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La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

cooperazione penale

La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

Sezione curata da Anna Iermano

 

La cooperazione giudiziaria in materia penale (artt. 82-86 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) è fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie ed include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. L’attuazione di tali principi può realizzarsi efficacemente soltanto in uno “spirito di fiducia” tra gli Stati membri dell’Unione europea, che consenta alle autorità giudiziarie (nonché, più in generale, ai soggetti coinvolti nel procedimento penale) di considerare le decisioni adottate negli altri Stati membri come “equivalenti” alle proprie. Per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, l’art. 82 del TFUE consente di adottare “norme minime comuni”, tra l’altro, nei settori della ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; dei diritti della persona nella procedura penale; dei diritti delle vittime della criminalità. Le stesse “norme minime” possono, poi, essere stabilite in merito alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. Sul piano operativo l'istituzione di una “Procura europea a partire da Eurojust”  - avente l’obiettivo, tra gli altri, di incrementare l’efficienza delle indagini e dell’azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea – ha dovuto misurarsi con le forti  resistenze manifestate da parte degli Stati rispetto alla proposta di regolamento del Consiglio del 17 luglio 2013 con la conseguenziale opzione per  la cooperazione rafforzata (affidata al Regolamento 2017/1939 del 12 ottobre 2017).
La cooperazione di polizia “associa” – ai sensi dell’art. 87 del TFUE – tutte le autorità competenti degli Stati membri, ivi compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Alla realizzazione di tali obiettivi contribuisce, tra gli altri, Europol, che ha “il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione” (art. 88).
Nella presente sezione è monitorata l'attività delle Istituzioni europee (in particolare, emanazione di atti di diritto derivato, adozione di atti preparatori, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) sugli aspetti sopra descritti, a partire da gennaio 2013.
Per l'invio di contributi: slsg@unisa.it

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Police and Judicial Cooperation in criminal matters

Section by Anna Iermano


Judicial cooperation in criminal matters
(Articles 82-86 of the Treaty on the Functioning of the European Union) is based on the principle of mutual recognition of judgments and judicial decisions and includes the approximation of the laws and regulations of the Member States. The implementation of these principles can only be effectively achieved in a "spirit of trust" among the Member States of the European Union, allowing judicial authorities (and, more generally, all those involved in criminal proceedings) to treat decisions taken in other Member States as "equivalent" to their own. To facilitate the mutual recognition of judgments and judicial decisions as well as police and judicial cooperation in criminal matters with a transnational dimension, Article 82 TFEU allows for the adoption of common “minimum rules”, amongst others, in the areas of mutual admissibility of evidence between Member States; the rights of individuals in criminal procedure; the rights of victims of crime. The same "minimum rules" can also be established with regard to the definition of offences and sanctions in relation to terrorism, human-trafficking and sexual exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, money laundering, corruption, counterfeiting of means of payment, computer crime and organized crime. On the operational level, the planned establishment of a "European Public Prosecutor's Office from Eurojust" - with the aim, among other things, of increasing the efficiency of investigations and prosecutions for offences affecting the financial interests of the European Union - had to contend with the strong resistance shown by the States to the draft Council Regulation of 17 July 2013 and the consequent choice of enhanced cooperation.

Police cooperation "associates" - within the meaning of art. 87 TFEU - all competent authorities in the Member States, including police, customs and other law-enforcement services specializing in the prevention, detection and investigation of criminal offences. Europol's task is “to support and strengthen action by the Member States' police authorities and other law enforcement services and their mutual cooperation in preventing and combating serious crime affecting two or more Member States, terrorism and forms of crime which affect a common interest covered by a Union policy” (Article 88).
This section monitors the activities of the European institutions (in particular, secondary legislation, preparatory acts, judgments of the Court of Justice of the European Union) on the above aspects, starting from January 2013.
To send contributions, write to: slsg@unisa.it



 


                                                                                            MAGGIO 2023

Judgment of the Court (Fourth Chamber) 25 May 2023

(XN, case C-608/21)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 maggio 2023

(causa C‑608/21, XN)

L’art. 6, par. 2, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una normativa nazionale secondo la quale la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato, comprese le informazioni sul reato per la cui commissione sono indagate o imputate, può essere esposta in documenti diversi dall’atto di trattenimento. Tale disposizione osta, invece, a che dette informazioni siano comunicate a tali persone solo nell’ambito di un eventuale ricorso giurisdizionale diretto a contestare la legittimità della detenzione e non al momento della privazione della libertà o entro un breve termine dopo l’inizio di tale privazione. Inoltre, l’art. 6, par. 2, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che richiede che la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato contenga tutte le informazioni necessarie per consentire loro di contestare effettivamente la legittimità della loro detenzione. Pur tenendo conto della fase del procedimento penale al fine di non nuocere all’avanzamento di un’indagine in corso, tali informazioni devono contenere una descrizione dei fatti pertinenti noti alle autorità competenti, tra i quali figurano l’ora e il luogo noti dei fatti, la natura della partecipazione concreta di tali persone al reato contestato nonché la qualificazione giuridica accolta provvisoriamente.

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Regulation (EU) 2023/969 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a collaboration platform to support the functioning of joint investigation teams and amending Regulation (EU) 2018/1726, in OJ L 132 of 17.5.2023, pages 1-20, in OJ L 132 of 17.5.2023, pages 1-20

 

Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, in GU L 132 del 17.5.2023, pagg. 1–20

Il presente regolamento istituisce una piattaforma informatica da utilizzarsi su base volontaria, per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti partecipanti alle squadre investigative comuni costituite sulla base dell’art. 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’art. 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, o della decisione quadro 2002/465/GAI; stabilisce le norme sulla ripartizione delle responsabilità fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC e l’Agenzia responsabile dello sviluppo e della manutenzione di tale piattaforma; fissa le condizioni alle quali gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC possono avere accesso a tale piattaforma; stabilisce specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati, necessarie per integrare le disposizioni in vigore e per conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati.

 

 



                                                                                             APRILE 2023


Judgment of the Court (Grand Chamber) 18 April 2023

(E.D.L., case C‑699/21)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 aprile 2023

(causa C‑699/21, E.D.L.)

L’art. 1, par. 3, e l’art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI letti alla luce dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna; qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un MAE, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l’autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio; laddove, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest’ultima autorità deve rifiutare di eseguire il MAE. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l’autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.

 

 


                                                                                             MARZO 2023

 



Judgment of the Court (Eighth Chamber) 9 March 2023

 

(JP EOOD c. Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» /MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas», case C‑752/21)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 marzo 2023

(causa C752/21, JP EOOD c. Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» /MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas»)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non prevede alcun diritto di ricorso contro una decisione che irroga una sanzione amministrativa a favore di una persona i cui beni siano stati sequestrati sulla base di una siffatta decisione, ma che non è considerata, in tale decisione, l’autore dell’illecito amministrativo connesso alla sanzione inflitta. Inoltre, l’art. 4 della decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretato nel senso che non si applica a una decisione relativa a un atto che non costituisce reato.

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Judgment of the Court (Third Chamber) 2 March 2023

(MS, Staatsanwaltschaft Graz, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf, case C-16/22)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 marzo 2023

(causa C‑16/22, MS, Staatsanwaltschaft Graz, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 1, par. 1, primo comma, e l’art. 2, lett. c), i), della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro che, pur appartenendo al potere esecutivo di quest’ultimo, conduce, in conformità al diritto nazionale, indagini penali tributarie in modo autonomo, in luogo della Procura e assumendo i diritti e gli obblighi conferiti a quest’ultima, non può essere qualificata come «autorità [giudiziaria]» e come «autorità di emissione», ai sensi, rispettivamente, dell’una e dell’altra di tali disposizioni; tale amministrazione può, per contro, rientrare nell’ambito della nozione di «autorità di emissione», ai sensi dell’art. 2, lett. c), ii), di detta direttiva, purché siano rispettate le condizioni enunciate in tale disposizione.

 

 

Si segnala… 

Council Implementing Regulation (EU) 2023/500 of 7 March 2023 implementing Regulation (EU) 2020/1998 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses, ST/6755/2023/INIT, in OJ L 69I of 7.3.2023, pages 1–10

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/500 del Consiglio del 7 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, ST/6755/2023/INIT, in GU L 69I del 7.3.2023, pp. 1–10

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Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, in GU n.63 del 15-3-2023

 

                                                                                         
                                                                                          FEBBRAIO 2023


Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.



                                                                                          GENNAIO 2023

Judgment of the Court (Grand Chamber) 31 January 2023

(Criminal proceedings against Puig Gordi and others, case C-158/21)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023

(Procedimento penale a carico di Puig Gordi e a., causa C‑158/21)

La Grande sezione della Corte di giustizia dichiara che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Tuttavia – aggiunge la Corte – uno Stato membro può applicare una disposizione nazionale che preveda il rifiuto dell’esecuzione di un MAE qualora tale esecuzione comporti una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, a condizione che l’ambito di applicazione di tale disposizione non ecceda quello dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. A tal proposito l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un MAE sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale MAE qualora ritenga che così non sia nel caso di specie; inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un MAE non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza, a meno che: 1) da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge (art. 47 Carta dei diritti fondamentali), e 2) dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale MAE, l’organo giurisdizionale chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona sia, manifestamente, privo di competenza a tal fine.

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Judgment of the Court (Second Chamber) 12 January 2023

(MV, case C‑583/22 PPU)

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 gennaio 2023

(causa C-583/22 PPU, MV)

 

L’art. 3, parr. 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto, in un procedimento penale avviato contro una persona, ad attribuire alle precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro, nei suoi confronti e per fatti diversi, effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali in conformità alle norme del diritto nazionale interessato relative alla formazione del cumulo di pena se, da un lato, il reato che ha dato luogo a tali precedenti procedimenti è stato commesso prima che fossero pronunciate le precedenti condanne e, dall'altro, tenuto conto che precedenti condanne conformi a tali norme di diritto nazionale impedirebbero al giudice nazionale investito del procedimento di imporre una pena che potrebbe essere eseguita nei confronti dell'interessato. Inoltre, l’art. 3, par. 5, co. 2, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che la presa in considerazione delle precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro, ai sensi di tale disposizione, non obbliga il giudice nazionale a dimostrare e motivare concretamente l'inconveniente derivante dall'impossibilità di imporre una successiva pena cumulativa.

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Judgment of the Court (Fiveth Chamber) 26 January 2023

(Criminal proceedings against V.., case C-205/21)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 gennaio 2023

(causa C‑205/21, procedimento penale a carico di V.S.)

L’art. 10, lett. a), della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce dell’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia per le loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell’ordine pubblico, è autorizzato dal diritto dello Stato membro, ai sensi dell’art. 10, lett. a), di tale direttiva, se il diritto di tale Stato membro contiene una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per autorizzare detto trattamento. Inoltre, l’art. 6, lett. a), della direttiva 2016/680 nonché gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta dei dati biometrici e genetici che la riguardano, ai fini della loro registrazione, il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare una misura di esecuzione coercitiva di tale raccolta, senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l’interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato, purché il diritto nazionale garantisca successivamente il controllo giurisdizionale effettivo delle condizioni di tale messa in stato di accusa formale, da cui risulta l’autorizzazione a procedere a detta raccolta. Infine, l’art. 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, lett. da a) a c), nonché con l’art. 8, parr. 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio, ai fini della loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, di verificare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è strettamente necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall’altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti mediante misure che costituiscono un’ingerenza meno grave nei diritti e nelle libertà della persona interessata.

 

                                                                                                 DICEMBRE 2022



Judgment of the Court (First Chamber) 8 December 2022

(CJ, case C-492/22 PPU)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2022 

(causa C‑492/22 PPU, CJ)

L’art. 24, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che la decisione di rinviare la consegna prevista da tale disposizione costituisce una decisione sull’esecuzione di un MAE la quale, in forza dell’art. 6, par. 2, di tale decisione quadro, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Qualora una siffatta decisione non sia stata adottata da tale autorità e i termini di cui all’art. 23, parr. da 2 a 4, di detta decisione quadro siano scaduti, la persona oggetto del mandato d’arresto europeo deve essere rilasciata, conformemente all’art. 23, par. 5, della medesima decisione quadro. Inoltre, l’art. 12 e l’art. 24, par. 1, della decisione quadro 2002/584 in combinato disposto con l’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una persona oggetto di un MAE, la cui consegna alle autorità dello Stato membro emittente sia stata rinviata ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, vi sia mantenuta in stato di custodia, sulla base di tale mandato europeo, durante il procedimento penale di cui trattasi. Infine, l’art. 24, par. 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’art. 47, secondo e terzo comma, e con l’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che non osta a che la consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo sia differita, ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che tale persona non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nell’ambito di tale procedimento.

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Judgment of the Court /Third Chamber) 8 December 2022

(HYA, IP, DD, ZI, SS, case C-348/21)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 dicembre 2022

(causa C‑348/21, HYA, IP, DD, ZI, SS)
L’art. 8, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli artt. 47, secondo comma, e 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell’imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un’audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell’imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell’imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione.

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Judgment of the Court (First Chamber) 15 December 2022 

(Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, case C‑88/21)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 dicembre 2022 

(causa C‑88/21, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai)

La Corte di giustizia interpreta l’art. 39 della decisione 2007/533/GAI,, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), in combinato disposto con l’art. 38, par. 1, della stessa, nel senso che non prevede un obbligo generale di vietare l’immatricolazione di un veicolo a motore che sia oggetto di una segnalazione in corso nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); non impone allo Stato membro di esecuzione di prevedere norme generali che vietino azioni relative all’oggetto individuato diverse da quelle che consentono di raggiungere gli obiettivi di tale articolo 38, paragrafo 1; non osta a che tale Stato membro preveda deroghe a un divieto generale di immatricolare un tale veicolo.

 

 


                                                                                             NOVEMBRE 2022

 


Order of the Court (Nighth Chamber) 9 November 2022

(AB, case C-243/22)

 

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) 9 novembre 2022

(causa C‑243/22, AB)

Con tale ordinanza la Corte di giustizia dell’Unione europea si dichiara manifestamente incompetente a rispondere alle questioni proposte dal Giudice di pace di Lecce (Italia), con ordinanza del 23 marzo 2022, il quale chiedeva alla Corte se l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali ostasse a una giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione che vieta al giudice di pace di applicare l’art. 131 bis del codice penale, che consente di dichiarare non punibili i reati di particolare tenuità. Trattandosi di una fattispecie che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ex art. 51, par. 1, della Carta, la Corte non è competente al riguardo.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 10 November 2022 

(DELTA STROY 2003, case C‑203/21)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 novembre 2022 

(causa C‑203/21, DELTA STROY 2003)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il giudice nazionale può irrogare a una persona giuridica una sanzione penale per un reato di cui sarebbe responsabile una persona fisica che ha il potere di contrarre obblighi per tale persona giuridica o di rappresentarla, nel caso in cui a quest’ultima non sia stata data la possibilità di contestare la sussistenza di detto reato.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 22 November 2022

(WM (C‑37/20), Sovim SA (C‑601/20) v. Luxembourg Business Registers, joined cases C‑37/20 and C‑601/20)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 novembre 2022

(cause riunite C‑37/20 e C‑601/20, WM (C‑37/20), Sovim SA (C‑601/20) c. Luxembourg Business Registers)

La Corte di giustizia con tale sentenza puntualizza che l’art. 1, punto 15, lett. c), della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, è invalido in quanto esso ha modificato l’art. 30, par. 5, primo comma, lett. c), della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE, nel senso che detto art. 30, par. 5, primo comma, lett. c), prevede, nella sua versione così modificata, che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.

 


                                                                                   
OTTOBRE 2022


Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

 

                                                                                 SETTEMBRE 2022



Judgment of the Court (First Chamber) 15 September 2022

(Criminal proceedings against HN, case C‑420/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2022

(causa C‑420/20, Procedimento penale a carico di HN)

In sede di rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia interpreta l’art. 8, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per gli indagati e imputati nell’ambito di un procedimento penale di presenziare al proprio processo; inoltre, precisa che l’art. 8, par. 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che consenta lo svolgimento di un processo in assenza dell’indagato o imputato, mentre tale persona si trova al di fuori di tale Stato membro e nell’impossibilità di entrare nel territorio di quest’ultimo a causa di un divieto d’ingresso emesso nei suoi confronti dalle autorità competenti di detto Stato membro.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 15 September 2022 

(DD,  case C‑347/21)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 settembre 2022 

(causa C‑347/21, DD)

La Corte precisa che l’art. 8, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e l’art. 3, par. 1, della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, devono essere interpretati nel senso che: qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l’audizione che si è svolta in assenza dell’imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest’ultima.

 

 

                                                                                              AGOSTO 2022


Judgment of the Court (First Chamber) 1 August 2022

(TL, case C-242/22 PPU)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° agosto 2022

(causa C-242/22 PPU, TL)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, e l’art. 3, par. 1, della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché l’art. 3, par. 1, lett. d), della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’art. 47 e dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti da dette disposizioni di tali direttive deve essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l’interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell’esistenza e della portata del suo diritto all’interpretazione e alla traduzione e, dall’altro, dell’esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest’ultimo.

 

 



                                                                                        LUGLIO 2022 

Order of the Court (Eighth Chamber) 12 July 2022

(W O, J L, case C‑480/21)

 

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 12 luglio 2022

(causa C-480/21, W O, J L)

L’art. 1, parr. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo abbia la prova di carenze sistemiche o generalizzate in merito all’indipendenza della magistratura nello Stato membro emittente, in particolare per quanto riguarda la procedura di nomina dei membri della magistratura, tale autorità può rifiutarsi di consegnare tale persona: 1) sia con riguardo ad un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva o di un ordine di custodia, se detta autorità ritiene che, nelle circostanze particolari del caso, vi siano fondati motivi per sostenere che, tenuto conto, tra l’altro, delle informazioni fornite da tale persona circa la composizione del collegio dei giudici relativo al suo procedimento penale o a qualsiasi altra circostanza rilevante per la valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di tale collegio, si sia verificata una violazione del diritto fondamentale di tale persona ad un equo processo dinanzi ad un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge ex art. 47, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 2) sia nell’ambito di un MAE emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, se detta autorità ritiene che, nelle circostanze particolari del caso, vi siano fondati motivi per ritenere che, tenuto conto, tra l’altro, delle informazioni fornite dall’interessato in relazione alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale tale persona è perseguita, al contesto di fatto sotteso al MAE o a qualsiasi altra circostanza rilevante per la valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità del collegio giudicante suscettibile di essere chiamato a pronunciarsi nei confronti di tale persona, quest’ultima, se consegnata, corre un rischio concreto di violazione del citato diritto fondamentale.

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 Judgment of the Court (Third Chamber) 14 July 2022

(KL, case C-168/21)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 luglio 2022

(causa C‑168/21, KL)

L’art. 2, par. 4, e l’art. 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista da tali disposizioni, è soddisfatta nel caso in cui un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando i suddetti fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo. Inoltre, l’art. 2, par. 4, e l’art. 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, quando tale pena è stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.

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Regulation (EU) 2022/1190 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2022 amending Regulation (EU) 2018/1862 as regards the entry of information alerts into the Schengen Information System (SIS) on third-country nationals in the interest of the Union, in OJ L 185, 12.7.2022, pages 1-9

 

Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS), PE/16/2022/REV/1, in GU L 185, 12.7.2022, pp. 1-9

Il regolamento de quo intende colmare le lacune nella condivisione di informazioni sulle forme gravi di criminalità e sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri, garantendo che, su proposta di Europol, gli Stati membri possano inserire segnalazioni informative nel SIS su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione («segnalazioni informative»), al fine di rendere tali informazioni fornite da paesi terzi e da organizzazioni internazionali disponibili, direttamente e in tempo reale, agli agenti di prima linea negli Stati membri.

 

 


                                                                                            GIUGNO 2022  

Judgment of the Court (Fourth Chamber) 30 June 2022 

(IR, case C-105/21)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 30 giugno 2022 

(causa C‑105/21, IR)

La Corte asserisce che gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584/GAI, non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d’arresto la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, fintantoché detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d’arresto e non è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo. Inoltre, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che impone all’autorità giudiziaria emittente di procedere, quanto più possibile, ad un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale che le consenta di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, la quale osta a che, in forza del diritto nazionale, tale autorità sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione.

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Judgment of the Court (First Chamber) 16 June 2022

(DB, LY c. Nachalnik na Rayonno upravlenie – Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra, case C-520/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 giugno 2022 

(causa C‑520/20, DB, LY c. Nachalnik na Rayonno upravlenie – Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 39 della decisione 2007/533/GAI sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute a dare esecuzione ad una segnalazione inserita nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione riguardante un oggetto, anche qualora queste ultime nutrano dubbi sui motivi di introduzione di una siffatta segnalazione quali enunciati all’art. 38, par. 1, di tale decisione.

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Judgment of the (Tenth Chamber) 29 June 2022

(International Cooperation Srl v. European Commission, case T-609/20)

 

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) 29 giugno 2022 

(causa T‑609/20, LA International Cooperation Srl c. Commissione europea)

La Corte respinge il ricorso, ritenendo che l’esclusione della società in oggetto per un periodo di quattro anni sia adeguata e proporzionata nel caso in esame. Il Tribunale ha, infatti, constatato che la ricorrente ha commesso atti di corruzione e gravi illeciti professionali, ovvero atti sono molto gravi per loro stessa natura, dal momento che la condotta della ricorrente era finalizzata a corrompere funzionari della pubblica amministrazione della Repubblica di Macedonia del Nord al fine di ottenere un vantaggio concorrenziale sugli altri offerenti; inoltre si deve anche tener conto della gravità dell’incidenza di tali atti sugli interessi finanziari dell’Unione, atteso che essi riguardano una somma superiore a EUR 1,7 milioni. Per quanto riguarda gli elementi invocati dalla ricorrente, è vero che le relazioni sui controlli in loco menzionano la sua «ottima» e «piena» cooperazione nel corso di tali controlli, tuttavia, è altrettanto vero che, come sostiene la Commissione, la ricorrente aveva l’obbligo giuridico di cooperare con l’OLAF. In ogni caso, occorre constatare che, nel caso in esame, la condotta della ricorrente al momento dell’indagine può avere solo una lieve incidenza sul grado di severità della sanzione, tenuto conto della gravità degli atti in questione.

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Regulation (EU) 2022/991 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 amending Regulation (EU) 2016/794, as regards Europol’s cooperation with private parties, the processing of personal data by Europol in support of criminal investigations, and Europol’s role in research and innovation, in OJ L 169, 27.6.2022, pages 1-42

 

Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione, in GU L 169, 27.6.2022, pp. 1-42

 
Il presente regolamento intende attribuire a Europol compiti aggiuntivi così da consentirle di sostenere meglio le autorità competenti nazionali degli Stati membri, preservando appieno le competenze degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale di cui all’art. 4, par. 2, TUE. Esso muove dalla considerazione che il rafforzamento del mandato di Europol dovrebbe essere equilibrato da un potenziamento delle garanzie dei diritti fondamentali, nonché dall’aumento della rendicontabilità, della responsabilità e del controllo, compresi il controllo di natura parlamentare e il controllo attraverso il consiglio di amministrazione di Europol; inoltre, per consentire a Europol di adempiere al suo mandato rafforzato, dovrebbe essere disposte risorse umane e finanziarie adeguate a sostenere i suoi compiti aggiuntivi.

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Publication of Regulation (EU) 2022/850 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on a computerised system for the cross-border electronic exchange of data in the area of judicial cooperation in civil and criminal matters (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726, in OJ L 150 of 1.6.2022, pages 1-19

 

Pubblicazione del Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, in GU L 150 del 1.6.2022, pagg. 1-19 

Il presente regolamento si applica allo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale mediante il sistema e-CODEX in conformità degli atti giuridici dell’Unione adottati in tale settore. Tale sistema di comunicazione nell’ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online è un sistema decentrato e interoperabile per le comunicazioni transfrontaliere al fine di facilitare lo scambio elettronico di dati, che comprende qualsiasi contenuto trasmissibile per via elettronica in modo rapido, sicuro e affidabile nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

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Publication of Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 on addressing the dissemination of terrorist content online, in OJ L 172 of 17.5.2021, pp. 79-109

 

Pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/19/2021/INIT, in GU L 172 del 17.5.2021, pagg. 79-109

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per contrastare l’uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione al pubblico di contenuti terroristici online, in particolare: a) obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione o la disabilitazione dell’accesso a tali contenuti; b) misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare, nel rispetto del diritto dell’Unione e fatte salve adeguate salvaguardie a tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.

 Si segnala inoltre…

 

Council Decision (EU) 2022/895 of 24 May 2022 authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for a comprehensive international convention on countering the use of information and communications technologies for criminal purposes, in OJ L 155 of 8.6.2022, pages 42-48

 

Decisione (UE) 2022/895 del Consiglio del 24 maggio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati, a nome dell’Unione europea, per una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali, ST/8796/2022/INIT, in GU L 155 del 8.6.2022, pagg. 42-48 

 

 


                                                                                                MAGGIO 2022  


Judgment of the Court (Fourth Chamber) 19 May 2022

(case C‑569/20, IR)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 maggio 2022 

(causa C‑569/20, IR)

Con tale sentenza la Corte di giustizia precisa che gli artt. 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 12 May 2022

(RR, JG, case C-505/20)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 12 maggio 2022 

(causa C‑505/20, RR, JG)

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 8, par. 1, della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, quando dei beni sono congelati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni. Inoltre, l’art. 4, par. 1, della direttiva 2014/42 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente ad un terzo in buona fede ed utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell’imputato.


Si segnala inoltre…


Regulation (EU) 2022/838 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 amending Regulation (EU) 2018/1727 as regards the preservation, analysis and storage at Eurojust of evidence relating to genocide, crimes against humanity, war crimes and related criminal offences, in O J L 148, 31.5.2022, pp. 1-5

 

Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, PE/18/2022/REV/1, in GU L 148, 31.5.2022, p. 1-5

 

 

 



                                                                                                     APRILE 2022

Judgment of the Court (Seventh Chamber) 7 April 2022

(D.B., case C‑150/21)

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 aprile 2022 

(causa C‑150/21, D.B.)

La Corte di giustizia precisa che l’art. 1, lett. a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria ad una persona fisica e che sia stata resa da un’autorità dello Stato membro della decisione diversa da un’autorità giudiziaria, a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi ad un procuratore soggetto all’autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, purché l’accesso a detta autorità giudiziaria non sia sottoposto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile.

 

 

                                                                                              MARZO 2022

 

Judgment of the Court (Eighth Chamber) 24 March 2022

(case C126/21, European Commission v. Ireland)

 

Sentenza della Corte (Ottava sezione) 24 marzo 2022

(Commissione europea c. Irlanda, causa C-126/21)

Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che l’Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2009/829/GAI sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare e non avendo notificato il testo di tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi previsti dall’art. 27 di tale decisione quadro, ai sensi del quale “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 1° dicembre 2012. 2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro”.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 24 March 2022 

(European Commission v. Ireland, case C‑125/21)

 

Sentenza della Corte (Ottava sezione) 24 marzo 2022

(causa C-125/21, Commissione europea c. Irlanda)

Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che l’Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea e non avendo notificato il testo di tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 29, parr. 1 e 2 ) di tale decisione quadro, ai sensi del quale “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 5 dicembre 2011. 2. Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni dalla Commissione, il Consiglio esamina entro il 5 dicembre 2012 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro”.

 


                                                                                          FEBBRAIO 2022   


Judgment of the Court (Grand Chamber) 22 February 2022

(X (C‑562/21 PPU), Y (C‑563/21 PPU), joined Cases C‑562/21 PPU and C‑563/21 PPU)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 febbraio 2022

(cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, (C‑562/21 PPU), Y (C‑563/21 PPU)) 

L’art. 1, parr. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto laddove: nell’ambito di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di siffatto collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito dall’art. 47, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia stato violato, e  nell’ambito di un MAE emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, questa stessa autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che la persona in parola corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.

 

 


                                                                                            GENNAIO 2022

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 gennaio 2022

(causa C‑351/20 P, Liviu Dragnea)

 

Judgment of the Court (Third Chamber) 13 January 2022

(case C‑351/20 P, Liviu Dragnea)

In sede di ricorso di annullamento, tra le altre cose, la Corte precisa che il rifiuto dell’OLAF di avviare un’indagine sullo svolgimento delle indagini precedenti non può essere considerato un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, e che detto rifiuto non costituisce dunque una decisione impugnabile con un ricorso di annullamento sulla base dell’art. 263 TFUE. Al riguardo, nessuna disposizione del regolamento n. 883/2013 attribuisce alle persone fisiche e giuridiche, a prescindere dal fatto che si tratti o no di «persone interessate» ai sensi dell’art. 2, punto 5, di tale regolamento, il diritto di chiedere all’OLAF di avviare un’indagine sulle sue stesse indagini precedentemente svolte. Inoltre, un atto che non contenga alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente costituisce un atto meramente confermativo di quest’ultimo e non può, pertanto, avere l’effetto di far decorrere un nuovo termine di ricorso. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato, nelle sue lettere indirizzate all’OLAF, a contestare le conclusioni di quest’ultimo contenute nelle relazioni finali relative alle indagini precedenti e gli atti procedurali che hanno condotto a tali conclusioni, senza fornire elementi nuovi e sostanziali. Sul punto – ricorda la Corte – un motivo di impugnazione che si limiti ad affermazioni generiche e che non contenga indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Inoltre la Corte afferma che l’OLAF avrebbe dovuto esaminare la domanda di accesso del ricorrente alla luce del regolamento n. 1049/2001 e fosse quindi tenuto ad informare il ricorrente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi dell’art. 7, par. 2, di quest’ultimo regolamento.

 

                                                                                           
                                                                                              DICEMBRE 2021 

Judgment of the Court (Third Chamber) 16 December 2021

(AB, CD, EF, NO, JL, GH, IJ, LM, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG, case C-203/20)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 dicembre 2021

(causa C‑203/20, AB, CD, EF, NO, JL, GH, IJ, LM, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG)

Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona contro la quale è stata esercitata l’azione penale e questa è stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un’amnistia e ripresa a seguito dell’adozione di una legge che revoca tale amnistia e annulla detta decisione giurisdizionale, qualora quest’ultima sia stata adottata prima di qualsiasi esame della responsabilità penale della persona interessata. Inoltre, la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, deve essere interpretata nel senso che essa non è applicabile ad un procedimento di natura legislativa relativo alla revoca di un’amnistia né a un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla Costituzione nazionale.

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Judgment of the Court (Four Chamber) 16 December 2021

(HP, case C-724/19)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 dicembre 2021

(causa C‑724/19, HP)

L’art. 2, lett. c), punto i), della direttiva 2014/41/UE, relativa all’ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che osta a che nella fase istruttoria del procedimento penale il pubblico ministero sia competente all’emissione di un OEI, ai sensi della suddetta direttiva, finalizzato all’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, quando, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, l’adozione di un atto di indagine per l’accesso a dati siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice. Inoltre, l’art. 6 e l’art. 9, parr. 1 e 3, della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che il riconoscimento da parte dell’autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, emesso per l’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, non può sostituire i requisiti previsti nello Stato di emissione nel caso in cui tale ordine sia stato emesso indebitamente dal pubblico ministero, quando, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, l’adozione di un atto di indagine per l’acquisizione di dati siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice.

 

Si segnala inoltre… 

 

Communication from the Commission to the European parliament and the Council on stepping up the fight against environmental crime, Brussels, 15.12.2021, COM(2021) 814 final

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale, Bruxelles, 15.12.2021, COM(2021) 814 final

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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on information exchange between law enforcement authorities of Member States, repealing Council Framework Decision 2006/960/JHA, Brussels, 8.12.2021, COM(2021) 782 final
La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sullo scambio di informazioni tra le autorità di polizia degli Stati membri dell’Unione europea al fine di fornire risposte più efficaci e coordinate alle minacce transnazionali ed assicurare una formazione comune delle forze di polizia, incentivando nuovi programmi di scambio.

 

 


                                                                                            NOVEMBRE 2021 


Judgment of the Court (First Chamber) 11 November 2021

(Ivan Gavanozov, case C-852/19)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2021

(causa C‑852/19, Ivan Gavanozov)

La Corte di giustizia con tale sentenza chiarisce che l’art. 14 della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, letto in combinato disposto con l’art. 24, par. 7, della medesima direttiva e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro di emissione di un ordine europeo di indagine la quale non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di un OEI avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione di un’audizione di testimoni mediante videoconferenza. Inoltre – aggiunge – l’art. 6 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 4, par. 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta all’emissione, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione dell’audizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di detto ordine europeo di indagine.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 16 November 2021

(WB, XA, YZ, DT, ZY, AX, BV, CU, joined cases C‑748/19 to C‑754/19)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 novembre 2021

(cause riunite da C‑748/19 a C‑754/19, WB, XA, YZ, DT, ZY, AX, BV, CU)

La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 19, par. 1, co. 2, TUE, letto alla luce dell’art. 2 TUE, nonché l’art. 6, parr. 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 23 November 2021

(IS, case C-564/19)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 novembre 2021

(causa C‑564/19, IS)

Con riguardo al rinvio pregiudiziale la Corte precisa che l’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati, a seguito di un’impugnazione nell’interesse della legge, l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore ai sensi di tale disposizione, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda. Il principio del primato del diritto dell’Unione impone, dunque, a detto giudice di grado inferiore di annullare siffatta decisione del giudice supremo nazionale. Inoltre, l’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest’ultimo ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di tale disposizione.

 

Si segnala inoltre… 

Publication of the European Parliament resolution of 20 January 2021 on the implementation of the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States (2019/2207(INI)), in OJ C 456 of 10.11.2021, pages 2-13

 

Pubblicazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull’attuazione del mandato d’arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri (2019/2207(INI)), in GU C 456 del 10.11.2021, pagg. 2–13

 

 

OTTOBRE 2021

 

Judgment of the Court (Third Chamber) 28 October 2021
(Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo v. ZV, AX, «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD, case C-319/19)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2021
(causa C‑319/19, procedimento Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo c. ZV, AX, «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD)
Con tale sentenza i giudici di Lussemburgo dichiarano che la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che non si applica ad una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati.

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Judgment of the Court (Third Chamber) 21 October 2021
(Criminal proceedings against DR and TS, joined cases C-845/19 and C-863/19)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2021
(cause riunite C‑845/19 e C‑863/19, procedimenti penali a carico di DR, TS)
La direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione di questo reato si collocano all’interno di un unico Stato membro. Inoltre, la medesima direttiva deve essere interpretata nel senso che non prevede unicamente la confisca dei beni che costituiscono un vantaggio economico derivante dal reato per il quale l’autore dello stesso è stato condannato, ma contempla altresì la confisca dei beni appartenenti a tale autore del reato relativamente ai quali il giudice nazionale investito della causa sia convinto che derivano da altre condotte criminose, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 8, par. 8, di tale direttiva e a condizione che il reato di cui detto autore è stato dichiarato colpevole figuri tra quelli elencati all’art. 5, par. 2, di detta direttiva e sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico ai sensi di quest’ultima. Infine, l’art. 8, parr. 1, 7 e 9, della direttiva 2014/42, letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, la quale permetta la confisca, a favore dello Stato, di un bene di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 21 October 2021
(ZX, case C‑282/20)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑282/20, ZX)
L’art. 6, par. 3, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non prevede alcun rimedio procedurale che consenta di sanare, a seguito dell’udienza preliminare in un procedimento penale, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione e che pregiudicano il diritto dell’imputato di ricevere informazioni dettagliate sull’accusa. Inoltre, l’art. 6, par. 3, della direttiva 2012/13 e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio deve procedere, quanto più possibile, ad un’interpretazione conforme della normativa nazionale sulla modifica dell’imputazione, che permetta al pubblico ministero di sanare le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione durante l’udienza di trattazione, salvaguardando, nel contempo, in modo effettivo ed efficace, i diritti della difesa dell’imputato. Soltanto ove il giudice del rinvio ritenga che un’interpretazione conforme in tal senso non risulti possibile, lo stesso deve disapplicare la disposizione nazionale che vieta di sospendere il procedimento giurisdizionale e di restituire gli atti al pubblico ministero affinché egli formuli un nuovo atto di imputazione.

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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 14 October 2021
(Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, già Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice v. NE, case C-360/20)

 

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 ottobre 2021
(causa C‑360/20, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, già Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice c. NE)
La nozione di «frode che lede gli interessi finanziari» dell’Unione europea, di cui all’art. 1, par. 1, lett. a), della convenzione elaborata in base all’art. K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, deve essere interpretata nel senso che include l’utilizzo di dichiarazioni false o inesatte presentate successivamente all’esecuzione del progetto che beneficia di un finanziamento, per creare l’illusione del rispetto degli obblighi previsti durante il periodo di sostenibilità del progetto. Inoltre, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che impone ad un giudice nazionale di interpretare le disposizioni del diritto nazionale in modo conforme agli obblighi derivanti dall’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con l’art. 1, par. 1, lett. a), della convenzione elaborata in base all’art. K.3 del TUE relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, purché una siffatta interpretazione non comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene.

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Judgment of the Court (First Chamber) 6 October 2021
(LU, case C-136/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2021
(causa C‑136/20, LU)
La Corte di giustizia in tale sentenza chiarisce che l’art. 5, par. 1, della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che l’autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti da tale decisione quadro, non può, in linea di principio, rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione ad una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora l’autorità dello Stato della decisione abbia qualificato il reato in questione, nel certificato di cui all’articolo 4 di detta decisione quadro, come rientrante in una delle categorie di reati per i quali detto art. 5, par. 1, non ha previsto alcuna verifica della doppia punibilità del fatto. 

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Judgment of the Court (First Chamber) 6 October 2021
(D.P., case C‑338/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2021
(causa C‑338/20, D.P.)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 20, par. 3, della decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che consente all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di dare esecuzione ad una decisione, ai sensi dell’art. 1, lett. a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla traduzione, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi della decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, e senza che gli sia stata offerta la possibilità di ottenere una traduzione siffatta dietro sua richiesta.



SETTEMBRE 2021

 

Judgment of the Court (Fourth Chamber) 2 September 2021
(XK, case C‑66/20)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 settembre 2021
(causa C‑66/20, XK)
La Corte nel dichiarare irricevibile la questione pregiudiziale presentata nell’ambito di una domanda di esecuzione, in Italia, di un ordine europeo di indagine chiarisce che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente una controversia e se essi sono chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione avente carattere giurisdizionale. Orbene, quando agisce in qualità di autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, ai sensi dell’art. 2, lett. d), della direttiva 2014/41, una Procura italiana, quale la Procura di Trento, non è chiamata a dirimere una controversia e non può, di conseguenza, essere considerata come soggetto esercitante una funzione giurisdizionale. 

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Judgment of the Court (Second Chamber) 2 September 2021
(Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov v. LG, MH, case C‑790/19)

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 settembre 2021
(causa C‑790/19, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov c. LG, MH)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 1, par. 2, lett. a), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di tale disposizione, possa essere commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali di cui trattasi.

 

Si segnala inoltre… 

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law, Brussels, 6.9.2021, COM(2021) 536 final

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva (UE) 2017/1731 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, Bruxelles, 6.9.2021, COM/2021/536 final

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Council Regulation (EU) 2021/1696 of 21 September 2021 extending to the non-participating Member States the application of Regulation (EU) 2021/840 of the European Parliament and of the Council establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting for the period 2021-2027 (the ‘Pericles IV programme’), in OJ L 336 of 23.9.2021, pages 1-2

Regolamento (UE) 2021/1696 del Consiglio del 21 Settembre 2021 che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (“programma Pericles IV”), in GU L 336 del 23.9.2021, pagg. 1–2


AGOSTO 2021

 

Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

LUGLIO 2021

 

Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

GIUGNO 2021

 

Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

MAGGIO 2021

 

Judgment of the Court (Grand Chamber) 12 May 2021
(WS v. Bundesrepublik Deutschland, case C‑505/19)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 maggio 2021 
(causa C‑505/19, WS c. Bundesrepublik Deutschland)
L’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, nonché l’art. 21, par. 1, TFUE, letti alla luce dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’arresto provvisorio, da parte delle autorità di uno Stato parte dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o da parte di quelle di uno Stato membro, di una persona interessata da un avviso rosso pubblicato dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) su richiesta di uno Stato terzo, a meno che non sia accertato, in una decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte di detto accordo o in uno Stato membro, che tale persona è già stata giudicata in via definitiva rispettivamente da uno Stato parte del suddetto accordo o da uno Stato membro per gli stessi fatti su cui si basa detto avviso rosso.  Inoltre, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, lette alla luce dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano al trattamento dei dati personali contenuti in un avviso rosso emesso dall’Interpol, fintanto che non sia stato accertato, con decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o in uno Stato membro, che con riferimento ai fatti su cui detto avviso si basa si applica il principio del ne bis in idem, purché un simile trattamento soddisfi le condizioni previste da tale direttiva, in particolare in quanto esso è necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente, ai sensi dell’art. 8, par. 1, della suddetta direttiva.

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Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council of 29 april 2021 on Addressing the Dissemination of Terrorist Content Online (text with eea relevance), in OJ L 172 of 17.5.2021, pages 79-109

 

Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/19/2021/INIT, in GU L 172 del 17.5.2021, pagg. 79–109
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per constrastare l'uso improprio dei servizi ai fini della diffusione al pubblico di contenuti terroristici online, in particolare obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione o la disabilitazione dell’accesso a tali contenuti, nonché misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare, nel rispetto del diritto dell’Unione e fatte salve adeguate salvaguardie a tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica, in modo da individuare ed assicurare la rapida rimozione dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting e facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, Europol.

 

APRILE 2021

Judgment of the Court (Fourth Chamber) 15 April 2021 
(AV, case C‑221/19)


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 aprile 2021
(causa C‑221/19, AV)
Il combinato disposto dell’art. 8, parr. da 2 a 4, dell’art. 17, parr. 1 e 2, e dell’art. 19 della decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più pene irrogate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza di suddetta decisione quadro, nel primo Stato membro. Una siffatta sentenza cumulativa non può tuttavia condurre ad un adattamento della durata o della natura di queste ultime pene che ecceda i rigorosi limiti previsti all’art. 8, parr. da 2 a 4, di detta decisione quadro; ad una violazione dell’obbligo, imposto dall’art. 17, par. 2, di quest’ultima, di dedurre integralmente il periodo di privazione della libertà già eventualmente scontato dalla persona condannata nello Stato di emissione dalla durata totale della privazione della libertà personale da eseguire nello Stato di esecuzione; o ad una revisione delle pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro, in violazione dell’art. 19, par. 2, della decisione quadro in parola.

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Judgment of Court (Fifth Chamber) 29 April 2021
(X, case C-665/20 PPU)

 

Sentenza della Corte (Quinta sezione) 29 aprile 2021
(causa C-665/20 PPU, X)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 3, par. 2, e l’art. 4, par. 5, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che la nozione di “stessi fatti”, contenuta in queste due disposizioni, deve essere oggetto di un’interpretazione uniforme. Inoltre, l’art. 4, par. 5, della decisione quadro 2002/584, come modificato dalla decisione quadro 2009/299, che subordina l’applicazione del motivo facoltativo di non esecuzione previsto da tale disposizione alla condizione che, in caso di una condanna, la sanzione è stata eseguita, se è attualmente in corso di esecuzione o se non può più essere eseguita secondo le leggi del paese di condanna, deve essere interpretato nel senso che questa condizione è soddisfatta quando il ricercato è stato condannato definitivamente per gli stessi fatti ad una pena detentiva, parte della quale è stata eseguita nel paese terzo in cui è stata pronunciata la sentenza, beneficiando, per la parte rimanente, di una remissione della pena concessa da un’autorità extragiudiziale di questo paese, ovvero di una misura di clemenza generale che avvantaggi anche le persone condannate per fatti gravi e che non derivi da considerazioni oggettive di politica penale.

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Directive (EU) 2021/555 of the European Parliament and of the Council of 24 March 2021 on control of the acquisition and possession of weapons (codification) in GU L 115 of 6.4.2021, pp. 1-25


Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (codificazione), in GU L 115 del 6.4.2021, pp. 1-25
La presente direttiva prevede, tra le altre cose, che gli Stati membri devono dotarsi di un sistema di monitoraggio onde garantire il rispetto delle condizioni relative all’autorizzazione delle armi da fuoco per tutta la sua durata e, inoltre, dovrebbero decidere se la valutazione debba includere o meno un esame medico o psicologico preventivo. Per le armi da fuoco più pericolose è opportuno stabilire norme rigorose per garantire che non ne siano autorizzati l'acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate.


MARZO 2021

Judgment of the Court (First Chamber) 10 March 2021
(PI, case C‑648/20 PPU)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 marzo 2021
(causa C‑648/20 PPU, PI)
La Corte precisa che l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte, deve essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il MAE  quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’art. 6, par. 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.

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Judgment of the Court (First Chamber) 17 March 2021
(JR, case C‑488/19)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 marzo 2021
(causa C‑488/19, JR)
L’art. 1, par. 1, e l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI devono essere interpretati nel senso che un mandato d’arresto europeo può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l’esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali Stati, la sentenza in questione sia stata riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Tuttavia, l’emissione del MAE è soggetta alla condizione, da un lato, che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi e, dall’altro, che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente abbia rispettato i diritti fondamentali e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Inoltre, l’art. 4, punto 7, lett. b), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consenta l’esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, in un caso in cui il reato oggetto di detto mandato d’arresto sia stato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo, nella fattispecie il Regno di Norvegia, che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.

FEBBRAIO 2021

 

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 February 2021
(DB v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), case C-481/19)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021
(causa C-481/19, DB c. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob))
La Corte di giustizia precisa che l’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.

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Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on control of the acquisition and possession of weapons (codification), Brussels, 17 February 2021, PE-CONS 56/20

 

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione), Bruxelles,17 febbraio 2021,PE-CONS 56/20
Con tale direttiva si intende, in particolare, stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati devono essere vietate oppure subordinate ad un’autorizzazione o ad una dichiarazione; migliorare la tracciabilità di tutte le armi da fuoco; stabilire norme comuni dell’Unione in materia di marcatura

 

 

GENNAIO 2021

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 28 January 2021
(IR, case C-649/19)


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2021
(causa C‑649/19, IR)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, afferma che l’art. 4, in particolare il suo par. 3 (“La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria”), l’art. 6, par. 2 (“Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate”), e l’art. 7, par. 1 (“Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati”), della direttiva 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

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Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 January 2021
(Criminal proceedings against Spetsializirana prokuratura, case C-414/20 PPU)

 
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021
(causa C-414/20 PPU, Procedimento penale a carico di MM.)
L’art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/CAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che la qualità di “autorità giudiziaria emittente” non è soggetta all’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emettere il MAE e della decisione nazionale cui accede. Inoltre, l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che un MAE deve essere considerato invalido se non è basato su un “mandato d’arresto [nazionale] o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente la stessa forza”, ai sensi della presente disposizione. In assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale allo scopo di monitorare le condizioni alle quali un MAE è stato emesso da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia nello Stato membro non è essa stessa un tribunale, la decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto alla tutela giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale investito di un appello di contestare la legittimità del mantenimento della custodia cautelare di “una persona che è stata consegnata in base ad un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di un atto nazionale che non può essere qualificato come mandato d’arresto [nazionale] o altra decisione esecuzione giudiziaria avente la stessa forza”, ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. c), di tale decisione quadro, e in cui viene sollevato un motivo vertente sull’invalidità del mandato d’arresto europeo ai sensi del diritto dell’Unione, per dichiararsi competente a svolgere tale controllo di validità. Spetta, quindi, al giudice del rinvio decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, quali conseguenze potrebbe avere l’assenza di un siffatto atto nazionale, quale base giuridica del mandato d’arresto europeo in questione, ovvero se mantenere o meno l’imputato in custodia cautelare.

 

Si segnala inoltre…

Internal rules of procedure of the European Public Prosecutor’s Office (2021/C 22/03), in OJ C 22 of 21.1.2021, pages 3-31

Regolamento interno della Procura europea 2021/C 22/03, in GU C 22 del 21.1.2021, pp. 3-31 

 

 



                                                                                             APRILE 2023


Judgment of the Court (Grand Chamber) 18 April 2023

(E.D.L., case C‑699/21)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 aprile 2023

(causa C‑699/21, E.D.L.)

L’art. 1, par. 3, e l’art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI letti alla luce dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna; qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un MAE, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l’autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio; laddove, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest’ultima autorità deve rifiutare di eseguire il MAE. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l’autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.