Focus sul "dialogo" tra Corti
Il fenomeno della moltiplicazione, a livello internazionale, delle istanze giurisdizionali viene generalmente inquadrato come un logico corollario dell’insufficienza delle soluzioni giurisdizionali apprestabili all’interno degli ordinamenti nazionali, anche per effetto dei rilevanti fattori di trasformazione di alcuni caratteri strutturali della comunità internazionale che si riverberano sul complessivo esercizio della funzione giurisdizionale. Valutato in maniera più o meno positiva (con il ricorso anche a locuzioni di connotazione dispregiativa come quello di “proliferazione”) siffatto fenomeno non si è sottratto alle censure, pure autorevolmente avanzate, di rappresentare un possibile vulnus rispetto all’unità del Diritto internazionale e, di conseguenza, un elemento di frammentazione dello stesso. Al tempo stesso, la crescente internazionalizzazione della vita delle comunità statuali si traduce in un frequente ricorso, da parte dei giudici nazionali, all’applicazione di fonti internazionali postulando, sovente, un’inevitabile presa in considerazione di giurisprudenze internazionali o il ricorso a strumenti atti ad assicurare una “collaborazione” in via preventiva (varie tipologie di ricorsi pregiudiziali).
In questo contesto emerge, con proporzioni di significativa rilevanza, la tendenza di molte corti a transitare da un classico judicial borrowing, fondato sulla mera “importazione” di giurisprudenze straniere, alla ricerca - non priva di elementi di discontinuità - di più articolate forme di interazione giurisprudenziale di tipo “dialogico” che possono condurre, in alcuni casi, ad una vera e propria cross fertilization.
In uno spazio regionale più o meno “integrato” (quale costituisce l’Europa) il fenomeno della coesistenza (e/o della concorrenza in determinati ambiti) di più istanze giurisdizionali (nazionali ed internazionali) si é tradotto, sovente, nella mutua alimentazione semantica e nella “recezione” di valori giurisprudenziali tra di esse.
Lo testimoniano i rapporti di crescente “cooperazione” tra la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia dell’Unione europea che, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e l’efficacia vincolante della Carta dei diritti fondamentali, contraddistinguono le rispettive giurisprudenze: una “cooperazione” destinata ancor più ad essere rafforzata una volta che si dovesse perfezionare il processo di adesione dell’Unione europea alla CEDU.
Lo confermano altresì, con specifico riferimento, all’ordinamento italiano le crescenti forme di interazione tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia (che rinvengono nell’ordinanza 103/2008 un’apertura a forme di dialogo “diretto” e non solo a distanza), nonché tra Consulta e Corte di Strasburgo laddove la CEDU, ai sensi del novellato art.117 della Costituzione, viene sempre più frequentemente invocata come parametro interposto di costituzionalità delle leggi (v. sentenza 113/2011). Infine non mancano ulteriori profili di convergenza (ma anche, talora, di spiccata divergenza) della giurisprudenza delle altre corti supreme italiane rispetto alle citate istanze internazionali europee.
L’obiettivo del Focus é quello di definire i caratteri del “dialogo” tra corti e tribunali internazionali ed interni individuando gli elementi di convergenza e quelli di disallineamento, sia in senso orizzontale che verticale.
Se, sul piano sostanziale, la pluralità delle fonti normative a tutela del medesimo diritto può rendere la tutela multidimensionale, sul piano procedurale diventa inevitabile la predisposizione di strumenti di coordinamento nell’attivazione dei rimedi (successione dei ricorsi, pregiudizialità, ecc.) che riguardi non solo l’esercizio della funzione giurisdizionale in senso verticale (livello internazionale-livello statale) ma anche in senso orizzontale (tra giurisdizioni pariordinate).
Il Focus si propone di avviare una riflessione sugli effetti (positivi e negativi) di un “dialogo” tra giudici che, nel rispetto dell’autonomia funzionale ed organica di ciascuna istanza giurisdizionale, intercorre, all’interno dello spazio europeo inteso in senso lato, tra alcune giurisdizioni internazionali sia inter se, sia con riferimento alle corti nazionali (in special modo quelle supreme). Particolare attenzione sarà conferita ai profili di tipo processuale del tema sia per quanto riguarda le relazioni “orizzontali” tra giudici (litispendenza, giudicato, ecc.), sia con riferimento ai rapporti tra giudici internazionali e giudici interni.