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Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e diritti della persona

Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e diritti della persona

Sezione curata da Gaetano D’Avino e Rossana Palladino

 

Lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia costituisce, in sé, concetto di non agevole definizione, anche in ragione del carattere "evolutivo" che lo contraddistingue e della natura programmatica che (ancora) caratterizza molte delle norme ad esso afferenti; del resto, a ben vedere, un'idea evolutiva è alla base della sua stessa genesi, strettamente legata al cammino progressivamente intrapreso dalla Comunità europea verso una dimensione nuova, connotata in senso non esclusivamente mercantilistico. Trattasi senz'altro di "Spazio fisico", i cui confini coincidono con quelli degli stessi Stati che lo compongono e laddove, cadute le frontiere interne, è assicurata innanzitutto la libertà di circolazione; ma trattasi anche e soprattutto di "Spazio giuridico", al centro del quale è posta la "persona": inteso in tale senso, esso travalica i suddetti limiti territoriali e trascende dalla qualità di cittadino. È questo il portato dell'assunta rilevanza, nel sistema unionistico, dei diritti fondamentali, che proprio nello "Spazio" trovano il loro campo elettivo d'applicazione.
Lo scopo della presente sezione é quello di  dar conto  dell'opera compiuta dalle istituzioni dell’Unione europea – in senso legislativo e giurisprudenziale - di attribuzione e riconoscimento dei diritti dei cittadini europei e dei diritti della persona in quanto tale, proprio nella consapevolezza, cui si cercherà di dare riscontro scientifico, di un  percorso evolutivo in itinere.
La concreta realizzazione di un effettivo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne - che del medesimo Spazio costituisce il primo e fondamentale momento realizzativo - non possono poi prescindere dall'attuazione di una politica comune (o quantomeno tendenzialmente tale) in materia d'asilo, immigrazione e controllo alle frontiere esterne. A questo fine risulta orientato l'intero Capo II del Titolo IV, evidentemente ispirato ad ambiziosi volet politico-giuridici, a loro volta riconducibili a tre macro-obiettivi fondamentali, della cui realizzazione la presente sezione pure cercherà di dar conto: i) in primis, quello diretto ad affiancare, alla eliminazione dei controlli alle frontiere interne, un'efficace sorveglianza delle frontiere esterne e l'instaurazione progressiva di un sistema integrato di gestione delle stesse; ii) in secondo luogo, lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo e protezione sussidiaria e temporanea, proprio a conferma della rilevanza, nel sistema unionistico, dei diritti fondamentali;
iii) da ultimo, e senza per questo voler operare alcuna graduazione, lo sviluppo di una politica comune dell'immigrazione, che, garantendo l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi, possa consentire la gestione efficace dei flussi migratori nonché la prevenzione ed il contrasto all'odioso fenomeno della tratta di esseri umani, cosicché la concreta realizzazione - in senso sia fisico che giuridico - di uno Spazio europeo possa costituire la "bandiera" dei valori supremi comuni agli Stati membri.
Nella presente sezione è monitorata l'attività delle Istituzioni europee (in particolare, emanazione di atti di diritto derivato, adozione di atti preparatori, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) sugli aspetti sopra descritti, a partire da gennaio 2013. 

Per l'invio di contributi: slsg@unisa.it 

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The European area of freedom, security and justice and human rights

Section by Gaetano D’Avino and Rossana Palladino


The European area of freedom, security and justice (hereinafter, the Area) in itself is not easy to define, partly because of its "evolutionary" character and the programmatic nature which (yet) characterizes many of the rules related to it; in fact, an evolutionary idea is at the base of its very genesis, closely linked to the European Community’s progressive path towards a new dimension, not exclusively mercantilist. It is certainly a "physical space", whose borders coincide with those of the States that compose it and where, once internal borders have fallen, freedom of movement is first and foremost guaranteed; but it is also and above all a "juridical area", at the centre of which the "person" is placed: understood in this sense, it goes beyond the above-mentioned territorial limits and transcends from the status of citizen. This is the consequence of the importance assumed in the European Union by fundamental rights, which in the "Space" find their elective field of application.

The purpose of this section is to give an account of the work carried out by the institutions of the European Union - in legislative and jurisprudential terms - of attributing and recognizing the rights of European citizens and the rights of the individual as such, in the awareness, of which we will try to provide scientific and scholarly support, that it is an ongoing evolutionary process.

The concrete achievement of a genuine area of freedom, security and justice and the abolition of controls on persons at internal borders, which is the first and fundamental stage in the implementation of the Area, must also be accompanied by the implementation of a common - or at least would-be common - policy on asylum, immigration and external border control. The whole Chapter II of Title IV is oriented towards this goal, clearly inspired by an ambitious political-legal agenda that can be traced back to three basic macro-targets, on which this section will also attempt to report: (i) firstly, the objective of coupling the elimination of internal border controls with effective surveillance of external borders and the gradual establishment of an integrated system for managing them; (ii) secondly, the development of a common policy on asylum and subsidiary and temporary protection, confirming the importance of fundamental rights in the Union system; (iii) last but not least, the development of a common immigration policy which, by ensuring fair treatment of third-country nationals, can make it possible to manage migration flows effectively as well as to prevent and combat the odious phenomenon of human-trafficking, so that the concrete realization - both physical and legal - of a European area can be the "flag" of the supreme values common to the Member States.
This section monitors the activities of the European institutions (in particular, secondary legislation, preparatory acts, the judgments of the Court of Justice of the European Union) on the above aspects, starting from January 2013.

To send contributionswrite to: slsg@unisa.it

 

APRILE 2026

Judgment of the Court (Fifth Chamber) 23 April 2026
(Freie Hansestadt Bremen v. DT, case C-446/24)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 aprile 2026
(Freie Hansestadt Bremen v. DT, case C-446/24)
Una normativa nazionale in forza della quale si impone l’adozione, in linea di principio, di un divieto di ingresso nel territorio degli Stati membri a tempo illimitato nei confronti di un cittadino di un paese terzo soggetto a una decisione di rimpatrio – fondata sull’esistenza di una minaccia terroristica – è compatibile con la cd. direttiva rimpatri(direttiva 2008/115/CE) purché l’autorità nazionale competente possa tenere debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso concreto al fine di giustificare la constatazione dell’esistenza di una tale minaccia nonché l’applicabilità di tale normativa nel caso concreto.

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Judgment of the Court (Full Court) 21 April 2026
(European Commission c. Hungary, case C-769/22)

Sentenza della Corte (Seduta plenaria) 21 aprile 2026
(Commissione europea c. Ungheria, causa C-769/22)
La Corte accerta l’inadempimento dell’Ungheria per aver adottato una serie di disposizioni contenute nella legge n. LXXIX del 2021 che reca misure più rigorose nei confronti delle persone condannate per pedofilia e che modifica alcune leggi adottate nell'interesse della protezione dei minori. In particolare, la Corte dichiara che tali misure: violano la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e la direttiva servizi (2006/123/CE), ostacolando la libera prestazione dei servizi; sono incompatibili con la direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE), incidendo illegittimamente su contenuti e pubblicità; contrastano con diversi diritti fondamentali garantiti dalla Carta (artt. 1, 7, 8, 11 e 21), tra cui dignità, vita privata, libertà di espressione e non discriminazione; violano il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), quanto al trattamento di dati sensibili; integrano altresì una violazione dei valori dell’Unione di cui all’art. 2 TUE

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 16 April 2026
(X and o. v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, joined cases C-50/24, C-55/24)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 aprile 2026
(X e a. c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cause riunite C-50/24, C-55/24)
Una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in una zona di transito da un richiedente che, durante tale procedura, è trattenuto in un luogo del territorio dello Stato membro di cui trattasi che non è geograficamente situato alla frontiera di tale Stato, ma è assimilato dalla normativa nazionale a un luogo situato a detta frontiera, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 43 della direttiva 2013/32/UE. Quest’ultima non osta a che uno stesso luogo di trattenimento sia, nell’ambito di una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale, in un primo momento assimilato a un «luogo situato alla frontiera» poi, in un secondo momento, dopo che il richiedente è stato autorizzato a entrare nel territorio a causa della scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, di tale direttiva, considerato come un «luogo nel territorio». Lo Stato membro di cui trattasi deve tuttavia garantire che il richiedente sia informato della modifica della sua situazione giuridica.



MARZO 2026

Judgment of the Court (Fifth Chamber) 26 March 2026
(case C-819/25 PPU, Madame X et Monsieur Y, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de A, B, C et D v. État belge)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 marzo 2026
(causa C-819/25 PPU, Madame X et Monsieur Y, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de A, B, C et D c. État belge)
Uno Stato membro non è tenuto, nel caso di un cittadino di un paese terzo al quale sia stato concesso un visto ai fini del ricongiungimento familiare, subordinatamente alla verifica della sua identità e dell’autenticità dei documenti allegati alla domanda di visto presentata a distanza - verifica che richiede la comparizione personale presso una sede diplomatica o consolare di tale Stato membro - a organizzare e garantire il trasferimento di tale persona verso tale luogo né a contattare uno o più paesi terzi al fine di facilitare tale trasferimento, in una situazione in cui è impossibile per la suddetta persona recarsi in tale luogo. In tal senso è da interpretarsi l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, letto in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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 Judgment of the Court (Eighth Chamber) 26 March 2026

(case C‑202/25, HG v. Minister van Asiel en Migratie)

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 26 marzo 2026

(causa C‑202/25, HG c. Minister van Asiel en Migratie)
L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) osta all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui status di protezione sussidiaria sia stato revocato, qualora sia accertato che un allontanamento di tale cittadino di un paese terzo verso il paese di destinazione previsto è escluso in forza del principio di non-refoulement.

 

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Judgment of the Court (First Chamber) 12 March 2026

(case C‑477/24, Minister for Justice v. I.T.)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 marzo 2026

(causa C‑477/24, Minister for Justice c. I.T.)
La Corte ha intepretato l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 nel senso che il fatto che un cittadino dell’Unione, che soggiorna nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, percepisca un’indennità di disoccupazione a carico di tale Stato membro non dev’essere riconosciuto, come tale, da parte dell’autorità di detto Stato membro competente a rilasciare le carte di soggiorno, quale prova sufficiente del fatto che tale persona si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria «debitamente comprovata», ai sensi di tale disposizione. Inoltre, La direttiva 2004/38, letta alla luce del principio generale di buon andamento dell’amministrazione e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) implica che l’autorità nazionale competente a rilasciare le carte di soggiorno ha l’obbligo di comunicare a un richiedente, cittadino di un paese terzo, o al suo rappresentante, il suo fascicolo, prima di adottare una decisione sulla proroga del suo diritto di soggiorno o sul rilascio di una carta di soggiorno quando i documenti del fascicolo in questione contengono informazioni relative, in particolare, ai periodi di occupazione della sua ex moglie cittadina dell’Unione e quest’ultima ha rifiutato di comunicare tali informazioni a detto cittadino, dopo essere stata invitata a farlo dal medesimo.

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Judgment of the Court (Second Chamber) 12 March 2026
(case C-43/24, K.M.H. v. Obshtina Stara Zagora)

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 marzo 2026

(causa C‑43/24, K.M.H. c. Obshtina Stara Zagora)
Non è conforme all’art. 21 TFUE e all’art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE – letti alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - una normativa di uno Stato membro che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, quali il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri dello stato civile di tale Stato membro, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro.  Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice di uno Stato membro sia vincolato dall’interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla corte costituzionale di tale Stato membro, che può costituire un ostacolo giuridico all’iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 5 March 2026

(case C‑489/24, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. X)

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 5 marzo 2026

(causa C‑489/24, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. X)
Dall’interpretazione dell’art. 31, par. 3, co. 3, lett. b) della cd. direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE) discende che uno Stato membro può decidere più volte e in modo consecutivo di prorogare il termine applicabile alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito, purché tale Stato membro sia in grado di dimostrare, da un lato, che, nonostante gli sforzi compiuti per far fronte all’afflusso simultaneo di domande di protezione internazionale, esso non ha disposto di un tempo sufficiente per adempiere al suo obbligo di assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti per consentirle di trattare tali domande in modo adeguato ed esaustivo e, dall’altro, che la durata cumulativa delle proroghe successive non supera né il tempo che gli è necessario per rispettare tale obbligo né il termine massimo di ventuno mesi dalla presentazione di una specifica domanda di protezione internazionale.

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Judgment of the Court (Second Chamber) 5 March 2026

(case C‑458/24, DO v. Bundesrepublik Deutschland)

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 marzo 2026

(causa C‑458/24, DO c. Bundesrepublik Deutschland)
Lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013, né diventa esso stesso lo Stato membro competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento, qualora non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento stesso, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita ipso iure allo Stato membro richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.

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 Judgment of the Court (Fourth Chamber) 5 March 2026

(case C‑150/24, A v. Rikoskomisario B)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 marzo 2026

(causa C‑150/24, A c. Rikoskomisario B)
Al fine di verificare se il periodo massimo di trattenimento previsto da uno Stato membro ai sensi della direttiva rimpatri (art. 15, direttiva 2008/115/CE) sia raggiunto, occorre sommare l’insieme dei periodi di trattenimento trascorsi in tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio. Inoltre, la stessa disposizione osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’esecuzione del controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi previsto da tale Stato membro alla domanda della persona trattenuta.

FEBBRAIO 2026

Regulation (EU) 2026/463 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026, of 24 February 2026 amending Regulation (EU) 2024/1348 as regards the application of the concept of safe third country

Regolamento (UE) 2026/463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro

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Regulation (EU) 2026/464 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 amending Regulation (EU) 2024/1348 as regards the establishment of a list of safe countries of origin at Union level

Regolamento (UE) 2026/464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione
Attraverso i due regolamenti, il Parlamento europeo e il Consiglio rivedono il concetto di “paese terzo sicuro” e istituiscono un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348, che stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale nell’Unione.

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 Judgment of the Court (Third Chamber) 12 February 2026
(M.P. v. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, case C‑634/24)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 febbraio 2026
(M.P. c. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, causa C‑634/24)
La normativa di uno Stato membro che subordina l’ottenimento, da parte di un cittadino russo, di un permesso di soggiorno temporaneo nel suo territorio alla presentazione di un visto rilasciato dalle autorità di tale Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno qualsiasi degli Stati membri, qualora detto cittadino abbia fatto ingresso nel territorio del primo di tali Stati membri senza aver dovuto presentare un visto è da considerarsi conforme al regolamento (UE) 2018/1806 (che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo) in combinato disposto con l’allegato II di tale regolamento.

 

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Judgment of the Court (Second Chamber) 5 February 2026
(NP v. Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, case C‑718/24)

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 febbraio 2026
(NP c. Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, causa C‑718/24)
La Corte interpreta varie previsioni della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, inerenti al concetto di “paese terzo sicuro”, in particolare chiarendo che  il motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della direttiva non deve essere necessariamente applicato nell’ambito dell’esame nel merito di una domanda di protezione internazionale e che una domanda esaminata nel merito può essere respinta in quanto inammissibile per il motivo che un paese terzo è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, anche se l’autorità competente ha accertato che a tale richiedente era attribuibile il riconoscimento della protezione internazionale. Per contro, una siffatta domanda può essere respinta in quanto infondata, o addirittura manifestamente infondata, solo alle condizioni enunciate all’articolo 32 della direttiva 2013/32 e non può, in ogni caso, essere respinta come infondata sulla base del motivo di inammissibilità di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di quest’ultima direttiva.

 

GENNAIO 2026

Judgment of the Court (Tenth Chamber) 15 January 2026
(case C‑742/24, International Protection Appeals Tribunal and o. v. LK)

Sentenza della Corte di Giustizia (Decima Sezione) 15 gennaio 2026
(causa C‑742/24, International Protection Appeals Tribunal ed a. c. LK)
Nella sentenza in commento, la Corte ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 15, par. 1, della direttiva 2013/33, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, a mente del quale «Gli Stati membri garantiscono l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l’autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente»; in particolare, i Giudici di Lussemburgo hanno chiarito che nel concetto di ritardo da considerarsi attribuibile, ai fini in questione, al richiedente protezione internazionale, vadano considerate non solo le quote di ritardo esclusivamente imputabili al richiedente stesso bensì, in presenza di concause, la cui origine sia individuabile tanto nel comportamento del richiedente stesso quanto in quello dello Stato membro ospitante ovvero in fattori esterni (quali, in particolare, una pandemia), ogni frazione di tale intervallo corrispondente alla quota di responsabilità attribuibile al soggetto. Conseguentemente, secondo la Corte, la corretta interpretazione della suevocata disposizione non osta all’applicabilità di una norma nazionale che, in applicazione di tale principio, conduca al diniego dell’autorizzazione all’accesso del mercato del lavoro.

 

Judgment of the Court (Fifth Chamber) 29 January 2026
(case C‑431/24, W v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid)

Sentenza della Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 29 gennaio 2026
(causa C‑431/24, W c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid)
L’interpretazione dell’articolo 23, par. 1, della direttiva 2013/32, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 46 di tale direttiva ed alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, hanno condotto la Corte di Lussemburgo ad affermare che, nell’ambito di un ricorso pendente dinanzi ad un giudice nazionale, chiamato a statuire sulla legittimità di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale e di una decisione di rimpatrio, adottata nei confronti del cittadino di un paese terzo, nella nozione di «informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione» rientrino anche quelle relative alle modalità di conduzione dell’indagine, da parte dalle autorità dello Stato membro ospitante, nel paese d’origine del richiedente, al fine di verificare la fondatezza della sua domanda, quando esse possano essere rilevanti al fine della valutazione sull’osservanza del principio di non respingimento. Da ciò consegue che il richiedente protezione internazionale ed il giudice competente debbano poter accedere a tali informazioni, secondo le modalità previste dall’art. 23, par. 1, secondo comma, lett. a) e b), di detta direttiva.