La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Sezione curata da Anna Iermano
La cooperazione giudiziaria in materia penale (artt. 82-86 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) è fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie ed include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. L’attuazione di tali principi può realizzarsi efficacemente soltanto in uno “spirito di fiducia” tra gli Stati membri dell’Unione europea, che consenta alle autorità giudiziarie (nonché, più in generale, ai soggetti coinvolti nel procedimento penale) di considerare le decisioni adottate negli altri Stati membri come “equivalenti” alle proprie. Per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, l’art. 82 del TFUE consente di adottare “norme minime comuni”, tra l’altro, nei settori della ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; dei diritti della persona nella procedura penale; dei diritti delle vittime della criminalità. Le stesse “norme minime” possono, poi, essere stabilite in merito alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. Sul piano operativo l'istituzione di una “Procura europea a partire da Eurojust” - avente l’obiettivo, tra gli altri, di incrementare l’efficienza delle indagini e dell’azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea – ha dovuto misurarsi con le forti resistenze manifestate da parte degli Stati rispetto alla proposta di regolamento del Consiglio del 17 luglio 2013 con la conseguenziale opzione per la cooperazione rafforzata (affidata al Regolamento 2017/1939 del 12 ottobre 2017).
La cooperazione di polizia “associa” – ai sensi dell’art. 87 del TFUE – tutte le autorità competenti degli Stati membri, ivi compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Alla realizzazione di tali obiettivi contribuisce, tra gli altri, Europol, che ha “il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione” (art. 88).
Nella presente sezione è monitorata l'attività delle Istituzioni europee (in particolare, emanazione di atti di diritto derivato, adozione di atti preparatori, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) sugli aspetti sopra descritti, a partire da gennaio 2013.
Per l'invio di contributi: slsg@unisa.it
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Police and Judicial Cooperation in criminal matters
Section by Anna Iermano
Judicial cooperation in criminal matters (Articles 82-86 of the Treaty on the Functioning of the European Union) is based on the principle of mutual recognition of judgments and judicial decisions and includes the approximation of the laws and regulations of the Member States. The implementation of these principles can only be effectively achieved in a "spirit of trust" among the Member States of the European Union, allowing judicial authorities (and, more generally, all those involved in criminal proceedings) to treat decisions taken in other Member States as "equivalent" to their own. To facilitate the mutual recognition of judgments and judicial decisions as well as police and judicial cooperation in criminal matters with a transnational dimension, Article 82 TFEU allows for the adoption of common “minimum rules”, amongst others, in the areas of mutual admissibility of evidence between Member States; the rights of individuals in criminal procedure; the rights of victims of crime. The same "minimum rules" can also be established with regard to the definition of offences and sanctions in relation to terrorism, human-trafficking and sexual exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, money laundering, corruption, counterfeiting of means of payment, computer crime and organized crime. On the operational level, the planned establishment of a "European Public Prosecutor's Office from Eurojust" - with the aim, among other things, of increasing the efficiency of investigations and prosecutions for offences affecting the financial interests of the European Union - had to contend with the strong resistance shown by the States to the draft Council Regulation of 17 July 2013 and the consequent choice of enhanced cooperation.
Police cooperation "associates" - within the meaning of art. 87 TFEU - all competent authorities in the Member States, including police, customs and other law-enforcement services specializing in the prevention, detection and investigation of criminal offences. Europol's task is “to support and strengthen action by the Member States' police authorities and other law enforcement services and their mutual cooperation in preventing and combating serious crime affecting two or more Member States, terrorism and forms of crime which affect a common interest covered by a Union policy” (Article 88).
This section monitors the activities of the European institutions (in particular, secondary legislation, preparatory acts, judgments of the Court of Justice of the European Union) on the above aspects, starting from January 2013.
To send contributions, write to: slsg@unisa.it
DICEMBRE 2025
Judgment of the Court (Third Chamber) 18 December 2025
(Bissilli] (i), HG, case C-325/24)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2025
(causa C‑325/24 [Bissilli] (i), HG)
Gli artt. 3, 22 e 24 della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro può emettere un OEI avente ad oggetto o il trasferimento temporaneo, nel suo territorio, di una persona detenuta in un altro Stato membro, al fine di procedere alla sua audizione in qualità di imputato durante il processo a suo carico, o l’organizzazione, da parte delle autorità di quest’ultimo Stato membro, di un’audizione mediante videoconferenza di tale persona in questa stessa veste nel corso di tale processo, anche se l’esecuzione di tale atto implica altresì la comparizione di detta persona al suo processo, purché detto atto abbia un obiettivo probatorio e la sua esecuzione non ecceda quanto necessario ai fini dell’assunzione di prove. L’art. 10, l’art. 11, par. 1, lett. h), e l’art. 24 della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che un’autorità di uno Stato membro non può rifiutare di eseguire un OEI avente ad oggetto l’organizzazione, nel corso del processo penale, di un’audizione mediante videoconferenza dell’imputato per il solo motivo che tale atto non sarebbe disponibile in un caso interno analogo. L’art. 11, par. 1, lett. f), della direttiva 2014/41 non impedisce all’autorità di esecuzione di rifiutarne l’esecuzione sul fondamento di un altro motivo di rifiuto previsto da tale direttiva. Infine, l’art. 24, par. 2, lett. b), della direttiva 2014/41 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità di uno Stato membro rifiuti l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’organizzazione, nel corso di un processo penale, di un’audizione mediante videoconferenza dell’imputato sul solo fondamento di direttive generali emanate da tale Stato membro, senza procedere a un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie.
NOVEMBRE 2025
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
OTTOBRE 2025
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 2 October 2025
(LZ, case C‑391/24 [Nolgers], (i))
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 2 ottobre 2025
(causa C‑391/24 [Nolgers] (i), LZ)
La Corte di giustizia dichiara che la decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza con la quale è disposta la libertà vigilata di una persona che sconta una pena privativa della libertà, corredata di una condizione particolare che impone che detta persona si sottoponga a una «terapia con ricovero» per i suoi disturbi psichici in un istituto di custodia, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale decisione quadro, cosicché l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può essere tenuta a riconoscere e a eseguire una siffatta sentenza sulla base di detta decisione quadro.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 2 October 2025
(LD v Criminal Injuries Compensation Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, case C‑284/24)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2025
(causa C‑284/24, LD c. Criminal Injuries Compensation Tribunal, Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General)
L’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato deve essere interpretato nel senso che osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per principio, escluda, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime. Nonostante la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali di indennizzo, di modo che gli Stati membri non devono necessariamente prevedere un ristoro completo del danno materiale e morale subito da tali vittime, un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, richiede, in sede di determinazione di un siffatto indennizzo, di tener conto della gravità delle conseguenze, in capo alle vittime, dei reati perpetrati, nonché del risarcimento che tali vittime possono ottenere a titolo della responsabilità da fatto illecito dell’autore del reato.
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Judgment of the Court (First Chamber) 9 October 2025
(SH, case C‑798/23 [Abbottly], (i))
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 ottobre 2025
(causa C‑798/23 [Abbottly] (i), SH)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, nel senso che rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione, un procedimento al termine del quale un giudice nazionale può disporre, a causa dell’inosservanza delle condizioni che accompagnavano una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia alla quale l’interessato era stato precedentemente condannato in aggiunta ad una pena privativa della libertà, la conversione del periodo non scontato di tale pena accessoria in una pena privativa della libertà, conteggiando due giorni di sorveglianza di polizia come un giorno di privazione della libertà.
SETTEMBRE 2025
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 11 September 2025
(YX, case C‑215/24 [Fira], (i))
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 settembre 2025
(causa C‑215/24 [Fira] (i), YX)
L’art. 8, par. 1, e l’art. 17, par. 1, della decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, qualora l’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione abbia rifiutato, in virtù dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, di eseguire un MAE emesso dall’autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e l’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione si sia impegnata a eseguire tale pena, un’altra autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione sospenda successivamente, in virtù della sua legislazione nazionale, l’esecuzione di detta pena.
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Judgment of the Court (First Chamber) 11 September 2025
(MSIG, case C‑802/23)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 settembre 2025
(causa C‑802/23, MSIG)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «medesimi fatti» comprende i fatti contestati ad una persona nell’ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per atti di partecipazione ad un’associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un atto terroristico.
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Judgment of the court (Grand Chamber) 4 September 2025
(C.J.,case C‑305/22)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 4 settembre 2025
(causa C‑305/22, C.J.)
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che da un lato, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell’esecuzione di detta pena, e dall’altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d’arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l’esecuzione di detto mandato d’arresto europeo. L’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha rifiutato, sulla base dell’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l’esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.
AGOSTO 2025
Judgment of the Court (Third Chamber) 1 August 2025
(KP, case C‑404/24 [Dimnev], (i))
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1º agosto 2025
(causa C‑404/24 [Dimnev] (i), KP)
La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 6, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, nonché l’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un giudice penale è tenuto a pronunciarsi sull’atto di imputazione secondo il suo intimo convincimento, sebbene il pubblico ministero, dopo aver presentato in udienza le prove che consentono, secondo tale giudice, di condannare l’imputato per i reati indicati in tale atto, chieda, per quanto riguarda alcuni dei fatti menzionati in detto atto, l’assoluzione di tale persona o la condanna di quest’ultima per un reato meno grave.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 1 August 2025
(T.T., BAJI Trans s.r.o. v Národný inšpektorát práce, case C‑544/23)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1º agosto 2025
(causa C 544/23, T.T., BAJI Trans s.r.o. c. Národný inšpektorát práce)
Con tale sentenza la Corte precisa, inter alia, che l’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che può applicarsi a una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sulla base di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purché tale modifica rifletta un mutamento di posizione sulla qualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o sulla pena da applicare. Inoltre, l’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che un giudice, investito di un ricorso per cassazione avverso una decisione giurisdizionale che ha respinto il ricorso proposto avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura penale e rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in linea di principio, è tenuto ad applicare una normativa nazionale più favorevole alla persona condannata, che è entrata in vigore dopo la pronuncia di tale decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia considerata definitiva nel diritto nazionale.
LUGLIO 2025
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 3 July 2025
(YE, case C‑263/24 [Smiliev])
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 3 luglio 2025
(causa C‑263/24 [Smiliev], YE)
L’art. 3, par. 1, della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale, al fine di statuire in un procedimento penale, il giudice competente non può prendere in considerazione le precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta a tale procedimento penale per atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale e non possono quindi essere oggetto, nell’ambito di tale diritto, di una condanna penale. Inoltre, l’art. 3, par. 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, in combinato disposto con l’art. 2, lett. a), della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale competente, ai fini della presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta al procedimento penale di cui è investito, valutare se gli atti che hanno dato luogo alle precedenti decisioni definitive dei giudici di tale altro Stato membro, di cui esso è venuto a conoscenza, siano stati qualificati, in base alla classificazione operata dal diritto dell’altro Stato membro, come reati. In forza dell’art. 3, parr. 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, detto giudice è tenuto a prendere in considerazione unicamente tali decisioni e a conferire loro effetti giuridici equivalenti a quelli che sarebbero attribuiti a precedenti condanne nazionali per la commissione di un reato appartenente a una categoria equivalente e che dà luogo ad una pena di natura e di livello comparabili. Tuttavia, tale presa in considerazione non deve condurre, nel procedimento di cui trattasi, a un trattamento della persona interessata meno favorevole di quello che le sarebbe stato riservato se tali decisioni fossero state pronunciate da un giudice nazionale.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 10 July 2025
(WBS GmbH, case C‑635/23)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 luglio 2025
(causa C‑635/23, WBS GmbH)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 2, lett. c), ii), della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che può essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, un’autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria.
Si segnala che…
Dal 1° luglio 2025 è operativa AMLA (Anti-Money Laundering Authority), l'Autorità europea antiriciclaggio
GIUGNO 2025
Judgment of the Court (Third Chamber) 19 June 2025
(KN, case C-219/25 PPU [Kamekris] (i))
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 giugno 2025
(causa C-219/25 PPU [Kamekris] (i), KN)
La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 67, par. 3, e l’art. 82, par. 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rifiutare l’estradizione verso un paese terzo di un cittadino di un altro Stato membro qualora le autorità di un terzo Stato membro abbiano precedentemente rifiutato di dare esecuzione a una richiesta di estradizione proveniente da tale paese terzo ai fini dell’esecuzione della stessa pena inflitta a tale cittadino di un altro Stato membro, a causa dell'esistenza di un grave rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’art. 19, par. 2, e dall’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 19 June 2025
(M v Lietuvos bankascase, case C‑671/23)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 giugno 2025
(causa C‑671/23, M c. Lietuvos bankas)
L’art. 59 della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa o prassi nazionale secondo la quale ciascuna delle «violazioni sistematiche» degli obblighi enunciati al par. 1 di tale art. 59, accertate dall’autorità competente di uno Stato membro, nel corso di un’unica ispezione, deve essere qualificata come «violazione sistematica distinta» che dà luogo a un’ammenda distinta, il cui importo è fissato sulla base dell’importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere inflitta in forza di tale normativa o prassi nazionale, purché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare i principi di effettività e di proporzionalità.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 19 June 2025
(‘Laimz’ SIA v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, case C‑509/23)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 giugno 2025
(causa C‑509/23, «Laimz» SIA c. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija)
L’art. 3, punto 11, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica non può essere considerata un soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami per il solo motivo che queste due persone sono membri dell’organo esecutivo di una stessa associazione, ma tale situazione costituisce nondimeno una circostanza pertinente da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione. Inoltre, l’art. 45, parr. 1 e 8, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a consentire ai soggetti obbligati di cui all’art. 2, par. 1, della direttiva 2015/849, come modificata, appartenenti a uno stesso gruppo, ai sensi dell’art. 3, punto 15, della direttiva 2015/849, come modificata, di condividere tra loro informazioni. Tuttavia, un siffatto scambio di informazioni non esonera il soggetto obbligato interessato dalla sua responsabilità di esercitare il proprio dovere di adeguata verifica della clientela. E ancora, il citato art. 45, parr. 1 e 8, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, in combinato disposto con l’art. 3, punti 12 e 15, della direttiva 2015/849, come modificata, deve essere interpretato nel senso che osta a che un soggetto obbligato appartenente a un gruppo applichi automaticamente una decisione adottata da una persona che occupa un posto dirigenziale in un’altra impresa del medesimo gruppo nell’ambito del suo obbligo di adeguata verifica e relativa alle misure di adeguata verifica di uno dei clienti di quest’ultima impresa, senza procedere alla propria valutazione dei rischi e delle misure di adeguata verifica da adottare. Infine, l’art. 14, par. 5, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, in combinato disposto con l’art. 8, par. 2, della direttiva 2015/849, come modificata, deve essere interpretato nel senso che un soggetto obbligato non è tenuto ad applicare misure di adeguata verifica della clientela esistente fintantoché il termine previsto dalla normativa nazionale e quello previsto dalle procedure di controllo interno per attuare nuove misure di controllo non siano scaduti e il soggetto obbligato di cui trattasi non sia venuto a conoscenza di altre circostanze nuove idonee a incidere sulla valutazione del rischio connesso al cliente interessato, a condizione che la mancata individuazione di tali circostanze non sia dovuta a carenze nel controllo costante permanente di cui all’art. 13, par. 1, lett. d), della direttiva 2015/849, come modificata, che tale soggetto deve effettuare.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 26 June 2025
(Makeleio EPE, Zougla G.R. AE c. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ESR), joined cases C‑555/23 e C‑556/23)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 giugno 2025
(cause riunite C‑555/23 e C‑556/23, Makeleio EPE, Zougla G.R. AE c. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ESR))
La Corte di giustizia precisa, inter alia, che il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’art. 49, par. 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che una normativa nazionale che impone, a pena di sanzione, a tutti i fornitori di servizi di media, ad eccezione di quelli che diffondono i loro contenuti tramite Internet, di rispettare il valore della dignità umana e di astenersi dal diffondere contenuti lesivi di tale valore sia oggetto, in applicazione del principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, di un’interpretazione estensiva in modo da includere nel suo ambito di applicazione quest’ultima categoria di fornitori di servizi di media.
MAGGIO 2025
Judgment of the Cour (Third Chamber) 20 May 2025
(M. S. T., case C-135/25 PPU [Kachev] (i))
Sentenza della Corte (Terza sezione) 20 maggio 2025
(causa C‑135/25 PPU [Kachev] (i), M. S. T.)
La Corte di giustizia chiarisce che gli artt. 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 che rafforza alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che: non si oppongono al rifiuto, in base alla normativa nazionale relativa agli imputati fuggitivi, del diritto a un nuovo processo a una persona condannata in contumacia che abbia presentato richiesta in tal senso, qualora in primo luogo, le autorità competenti hanno cercato di informare questa persona della data e del luogo del suo processo, nonostante egli fosse fuggito, violando una misura di sicurezza impostagli, dopo aver ricevuto un atto di accusa preliminare; in secondo luogo, l’atto di accusa e un documento attestante la data e il luogo del processo gli sono stati inviati e effettivamente consegnati all’indirizzo da lei fornito a tali autorità dopo aver ricevuto l’atto di accusa preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti allegati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell’atto di accusa, e in terzo luogo, la suddetta persona è stata rappresentata da un avvocato nominato dal tribunale durante l’intero procedimento giudiziario svoltosi in sua assenza, a condizione che, da un lato, le suddette autorità abbiano messo in atto tutti i mezzi cui potevano ragionevolmente ricorrere per rintracciare la persona condannata in contumacia prima del processo e che, dall’altro, questa persona sia stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della sua mancata comparizione, oppure abbia conferito inequivocabilmente mandato all'avvocato assegnatole d'ufficio di rappresentarla, in sua assenza, dinanzi al tribunale del processo.
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 maggio 2025
(causa C‑530/23, [Barało] (i), K.P.)
L’art. 2, par. 1, lettera b), l’art. 4, par. 5, e l’art. 9 della direttiva (UE) 2016/1919, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, in combinato disposto con l’art. 3, par. 2, lett. da a) a c), e con l’art. 3, par. 3, della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, devono essere interpretati nel senso che: gli Stati membri hanno l’obbligo, da una parte, di garantire che la vulnerabilità di un imputato o di un indagato sia individuata e riconosciuta prima che tale imputato o indagato sia interrogato in un procedimento penale o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove nei suoi confronti e, dall’altra parte, di garantire loro l’accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini di tale procedimento senza indebito ritardo e, al più tardi, prima dell’interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima dell’esecuzione degli atti investigativi o di raccolta di prove ai quali tale imputato o indagato è tenuto, o autorizzato, a partecipare. Inoltre, l’art. 12 della direttiva 2013/48 e l’art. 8 della direttiva 2016/1919 devono essere interpretati nel senso che: essi impongono che le decisioni relative, da un lato, all’esame dell’eventuale vulnerabilità di un indagato o imputato e, dall’altro, al rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato a una persona vulnerabile e alla scelta di interrogare tale persona in assenza di un difensore, siano motivate e possano essere oggetto di un mezzo di ricorso effettivo. Per contro, tali disposizioni non ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919 purché, tuttavia, nell’ambito del processo penale tale giudice, da un lato, sia in grado di verificare che detti diritti, letti alla luce dell’art. 47 e dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, siano stati rispettati e, dall’altro, possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in siffatte condizioni.
APRILE 2025
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 3 April 2025
(Swiftair SA, case C-701/23)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 aprile 2025
(causa C‑701/23, Swiftair SA)
Nel caso di specie, per quanto riguarda l’interpretazione richiesta dell’art. 50 della Carta, la Corte constata che la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti richiesti e, in particolare, quelli di cui all’art. 94, lett. c), del regolamento di procedura, poiché il giudice del rinvio non ha esposto, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il collegamento tra la normativa nazionale applicabile alla controversia nel procedimento principale e le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile nel suo insieme. Al riguardo, come ricordano i giudici di Lussemburgo, secondo una costante giurisprudenza, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, qualora risulti manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, in un caso del genere, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé sole, tale competenza
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 10 April 2025
(JMTB, case C‑481/23 [Sangas])
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 aprile 2025
(causa C‑481/23 [Sangas], JMTB)
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un MAE non può rifiutare di eseguire quest’ultimo sulla base di tale disposizione qualora detto mandato d’arresto non sia stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà. Inoltre, l’art. 4, punto 4, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un MAE non può rifiutare di eseguire detto mandato d’arresto sulla base di tale disposizione qualora i fatti non rientrino nella competenza dello Stato membro di esecuzione in virtù del proprio diritto penale, e ciò anche quando l’azione penale o la pena sarebbe caduta in prescrizione se la legislazione di tale Stato membro fosse stata applicabile
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 8 April 2025
(I.R.O., F.J.L.R., case C‑292/23)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 aprile 2025
(causa C‑292/23, I.R.O., F.J.L.R.)
L’art. 42, par. 1, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), letto alla luce dell’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che una decisione con la quale, nell’ambito di un’indagine, il procuratore europeo delegato incaricato del caso in discussione cita a comparire testimoni è soggetta al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti, in forza del menzionato art. 42, par. 1, quando la decisione in parola sia volta a produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi delle persone che contestano detta decisione, come le persone che sono oggetto di tale indagine, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. Qualora ricorresse siffatta ipotesi, il diritto nazionale deve garantire a tali persone il controllo giurisdizionale effettivo della medesima decisione quantomeno in via incidentale, eventualmente, da parte del giudice penale incaricato della pronuncia. Tuttavia, in applicazione del principio di equivalenza, qualora le disposizioni procedurali nazionali relative a ricorsi analoghi di natura interna prevedano la possibilità di contestare direttamente una decisione analoga, una siffatta possibilità deve essere parimenti offerta a dette persone.
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Si segnalano che...
Il Vat in the Digital Age package (ViDA), adottato l’11 marzo 2025, è entrato in vigore il 14 aprile 2025. Esso consta dei seguenti tre atti:
Council Directive (EU) 2025/516 of 11 March 2025 amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for the digital age, in OJ L, 2025/516, 25.3.2025
Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell’11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, in GU L, 2025/516, 25.3.2025
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Council Regulation (EU) 2025/517 of 11 March 2025 amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the VAT administrative cooperation arrangements needed for the digital age, in OJ L, 2025/517, 25.3.2025
Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l’era digitale, in GU L, 2025/517, 25.3.2025.
e
Council Implementing Regulation (EU) 2025/518 of 11 March 2025 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards information requirements for certain VAT schemes, in OJ L, 2025/518, 25.3.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA, in GU L, 2025/518, 25.3.2025
Il pacchetto “VIDA” ha lo scopo di contrastare le frodi sull’IVA, sostenere le imprese e promuovere la digitalizzazione. In particolare prevede un’ampia revisione dell’IVA, conformandola all’era digitale, attraverso una serie di misure: una rendicontazione digitale in tempo reale delle operazioni relative al commercio transfrontaliero, basata sulla fatturazione elettronica europea armonizzata; l’obbligo per le piattaforme digitali, che facilitano i servizi nei settori del trasporto passeggeri e delle locazioni a breve termine, di riscuotere e versare l’Iva dovuta; la realizzazione di “a single VAT registration across the EU”, ovvero di una registrazione unica, attraverso il Vat one stop shop (Sportello unico per la registrazione IVA), per evitare registrazioni IVA multiple nell’Unione; l’introduzione di obblighi di comunicazione digitale per le operazioni transfrontaliere (c.d. “Digital Reporting Requirements” o “DDR”); la legittimazione degli Stati membri a imporre l’utilizzo della fattura elettronica per le operazioni domestiche; l’aggiornamento delle norme applicabili alle operazioni facilitate dalle piattaforme elettroniche al fine di conseguire una parità di trattamento e, quindi, evitare distorsioni della concorrenza.
MARZO 2025
Judgment of the Court (Third Chamber) 20 March 2025
(OP, case C 763/22)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 marzo 2025
(causa C 763/22, procedimento penale a carico di OP)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 16, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che un organo del potere esecutivo può, in caso di conflitto tra un MAE e una richiesta di estradizione, prendere la decisione sulla precedenza da dare a uno di tali atti. Una tale decisione deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo alle condizioni procedurali che spetta agli Stati membri stabilire.
Si segnala inoltre…
Council Regulation (EU) 2025/517 of 11 March 2025 amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the VAT administrative cooperation arrangements needed for the digital age, in OJ L, 2025/517, 25.3.2025
Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l’era digitale, ST/15343/2024/INIT, in GU L, 2025/517, 25.3.2025
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Council directive (EU) 2025/516 of 11 March 2025 amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for the digital age, in OJ L, 2025/516, 25.3.225
Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, ST/15342/2024/INIT, in GU L, 2025/516, 25.3.2025
FEBBRAIO 2025
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
GENNAIO 2025
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 16 January 2025
(IR Stangalov, case C‑644/23)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 gennaio 2025
(causa C‑644/23 Stangalov, IR)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale una persona, che si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare formulato a suo carico durante la fase istruttoria di un procedimento penale, che impedisce in tal modo alle autorità competenti di informarla personalmente dell’atto di imputazione definitivo nonché della data e del luogo del processo, e che, in tali circostanze, è condannata in contumacia, se rintracciata e arrestata ai fini dell’esecuzione della sua pena non avrà diritto a un nuovo processo, a condizione che tale normativa circoscriva detta esclusione dal diritto a un nuovo processo alle persone che, da un lato, tenuto conto dell’insieme delle circostanze pertinenti, possono essere considerate informate del processo e che, dall’altro, sono state rappresentate, durante il processo in contumacia, da un avvocato da esse incaricato o, in mancanza di tale rappresentanza, sono state informate in tempo adeguato del fatto che, se si fossero sottratte all’azione giudiziaria, si sarebbero esposte al rischio dello svolgimento di un processo in loro assenza.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 9 January 2025
(AK, case C‑583/23 [Delda])
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 gennaio 2025
(causa C‑583/23 [Delda], AK)
La Corte di giustizia chiarisce che gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di notificare a una persona un’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda non costituisce, in quanto tale, un ordine europeo di indagine, ai sensi di tale direttiva; una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di collocare una persona in custodia cautelare per fini diversi da quelli previsti agli artt. 22 e 23 di detta direttiva, o di imporle il deposito di una cauzione, non costituisce un ordine europeo di indagine, ai sensi della medesima direttiva; una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di consentire a una persona di far valere le proprie osservazioni sui fatti enunciati nell’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda costituisce un ordine europeo di indagine, ai sensi della direttiva 2014/41, purché tale richiesta di audizione sia diretta a raccogliere elementi di prova.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 16 January 2025
(VB, case C‑400/23)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 gennaio 2025
(causa C‑400/23, VB)
L’art. 8, par. 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con l’art. 9 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che nel caso in cui una persona sia condannata in contumacia a una pena privativa della libertà benché le condizioni previste all’art. 8, par. 2, di tale direttiva non fossero soddisfatte, tali disposizioni non ostano a che, dopo la scadenza del termine previsto per impugnare la decisione pronunciata in contumacia, l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile consista nel proporre, dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello che ha emesso tale decisione, una domanda diretta allo svolgimento di un nuovo processo, purché tale procedura sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività. Quest’ultima condizione impone, in particolare, che la procedura di domanda di un nuovo processo consenta effettivamente lo svolgimento di un tale processo in tutti i casi in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste all’art. 8, par. 2, di detta direttiva non erano soddisfatte. Per contro, quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora sia imposto a colui che richiede un nuovo processo, a pena di archiviazione della sua domanda, di comparire personalmente dinanzi all’organo giurisdizionale competente; in uno Stato membro la cui normativa preveda una tale procedura di domanda di un nuovo processo, l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 9, esige che la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia, nonché un’informazione facilmente comprensibile relativa, da un lato, al fatto che ella ha diritto a un nuovo processo qualora non fossero soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva e, dall’altro, alla procedura che le consenta di chiedere lo svolgimento di un tale processo.
DICEMBRE 2024
Judgment of the Court (Ninth Chamber) 12 December 2024
(Dranken Van Eetvelde NV v Belgische Staat, case C‑331/23)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) 12 dicembre 2024
(causa C‑331/23, Dranken Van Eetvelde NVc Belgische Staat)
La Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale dichiara, inter alia, che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente il cumulo delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative di natura penale, derivanti da diversi procedimenti, per fatti della stessa natura, che tuttavia hanno avuto luogo nel corso di esercizi fiscali successivi e che costituiscono oggetto di procedimenti amministrativi di natura penale per un esercizio fiscale e di procedimenti penali per un altro esercizio fiscale.
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Judgment of the Court (First Chamber) 5 December 2024
(‘MISTRAL TRANS’ SIA v. Valsts ieņēmumu dienests, case C‑3/24)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 dicembre 2024
(causa C‑3/24, «MISTRAL TRANS» SIA c. Valsts ieņēmumu dienests)
L’art. 2, par. 1, pt. 3, lett. a), della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/ e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contabili esterni», ai sensi di tale disposizione, concerne le persone fisiche o giuridiche la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili, quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti. Per contro, non rientra in tale nozione una persona giuridica che, in una prospettiva di messa in comune delle risorse, è responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate.
NOVEMBRE 2024
Judgment of the Court (Tenth Chamber) 21 November 2024
(HP – Hrvatska pošta d.d. v Povjerenik za informiranje, case C‑336/23)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 28 novembre 2024
(causa C‑398/23, procedimento penale a carico di PT)
La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 6, parr. 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letto alla luce dell’art. 47, primo comma, e dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale promosso a carico di più imputati, subordina l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra il pubblico ministero e uno degli imputati, al consenso degli altri imputati nel solo caso in cui un siffatto accordo sia concluso nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 28 November 2024
(Criminal proceedings against PT, case C‑432/22)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 novembre 2024
(causa C‑432/22, Procedimento penale a carico di PT)
La Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale precisa che l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione di diritto nazionale che attribuisce a un collegio giudicante ad hoc, e non a quello incaricato della causa, la competenza a statuire su un accordo di definizione della causa concluso tra un imputato e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di un procedimento penale, laddove anche altri imputati sono perseguiti nel contesto del medesimo procedimento. Inoltre, l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento penale avviato a carico di più imputati per la loro partecipazione alla stessa associazione per delinquere, subordina l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento, al consenso di tutti gli altri imputati.
OTTOBRE 2024
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
SETTEMBRE 2024
Judgment of the Court (Third Chamber) 5 September 2024
(M.S., J.W., M.P., case C‑603/22)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 settembre 2024
(causa C‑603/22, M.S. J.W., M.P)
L’art. 6, parr. da 1 a 3, della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, letto alla luce dell’art. 18 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, da un lato, non prevede che i minori indagati o imputati siano assistiti da un difensore, se del caso nominato d’ufficio, prima di essere interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, prima del primo interrogatorio e, dall’altro lato, consente che i minori siano interrogati in qualità di indagati senza la presenza di tale difensore durante l’interrogatorio. Inoltre, l’art. 2, parr 1 e 3, della direttiva 2016/800 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto di essere assistito da un difensore nominato d’ufficio cessi automaticamente per le persone che possedevano la qualità di minore al momento in cui sono state sottoposte a procedimento penale, ma che, successivamente, hanno raggiunto l’età di 18 anni, nei limiti in cui siffatta normativa non consenta di valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la maturità e la vulnerabilità di dette persone, sia appropriata l’applicazione di detta direttiva o di talune sue disposizioni e, di conseguenza, dei diritti che essa contiene. Infine, l’art. 4, par. 1, della direttiva 2016/800, letto alla luce dell’art. 5, par. 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non prevede che i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ricevano, con il titolare della responsabilità genitoriale, al più tardi prima del primo interrogatorio di tali minori da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, informazioni sui loro diritti conformemente all’art. 3 della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché sui diritti stabiliti dalla direttiva 2016/800, in un linguaggio semplice e accessibile, che tenga conto delle specifiche esigenze e vulnerabilità di detti minori.
AGOSTO 2024
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
LUGLIO 2024
Judgment of the Court (Fifth Chamber) 29 July 2024
(P.P.R., case 318/24 PPU)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 luglio 2024
(P.P.R, causa 318/24 PPU)
La Corte ha statuito, tra l’altro, che l’autorità di esecuzione di uno Stato membro non è tenuta a rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (decisione quadro 2002/584/GAI) qualora l’autorità di esecuzione di un altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato di eseguire tale mandato d'arresto sulla base del fatto che la consegna dell'interessato rischierebbe di violare i principi fondamentali diritto ad un giusto processo sancito dall’articolo 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tuttavia, nell’ambito del proprio esame dell’esistenza di un motivo di non esecuzione, tale autorità deve prendere in considerazione le ragioni alla base della decisione di rifiuto adottata dalla prima autorità di esecuzione. Tali disposizioni non ostano a che, nelle stesse circostanze, l’autorità giudiziaria emittente mantenga il mandato d’arresto europeo, a condizione che, secondo la sua stessa valutazione, l’esecuzione di tale mandato d’arresto non debba essere rifiutata a causa del rischio di violazione del diritto fondamentale ad un giusto processo sancito dall’articolo 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali e che il mantenimento di tale mandato sia proporzionato.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 11 July 2024
(DM and o., case C‑265/23)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 luglio 2024
(DM e a., causa C‑265/23)
La normativa nazionale che sopprime, nel corso del procedimento penale avviato nei confronti di un imputato, il diritto di quest’ultimo a che si ponga fine a tale procedimento qualora non si sia ovviato alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui era viziato l’atto di accusa, non contrasta con la decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
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Judgment of the Court (First Chamber) 4 July 2024
(Case C‑760/22, criminal proceedings against FP, QV, IN, YL, VD, JF, OL)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 luglio 2024
(causa C‑760/22, procedimento penale a carico di FP, QV, IN, YL, VD, JF, OL)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 8, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo.
GIUGNO 2024
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 6 June 2024
(Criminal proceedings against A, B, C, D, F, E, G, SIA ‘AVVA’, SIA ‘Liftu alianse’, joined Cases C-255/23 and C-285/23)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 giugno 2024
(cause riunite C-255/23 e C-285/23, procedimenti penali a carico di A, B, C, D, F, E, G, SIA «AVVA», SIA «Liftu alianse»)
La Corte ha dichiarato che non vi è luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Tribunale delle questioni economiche della Lettonia. Nel caso di specie il giudice del rinvio non ha sospeso il giudizio in corso. Egli ha ritenuto che, poiché la questione da risolvere alla luce del diritto dell’Unione riguardasse soltanto la forma della partecipazione dell’imputato, vale a dire di persona o mediante videoconferenza, gli fosse possibile, in attesa della pronuncia pregiudiziale, continuare a trattare la causa, come ha fatto finora, in presenza fisica, per non pregiudicare il diritto degli imputati di essere giudicati entro un termine ragionevole, conformemente all’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al riguardo la Corte ha precisato di non essere competente a dare, in materia pregiudiziale, risposte che abbiano valore puramente consultivo e ha ricordato che l’art. 23, co. 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che la domanda di pronuncia pregiudiziale sospende il procedimento nazionale. Se è vero che la Corte ha ammesso, in circostanze particolari, eccezioni in tal senso, occorre rilevare che ciò avviene a condizione che simili eccezioni non pregiudichino l’effetto utile del meccanismo di cooperazione previsto all’art. 267 TFUE. Orbene, nel caso di specie, tale effetto utile sarebbe pregiudicato se le questioni sollevate fossero dichiarate ricevibili, poiché il giudice del rinvio, dopo la data di presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale, ha proseguito i procedimenti principali per eseguire atti processuali vertenti su aspetti legati alle questioni sollevate.
Si segnala inoltre…
Directive (EU) 2024/1712 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 amending Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, PE/14/2024/REV/1, in OJ L, 2024/1712, 24.6.2024
Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, PE/14/2024/REV/1, in GU L, 2024/1712, 24.6.2024
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Council Decision (EU) 2024/1764 of 13 June 2024 authorising the Commission to participate, on behalf of the European Union, in negotiations on an additional protocol to the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, ST/10375/2024/INIT, in OJ L, 2024/1764, 24.6.2024
Decisione (UE) 2024/1764 del Consiglio, del 13 giugno 2024, che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione europea, ai negoziati relativi a un protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, ST/10375/2024/INIT, in GU L, 2024/1764, 24.6.2024
MAGGIO 2024
Judgment of the Court (First Chamber) 14 May 2024
(CH, case C‑15/24 PPU)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 maggio 2024
(causa C‑15/24 PPU, CH)
Con tale sentenza la Corte precisa, inter alia, che l’art. 9, parr. 1 e 2, della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che la dichiarazione di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di un indagato analfabeta non può essere considerata conforme ai requisiti posti dal citato art. 9, par. 1, qualora l’indagato stesso non sia stato informato, con una modalità che tenga debitamente conto della sua situazione specifica, delle possibili conseguenze di una siffatta rinuncia e qualora tale rinuncia non sia stata verbalizzata conformemente al diritto processuale nazionale, in modo da consentire la verifica dell’osservanza dei citati requisiti. Inoltre, l’art. 9, par. 3, della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che in caso di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di una persona vulnerabile, ai sensi dell’art. 13 di tale direttiva, detta persona deve essere informata della possibilità di revocare la rinuncia medesima prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine successivo nel corso del quale, tenuto conto dell’intensità e dell’importanza dell’atto di indagine stesso, l’assenza di un difensore possa risultare particolarmente pregiudizievole per gli interessi e i diritti di detta persona.
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Directive (EU) 2024/1385 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 on Combating Violence against Women and Domestic Violence, PE/33/2024/REV/1, in OJ 2024/1385, 24.5.2024
Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, PE/33/2024/REV/1, in GU L, 2024/1385, 24.5.2024
Tale direttiva intende fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione a: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l’assistenza alle vittime, una migliore raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione. In particolare essa introduce norme minime riguardanti: a) la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica (vedi condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, stalking online, molestie online, istigazione alla violenza o all’odio online); b) i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale; c) la protezione e l’assistenza delle vittime, la prevenzione e un intervento precoce.
APRILE 2024
Publication of the Directive (EU) 2024/1203 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on the protection of the environment through criminal law and replacing Directives 2008/99/EC and 2009/123/EC, PE/82/2023/REV/1, in OJ L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj
Pubblicazione della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, PE/82/2023/REV/1, in GU L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj
La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione europea.
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Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673, PE/95/2023/REV/1, in OJ L, 2024/1226, 29.4.2024.
Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, PE/95/2023/REV/1, in GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj
La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione, quali le misure in materia di congelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti riguardanti la messa a disposizione di fondi e di risorse economiche e i divieti di ingresso o di transito nel territorio di uno Stato membro, nonché le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi, onde garantire l’applicazione effettiva delle misure restrittive dell’Unione europea.
MARZO 2024
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
FEBBRAIO 2024
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
GENNAIO 2024
Judgment of the Court (Eighth Chamber) 25 January 2024
(case C‑722/22, Sofiyski gradski sad)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 gennaio 2024
(causa C‑722/22, Sofiyski gradski sad)
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’art. 1, terzo trattino, e l’art. 2 della decisione quadro 2005/212 debbano essere interpretati nel senso che un veicolo utilizzato per il trasporto di beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge costituisca uno «strumento» di un reato. Ai sensi dell’art. 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212, il concetto di «strumento» comprende «qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati». L’art. 2, par. 1, di tale decisione quadro obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi. Da tali disposizioni, in particolare dai termini «qualsiasi bene» e «in qualsiasi modo», risulta che, a condizione che un bene sia utilizzato o destinato a essere utilizzato per commettere un reato rientrante nell’ambito di applicazione di tale decisione quadro, esso costituisce uno «strumento» di tale reato. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il reato di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire la detenzione di ingenti quantità di beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale, è punibile con una pena privativa della libertà da due a otto anni. Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, tale reato può quindi rientrare nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212, in forza dell’art. 2, par. 1, di quest’ultima. Di conseguenza, quando un veicolo viene utilizzato «in qualsiasi modo» per commettere un reato di questo genere, tale veicolo rientra nella nozione di «strumento» ai sensi dell’articolo 1, terzo trattino, di tale decisione quadro, senza che sia necessario distinguere se il veicolo è utilizzato come mezzo di trasporto o come mezzo per detenere o immagazzinare beni oggetto del reato in questione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 25 January 2024
(case C‑58/22, NR)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2024
(causa C‑58/22, NR)
Il principio del ne bis in idem sancito all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che una persona non può essere considerata come definitivamente assolta, ai sensi di tale art. 50, in conseguenza di un’ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero in assenza di un esame della situazione giuridica di tale persona in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi del reato addebitato.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 30 January 2024
(NG v Direktor na Glavna direktsia ‘Natsionalna politsia’ pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia, case C‑118/22)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 30 gennaio 2024
(causa C‑118/22, NG c. Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 4, par. 1, lett. c) ed e), della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI, in combinato disposto con gli artt. 5 e 10, con l’art. 13, par. 2, lett. b), e con l’art. 16, parr. 2 e 3, di tale direttiva, e alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la conservazione da parte delle autorità di polizia a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, di dati personali, in particolare di dati biometrici e genetici, riguardanti persone che hanno subito una condanna penale definitiva per un reato doloso perseguibile d’ufficio, fino al decesso della persona interessata, anche in caso di riabilitazione di quest’ultima, senza porre a carico del titolare del trattamento l’obbligo di esaminare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria, né riconoscere a detta persona il diritto alla cancellazione di tali dati, dal momento che la loro conservazione non è più necessaria rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati, o, eventualmente, il diritto alla limitazione del loro trattamento.
DICEMBRE 2023
Judgment of the Court (Grand Chamber) 21 December 2023
(G.K., B.O.D. GmbH, S.L., case C‑281/22)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2023
(causa C‑281/22, G.K., B.O.D. GmbH, S.L.)
Con tale sentenza, la Corte di giustizia interpreta gli artt. 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, nel senso che il controllo effettuato in seno allo Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, qualora una misura investigativa assegnata richieda un’autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto di tale Stato membro, può vertere solo sugli elementi relativi all’esecuzione di tale misura, e non sugli elementi relativi alla giustificazione e all’adozione della misura stessa, i quali devono essere sottoposti ad un previo controllo giurisdizionale effettuato nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in situazioni di grave ingerenza nei diritti della persona interessata garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
NOVEMBRE 2023
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 9 November 2023
(Criminal proceedings against BK, case C‑175/22)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 novembre 2023
(causa C‑175/22, procedimento penale a carico di BK)
L’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita. Inoltre, gli artt. 3 e 7 della direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, nonché l’art. 47, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 9 November 2023
(Staatsanwaltschaft Aachen, case C‑819/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 novembre 2023
(causa C‑819/21, Staatsanwaltschaft Aachen)
La Corte precisa che l’art. 3, par. 4, e l’art. 8 della decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI devono essere interpretati nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere e di eseguire la sentenza di condanna penale pronunciata da un giudice di un altro Stato membro qualora essa disponga di elementi che indichino l’esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche o generalizzate del diritto ad un processo equo, segnatamente per quanto riguarda l’indipendenza degli organi giurisdizionali, ed esistano seri motivi per ritenere che tali carenze possano aver avuto un’incidenza concreta sul procedimento penale cui la persona interessata è stata sottoposta. Incombe all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione valutare la situazione esistente nello Stato membro di emissione fino alla data della condanna penale della quale vengono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione nonché, eventualmente, fino alla data della nuova condanna che ha determinato la revoca della sospensione condizionale che era stata inizialmente disposta insieme con la pena di cui si chiede l’esecuzione.
Judgment of the Court (Seventh Chamber) 21 December 2023
(Generalstaatsanwaltschaft Berlin, case C‑396/22)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 dicembre 2023
(causa C‑396/22, Generalstaatsanwaltschaft Berlin)
L’art. 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda un procedimento che ha condotto a una sentenza che dispone una pena cumulativa, mediante il cumulo a posteriori di pene inflitte in precedenza, qualora, nell’ambito di detto procedimento, l’autorità che pronuncia tale sentenza non possa riesaminare il giudizio di colpevolezza dell’interessato né modificare tali ultime pene, ma disponga di un margine di discrezionalità nella determinazione dell’entità di tale pena cumulativa. Inoltre, il medesimo articolo deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 21 December 2023
(LM, case C‑397/22)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 dicembre 2023
(causa C‑397/22, LM)
L’art. 4 bis, par. 1, lett. a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che, qualora una citazione a comparire sia notificata all’interessato con la consegna di questa a un adulto con esso convivente, spetta all’autorità giudiziaria emittente di cui trattasi fornire la prova che l’interessato ha effettivamente ricevuto tale citazione a comparire. Inoltre, l’art. 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda un procedimento d’appello che ha condotto a una sentenza che conferma la decisione pronunciata in primo grado e che statuisce così definitivamente sulla causa. La circostanza che tale procedimento d’appello si sia svolto senza che sia stato effettuato un esame della causa nel merito non è rilevante al riguardo. L’art. 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.
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Judgment of the court (Seventh Chamber) 21 December 2023
(RQ, case C‑398/22)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 dicembre 2023
(causa C‑398/22, RQ)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che un procedimento d’appello che ha condotto a una sentenza di riforma della decisione pronunciata in primo grado e che statuisce così definitivamente sulla causa rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione. L’art. 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 21 December 2023
(GN, case C‑261/22)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2023
(causa C‑261/22, GN)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 1, parr. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, letto alla luce dell’art. 7 e dell’art. 24, parr. 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell’interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall’art. 24, parr. 2 e 3, di tale Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni.
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Regulation (EU) 2023/2844 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 on the digitalisation of judicial cooperation and access to justice in cross-border civil, commercial and criminal matters, and amending certain acts in the field of judicial cooperation, in OJ L 2023/2844, 27.12.2023
Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria, in GU L 2023/2844, 27.12.2023
Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure giudiziarie e a facilitare l'accesso alla giustizia mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti, che dovrebbe portare a risparmi di costi e tempi, a una riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza nelle situazioni di forza maggiore, a beneficio di tutte le autorità coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera.
Si segnala inoltre…
Directive (EU) 2023/2843 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 amending Directives 2011/99/EU and 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directive 2003/8/EC and Council Framework Decisions 2002/584/JHA, 2003/577/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA, 2008/947/JHA, 2009/829/JHA and 2009/948/JHA, as regards digitalisation of judicial cooperation, PE/51/2023/REV/1, in GU L, 2023/2843, 27.12.2023
Direttiva (UE) 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria, PE/51/2023/REV/1, in GU L, 2023/2843, 27.12.2023
OTTOBRE 2023
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 5 October 2023
(Criminal proceedings against QS, case C‑219/22)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 ottobre 2023
(causa C‑219/22, procedimento penale a carico di QS)
L’art. 3, par. 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che un giudice di tale Stato, il quale, nell’ambito di un nuovo procedimento penale avviato a carico di una persona nei cui confronti è stata precedentemente pronunciata in un altro Stato membro, per fatti diversi, una decisione definitiva di condanna con sospensione condizionale della pena, non ancora integralmente eseguita, sia investito di una domanda diretta all’esecuzione di tale condanna, possa revocare tale sospensione condizionale e ordinare l’esecuzione effettiva di tale pena, a condizione che detta decisione di condanna sia stata trasmessa e riconosciuta nello Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale, conformemente alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
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Judgment of the Court (First Chamber)12 October 2023
(Criminal proceedings against GR, HS, IT, case C‑726/21)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 ottobre 2023
(causa C‑726/21, procedimento penale a carico di GR, HS, IT)
La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che in sede di valutazione del rispetto del principio del ne bis in idem, occorre prendere in considerazione non solo i fatti menzionati nel petitum dell’atto di imputazione formulato dalle autorità competenti di un altro Stato membro nonché nel dispositivo della sentenza definitiva emessa in quest’ultimo Stato, bensì anche i fatti menzionati nella motivazione di tale sentenza e quelli oggetto della fase istruttoria, che però non siano stati riprodotti nell’atto di imputazione, nonché qualsiasi informazione rilevante relativa ai fatti materiali oggetto di un procedimento penale anteriore condotto in quest’altro Stato membro e conclusosi con una decisione definitiva.
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Judgment of the court (Second Chamber) 19 October 2023
(Criminal proceedings against Terhelt5, case C‑147/22)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 ottobre 2023
(causa C‑147/22, procedimento penale a carico di Terhelt5)
Il principio del ne bis in idem sancito all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, letto alla luce dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che si deve qualificare come decisione definitiva, ai sensi di tali articoli, una decisione di proscioglimento di un indagato o imputato adottata, in un primo Stato membro, a seguito di istruzione penale vertente essenzialmente su fatti di corruzione, qualora tale indagato o imputato sia sottoposto, per i medesimi fatti, a nuovo procedimento penale in un secondo Stato membro e qualora: la decisione di proscioglimento sia stata adottata dal pubblico ministero senza irrogazione di una pena e senza intervento di un giudice e sia stata motivata dalla constatazione dell’assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a dimostrare che l’indagato o imputato ha effettivamente commesso il reato ascrittogli; secondo il diritto nazionale applicabile, nonostante il carattere definitivo di una siffatta decisione di proscioglimento, il pubblico ministero disponga della facoltà di proseguire il procedimento in condizioni tassativamente definite, come il sopravvenire di nuovi fatti o elementi di prova significativi, e purché, in ogni caso, il reato non sia prescritto, e nel corso dell’istruzione, il pubblico ministero del primo Stato membro abbia raccolto dati senza tuttavia interrogare l’indagato o imputato, che è cittadino di un altro Stato membro, dato che la misura istruttoria avente natura coercitiva e diretta a localizzarlo si era infine rivelata infruttuosa, fermo restando che l’assenza di interrogatorio dell’indagato o imputato da parte della Procura del primo Stato membro può essere presa in considerazione dalla Procura del secondo Stato membro tra eventuali altri indizi pertinenti che rivelino l’assenza di istruzione approfondita nel primo Stato membro, a condizione tuttavia che sia accertato che, nelle circostanze del caso di specie, spettava ragionevolmente alla Procura del primo Stato membro adottare una misura istruttoria che garantisse un interrogatorio effettivo di detto indagato o imputato, dal quale avrebbero manifestamente potuto emergere nuovi elementi di fatto o di prova idonei a mettere in dubbio, in misura significativa, la fondatezza di una decisione di proscioglimento.
SETTEMBRE 2023
Judgment of the Court (First Chamber) 14 September 2023
(Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, case C‑27/22)
Sentenza della Corte (Prima Sezione)14 settembre 2023
(causa C‑27/22, Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
L’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa nazionale, irrogata a una società dall’autorità nazionale competente in materia di tutela dei consumatori per pratiche commerciali sleali, benché sia qualificata come sanzione amministrativa dalla normativa nazionale, costituisce una sanzione penale, ai sensi di tale disposizione, quando persegue una finalità repressiva e presenta un elevato grado di severità. Inoltre, il principio del ne bis in idem sancito al citato art. 50 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente il mantenimento di una sanzione pecuniaria di natura penale irrogata a una persona giuridica per pratiche commerciali sleali nel caso in cui tale persona abbia riportato una condanna penale per gli stessi fatti in un altro Stato membro, anche se detta condanna è successiva alla data della decisione che irroga tale sanzione pecuniaria ma è divenuta definitiva prima che la sentenza sul ricorso giurisdizionale proposto avverso tale decisione sia passata in giudicato. Infine l’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che autorizza la limitazione dell’applicazione del principio del ne bis in idem, sancito all’art. 50, in modo da consentire un cumulo di procedimenti o di sanzioni per gli stessi fatti, purché le condizioni previste all’art. 52, par. 1, di detta Carta, come precisate dalla giurisprudenza, siano soddisfatte, vale a dire qualora, in primo luogo, tale cumulo non rappresenti un onere eccessivo per l’interessato, in secondo luogo, esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e omissioni possano essere oggetto di cumulo e, in terzo luogo, i procedimenti di cui trattasi siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 14 September 2023
(NK v. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch, case C‑55/22)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 settembre 2023
(causa C‑55/22, NK c. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch)
La Corte precisa che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, nella parte in cui sancisce il principio del ne bis in idem, deve essere interpretato nel senso che osta a che una sanzione di carattere penale sia inflitta a una persona per violazione di una disposizione di una normativa nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 56 TFUE, allorché nei confronti di tale persona sia stata già pronunciata una decisione giudiziaria divenuta definitiva, emessa all’esito di un’udienza durante la quale sono state assunte prove, e da cui è conseguita l’assoluzione di detta persona per violazione di un’altra disposizione di tale normativa per gli stessi fatti.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 14 September 2023
(KT, case C‑71/21)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 settembre 2023
(causa C‑71/21, KT)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 1, par. 3, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, approvato, a nome dell’Unione europea, con la decisione 2014/835/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, deve essere interpretato nel senso che non osta all’emissione di più mandati d’arresto successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenerne la consegna da parte di uno Stato aderente a detto accordo dopo che l’esecuzione di un primo MAE nei confronti di tale persona è stata rifiutata da un altro Stato aderente a detto accordo, a condizione che l’esecuzione del nuovo mandato d’arresto non comporti una violazione di tale disposizione e che l’emissione di quest’ultimo mandato d’arresto abbia carattere proporzionato. Il medesimo accordo deve essere interpretato nel senso che osta a che l’esecuzione di un mandato d’arresto da parte di uno Stato membro sia rifiutata per il solo motivo che un altro Stato membro ha rifiutato l’esecuzione di un primo mandato d’arresto emesso dalla Repubblica d’Islanda o dal Regno di Norvegia nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti.
AGOSTO 2023
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
LUGLIO 2023
Judgment of the Court (Second Chamber) 6 July 2023
(OE v. Minister for Justice and Equality, case C‑142/22)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 luglio 2023
(Nella causa C‑142/22, OE c. Minister for Justice and Equality)
L’art. 27, par. 3, lett. g), e par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un MAE in base al quale una persona è stata oggetto di una decisione di consegna sia stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’art. 6, par. 1, di tale decisione quadro, non osta a che, successivamente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, investita di una richiesta in tal senso da parte di un’autorità giudiziaria emittente ai sensi di detto art. 6, par. 1, dia il proprio assenso a che tale persona sia sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale consegna.
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Regulation (EU) 2023/1543 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 on European Production Orders and European Preservation Orders for electronic evidence in criminal proceedings and for the execution of custodial sentences following criminal proceedings, PE/4/2023/REV/1, OJ L 191, 28.7.2023, pp. 118–180
Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, PE/4/2023/REV/1, in GU L 191 del 28.7.2023, pagg. 118–180
Il presente regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può, nell'ambito di un procedimento penale, emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione e ingiungere pertanto a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione e che è stabilito in un altro Stato membro o, alternativamente, rappresentato da un rappresentante legale in un altro Stato membro, di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati. Tale regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio al fine di garantire che ottemperino a misure nazionali simili a quelle di cui al primo comma.
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Directive (EU) 2023/1544 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 laying down harmonised rules on the designation of designated establishments and the appointment of legal representatives for the purpose of gathering electronic evidence in criminal proceedings, PE/3/2023/REV/1, in OJ L 191, 28.7.2023, pp. 181–190
Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, PE/3/2023/REV/1, in GU L 191, 28.7.2023, pp. 181–190
La presente direttiva definisce norme sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione ai fini della ricezione, dell’ottemperanza e dell’esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali. Essa si applica alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e altresì alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi da uno Stato membro nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio di tale Stato membro.
GIUGNO 2023
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 8 June 2023
(VB, VB, joined cases C-430/22 and C-468/22)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 giugno 2023
(cause riunite C‑430/22 e C‑468/22, VB , VB)
La Corte precisa che l’art. 8, par. 4, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non impone al giudice nazionale che pronuncia la decisione di condanna in contumacia contro l’interessato assente e non rintracciato in caso di condanna in contumacia, quando non sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 8, par. 2, della direttiva suddetta (“Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato”), di menzionare espressamente nella sentenza di condanna il diritto ad un nuovo processo e, dunque la possibilità di impugnare tale decisione. Infatti, la scelta delle modalità secondo cui tali informazioni devono essere messe a disposizione delle persone interessate è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, purché esse siano portate a conoscenza dell’interessato nel momento in cui quest’ultimo viene informato della decisione in questione.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 6 June 2023
(O.G, case C‑700/21)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 giugno 2023
(causa C‑700/21, O.G.)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/ relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro volta a trasporre tale art. 4, punto 6, che esclude in maniera assoluta e automatica dal beneficio del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo previsto da tale disposizione qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, senza che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa valutare i legami di tale cittadino con detto Stato membro. E aggiunge che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che per valutare se occorra rifiutare l’esecuzione di un MAE emesso nei confronti del cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest’ultimo e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l’esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 22 June 2023
(Procureur de la République v K.B., F.S., case C‑660/21)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 giugno 2023
(causa C‑660/21, Procureur de la République c. K.B., F.S.)
Gli artt. 3 e 4 nonché l’art. 8, par. 2, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, la quale vieta al giudice di merito statuente in materia penale di rilevare d’ufficio, ai fini dell’annullamento del procedimento, la violazione dell’obbligo incombente alle autorità competenti, in virtù dei citati articoli 3 e 4, di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio, qualora tali persone indagate o imputate non siano state private della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato conformemente all’art. 3 della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, se necessario ricorrendo al gratuito patrocinio alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/1919 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, e qualora esse abbiano avuto, così come, eventualmente, il loro avvocato, il diritto di accedere al loro fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole, ai sensi del menzionato art. 8, par. 2, della direttiva 2012
Si segnala inoltre…
Council Decision (EU) 2023/1335 of 27 June 2023 appointing the European Prosecutors of the European Public Prosecutor’s Office, in OJ L 166 of 30.6.2023, pages 116-118
Decisione (UE) 2023/1335 del Consiglio del 27 giugno 2023 relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, in GU L 166 del 30.6.2023, pagg. 116-118
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Council decision (EU) 2023/1076 of 1 June 2023 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence with regard to matters related to judicial cooperation in criminal matters, asylum and non-refoulement, in OJ L 143I of 2.6.2023, pages 4-6
Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio del 1° giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, in GU L 143I del 2.6.2023, pagg. 4-6
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Code of Conduct laying down the internal arrangements regarding the exercise of the rights, and the fulfilment of the obligations, of the European Union and Member States under the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, in OJ C 194 of 2.6.2023, pages 7-11
Codice di condotta che stabilisce le disposizioni interne relative all'esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2023/C 194/03, in GU C 194 del 2.6.2023, pagg. 7–11
MAGGIO 2023
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 25 May 2023
(XN, case C-608/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 maggio 2023
(causa C‑608/21, XN)
L’art. 6, par. 2, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una normativa nazionale secondo la quale la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato, comprese le informazioni sul reato per la cui commissione sono indagate o imputate, può essere esposta in documenti diversi dall’atto di trattenimento. Tale disposizione osta, invece, a che dette informazioni siano comunicate a tali persone solo nell’ambito di un eventuale ricorso giurisdizionale diretto a contestare la legittimità della detenzione e non al momento della privazione della libertà o entro un breve termine dopo l’inizio di tale privazione. Inoltre, l’art. 6, par. 2, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che richiede che la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato contenga tutte le informazioni necessarie per consentire loro di contestare effettivamente la legittimità della loro detenzione. Pur tenendo conto della fase del procedimento penale al fine di non nuocere all’avanzamento di un’indagine in corso, tali informazioni devono contenere una descrizione dei fatti pertinenti noti alle autorità competenti, tra i quali figurano l’ora e il luogo noti dei fatti, la natura della partecipazione concreta di tali persone al reato contestato nonché la qualificazione giuridica accolta provvisoriamente.
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Regulation (EU) 2023/969 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a collaboration platform to support the functioning of joint investigation teams and amending Regulation (EU) 2018/1726, in OJ L 132 of 17.5.2023, pages 1-20, in OJ L 132 of 17.5.2023, pages 1-20
Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, in GU L 132 del 17.5.2023, pagg. 1–20
Il presente regolamento istituisce una piattaforma informatica da utilizzarsi su base volontaria, per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti partecipanti alle squadre investigative comuni costituite sulla base dell’art. 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’art. 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, o della decisione quadro 2002/465/GAI; stabilisce le norme sulla ripartizione delle responsabilità fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC e l’Agenzia responsabile dello sviluppo e della manutenzione di tale piattaforma; fissa le condizioni alle quali gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC possono avere accesso a tale piattaforma; stabilisce specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati, necessarie per integrare le disposizioni in vigore e per conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati.
APRILE 2023
Judgment of the Court (Grand Chamber) 18 April 2023
(E.D.L., case C‑699/21)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 aprile 2023
(causa C‑699/21, E.D.L.)
L’art. 1, par. 3, e l’art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI letti alla luce dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna; qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un MAE, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l’autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio; laddove, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest’ultima autorità deve rifiutare di eseguire il MAE. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l’autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.
MARZO 2023
Judgment of the Court (Eighth Chamber) 9 March 2023
(JP EOOD c. Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» /MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas», case C‑752/21)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 marzo 2023
(causa C‑752/21, JP EOOD c. Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» /MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas»)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non prevede alcun diritto di ricorso contro una decisione che irroga una sanzione amministrativa a favore di una persona i cui beni siano stati sequestrati sulla base di una siffatta decisione, ma che non è considerata, in tale decisione, l’autore dell’illecito amministrativo connesso alla sanzione inflitta. Inoltre, l’art. 4 della decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretato nel senso che non si applica a una decisione relativa a un atto che non costituisce reato.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 2 March 2023
(MS, Staatsanwaltschaft Graz, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf, case C-16/22)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 marzo 2023
(causa C‑16/22, MS, Staatsanwaltschaft Graz, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 1, par. 1, primo comma, e l’art. 2, lett. c), i), della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro che, pur appartenendo al potere esecutivo di quest’ultimo, conduce, in conformità al diritto nazionale, indagini penali tributarie in modo autonomo, in luogo della Procura e assumendo i diritti e gli obblighi conferiti a quest’ultima, non può essere qualificata come «autorità [giudiziaria]» e come «autorità di emissione», ai sensi, rispettivamente, dell’una e dell’altra di tali disposizioni; tale amministrazione può, per contro, rientrare nell’ambito della nozione di «autorità di emissione», ai sensi dell’art. 2, lett. c), ii), di detta direttiva, purché siano rispettate le condizioni enunciate in tale disposizione.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 23 March 2023
(Dual Prod SRL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, case C‑412/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 marzo 2023
(causa C‑412/21, Dual Prod SRL c. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate)
L’art. 48, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che osta a che un’autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa possa essere sospesa in forza di un provvedimento amministrativo, fino all’esito di un procedimento penale, per il solo motivo che il titolare di tale autorizzazione ha acquisito lo status di imputato nell’ambito di tale procedimento penale, qualora tale sospensione costituisca una sanzione di natura penale. Inoltre, l’art. 50 della Carta deve essere interpretato nel senso che non osta all’irrogazione di una sanzione di natura penale, in ragione di illeciti commessi in violazione del regime dei prodotti soggetti ad accisa, nei confronti di una persona giuridica che, per i medesimi fatti, sia già stata destinataria di una sanzione di natura penale divenuta definitiva, a condizione che: la possibilità di cumulare tali due sanzioni sia prevista dalla legge; la normativa nazionale non consenta di perseguire e di sanzionare gli stessi fatti a titolo dello stesso illecito o al fine di perseguire lo stesso obiettivo, ma preveda unicamente la possibilità di un cumulo dei procedimenti e delle sanzioni a titolo di normative diverse; tali procedimenti e tali sanzioni tendano a finalità complementari e abbiano per oggetto, eventualmente, aspetti diversi del medesimo comportamento illecito in questione; esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l’oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni nonché il coordinamento tra le diverse autorità, che i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo e che la sanzione eventualmente inflitta in occasione del primo procedimento sul piano cronologico sia stata presa in considerazione al momento della valutazione della seconda sanzione, di modo che gli oneri derivanti, a carico degli interessati, da un cumulo del genere siano limitati a quanto strettamente necessario e che il complesso delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità degli illeciti commessi.
Si segnala…
Council Implementing Regulation (EU) 2023/500 of 7 March 2023 implementing Regulation (EU) 2020/1998 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses, ST/6755/2023/INIT, in OJ L 69I of 7.3.2023, pages 1–10
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/500 del Consiglio del 7 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, ST/6755/2023/INIT, in GU L 69I del 7.3.2023, pp. 1–10
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Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, in GU n.63 del 15-3-2023
FEBBRAIO 2023
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
GENNAIO 2023
Judgment of the Court (Grand Chamber) 31 January 2023
(Criminal proceedings against Puig Gordi and others, case C-158/21)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023
(Procedimento penale a carico di Puig Gordi e a., causa C‑158/21)
La Grande sezione della Corte di giustizia dichiara che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Tuttavia – aggiunge la Corte – uno Stato membro può applicare una disposizione nazionale che preveda il rifiuto dell’esecuzione di un MAE qualora tale esecuzione comporti una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, a condizione che l’ambito di applicazione di tale disposizione non ecceda quello dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. A tal proposito l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un MAE sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale MAE qualora ritenga che così non sia nel caso di specie; inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un MAE non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza, a meno che: 1) da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge (art. 47 Carta dei diritti fondamentali), e 2) dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale MAE, l’organo giurisdizionale chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona sia, manifestamente, privo di competenza a tal fine.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 12 January 2023
(MV, case C‑583/22 PPU)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 gennaio 2023
(causa C-583/22 PPU, MV)
L’art. 3, parr. 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto, in un procedimento penale avviato contro una persona, ad attribuire alle precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro, nei suoi confronti e per fatti diversi, effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali in conformità alle norme del diritto nazionale interessato relative alla formazione del cumulo di pena se, da un lato, il reato che ha dato luogo a tali precedenti procedimenti è stato commesso prima che fossero pronunciate le precedenti condanne e, dall'altro, tenuto conto che precedenti condanne conformi a tali norme di diritto nazionale impedirebbero al giudice nazionale investito del procedimento di imporre una pena che potrebbe essere eseguita nei confronti dell'interessato. Inoltre, l’art. 3, par. 5, co. 2, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che la presa in considerazione delle precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro, ai sensi di tale disposizione, non obbliga il giudice nazionale a dimostrare e motivare concretamente l'inconveniente derivante dall'impossibilità di imporre una successiva pena cumulativa.
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Judgment of the Court (Fiveth Chamber) 26 January 2023
(Criminal proceedings against V.., case C-205/21)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 gennaio 2023
(causa C‑205/21, procedimento penale a carico di V.S.)
L’art. 10, lett. a), della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce dell’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia per le loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell’ordine pubblico, è autorizzato dal diritto dello Stato membro, ai sensi dell’art. 10, lett. a), di tale direttiva, se il diritto di tale Stato membro contiene una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per autorizzare detto trattamento. Inoltre, l’art. 6, lett. a), della direttiva 2016/680 nonché gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta dei dati biometrici e genetici che la riguardano, ai fini della loro registrazione, il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare una misura di esecuzione coercitiva di tale raccolta, senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l’interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato, purché il diritto nazionale garantisca successivamente il controllo giurisdizionale effettivo delle condizioni di tale messa in stato di accusa formale, da cui risulta l’autorizzazione a procedere a detta raccolta. Infine, l’art. 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, lett. da a) a c), nonché con l’art. 8, parr. 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio, ai fini della loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, di verificare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è strettamente necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall’altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti mediante misure che costituiscono un’ingerenza meno grave nei diritti e nelle libertà della persona interessata.
DICEMBRE 2022
Judgment of the Court (First Chamber) 8 December 2022
(CJ, case C-492/22 PPU)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2022
(causa C‑492/22 PPU, CJ)
L’art. 24, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che la decisione di rinviare la consegna prevista da tale disposizione costituisce una decisione sull’esecuzione di un MAE la quale, in forza dell’art. 6, par. 2, di tale decisione quadro, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Qualora una siffatta decisione non sia stata adottata da tale autorità e i termini di cui all’art. 23, parr. da 2 a 4, di detta decisione quadro siano scaduti, la persona oggetto del mandato d’arresto europeo deve essere rilasciata, conformemente all’art. 23, par. 5, della medesima decisione quadro. Inoltre, l’art. 12 e l’art. 24, par. 1, della decisione quadro 2002/584 in combinato disposto con l’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una persona oggetto di un MAE, la cui consegna alle autorità dello Stato membro emittente sia stata rinviata ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, vi sia mantenuta in stato di custodia, sulla base di tale mandato europeo, durante il procedimento penale di cui trattasi. Infine, l’art. 24, par. 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’art. 47, secondo e terzo comma, e con l’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che non osta a che la consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo sia differita, ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che tale persona non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nell’ambito di tale procedimento.
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Judgment of the Court /Third Chamber) 8 December 2022
(HYA, IP, DD, ZI, SS, case C-348/21)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 dicembre 2022
(causa C‑348/21, HYA, IP, DD, ZI, SS)
L’art. 8, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli artt. 47, secondo comma, e 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell’imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un’audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell’imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell’imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 15 December 2022
(Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, case C‑88/21)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 dicembre 2022
(causa C‑88/21, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 39 della decisione 2007/533/GAI,, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), in combinato disposto con l’art. 38, par. 1, della stessa, nel senso che non prevede un obbligo generale di vietare l’immatricolazione di un veicolo a motore che sia oggetto di una segnalazione in corso nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); non impone allo Stato membro di esecuzione di prevedere norme generali che vietino azioni relative all’oggetto individuato diverse da quelle che consentono di raggiungere gli obiettivi di tale articolo 38, paragrafo 1; non osta a che tale Stato membro preveda deroghe a un divieto generale di immatricolare un tale veicolo.
NOVEMBRE 2022
Order of the Court (Nighth Chamber) 9 November 2022
(AB, case C-243/22)
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) 9 novembre 2022
(causa C‑243/22, AB)
Con tale ordinanza la Corte di giustizia dell’Unione europea si dichiara manifestamente incompetente a rispondere alle questioni proposte dal Giudice di pace di Lecce (Italia), con ordinanza del 23 marzo 2022, il quale chiedeva alla Corte se l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali ostasse a una giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione che vieta al giudice di pace di applicare l’art. 131 bis del codice penale, che consente di dichiarare non punibili i reati di particolare tenuità. Trattandosi di una fattispecie che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ex art. 51, par. 1, della Carta, la Corte non è competente al riguardo.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 10 November 2022
(DELTA STROY 2003, case C‑203/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 novembre 2022
(causa C‑203/21, DELTA STROY 2003)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il giudice nazionale può irrogare a una persona giuridica una sanzione penale per un reato di cui sarebbe responsabile una persona fisica che ha il potere di contrarre obblighi per tale persona giuridica o di rappresentarla, nel caso in cui a quest’ultima non sia stata data la possibilità di contestare la sussistenza di detto reato.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 22 November 2022
(WM (C‑37/20), Sovim SA (C‑601/20) v. Luxembourg Business Registers, joined cases C‑37/20 and C‑601/20)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 novembre 2022
(cause riunite C‑37/20 e C‑601/20, WM (C‑37/20), Sovim SA (C‑601/20) c. Luxembourg Business Registers)
La Corte di giustizia con tale sentenza puntualizza che l’art. 1, punto 15, lett. c), della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, è invalido in quanto esso ha modificato l’art. 30, par. 5, primo comma, lett. c), della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE, nel senso che detto art. 30, par. 5, primo comma, lett. c), prevede, nella sua versione così modificata, che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.
OTTOBRE 2022
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
SETTEMBRE 2022
Judgment of the Court (First Chamber) 15 September 2022
(Criminal proceedings against HN, case C‑420/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2022
(causa C‑420/20, Procedimento penale a carico di HN)
In sede di rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia interpreta l’art. 8, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per gli indagati e imputati nell’ambito di un procedimento penale di presenziare al proprio processo; inoltre, precisa che l’art. 8, par. 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che consenta lo svolgimento di un processo in assenza dell’indagato o imputato, mentre tale persona si trova al di fuori di tale Stato membro e nell’impossibilità di entrare nel territorio di quest’ultimo a causa di un divieto d’ingresso emesso nei suoi confronti dalle autorità competenti di detto Stato membro.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 15 September 2022
(DD, case C‑347/21)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 settembre 2022
(causa C‑347/21, DD)
La Corte precisa che l’art. 8, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e l’art. 3, par. 1, della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, devono essere interpretati nel senso che: qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l’audizione che si è svolta in assenza dell’imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest’ultima.
AGOSTO 2022
Judgment of the Court (First Chamber) 1 August 2022
(TL, case C-242/22 PPU)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° agosto 2022
(causa C-242/22 PPU, TL)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, e l’art. 3, par. 1, della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché l’art. 3, par. 1, lett. d), della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’art. 47 e dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti da dette disposizioni di tali direttive deve essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l’interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell’esistenza e della portata del suo diritto all’interpretazione e alla traduzione e, dall’altro, dell’esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest’ultimo.
LUGLIO 2022
Order of the Court (Eighth Chamber) 12 July 2022
(W O, J L, case C‑480/21)
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 12 luglio 2022
(causa C-480/21, W O, J L)
L’art. 1, parr. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo abbia la prova di carenze sistemiche o generalizzate in merito all’indipendenza della magistratura nello Stato membro emittente, in particolare per quanto riguarda la procedura di nomina dei membri della magistratura, tale autorità può rifiutarsi di consegnare tale persona: 1) sia con riguardo ad un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva o di un ordine di custodia, se detta autorità ritiene che, nelle circostanze particolari del caso, vi siano fondati motivi per sostenere che, tenuto conto, tra l’altro, delle informazioni fornite da tale persona circa la composizione del collegio dei giudici relativo al suo procedimento penale o a qualsiasi altra circostanza rilevante per la valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di tale collegio, si sia verificata una violazione del diritto fondamentale di tale persona ad un equo processo dinanzi ad un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge ex art. 47, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 2) sia nell’ambito di un MAE emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, se detta autorità ritiene che, nelle circostanze particolari del caso, vi siano fondati motivi per ritenere che, tenuto conto, tra l’altro, delle informazioni fornite dall’interessato in relazione alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale tale persona è perseguita, al contesto di fatto sotteso al MAE o a qualsiasi altra circostanza rilevante per la valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità del collegio giudicante suscettibile di essere chiamato a pronunciarsi nei confronti di tale persona, quest’ultima, se consegnata, corre un rischio concreto di violazione del citato diritto fondamentale.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 14 July 2022
(KL, case C-168/21)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 luglio 2022
(causa C‑168/21, KL)
L’art. 2, par. 4, e l’art. 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista da tali disposizioni, è soddisfatta nel caso in cui un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando i suddetti fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo. Inoltre, l’art. 2, par. 4, e l’art. 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, quando tale pena è stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.
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Regulation (EU) 2022/1190 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2022 amending Regulation (EU) 2018/1862 as regards the entry of information alerts into the Schengen Information System (SIS) on third-country nationals in the interest of the Union, in OJ L 185, 12.7.2022, pages 1-9
Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS), PE/16/2022/REV/1, in GU L 185, 12.7.2022, pp. 1-9
Il regolamento de quo intende colmare le lacune nella condivisione di informazioni sulle forme gravi di criminalità e sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri, garantendo che, su proposta di Europol, gli Stati membri possano inserire segnalazioni informative nel SIS su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione («segnalazioni informative»), al fine di rendere tali informazioni fornite da paesi terzi e da organizzazioni internazionali disponibili, direttamente e in tempo reale, agli agenti di prima linea negli Stati membri.
GIUGNO 2022
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 30 June 2022
(IR, case C-105/21)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 30 giugno 2022
(causa C‑105/21, IR)
La Corte asserisce che gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584/GAI, non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d’arresto la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, fintantoché detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d’arresto e non è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo. Inoltre, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che impone all’autorità giudiziaria emittente di procedere, quanto più possibile, ad un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale che le consenta di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, la quale osta a che, in forza del diritto nazionale, tale autorità sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 16 June 2022
(DB, LY c. Nachalnik na Rayonno upravlenie – Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra, case C-520/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 giugno 2022
(causa C‑520/20, DB, LY c. Nachalnik na Rayonno upravlenie – Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 39 della decisione 2007/533/GAI sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute a dare esecuzione ad una segnalazione inserita nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione riguardante un oggetto, anche qualora queste ultime nutrano dubbi sui motivi di introduzione di una siffatta segnalazione quali enunciati all’art. 38, par. 1, di tale decisione.
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Judgment of the (Tenth Chamber) 29 June 2022
(International Cooperation Srl v. European Commission, case T-609/20)
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) 29 giugno 2022
(causa T‑609/20, LA International Cooperation Srl c. Commissione europea)
La Corte respinge il ricorso, ritenendo che l’esclusione della società in oggetto per un periodo di quattro anni sia adeguata e proporzionata nel caso in esame. Il Tribunale ha, infatti, constatato che la ricorrente ha commesso atti di corruzione e gravi illeciti professionali, ovvero atti sono molto gravi per loro stessa natura, dal momento che la condotta della ricorrente era finalizzata a corrompere funzionari della pubblica amministrazione della Repubblica di Macedonia del Nord al fine di ottenere un vantaggio concorrenziale sugli altri offerenti; inoltre si deve anche tener conto della gravità dell’incidenza di tali atti sugli interessi finanziari dell’Unione, atteso che essi riguardano una somma superiore a EUR 1,7 milioni. Per quanto riguarda gli elementi invocati dalla ricorrente, è vero che le relazioni sui controlli in loco menzionano la sua «ottima» e «piena» cooperazione nel corso di tali controlli, tuttavia, è altrettanto vero che, come sostiene la Commissione, la ricorrente aveva l’obbligo giuridico di cooperare con l’OLAF. In ogni caso, occorre constatare che, nel caso in esame, la condotta della ricorrente al momento dell’indagine può avere solo una lieve incidenza sul grado di severità della sanzione, tenuto conto della gravità degli atti in questione.
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Regulation (EU) 2022/991 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 amending Regulation (EU) 2016/794, as regards Europol’s cooperation with private parties, the processing of personal data by Europol in support of criminal investigations, and Europol’s role in research and innovation, in OJ L 169, 27.6.2022, pages 1-42
Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione, in GU L 169, 27.6.2022, pp. 1-42
Il presente regolamento intende attribuire a Europol compiti aggiuntivi così da consentirle di sostenere meglio le autorità competenti nazionali degli Stati membri, preservando appieno le competenze degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale di cui all’art. 4, par. 2, TUE. Esso muove dalla considerazione che il rafforzamento del mandato di Europol dovrebbe essere equilibrato da un potenziamento delle garanzie dei diritti fondamentali, nonché dall’aumento della rendicontabilità, della responsabilità e del controllo, compresi il controllo di natura parlamentare e il controllo attraverso il consiglio di amministrazione di Europol; inoltre, per consentire a Europol di adempiere al suo mandato rafforzato, dovrebbe essere disposte risorse umane e finanziarie adeguate a sostenere i suoi compiti aggiuntivi.
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Publication of Regulation (EU) 2022/850 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on a computerised system for the cross-border electronic exchange of data in the area of judicial cooperation in civil and criminal matters (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726, in OJ L 150 of 1.6.2022, pages 1-19
Pubblicazione del Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, in GU L 150 del 1.6.2022, pagg. 1-19
Il presente regolamento si applica allo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale mediante il sistema e-CODEX in conformità degli atti giuridici dell’Unione adottati in tale settore. Tale sistema di comunicazione nell’ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online è un sistema decentrato e interoperabile per le comunicazioni transfrontaliere al fine di facilitare lo scambio elettronico di dati, che comprende qualsiasi contenuto trasmissibile per via elettronica in modo rapido, sicuro e affidabile nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
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Publication of Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 on addressing the dissemination of terrorist content online, in OJ L 172 of 17.5.2021, pp. 79-109
Pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/19/2021/INIT, in GU L 172 del 17.5.2021, pagg. 79-109
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per contrastare l’uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione al pubblico di contenuti terroristici online, in particolare: a) obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione o la disabilitazione dell’accesso a tali contenuti; b) misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare, nel rispetto del diritto dell’Unione e fatte salve adeguate salvaguardie a tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.
Si segnala inoltre…
Council Decision (EU) 2022/895 of 24 May 2022 authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for a comprehensive international convention on countering the use of information and communications technologies for criminal purposes, in OJ L 155 of 8.6.2022, pages 42-48
Decisione (UE) 2022/895 del Consiglio del 24 maggio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati, a nome dell’Unione europea, per una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali, ST/8796/2022/INIT, in GU L 155 del 8.6.2022, pagg. 42-48
MAGGIO 2022
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 19 May 2022
(case C‑569/20, IR)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 maggio 2022
(causa C‑569/20, IR)
Con tale sentenza la Corte di giustizia precisa che gli artt. 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 12 May 2022
(RR, JG, case C-505/20)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 12 maggio 2022
(causa C‑505/20, RR, JG)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 8, par. 1, della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, quando dei beni sono congelati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni. Inoltre, l’art. 4, par. 1, della direttiva 2014/42 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente ad un terzo in buona fede ed utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell’imputato.
Si segnala inoltre…
Regulation (EU) 2022/838 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 amending Regulation (EU) 2018/1727 as regards the preservation, analysis and storage at Eurojust of evidence relating to genocide, crimes against humanity, war crimes and related criminal offences, in O J L 148, 31.5.2022, pp. 1-5
Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, PE/18/2022/REV/1, in GU L 148, 31.5.2022, p. 1-5
APRILE 2022
Judgment of the Court (Seventh Chamber) 7 April 2022
(D.B., case C‑150/21)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 aprile 2022
(causa C‑150/21, D.B.)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 1, lett. a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria ad una persona fisica e che sia stata resa da un’autorità dello Stato membro della decisione diversa da un’autorità giudiziaria, a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi ad un procuratore soggetto all’autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, purché l’accesso a detta autorità giudiziaria non sia sottoposto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile.
MARZO 2022
Judgment of the Court (Eighth Chamber) 24 March 2022
(case C‑126/21, European Commission v. Ireland)
Sentenza della Corte (Ottava sezione) 24 marzo 2022
(Commissione europea c. Irlanda, causa C-126/21)
Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che l’Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2009/829/GAI sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare e non avendo notificato il testo di tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi previsti dall’art. 27 di tale decisione quadro, ai sensi del quale “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 1° dicembre 2012. 2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro”.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 24 March 2022
(European Commission v. Ireland, case C‑125/21)
Sentenza della Corte (Ottava sezione) 24 marzo 2022
(causa C-125/21, Commissione europea c. Irlanda)
Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che l’Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea e non avendo notificato il testo di tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 29, parr. 1 e 2 ) di tale decisione quadro, ai sensi del quale “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 5 dicembre 2011. 2. Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni dalla Commissione, il Consiglio esamina entro il 5 dicembre 2012 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro”.
FEBBRAIO 2022
Judgment of the Court (Grand Chamber) 22 February 2022
(X (C‑562/21 PPU), Y (C‑563/21 PPU), joined Cases C‑562/21 PPU and C‑563/21 PPU)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 febbraio 2022
(cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, X (C‑562/21 PPU), Y (C‑563/21 PPU))
L’art. 1, parr. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto laddove: nell’ambito di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di siffatto collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito dall’art. 47, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia stato violato, e nell’ambito di un MAE emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, questa stessa autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che la persona in parola corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.
GENNAIO 2022
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 gennaio 2022
(causa C‑351/20 P, Liviu Dragnea)
Judgment of the Court (Third Chamber) 13 January 2022
(case C‑351/20 P, Liviu Dragnea)
In sede di ricorso di annullamento, tra le altre cose, la Corte precisa che il rifiuto dell’OLAF di avviare un’indagine sullo svolgimento delle indagini precedenti non può essere considerato un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, e che detto rifiuto non costituisce dunque una decisione impugnabile con un ricorso di annullamento sulla base dell’art. 263 TFUE. Al riguardo, nessuna disposizione del regolamento n. 883/2013 attribuisce alle persone fisiche e giuridiche, a prescindere dal fatto che si tratti o no di «persone interessate» ai sensi dell’art. 2, punto 5, di tale regolamento, il diritto di chiedere all’OLAF di avviare un’indagine sulle sue stesse indagini precedentemente svolte. Inoltre, un atto che non contenga alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente costituisce un atto meramente confermativo di quest’ultimo e non può, pertanto, avere l’effetto di far decorrere un nuovo termine di ricorso. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato, nelle sue lettere indirizzate all’OLAF, a contestare le conclusioni di quest’ultimo contenute nelle relazioni finali relative alle indagini precedenti e gli atti procedurali che hanno condotto a tali conclusioni, senza fornire elementi nuovi e sostanziali. Sul punto – ricorda la Corte – un motivo di impugnazione che si limiti ad affermazioni generiche e che non contenga indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Inoltre la Corte afferma che l’OLAF avrebbe dovuto esaminare la domanda di accesso del ricorrente alla luce del regolamento n. 1049/2001 e fosse quindi tenuto ad informare il ricorrente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi dell’art. 7, par. 2, di quest’ultimo regolamento.
DICEMBRE 2021
Judgment of the Court (Third Chamber) 16 December 2021
(AB, CD, EF, NO, JL, GH, IJ, LM, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG, case C-203/20)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 dicembre 2021
(causa C‑203/20, AB, CD, EF, NO, JL, GH, IJ, LM, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona contro la quale è stata esercitata l’azione penale e questa è stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un’amnistia e ripresa a seguito dell’adozione di una legge che revoca tale amnistia e annulla detta decisione giurisdizionale, qualora quest’ultima sia stata adottata prima di qualsiasi esame della responsabilità penale della persona interessata. Inoltre, la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, deve essere interpretata nel senso che essa non è applicabile ad un procedimento di natura legislativa relativo alla revoca di un’amnistia né a un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla Costituzione nazionale.
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Judgment of the Court (Four Chamber) 16 December 2021
(HP, case C-724/19)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 dicembre 2021
(causa C‑724/19, HP)
L’art. 2, lett. c), punto i), della direttiva 2014/41/UE, relativa all’ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che osta a che nella fase istruttoria del procedimento penale il pubblico ministero sia competente all’emissione di un OEI, ai sensi della suddetta direttiva, finalizzato all’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, quando, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, l’adozione di un atto di indagine per l’accesso a dati siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice. Inoltre, l’art. 6 e l’art. 9, parr. 1 e 3, della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che il riconoscimento da parte dell’autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, emesso per l’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, non può sostituire i requisiti previsti nello Stato di emissione nel caso in cui tale ordine sia stato emesso indebitamente dal pubblico ministero, quando, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, l’adozione di un atto di indagine per l’acquisizione di dati siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice.
Si segnala inoltre…
Communication from the Commission to the European parliament and the Council on stepping up the fight against environmental crime, Brussels, 15.12.2021, COM(2021) 814 final
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale, Bruxelles, 15.12.2021, COM(2021) 814 final
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on information exchange between law enforcement authorities of Member States, repealing Council Framework Decision 2006/960/JHA, Brussels, 8.12.2021, COM(2021) 782 final
La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sullo scambio di informazioni tra le autorità di polizia degli Stati membri dell’Unione europea al fine di fornire risposte più efficaci e coordinate alle minacce transnazionali ed assicurare una formazione comune delle forze di polizia, incentivando nuovi programmi di scambio.
NOVEMBRE 2021
Judgment of the Court (First Chamber) 11 November 2021
(Ivan Gavanozov, case C-852/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2021
(causa C‑852/19, Ivan Gavanozov)
La Corte di giustizia con tale sentenza chiarisce che l’art. 14 della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, letto in combinato disposto con l’art. 24, par. 7, della medesima direttiva e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro di emissione di un ordine europeo di indagine la quale non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di un OEI avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione di un’audizione di testimoni mediante videoconferenza. Inoltre – aggiunge – l’art. 6 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 4, par. 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta all’emissione, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione dell’audizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di detto ordine europeo di indagine.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 16 November 2021
(WB, XA, YZ, DT, ZY, AX, BV, CU, joined cases C‑748/19 to C‑754/19)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 novembre 2021
(cause riunite da C‑748/19 a C‑754/19, WB, XA, YZ, DT, ZY, AX, BV, CU)
La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 19, par. 1, co. 2, TUE, letto alla luce dell’art. 2 TUE, nonché l’art. 6, parr. 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 23 November 2021
(IS, case C-564/19)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 novembre 2021
(causa C‑564/19, IS)
Con riguardo al rinvio pregiudiziale la Corte precisa che l’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati, a seguito di un’impugnazione nell’interesse della legge, l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore ai sensi di tale disposizione, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda. Il principio del primato del diritto dell’Unione impone, dunque, a detto giudice di grado inferiore di annullare siffatta decisione del giudice supremo nazionale. Inoltre, l’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest’ultimo ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di tale disposizione.
Si segnala inoltre…
Publication of the European Parliament resolution of 20 January 2021 on the implementation of the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States (2019/2207(INI)), in OJ C 456 of 10.11.2021, pages 2-13
Pubblicazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull’attuazione del mandato d’arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri (2019/2207(INI)), in GU C 456 del 10.11.2021, pagg. 2–13
OTTOBRE 2021
Judgment of the Court (Third Chamber) 28 October 2021
(Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo v. ZV, AX, «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD, case C-319/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2021
(causa C‑319/19, procedimento Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo c. ZV, AX, «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD)
Con tale sentenza i giudici di Lussemburgo dichiarano che la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che non si applica ad una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati.
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Judgment of the Court (Third Chamber) 21 October 2021
(Criminal proceedings against DR and TS, joined cases C-845/19 and C-863/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2021
(cause riunite C‑845/19 e C‑863/19, procedimenti penali a carico di DR, TS)
La direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione di questo reato si collocano all’interno di un unico Stato membro. Inoltre, la medesima direttiva deve essere interpretata nel senso che non prevede unicamente la confisca dei beni che costituiscono un vantaggio economico derivante dal reato per il quale l’autore dello stesso è stato condannato, ma contempla altresì la confisca dei beni appartenenti a tale autore del reato relativamente ai quali il giudice nazionale investito della causa sia convinto che derivano da altre condotte criminose, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 8, par. 8, di tale direttiva e a condizione che il reato di cui detto autore è stato dichiarato colpevole figuri tra quelli elencati all’art. 5, par. 2, di detta direttiva e sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico ai sensi di quest’ultima. Infine, l’art. 8, parr. 1, 7 e 9, della direttiva 2014/42, letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, la quale permetta la confisca, a favore dello Stato, di un bene di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 21 October 2021
(ZX, case C‑282/20)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 21 ottobre 2021
(causa C‑282/20, ZX)
L’art. 6, par. 3, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non prevede alcun rimedio procedurale che consenta di sanare, a seguito dell’udienza preliminare in un procedimento penale, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione e che pregiudicano il diritto dell’imputato di ricevere informazioni dettagliate sull’accusa. Inoltre, l’art. 6, par. 3, della direttiva 2012/13 e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio deve procedere, quanto più possibile, ad un’interpretazione conforme della normativa nazionale sulla modifica dell’imputazione, che permetta al pubblico ministero di sanare le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione durante l’udienza di trattazione, salvaguardando, nel contempo, in modo effettivo ed efficace, i diritti della difesa dell’imputato. Soltanto ove il giudice del rinvio ritenga che un’interpretazione conforme in tal senso non risulti possibile, lo stesso deve disapplicare la disposizione nazionale che vieta di sospendere il procedimento giurisdizionale e di restituire gli atti al pubblico ministero affinché egli formuli un nuovo atto di imputazione.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) 14 October 2021
(Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, già Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice v. NE, case C-360/20)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 ottobre 2021
(causa C‑360/20, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, già Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice c. NE)
La nozione di «frode che lede gli interessi finanziari» dell’Unione europea, di cui all’art. 1, par. 1, lett. a), della convenzione elaborata in base all’art. K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, deve essere interpretata nel senso che include l’utilizzo di dichiarazioni false o inesatte presentate successivamente all’esecuzione del progetto che beneficia di un finanziamento, per creare l’illusione del rispetto degli obblighi previsti durante il periodo di sostenibilità del progetto. Inoltre, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che impone ad un giudice nazionale di interpretare le disposizioni del diritto nazionale in modo conforme agli obblighi derivanti dall’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con l’art. 1, par. 1, lett. a), della convenzione elaborata in base all’art. K.3 del TUE relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, purché una siffatta interpretazione non comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene.
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Judgment of the Court (First Chamber) 6 October 2021
(LU, case C-136/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2021
(causa C‑136/20, LU)
La Corte di giustizia in tale sentenza chiarisce che l’art. 5, par. 1, della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che l’autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti da tale decisione quadro, non può, in linea di principio, rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione ad una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora l’autorità dello Stato della decisione abbia qualificato il reato in questione, nel certificato di cui all’articolo 4 di detta decisione quadro, come rientrante in una delle categorie di reati per i quali detto art. 5, par. 1, non ha previsto alcuna verifica della doppia punibilità del fatto.
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Judgment of the Court (First Chamber) 6 October 2021
(D.P., case C‑338/20)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2021
(causa C‑338/20, D.P.)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 20, par. 3, della decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che consente all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di dare esecuzione ad una decisione, ai sensi dell’art. 1, lett. a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla traduzione, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi della decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, e senza che gli sia stata offerta la possibilità di ottenere una traduzione siffatta dietro sua richiesta.
SETTEMBRE 2021
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 2 September 2021
(XK, case C‑66/20)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 settembre 2021
(causa C‑66/20, XK)
La Corte nel dichiarare irricevibile la questione pregiudiziale presentata nell’ambito di una domanda di esecuzione, in Italia, di un ordine europeo di indagine chiarisce che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente una controversia e se essi sono chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione avente carattere giurisdizionale. Orbene, quando agisce in qualità di autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, ai sensi dell’art. 2, lett. d), della direttiva 2014/41, una Procura italiana, quale la Procura di Trento, non è chiamata a dirimere una controversia e non può, di conseguenza, essere considerata come soggetto esercitante una funzione giurisdizionale.
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Judgment of the Court (Second Chamber) 2 September 2021
(Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov v. LG, MH, case C‑790/19)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 settembre 2021
(causa C‑790/19, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov c. LG, MH)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 1, par. 2, lett. a), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di tale disposizione, possa essere commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali di cui trattasi.
OTTOBRE 2024
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
LUGLIO 2021
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
GIUGNO 2021
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
MAGGIO 2021
Judgment of the Court (Grand Chamber) 12 May 2021
(WS v. Bundesrepublik Deutschland, case C‑505/19)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 maggio 2021
(causa C‑505/19, WS c. Bundesrepublik Deutschland)
L’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, nonché l’art. 21, par. 1, TFUE, letti alla luce dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’arresto provvisorio, da parte delle autorità di uno Stato parte dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o da parte di quelle di uno Stato membro, di una persona interessata da un avviso rosso pubblicato dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) su richiesta di uno Stato terzo, a meno che non sia accertato, in una decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte di detto accordo o in uno Stato membro, che tale persona è già stata giudicata in via definitiva rispettivamente da uno Stato parte del suddetto accordo o da uno Stato membro per gli stessi fatti su cui si basa detto avviso rosso. Inoltre, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, lette alla luce dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano al trattamento dei dati personali contenuti in un avviso rosso emesso dall’Interpol, fintanto che non sia stato accertato, con decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o in uno Stato membro, che con riferimento ai fatti su cui detto avviso si basa si applica il principio del ne bis in idem, purché un simile trattamento soddisfi le condizioni previste da tale direttiva, in particolare in quanto esso è necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente, ai sensi dell’art. 8, par. 1, della suddetta direttiva.
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Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council of 29 april 2021 on Addressing the Dissemination of Terrorist Content Online (text with eea relevance), in OJ L 172 of 17.5.2021, pages 79-109
Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/19/2021/INIT, in GU L 172 del 17.5.2021, pagg. 79–109
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per constrastare l'uso improprio dei servizi ai fini della diffusione al pubblico di contenuti terroristici online, in particolare obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione o la disabilitazione dell’accesso a tali contenuti, nonché misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare, nel rispetto del diritto dell’Unione e fatte salve adeguate salvaguardie a tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica, in modo da individuare ed assicurare la rapida rimozione dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting e facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, Europol.
APRILE 2021
Judgment of the Court (Fourth Chamber) 15 April 2021
(AV, case C‑221/19)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 aprile 2021
(causa C‑221/19, AV)
Il combinato disposto dell’art. 8, parr. da 2 a 4, dell’art. 17, parr. 1 e 2, e dell’art. 19 della decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più pene irrogate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza di suddetta decisione quadro, nel primo Stato membro. Una siffatta sentenza cumulativa non può tuttavia condurre ad un adattamento della durata o della natura di queste ultime pene che ecceda i rigorosi limiti previsti all’art. 8, parr. da 2 a 4, di detta decisione quadro; ad una violazione dell’obbligo, imposto dall’art. 17, par. 2, di quest’ultima, di dedurre integralmente il periodo di privazione della libertà già eventualmente scontato dalla persona condannata nello Stato di emissione dalla durata totale della privazione della libertà personale da eseguire nello Stato di esecuzione; o ad una revisione delle pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro, in violazione dell’art. 19, par. 2, della decisione quadro in parola.
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Judgment of Court (Fifth Chamber) 29 April 2021
(X, case C-665/20 PPU)
Sentenza della Corte (Quinta sezione) 29 aprile 2021
(causa C-665/20 PPU, X)
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 3, par. 2, e l’art. 4, par. 5, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che la nozione di “stessi fatti”, contenuta in queste due disposizioni, deve essere oggetto di un’interpretazione uniforme. Inoltre, l’art. 4, par. 5, della decisione quadro 2002/584, come modificato dalla decisione quadro 2009/299, che subordina l’applicazione del motivo facoltativo di non esecuzione previsto da tale disposizione alla condizione che, in caso di una condanna, la sanzione è stata eseguita, se è attualmente in corso di esecuzione o se non può più essere eseguita secondo le leggi del paese di condanna, deve essere interpretato nel senso che questa condizione è soddisfatta quando il ricercato è stato condannato definitivamente per gli stessi fatti ad una pena detentiva, parte della quale è stata eseguita nel paese terzo in cui è stata pronunciata la sentenza, beneficiando, per la parte rimanente, di una remissione della pena concessa da un’autorità extragiudiziale di questo paese, ovvero di una misura di clemenza generale che avvantaggi anche le persone condannate per fatti gravi e che non derivi da considerazioni oggettive di politica penale.
MARZO 2021
Judgment of the Court (First Chamber) 10 March 2021
(PI, case C‑648/20 PPU)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 marzo 2021
(causa C‑648/20 PPU, PI)
La Corte precisa che l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte, deve essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il MAE quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’art. 6, par. 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 17 March 2021
(JR, case C‑488/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 marzo 2021
(causa C‑488/19, JR)
L’art. 1, par. 1, e l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI devono essere interpretati nel senso che un mandato d’arresto europeo può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l’esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali Stati, la sentenza in questione sia stata riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Tuttavia, l’emissione del MAE è soggetta alla condizione, da un lato, che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi e, dall’altro, che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente abbia rispettato i diritti fondamentali e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Inoltre, l’art. 4, punto 7, lett. b), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consenta l’esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, in un caso in cui il reato oggetto di detto mandato d’arresto sia stato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo, nella fattispecie il Regno di Norvegia, che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.
FEBBRAIO 2021
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 February 2021
(DB v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), case C-481/19)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021
(causa C-481/19, DB c. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob))
La Corte di giustizia precisa che l’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.
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Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on control of the acquisition and possession of weapons (codification), Brussels, 17 February 2021, PE-CONS 56/20
Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione), Bruxelles,17 febbraio 2021,PE-CONS 56/20
Con tale direttiva si intende, in particolare, stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati devono essere vietate oppure subordinate ad un’autorizzazione o ad una dichiarazione; migliorare la tracciabilità di tutte le armi da fuoco; stabilire norme comuni dell’Unione in materia di marcatura.
GENNAIO 2021
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 28 January 2021
(IR, case C-649/19)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2021
(causa C‑649/19, IR)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, afferma che l’art. 4, in particolare il suo par. 3 (“La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria”), l’art. 6, par. 2 (“Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate”), e l’art. 7, par. 1 (“Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati”), della direttiva 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.
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Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 January 2021
(Criminal proceedings against Spetsializirana prokuratura, case C-414/20 PPU)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021
(causa C-414/20 PPU, Procedimento penale a carico di MM.)
L’art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/CAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che la qualità di “autorità giudiziaria emittente” non è soggetta all’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emettere il MAE e della decisione nazionale cui accede. Inoltre, l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che un MAE deve essere considerato invalido se non è basato su un “mandato d’arresto [nazionale] o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente la stessa forza”, ai sensi della presente disposizione. In assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale allo scopo di monitorare le condizioni alle quali un MAE è stato emesso da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia nello Stato membro non è essa stessa un tribunale, la decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto alla tutela giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale investito di un appello di contestare la legittimità del mantenimento della custodia cautelare di “una persona che è stata consegnata in base ad un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di un atto nazionale che non può essere qualificato come mandato d’arresto [nazionale] o altra decisione esecuzione giudiziaria avente la stessa forza”, ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. c), di tale decisione quadro, e in cui viene sollevato un motivo vertente sull’invalidità del mandato d’arresto europeo ai sensi del diritto dell’Unione, per dichiararsi competente a svolgere tale controllo di validità. Spetta, quindi, al giudice del rinvio decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, quali conseguenze potrebbe avere l’assenza di un siffatto atto nazionale, quale base giuridica del mandato d’arresto europeo in questione, ovvero se mantenere o meno l’imputato in custodia cautelare.
Si segnala inoltre…
Internal rules of procedure of the European Public Prosecutor’s Office (2021/C 22/03), in OJ C 22 of 21.1.2021, pages 3-31
Regolamento interno della Procura europea 2021/C 22/03, in GU C 22 del 21.1.2021, pp. 3-31