato disposto con l’art. 6, par. 1, co. 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che più richieste di pagamento non connesse alla vendita di prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. d), di detta direttiva, e inviate contemporaneamente da un acquirente a diversi fornitori per un unico motivo debbano essere qualificate congiuntamente come infrazione unica, che dà luogo all’irrogazione di un’unica sanzione pecuniaria, la quale ha un limite massimo stabilito a un importo fisso, a condizione che l’autorità nazionale di contrasto o il giudice nazionale che ha l’incarico di sanzionare tale infrazione goda del potere discrezionale necessario per fissare una sanzione pecuniaria che sia efficace, proporzionata e dissuasiva e che tenga conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità di detta infrazione.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 29 January 2026
(S.H. d.o.o., M.A. d.o.o., causa C‑562/24 [Munik] (i))
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 gennaio 2026
(causa C‑562/24 [Munik] (i), S.H. d.o.o., M.A. d.o.o.)
L’art. 8, par. 2, lett. d), della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, alla luce dell’art. 17, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della decisione di confisca emessa in un altro Stato membro riguardo a un bene immobile che costituisce il «provento» di un reato, come definito all’art. 2, lett. e), di tale decisione quadro, per il motivo che i diritti di un creditore ipotecario rendono impossibile, a causa della sua qualità di «terzo in buona fede», ai sensi di detto art. 8, par. 2, lett. d), l’esecuzione di tale decisione, qualora tale creditore abbia iscritto un’ipoteca giudiziale su tale bene immobile nello Stato membro di esecuzione anteriormente all’avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della decisione suddetta nel medesimo Stato membro, fermo restando che spetta al giudice del rinvio determinare se detto creditore possa essere considerato «in buona fede» ai sensi di tale disposizione, tenuto conto dell’insieme delle circostanze che hanno accompagnato, nello Stato membro di esecuzione, il rilascio del titolo esecutivo alla base del credito ipotecario.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 29 January 2026
(Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, KL, TR c. Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), case C-291/24)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 gennaio 2026
(causa C‑291/24, Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, KL, TR c. Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA))
L’art. 58, parr. da 1 a 3, l’art. 59, par. 1, e l’art. 60, parr. 5 e 6, della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e la direttiva 2006/70/CE letti alla luce del principio dell’effetto utile, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che richiede, ai fini della condanna di una persona giuridica, che la qualità di imputato sia previamente e formalmente riconosciuta a una persona fisica e impone che il dispositivo della decisione di condanna di tale persona giuridica designi nominativamente tale persona fisica e constati che quest’ultima ha commesso un atto, illecito e colpevole, costitutivo di una violazione imputabile alla persona giuridica suddetta, e non ostano a che tale normativa preveda che il termine di prescrizione sia di tre anni e di cinque anni a partire dalla data della cessazione della violazione di cui trattasi, per quanto riguarda rispettivamente l’avvio di azioni penali e l’irrogazione di una sanzione.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 22 January 2026
(BC, case C-453/24([Hadenov] (i))
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 gennaio 2026
(causa C‑453/24 [Hadenov] (i), BC)
L’art. 6 e l’art. 7, par. 2, lett. g), e par. 3, della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito dell’obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull’effettività dell’informazione data all’interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge detta sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l’autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto. L’art. 6 e l’art. 7, par. 2, lett. g), e par. 3, della decisione quadro 2005/214, devono essere interpretati nel senso che qualora dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione risulti che l’interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso può ancora essere proposto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può trasmettere essa stessa tali informazioni all’interessato né sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi ad essa in attesa dell’esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo. Tale autorità, per contro, è tenuta a porre fine a tale procedimento.