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Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e diritti della persona

Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e diritti della persona

Sezione curata da Gaetano D’Avino e Rossana Palladino

 

Lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia costituisce, in sé, concetto di non agevole definizione, anche in ragione del carattere "evolutivo" che lo contraddistingue e della natura programmatica che (ancora) caratterizza molte delle norme ad esso afferenti; del resto, a ben vedere, un'idea evolutiva è alla base della sua stessa genesi, strettamente legata al cammino progressivamente intrapreso dalla Comunità europea verso una dimensione nuova, connotata in senso non esclusivamente mercantilistico. Trattasi senz'altro di "Spazio fisico", i cui confini coincidono con quelli degli stessi Stati che lo compongono e laddove, cadute le frontiere interne, è assicurata innanzitutto la libertà di circolazione; ma trattasi anche e soprattutto di "Spazio giuridico", al centro del quale è posta la "persona": inteso in tale senso, esso travalica i suddetti limiti territoriali e trascende dalla qualità di cittadino. È questo il portato dell'assunta rilevanza, nel sistema unionistico, dei diritti fondamentali, che proprio nello "Spazio" trovano il loro campo elettivo d'applicazione.
Lo scopo della presente sezione é quello di  dar conto  dell'opera compiuta dalle istituzioni dell’Unione europea – in senso legislativo e giurisprudenziale - di attribuzione e riconoscimento dei diritti dei cittadini europei e dei diritti della persona in quanto tale, proprio nella consapevolezza, cui si cercherà di dare riscontro scientifico, di un  percorso evolutivo in itinere.
La concreta realizzazione di un effettivo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne - che del medesimo Spazio costituisce il primo e fondamentale momento realizzativo - non possono poi prescindere dall'attuazione di una politica comune (o quantomeno tendenzialmente tale) in materia d'asilo, immigrazione e controllo alle frontiere esterne. A questo fine risulta orientato l'intero Capo II del Titolo IV, evidentemente ispirato ad ambiziosi volet politico-giuridici, a loro volta riconducibili a tre macro-obiettivi fondamentali, della cui realizzazione la presente sezione pure cercherà di dar conto: i) in primis, quello diretto ad affiancare, alla eliminazione dei controlli alle frontiere interne, un'efficace sorveglianza delle frontiere esterne e l'instaurazione progressiva di un sistema integrato di gestione delle stesse; ii) in secondo luogo, lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo e protezione sussidiaria e temporanea, proprio a conferma della rilevanza, nel sistema unionistico, dei diritti fondamentali;
iii) da ultimo, e senza per questo voler operare alcuna graduazione, lo sviluppo di una politica comune dell'immigrazione, che, garantendo l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi, possa consentire la gestione efficace dei flussi migratori nonché la prevenzione ed il contrasto all'odioso fenomeno della tratta di esseri umani, cosicché la concreta realizzazione - in senso sia fisico che giuridico - di uno Spazio europeo possa costituire la "bandiera" dei valori supremi comuni agli Stati membri.
Nella presente sezione è monitorata l'attività delle Istituzioni europee (in particolare, emanazione di atti di diritto derivato, adozione di atti preparatori, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea) sugli aspetti sopra descritti, a partire da gennaio 2013. 

Per l'invio di contributi: slsg@unisa.it 

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The European area of freedom, security and justice and human rights

Section by Gaetano D’Avino and Rossana Palladino


The European area of freedom, security and justice (hereinafter, the Area) in itself is not easy to define, partly because of its "evolutionary" character and the programmatic nature which (yet) characterizes many of the rules related to it; in fact, an evolutionary idea is at the base of its very genesis, closely linked to the European Community’s progressive path towards a new dimension, not exclusively mercantilist. It is certainly a "physical space", whose borders coincide with those of the States that compose it and where, once internal borders have fallen, freedom of movement is first and foremost guaranteed; but it is also and above all a "juridical area", at the centre of which the "person" is placed: understood in this sense, it goes beyond the above-mentioned territorial limits and transcends from the status of citizen. This is the consequence of the importance assumed in the European Union by fundamental rights, which in the "Space" find their elective field of application.

The purpose of this section is to give an account of the work carried out by the institutions of the European Union - in legislative and jurisprudential terms - of attributing and recognizing the rights of European citizens and the rights of the individual as such, in the awareness, of which we will try to provide scientific and scholarly support, that it is an ongoing evolutionary process.

The concrete achievement of a genuine area of freedom, security and justice and the abolition of controls on persons at internal borders, which is the first and fundamental stage in the implementation of the Area, must also be accompanied by the implementation of a common - or at least would-be common - policy on asylum, immigration and external border control. The whole Chapter II of Title IV is oriented towards this goal, clearly inspired by an ambitious political-legal agenda that can be traced back to three basic macro-targets, on which this section will also attempt to report: (i) firstly, the objective of coupling the elimination of internal border controls with effective surveillance of external borders and the gradual establishment of an integrated system for managing them; (ii) secondly, the development of a common policy on asylum and subsidiary and temporary protection, confirming the importance of fundamental rights in the Union system; (iii) last but not least, the development of a common immigration policy which, by ensuring fair treatment of third-country nationals, can make it possible to manage migration flows effectively as well as to prevent and combat the odious phenomenon of human-trafficking, so that the concrete realization - both physical and legal - of a European area can be the "flag" of the supreme values common to the Member States.
This section monitors the activities of the European institutions (in particular, secondary legislation, preparatory acts, the judgments of the Court of Justice of the European Union) on the above aspects, starting from January 2013.

To send contributionswrite to: slsg@unisa.it

 

MAGGIO 2023


Judgment of the Court (Seventh Chamber) 25 May 2023
(J.B., S.B., F.B. v. Bundesrepublik Deutschland, in case C-364/22)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 maggio 2023
(J.B., S.B., F.B. c. Bundesrepublik Deutschland, causa C-364/22)
Una domanda reiterata di protezione internazionale può essere respinta in quanto inammissibile indipendentemente dal fatto che, da un lato, il richiedente sia rimpatriato nel suo paese d’origine dopo il rigetto della sua domanda di protezione internazionale e prima della presentazione di tale domanda reiterata, e, dall’altro, che un tale rimpatrio sia stato volontario o forzato, non venendo ciò in conflitto con l’art. 33, par. 2, lett. d) della Direttiva qualifiche (direttiva 2013/32/UE). Quest’ultimo non osta nemmeno a che uno Stato membro respinga una domanda reiterata di protezione internazionale in quanto inammissibile qualora la decisione sulla domanda precedente non abbia riguardato il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ma sia stata adottata a seguito di un controllo della sussistenza di motivi ostativi all’allontanamento e tale controllo sia comparabile, sul piano sostanziale, a quello effettuato ai fini della concessione di tale status.

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Judgment of the Court (First Chamber) 4 May 2023
(T.A.C. v. Agenția Națională de Integritate (ANI), in case C-40/21)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 maggio 2023
(T.A.C. c. Agenția Națională de Integritate (ANI), in case C-40/21)
L’articolo 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE non si applica a una normativa nazionale che prevede, al termine di un procedimento amministrativo, una misura di divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo prestabilito di tre anni nei confronti di una persona riguardo alla quale sia stata constatata l’esistenza di un conflitto di interessi nell’esercizio di tale funzione, nel caso in cui tale misura non abbia natura penale. Il principio di proporzionalità non osta a una normativa nazionale che prevede una misura di divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo prestabilito di tre anni nei confronti di una persona riguardo alla quale sia stata constatata l’esistenza di un conflitto di interessi nell’esercizio di tale funzione, a condizione che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, l’applicazione di tale normativa conduca a infliggere una sanzione adeguata alla gravità della violazione che essa reprime, tenuto conto dell’obiettivo di garantire l’integrità e la trasparenza nell’esercizio delle funzioni e degli incarichi pubblici nonché di prevenire la corruzione istituzionale. Così non è quando, eccezionalmente, il comportamento illecito constatato non presenta, alla luce di detto obiettivo, elementi di gravità, mentre l’impatto di tale misura sulla situazione personale, professionale ed economica della persona interessata si rivela particolarmente grave. La Corte interpreta anche l’articolo 15, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali nel senso che il diritto di esercitare un mandato elettivo ricevuto in esito a un processo elettorale democratico, come il mandato di sindaco, non rientra in detta disposizione. Infine, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, secondo la Corte, non osta a una normativa nazionale che prevede una misura di divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo prestabilito di tre anni nei confronti di una persona riguardo alla quale sia stata constatata l’esistenza di un conflitto di interessi nell’esercizio di tale carica, a condizione che la persona interessata abbia effettivamente la possibilità di contestare la legittimità del rapporto contenente tale constatazione e della sanzione inflitta sul fondamento di quest’ultimo, ivi inclusa la sua proporzionalità.

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Judgment of the Court (First Chamber) 4 May 2023
(F.F. V. Österreichische Datenschutzbehörde, in case C-487/21)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023
(F.F. c. Österreichische Datenschutzbehörde, in case C-487/21)
Interpretando l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679), la Corte ha affermato che il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Detto diritto presuppone quello di ottenere copia di estratti di documenti o addirittura di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, tali dati, se la fornitura di una siffatta copia è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli da tale regolamento, fermo restando che occorre tener conto, al riguardo, dei diritti e delle libertà altrui. Inoltre, la nozione di “informazioni” menzionata all’art. 15, par. 3, terza frase, si riferisce esclusivamente ai dati personali di cui il titolare del trattamento deve fornire una copia in applicazione della prima frase di tale paragrafo.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 4 May 2023
(UZ v. Bundesrepublik Deutschland, in case C-60/22)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 maggio 2023
(UZ c. Bundesrepublik Deutschland, causa C-60/22)
Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679), la violazione, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi previsti agli articoli 26 e 30 di tale regolamento, relativi, rispettivamente, alla conclusione di un accordo che determina la contitolarità del trattamento e alla tenuta di un registro delle attività di trattamento, non costituisce un trattamento illecito che conferisce all’interessato il diritto alla cancellazione o alla limitazione del trattamento, poiché una siffatta violazione non implica, in quanto tale, una violazione da parte del titolare del trattamento del principio di “responsabilizzazione” quale sancito dal regolamento stesso. Inoltre, qualora il titolare del trattamento di dati personali abbia violato gli obblighi che gli derivano dagli articoli 26 o 30 del regolamento 2016/679, la liceità della presa in considerazione di siffatti dati da parte di un giudice nazionale non è subordinata al consenso dell’interessato.

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Judgment of the Court (First Chamber) 4 May 2023
(UI v. Österreichische Post AG, 300/21)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 maggio 2023
(UI c. Österreichische Post AG, 300/21)
La mera violazione delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679) non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento. In tal senso la Corte interpreta l’articolo 82, paragrafo 1, del suddetto regolamento che non osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall’interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità. Inoltre, ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all’entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione.

 

APRILE 2023


Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 27 April 2023
(M.D. v. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága, in case C-528/21)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 aprile 2023
(M.D. c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága, causa C-528/21)
Uno Stato membro non può adottare – in quanto contrastante con l’art. 20 TFUE –  una decisione di divieto d’ingresso nel territorio dell’UE nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino europeo, cittadino di tale Stato membro che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato se esista, tra tali persone, un rapporto di dipendenza che costringa, di fatto, detto cittadino dell’Unione a lasciare tale territorio, considerato nel suo insieme, per seguire tale familiare e, in caso affermativo, se i motivi per i quali siffatta decisione è stata adottata giustifichino una deroga al diritto di soggiorno derivato di detto cittadino di un paese terzo. Inoltre, ai sensi dell’art. 5 della direttiva rimpatri (2008/115/CE) un cittadino di un paese terzo, che avrebbe dovuto essere destinatario di una decisione di rimpatrio, non può essere oggetto, immediatamente a seguito della decisione che gli ha revocato, per motivi connessi alla sicurezza nazionale, il diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, di una decisione di divieto d’ingresso nel territorio dell’UE, adottata per motivi identici, senza che siano state previamente prese in considerazione le sue condizioni di salute nonché, se del caso, la sua vita familiare e l’interesse superiore del figlio minore. Qualora sia investito di un ricorso avverso una decisione di divieto d’ingresso, adottata in forza di una normativa nazionale incompatibile con tale articolo 5 e che non può essere oggetto di un’interpretazione conforme, il giudice nazionale deve disapplicare detta normativa nei limiti in cui essa violi detto articolo e, laddove ciò risulti necessario per garantire la piena efficacia di quest’ultimo, applicare direttamente l’articolo medesimo alla controversia di cui è investito. Infine, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 13 della direttiva 2008/115, osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità amministrative di uno Stato membro rifiutano di applicare una decisione giudiziaria definitiva che dispone la sospensione dell’esecuzione di una decisione di divieto d’ingresso, con la motivazione che quest’ultima decisione è già stata oggetto di una segnalazione nel sistema d’informazione Schengen.
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Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 April 2023
(X, Y, A, B, v. État belgem, in case C‑1/23 PPU)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2023
(X, Y, A, B, c. État belgem, causa C‑1/23 PPU)
Contrasta con l’art. 5, par. 1 della direttiva 2003/86/CE una normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede ai familiari del soggiornante, che sia stato in particolare riconosciuto come rifugiato, di presentarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente per il loro luogo di residenza o di soggiorno all’estero, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso la suddetta sede, fatta salva la possibilità per tale Stato membro di richiedere la comparizione personale di tali familiari in una fase successiva della procedura di domanda di ricongiungimento familiare.



MARZO 2023


Judgment of the Court (Eighth Chamber) 30 March 2023
(IP, DD, ZI, SS, HYA, in case C-269/22)

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 marzo 2023
(IP, DD, ZI, SS, HYA causa C‑269/22)
Letto alla luce dell’art. 47, par. 2, e dell’art. 48, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 267 TFUE non impedisce che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile. Infatti, la circostanza che un giudice del rinvio debba stabilire la sussistenza di taluni fatti nella fase del rinvio pregiudiziale non implica, di per sé, una violazione del diritto a un giudice imparziale o del diritto alla presunzione di innocenza, dal momento che, come risulta nel caso di specie dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, non viene impedito al giudice interessato di applicare, in tale fase – in cui non esprime un parere preliminare o un’idea preconcetta nel merito – l’insieme delle garanzie procedurali previste dal suo diritto nazionale in modo tale da garantire il rispetto sia del diritto a un giudice imparziale sia del diritto alla presunzione di innocenza.

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Judgment of the Court (First Chamber) 30 March 2023
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. E.N., S.S., J.Y., in case C‑556/21)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. E.N., S.S., J.Y., causa C‑556/21)
Il regolamento Dublino III (regolamento n. 604/2013, art. 29, parr. 1 e 2) del Parlamento europeo e del Consiglio, non osta ad una normativa nazionale che consente ad un giudice nazionale - adito di un ricorso di secondo grado avverso una sentenza che annulla una decisione di trasferimento - di adottare, su richiesta delle autorità competenti, un provvedimento provvisorio che consente loro di non prendere una nuova decisione in attesa dell’esito del ricorso in parola e avente per oggetto o per effetto di sospendere il termine di trasferimento fino a detto esito, purché un provvedimento siffatto possa essere adottato soltanto quando l’attuazione della decisione di trasferimento sia stata sospesa nel corso dell’esame del ricorso di primo grado, in applicazione dell’articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento.

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Judgment of the Court (First Chamber) 30 March 2023
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. S.S., N.Z., S.S., in case C-338/21)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. S.S., N.Z., S.S., causa C-338/21)
Il regolamento Dublino III (regolamento n. 604/2013, art. 29, parr. 1 e 2 in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3) non osta a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani implichi la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata nei confronti di tale cittadino di un paese terzo; esso, invece, osta a una normativa nazionale che prevede che una siffatta sospensione comporti la sospensione o l’interruzione del termine per il trasferimento di detto cittadino di un paese terzo.

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 Judgment of the Court (First Chamber) 30 March 2023
(Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium v. Minister des Hessischen Kultusministeriums, in case C‑34/21)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023
(Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium c. Minister des Hessischen Kultusministeriums, causa C‑34/21)
Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento n. 2016/679, art. 88)  una normativa nazionale non può costituire una «norma più specifica», nel caso in cui essa non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo; l’applicazione di disposizioni nazionali adottate per garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro deve essere esclusa qualora tali disposizioni non rispettino le condizioni e i limiti stabiliti da tale articolo 88, paragrafi 1 e 2, a meno che dette disposizioni costituiscano una base giuridica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento che rispetti i requisiti previsti da quest’ultimo.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 23 March 2023
(Dual Prod SRL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, in case C-412/21)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023
(Dual Prod SRL c. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, causa C-412/21)
L’articolo 48, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osta a che un’autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa possa essere sospesa in forza di un provvedimento amministrativo, fino all’esito di un procedimento penale, per il solo motivo che il titolare di tale autorizzazione ha acquisito lo status di imputato nell’ambito di tale procedimento penale, qualora tale sospensione costituisca una sanzione di natura penale. La Corte ha anche chiarito che l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta all’irrogazione di una sanzione di natura penale, in ragione di illeciti commessi in violazione del regime dei prodotti soggetti ad accisa, nei confronti di una persona giuridica che, per i medesimi fatti, sia già stata destinataria di una sanzione di natura penale divenuta definitiva, a condizione che: la possibilità di cumulare tali due sanzioni sia prevista dalla legge; la normativa nazionale non consenta di perseguire e di sanzionare gli stessi fatti a titolo dello stesso illecito o al fine di perseguire lo stesso obiettivo, ma preveda unicamente la possibilità di un cumulo dei procedimenti e delle sanzioni a titolo di normative diverse; tali procedimenti e tali sanzioni tendano a finalità complementari e abbiano per oggetto, eventualmente, aspetti diversi del medesimo comportamento illecito in questione; esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l’oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni nonché il coordinamento tra le diverse autorità, che i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo e che la sanzione eventualmente inflitta in occasione del primo procedimento sul piano cronologico sia stata presa in considerazione al momento della valutazione della seconda sanzione, di modo che gli oneri derivanti, a carico degli interessati, da un cumulo del genere siano limitati a quanto strettamente necessario e che il complesso delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità degli illeciti commessi.

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 Judgment of the Court (Third Chamber) 2 March 2023
(Norra Stockholm Bygg AB v. Per Nycander AB, in case C-268/21)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023
(Norra Stockholm Bygg AB c. Per Nycander AB, in case C-268/21)
L’articolo 6, parr. 3 e 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento n. 2016/679, art. 88) si applica, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile, alla produzione come elemento di prova di un registro del personale contenente dati personali di terzi raccolti principalmente ai fini dei controlli fiscali. In virtù degli articoli 5 e 6 del medesimo regolamento, nel valutare se debba essere disposta la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione gli interessi delle persone di cui trattasi e a ponderarli in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, del tipo di procedimento di cui trattasi e tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dal principio di proporzionalità e, in particolare, di quelle derivanti dal principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.


FEBBRAIO 2023

Judgment of the Court (Tenth Chamber) 16 February 2023
(L.G. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in case C‑745/21)

Sentenza della Corte (decima Sezione) del 16 febbraio 2023
(L.G. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, causa C‑745/21)
L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Dublino (604/2013) non trova applicazione quando esiste un rapporto di dipendenza o tra un richiedente protezione internazionale e il suo coniuge legalmente residente nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di una siffatta protezione, o tra il nascituro di tale richiedente e tale coniuge che è anche il padre di detto minore. L’art. 17, par. 1, del medesimo regolamento non osta a che la normativa di uno Stato membro imponga alle autorità nazionali competenti, per il solo motivo attinente all’interesse superiore del minore, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da una cittadina di un paese terzo qualora quest’ultima fosse in stato di gravidanza al momento della presentazione della sua domanda, sebbene i criteri enunciati agli articoli da 7 a 15 di tale regolamento designino un altro Stato membro come competente per detta domanda.



GENNAIO 2023


Judgment of the Court (First Chamber) 12 January 2023
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. B., Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. F. and K. v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, joined cases C‑323/21, C‑324/21 e C‑325/21)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 gennaio 2023
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. B., Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. F. e K. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, cause riunite C‑323/21, C‑324/21 e C‑325/21)
Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia, chiamata a interpretare gli articoli 23 e 29 del regolamento 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, ha chiarito che la scadenza del termine semestrale utile al trasferimento del soggetto interessato, applicabile alla procedura pendente tra lo Stato membro richiesto ed il primo Stato membro richiedente, valga a fissare la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale in capo allo Stato membro richiedente, anche se nel frattempo il soggetto interessato abbia presentato, in un terzo Stato membro, una nuova domanda di protezione internazionale, che abbia portato all’accoglimento, da parte dello Stato membro richiesto, di una richiesta di ripresa in carico presentata da tale terzo Stato membro; tanto purché detta competenza non sia stata trasferita a quest’ultimo Stato a motivo della scadenza di uno dei termini previsti in tale articolo 23. A seguito di un trasferimento di competenza ai sensi di quanto sopra, lo Stato membro in cui si trovi l’interessato non può procedere al suo trasferimento verso uno Stato membro diverso da quello di nuova competenza, ma può, invece, nel rispetto dei termini previsti al secondo paragrafo del richiamato art. 23, presentare a quest’ultimo Stato una richiesta di ripresa in carico. Nell’occasione, i Giudici di Lussemburgo hanno sancito anche che, in forza dell’’articolo 27, par. 1, del regolamento stesso, letto alla luce del considerando n. 19, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il soggetto che abbia presentato una domanda di protezione internazionale successivamente in tre Stati membri debba poter disporre, nel terzo di tali Stati membri, di un mezzo di ricorso effettivo e rapido, che gli consenta di far valere la circostanza che la competenza ad esaminare la sua domanda sia stata trasferita, a motivo della scadenza del termine di trasferimento, verso il secondo dei detti Stati membri.

 

DICEMBRE 2022


Judgment of the Court (Grand Chamber) 22 December 2022
(S.M., in case C‑237/21)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022
(S.M., causa C‑237/21)
Gli articoli 18 e 21 TFUE impongono a uno Stato membro destinatario di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di un cittadino di un altro Stato membro con residenza permanente nel primo Stato membro, il cui diritto nazionale vieta soltanto l’estradizione dei propri cittadini al di fuori dell’Unione europea e prevede la possibilità che tale pena sia eseguita sul suo territorio a condizione che lo Stato terzo vi acconsenta, di cercare attivamente di procurarsi tale consenso dello Stato terzo autore della domanda di estradizione, utilizzando tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza in materia penale di cui esso dispone nell’ambito delle sue relazioni con detto Stato terzo; qualora un simile consenso non fosse ottenuto, il primo Stato membro può procedere all’estradizione del cittadino dell’Unione, conformemente agli obblighi ad esso incombenti in applicazione di una convenzione internazionale, purché tale estradizione non pregiudichi i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 8 December 2022
(TU, RE v. Google LLC, in case C-460/20)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 dicembre 2022
(TU, RE c. Google LLC, causa C-460/20)
Interpretando le norme del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679), la Corte ha stabilito che nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato detta richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto. Inoltre, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 8 December 2022
(VS v. Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, in case C-180/21)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 dicembre 2022
(VS c. Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, causa C-180/21)
Un trattamento di dati personali soddisfa una finalità diversa da quella per la quale tali dati sono stati raccolti, qualora la raccolta di siffatti dati sia stata effettuata a fini di indagine su un reato e di accertamento di quest’ultimo, mentre detto trattamento è effettuato al fine di perseguire una persona in esito all’indagine penale in questione, e ciò indipendentemente dal fatto che tale persona fosse considerata una vittima al momento di detta raccolta, e che un siffatto trattamento è autorizzato in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680, purché rispetti le condizioni previste da tale disposizione. Inoltre, la Corte di giustizia ha chiarito che il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) è applicabile ai trattamenti di dati personali effettuati dalla procura di uno Stato membro, al fine di esercitare i suoi diritti di difesa nell’ambito di un ricorso per responsabilità dello Stato, qualora, da un lato, essa informi il giudice competente dell’esistenza di fascicoli riguardanti una persona fisica che sia parte a tale ricorso, aperti ai fini enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, e, dall’altro, trasmetta tali fascicoli a detto giudice. Nel caso in cui un ricorso per responsabilità dello Stato sia fondato sugli inadempimenti imputati alla procura nell’ambito dell’esercizio dei suoi compiti in materia penale, siffatti trattamenti di dati personali possono essere considerati leciti se sono necessari all’esercizio di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del suddetto regolamento, di difesa degli interessi giuridici e patrimoniali dello Stato, affidato alla procura nell’ambito di tale procedimento, sulla base del diritto nazionale, purché detti trattamenti di dati soddisfino l’insieme dei requisiti applicabili previsti da detto regolamento.

 

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 Judgment of the Court (First Chamber) 1 December 2022
(BU v. Bundesrepublik Deutschland, in case 564/21)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’1 dicembre 2022
(BU c. Bundesrepublik Deutschland, in case 564/21)
Una prassi amministrativa nazionale in forza della quale l’autorità amministrativa che ha statuito su una domanda di protezione internazionale trasmette al rappresentante del richiedente una copia del fascicolo elettronico relativo a tale domanda sotto forma di una sequenza di file distinti in formato PDF (Portable Document Format), priva di una numerazione continua delle pagine, e la cui struttura può essere visualizzata mediante un software gratuito e liberamente accessibile on line, è conforme alla direttiva 2013/32/UE letta in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, purché, da un lato, questo metodo di comunicazione garantisca l’accesso a tutte le informazioni rilevanti per la difesa del richiedente versate al fascicolo e, dall’altro, detto metodo di comunicazione fornisca una rappresentazione il più possibile fedele della struttura e della cronologia di tale fascicolo, fatte salve le circostanze in cui gli obiettivi di interesse pubblico ostano alla divulgazione di determinate informazioni al rappresentante del richiedente. Inoltre, la Corte ha statuito che l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 va interpretato nel senso che non è necessario che una decisione vertente su una domanda di protezione internazionale sia munita della firma dell’agente dell’autorità competente autore di tale decisione affinché detta decisione sia considerata comunicata per iscritto, ai sensi di tale disposizione.

 


NOVEMBRE 2022


Judgment of the Court (Grand Chamber) 22 November 2022
(X v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in case C-69/21)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 novembre 2022
(X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, causa C-69/21)
La Corte di giustizia ha, tra l’altro, affermato che non rispetta la direttiva rimpatri (art. 5 della direttiva 2008/115/CE letto congiuntamente alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE) una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento nei confronti di un immigrato irregolare affetto da una grave malattia, allorché sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che, in caso di rimpatrio, l’interessato possa essere esposto, nel paese terzo verso il quale verrebbe allontanato, al rischio reale di un aumento significativo, irrimediabile e rapido del suo dolore, a causa del divieto, in tale paese, della sola terapia analgesica efficace. Inoltre, le conseguenze del provvedimento di allontanamento propriamente detto sulle condizioni di salute di un cittadino di un paese terzo non possono essere prese in considerazione dall’autorità nazionale competente unicamente al fine di esaminare se quest’ultimo sia in grado di viaggiare.

 

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 Judgment of the Court (Third Chamber) 17 November 2022
(X v. Belgische Staat, in case C‑230/21)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 novembre 2022
(X c. Belgische Staat, causa C‑230/21)
Nella sentenza in commento, la Corte di giustizia, interrogata in via pregiudiziale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 10, par. 3, lett. a), della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, ha chiarito che tale norma, letta in combinato disposto con l’art. 2, lett. f), della direttiva stessa, non richieda che un minore non accompagnato, residente in uno degli Stati membri dell’Unione, debba essere necessariamente non coniugato affinché possa acquisire lo status di soggiornante, ai fini del ricongiungimento familiare coi propri ascendenti diretti di primo grado.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 8 November 2022
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e X v. C e B e X v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, joined cases C-704/20 e C-39/21)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2022
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e X c. C e B e X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, cause riunite C-704/20 e C-39/21
L’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE, l’articolo 9 della direttiva 2013/33/UE e l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato.



OTTOBRE 2022


Judgment of the Court (Fifth Chamber) 20 October 2022
(UP v. Centre public d’action sociale de Liège, in case C-825/21)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 ottobre 2022
(UP c. Centre public d’action sociale de Liège, causa C-825/21)
La normativa di uno Stato membro secondo la quale, quando un diritto di soggiorno è concesso a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare in attesa dell’esito dell’esame di una domanda di autorizzazione al soggiorno per uno dei motivi contemplati da detta disposizione, a fronte della ricevibilità di siffatta domanda, la concessione di tale diritto comporta la revoca implicita di una decisione di rimpatrio precedentemente adottata nei confronti di detto cittadino a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale, è incompatibile con l’art. 6, par. 4, della direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE).

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Judgment of the Court (Second Chamber) 6 October 2022
(I. L. v. Politsei- ja Piirivalveamet, in case C-241/21)

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2022
(I. L. c. Politsei- ja Piirivalveamet, causa C-241/21)
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva rimpatri (2008/115/CE) non consente a uno Stato membro di disporre il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare sulla sola base di un criterio generale vertente sul rischio che l’esecuzione effettiva dell’allontanamento sia compromessa, senza che sia soddisfatto uno dei motivi di trattenimento specifici previsti e chiaramente definiti dalla normativa volta a recepire tale disposizione nel diritto nazionale.


SETTEMBRE 2022

 

Judgment of the Court (Grand Chamber) 22 September 2022
(SI, TL, ND, VH, YT, HN v. Bundesrepublik Deutschland, in case C-497/21)

Sentenza della Corte (Grande Camera) del 22 settembre 2022
(SI, TL, ND, VH, YT, HN c. Bundesrepublik Deutschland, causa C-497/21)
Risulta in contrasto con il diritto dell’Unione europea (segnatamente la direttiva 2013/32/UE in combinato con l’art. 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato UE e al Trattato FUE) la normativa di uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca che preveda la possibilità di respingere in quanto inammissibile, in tutto o in parte, una domanda di protezione internazionale presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata al Regno di Danimarca, sia stata respinta da quest’ultimo Stato membro.

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Judgment of the Court (First Chamber) 22 September 2022
(Bundesrepublik Deutschland v. MA, PB, LE, joined cases C‑245/21 and C‑248/21)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2022
(Bundesrepublik Deutschland c. MA, PB, LE, cause riunite C‑245/21 e C‑248/21)
Il termine di trasferimento previsto dall’art. 29, par. 1, del regolamento n. 604/2013 non è interrotto quando le autorità competenti di uno Stato membro adottano una decisione revocabile di sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento con la motivazione che tale attuazione è materialmente impossibile a causa della pandemia di COVID-19.

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Judgment of the Court (First Chamber) 22 September 2022
(GM v. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ, in case C-159/21)

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 22 settembre 2022
(GM c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ, causa C-159/21)
Contrasta con l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE (letto in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 4, della medesima direttiva e alla luce del principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto alla buona amministrazione, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) una normativa nazionale, la quale preveda che, allorché una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale o di revoca di tale protezione è fondata su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi, la persona interessata o il suo consulente possano accedere a tali informazioni soltanto dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal fine, non ricevano in comunicazione neppure il contenuto essenziale della motivazione su cui sono fondate le decisioni suddette, e comunque non possano utilizzare, ai fini del procedimento amministrativo o di quello giurisdizionale, le informazioni alle quali abbiano potuto avere accesso. Inoltre, risulta in contrasto con la direttiva una normativa nazionale in virtù della quale l’autorità accertante sia sistematicamente tenuta – qualora degli organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale abbiano constatato, mediante un parere non motivato, che una persona costituiva una minaccia per tale sicurezza nazionale – ad escludere il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria a tale persona o a revocare una protezione internazionale precedentemente concessa a quest’ultima, fondandosi sul parere summenzionato. Infine, la Corte interpreta l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 nel senso che esso non osta a che un richiedente sia escluso dal beneficio della protezione sussidiaria, in virtù di tale disposizione, sulla base di una condanna penale che era già nota alle autorità competenti, qualora queste ultime abbiano concesso a tale richiedente, all’esito di un precedente procedimento, uno status di rifugiato che gli è stato poi revocato.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 20 September 2022
(Bundesrepublik Deutschland v. SpaceNet AG, Telekom Deutschland GmbH, cause riunite C‑793/19 e C‑794/19)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2022
(Bundesrepublik Deutschland c. SpaceNet AG, Telekom Deutschland GmbH, cause riunite C‑793/19 e C‑794/19)
La Corte ritiene in contrasto con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (segnatamente l’art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo l, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) quelle misure legislative nazionali che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. Vengono inoltre precisate le misure legislative nazionali compatibili con la normativa europea a condizione che garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi è subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che gli interessati dispongono di garanzie effettive contro il rischio di abusi.

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Judgment of the Court (Third Chamber) 15 September 2022
(SRS, AA v. Minister for Justice and Equality, causa C-22/21)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2022
(SRS, AA c. Minister for Justice and Equality, causa C-22/21)
La nozione di «ogni altro familiare convivente con un cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale», menzionata nell’art. 3, par. 2, della direttiva 2004/38/CE, designa le persone che intrattengono con tale cittadino un rapporto di dipendenza, basato su legami personali stretti e stabili, creati all’interno di uno stesso nucleo familiare, nell’ambito di una comunione di vita domestica che va al di là di una mera coabitazione temporanea, determinata da motivi di pura convenienza.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 7 September 2022
(E.K. v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in case C-624/20)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 settembre 2022
(E.K. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, causa C-624/20)
La nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», menzionata dall’art. 3, par. 2, lett. e) della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri. Tale nozione, secondo la Corte, non comprende il soggiorno del cittadino di un paese terzo effettuato ai sensi dell’articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino interessato dell’Unione possiede la cittadinanza.

 

AGOSTO 2022

Judgment of the Court (Grand Chamber) 1 August 2022
(OT v. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, in case C-184/20)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’1 agosto 2022
(OT c. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, causa C-184/20)
L’articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE e l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede la pubblicazione in rete della dichiarazione di interessi privati che qualsiasi direttore di un ente percettore di fondi pubblici è tenuto a presentare, in quanto, in particolare, tale pubblicazione riguardi dati nominativi, relativi al coniuge, convivente o partner nonché ai parenti o conoscenti del dichiarante che possono dar luogo a un conflitto di interessi, nonché qualsiasi operazione conclusa nel corso degli ultimi dodici mesi il cui valore ecceda EUR 3 000. Inoltre la Corte afferma che la pubblicazione, sul sito Internet dell’autorità pubblica incaricata di raccogliere le dichiarazioni di interessi privati e di controllarne il contenuto, di dati personali idonei a divulgare indirettamente l’orientamento sessuale di una persona fisica costituisce un trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 8 della direttiva e dell’art. 9 del regolamento sopra citati.

 

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 1 August 2022
(I, S v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in case C-19/21)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’1 agosto 2022
(I, S c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, causa C-19/21)
Allo Stato membro al quale è stata rivolta una richiesta di presa in carico, fondata sull’articolo 8, paragrafo 2, del cd. Regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013), è imposto di conferire un diritto di ricorso giurisdizionale avverso la sua decisione di rifiuto al minore non accompagnato, che chiede la protezione internazionale, ma non al parente di tale minore. In tal senso è da interpretarsi l’art. 27 suddetto regolamento, in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) 1 August 2022
(Sea Watch v. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Palermo, Capitaneria di porto di Porto Empedocle, in joined cases C-14/21 and C-15/21)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’1 agosto 2022
(Sea Watch c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Palermo, Capitaneria di porto di Porto Empedocle, cause riunite C-14/21 e C-15/21)
La Corte di giustizia ha affermato, inter alia, che la direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2110 sia applicabile a navi che, pur essendo classificate e certificate come navi da carico da parte dello Stato di bandiera, sono in pratica utilizzate sistematicamente da un’organizzazione umanitaria per un’attività non commerciale di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare; tale direttiva osta a che una normativa nazionale che assicura la sua trasposizione nel diritto interno limiti la sua applicabilità alle sole navi utilizzate a fini commerciali. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, nell’ipotesi in cui sia accertato che navi utilizzate, in pratica, per un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, pur essendo state classificate e certificate come navi da carico da parte di uno Stato membro che riveste la qualità di Stato di bandiera, sono state gestite in modo da costituire un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, lo Stato membro che riveste la qualità di Stato di approdo non può subordinare il mancato fermo di tali navi o la revoca di siffatto fermo alla condizione che queste ultime dispongano di certificati idonei a tale attività e rispettino tutte le prescrizioni corrispondenti. Per contro, tale Stato può imporre azioni correttive determinate in materia di sicurezza, di prevenzione dell’inquinamento, nonché di condizioni di vita e di lavoro a bordo, purché tali azioni correttive siano giustificate dall’esistenza di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente e che comportano l’impossibilità di navigare in condizioni idonee a garantire la sicurezza in mare. Siffatte azioni correttive devono altresì essere adeguate, necessarie e proporzionate a tal fine. Inoltre, la loro adozione e la loro attuazione da parte dello Stato di approdo devono essere oggetto di una leale cooperazione con lo Stato di bandiera, nel rispetto dei poteri rispettivi di tali due Stati.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 1 August 2022
(RO c. Bundesrepublik Deutschland, in case C-720/20)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’1 agosto 2022
(RO c. Bundesrepublik Deutschland, causa C-720/20)
L’articolo 20, paragrafo 3, del cd. Regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013) non è applicabile per analogia alla situazione in cui un minore e i suoi genitori presentino domande di protezione internazionale nello Stato membro in cui tale minore è nato, mentre i genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro. L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della cd. Direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE) non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore in uno Stato membro, qualora non sia il minore stesso, bensì i suoi genitori, a beneficiare di protezione internazionale in un altro Stato membro.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 1 August 2022
(S v. Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, in case C-411/20)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’1 agosto 2022
(S c. Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, causa C-411/20)
La Corte interpreta l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che abbia stabilito la residenza abituale nel territorio del primo Stato membro e che sia economicamente inattivo in quanto non vi svolge un’attività lavorativa remunerata, viene negato il beneficio di «prestazioni familiari» durante i primi tre mesi del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro, mentre un cittadino economicamente inattivo del medesimo Stato membro beneficia di tali prestazioni anche durante i primi tre mesi dal suo rientro nel medesimo Stato membro, dopo essersi avvalso, in forza del diritto dell’Unione, del suo diritto di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro. Non trova applicazione l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

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 Judgment of the Court (Third Chamber) 1 August 2022
(Bundesrepublik Deutschland v. SW, BL, BC, in joined cases C‑273/20 e C‑355/20)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’1 agosto 2022
(Bundesrepublik Deutschland C. SW, BL, BC, cause riunite C‑273/20 e C‑355/20)
In caso di ricongiungimento familiare di genitori con un rifugiato minore non accompagnato, il fatto che tale rifugiato sia ancora minorenne alla data della decisione sulla domanda d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare presentata dai genitori del soggiornante non costituisce una «condizione» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/86/CE, il cui mancato soddisfacimento consente agli Stati membri di respingere una tale domanda. Inoltre, tali disposizioni, lette alla luce dell’articolo 13, paragrafo 2, della suddetta direttiva, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in un’ipotesi siffatta, il diritto di soggiorno dei genitori interessati cessa non appena il figlio raggiunge la maggiore età. Infine, per ritenere sussistente una vita familiare effettiva, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/86, nel caso del ricongiungimento familiare di un genitore con un figlio minorenne che abbia ottenuto lo status di rifugiato, qualora tale figlio sia divenuto maggiorenne prima dell’adozione della decisione sulla domanda d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare presentata da tale genitore, la sola ascendenza diretta di primo grado non è sufficiente. Tuttavia, non è necessario che il figlio soggiornante e il genitore interessato convivano nello stesso nucleo familiare o vivano nella stessa casa affinché tale genitore possa beneficiare del ricongiungimento familiare. Visite occasionali, purché siano possibili, e contatti regolari di qualsiasi tipo possono essere sufficienti per ritenere che tali persone ricostruiscano relazioni personali e affettive e per attestare l’esistenza di una vita familiare effettiva. Inoltre, non si può neppure esigere che il figlio soggiornante e il genitore interessato si sostengano reciprocamente dal punto di vista economico

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Judgment of the Court (Third Chamber) of 1 August 2022
(Bundesrepublik Deutschland v. XC, in case 279/20)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’1 agosto 2022
(Bundesrepublik Deutschland c. XC, causa 279/20)
La data alla quale occorre fare riferimento per determinare se il figlio di un soggiornante che abbia ottenuto lo status di rifugiato sia un figlio minorenne ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86/CE, in una situazione in cui tale figlio è divenuto maggiorenne prima della concessione dello status di rifugiato al genitore soggiornante e prima della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, è quella in cui il genitore soggiornante ha presentato la sua domanda di asilo al fine di ottenere lo status di rifugiato, a condizione che una domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato al genitore soggiornante. L’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che, per ritenere sussistente una vita familiare effettiva, ai sensi di tale disposizione, nel caso del ricongiungimento familiare di un figlio minorenne con un genitore che abbia ottenuto lo status di rifugiato, qualora tale figlio sia divenuto maggiorenne prima della concessione dello status di rifugiato al genitore soggiornante e prima della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, il rapporto di filiazione da solo non è sufficiente. Tuttavia, non è necessario che il genitore soggiornante e il figlio interessato convivano nello stesso nucleo familiare o vivano nella stessa casa affinché tale genitore possa beneficiare del ricongiungimento familiare. Visite occasionali, purché siano possibili, e contatti regolari di qualsiasi tipo possono essere sufficienti per ritenere che tali persone ricostruiscano relazioni personali e affettive e per attestare l’esistenza di una vita familiare effettiva. Inoltre, non si può neppure esigere che il genitore soggiornante e suo figlio si sostengano reciprocamente dal punto di vista economico

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 Judgment of the Court (Tenth Chamber) 1 August 2022
(Ministero dell’Interno v. TO, in case C-422/21)

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’1 agosto 2022
(Ministero dell’Interno c. TO, causa C-422/21)
Trova applicazione a comportamenti gravemente violenti posti in essere al di fuori di un centro di accoglienza l’articolo 20, paragrafo 4, della cd. Direttiva accoglienza (direttiva 2013/33/UE). L’articolo 20, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva osta all’irrogazione, a un richiedente protezione internazionale che abbia posto in essere comportamenti gravemente violenti nei confronti di funzionari pubblici, di una sanzione consistente nel revocare le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della direttiva stessa, riguardanti l’alloggio, il vitto o il vestiario, qualora ciò abbia l’effetto di privare detto richiedente della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari. L’irrogazione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana.



LUGLIO 2022

 

Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

GIUGNO 2022

Judgment of the Court (First Chamber) 30 June 2022
(M.A., in case C-72/22 PPU)


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 giugno 2022
(M.A., causa C-72/22 PPU)
Non è compatibile con gli artt. 6 e 7, paragrafo 1, della cd. direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE) una normativa nazionale secondo la quale, in caso di dichiarazione dello stato di guerra o dello stato di emergenza o in caso di proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri, i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazione di soggiorno irregolare sono effettivamente privati della possibilità di avere accesso, nel territorio di tale Stato membro, alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale. Non è compatibile con l’art. 8 della cd. direttiva accoglienza (direttiva 2013/33/UE) una alla normativa nazionale secondo la quale, in caso di dichiarazione dello stato di guerra o dello stato di emergenza o in caso di proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri, un richiedente asilo può essere trattenuto per il solo motivo di trovarsi in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio di tale Stato membro.

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Judgment of the Court (First Chamber) 22 June 2022
(Leistritz AG v. LH, in case C-534/20)


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022
(Leistritz AG c. LH, causa C-534/20)
Una normativa nazionale in forza della quale il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può licenziare il responsabile della protezione dei dati che sia suo dipendente solo per giusta causa, anche se il licenziamento non è connesso all’esercizio dei compiti di quest’ultimo responsabile, non è contraria all’art. 38, par. 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (regolamento 2016/679), a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 21 June 2022
(Ligue des droits humains v. Conseil des ministres, in case C-817/19)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 giugno 2022
(Ligue des droits humains c. Conseil des ministres, causa C-817/19)
Nella complessa sentenza in commento, la Grande Sezione ha chiarito, tra le altre cose, che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 23 del regolamento 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, risultino applicabili anche ai trattamenti di dati personali previsti dalla normativa interna diretta a trasporre, al contempo, le disposizioni della direttiva 2004/82, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, della direttiva 2010/65, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo od in partenza da porti degli Stati membri, e della direttiva 2016/681, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine ed azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. La corretta interpretazione dell’art. 6 della direttiva 2016/681, letto alla luce degli articoli 7 ed 8 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, osta all’applicabilità di una una normativa nazionale che autorizzi il trattamento di dati del codice di prenotazione (dati PNR), raccolti conformemente a tale direttiva, per finalità diverse da quelle espressamente previste dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva stessa. La corretta interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2016/681, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, osta altresì all’applicabilità di una normativa nazionale che preveda, in generale, un periodo quinquennale di conservazione dei dati PNR, applicabile indistintamente a tutti i passeggeri aerei, compresi coloro per i quali né la valutazione preliminare di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, né le eventuali verifiche effettuate durante il periodo di sei mesi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della medesima, né alcun’altra circostanza abbiano rivelato l’esistenza di elementi obiettivi atti ad ingenerare un rischio in materia di terrorismo o di commissione di altri reati gravi aventi un collegamento oggettivo, perlomeno indiretto, con il trasporto aereo di passeggeri. Nella stessa occasione, i Giudici di Lussemburgo hanno anche sancito l’antinomia, col diritto dell’Unione, di una normativa nazionale che, con la finalità della lotta al terrorismo e ad altri reati gravi ma in assenza di una minaccia terroristica reale ed attuale o prevedibile, preveda un sistema di trasferimento, da parte dei vettori aerei e degli operatori di viaggio, e di trattamento, da parte delle autorità competenti, dei dati PNR relativi a tutti i voli intra-UE e dei trasporti effettuati con altri mezzi all’interno dell’Unione.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 9 June 2022
(EP v. Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), in case C-673/20)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 giugno 2022
(EP c. Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), nella causa C-673/20)
Dal momento del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione (1° febbraio 2020), i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell’Unione né, in particolare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22 TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest’ultimo Stato. In tal senso la Corte interpreta gli articoli 9 e 50 TUE, nonché gli articoli da 20 a 22 TFUE, in combinato disposto con l’accordo sul recesso, ritenendo inoltre non sussistente alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso stesso.

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Council Regulation (EU) 2022/922 of 9 June 2022 on the establishment and operation of an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis, and repealing Regulation (EU) No 1053/2013


Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013
Con tale regolamento viene istituito un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino l’acquis di Schengen in maniera efficace, efficiente e corretta, contribuendo al mantenimento della fiducia reciproca tra gli Stati membri e al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito prevede lo svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio oggettive e imparziali finalizzate a: verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri in cui si applica integralmente e negli Stati membri in cui si applica in parte; verificare che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti pertinenti dell’acquis di Schengen siano soddisfatte negli Stati membri nei cui confronti non è stata presa una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell’acquis di Schengen devono applicarsi integralmente o parzialmente, eccettuati gli Stati membri la cui valutazione sarà già stata completata al momento dell’entrata in vigore del regolamento.

MAGGIO 2022


Judgment of the Court (Fourth Chamber) 5 May 2022
(Subdelegación del Gobierno en Toledo c. XU, QP, joined cases C‑451/19 and C‑532/19)


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 maggio 2022
(Subdelegación del Gobierno en Toledo c. XU, QP, cause riunite C‑451/19 e C‑532/19)
In virtù dell’art. 20 TFUE, uno Stato membro non può respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata in favore di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino “statico” dell’Unione, per il solo motivo che quest’ultimo non dispone delle risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale nazionale, senza che si sia esaminata la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il cittadino europeo e il familiare di natura tale da far sì che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, il primo sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione europea considerato nel suo insieme e sarebbe in tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione.



APRILE 2022


Judgment of the Court (Grand Chamber) 26 April 2022
(NW v. Landespolizeidirektion Steiermark, Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, in joined cases C‑368/20 e C‑369/20)


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 aprile 2022
(NW c. Landespolizeidirektion Steiermark, Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, cause riunite C‑368/20 e C‑369/20)
L’art. 25, par. 4 del Codice frontiere Schengen (regolamento (UE) 2016/399) non osta al ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne fondato sugli articoli 25 e 27 di tale codice qualora la durata di tale ripristino superi la durata massima totale di sei mesi e non sussista una nuova minaccia che giustifichi una nuova applicazione dei periodi previsti dall’art. 25. Esso non osta nemmeno a una normativa nazionale con la quale uno Stato membro obbliga, a pena di sanzione, una persona a esibire un passaporto o una carta d’identità al momento del suo ingresso nel territorio di tale Stato membro attraverso una frontiera interna, qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne nell’ambito del quale tale obbligo è imposto sia contrario a detta disposizione.



MARZO 2022


Judgment of the Court (Seventh Chamber) 31 March 2022
(IA c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, in case C-231-21)


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 marzo 2022
(IA v. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, nella causa C-231-21)
La nozione di «detenzione», di cui all’art. 29, par. 2, del cd. Regolamento Dublino III (regolamento n. 604/2013), non è applicabile al ricovero coatto di un richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero, autorizzato con una decisione giudiziaria per il motivo che tale persona, a causa di una patologia psichica, costituisce un serio pericolo per sé stessa o per la società.

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Judgment of the Court (First Chamber) 24 March 2022
(X, Z v. Autoriteit persoonsgegevens, in case C‑245/20)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 marzo 2022
(X, Z c. Autoriteit persoonsgegevens, causa C‑245/20)

L’art. 55, par. 3, del cd. Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679) deve essere interpretato nel senso che il fatto che un organo giurisdizionale metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti di un procedimento giurisdizionale, contenenti dati personali, al fine di consentire loro di riferire in modo più completo sullo svolgimento di tale procedimento rientra nell’esercizio, da parte di tale organo giurisdizionale, delle sue «funzioni giurisdizionali», ai sensi di tale disposizione.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 10 March 2022
(K, in case C-519/20)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2022
(K, nella causa C‑519/20)
Può essere considerata un «apposito centro di permanenza temporanea», ai sensi dell’art. 16, par. 1 della cd. Direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE), una sezione specifica di un istituto penitenziario che, da una parte, pur disponendo di un proprio direttore, sia subordinata alla direzione di tale istituto e soggetta all’autorità del Ministro responsabile per gli istituti penitenziari e nella quale, dall’altra, cittadini di paesi terzi sono trattenuti, ai fini dell’allontanamento, in specifici edifici dotati di proprie strutture e isolati dagli altri edifici di tale sezione in cui sono detenute persone condannate penalmente, purché le condizioni di trattenimento applicabili a questi cittadini evitino, quanto più possibile, che tale trattenimento sia simile a un confinamento in ambiente carcerario e siano concepite in modo da rispettare i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i diritti sanciti dall’art. 16, paragrafi da 2 a 5, e dall’articolo 17 di detta direttiva. L’art.18 della medesima direttiva, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, va essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato, nell’ambito della sua competenza, a disporre il trattenimento o la proroga del trattenimento, in un istituto penitenziario, di un cittadino di un paese terzo ai fini dell’allontanamento deve poter verificare il rispetto delle condizioni alle quali tale articolo 18 subordina la possibilità, per uno Stato membro, di prevedere che detto cittadino sia sottoposto a trattenimento in un istituto penitenziario. Infine, l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve disapplicare la normativa di uno Stato membro che consenta, in via temporanea, che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare siano trattenuti, ai fini dell’allontanamento, in istituti penitenziari, separati dai detenuti ordinari, qualora le condizioni alle quali l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva subordinano la conformità di siffatta normativa al diritto dell’Unione non siano, o non siano più, soddisfatte.

 

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 10 March 2022
(VI v. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, in case C-247/20)

 

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2022
(VI c. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, nella causa C-247/20)

 

Né il minore, cittadino dell’Unione, che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente né il genitore che ne ha l’effettivo affidamento sono tenuti a disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/38/CE, al fine di conservare il loro diritto di soggiorno nello Stato ospitante. In tal senso la Corte di giustizia interpreta l’art. 21 e l’art. 16, par. 1, della direttiva citata. Per quanto riguarda i periodi anteriori all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte del suddetto minore, sia quest’ultimo, qualora il diritto di soggiorno sia per lui invocato in base a detto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sia il genitore che ne ha l’effettivo affidamento devono disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi di tale direttiva.

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Judgment of the Court (Third Chamber) 3 March 2022
(UN v. Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, in case C-409/20)

 

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 marzo 2022
(UN c. Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, nella causa C-409/20)

 

La cd. Direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE) non osta a una normativa di uno Stato membro che sanziona il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo nel territorio di tale Stato membro, in assenza di circostanze aggravanti, in un primo tempo, con un’ammenda accompagnata da un obbligo di lasciare il territorio di tale Stato membro entro un termine impartito, a meno che, prima della scadenza di tale termine, il soggiorno di detto cittadino venga regolarizzato, e, in secondo luogo, in mancanza di una regolarizzazione del soggiorno di detto cittadino, con una decisione che ne disponga obbligatoriamente l’allontanamento, purché tale termine sia fissato in conformità con i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola.

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Judgment of the Court (Third Chamber) 3 March 2022
(NB, AB v. Secretary of State for the Home Department, in case C‑349/20)


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 marzo 2022
(NB, AB c. Secretary of State for the Home Department, nella causa C‑349/20)

Ai sensi dell’art. 12, par. 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83/CE (cd. Direttiva qualifiche), al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) sia cessata, cosicché a una persona è attribuibile ipso facto lo «status di rifugiato», occorre prendere in considerazione, nell’ambito di una valutazione individuale, le circostanze pertinenti esistenti non solo al momento in cui detta persona ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA, ma anche al momento in cui le autorità amministrative competenti esaminano una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o in cui le autorità giudiziarie interessate si pronunciano sul ricorso proposto contro una decisione di diniego di riconoscimento di tale status. Nell’ambito dell’analisi volta a stabilire se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata, cosicché a una persona è attribuibile ipso facto lo «status di rifugiato», qualora la persona interessata dimostri di essere stata costretta a lasciare la zona operativa dell’UNRWA per motivi che esulavano dal suo controllo e prescindevano dalla sua volontà, spetta allo Stato membro, laddove ritenga che detta persona sia oramai in grado di fare ritorno in tale zona e di beneficiare in essa di detta protezione o di detta assistenza, dimostrare che così è nel caso di specie. Inoltre, per stabilire se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata, cosicché una persona che ha chiesto di beneficiare di una protezione internazionale sia stata costretta a lasciare la zona operativa di tale organismo, non è necessario dimostrare che l’UNRWA o lo Stato nel cui territorio essa opera abbia inteso infliggere un danno a tale persona o privarla di assistenza, mediante azione o omissione. Ai fini di tale disposizione è sufficiente dimostrare che l’assistenza o la protezione dell’UNRWA sia effettivamente cessata per un qualsiasi motivo, cosicché tale organismo non sia più in grado, per motivi oggettivi o legati alla situazione specifica di detta persona, di garantire a quest’ultima condizioni di vita conformi alla missione di cui è investito. Infine, nel valutare le condizioni richieste al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata, cosicché a una persona è attribuibile ipso facto lo «status di rifugiato», si deve tener conto dell’assistenza fornita a tale persona da attori della società civile, come le organizzazioni non governative, purché l’UNRWA mantenga con questi ultimi un rapporto di cooperazione formale di natura stabile, nell’ambito del quale gli stessi assistono l’UNRWA nell’adempimento del suo mandato.


FEBBRAIO 2022


Judgment of the Court (Fifth Chamber) 24 February 2022
SS» SIA v. Valsts ieņēmumu dienests, in case C‑175/20)


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2022
(«SS» SIA c. Valsts ieņēmumu dienests, causa C‑175/20)
La raccolta, da parte dell’amministrazione tributaria di uno Stato membro presso un operatore economico, di informazioni riguardanti una quantità significativa di dati personali, è soggetta ai requisiti previsti dall’art. 5, par. 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (2016/679). L’amministrazione tributaria di uno Stato membro non può derogare a tale disposizione se un diritto siffatto non le è stato riconosciuto da una misura legislativa ai sensi dell’articolo 23, par.1, del medesimo regolamento. Infine, le disposizioni del regolamento 2016/679 devono essere interpretate nel senso che non ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro imponga a un fornitore di servizi di annunci pubblicati su Internet di comunicarle informazioni relative ai contribuenti che abbiano pubblicato annunci in una delle sezioni del suo portale Internet, purché, segnatamente, tali dati siano necessari rispetto alle finalità specifiche per le quali sono raccolti e il periodo oggetto della raccolta di detti dati non oltrepassi la durata strettamente necessaria per raggiungere l’obiettivo di interesse generale perseguito.

 

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Judgment of the Court (Grand Chamber) 22 February 2022
(XXX v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, in case 483/20)


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022
(XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, causa 483/20)
Letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 33, par. 2, lettera a), della cd. direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE) non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta da tale disposizione di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che al richiedente è già stato concesso lo status di rifugiato da parte di un altro Stato membro, qualora tale richiedente sia il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria nel primo Stato membro, fatta salva, tuttavia, l’applicazione dell’articolo 23, par. 2, della cd. direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE).


GENNAIO 2022

 

Judgment of the Court (Third Chamber) 20 January 2022
(ZK, in case C-432/20)

 

Sentenza della Corte (Terza sezione) del 20 gennaio 2022
(ZK, causa  C‑432/20)
Qualsiasi presenza fisica di un soggiornante di lungo periodo nel territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi - anche se una siffatta presenza non supera, durante tale periodo, una durata totale di qualche giorno soltanto - è sufficiente ad impedire la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. c) della direttiva 2003/109/CE.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 20 January 2022
(Romania v. European Commission, in case C-899 P)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 gennaio 2022.
(Romania c. Commissione europea, causa C-899/19 P)
La Corte di giustizia rigetta l’impugnazione della Romania avverso la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 (T-391/17) con la quale era stato respinto il ricorso finalizzato all’annullamento della decisione della Commissione del 29 marzo 2017, relativo alla registrazione dell’iniziativa legislativa dei cittadini dell’UE “Minority SafePack.

 

DICEMBRE 2021

 

Judgment of the Court (Grand Chamber) 14 December 2021
(V.M.A. v. Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», causa C-490/20)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021
(V.M.A. c. Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», causa C-490/20)
Nel caso di un minore, cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In tal senso va interpretato l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, gli articoli 20 e 21 TFUE nonché gli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE.

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Regulation (EU) 2021/2303 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010

Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010
Il Regolamento istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo – che sostituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), con l’obiettivo principale di contribuire a garantire l’applicazione efficace ed uniforme, negli Stati membri, della legislazione dell’Unione in materia d’asilo rispettando pienamente i diritti fondamentali. Tra i compiti dell’Agenzia vi è anche quello di facilitare e sostenere le attività degli Stati membri nell’attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS).

 

NOVEMBRE 2021

 

Judgment of the Court (Third Chamber) of 11 November 2021
(BJ, OV v. Mrs M and o., in case C-168/20)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 novembre 2021
(BJ, OV c. Sig.ra M e a., causa C-168/20)
La Corte di giustizia fornisce un’interpretazione dell’articolo 49 TFUE secondo cui tale disposizione osta alla normativa di uno Stato membro che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico al requisito che, al momento del fallimento, il piano di cui trattasi sia stato autorizzato a fini fiscali in tale Stato. Ciò quando tale requisito è imposto in una situazione in cui un cittadino dell’Unione il quale, prima del proprio fallimento, abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione stabilendosi in modo permanente in questo stesso Stato al fine di esercitare in esso un’attività economica autonoma, percepisce diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro d’origine, fatta salva l’ipotesi in cui la restrizione alla libertà di stabilimento che detta disposizione nazionale comporta sia giustificata in quanto risponde a un motivo imperativo di interesse generale, è atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo che persegue e non va oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
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Judment of the Court (Grand Chamber) of 16 November 2021
(European Commission v. Hungary, in case C‑821/19)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021
(Commissione europea c. Ungheria, causa C‑821/19)
Nella sentenza in commento, la Grande Sezione ha dichiarato l’infrazione, da parte dell’Ungheria, degli obblighi su di essa incombenti in forza dell’art. 33, par. 2, della direttiva 2013/32, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, avendo introdotto, quale causa d’inammissibilità delle domande di protezione internazionale, la circostanza che il richiedente sia giunto nel proprio territorio attraversando uno Stato in cui non fosse esposto a persecuzioni od a un “rischio di danno grave” ovvero in cui fosse comunque garantito un “adeguato” livello di protezione, così ricorrendo, nella sostanza, ad un’autonoma ridefinizione del “concetto di paese terzo sicuro” di cui all’art. 38 della direttiva stessa. Nella sentenza stessa, la Corte ha accertato altresì l’infrazione dell’art. 8, par. 2, e dell’art. 22, par. 1, della direttiva 2013/32 nonché dell’art. 10, par. 4, della direttiva 2013/33, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, avendo introdotto nel proprio ordinamento, quale fattispecie di reato, il comportamento di chi, nell’ambito di un’attività organizzativa, offra sostegno alla presentazione od all’inoltro di una domanda di asilo nel proprio territorio, qualora sia possibile provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli fosse consapevole del fatto che tale domanda non potesse essere accolta; secondo la Grande Sezione, infatti, «L’istituzione di siffatte sanzioni penali ha senza dubbio un effetto dissuasivo particolarmente significativo, che può indurre le persone che intendono assistere i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che desiderano ottenere lo status di rifugiato […] ad astenersi dal prendere parte alle attività di assistenza». Infine, è stata nell’occasione dichiarata anche l’antinomia, con gli artt. 8, par. 2, 12, par. 1, lett. c), e 22, par. 1, della direttiva 2013/32 nonché con l’art. 10, par. 4, della direttiva 2013/33, del divieto di avvicinamento alle proprie frontiere esterne imposto alle persone sospettate di aver commesso un siffatto reato, divieto introdotto dall’Ungheria allo scopo di impedire che esse potessero avere contatti coi richiedenti protezione internazionale che si trovassero nelle vicinanze delle frontiere, anche dopo che questi ultimi avessero inoltrato domanda di protezione internazionale; secondo i Giudici di Lussemburgo, infatti, una tale disposizione è suscettibile di limitare il diritto di cui dispongono i richiedenti asilo, una volta inoltrata la loro domanda, di comunicare con le organizzazioni contemplate dall’art. 12, par. 1, lett. c), della direttiva 2013/32; tale diritto, ha osservato espressamente la Grande Sezione, presuppone infatti la facoltà per le organizzazioni in questione di avere contatti coi richiedenti, mentre la circostanza che il richiamato e contestato reato sia contrario al diritto dell’Unione rende in radice ingiustificata una tale limitazione.


OTTOBRE 2021


Directive (EU) 2021/1883 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2021 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of highly qualified employment, and repealing Council Directive 2009/50/EC

Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio
La direttiva mira all’istituzione di una speciale procedura di ammissione e all’adozione di condizioni di ingresso e soggiorno, applicabili ai cittadini di paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente qualificato e ai loro familiari. Essa abroga la precedente direttiva 2009/50/CE sulla cd. "Carta blu UE".
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 6 October 2021
(criminal proceedings against A., in case C-35/20)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021
(procedimento penale a carico di A, causa C-35/20)
Il diritto dei cittadini dell’Unione alla libera circolazione (previsto all’articolo 21 TFUE e precisato dalla direttiva 2004/38/CE) alla luce delle disposizioni relative all’attraversamento delle frontiere stabilite dal regolamento (CE) n. 562/2006 è interpretato dalla Corte di giustizia nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale uno Stato membro impone ai suoi cittadini l’obbligo, corredato di sanzioni penali, di essere muniti di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità quando si recano in un altro Stato membro, quali che siano il mezzo di trasporto e l’itinerario, purché tali sanzioni siano conformi ai principi generali del diritto dell’Unione, tra cui i principi di proporzionalità e di non discriminazione. Alle medesime condizioni, esso non osta neanche a una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro impone ai suoi cittadini l’obbligo, corredato di sanzioni penali, di essere muniti di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità quando entrano nel suo territorio in provenienza da un altro Stato membro. Infine, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e gli articoli 4 e 36 della direttiva 2004/38, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a un regime di sanzioni penali in base al quale uno Stato membro sanziona l’attraversamento della sua frontiera nazionale, senza essere muniti di carta d’identità o di passaporto in corso di validità, con un’ammenda che può ammontare, a titolo indicativo, al 20% del reddito mensile netto dell’autore del reato, allorché una tale ammenda non è proporzionata alla gravità di tale reato, che è considerato di lieve entità.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 28 October 2021
(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti v. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in case C‑462/20)


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2021
(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti c. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, causa C‑462/20)
Una normativa di uno Stato membro può escludere dal beneficio di una carta concessa alle famiglie che dà la possibilità di ottenere sconti o riduzioni tariffarie in occasione dell’acquisto di beni e servizi forniti da soggetti pubblici o privati che hanno concluso una convenzione con il governo di tale Stato membro i cittadini di paesi terzi contemplati dalle direttive 2011/98/UE (titolari di permesso unico) e 2009/50/CE (lavoratori altamente qualificati). Neppure l’articolo 11, par. 1, lett. d) della direttiva 2003/109/CE (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) osta a una tale normativa, purché una siffatta carta non rientri, secondo la normativa nazionale di tale Stato membro, nelle nozioni di «prestazioni sociali», di «assistenza sociale» o di «protezione sociale». Secondo la Corte, l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE (cd. Direttiva qualifiche) osta a una normativa siffatta qualora detta carta rientri in un regime di assistenza istituito da autorità pubbliche, al quale ricorre un individuo che non disponga di risorse sufficienti a far fronte ai bisogni elementari propri e a quelli della sua famiglia. Infine, òl’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/50 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una siffatta normativa.


SETTEMBRE 2021

 

Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 September 2021
(XY, in case C‑18/20)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 settembre 2021
(XY, causa C‑18/20)
Nell’arresto de quo, la Corte ha precisato che la direttiva 2013/32, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, ed in particolare il suo art. 40, parr. 2 e 3, relativo alla reiterazione di domande, debba essere interpretata nel senso che le nozioni di «elementi o [di] risultanze nuovi» che «sono emersi o sono stati addotti dal richiedente» e che possono giustificarne un nuovo esame, debbano riferirsi agli elementi od alle risultanze sopravvenuti dopo la conclusione definitiva del procedimento che ha avuto ad oggetto la precedente domanda di protezione internazionale nonché agli elementi od alle risultanze preesistenti che non siano stati invocati dal richiedente. In particolare, l’esame nel merito di una domanda reiterata di protezione internazionale può essere condotto, nell’ambito della riapertura del procedimento che abbia avuto ad oggetto la prima domanda, ai sensi del richiamato par. 3, purché le norme applicabili a tale riapertura siano conformi al capo II della direttiva 2013/32 e la presentazione di tale domanda non sia subordinata al rispetto di termini di decadenza. Non è invece consentito ad uno Stato membro, che non abbia adottato specifici atti di trasposizione della disposizione di cui al quarto paragrafo, di rifiutare, in applicazione delle norme generali di procedura amministrativa nazionale, di esaminare il merito di una domanda reiterata, qualora gli elementi o le risultanze nuovi, invocati a sostegno di tale domanda, sussistessero già all’epoca del procedimento che abbia avuto ad oggetto la domanda precedente e non siano stati presentati nell’ambito di tale procedimento a motivo di una colpa imputabile al richiedente.

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Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 September 2021
(Bundesrepublik Deutschland v. SE, in case C‑768/19)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 settembre 2021
(Bundesrepublik Deutschland c. SE, causa C‑768/19)
Secondo la Corte, ai sensi dell’art. 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE (cd. Direttiva Qualifiche) qualora un richiedente asilo, che è entrato nel territorio dello Stato membro ospitante nel quale si trova il figlio minorenne non coniugato, intenda trarre dallo status di protezione sussidiaria ottenuto da tale minore il diritto di asilo ai sensi della legislazione di tale Stato membro che concede un simile diritto alle persone di cui all’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, la data rilevante per valutare se il beneficiario di tale protezione sia un “minore”, al fine di statuire sulla domanda di protezione internazionale presentata da tale richiedente asilo, è la data in cui quest’ultimo ha depositato, anche informalmente, la propria domanda di asilo. Inoltre, la nozione di “familiare” non richiede una ripresa effettiva della vita familiare tra il genitore del beneficiario di protezione internazionale e il figlio: così va interpretato l’art. 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, della medesima e con l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infine, lo stesso art. 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che i diritti che i familiari di un beneficiario di protezione sussidiaria traggono dallo status di protezione sussidiaria ottenuto dal loro figlio (in particolare i benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della stessa) perdurano dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di tale beneficiario, per il periodo di validità del permesso di soggiorno concesso loro conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, di tale direttiva.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 September 2021
(X v. État belge, in case C‑930/19)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021
(X c. État belge, causa C‑930/19)
Con la sentenza in commento, originata da un rinvio pregiudiziale di validità, la Grande Sezione ha escluso che, come invece aveva prospettato il giudice nazionale remittente, l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, violi gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella misura in cui prevede che il divorzio, l’annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell’unione registrata non comportino la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, nelle fattispecie in cui situazioni particolarmente difficili (come ad esempio il fatto di aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l’unione registrata) ne esigano la conservazione, soltanto a condizione che gli interessati dimostrino di esercitare un’attività lavorativa o di disporre, per sé e per i familiari, di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di un’assicurazione malattia (ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfi tali condizioni), mentre l’articolo 15, par. 3, della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, prevede la medesima possibilità di conservazione del diritto di soggiorno senza subordinarla al rispetto di tali condizioni. Nonostante il fatto che le norme sopra menzionate condividano l’obiettivo di garantire una tutela dei familiari vittime di violenza domestica, ha affermato – tra le altre cose – la Grande Sezione, i regimi istituiti da tali direttive rientrano in settori diversi, i cui principi, oggetto ed obiettivi sono tutt’altro che sovrapponibili; inoltre, hanno precisato i Giudici di Lusssemburgo, i beneficiari della direttiva 2004/38 godono di uno status diverso e di diritti di natura diversa da quelli di cui possono avvalersi i beneficiari della direttiva 2003/86, così come altrettanto difforme risulta il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri per applicare le condizioni fissate da tali direttive.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 September 2021
(O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P, S.E.A. v. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in case C‑350/20)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021
(O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P, S.E.A. c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), causa C‑350/20)
Nel rispondere al quesito pregiudiziale posto dalla Corte costituzionale italiana, la Corte di giustizia afferma che l’articolo 12, par. 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE (relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro) è da interpretarsi nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi - di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva - dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa


AGOSTO 2021

 

Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

LUGLIO 2021

 

Judgment of the Court (Grand Chamer) of 15 July 2021
(CG v. The Department for Communities in Northern Ireland, in case C‑709/20)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021
(CG c. The Department for Communities in Northern Ireland, causa C‑709/20)
La Grande Sezione, interrogata in via pregiudiziale, ha sancito, con tale sentenza, che la corretta interpretazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non osti all’applicabilità della regolamentazione di uno Stato membro ospitante che escluda dal godimento del beneficio delle prestazioni di assistenza sociale i cittadini dell'Unione economicamente inattivi che non abbiano risorse sufficienti ed ai quali tale Stato abbia concesso un diritto di soggiorno temporaneo, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro interessato che si trovino nella stessa situazione. Tuttavia, ha precisato la Corte, quando un cittadino dell'Unione risieda legalmente, a norma del diritto nazionale, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità nazionali competenti a concedere prestazioni di assistenza sociale sono tenute a verificare che il rifiuto nella concessione di tali benefici non espongano il soggetto interessato, così come i bambini ad esso affidati, ad un rischio concreto ed attuale di violazione dei diritti fondamentali, quali sono sanciti dagli articoli 1, 7 e 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea; in particolare, quando il soggetto interessato non disponga delle risorse minime per soddisfare le esigenze sue e quelle dei suoi figli e risulti isolato, le autorità dello Stato ospitante devono garantire che, pur in caso di diniego d’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, egli possa comunque vivere con i propri figli in condizioni dignitose. Nell'ambito di tale esame, dette autorità possono prendere in considerazione tutte le modalità di assistenza previste dalla legislazione nazionale di cui il cittadino interessato ed i suoi figli possano effettivamente beneficiare.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 8 July 2021
(VAS Shipping ApS, in case C‑71/20)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 luglio 2021
(VAS Shipping ApS, causa C‑71/20)
Nella sentenza in commento, la Corte ha precisato che la corretta interpretazione dell’articolo 49 TFUE, letto alla luce dell’articolo 79, paragrafo 5, TFUE, non osti all’applicabilità della normativa di uno Stato membro che richieda che i membri dell’equipaggio, cittadini di paesi terzi, di una nave battente propria bandiera, che però risulti, direttamente od indirettamente, di proprietà di una società avente la propria sede sociale in un altro Stato membro, debbano disporre di un permesso di lavoro nel primo Stato membro, a meno che la nave in questione non vi abbia effettuato, nel corso di un anno, più di venticinque scali.



GIUGNO 2021

 

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 June 2021
(FS v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in case C‑719/19)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021
(FS c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, causa C‑719/19)
L’art. 15, par. 1, della direttiva 2004/38/CE va interpretato nel senso che un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione dal territorio dello Stato membro ospitante, adottato sul fondamento di tale disposizione per il motivo che il medesimo cittadino dell’Unione non beneficia più di un diritto di soggiorno temporaneo in detto territorio in forza della direttiva citata, non è pienamente eseguito per il solo fatto che tale cittadino dell’Unione ha lasciato fisicamente detto territorio nel termine impartito dal provvedimento in parola per la sua partenza volontaria. Per beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva nello stesso territorio, il cittadino dell’Unione che è stato oggetto di un siffatto provvedimento di allontanamento deve non soltanto aver lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro ospitante, ma anche aver posto fine in modo reale ed effettivo al suo soggiorno nel territorio di cui trattasi, cosicché, in occasione del suo ritorno in detto territorio, il suo soggiorno non possa essere considerato, in realtà, come una continuazione del suo precedente soggiorno nello stesso territorio. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la situazione specifica del cittadino dell’Unione interessato. Se da una siffatta verifica risulta che il cittadino dell’Unione non ha posto fine al suo soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato membro ospitante in modo reale ed effettivo, tale Stato membro non è tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di allontanamento sulla base dei medesimi fatti che hanno dato luogo al provvedimento di allontanamento già adottato nei confronti di suddetto cittadino dell’Unione, ma può basarsi su quest’ultimo provvedimento al fine di obbligare lo stesso a lasciare il suo territorio.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 June 2021
(Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL v. Conseil des ministres, in case C‑718/19)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021
(Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL c. Conseil des ministres, causa C‑718/19)
Nell’interpretare gli articoli 20 e 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE, la Corte di giustizia ritiene che: -  con essi non contrasti una normativa nazionale che applica ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, in pendenza del termine loro concesso per lasciare il territorio dello Stato membro ospitante a seguito dell’adozione nei loro confronti di una decisione di allontanamento per motivi di ordine pubblico, o durante il periodo di proroga di tale termine, disposizioni volte ad evitare il rischio di fuga che sono simili a quelle applicate ai cittadini di paesi terzi, in recepimento della direttiva 2008/115/CE, purché non siano meno favorevoli rispetto a queste ultime e rispettino i principi generali previsti all’articolo 27 della direttiva 2004/3; - essi ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, che dopo la scadenza del termine impartito o della proroga di tale termine non si siano conformati a una decisione di allontanamento adottata nei loro confronti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, una misura di trattenimento ai fini dell’allontanamento della durata massima di otto mesi, durata che è identica a quella applicabile nel diritto nazionale ai cittadini di paesi terzi che non si siano conformati a una decisione di rimpatrio adottata per tali motivi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.

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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 10 June 2021
(Land Oberösterreich v. KV, causa C‑94/20)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del’10 giugno 2021
(Land Oberösterreich c. KV, causa C‑94/20)
La direttiva relativa allo status dei soggiornanti di lungo periodo (direttiva 2003/109/CE), in particolare il suo articolo 11, osta - anche qualora si sia fatto uso della facoltà di applicare la deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva - a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la concessione di un’indennità di alloggio in favore dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo sia subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro, se tale indennità di alloggio costituisce una «prestazione essenziale». Inoltre, secondo la Corte non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43/CE (che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) una normativa di uno Stato membro che si applichi indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi e in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che questi ultimi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di tale Stato membro. Infine, qualora ci si sia avvalsi della facoltà di applicare la deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è destinato ad applicarsi in presenza di una legislazione di uno Stato membro in forza della quale la concessione dell’indennità di alloggio, in favore dei soggiornanti di lungo periodo, è subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base della lingua di tale Stato membro, se tale indennità di alloggio non costituisce una «prestazione essenziale» ai sensi del summenzionato articolo 11, paragrafo 4. Se detta indennità di alloggio costituisce un servizio essenziale di tal sorta, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui vieta ogni discriminazione per motivi di origine etnica, non osta a tale regolamentazione.

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Judgment of the Court (Third Chamber) of 10 June 2021
(LH v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in case C‑921/19)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 giugno 2021
(LH c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, causa C‑921/19)
La Corte ritiene che l’art. 40, par. 2, della direttiva 2013/32/UE (cd. direttiva procedure) in combinato disposto con l’art. 4, par. 2, della direttiva 2011/95/UE (cd. direttiva qualifiche), vada interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale si considera automaticamente che qualsiasi documento prodotto da un richiedente protezione internazionale a sostegno di una domanda reiterata non costituisce un «elemento o risultanza nuovo», ai sensi di tale disposizione, qualora l’autenticità di tale documento non possa essere accertata o la fonte di un siffatto documento non possa essere oggettivamente verificata. Inoltre, ai sensi dell’articolo 40 della direttiva 2013/32, da un lato, la valutazione delle prove addotte a sostegno di una domanda di protezione internazionale non può variare a seconda che si tratti di una prima domanda o di una domanda reiterata e, dall’altro, uno Stato membro è tenuto a cooperare con un richiedente al fine di valutare gli elementi pertinenti della sua domanda reiterata, qualora quest’ultimo produca, a sostegno di tale domanda, documenti la cui autenticità non può essere accertata.

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Judgment of the Court (Third Chamber) of 10 June 2021
(CF, DN v. Bundesrepublik Deutschland, in case C‑901/19)

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 giugno 2021
(CF, DN c. Bundesrepublik Deutschland, causa C‑901/19)
L’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE (cd. direttiva qualifiche) osta all’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale, nel caso in cui un civile non sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, l’accertamento dell’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del civile stesso, derivante dalla «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato», ai sensi di tale disposizione, è subordinato alla condizione che il rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione di tale zona raggiunga una determinata soglia. Inoltre, per stabilire l’esistenza di una «minaccia grave e individuale» ai sensi di tale disposizione, è richiesto un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese d’origine del richiedente.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 3 June 2021
(BZ v. Westerwaldkreis, in case C‑546/19)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021
(BZ c. Westerwaldkreis, causa C‑546/19)
La direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) si applica a un divieto di ingresso e di soggiorno, imposto da uno Stato membro, che non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia destinatario di un provvedimento di espulsione, per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sulla base di una precedente condanna penale. Secondo la Corte, inoltre, tale direttiva osta al mantenimento in vigore di un divieto di ingresso e di soggiorno imposto da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia oggetto di un provvedimento di espulsione, divenuto definitivo, adottato per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico sulla base di una precedente condanna penale, qualora la decisione di rimpatrio adottata nei confronti di tale cittadino dal suddetto Stato membro sia stata revocata, sebbene tale provvedimento di espulsione sia divenuto definitivo.

MAGGIO 2021


Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 May 2021
(LR v. Bundesrepublik Deutschland, in case C-8/20)

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021
(LR c. Bundesrepublik Deutschland, causa C-8/20)
Contrasta con l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della cd. direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, la normativa nazionale che prevede la possibilità di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui precedente domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, rivolta a uno Stato terzo che attua il regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Regolamento Dublino III), sia stata respinta da tale Stato terzo.


APRILE 2021


Judgment of the Court (Grand Chamber) of 15 April 2021
(H.A. v. État belge)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 aprile 2021
(H.A. c. État belge)
L’art. 27, par. 1, del cd. regolamento Dublino (n. 604/2013), letto alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione di detto regolamento. Ciò salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a seguito del verificarsi di siffatte circostanze e che, segnatamente, non sia subordinato alla privazione della libertà dell’interessato stesso né al fatto che l’esecuzione della decisione citata sia imminente.

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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 20 April 2021
(Repubblika v. Il-Prim Ministru, in case C‑896/19)

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 aprile 2021
(Repubblika c. Il-Prim Ministru, causa C‑896/19)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE ritenendolo applicabile in una causa in cui un giudice nazionale sia investito di un ricorso previsto dal diritto nazionale e diretto a che tale giudice si pronunci sulla conformità al diritto dell’Unione di disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici dello Stato membro cui detto giudice appartiene. Ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, deve essere debitamente preso in considerazione l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Inoltre, lo stesso art. 19, par. 1, secondo comma, TUE non osta a disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo al contempo l’intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro.

MARZO 2021

Judgment of the Court (First Chamber)18 March 2021
(MK v. Autoridade Tributária e Aduaneira, in case C-388/19)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 marzo 2021
(MK c. Autoridade Tributária e Aduaneira, causa C-388/19)
In base all’interpretazione dell’articolo 63 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 65 TFUE, la Corte di giustizia ha accertato che osta con il diritto dell’UE la normativa di uno Stato membro che, al fine di consentire che le plusvalenze risultanti dalla cessione di beni immobili situati in tale Stato membro, da parte di un soggetto residente in altro Stato membro, non siano soggette a un onere fiscale superiore a quello che sarebbe applicato, per lo stesso tipo di operazione, alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente nel primo Stato membro, faccia dipendere il regime di imposizione applicabile dalla scelta di detto soggetto passivo.

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Judgment of the Court (Tenth Chamber) 11 March 2021
(M.A. v. État belge, in case C-112/20)

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 marzo 2021
(M.A. c. État belge, causa C-112/20)
Gli Stati membri devono tenere in debita considerazione l’interesse superiore del minore prima di adottare una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d’ingresso, anche qualora il destinatario di tale decisione non sia un minore, bensì il padre di quest’ultimo. In tal senso necessita di essere interpretato l’art. 5 della cd. direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE) in combinato disposto con l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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Judgment of the Court (Fourth Chamber) 4 March 2021
(A v. Migrationsverket, in case C-193/19)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 marzo 2021
(A c. Migrationsverket, causa C‑193/19)
Nella sentenza in commento, la Corte di giustizia ha sancito che la corretta interpretazione dell’articolo 25, primo paragrafo, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, non osti all’applicabilità di una norma nazionale che consenta il rilascio, la proroga od il rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, richiesti a partire dal territorio di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo che sia oggetto di una segnalazione nel sistema d’informazione Schengen e la cui identità non abbia potuto essere comprovata con un documento di viaggio valido, quando gli interessi dello Stato membro che abbia disposto la siano stati presi in considerazione, a condizione che lo Stato stesso venga previamente consultato e che il titolo di soggiorno venga concesso solo in presenza di «motivi seri», ai sensi della richiamata disposizione. La Corte ha anche precisato che, in fattispecie quali quella appena descritta, non trovi applicazione il regolamento 2016/399 (cd. codice frontiere Schengen), che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone ed, in particolare, il suo articolo 6, primo paragrafo, lettera a).


FEBBRAIO 2021

 

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 24 February 2021
(M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. taatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T, in case C‑673/19)

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021
(M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. taatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T, causa C‑673/19)
Nella sentenza in commento, la Corte ha chiarito che la corretta interpretazione degli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115 (cd. direttiva rimpatri), non osti a che uno Stato membro sottoponga a trattenimento amministrativo il cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel suo territorio sia irregolare, al fine di procedere al suo trasferimento forzato verso un altro Stato membro nel quale egli goda invece dello status di rifugiato, laddove il soggetto interessato si sia rifiutato di ottemperare all’ordine impartitogli in tal senso e non sia possibile adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio.


GENNAIO 2021


Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 January 2021
(Secretary of State for the Home Department v. OA, in case C-255/19)

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2021
(Secretary of State for the Home Department c. OA, causa C-255/19)
L’articolo 11 della direttiva 2004/83/CE (cd. direttiva qualifiche) va interpretato nel senso che la «protezione» prevista da tale disposizione con riferimento alla cessazione dello status di rifugiato deve rispondere agli stessi requisiti risultanti, per quanto riguarda il riconoscimento di tale status, dall’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2. Inoltre, un eventuale sostegno sociale ed economico garantito da soggetti privati, quali la famiglia o il clan del cittadino di un paese terzo interessato, non risponde ai requisiti di protezione risultanti da tali disposizioni e non assume pertanto rilevanza al fine di valutare l’effettività o la disponibilità della protezione offerta dallo Stato, né al fine di determinare il persistere di un timore fondato di essere perseguitato.

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Judgment of the Court (First Chamber) of 14 January 2021
(TQ v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in case C-441/19)

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021
(TQ c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, causa C-441/19)
Interpretando l’art. 6 della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) in combinato con l’art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la Corte di giustizia ha statuito che, prima di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, lo Stato membro interessato deve effettuare una valutazione generale ed approfondita della situazione di tale minore, tenendo in debita considerazione l’interesse superiore del bambino. In tale contesto, detto Stato membro deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un’accoglienza adeguata per il minore non accompagnato di cui trattasi. Uno Stato membro non può distinguere tra i minori non accompagnati in base al solo criterio della loro età, al fine di verificare l’esistenza di un’accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio. Inoltre, l’art. 8 della stessa direttiva va interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, dopo aver adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato ed essersi accertato che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio, si astenga dal procedere successivamente al suo allontanamento fino a quando egli abbia raggiunto l’età di diciotto anni.