La cooperazione amministrativa - ARCHIVIO 2016-2020
Sezione curata da Anna Iermano
Sezione curata da Anna Iermano
DICEMBRE 2020
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 17 December 2020
(Franck d.d., Zagreb c. Ministarstvo Financija Republike Hrvatske, Samostalni Sektor Za Drugostupanjski Upravni Postupak, case C-801/19)
Sentenza della Corte (Ottava sezione), sentenza del 17 dicembre 2020
(causa C‑801/19, Franck d.d., Zagreb c. Ministarstvo Financija Republike Hrvatske, Samostalni Sektor Za Drugostupanjski Upravni Postupak)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 135, par. 1, lett. b) e d), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA, che tali disposizioni prevedono, rispettivamente, per la concessione di crediti e le operazioni relative ad altri effetti commerciali, si applica ad un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nel mettere a disposizione di un altro soggetto passivo, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring a seguito del trasferimento a quest’ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, mentre il primo soggetto passivo garantisce il pagamento a tale società di factoring della suddetta cambiale alla sua scadenza.
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Judgment of Court (Third Chamber) of 17 December 2020
(WEG Tevesstraße v. Finanzamt Villingen-Schwenningen, case C-449/19)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 dicembre 2020
(causa C-449/19, WEG Tevesstraße c. Finanzamt Villingen-Schwenningen)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 135, par. 1, lett. l), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2009/162/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che esenta dall’imposta sul valore aggiunto la fornitura di calore da parte di un’associazione di proprietari di alloggi ai proprietari facenti parte di tale associazione.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 17 December 2020
(Bundeszentralamt für Steuern c. Y-GmbH, case C-346/19)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020
(causa C-346/19, Bundeszentralamt für Steuern c. Y-GmbH)
L’art. 8, par. 2, lett. d), e l’art. 15, par. 1, della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, come modificata dalla direttiva 2010/66/UE, devono essere interpretati nel senso che, qualora una richiesta di rimborso dell’IVA non contenga un numero sequenziale della fattura, ma un altro numero che consenta di identificare tale fattura e, quindi, il bene o il servizio interessato, l’amministrazione fiscale dello Stato membro di rimborso è tenuta a considerare tale richiesta come “presentata”, ai sensi dell’art. 15, par. 1, della direttiva 2008/9, come modificata dalla direttiva 2010/66, e a procedere alla sua valutazione. Nell’ambito poi di tale valutazione, e salvo il caso in cui detta amministrazione disponga già dell’originale della fattura o di una copia della stessa, essa può chiedere al richiedente di comunicare un numero sequenziale che identifichi la fattura in modo unico e, se tale richiesta non è soddisfatta entro il termine di un mese previsto all’art. 20, par. 2, di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2010/66, essa può legittimamente respingere la richiesta di rimborso.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 17 December 2020
(Fabio De Masi e Yanis Varoufakis v. European Central Bank, case C-342/19 P)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 dicembre 2020
(causa C-342/19 P, Fabio De Masi e Yanis Varoufakis c. Banca centrale europea)
Con tale sentenza la Corte respinge il ricorso con cui i ricorrenti chiedevano l’annullamento di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea, con la quale il Tribunale aveva respinto il loro ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Banca centrale europea che aveva negato loro l’accesso ad un documento redatto da un prestatore esterno su richiesta della BCE, in quanto: il documento controverso era per uso interno, come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari del consiglio direttivo; la divulgazione di tale documento avrebbe pregiudicato la possibilità di una discussione effettiva, informale e riservata tra i membri degli organi decisionali e, di conseguenza, limitato lo spazio di riflessione della BCE, e inoltre, la divulgazione avrebbe rischiato di arrecare pregiudizio all’indipendenza dei membri del consiglio direttivo (v. art. 4, par. 3, co. 1, della decisione 2004/258).
NOVEMBRE 2020
Judgment of the Court (Eighth Section) of 12 November 2020
(ITH Comercial Timișoara SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, case C-734/19)
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 12 novembre 2020
(causa C-734/19, ITH Comercial Timișoara SRL c. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București)
La Corte di giustizia, inter alia, chiarisce che gli artt. 167, 168, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il diritto alla detrazione dell’IVA a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 12 November 2020
(Sonaecom SGPS SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C-42/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020
(causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
L’art. 4, parr. 1 e 2, nonché l’art. 17, parr. 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull’acquisto di servizi di consulenza relativi ad uno studio di mercato realizzato ai fini dell’acquisizione di quote sociali in un’altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo. Invece, l’art. 4, parr. 1 e 2, nonché l’art. 17, parr. 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente non è autorizzata a detrarre l’IVA assolta a monte sulla commissione pagata ad un ente creditizio per l’organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2020
(causa C-77/19, Kaplan International Colleges UK Ltd c. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
La Corte precisa che l’art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi fornite da un’associazione autonoma di persone ad un gruppo di persone che può essere considerato come un unico soggetto passivo, ai sensi dell’art. 11 di tale direttiva, qualora non tutti i membri di quest’ultimo gruppo non siano membri di detta associazione autonoma di persone. L’esistenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedono che il membro rappresentativo di un siffatto gruppo che può essere considerato come un unico soggetto passivo possieda le caratteristiche e lo status dei membri dell’associazione autonoma di persone interessata, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista a favore delle associazioni autonome di persone, non ha alcuna incidenza al riguardo.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) 26 November 2020
(Skatteverket v. Sögård Fastigheter AB, case 787/18)
Sentenza della Corte (Settims Sezione) 26 novembre 2020
(causa C-787/18, Skatteverket c. Sögård Fastigheter AB)
La Corte precisa che la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell’art. 188, par. 2, di tale direttiva, che il cedente di un bene immobile non è tenuto a procedere alla rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a monte in una situazione in cui il cessionario utilizzerà tale bene immobile solo per operazioni che danno diritto a detrazione, impone altresì al cessionario di procedere alla rettifica di tale detrazione per la restante durata del periodo di rettifica, qualora egli ceda, a sua volta, il bene immobile di cui trattasi ad un terzo che non lo utilizzerà per operazioni siffatte.
OTTOBRE 2020
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 8 October 2020
(Finanzamt D v. E, case C-657/19)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 ottobre 2020
(causa C-657/19, Finanzamt D c. E)
La Corte precisa che l’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: la stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza ad opera di un esperto indipendente, per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, che sono utilizzate da quest’ultima per valutare la portata dei diritti alle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale di cui possono beneficiare i suoi assicurati, rappresenta una prestazione di servizi strettamente connessa con l’assistenza e la previdenza sociale, a condizione che essa sia indispensabile a garantire il corretto espletamento delle operazioni rientranti in tale ambito; tale disposizione non osta a che a detto esperto sia negato il riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, sebbene, in primo luogo, egli fornisca le sue prestazioni relative alla stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza in qualità di subappaltatore, su richiesta del citato servizio medico, il quale è stato oggetto di un siffatto riconoscimento; in secondo luogo, i costi di stesura di tali perizie siano sostenuti, in modo indiretto e forfettario, dalla cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza interessata e, in terzo luogo, detto esperto abbia la possibilità, in forza del diritto interno, di stipulare, direttamente con la cassa di cui trattasi, un contratto avente ad oggetto la stesura di tali perizie al fine di beneficiare del riconoscimento stesso, ma non si sia avvalso di tale possibilità.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 1 October 2020
(Vos Aannemingen BVBA v. Belgische Staat, C-405/19 case)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’1 ottobre 2020
(causa C-405/19, Vos Aannemingen BVBA c. Belgische Staat)
L’art. 17, par. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che la circostanza che le spese effettuate da un soggetto passivo, promotore immobiliare, a titolo di spese di pubblicità, di spese amministrative e di commissioni di intermediazione, da esso sostenute nell’ambito della vendita di appartamenti, vadano a beneficio anche di un terzo non osta a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l’IVAassolta a monte relativa a tali spese, qualora, da un lato, vi sia un nesso diretto e immediato tra dette spese e l’attività economica del soggetto passivo e, dall’altro, il vantaggio per il terzo sia accessorio rispetto alle esigenze dell’impresa del soggetto passivo. Suddetto articolo non osta, invece, a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l’IVA assolta a monte relativa a tali spese, nel caso in cui esse non rientrino tra le spese generali del soggetto passivo, ma costituiscano spese imputabili a determinate operazioni a valle, purché dette spese presentino un nesso diretto e immediato con le operazioni imponibili del soggetto passivo, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze in cui tali operazioni si sono svolte. Infine, l’art. 17, par. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un terzo tragga un vantaggio dalle spese effettuate dal soggetto passivo, la circostanza che quest’ultimo abbia la possibilità di trasferire su tale terzo una parte delle spese così effettuate costituisce, insieme a tutte le altre circostanze in cui si sono svolte le operazioni di cui trattasi, uno degli elementi che spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione al fine di determinare la portata del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui il soggetto passivo dispone.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 1 October 2020
(Staatssecretaris van Financiën v. X, case C-331/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’1 ottobre 2020
(causa C-331/19, Staatssecretaris van Financiën c. X)
Con tale sentenza si precisa che le nozioni di «prodotti alimentari destinati al consumo umano» e di «prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari», di cui all’allegato III, punto 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano tutti i prodotti contenenti sostanze nutritive costituenti, energetiche e regolatrici dell’organismo umano, necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento e allo sviluppo di tale organismo, assunte per fornire a quest’ultimo tali sostanze.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 8 October 2020
(United Biscuits (Pensions Trustees) Limited and United Biscuits Pension Investments Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, case 235/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 ottobre 2020
(causa C-235/19, United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
La Corte precisa che l’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che servizi di gestione di investimenti forniti in base a un regime pensionistico professionale, con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio, non possono essere qualificati come «operazioni di assicurazione» ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non possono rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista da detta disposizione a favore di siffatte operazioni.
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Si segnala inoltre…
SETTEMBRE 2020
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 16 September 2020
(Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG v Finanzamt Y, case C-528/19)
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 16 settembre 2020
(causa C-528/19, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG c. Finanzamt Y)
L’art. 17, par. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per i lavori di ampliamento di una strada comunale effettuati a favore di un comune, qualora tale strada sia utilizzata tanto dal soggetto passivo medesimo per la sua attività economica quanto dal pubblico, nei limiti in cui detti lavori di ampliamento non siano andati oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo di esercitare la sua attività economica e il loro costo sia incluso nel prezzo delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo medesimo. Inoltre, la sesta direttiva 77/388, in particolare l’art. 2, par. 1, di quest’ultima, deve essere interpretata nel senso che l’autorizzazione allo sfruttamento di una cava, concessa unilateralmente dall’amministrazione di uno Stato membro, non costituisce il corrispettivo ottenuto da un soggetto passivo che ha effettuato lavori di ampliamento di una strada comunale senza corrispettivo in denaro, con la conseguenza che tali lavori di ampliamento non costituiscono un’operazione a titolo oneroso ai sensi della medesima direttiva. Infine, il suo art. 5, par. 6 va interpretato nel senso che i lavori, effettuati a favore di un comune, di ampliamento di una strada comunale aperta al pubblico ma utilizzata per la sua attività economica dal soggetto passivo che ha effettuato tali lavori a titolo gratuito, oltre che dal pubblico, non costituiscono un’operazione che dev’essere assimilata a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 16 September 2020
(XT v Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, case C-312/19)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 settembre 2020
(causa C-312/19, XT c. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
La Corte chiarisce che l’art. 9, par. 1, e l’art. 193 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che abbia concluso con un’altra persona fisica un contratto di attività congiunta costitutiva di un partenariato, privo di personalità giuridica, caratterizzato dal fatto che la prima persona è legittimata ad agire in nome di tutti i partner, ma interviene da sola e in nome proprio nei rapporti con i terzi quando compie gli atti che costituiscono l’attività economica perseguita da tale partenariato, deve essere considerata un «soggetto passivo» ai sensi dell’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112 e come l’unica tenuta a versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’art. 193 della direttiva in parola, nei limiti in cui agisce per conto proprio o per conto terzi in qualità di commissionario ai sensi dell’art. 14, par. 2, lett. c), e dell’art. 28 della stessa direttiva.
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Judgment of the Court (Second Chamber) of 17 September 2020
(case C-791/18, Stichting Schoonzicht v Staatssecretaris van Financiën)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2020
(causa C-791/18, Stichting Schoonzicht c. Staatssecretaris van Financiën)
Gli artt. da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale contenente un regime di rettifica applicabile ai beni d’investimento che prevede uno scaglionamento della rettifica su più anni, in forza del quale, nel corso dell’anno della prima utilizzazione del bene interessato, corrispondente altresì al primo anno di rettifica, l’integralità della detrazione operata inizialmente per tale bene è oggetto di una rettifica in un’unica soluzione, qualora, al momento di tale prima utilizzazione, risulti che tale detrazione non corrisponde a quella che il soggetto passivo aveva diritto di operare sulla base dell’effettivo utilizzo di tale bene.
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Relazione della Commissione sull’applicazione nel 2019 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, COM/2020/561 final, Bruxelles, 15.9.2020
Nel 2019 la trasparenza, l'integrità e la responsabilità, che sono i pilastri della democrazia, sono rimaste priorità assolute della Commissione europea, la quale rimane di gran lunga l'istituzione dell'UE che tratta il maggior numero di domande di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001. Al riguardo la Commissione accoglie con favore il crescente interesse che le proprie attività generano nel pubblico e continua a intraprendere nuove iniziative volte ad accrescere in modo proattivo la trasparenza nei propri processi decisionali e il coinvolgimento dei cittadini. Si pensi, ad esempio, all’adozione da parte dei due colegislatori della proposta della Commissione di regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei, volta a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini europei al processo democratico delle istituzioni.
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Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Trentunesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2019), COM/2020/363 fina, del 3 settembre 2020
Dalla relazione in oggetto emerge che nel 2019 i pannelli solari sono stati gli articoli maggiormente interessati da frodi e irregolarità in termini monetari; anche la frode sul versante delle entrate perpetrata attraverso la sottovalutazione di merci importate nell’UE - pure nel contesto del commercio elettronico - è e rimarrà una minaccia per le entrate che rappresenta una sfida significativa da affrontare nei prossimi anni. In questi settori le indagini dell’OLAF riaffermano l’importanza dell’Ufficio e del suo ruolo di coordinamento per la tutela degli interessi finanziari dell’UE e la lotta contro le frodi. Inoltre, la crisi COVID-19 ha fatto emergere una nuova minaccia: la circolazione transfrontaliera di farmaci e forniture mediche illeciti. Al riguardo la cooperazione tra l’OLAF, le autorità doganali e le autorità di contrasto dell’UE e di tutto il mondo è fondamentale per impedire l'ingresso in Europa di prodotti medici scadenti dotati di certificati falsi di conformità UE.
AGOSTO 2020
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
LUGLIO 2020
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 16 July 2020
(Cabinet de avocat UR v. Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ,NK, case C-424/19)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2020
(cause C-424/19, Cabinet de avocat UR c. Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK)
La Corte precisa che l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona che esercita la professione di avvocato deve essere considerata un «soggetto passivo», ai sensi di tale disposizione. Inoltre, il diritto dell’Unione osta a che, nell’ambito di una controversia relativa all’imposta sul valore aggiunto, un giudice nazionale applichi il principio dell’autorità di cosa giudicata, qualora tale controversia non verta su un periodo d’imposta identico a quello di cui trattavasi nella controversia che ha dato luogo alla decisione giurisdizionale munita di tale autorità, né abbia il medesimo oggetto di quest’ultima, e l’applicazione di tale principio costituisca un ostacolo a che tale giudice prenda in considerazione la normativa dell’Unione in materia di IVA.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 2 July 2020
(BlackRock Investment Management (UK) Ltd c v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, case C-231/19)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2020
(causa C-231/19, BlackRock Investment Management (UK) Ltd c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 135, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente ad un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista da tale disposizione.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 2 July 2020
(Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, case C-215/19)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020
(causa C‑215/19, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö)
L’art. 135, par. 1, lett. l), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE deve essere interpretato nel senso che servizi di alloggiamento in un data center, nell’ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei suoi clienti armadi per apparecchiature, affinché questi ultimi vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l’energia elettrica e vari servizi destinati a garantire l’utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono prestazioni di servizi di locazione di beni immobili cui si applica l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione, laddove, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, il fornitore non proceda alla messa a disposizione passiva, a favore dei suoi clienti, di una superficie o una postazione, garantendo loro il diritto di occuparla come se ne fossero proprietari e, dall’altro, gli armadi non siano parte integrante dell’immobile in cui sono installati, né vi siano installati in modo permanente. Inoltre, l’art. 47 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8 e l’art. 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che servizi di alloggiamento in un data center sopra descritti non costituiscono servizi relativi a beni immobili, ai sensi di tali disposizioni, qualora i clienti non godano di un diritto di uso esclusivo della parte dell’immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 2 July 2020
(SC Terracult SRL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad — Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor, case C‑835/18)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 luglio 2020
(causa C‑835/18, SC Terracult SRL c. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor)
Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale o ad una prassi amministrativa nazionale che non consenta ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che in un momento successivo si sono rivelate rientrare nel regime dell’inversione contabile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di correggere le fatture relative a tali operazioni e di avvalersene mediante la rettifica di una precedente dichiarazione fiscale o mediante la presentazione di una nuova dichiarazione fiscale che tenga conto della correzione così effettuata, ai fini del rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata da tale soggetto passivo, per il motivo che il periodo per il quale dette operazioni sono state effettuate era già stato oggetto di una verifica fiscale al termine della quale l’amministrazione tributaria competente aveva emesso un avviso di accertamento che, non essendo stato contestato dal soggetto passivo in parola, era divenuto definitivo.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) 9 July 2020
(CT v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii, case C-716/18)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2020
(causa C‑716/18, CT c. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii)
La Corte in sede di rinvio pregiudiziale chiarisce che l’art. 288, co. 1, punto 4, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un soggetto passivo in quanto persona fisica la cui attività economica consiste nell’esercizio di più libere professioni nonché nella locazione di un bene immobile, una simile locazione non configura un’«operazione accessoria», ai sensi della succitata disposizione, qualora detta operazione sia effettuata nell’ambito di un’attività professionale abituale del soggetto passivo.
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Si segnala inoltre…
GIUGNO 2020
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 4 June 2020
(SC C.F. SRL v. A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C, case C-430/19)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020
(causa C-430/19, SC C.F. SRL c. A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C)
Il principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, se, nell’ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto passivo non ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni contenute nel suo fascicolo amministrativo e che sono state prese in considerazione in sede di adozione di una decisione amministrativa che gli impone obblighi tributari supplementari, laddove il giudice adito constati che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso, tale principio esige che detta decisione sia annullata. Inoltre, i principi che disciplinano l’applicazione, da parte degli Stati membri, del regime comune dell’IVA, in particolare quelli di neutralità fiscale e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall’amministrazione tributaria nazionale quanto all’effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato all’emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione dell’IVA se esso non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove a sostegno dell’effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate.
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Judgment of the Court (Nineth Chamber) of 11 June 2020
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 giugno 2020
(causa C-242/19, CHEP Equipment Pooling NV c. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul soluţionare contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi)
La Corte precisa che l’art. 17, par. 2, lett. g), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni in provenienza da uno Stato membro e a destinazione del Paese membro di rimborso, ai fini della prestazione, da parte di tale soggetto passivo, di servizi di noleggio di tali beni in quest’ultimo Stato membro, non deve essere assimilato ad una cessione intracomunitaria qualora l’utilizzazione di detti beni ai fini di una siffatta prestazione sia temporanea e gli stessi siano stati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro in cui detto soggetto passivo è stabilito. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’IVA, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che un Paese UE neghi il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di un altro Stato membro per il solo motivo che tale soggetto passivo è o avrebbe dovuto essere identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 11 June 2020
(SCT d.d. v. Republic of Slovenia, case C-146/19)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 giugno 2020
(SCT d.d. c. Repubblica di Slovenia, causa C-146/19)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che l’art. 90, par. 1, e l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto assolta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso. Inoltre, l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve, in virtù dell’obbligo che gli incombe, di adottare tutte le misure idonee a garantire l’esecuzione di tale disposizione, interpretare il diritto nazionale in senso conforme a quest’ultima, ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, disapplicare qualsiasi normativa nazionale la cui applicazione porti ad un risultato contrario alla disposizione in parola.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 11 June 2020
(Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C-43/19)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 giugno 2020
(Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira SCT d.d., in amministrazione fallimentare, c. Repubblica di Slovenia, causa C-43/19)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE nel senso che occorre considerare che gli importi percepiti da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata, per motivi propri al cliente, di un contratto di prestazione di servizi che preveda il rispetto di un periodo di fedeltà in cambio della concessione a tale cliente di condizioni commerciali vantaggiose costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di detta disposizione.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 18 June 2020
(KrakVet Marek Batko sp.k. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-276/18)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2020
(KrakVet Marek Batko sp.k. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, causa C-276/18)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE, nonché gli artt. 7, 13 e da 28 a 30 del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa, unilateralmente, assoggettare talune operazioni ad un trattamento fiscale in materia di IVA diverso da quello in forza del quale sono già state oggetto di imposizione in un altro Stato membro. Inoltre, l’art. 33 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, quando i beni venduti da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad acquirenti residenti in un altro Stato membro sono spediti a questi ultimi tramite una società proposta da tale fornitore, ma con la quale gli acquirenti sono liberi di instaurare o meno un rapporto contrattuale ai fini di tale invio, detti beni devono essere considerati spediti o trasportati «dal fornitore o per suo conto», qualora il ruolo di detto fornitore sia preponderante quanto all’iniziativa e all’organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto di tali beni. Infine, il diritto dell’Unione e, in particolare, la direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non costituiscono un abuso di diritto operazioni mediante le quali i beni venduti da un fornitore sono inviati agli acquirenti da una società proposta da tale fornitore laddove, da un lato, esista un legame tra detto fornitore e tale società e, dall’altro, tali acquirenti rimangano, ciononostante, liberi di avvalersi di un’altra società o di prelevare le merci personalmente, in quanto tali circostanze non possono incidere sulla constatazione secondo cui il fornitore e la società di trasporti che esso propone sono società indipendenti che conducono, per proprio conto, effettive attività economiche e, per tale ragione, le suddette operazioni non possono essere qualificate come abusive.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 11 June 2020
(Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C-43/19)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 giugno 2020
(Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira, causa C-43/19)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE nel senso che occorre considerare che gli importi percepiti da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata, per motivi propri al cliente, di un contratto di prestazione di servizi che preveda il rispetto di un periodo di fedeltà in cambio della concessione a tale cliente di condizioni commerciali vantaggiose costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di detta disposizione.
Si segnala inoltre…
Council directive (EU) 2020/876 of 24 June 2020 amending Directive 2011/16/EU to address the urgent need to defer certain time limits for the filing and exchange of information in the field of taxation because of the COVID-19 pandemic, ST/8498/2020/INIT, in OJ L 204 of 26.6.2020, pagg. 46-48.
Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19, ST/8498/2020/INIT, in GU L 204 del 26.6.2020, pagg. 46-48.
MAGGIO 2020
Judgment of the Court (Nineth Chamber) of 28 May 2020
(World Comm Trading Gfz SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, case C-648/18)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 maggio 2020
(causa C-648/18, World Comm Trading Gfz SRL c. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti)
La Corte precisa che l’art. 185 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le autorità tributarie nazionali devono imporre ad un soggetto passivo una rettifica della detrazione dell’IVA operata inizialmente, qualora, a seguito dell’ottenimento, da parte di quest’ultimo, di riduzioni di prezzo su cessioni interne di beni, tali autorità ritengano che la detrazione operata inizialmente fosse superiore a quella cui tale soggetto passivo aveva diritto. Lo stesso articolo deve, inoltre, essere interpretato nel senso che una rettifica di una detrazione dell’IVA operata inizialmente è obbligatoria nei confronti di un soggetto passivo avente sede in uno Stato membro anche qualora il fornitore di tale soggetto passivo abbia cessato le proprie attività in tale Stato membro e detto fornitore non possa più, per tale motivo, chiedere il rimborso di una parte dell’IVA che ha versato.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 7 May 2020
(Dong Yang Electronics sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, case C-547/18)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 maggio 2020
(causa C-547/18, Dong Yang Electronics sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 44 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, e l’art. 11, par. 1, e l’art. 22, par. 1, del regolamento d’esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.
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Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa all’attuazione di alcuni nuovi elementi introdotti dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”), Bruxelles 11.5.2020
La relazione copre tutti gli aspetti chiave della modernizzazione del diritto dell’UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, comprese le specifiche questioni relative all’attuazione di cui all’art. 60, par. 2, co. 2 (la tessera professionale europea, la modernizzazione delle conoscenze, abilità e competenze per le professioni “settoriali” e i principi di formazione comuni). Essa si basa su una panoramica delle misure nazionali di esecuzione degli Stati membri.
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Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19, ST 7883 2020 INIT, Bruxelles, 8 maggio 2020
Tale proposta di direttiva nasce dall’esigenza di rinviare il termine per lo scambio di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro, a fronte dei disagi provocati dall’epidemia di Covid-19. Come è noto, infatti, lo scambio di siffatte informazioni è fondamentale nella lotta contro l’elusione e l’evasione fiscali nell’Unione.
APRILE 2020
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 30 April 2020
(CTT – Correios de Portugal v. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C-661/18)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020
(causa C-661/18, CTT – Correios de Portugal c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
L’art. 173, par. 2, lett. c), della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, che autorizzi in forza di tale disposizione i soggetti passivi a operare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) secondo la destinazione della totalità o di parte dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione, vieti a tali soggetti passivi di cambiare metodo di detrazione dell’IVA dopo la fissazione del prorata definitivo. Inoltre, gli artt. da 184 a 186 della direttiva 2006/112, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale ad un soggetto passivo che abbia operato detrazioni dell’IVA che ha gravato sull’acquisto di beni o di servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione secondo il metodo fondato sul volume d’affari, viene negata la possibilità, dopo la fissazione del prorata definitivo in forza dell’art. 175, par. 3, di tale direttiva, di rettificare tali detrazioni applicando il metodo della destinazione, in una situazione in cui: lo Stato membro interessato autorizza, ai sensi dell’art. 173, par. 2, lett. c), di detta direttiva, i soggetti passivi ad operare le detrazioni dell’IVA secondo la destinazione della totalità o di una parte dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione; il soggetto passivo ignorava in buona fede, nel momento in cui ha scelto il metodo di detrazione, che un’operazione che riteneva esente in realtà non lo era; il termine generale di decadenza fissato dal diritto nazionale per operare la rettifica delle detrazioni non è ancora scaduto, e la modifica del metodo di detrazione consente di stabilire con maggiore precisione la parte dell’IVA relativa ad operazioni che danno diritto a detrazione.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 23 April 2020
(Herst s.r.o. v. Odvolací finanční ředitelství, case C-401/18)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 aprile 2020
(causa C-401/18, Herst s.r.o. c. Odvolací finanční ředitelství)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 20 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che il soggetto passivo che effettua un trasporto intracomunitario unico di beni in regime di sospensione dall’accisa, con l’intenzione di acquistare tali beni ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello Stato membro di destinazione, acquisisce il potere di disporre di detti beni come proprietario, ai sensi della disposizione in parola, a condizione che egli abbia la possibilità di adottare decisioni atte ad incidere sulla situazione giuridica dei medesimi beni, tra cui, in particolare, la decisione di venderli. Inoltre, il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale, di fronte ad una disposizione di diritto tributario nazionale che ha trasposto una disposizione della direttiva 2006/112, che si presta a più interpretazioni, accolga l’interpretazione più favorevole al soggetto passivo, basandosi sul principio costituzionale nazionale in dubio mitius, anche dopo che la Corte abbia dichiarato che un’interpretazione siffatta è incompatibile con il diritto dell’Unione.
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Judgment of the Court (Second Chamber) of 23 April 2020
(Sole-Mizo Zrt. Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, cause riunite C-13/18 e C-126/18)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 aprile 2020
(cause riunite C-13/18 e C-126/18, Sole-Mizo Zrt. Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
Il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi di effettività e di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro consistente nel calcolare gli interessi sull’imposta sul valore aggiunto detraibile eccedente trattenuta da detto Stato oltre un termine ragionevole in violazione del diritto dell’Unione, applicando un tasso corrispondente al tasso di base applicato dalla banca centrale nazionale allorché, da un lato, tale tasso è inferiore a quello che un soggetto passivo diverso da un ente creditizio dovrebbe pagare per prendere in prestito una somma pari a detto importo e, dall’altro lato, gli interessi sull’eccedenza IVA di cui trattasi decorrono durante un periodo di riferimento determinato, senza che sia applicato alcun interesse per compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria dovuta al trascorrere del tempo a seguito di detto periodo di riferimento sino al pagamento effettivo di tali interessi. Inoltre, i medesimi principi non ostano alla prassi di uno Stato membro che subordina ad un termine di prescrizione quinquennale le domande di pagamento degli interessi sull’eccedenza dell’IVA detraibile trattenuta a causa dell’applicazione di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell’Unione; né alla prassi di uno Stato membro che subordina alla presentazione di una domanda specifica il pagamento di interessi di mora dovuti a causa del fatto che l’amministrazione tributaria non ha pagato, entro il termine impartito, un debito a titolo di rimborso dell’eccedenza dell’IVA trattenuta in violazione del diritto dell’Unione, mentre, in altri casi, tali interessi sono riconosciuti d’ufficio e, poi, applica detti interessi a decorrere dalla scadenza del termine di 30 o di 45 giorni impartito all’amministrazione per la trattazione di una domanda di tal genere, e non a decorrere dalla data in cui tale eccedenza si è costituita.
MARZO 2020
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 5 March 2020
(X-GmbH v. Finanzamt Z, case C-48/19)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020
(causa C-48/19, X-GmbH c. Finanzamt Z)
L’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell’esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Inoltre, l’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non impone che, per il fatto che prestazioni mediche sono fornite telefonicamente, gli infermieri e gli assistenti sanitari che offrono tali prestazioni siano soggetti a requisiti di qualificazione professionale supplementari, affinché dette prestazioni possano beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse possano essere considerate come aventi un livello di qualità equivalente a quello delle prestazioni fornite da altri prestatori che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 11 March 2020
(San Domenico Vetraria SpA v. Agenzia delle Entrate, case C-94/19)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020
(causa C-94/19, San Domenico Vetraria SpA c. Agenzia delle Entrate)
L’art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 5 March 2020
(Idealmed III – Serviços de Saúde SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira, causa C-211/18)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020
(causa C-211/18, Idealmed III – Serviços de Saúde SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
La Corte precisa che, l’art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro possono prendere in considerazione, al fine di determinare se prestazioni di assistenza fornite da un istituto ospedaliero privato, che rivestono interesse generale, siano assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, ai sensi della stessa disposizione, con le autorità il fatto che tali prestazioni siano fornite in base ad accordi conclusi pubbliche di tale Stato membro, ai prezzi fissati da tali accordi, i cui costi sono in parte a carico degli istituti di previdenza sociale di tale Stato membro. Inoltre, l’art. 391 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’art. 377 della stessa, nonché con i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che non osta all’esenzione dall’IVA dei servizi di assistenza forniti da un ente ospedaliero privato che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 132, par. 1, lett. b), di tale direttiva a causa di una modifica nelle condizioni di esercizio delle sue attività intervenuta dal momento in cui detto ente ha optato per il regime dell’imposizione previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato, la quale prevede l’obbligo, per ogni amministrato che operi una tale scelta, di rimanere assoggettato a tale regime per un certo periodo, qualora tale periodo non sia ancora scaduto.
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Judgment of the Tribunal (First Chamber) of 26 March 2020
(Laurence Bonnafous v. European Commission, causa T-646/18)
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 marzo 2020
(causa T-646/18, Laurence Bonnafous c. Commissione europea)
Nella sentenza de qua ai parr. 82-84 la Corte dichiara che un’istituzione, quando riceve una domanda fondata sul regolamento n. 1049/2001, prima di dichiararne la “riservatezza” è tenuta, in linea di principio, a procedere ad una valutazione specifica e concreta del contenuto dei documenti oggetto della domanda. Tale regola di principio non significa, tuttavia, che un siffatto esame sia prescritto in tutte le circostanze. Infatti, poiché l’esame specifico e concreto al quale, in linea di principio, l’istituzione deve procedere in risposta ad una domanda di accesso formulata ai sensi del regolamento n. 1049/2001 ha lo scopo di permettere all’istituzione in questione di valutare, da un lato, in che misura una deroga al diritto di accesso sia applicabile e, dall’altro, la possibilità di un accesso parziale, detto esame può non essere necessario quando, a causa delle circostanze particolari del caso concreto, è evidente che l’accesso debba essere negato o, al contrario, accordato. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, nel caso in cui alcuni documenti prima facie ricadano manifestamente ed integralmente in un’eccezione al diritto di accesso, o, al contrario, qualora siano manifestamente consultabili nella loro interezza, o, infine, nel caso in cui siano già stati oggetto di una valutazione specifica e concreta da parte della Commissione in analoghe circostanze. Nel caso di specie, la Corte afferma che una valutazione specifica e concreta del contenuto del documento oggetto della domanda non era necessaria in quanto quest’ultimo era coperto da una presunzione generale secondo la quale la divulgazione delle conclusioni e delle relazioni redatte dal revisore interno, prima della convalida delle loro misure di attuazione da parte di quest’ultimo, è idonea a pregiudicare gli obiettivi delle revisioni cui si riferiscono.
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Si segnala inoltre…
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FEBBRAIO 2020
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 6 February 2020
(Compañía de Tranvías de la Coruña, SA c. Commissione europea, case T 485/18)
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2020
(causa T 485/18, Compañía de Tranvías de la Coruña, SA c. Commissione europea)
La decisione della Commissione europea che nega, parzialmente o totalmente, l’accesso a documenti connessi con il parere che essa ha trasmesso alla Repubblica francese in merito alla validità del contratto delle linee di metropolitana è annullata nella parte in cui ha rifiutato parzialmente l’accesso a dati diversi da quelli personali contenuti nella lettera della Commissione indirizzata alle autorità francesi. Per il resto la Commissione ha giustamente negato l’accesso a dati la cui divulgazione avrebbe potuto violare il principio della parità delle armi ed esercitare, anche solo nella percezione del pubblico, pressioni esterne sull'attività giurisdizionale, arrecando pregiudizio alla serenità della trattazione dinanzi alla Corte.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 28 January 2020
(Commissione europea v. Repubblica italiana, causa C‑122/18)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 gennaio 2020
(causa C‑122/18, Commissione europea c. Repubblica italiana)
La Grande sezione della Corte di giustizia, con la presente sentenza dichiara che la Repubblica italiana, non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all’art. 4, parr. 3 e 4 (30 o 60 giorni) della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.
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Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese, ST 14527 2019 INIT, Bruxelles 7 febbraio 2020
Tale proposta di direttiva interviene in tema di regime speciale per le piccole imprese di cui alla direttiva 2006/112/CE, tenendo conto che le disposizioni al riguardo sono divenute obsolete e non riducono gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) fondato sull’imposizione nello Stato membro di origine.
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Proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation (codification), Brussels, 12.2.2020, COM(2020) 49 final
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (codificazione), Bruxelles, 12.2.2020, COM(2020) 49 final
Con la presente proposta la Commissione europea intende codificare le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale che hanno subito frequenti modifiche, affinché la normativa UE sia chiara e trasparente e diventi più comprensibile ed accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. A tal uopo si avvia, dunque, la codificazione della direttiva 2011/16/UE, la quale sostituisce i vari atti che essa incorpora, preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e li riunisce, apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.
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Si segnala inoltre…
GENNAIO 2020
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 22 January 2020
(MSD Animal Health Innovation GmbH v. Intervet International BV Agenzia europea per i medicinali (EMA), case C-178/18 P)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2020
(causa C-178/18 P, MSD Animal Health Innovation GmbH e Intervet International BV c. Agenzia europea per i medicinali (EMA)
Con la loro impugnazione, la MSD Animal Health Innovation GmbH e l’Intervet international BV chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che ha concesso ad un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’accesso a taluni documenti contenenti informazioni presentate nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario. La Corte respinge il ricorso, ricordando, tra l’altro, ai punti 51-53 che il citato regolamento mira a conferire al pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione che sia il più ampio possibile e che il regime di eccezioni al riguardo, è comunque sottoposto a determinate limitazioni fondate su ragioni di interesse pubblico o privato che vanno interpretate ed applicate restrittivamente.
Così, anche Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 22 January 2020
(PTC Therapeutics International Ltd v. Agenzia europea per i medicinali (EMA)), case C 175/18 P)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2020
(causa C 175/18 P, PTC Therapeutics International Ltd c. Agenzia europea per i medicinali (EMA))
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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 28 January 2020
(Commissione europea v. Repubblica italiana, causa C‑122/18)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 gennaio 2020
(causa C‑122/18, Commissione europea c. Repubblica italiana)
La Grande sezione della Corte di giustizia, con la presente sentenza dichiara che la Repubblica italiana, non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all’art. 4, parr. 3 e 4 (30 o 60 giorni), della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.
DICEMBRE 2019
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 19 December 2019
(Segler-Vereinigung Cuxhaven eV c. Finanzamt Cuxhaven, case C-715/18)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2019
(causa C‑715/18, Segler-Vereinigung Cuxhaven eV c. Finanzamt Cuxhaven)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione, per l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non è applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 19 December 2019
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2019
La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non osta a che le parti di un’operazione diretta a trasferire la proprietà di immobili concordino una clausola secondo la quale il futuro acquirente sopporterà in tutto o in parte le spese attinenti alle formalità amministrative connesse a tale operazione, in particolare quelle relative alla prima iscrizione di tali immobili nel registro immobiliare nazionale. Tuttavia, la sola presenza di una clausola siffatta in una promessa sinallagmatica di vendita di immobili non è determinante per stabilire se il futuro acquirente disponga di un diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa al pagamento delle spese derivanti dalla prima iscrizione degli immobili in parola nel registro immobiliare nazionale. Inoltre, l’art. 28 della medesima direttiva deve essere interpretata nel senso che, nell’ambito di una promessa sinallagmatica di vendita di immobili non iscritti nel registro immobiliare nazionale, si ritiene che il futuro acquirente soggetto passivo il quale, conformemente agli impegni contrattuali che si è assunto nei confronti del futuro venditore, compie le azioni necessarie alla prima iscrizione degli immobili in parola in tale registro avvalendosi di servizi forniti da terzi soggetti passivi, abbia fornito a titolo personale, al futuro venditore, i servizi in questione, ai sensi di tale art. 28, anche qualora le parti del contratto abbiano convenuto che il prezzo di vendita dei suddetti immobili non include il controvalore delle operazioni catastali.
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Judgment of Court (Grand Chamber) of 19 December 2019
(Deutsche Umwelthilfe eV c. Freistaat Bayern, case C-752/18)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019
(causa C‑752/18, Deutsche Umwelthilfe eV c. Freistaat Bayern)
La Corte di giustizia dichiara che il diritto dell’Unione, in particolare l’art. 47, co. 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze caratterizzate da un persistente rifiuto di un’autorità nazionale di conformarsi ad una decisione giudiziaria che le ingiunge di adempiere un obbligo chiaro, preciso e incondizionato derivante da tale diritto, segnatamente dalla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, spetta al giudice nazionale competente pronunciare una misura coercitiva detentiva nei confronti dei titolari di un mandato per l’esercizio di pubblici poteri quando, nelle disposizioni di diritto interno, vi sia un fondamento giuridico per l’adozione di una siffatta misura che sia sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile nella sua applicazione e purché la limitazione che sarebbe imposta al diritto alla libertà personale, garantito dall’art. 6 della Carta, mediante tale pronuncia soddisfi le altre condizioni previste al riguardo dall’art. 52, par. 1, di quest’ultima. Per contro, in mancanza di un fondamento giuridico simile nel diritto nazionale, il diritto dell’Unione non conferisce a tale giudice la facoltà di ricorrere ad una siffatta misura.
Si segnala inoltre…
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Commission implementing Regulation (EU) 2019/2223 of 13 December 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/323 as regards the data required for mutual administrative assistance documents used for the purpose of the exchange of information regarding excise goods under suspension of excise duty, in OJ L 333/82 of 27.12.2019, pages 82-133
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2223 della Commissione del 13 dicembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i dati richiesti per i documenti di assistenza amministrativa reciproca utilizzati ai fini dello scambio di informazioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, C/2019/8810, in GU L 333 del 27.12.2019, pagg. 82-133
NOVEMBRE 2019
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 14 November 2019
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2019
La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, lett. b), e l’art. 3, par. 2, lett. a), della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, in materia di sfruttamento di archivi audiovisivi da parte di un’istituzione designata a tal fine, stabilisce una presunzione relativa di autorizzazione dell’artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della sua prestazione, qualora tale artista interprete partecipi alla registrazione di un’opera audiovisiva ai fini della sua diffusione radiotelevisiva.
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Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 November 2019
(Infohos c. Belgische Staat, case C-400/18)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 novembre 2019
(causa C-400/18, Infohos c. Belgische Staat)
Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che l’art. 13, parte A, par. 1, lett. f), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, che subordina la concessione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che le associazioni autonome di persone forniscano servizi esclusivamente ai loro membri, il che comporta che associazioni di tale tipo che forniscono servizi anche a chi non è membro siano integralmente soggette all’IVA, anche per i servizi che forniscono ai loro membri.
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Judgment of the Tribunal (Second Chamber) of 27 November 2019
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 novembre 2019
Con tale sentenza il Tribunale respinge il ricorso dei ricorrenti che avevano richiesto l’accesso a «documenti contenenti informazioni» relative al nome, al tipo e alla bandiera di tutte le imbarcazioni impiegate dalla Frontex in un dato periodo nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’operazione Triton 2017. Al riguardo il Tribunale, inter alia, precisa che ai sensi dell’art. 2, par. 1, del regolamento n. 1049/2001, le domande di accesso devono vertere su documenti e che, ex art. 6, par. 1, dello stesso regolamento, le domande di accesso devono essere formulate in modo sufficientemente preciso per consentire all’istituzione di identificare il documento richiesto. Inoltre, nonostante gli argomenti dedotti dai ricorrenti, le spiegazioni fornite dalla Frontex dimostrano l’esistenza di un rischio prevedibile, e non meramente ipotetico, per la sicurezza pubblica, che giustifica l’uso dell’eccezione menzionata all’art. 4, par. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 relativa al diritto di accesso. Infine, circa l’inadeguata motivazione di rigetto il Tribunale chiarisce che l’istituzione o l’agenzia convenuta, laddove si trovi di fronte a una domanda volta alla divulgazione di certe informazioni, non è tenuta, nelle motivazioni dell’atto impugnato, a rivelare elementi che avrebbero per effetto, se tali informazioni fossero divulgate, di arrecare un pregiudizio all’interesse pubblico tutelato dall’eccezione invocata da tale istituzione.
OTTOBRE 2019
Judgment of the Court (Third Chamber) of 3 October 2019
(Valsts ieņēmumu dienests c. «Altic» SIA, case C-329/18)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 ottobre 2019
(causa C 329/18, Valsts ieņēmumu dienests c. «Altic» SIA)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che osta a che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte venga negato ad un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare per il solo motivo che tale soggetto passivo non ha rispettato gli obblighi relativi all’individuazione dei suoi fornitori, ai fini della rintracciabilità degli alimenti (art. 18, par. 2, del regolamento (CE) n. 178/2002). L’inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno dei vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, tendono ad indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad un’operazione che si inscriveva in una frode all’IVA. Inoltre, lo stesso art. 168, lett. a) deve essere interpretato nel senso che l’assenza di verifica, da parte di un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare, della registrazione dei suoi fornitori presso le autorità competenti, non è pertinente al fine di stabilire se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad un’operazione che si inscriveva in una frode all’IVA.
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Judgment of the Court (Third Chamber) of 3 October 2019
(Finanzamt Trier c. Cardpoint GmbH, case C-42/18)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 Ottobre 2019
(causa C-42/18, Finanzamt Trier c. Cardpoint GmbH)
Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che non rientra in una operazione relativa ai pagamenti esente dall’imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, la prestazione di servizi fornita ad una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell’installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell’erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 17 October 2019
(Unitel sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, case C-653/18)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 ottobre 2019
(causa C-653/18, Unitel sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie)
Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 146, par. 1, lett. a) e b), e l’art. 131 della direttiva 2006/112/CE nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità nel senso che ostano ad una prassi nazionale, consistente nel ritenere in tutti i casi che non si configuri una cessione di beni, ai sensi di questa prima disposizione, e nel negare di conseguenza il beneficio dell’IVA, qualora i beni interessati siano stati esportati fuori dell’Unione europea e, successivamente alla loro esportazione, le autorità tributarie abbiano constatato che l’acquirente dei medesimi beni era non già il soggetto menzionato nella fattura redatta dal soggetto passivo, bensì un ente diverso che non è stato identificato. In simili circostanze, il beneficio dell’esenzione dall’IVA prevista all’art. 146, par. 1, lett. a) e b), della direttiva in parola deve essere negato se l’assenza di identificazione dell’effettivo acquirente impedisce di dimostrare che l’operazione in questione costituisce una cessione di beni, ai sensi della medesima disposizione, o se è dimostrato che il suddetto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione in questione rientrava nell’ambito di una frode commessa a danno del sistema comune dell’IVA. Inoltre, la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, qualora, in simili circostanze, sia negato il beneficio dell’esenzione dall’IVA si deve giudicare che l’operazione in questione non costituisce un’operazione imponibile e che, pertanto, essa non conferisce il diritto al beneficio della detrazione dell’IVA assolta a monte.
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Judgment of the Court (Second Chamber) of 16 October 2019
(Glencore Agriculture Hungary Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-189/19)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2019
(causa C-189/19, Glencore Agriculture Hungary Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che la direttiva 2006/112/CE, il principio del rispetto dei diritti della difesa e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, ad una normativa o ad una prassi di uno Stato membro secondo la quale, in occasione di una verifica del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto esercitato da un soggetto passivo, l’amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori di tale soggetto passivo, sulle quali si basano le decisioni divenute definitive che accertano l’esistenza di una frode relativa all’IVA commessa da tali fornitori, a condizione che, in primo luogo, essa non esoneri l’amministrazione finanziaria dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, ivi compresi quelli risultanti da tali procedimenti amministrativi connessi, sui quali essa intende fondare la propria decisione, e che tale soggetto passivo non sia in tal modo privato del diritto di contestare utilmente, nel corso del procedimento di cui è oggetto, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche, in secondo luogo, che detto soggetto passivo possa avere accesso durante tale procedimento a tutti gli elementi raccolti nel corso di detti procedimenti amministrativi connessi o di ogni altro procedimento sul quale l’amministrazione intende fondare la sua decisione o che possono essere utili per l’esercizio dei diritti della difesa, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione di tale accesso e, in terzo luogo, che il giudice adito con un ricorso avverso la decisione di cui trattasi possa verificare la legittimità dell’ottenimento e dell’utilizzo di tali elementi nonché le constatazioni effettuate nelle decisioni amministrative adottate nei confronti di detti fornitori, che sono decisive per l’esito del ricorso.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 October 2019
(Michael Winterhoff c. Jochen Eisenbeis c. Bundeszentralamt für Steuern, cause riunite C-4/18 e C-5/18)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2019
(cause riunite C-4/18 e C-5/18, Michael Winterhoff c. Jochen Eisenbeis c. Bundeszentralamt für Steuern)
Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 2, punto 13, e l’art. 3 della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio devono essere interpretati nel senso che dei fornitori del servizio di distribuzione di corrispondenza, i quali, nella loro veste di titolari di una licenza nazionale che li autorizza ad offrire tale servizio, siano tenuti ad effettuare, in conformità delle disposizioni del diritto nazionale, prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere considerati come «fornitori del servizio universale», ai sensi di dette disposizioni, sicché queste prestazioni devono essere esentate dall’IVA in quanto prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE.
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Judgment of the Court (Second Chamber) of 17 October 2019
(Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda c. Autoridade Tributária e Aduaneira, causa C 692/17)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2019
(causa C 692/17, Michael Winterhoff c. Jochen Eisenbeis c. Bundeszentralamt für Steuern)
Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 135, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE nel senso che l’esenzione che esso prevede per le operazioni relative alla concessione, alla negoziazione o alla gestione di crediti non si applica ad un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nella cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua posizione processuale nell’ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice e il cui pagamento è stato garantito da un diritto su un bene immobile pignorato aggiudicatogli.
SETTEMBRE 2019
Judgment of the Court (Second Chamber) of 5 September 2019
(Regards Photographiques SARL c. Ministre de l’Action et des Comptes publics, case C-145/18)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019
(causa C-145/18, Regards Photographiques SARL c. Ministre de l’Action et des Comptes publics)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che per essere considerate oggetti d’arte che possono beneficiare dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto, in forza dell’art. 103, parr. 1 e 2, lett. a), della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con l’art. 311, par. 1, punto 2, di tale direttiva, e l’allegato IX, parte A, punto 7), di quest’ultima, le fotografie devono soddisfare i criteri di cui a tale punto 7), ossia devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico. Inoltre, l’art. 103, parr. 1 e 2, lett. a), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’art. 311, par. 1, punto 2, di tale direttiva, e l’allegato IX, parte A, punto 7), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l’esistenza di quest’ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell’amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l’applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 4 September 2019
(Skatteministeriet c. KPC Herning, case C-71/18)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019
(causa C-71/18, Skatteministeriet c. KPC Herning)
Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 12, par. 1, lett. a) e b), e parr. 2 e 3, nonché l’art. 135, par. 1, lett. j) e k), della direttiva 2006/112/CE nel senso che un’operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato non può essere qualificata come cessione di un «terreno edificabile» quando tale operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un’unica operazione, anche se l’intenzione delle parti era che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo fabbricato.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 18 September July 2019
(Finanzamt Kyritz c. Wolf Henning Peters, case C-700/17)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2019
(causa C-700/17, Finanzamt Kyritz c. Wolf Henning Peters)
Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 132, par. 1, lett. b) e c), della direttiva 2006/112/CE nel senso che prestazioni mediche fornite da un medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio, possono rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista all’art. 132, par. 1, lett. c), della suddetta direttiva ove esse non soddisfino l’insieme delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 132, par. 1, lett. b), della medesima. Inoltre, l’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA da esso prevista non è subordinata alla condizione che la prestazione medica di cui trattasi sia fornita nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sanitaria.
AGOSTO 2019
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
LUGLIO 2019
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 29 July 2019
(Finanzamt A v. B, case C-388/18)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 luglio 2019
(causa C-388/18, Finanzamt A c. B)
Con tale sentenza la Corte di giustizia interpreta l’art. 288, co. 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE nel senso che osta ad una disciplina nazionale o ad una prassi amministrativa nazionale in virtù della quale il volume d’affari cui far riferimento per l’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese ad un soggetto passivo rientrante nel regime speciale del margine previsto per i soggetti passivi-rivenditori è calcolato, conformemente all’art. 315 di tale direttiva, tenendo conto soltanto del margine di profitto realizzato. Detto volume d’affari deve essere determinato sulla base di tutti gli importi al netto dell’IVA incassati o da incassare da parte del soggetto passivo-rivenditore, indipendentemente dalle modalità secondo le quali tali importi saranno assoggettati ad imposizione in concreto.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 10 July 2019
(SIA «Kuršu zeme» v. Valsts ieņēmumu dienests, case C-273/18)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019
(causa C-273/18, SIA «Kuršu zeme» c. Valsts ieņēmumu dienests)
Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE nel senso che, per negare il diritto di detrarre l’IVA versata a monte, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per constatare l’esistenza di una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella suddetta catena, essendo l’autorità tributaria competente tenuta a dimostrare l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto tale soggetto passivo o tali altre persone.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 3 July 2019
(Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v. The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, case C-316/18)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 luglio 2019
(causa C-316/18, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c. The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che svolga sia attività soggette ad imposta sul valore aggiunto, sia attività esenti da essa, che investa le donazioni e le dotazioni che riceve collocandole in un fondo, e che utilizzi i redditi generati da tale fondo per coprire i costi del complesso di tali attività, non è autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa ai costi connessi a tale investimento.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 3 July 2019
(«UniCredit Leasing» EAD v. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP), case C-242/18)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2019
(causa C-242/18, «UniCredit Leasing» EAD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP))
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che consente, in caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario, la riduzione della base imponibile dell’IVA determinata forfettariamente mediante avviso di rettifica sull’insieme dei canoni dovuti per tutta la durata del contratto, sebbene tale avviso di rettifica non sia più impugnabile e costituisca, quindi, un “atto amministrativo definitivo” che accerti un debito d’imposta ai sensi del diritto nazionale. Inoltre, lo stesso art. 90 deve essere interpretato nel senso che il mancato versamento di una parte dei canoni dovuti di un contratto di leasing finanziario per il periodo compreso tra la cessazione dei pagamenti e la risoluzione non retroattiva del contratto, da un lato, e il mancato versamento di un indennizzo dovuto in caso di risoluzione anticipata del contratto e corrispondente alla somma di tutti i canoni non versati fino al termine del contratto medesimo, dall’altro, costituiscono un caso di mancato pagamento che può ricadere nella deroga all’obbligo di riduzione della base imponibile dell’IVA, prevista al par. 2 di tale articolo, a meno che il soggetto passivo non segnali una ragionevole probabilità che il debito non venga onorato.
GIUGNO 2019
Judgment of the Court (Second Chamber) of 13 June 2019
(IO c. Inspecteur van de rijksbelastingdienst, case C-420/18)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 giugno 2019
(causa C-420/18, IO c. Inspecteur van de rijksbelastingdienst)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione che, pur non essendo legato da alcun vincolo di subordinazione gerarchica all’organo direttivo di tale fondazione, né legato da un siffatto vincolo al consiglio di vigilanza di detta fondazione per quanto riguarda l’esercizio della sua attività di membro di tale consiglio, non agisce né in nome proprio, né per proprio conto, né sotto la propria responsabilità, ma agisce per conto e sotto la responsabilità del medesimo consiglio e non sopporta neppure il rischio economico derivante dalla sua attività, non esercita un’attività economica in modo indipendente, dal momento che egli percepisce una retribuzione fissa, che non dipende né dalla sua partecipazione alle riunioni né dalle ore di lavoro che egli ha effettivamente svolto.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 12 June 2019
(Oro Efectivo SL c. Diputación Foral de Bizkaia, case C-185/18)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2019
(causa C-185/18, Oro Efectivo SL c. Diputación Foral de Bizkaia)
Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che la direttiva 2006/112/CE, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, che assoggetta ad un’imposta indiretta gravante sui trasferimenti patrimoniali, distinta dall’imposta sul valore aggiunto, l’acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi, qualora tali beni siano destinati all’attività economica di detta impresa, la quale, ai fini della loro trasformazione e della loro successiva reintroduzione nel circuito commerciale, li rivenda a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.
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Judgment of the Court (Third Chamber) of 20 June 2019
(Grup Servicii Petroliere SA c. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, case C-291/18)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2019
(causa C-291/18, Grup Servicii Petroliere SA c. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili)
Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 90 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che un soggetto passivo non possa procedere alla rettifica della base imponibile ai fini dell’IVA in caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un’operazione soggetta a tale imposta, se il debitore non è più un soggetto passivo ai fini dell’IVA.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 June 2019
(Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten e a. Plast.Surg. BVBA e a., Belgian Society for Private Clinics VZW e a. c. Ministerraad, case C-597/17)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2019
(causa C-597/17, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten e a. Plast.Surg. BVBA e a., Belgian Society for Private Clinics VZW e a. c. Ministerraad)
La Corte di giustizia chiarisce, tra le altre cose, che l’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non riserva l’applicazione dell’esenzione in esso prevista alle prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato. Inoltre, l’art. 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato III, punti 3 e 4, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento tra i medicinali e i dispositivi medici forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica, da una parte, e quelli forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura esclusivamente estetica, dall’altra, escludendo questi ultimi dal beneficio dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto applicabile ai primi.
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Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, in GU L 172 del 26.6.2019, pp. 56-83
La presente direttiva detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo, inter alia, dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri.
MAGGIO 2019
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 2 May 2019
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019
La Corte di giustizia precisa che gli artt. da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, laddove una cessione, a favore di uno stesso acquirente, comporti due beni immobili, connessi per loro natura ed oggetto di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume d’affari di riferimento, ai fini dell’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese istituito dalla direttiva medesima, risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l’imposta sulla base del valore dell’intera cessione di cui trattasi, vale a dire tenendo conto del valore di entrambi i beni oggetto della cessione stessa, ancorché il limite annuale de quo non risulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione unicamente il valore di uno dei due beni.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 2 May 2019
(Grupa Lotos S.A. c. Minister Finansów, case C-225/18)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019
(causa C-225/18, Grupa Lotos S.A. c. Minister Finansów)
L’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede l’estensione dell’ambito di un’esclusione del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, successivamente all’adesione all’Unione europea dello Stato membro considerato, e che comporta che un soggetto passivo, prestatore di servizi turistici, sia privato, a partire dall’entrata in vigore di tale estensione, del diritto a detrarre l’IVA che ha gravato sull’acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto rifattura ad altri soggetti passivi nell’ambito della fornitura di servizi turistici. Inoltre, esso non osta ad una normativa nazionale che prevede l’esclusione del diritto a detrazione dell’IVA versata per l’acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione, introdotta prima dell’adesione all’Unione dello Stato membro considerato e mantenuta in vigore dopo tale adesione, conformemente all’art. 176, co. 2, della direttiva 2006/112, e che comporta che un soggetto passivo, che non fornisce servizi turistici, sia privato del diritto a detrarre l’IVA che ha gravato sull’acquisto dei suddetti servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto passivo rifattura ad altri soggetti passivi.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 2 May 2019
(Budimex S.A. v. Minister Finansów, case C-224/18)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 maggio 2019
(causa C-224/18, Budimex S.A. v. Minister Finansów)
In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte puntualizza che l’art. 66, co. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa alla prestazione di servizi fornita, a che la ricezione formale di tale prestazione sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata, qualora, come nel procedimento principale, lo Stato membro preveda che l’imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine che inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata, nel caso in cui, da un lato, la formalità della ricezione sia stata convenuta dalle parti nel contratto che le vincola ai termini di clausole contrattuali corrispondenti alla realtà economica e commerciale del settore in cui la prestazione è realizzata e, dall’altro, tale formalità corrisponda al completamento materiale della prestazione e fissi definitivamente l’importo del corrispettivo dovuto, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 8 May 2019
(A–PACK CZ s. r. o. c. Odvolací finanční ředitelství, case C-127/18)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2019
(causa C-127/18, A–PACK CZ s. r. o. c. Odvolací finanční ředitelství)
Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 90 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che un soggetto passivo non possa procedere alla rettifica della base imponibile ai fini dell’IVA in caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un’operazione soggetta a tale imposta, se il debitore non è più un soggetto passivo ai fini dell’IVA.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 8 May 2019
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2019
In una situazione in cui vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che indicano l’IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un’operazione inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito d’imposta risultante da tale obbligo qualora l’emittente della fattura, che non era in buona fede, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Inoltre, i principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell’IVA è punita con una sanzione pari all’importo della detrazione effettuata.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 8 May 2019
(Staatssecretaris van Financiën c. L.W. Geelen, case C-568/17)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 8 maggio 2019
(causa C-568/17, Staatssecretaris van Financiën c. L.W. Geelen)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 9, par. 2, lett. c), primo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio e l’art. 52, lett. a), della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che una prestazione di servizi complessa, consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, costituisce un’«attività ricreativa», a norma di tali disposizioni, da considerarsi «materialmente eseguita», ai sensi delle medesime, nel luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede delle proprie attività economiche o una stabile organizzazione a partire dalla quale tale prestazione di servizi viene resa o, in mancanza, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale. Inoltre, l’art. 9, par. 2, lett. e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva 77/388 e l’art. 56, par. 1, lett. k), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’art. 11 del regolamento (CE) n. 1777/2005 devono essere interpretati nel senso che una prestazione di servizi, consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, non rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni qualora la suddetta prestazione sia stata fornita a beneficiari che si trovano tutti nello Stato membro del prestatore di detti servizi.
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Judgment of the Court (Second Chamber) of 8 May 2019
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 8 maggio 2019
Secondo la Corte di giustizia l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale che consente al soggetto passivo di detrarre la totalità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato a monte sull’acquisto di beni e di servizi da parte di quest’ultimo al fine di effettuare sia attività economiche, soggette all’IVA, sia attività non economiche, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, in ragione dell’assenza, nella normativa tributaria applicabile, di regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di tale IVA assolta a monte che dovrebbe essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 15 May 2019
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019
I giudici di Lussemburgo chiariscono che l’art. 135, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime il rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali società assicurano il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della disposizione summenzionata.
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La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle materie di frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che facilitano la prevenzione di detti reati nonché la prestazione di assistenza e il sostegno alle vittime.
APRILE 2019
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 10 April 2019
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 aprile 2019
In tale sentenza la Corte dichiara che le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti, secondo cui l’IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite da un ufficiale giudiziario nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata è considerata inclusa nei diritti di esecuzione percepiti da quest’ultimo.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 11 April 2019
(PORR Építési Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-691/17)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 11 aprile 2019
(causa C-691/17, PORR Építési Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE nonché i principi di neutralità fiscale e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi dell’autorità tributaria secondo la quale, in assenza di sospetti di evasione, detta autorità nega ad un’impresa il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto che tale impresa, in quanto destinataria di servizi, ha indebitamente versato al fornitore di detti servizi sulla base di una fattura che quest’ultimo ha emesso secondo le regole relative al regime ordinario dell’IVA, mentre l’operazione pertinente era soggetta al meccanismo di inversione contabile, senza che l’autorità tributaria prima di negare il diritto alla detrazione, esamini se l’emittente di tale erronea fattura potesse rimborsare al destinatario della stessa l’importo dell’IVA indebitamente versata e rettificare suddetta fattura nell’ambito di un procedimento di auto-rettifica, conformemente alla normativa nazionale applicabile, allo scopo di recuperare l’imposta che ha indebitamente versato all’erario, o decida di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura in parola l’imposta che ha indebitamente versato all’emittente della medesima e che quest’ultimo ha, in seguito, indebitamente versato all’erario. Tali principi richiedono, tuttavia, nel caso in cui il rimborso, da parte del fornitore di servizi al destinatario degli stessi, dell’IVA indebitamente fatturata risulti impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell’autorità tributaria.
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Si segnala inoltre…
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Pubblicata la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS)), in GU C 129 del 5.4.2019, pagg. 134–153.
Order of the Court (Fifth Chamber) of 13 March 2019
(Skatteverket c. Srf konsulterna AB, case C-647/17)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2019
(causa C-647/17, Skatteverket c. Srf konsulterna AB)
Con tale sentenza la Corte di giustizia interpreta l’art. 53 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, nel senso che i termini «servizi relativi all’accesso a manifestazioni» contemplati da tale disposizione includono un servizio consistente in un’attività di formazione in contabilità e in gestione, della durata di cinque giorni, dispensata solo a soggetti passivi e subordinata a previa iscrizione e previo pagamento.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 14 March 2019
(A & G Fahrschul-Akademie GmbH c. Finanzamt Wolfenbüttel, case C-449/17)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2019
(causa C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie GmbH c. Finanzamt Wolfenbüttel)
La Corte di giustizia precisa che la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. i) e j), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’art. 4, par. 4, della direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.
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Judgment of the Court (Third Chamber) of 28 March 2019
(Milan Vinš v. Odvolací finanční ředitelství, case C-257/18)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 Marzo 2019
(causa C-257/18, Milan Vinš c. Odvolací finanční ředitelství)
La Corte di giustizia afferma che l’art. 146, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con l’art. 131 della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione legislativa nazionale subordini l’esenzione dall’IVA prevista per beni destinati a essere esportati fuori dell’Unione europea alla condizione che tali beni siano stati vincolati al regime doganale dell’esportazione, in una situazione nella quale è dimostrato che le condizioni sostanziali dell’esenzione, tra cui in particolare quella che richiede l’uscita effettiva dal territorio dell’Unione dei beni interessati, sono soddisfatte.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 27 March 2019
(Mydibel SA c. État belge, case C-201/18)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 Marzo 2019
(causa C-201/18, Mydibel SA c. État belge)
La Corte di giustizia dichiara che salvo verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, gli artt. 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono un obbligo di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante su un immobile che è stata inizialmente detratta correttamente, quando tale bene è stato oggetto di un’operazione di sale and lease back (vendita con locazione finanziaria di ritorno) non soggetta all’IVA.
FEBBRAIO 2019
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 14 February 2019
(Vetsch Int. Transporte GmbH, case C-531/17)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 Febbraio 2019
(causa C-531/17, Vetsch Int. Transporte GmbH)
La Corte di giustizia afferma che l’art. 143, lett. d), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’art. 143, par. 1, lett. d), della stessa direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE devono essere interpretati nel senso che il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione, di cui a tali disposizioni, non deve essere negato all’importatore designato o riconosciuto come debitore di tale imposta, ai sensi dell’art. 201 della direttiva 2006/112, in una situazione in cui, da un lato, il destinatario del trasferimento intracomunitario che è seguìto a tale importazione commette un’evasione su un’operazione successiva al trasferimento in parola e che non è collegata al trasferimento medesimo e, dall’altro, nessun elemento consente di ritenere che l’importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in un’evasione commessa dal destinatario.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 13 February 2019
(Human Operator Zrt. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, case C-434/17)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 Febbraio 2019
(causa C-434/17, Human Operator Zrt. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)
La Corte di giustizia dichiara che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale che prevede l’applicazione di una misura di deroga all’art. 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2013/43/UE, prima che l’atto dell’Unione che autorizza la medesima deroga sia stato notificato allo Stato membro che l’ha chiesta, laddove l’atto dell’Unione in questione tace in merito alla sua entrata in vigore o alla sua data iniziale di applicazione, e anche se lo stesso Stato membro ha espresso l’intenzione di applicare la deroga in parola retroattivamente.
GENNAIO 2019
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 10 January 2019
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 Gennaio 2019
La Corte di giustizia afferma che l’art. 2, par. 1, lett. a) e c), della direttiva 2006/112/CE letto in combinato disposto con l’art. 14, par. 1, e l’art. 24, par. 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza di un contratto di demolizione, il prestatore (impresa di demolizioni), deve effettuare lavori di tal genere e può, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione contengono rottami metallici, rivendere questi ultimi, siffatto contratto prevede una prestazione di servizi a titolo oneroso (prestazione dei lavori di demolizione), e, in aggiunta, una cessione di beni a titolo oneroso (cessione di detti rottami metallici), se l’acquirente, ossia tale società, attribuisce un valore a tale cessione, di cui tiene conto nel fissare il prezzo proposto per la prestazione dei lavori di demolizione; tuttavia, tale cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Stesso discorso vale in tema di un contratto di acquisto ai fini di smantellamento. .
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 24 January 2019
(Morgan Stanley & Co International plc c. Ministre de l’Économie et des Finances, case C-165/17)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 January 2019
(causa C-165/17, Morgan Stanley & Co International plc c. Ministre de l’Économie et des Finances)
La Corte di giustizia, tra le altre cose, afferma che l’art. 17, parr. 2, 3 e 5, e l’art. 19, par. 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE, nonché gli artt. 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda le spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, le quali siano destinate, in via esclusiva, sia ad operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto sia ad operazioni esentate da tale imposta, realizzate dalla casa madre di detta succursale stabilita in un altro Stato membro, occorre applicare un prorata di detrazione corrispondente ad una frazione il cui denominatore è rappresentato dal volume d’affari, al netto dell’IVA costituito da queste sole operazioni ed il cui numeratore è rappresentato dalle operazioni soggette ad imposta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale di cui sopra, compreso il caso in cui tale diritto a detrazione consegua dall’esercizio di un’opzione, esercitata da tale succursale, consistente nell’assoggettare all’imposta sul valore aggiunto le operazioni realizzate in quest’ultimo Stato.
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Si segnala inoltre…
Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, in GU L 348 del 29.12.2017, pp. 7-22.
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DICEMBRE 2018
Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 December 2018
(Ministero della Salute c. Hannes Preindl, case C-675/17)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018
(causa C-675/17, Ministero della Salute c. Hannes Preindl)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, dichiara che gli artt. 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti. Inoltre, l’art. 21 e l’art. 22, lett. a), della direttiva 2005/36 devono essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 6 December 2018
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2018
Il principio di neutralità, nonché gli artt. 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, la quale prevede che la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di mancato pagamento, non possa essere effettuata dal soggetto passivo fintantoché quest’ultimo non abbia comunicato, previamente, il proprio intento di annullare in tutto o in parte l’IVA all’acquirente del bene o del servizio, se quest’ultimo è un soggetto passivo, ai fini della rettifica della detrazione dell’importo dell’IVA che questi abbia potuto effettuare.
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 19 December 2018
(Commissione europea c. Repubblica d’Austria, case C-51/18)
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2018
(causa C-51/18, Commissione europea c. Repubblica d’Austria)
La Repubblica d’Austria, avendo previsto che il compenso dovuto, a titolo di diritto sulle vendite successive, all’autore dell’originale di un’opera d’arte sia assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 2, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, pertanto è condannata alle spese.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 19 December 2018
(Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA, case C-17/18)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2018
(causa C-17/18, Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA)
La Corte precisa che la nozione di «trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni», ai sensi dell’art. 19 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l’operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato ad un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, ancorché il locatario prosegua l’attività del locatore utilizzando la stessa denominazione commerciale. Inoltre, l’art. 135, par. 1, lett. l), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile che era destinato ad un esercizio commerciale, nonché tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, costituisce una prestazione unica nell’ambito della quale la locazione del bene immobile rappresenta la prestazione principale.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) del 19 December 2018
(causa C-552/17, Alpenchalets Resorts GmbH c. Finanzamt München Abteilung Körperschaften)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018
(causa C-552/17, Alpenchalets Resorts GmbH c. Finanzamt München Abteilung Körperschaften)
I giudici di Lussemburgo interpretano gli artt. da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE nel senso che la sola messa a disposizione, da parte di un’agenzia di viaggio, di un alloggio per vacanze che essa prende in locazione da altri soggetti passivi o siffatta messa a disposizione di un alloggio per vacanze accompagnata da prestazioni ulteriori, indipendentemente dall’importanza di tali prestazioni ulteriori, costituiscono ciascuna un servizio unico rientrante nell’ambito di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio. Inoltre, l’art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi delle agenzie di viaggio consistente nella messa a disposizione di alloggi per vacanze, rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 307 di tale direttiva, non può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta o a una delle aliquote ridotte di cui alla prima delle citate disposizioni.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 19 December 2018
(causa C-414/17, AREX CZ a.s. c. Odvolací finanční ředitelství)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 Dicembre 2018
(AREX CZ a.s. c. Odvolací finanční ředitelství, case C-414/17)
L’art. 2, par. 1, lett. b), iii), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le relative accise sono esigibili nel territorio dello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei suddetti prodotti, effettuati da un soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva de qua. Inoltre, l’art. 2, par. 1, lett. b), iii) deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una catena di operazioni successive che hanno dato luogo ad un solo trasporto intracomunitario dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, l’acquisto effettuato dall’operatore debitore del versamento dell’accisa nello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei suddetti prodotti non può essere qualificato come acquisto intracomunitario soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi della menzionata disposizione quando tale trasporto non può essere imputato a detto acquisto. Infine, l’art. 2, par. 1, lett. b), i), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una catena di acquisti successivi che hanno ad oggetto i medesimi prodotti sottoposti ad accisa e che hanno dato luogo ad un solo trasporto intracomunitario di tali prodotti in regime di sospensione dall’accisa, la circostanza che detti prodotti sono trasportati in regime di sospensione dall’accisa non costituisce una circostanza determinante per stabilire a quale acquisto deve essere imputato il trasporto ai fini del suo assoggettamento all’IVA ai sensi della menzionata disposizione.
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Judgment of the Court (Fouth Chamber) of 19 December 2018
(Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. Skarpa Travel sp. z o.o., case C-422/17)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018
(causa C-422/17, Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. Skarpa Travel sp. z o.o.)
Gli artt. 65 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che, allorché un’agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale previsto agli artt. da 306 a 310, incassa un acconto sul pagamento di servizi turistici che fornirà al viaggiatore, l’IVA è esigibile, in conformità del suddetto art. 65, a partire dal momento dell’incasso di tale acconto, a condizione che, in tale momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione. Inoltre, l’art. 308 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il margine dell’agenzia di viaggio e, di conseguenza, la sua base imponibile, è costituito dalla differenza tra l’importo totale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto a monte da tale agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore. Qualora l’importo dell’acconto corrisponda al prezzo totale del servizio turistico o ad una parte significativa di tale prezzo e l’agenzia non abbia ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall’agenzia, non sia determinabile al momento del pagamento dell’acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima del costo effettivo totale che essa dovrà infine sostenere. Ai fini di siffatta stima, l’agenzia deve prendere in considerazione, se del caso, i costi che essa ha già effettivamente sostenuto al momento dell’incasso dell’acconto. Per calcolare il margine, dal prezzo totale del viaggio è dedotto il costo effettivo totale stimato, e la base imponibile dell’IVA da pagare al momento dell’incasso dell’acconto si ottiene moltiplicando l’importo di tale acconto per la percentuale che il margine di profitto prevedibile così calcolato rappresenta rispetto al prezzo totale del viaggio.
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Si segnala inoltre…
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NOVEMBRE 2018
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 8 November 2018
(C&D Foods Acquisition ApS c. Skatteministeriet, case C-502/17)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2018
(causa C-502/17, C&D Foods Acquisition ApS c. Skatteministeriet)
La Corte di giustizia chiarisce che gli artt. 2, 9 nonché 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un’operazione di cessione di azioni prevista, ma non realizzata, che non trova la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società interessata o che non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività economica non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 8 November 2018
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 novembre 2018
L’art. 146, par. 1, lett. e), della direttiva 2006/112/CE da un lato, e detta disposizione in combinato disposto con l’art. 153 di tale medesima direttiva, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro in forza della quale l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, rispettivamente, per le prestazioni di trasporto direttamente connesse ad esportazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da intermediari che intervengono in tali prestazioni di trasporto è subordinata alla produzione, da parte del debitore, della dichiarazione doganale di esportazione dei beni interessati. A tal riguardo, spetta alle autorità competenti, ai fini della concessione di dette esenzioni, esaminare se la realizzazione della condizione relativa all’esportazione dei beni interessati possa essere dedotta, con un grado di verosimiglianza sufficientemente elevato, dall’insieme degli elementi di cui tali autorità possono disporre. In tale contesto, un carnet TIR vidimato dalle autorità doganali del paese terzo di destinazione dei beni, prodotto dal debitore, costituisce un elemento del quale spetta, in linea di principio, a dette autorità tenere debitamente conto, a meno che queste ultime abbiano precisi motivi per dubitare dell’autenticità o dell’attendibilità di tale documento.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 8 November 2018
(MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira, case C-295/17)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 novembre 2018
La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’importo predeterminato percepito da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata da parte del suo cliente, o per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo – importo che corrisponde a quello che tale operatore avrebbe percepito durante il resto di detto periodo in assenza di una siffatta risoluzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – deve essere considerato come la remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e soggetta in quanto tale a detta imposta. Al riguardo, non sono decisive per la qualificazione dell’importo predeterminato nel contratto di prestazione di servizi di cui il cliente è debitore in caso di risoluzione anticipata dello stesso le circostanze che tale importo forfetario abbia lo scopo di dissuadere i clienti dal non rispettare il periodo minimo di vincolo e di risarcire il danno che l’operatore subisce in caso di mancato rispetto di tale periodo, che la remunerazione percepita da un agente di commercio per la stipula di contratti che prevedono un periodo minimo di vincolo sia più elevata di quella prevista nell’ambito dei contratti che non prevedono un siffatto periodo e che detto importo sia qualificato nel diritto nazionale come clausola penale.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 21 November 2018
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, chiarisce che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, segnatamente gli artt. 167 e 168, 178, lett. a), e 179 della medesima, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo che non sia in grado di fornire la prova dell’importo dell’IVA assolta a monte per mezzo della produzione di fatture o di qualsivoglia altro documento, non può beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA unicamente sulla base di una stima risultante da una perizia disposta dal giudice nazionale.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 21 November 2018
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018
La direttiva 2006/112/C relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, che consenta all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’imposta sul valore aggiunto, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Si segnala inoltre…
Council directive (EU) 2018/1695 of 6 November 2018 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the period of application of the optional reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services susceptible to fraud and of the Quick Reaction Mechanism against VAT fraud, in OJ L 282 of 12.11.2018, pages 5–7
OTTOBRE 2018
Judgment of the Court (First Chamber) of 17 October 2018
(Ryanair Ltd c. The Revenue Commissioners, case C-249/17)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 Ottobre 2018
(causa C-249/17, Ryanair Ltd c. The Revenue Commissioners)
La Corte di giustizia chiarisce che gli artt. 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che conferiscono ad una società che intenda acquistare la totalità delle azioni di un’altra società, al fine di esercitare un’attività economica consistente nel fornire a quest’ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, il diritto di detrarre integralmente l’IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, quand’anche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dall’attività economica prevista.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 October 2018
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018
In sede di rinvio pregiudiziale la Corte precisa che l’art. 168 e l’art. 173, par. 2, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, anche quando le spese generali relative ad operazioni di locazione con opzione d’acquisto di beni mobili, non si riflettono nell’importo dovuto dal cliente a titolo della messa a disposizione del bene in questione, ossia la parte imponibile dell’operazione, ma nell’importo dell’interesse dovuto a titolo della parte «finanziamento» dell’operazione, ossia la parte esente della stessa, tali spese generali devono comunque essere considerate, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come un elemento costitutivo del prezzo di tale messa a disposizione e, dall’altro, gli Stati membri non possono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale del bene in questione al momento della sua cessione, poiché tale metodo non è atto a garantire una ripartizione più precisa di quella che risulterebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione secondo il volume d’affari.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 25 October 2018
(Milan Božičevič Ježovnik c. Republika Slovenija, case C-528/17)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2018
(causa C-528/17, Milan Božičevič Ježovnik c. Republika Slovenija)
L’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il soggetto passivo importatore e fornitore abbia beneficiato di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione sulla base di un’autorizzazione, rilasciata in seguito ad un previo controllo da parte delle amministrazioni doganali competenti alla luce degli elementi di prova esibiti da tale soggetto, quest’ultimo non è tenuto a pagare l’IVA a posteriori qualora risulti, in occasione di un ulteriore controllo, che non ricorrevano le condizioni sostanziali dell’esenzione, a meno che non si accerti, in base ad elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o doveva sapere che le cessioni successive alle importazioni di cui trattasi rientravano in una frode, commessa dall’acquirente, ed egli non ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per evitare tale frode, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Si segnala inoltre…
Proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals, ST 12657 2018 INIT, of 31 October 2018
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici, ST 12657 2018 INIT del 30 ottobre 2018
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016)0757 — C8-0004/2017 — 2016/0370(CNS)), in GU C 356 del 4.10.2018, pagg. 209–216
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (COM(2016)0755 — C8-0003/2017 — 2016/0371(CNS)), in GU C 356 del 4.10.2018, pagg. 217–220
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Published the Report from the Commission on the application in 2017 of regulation (EC) no 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents, Brussels, 3.10.2018, COM(2018) 663 final
SETTEMBRE 2018
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 12 September 2018
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2018
La Corte di giustizia chiarisce che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – come modificata dalla direttiva 2010/45/UE – in particolare ai suoi artt. 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente all’amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’IVA relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 4 September 2018
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2018
(causa C-57/16 P, ClientEarth)
Gli artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE e il principio di neutralità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro consideri che una società che ha la propria sede in un altro Stato membro e la succursale che essa possiede nel primo dei detti Stati costituiscono due soggetti passivi distinti sulla base del rilievo che tali soggetti hanno ciascuno un numero di identificazione fiscale e, per tale ragione, neghi alla succursale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle note di addebito emesse da un consorzio sinergico di imprese di cui detta società, e non la sua succursale, è membro.
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Si segnala inoltre…
European Parliament resolution of 14 September 2017 on transparency, accountability and integrity in the EU institutions (2015/2041(INI)), in GU C 337 del 20.9.2018, pagg- 120-130
AGOSTO 2018
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 7 August 2018
(Viking Motors AS and Others v Tallinna linn and Maksu- ja Tolliamet, case C-475/17)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 agosto 2018
(causa C-475/17, Viking Motors AS e altri c. Tallinna linn and Maksu- ja Tolliamet)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – il quale non vieta ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte, diritti o tasse, a condizione, però, che essi non abbiano il carattere di imposta sul volume d’affari – deve essere interpretato nel senso che non osta al mantenimento o all’introduzione dell’imposta sulle vendite. Al riguardo – precisa la Corte – per valutare se un’imposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sul volume d’affari occorre, in particolare, verificare se essi abbiano l’effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dell’IVA, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le transazioni commerciali in modo analogo all’IVA.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 August 2018
(TGE Gas Engineering GmbH - Sucursal em Portugal v Autoridade Tributária e Aduaneira, case C-16/17)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018
Gli artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE e il principio di neutralità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro consideri che una società che ha la propria sede in un altro Stato membro e la succursale che essa possiede nel primo dei detti Stati costituiscono due soggetti passivi distinti sulla base del rilievo che tali soggetti hanno ciascuno un numero di identificazione fiscale e, per tale ragione, neghi alla succursale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle note di addebito emesse da un consorzio sinergico di imprese di cui detta società, e non la sua succursale, è membro.
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Si segnala inoltre…
LUGLIO 2018
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 5 July 2018
(Marle Participations SARL c. Ministre de l’Économie et des Finances, case C-320/17)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 luglio 2018
(causa C-320/17, Marle Participations SARL c. Ministre de l’Économie et des Finances)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una «interferenza nella gestione» di quest’ultima, che deve essere considerata un’attività economica, ai sensi dell’art. 9, par. 1, della direttiva citata, facente sorgere un diritto a detrazione dell’IVA sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta – il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente – ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Inoltre, chiarisce che le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile e che, a tale titolo, eserciti un’attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l’IVA assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 5 July 2018
(Marcandi Ltd c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, case C-544/16)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018
(causa C-544/16, Marcandi Ltd c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs)
L’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’emissione di «crediti», che consentono ai clienti di un operatore di piazzare offerte nelle vendite all’asta organizzate da quest’ultimo, costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, il cui corrispettivo è l’importo versato in cambio di detti «crediti». Inoltre, l’art. 73 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il valore dei «crediti» utilizzati per piazzare offerte non è compreso nel corrispettivo percepito dal soggetto passivo in cambio delle cessioni di beni da esso effettuate a vantaggio degli utenti che si sono aggiudicati una vendita all’asta da esso organizzata o di quelli che hanno effettuato il loro acquisto tramite le funzioni «compra ora» o «sconto accumulato». Infine, nell’interpretare le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e del diritto nazionale, i giudici di uno Stato membro che accertano che una stessa operazione è oggetto in un altro Stato membro di un trattamento differente ai fini dell’IVA hanno la facoltà, o addirittura l’obbligo, a seconda che le loro decisioni possano o meno essere oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale.
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Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 11 July 2018
(SIA «E LATS» c. Valsts ieņēmumu dienests, case C-154/17)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 luglio 2018
(causa C-154/17, SIA «E LATS» c. Valsts ieņēmumu dienests)
La Corte di Lussemburgo interpreta che l’art. 311, par. 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che la nozione di «beni d’occasione» non comprende beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose, se tali beni non sono più idonei a soddisfare la loro funzionalità iniziale e hanno conservato solo le funzionalità inerenti a tali metalli e a dette pietre, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare tenendo conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni singolo caso.
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Judgment of the Court (Second Chamber) of 25 July 2018
(Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. Gmina Ryjewo, case C-140/17)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018
(causa C-140/17, Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. Gmina Ryjewo)
La Corte chiarisce che gli artt. 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità dell’IVA devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta in relazione ad un bene d’investimento immobiliare in una fattispecie in cui, al momento dell’acquisto di tale bene, da un lato, quest’ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non imponibili e, dall’altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l’intenzione di destinare il suddetto bene ad un’attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal fine, purché risulti dall’esame di tutte le circostanze di fatto, che è soddisfatta la condizione prevista dall’art. 168 della direttiva 2006/112, in base alla quale il soggetto passivo deve aver agito in qualità di soggetto passivo nel momento in cui ha effettuato detto acquisto.
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Judgment of the Court (Second Chamber) of 25 July 2018
(Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c. DPAS Limited, case C-5/17)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018
(causa C-5/17, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c. DPAS Limited)
La Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 135, par. 1, lett. d), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che l’esenzione dall’IVA per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica ad una prestazione di servizi, consistente nel fatto che il soggetto passivo chiede agli istituti finanziari interessati, da un lato, che una somma di denaro sia trasferita dal conto bancario di un paziente a quello del soggetto passivo sulla base di un mandato di addebito diretto e, dall’altro, che tale somma, previa deduzione della remunerazione dovuta a tale soggetto passivo, sia trasferita dal conto bancario di quest’ultimo verso i rispettivi conti bancari del dentista e dell’assicuratore di tale paziente.
GIUGNO 2018
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 June 2018
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018
(cause riunite C‑459/17 e C‑460/17, SGI, Valériane SNC c. Ministre de l’Action et des Comptes publics)
La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che l’art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che, per negare al soggetto passivo destinatario di una fattura il diritto di detrarre l’IVA menzionata su tale fattura, è sufficiente che l’amministrazione stabilisca che le operazioni alle quali tale fattura corrisponde non sono state effettivamente realizzate.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 June 2018
(«Varna Holideis» EOOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, case C-364/17)
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018
(causa C‑364/17, «Varna Holideis» EOOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite)
Con la presente sentenza la Corte di giustizia si dichiara non competente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria. Al riguardo precisa che, secondo costante giurisprudenza, essa è competente ad interpretare il diritto dell’Unione soltanto, per quanto attiene alla sua applicazione in un nuovo Stato membro, a decorrere dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione europea. Ne consegue, in particolare, che la Corte non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione delle direttive dell’Unione in materia di IVA quando il periodo di riscossione dell’imposta in questione precede la data di adesione dello Stato membro interessato all’Unione.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 13 June 2018
(Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie, case 421/17)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2018
(causa C-421/17, Szef Krajowej Administracji Skarbowej c. Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di una società per azioni ad uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, effettuato, a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società per azioni, nell’ambito di un meccanismo di ritiro di azioni previsto dalla legislazione nazionale, delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’imposta sul valore aggiunto purché detti beni immobili siano destinati all’attività economica di questa stessa società per azioni.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 13 June 2018
(Minister Finansów c. Gmina Wrocław, case 665/16)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2018
(causa C-665/16, Minister Finansów c. Gmina Wrocław)
La Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale chiarisce che l’art. 2, par. 1, lett. a) e l’art. 14, par. 2, lett. a), della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che costituisce un’operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto il trasferimento della proprietà di un bene immobile appartenente ad un soggetto passivo IVA, a favore dell’erario di uno Stato membro, eseguito ex lege e dietro pagamento di un’indennità, in una situazione in cui la stessa persona rappresenta contemporaneamente l’amministrazione espropriante e il comune espropriato, e in cui quest’ultimo continua, in pratica, a gestire il bene in questione, anche se il versamento dell’indennità è stato effettuato solamente mediante un trasferimento contabile interno nell’ambito del bilancio del comune.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 June 2018
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2018
La Corte precisa, inter alia, che l’art. 143, par. 1, lett. d) e l’art. 143, par. 2, lett. b), della direttiva 2006/112/CE del devono essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino di concedere l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione per il solo motivo che, a seguito di un mutamento di circostanze intervenuto successivamente all’importazione, i prodotti di cui trattasi sono stati ceduti ad un soggetto passivo diverso da quello il cui numero di identificazione dell’IVA era stato indicato nella dichiarazione d’importazione, allorché l’importatore ha comunicato tutte le informazioni relative all’identità del nuovo acquirente alle autorità competenti dello Stato membro di importazione, purché sia dimostrato che le condizioni sostanziali per l’esenzione della cessione intracomunitaria successiva siano effettivamente soddisfatte.
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Si segnala inoltre…
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Pubblicata la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (COM(2016)0452 — C8-0333/2016 — 2016/0209(CNS)), in GU C 224 del 27.6.2018, pagg. 183–192
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MAGGIO 2018
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 31 May 2018
(Finanzamt Dachau c. Achim Kollroß and Finanzamt Göppingen c. Erich Wirtl, joined cases C‑660/16 e C‑661/16)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018
(cause riunite C‑660/16 e C‑661/16, Finanzamt Dachau c. Achim Kollroß e Finanzamt Göppingen c. Erich Wirtl)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 65 e 167 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente dei beni in questione, in una situazione in cui tale acconto è stato versato e riscosso e, al momento di tale versamento, si poteva considerare che tutti gli elementi rilevanti della futura cessione erano noti a tale acquirente e la cessione di tali beni sembrava in quel momento certa. Un siffatto diritto potrà, tuttavia, essere negato al suddetto acquirente qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che, al momento del versamento dell’acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione di tale cessione era incerta. Inoltre, gli artt. 185 e 186 della medesima direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa o ad una prassi nazionale aventi l’effetto di subordinare la rettifica dell’IVA riguardante il pagamento di un acconto al fine della cessione di un bene al rimborso di tale acconto da parte del fornitore.
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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 May 2018
(Mauro Scialdone, case C-574/15)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2018
(causa C-574/15, Mauro Scialdone)
La direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, TUE e l’art. 325, par. 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che prevede che l’omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell’imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non versato superi una soglia di rilevanza penale pari a euro 250.000, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari a euro 150.000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi.
Si segnala inoltre…
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Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA, Bruxelles, 25.5.2018, COM(2018) 298 final, 2018/0150(CNS)
APRILE 2018
Judgment of the Court (First Chamber) of 11 April 2018
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 aprile 2018
L’art. 184 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di rettifica delle detrazioni indebite dell’imposta sul valore aggiunto previsto da tale articolo trova applicazione anche nel caso in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata legalmente, poiché l’operazione che ha portato ad applicarla era esente da IVA. Per contro, gli artt. da 187 a 189 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il meccanismo di rettifica delle detrazioni indebite dell’IVA previsto da tali articoli non è applicabile in siffatti casi, in particolare in una fattispecie in cui la detrazione dell’IVA operata inizialmente era ingiustificata in quanto si trattava di un’operazione di cessione di terreni esente da IVA. Inoltre, l’art. 186 della medesima deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la detrazione dell’IVA operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata legalmente, spetta agli Stati membri determinare la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione, in particolare dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Spetta al giudice nazionale verificare se tali principi siano rispettati.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 12 April 2018
(Biosafe – Indústria de Reciclagens SA c. Flexipiso – Pavimentos SA, case 8/7)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 aprile 2018
(causa C-8/7, Biosafe – Indústria de Reciclagens SA c. Flexipiso – Pavimentos SA)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva 2006/112/CE, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, in circostanze in cui, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni di cui trattasi, è stato versato allo Stato un supplemento di imposta sul valore aggiunto con emissione dei relativi documenti di rettifica delle fatture iniziali, il beneficio del diritto della detrazione dell’IVA sia escluso, con la motivazione che il termine previsto dalla normativa medesima ai fini dell’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe quindi scaduto.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 26 April 2018
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 aprile 2018
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, in deroga al termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto nazionale per la rettifica delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto, esclude che un soggetto passivo possa procedere ad una siffatta rettifica per far valere il suo diritto a detrazione per il solo motivo che tale rettifica riguarda un periodo già sottoposto a verifica fiscale.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 19 April 2018
(Firma Hans Bühler KG c. Finanzamt Graz-Stadt, case 580/16)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018
(causa C-580/16, Firma Hans Bühler KG c. Finanzamt Graz-Stadt)
La Corte di giustizia precisa, inter alia, che gli artt. 42 e 265 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione, da parte dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro, dell’art. 41, co. 1, della medesima direttiva, per il solo motivo che, nell’ambito di un acquisto intracomunitario, realizzato ai fini di una successiva cessione nel territorio di uno Stato membro, la presentazione dell’elenco riepilogativo, di cui all’art. 265 della direttiva 2006/112, non sia stata tempestivamente effettuata dal soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro medesimo.
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Con la presente direttiva si mantiene al 15% l’aliquota normale minima in vigore dell’imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire il funzionamento corretto del sistema comune dell’IVA.
MARZO 2018
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 20 March 2018
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018
La Grande sezione della Corte di giustizia precisa che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato art. 50, purché siffatta normativa: a) sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni abbiano scopi complementari; b) contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e c) preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti. A tal riguardo spetta al giudice nazionale accertare che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.
Judgment of the Court (First Chamber) of 7 March 2018
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 marzo 2018
La Corte di giustizia precisa che gli artt. da 167 a 169 e 179, l’art. 213, par. 1, l’art. 214, par. 1, e l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che consente all’amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto qualora venga dimostrato che, a causa degli inadempimenti contestati a quest’ultimo, l’amministrazione fiscale non ha potuto disporre delle informazioni necessarie per accertare che siano soddisfatti i requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte da detto soggetto passivo o che quest’ultimo abbia agito in modo fraudolento per poter beneficiare di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Pubblicata la risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 per un’amministrazione europea aperta, efficace e indipendente (2016/2610(RSP)), in GU C 86 del 6.3.2018, pagg. 126–139
Con la presente risoluzione il Parlamento invita la Commissione ad esaminare l’allegata proposta di regolamento “per un’amministrazione dell’Unione aperta, efficace e indipendente”, che ha la finalità di stabilire una serie di norme procedurali che l’amministrazione dell’Unione dovrebbe rispettare nello svolgimento delle sue attività amministrative, garantendo un’adeguata applicazione del diritto ad una buona amministrazione.
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La presente relazione è basata sul feedback ricevuto da Stati membri e parti interessate in merito all’efficacia del meccanismo di inversione contabile, come previsto dalla direttiva IVA. Ne emerge come tale meccanismo sia ritenuto dai Paesi UE uno strumento efficace ed efficiente per la lotta alle frodi in materia di IVA e come queste siano diminuite in misura significativa.
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Pubblicata la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2016/2038(INI)), in GU C 101 del 16.3.2018, pagg. 79–110
Il Parlamento europeo tramite la presente risoluzione, inter alia, invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare ulteriori proposte legislative sull’elusione dell’imposta sulle società, accoglie con favore il pacchetto anti-elusione fiscale pubblicato dalla Commissione il 28 gennaio 2016, così come tutte le proposte legislative e le comunicazioni presentate in seguito; plaude, altresì, all’adozione, da parte del Consiglio, della direttiva recante modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa al fine di introdurre la comunicazione per paese alle autorità tributarie.
Judgment of the Court (First Chamber) of 22 February 2018
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018
(causa C-396/16, T‑2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (attualmente in situazione di insolvenza) c. Republika Slovenija)
L’art. 185, par. 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall’omologazione definitiva di un concordato costituisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, ai sensi di tale disposizione. L’art. 185, par. 2, co. 1, della direttiva 2006/112, invece, deve essere interpretato nel senso che la riduzione di cui sopra non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata che non dà luogo ad una rettifica della detrazione operata inizialmente, allorché tale riduzione è definitiva, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare. Infine, l’art. 185, par. 2, co. 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di attuare la facoltà prevista in tale disposizione, uno Stato membro non è tenuto a prevedere espressamente un obbligo di rettifica delle detrazioni in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate.
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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018
(causa C-628/16, Kreuzmayr GmbH c. Finanzamt Linz)
La Corte di Lussemburgo precisa che l’art. 32, co. 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario. Qualora poi la seconda cessione di una catena di due successive cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, costituisca una cessione intracomunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che l’acquirente finale, che si è avvalso a torto di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte, non può detrarre a titolo di imposta sul valore aggiunto a monte, l’IVA versata al fornitore sulla sola base delle fatture trasmesse dall’operatore intermedio che ha conferito alla sua cessione un’erronea qualificazione.
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Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 22 February 2018
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018
Con tale sentenza la Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto in forza di tale disposizione, un’attività consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune; mentre, invece, l’art. 13, par. 1, della medesima direttiva deve essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da detta disposizione, un’attività consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività economica ai sensi dell’art. 9, par. 1, della direttiva de qua.
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Judgment of the General Court (Second Chamber) of 5 February 2018
(Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH v European Commission, case T-611/15)
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018
(causa T-611/15, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH c. Commissione europea)
Con tale sentenza la Corte di giustizia condanna il Regno di Svezia per non aver esentato dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni del “servizio pubblico postale universale” e le cessioni di beni accessori a tali prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni, nonchè le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l’affrancatura nel suo territorio, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 132, par. 1, lett. a), e 135, par. 1, lett. h), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
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Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la relazione con cui il Parlamento constata che il numero delle irregolarità del 2014, specie di natura fraudolenta, è aumentato rispetto al 2013, così come il loro impatto finanziario complessivo. Esso, pertanto, esorta la Commissione ad assumersi la piena responsabilità per il recupero degli importi indebitamente versati a carico del bilancio unionale, nonché per una migliore riscossione delle risorse proprie. Rileva, tra l’altro, l’importanza di diffondere una cultura della lotta alle frodi e della loro prevenzione all’interno delle istituzioni e degli organi coinvolti nell’esecuzione dei fondi, invitando gli Stati membri ad incentivare lo scambio di buone prassi.
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Tale regolamento intende consentire alle autorità designate come autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 di cooperare e scambiarsi informazioni in modo efficace e tempestivo e di prestarsi piena assistenza reciproca ai fini dell’applicazione del medesimo regolamento, stabilendo procedure e formulari comuni che le autorità competenti devono utilizzare per lo scambio di informazioni e assistenza, in particolare per la presentazione della richiesta di assistenza, per l'avviso di ricevimento e per la risposta alla richiesta.
Si segnala inoltre…
European Parliament legislative resolution of 12 May 2016 on the proposal for a Council directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (COM(2016)0025 — C8-0030/2016 — 2016/0010(CNS)), in OJ C 76, 28.2.2018, p. 143-157.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2016)0025 — C8-0030/2016 — 2016/0010(CNS)), in GU C 76 del 28.2.2018, pagg. 143-157.
GENNAIO 2018
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 18 January 2017
(Stadion Amsterdam CV v. Staatssecretaris van Financiën, case C-463/16)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2018
(causa C-463/16, Stadion Amsterdam CVc. Staatssecretaris van Financiën)
La Corte di giustizia interpreta la sesta direttiva 77/388/CEE nel senso che una prestazione unica composta da due elementi distinti, uno principale e l’altro accessorio i quali, se fossero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto differenti, deve essere tassata alla sola aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile a tale prestazione unica, determinata in funzione dell’elemento principale, anche qualora il prezzo di ciascun elemento che compone il prezzo totale versato da un consumatore per poter beneficiare di tale prestazione possa essere identificato.
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Proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax, Brussels, 18.1.2018, COM(2018) 20 final
Tale proposta stabilisce, in particolare, una serie di disposizioni volte ad alleviare l’onere gravante sulle piccole e medie imprese che devono rispettare gli obblighi IVA, giacchè quest’ultime sostengono costi di conformità alla normativa IVA proporzionalmente più elevati rispetto alle imprese di maggiori dimensioni.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council Mid-Term evaluation of the Regulation (EU) No 250/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 establishing a programme to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union (Hercule III programme) and repealing Decision No 804/2004/EC
Nella relazione de qua si evidenzia, inter alia, che per quanto riguarda le attività di formazione, solo poche azioni hanno comportato scambi di personale tra amministrazioni nazionali e che poche azioni hanno previsto una partecipazione a livello internazionale.
Si segnala inoltre…
DICEMBRE 2017
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 5 December 2017
(M.A.S., M.B. v. Presidente del Consiglio dei Ministri, case C-42/17)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017
(causa C-42/17, M.A.S. e M.B. c. Presidente del Consiglio dei Ministri)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 325, parr. 1 e 2 TFUE nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.
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Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 December 2017
(Caterpillar Financial Services sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, case 500/16)
Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017
(causa C‑500/16, Caterpillar Financial Services sp. z o.o.)
La Corte di giustizia afferma che i principi di equivalenza e di effettività, letti alla luce dell’art. 4, par. 3, TUE, vanno interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata in eccedenza qualora tale domanda sia stata proposta dal soggetto passivo dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, sebbene da una sentenza della Corte pronunciata successivamente alla scadenza di tale termine risulti che il pagamento dell’IVA oggetto di tale domanda di rimborso non era dovuto.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 20 December 2017
(Finanzamt Bingen-Alzey v Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, case 462/16)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 dicembre 2017
(causa C-462/16, Finanzamt Bingen-Alzey c. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG)
Alla luce dei principi definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, e tenuto conto del principio della parità di trattamento, l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che lo sconto concesso, in forza di una legge nazionale, da un’azienda farmaceutica ad una cassa malattia privata comporta, ai sensi di tale articolo, una riduzione della base imponibile a favore di tale azienda farmaceutica, qualora i medicinali siano forniti, tramite grossisti, a farmacie che li distribuiscono ad utenti coperti da un’assicurazione malattia privata, la quale rimborsa ai propri assicurati il prezzo di acquisto dei medicinali.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 20 December 2017
(Finanzamt Bingen-Alzey v Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, case 462/16)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2017
(causa C-305/16, Avon Cosmetics Ltd c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
La Corte di giustizia precisa che gli artt. 17 e 27 della sesta direttiva 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura di deroga all’art. 11, A, punto 1, lett. a), della suddetta direttiva, autorizzata con decisione 89/534/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all’art. 11, [A, punto 1, lettera a)], della sesta direttiva, ai sensi dell’art. 27 della direttiva in parola e in forza della quale la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto di una società di vendita diretta è il valore normale dei beni venduti allo stadio del consumo finale quando detti beni sono commercializzati tramite rivenditori che non sono soggetti passivi dell’IVA, anche se tale misura di deroga non tiene conto, in un modo o nell’altro, dell’IVA assolta a monte sui campioni dimostrativi acquistati da siffatti rivenditori presso detta società. Inoltre – aggiunge – l’art. 27 della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che non esige dallo Stato membro richiedente l’autorizzazione a derogare all’art. 11, A, punto 1, lett. a), della direttiva in questione che informi la Commissione europea del fatto che rivenditori che non sono soggetti passivi sostengano l’IVA su acquisti di campioni dimostrativi presso una società di vendita diretta, affinché sia tenuto conto, in un modo o nell’altro, di tale imposta assolta a monte nelle modalità della misura di deroga.
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Directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council directives 91/672/EEC and 96/50%EC, of 12 December 2017, PE 42 2017 REV 1 - 2016/0050 (COD) REV 1
La presente direttiva, in direzione dell’armonizzazione e del riconoscimento delle qualifiche professionali, stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche di coloro che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche all’interno degli Stati membri.
Si segnala inoltre…
Amended proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in the field of value added tax, 1st December 2017, ST 14893 2017 INIT - 2017/0248 (CNS)
Proposta modificata di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto, 1 dicembre 2017, ST 14893 2017 INIT - 2017/0248 (CNS)
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Correct application of the law on customs and agricultural matters ***I European Parliament legislative resolution of 15 April 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters (COM(2013)0796 — C7-0421/2013 — 2013/0410(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading) (2017/C 443/26), in OJ C 443 of 22.12.2017, pages 121–135P7_TA(2014)034
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Council Decision (EU) 2017/2381 of 5 December 2017 on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of value added tax, in OL 340, 20.12.2017, p. 4–5
Decisione (UE) 2017/2381 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, in GU L 340 del 20.12.2017, pagg. 4–5
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Proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, with regard to the obligation to respect a minimum standard rate, T 15904 2017 INIT - 2017/0349 (CNS), 20th December 2017
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all’obbligo di rispettare un’aliquota normale minima, ST 15904 2017 INIT - 2017/0349 (CNS), 20 dicembre 2017
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Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, in GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 7–22
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in GU L 348 del 29.12.2017, pagg. 32–33
Judgment of the Court (Sixth Chamber) 9 November 2017
Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) del 9 novembre 2017
La Corte di giustizia afferma che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta l’obbligo di liquidare l’IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di scioglimento di tale società e di versarla allo Stato, purché quest’ultima non effettui più operazioni economiche a partire dal suo scioglimento. Inoltre, il suo art. 168 deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro IVA di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta, anche laddove tale società continui a effettuare operazioni economiche durante la sua messa in liquidazione, l’obbligo di liquidare l’IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di tale scioglimento e di versarla allo Stato e che, in tal modo, subordina il diritto a detrazione al rispetto di tale obbligo.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) 9 November 2017
(AZ v. Minister Finansów, case C-499/16)
Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) del 9 novembre 2017
(causa C‑499/16, AZ c. Minister Finansów)
Nel caso in esame l’art. 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non osta ad una normativa nazionale, che subordina l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto ai prodotti di pasticceria freschi al solo criterio del «termine minimo di conservazione» o della «data di scadenza».
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Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 November 2017
(Teodor Ispas, Anduţa Ispas v. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj, case C-298/16)
Sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione) del 9 novembre 2017
(causa C‑298/16, Teodor Ispas, Anduţa Ispas c. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj)
Ivi la Corte di giustizia precisa che il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall’autorità pubblica per l’adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso a dette informazioni e a detti documenti.
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La presente direttiva stabilisce le norme relative ad un meccanismo per risolvere le controversie tra Stati membri che emergono dall’interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni che prevedono l’eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale. Stabilisce, inoltre, i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 15 November 2017
(Entertainment Bulgaria System EOOD v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’, Sofia, case C-507/16)
Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) del 15 novembre 2017
La Corte di giustizia interpreta la direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2009/162/UE nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato membro per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito, per il motivo che quest’ultimo è registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto a norma dell’una o dell’altra delle due fattispecie previste dall’art. 214, par. 1, lettere d) ed e), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162. Per contro, l’art. 168, lett. a), e l’art. 169, lett. a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro e che vi beneficia di un regime di franchigia d’imposta di esercitare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 15 November 2017
(Rochus Geissel v. Finanzamt Neuss and Finanzamt Bergisch Gladbach v. Igor Butincases C‑374/16 and C‑375/16)
Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 15 novembre 2017
(cause riunite C-374/16 e C-375/16, Rochus Geissel c. Finanzamt Neuss e Finanzamt Bergisch Gladbach c. Igor Butin)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 168, lett. a) e l’art. 178, lett. a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 226, punto 5, di tale direttiva, nel senso che gli stessi ostano ad una normativa nazionale, che subordina l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte all’indicazione sulla fattura dell’indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest’ultima esercita la sua attività economica.
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Judgment of the Court (Second Chamber) of 16 November 2017
(Kozuba Premium Selection sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, case C-308/16)
Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 16 novembre 2017
(causa C‑308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 12, parr. 1 e 2, e l’art. 135, par. 1, lett. j), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, che subordina l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con riguardo alle cessioni di fabbricati alla condizione che la loro prima occupazione si sia verificata nel contesto di un’operazione imponibile. Queste stesse disposizioni vanno interpretate nel senso che non ostano a che una siffatta normativa nazionale subordini detta esenzione alla condizione che, nell’ipotesi di «miglioramento» di un fabbricato esistente, le spese sostenute non siano state superiori al 30% del suo valore iniziale, a condizione che detta nozione di «miglioramento» sia interpretata nello stesso modo di quella di «trasformazione» di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, vale a dire nel senso che il fabbricato in oggetto deve aver subito modifiche sostanziali destinate a modificarne l’uso o a cambiarne considerevolmente le condizioni di occupazione.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 22 November 2017
(Edward Cussens, John Jennings,Vincent Kingston v. T.G. Brosnan, case C-251/16)
Sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione) del 22 novembre 2017
(causa C‑251/16, Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston c. T. G. Brosnan)
La sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretata nel senso che, nel caso in cui le operazioni di cui al procedimento principale debbano essere oggetto di ridefinizione in applicazione del principio del divieto di pratiche abusive, quelle tra tali operazioni che non costituiscono una siffatta pratica possono essere soggette all’imposta sul valore aggiunto sulla base delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale che prevedono tale assoggettamento. Inoltre, tale principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se lo scopo essenziale delle operazioni di cui al procedimento principale sia o meno il conseguimento di un vantaggio fiscale, occorre prendere in considerazione in maniera isolata l’obiettivo dei contratti di locazione anteriori alle vendite di beni immobili di cui al procedimento principale; a tal riguardo si precisa che le cessioni di beni immobili possono comportare l’ottenimento di un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo delle pertinenti disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE, nel caso in cui tali beni immobili, prima della loro vendita ad acquirenti terzi, non fossero ancora stati oggetto di un utilizzo effettivo da parte del proprietario o del locatario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia la situazione nel procedimento principale.
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Judgment of the Court (First Chamber) of 23 November 2017
(Enzo Di Maura v. Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa, case C-246/16)
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 23 novembre 2017
(causa C-246/16, Enzo Di Maura c. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa)
La Corte precisa che l’art. 11, parte C, par. 1, co. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.
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Si segnala inoltre…
OTTOBRE 2017
Judgment of the Court (First Chamber) 4 October 2017
(Agenzia delle Entrate v. Federal Express Europe Inc., case C-273/16)
Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017
(causa C‑273/16, Agenzia delle Entrate c. Federal Express Europe Inc.)
La Corte di giustizia afferma che il combinato disposto dell’art. 144 e dell’art. 86, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale prescrive, per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all’IVA in dogana, all’atto dell’importazione.
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Judgment of the Court (First Chamber) 4 October 2017
Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017
Nel caso in esame la Corte di giustizia dichiara che l’espressione «contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata», di cui all’art. 14, par. 2, lett. b), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
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Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 12 October 2017
Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2017
Ivi la Corte di giustizia precisa che le nozioni di «annullamento», «recesso» e «risoluzione» di cui all’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che esse comprendono l’ipotesi in cui, nel contesto di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà, il concedente non possa più richiedere all’utilizzatore il pagamento del canone di leasing giacché ha risolto detto contratto a causa dell’inadempimento contrattuale dell’utilizzatore. In tale ipotesi in cui sia stato posto definitivamente fine ad un contratto di leasing a seguito del mancato pagamento dei canoni dovuti dall’utilizzatore, il concedente può sollevare l’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112 nei confronti di uno Stato membro per ottenere la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto nonostante il diritto nazionale applicabile, da un lato, qualifichi una siffatta ipotesi come «non pagamento» ai sensi del par. 2 di tale articolo e, dall’altro, non consenta alcuna riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento.
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Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 October 2017
Sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione) del 12 ottobre 2017
(causa C‑262/16, Shields & Sons Partnership c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 296, par. 2, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che esso prevede in modo tassativo tutte le ipotesi in cui uno Stato membro può escludere un produttore agricolo dal regime comune forfettario per i produttori agricoli ed inoltre nel senso che i produttori agricoli, nei confronti dei quali è stato accertato che l’importo da essi recuperato in quanto membri del regime comune forfettario per i produttori agricoli è nettamente superiore a quello che recupererebbero se fossero stati assoggettati al regime normale, o al regime semplificato, dell’imposta sul valore aggiunto non possono costituire una categoria di produttori agricoli ai sensi di tale disposizione.
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La presente direttiva stabilisce le norme relative ad un meccanismo per risolvere le controversie tra Stati membri che emergono dall’interpretazione ed applicazione di accordi e convenzioni che prevedono l’eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale. Inoltre, stabilisce i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.
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La relazione de qua è stata adottata sulla base dell’art. 3 della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il quale stabilisce che, prima dell’introduzione della norma europea sulla fatturazione elettronica negli Stati membri, dovrebbe essere sufficientemente verificata l’applicazione pratica della norma. Ebbene, al riguardo, la presente relazione ha riscontrato la praticità della norma europea sulla fatturazione elettronica, in termini di idoneità allo scopo, la quale è stata confermata dalle autorità degli Stati membri e dalle parti interessate consultate e non ha ravvisato alcun problema tecnico rilevante. Tra l’altro sottolinea che i costi di attuazione per la fatturazione elettronica dipendono in ciascun Paese principalmente da due variabili chiave: il livello di maturità e l’architettura adottata dal settore pubblico per la fatturazione elettronica.
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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 19 October 2017
(Solar Electric Martinique v. Ministre des Finances et des Comptes publics, case-303/16)
Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017
(causa C‑303/16, Solar Electric Martinique c. Ministre des Finances et des Comptes publics)
La Corte di giustizia si dichiara non competente a rispondere alla questione sollevata, con decisione del 20 maggio 2016, dal Conseil d’État, riguardante disposizioni speciali per i dipartimenti d’oltremare che prevedono l’esenzione della vendita di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari e che, dunque, escludono l’applicazione della sesta direttiva e della direttiva IVA.
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Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 26 October 2017
(Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v. BB construct s. r. o., case C-534/16)
Sentenza della Corte di giustizia (Nona Sezione) del 26 ottobre 2017
(causa C‑534/16, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky c. BB construct s. r. o.)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE e l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, all’atto della registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di un soggetto passivo il cui amministratore era, anteriormente, amministratore o socio di un’altra persona giuridica, fiscalmente inadempiente, l’Amministrazione fiscale imponga a tale soggetto passivo la costituzione di una garanzia di importo fino a EUR 500 000, sempre che la garanzia richiesta a detto soggetto passivo non ecceda quanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti all’art. 273 succitato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Al riguardo, il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’Amministrazione fiscale esiga da un nuovo soggetto passivo, all’atto della sua registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che costituisca, a motivo dei suoi rapporti con un’altra persona giuridica, con arretrati d’imposta, una tale garanzia.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 26 October 2017
Sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2017
La Corte di giustizia interpreta l’art. 132, par. 1, lette. m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che un’attività, come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante, non rientra nella nozione di «sport» ai sensi di tale disposizione in materia di esenzioni.
Si segnala inoltre…
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2015)0135 — C8-0085/2015 — 2015/0068(CNS)), in GU C 355 del 20.10.2017, pp. 122-145.
SETTEMBRE 2017
Judgment of The Court (First Chamber) 14 September 2017
(Direktor na Direktsia, "Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika" - Sofia v. "Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments" EOOD, case C-132/16)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017
La Corte precisa che l’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’IVA assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, qualora quest’ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell’ambito delle loro attività economiche, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni.
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Judgment of the Court (Thent Chamber) of 21 September 2017
(SMS group GmbH v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, case C-441/16)
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017
(causa C-441/16, SMS group GmbH c. Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice București)
La Corte chiarisce che l’ottava direttiva 79/1072/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, letta in combinato disposto con l’art. 170 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro neghi ad un soggetto passivo non residente nel suo territorio il diritto al rimborso dell’IVA versata a titolo dell’importazione di beni in una situazione, in cui, al momento dell’importazione, l’esecuzione del contratto nel contesto del quale il soggetto passivo ha acquistato ed importato i suddetti beni era sospesa, l’operazione per la quale tali beni dovevano essere utilizzati non è, infine, stata realizzata e il soggetto passivo non ha fornito la prova della loro successiva circolazione.
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 21 September 2017
(Minister Finansów v. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie, case C-605/15)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017
(causa C-605/15, Minister Finansów c. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che l’esenzione prevista in tale disposizione riguarda unicamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un’attività di interesse pubblico menzionata nell’art. 132 della medesima direttiva e che, pertanto, i servizi forniti dalle associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un’attività economica nel settore assicurativo che non costituisce un’attività siffatta di interesse pubblico non beneficiano di tale esenzione.
Così, anche Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 21 settembre 2017
(causa C-326/15, «DNB Banka» AS c. Valsts ieņēmumu dienests)
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Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 21 September 2017
(European Commission v. Federal Republic of Germany, case C-616/15)
Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 21 settembre 2017
(causa C-616/15, Commissione c. Repubblica federale di Germania)
La Germania, limitando l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ad associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un numero ristretto di professioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in quanto quest’ultimo non è limitato alle prestazioni fornite dalle AAP i cui membri esercitano talune categorie professionali determinate e, inoltre, l’esenzione prevista in tale disposizione non si limita alle AAP i cui membri esercitano attività di interesse pubblico, ma riguarda tutte le AAP i cui membri esercitano un’attività esente da IVA
Si segnala inoltre…
Opinion of the European Committee of the Regions on Improving the governance of the European Semester: a Code of Conduct for the involvement of local and regional authorities, in OG C 306 of 15.9.2017, pages 24-27.
Parere del Comitato europeo delle regioni — Migliorare la governance del semestre europeo: un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali, in GU C 306 del 15.9.2017, pp. 24–27.
La presente decisione stabilisce le modalità necessarie per lo scambio di informazioni, all’interno della rete EURES (EURopean Employment Services - Servizi europei per l’impiego), sulla programmazione delle sue attività. A tal fine, essa prevede un modello che gli uffici di coordinamento nazionali devono utilizzare nell’elaborare i loro programmi di lavoro nazionali e stabilisce le procedure per lo scambio di informazioni relative ai programmi di lavoro nazionali a livello dell’Unione.
Il Parlamento si è espresso sulla proposta di direttiva che mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l’accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici e di quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche a tutti gli utenti e in particolare ai disabili e agli anziani.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 luglio 2017
La Corte di giustizia dichiara irricevibile la domanda pregiudiziale sollevata, che muove dalla errata premessa secondo la quale il meccanismo dell’inversione contabile, quale previsto dalla direttiva 2006/112, può essere applicato alle operazioni oggetto del procedimento principale. Dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte non risulta, infatti, che la Romania abbia ottenuto, sulla base dell’art. 395 della direttiva 2006/112, l’autorizzazione ad applicare tale meccanismo e in ogni caso esso non può essere applicato alle operazioni di cui trattasi nel procedimento principale.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2017
La Corte chiarisce che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, ai sensi della quale, quando l’amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale ed è irrogata un’ammenda ad un soggetto passivo per mancata cooperazione, la data del rimborso dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla notifica, a tale soggetto passivo, del verbale della suddetta verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, anche allorché la durata della procedura di verifica fiscale è eccessiva e non è interamente imputabile alla condotta del soggetto passivo.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2017
(causa C-633/15, London Borough of Ealing c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
L’art. 133, co. 2, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini all’osservanza della condizione prevista all’art. 133, co. 1, lett. d), di detta direttiva la concessione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ad enti di diritto pubblico che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. m), della stessa direttiva, pur se, da un lato, al 1° gennaio 1989, il suddetto Stato membro non assoggettava tutte le predette prestazioni di servizi all’IVA e, dall’altro, le prestazioni di servizi considerate non erano esenti da IVA prima che fosse imposta l’osservanza della condizione in esame. Inoltre, l’art. 133, co. 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, nella parte in cui subordina all’osservanza della condizione prevista all’art. 133, co. 1, lett. d), di tale direttiva la concessione dell’esenzione dall’IVA agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. m), di detta direttiva, senza applicare la stessa condizione anche agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico che effettuano siffatte prestazioni di servizi.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile, COM/2017/0376 final
La Commissione in tale Comunicazione evidenzia come l’UE sia chiamata a svolgere un ruolo determinante nel sostenere tutte le regioni e tutti gli Stati membri ad attivare il loro potenziale di innovazione, competitività, occupazione e crescita sostenibili. Per conseguire questo scopo – sottolinea la Commissione – l’Europa con una strategia a lungo termine, tesa a realizzare un mutamento radicale sul piano tecnologico, economico e finanziario, intende affrontare le seguenti sfide: dare un impulso al potenziale di innovazione e competitività delle regioni europee quale base per un modello di crescita sostenibile; intensificare la cooperazione interregionale, che costituisce un elemento chiave nell’ambito delle economie globalizzate; rivolgere una maggiore attenzione alle regioni meno sviluppate e a quelle interessate da una transizione industriale; migliorare e proseguire il lavoro svolto congiuntamente nel quadro di tutte le politiche e di tutti i programmi dell’UE a sostegno dell’innovazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione, del 29 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, C/2017/4390, in GU L 167 del 30.6.2017, pp. 22-30.
Tale regolamento intende fissare le procedure e i formulari comuni che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per quanto riguarda le indagini, le sanzioni e le misure di cui all’art. 33 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 luglio 2017
La Corte precisa che l’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato membro non è esentata dall’imposta sul valore aggiunto in base alla suddetta disposizione nel caso in cui, prima di concludere tale operazione di cessione, l’acquirente, identificato ai fini dell’IVA in un secondo Stato membro, informi il fornitore del fatto che i beni saranno immediatamente rivenduti ad un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro, prima di farli uscire dal primo Paese UE e trasportarli a destinazione presso tale terzo soggetto passivo, purché la seconda cessione sia stata effettivamente realizzata e i beni siano stati in seguito trasportati dal primo Stato membro a destinazione del Paese membro del terzo soggetto passivo. Inoltre, chiarisce che l’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del primo acquirente in uno Stato membro differente da quello del luogo della prima cessione o da quello del luogo dell’acquisizione finale non è un criterio di qualificazione di un’operazione intracomunitaria, e di per sé, non è un elemento di prova sufficiente a dimostrare il carattere intracomunitario di un’operazione. Infine, ex art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112, una trasformazione dei beni, durante una catena di due successive cessioni sulla base delle istruzioni dell’acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato membro dell’acquirente finale, non incide sulle condizioni dell’eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione.
Si segnala inoltre…
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, in GU L 198 del 28.7.2017, pagg. 29-41. Si rinvia alla sezione relativa alla Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
GIUGNO 2017
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’1 giugno 2017
(causa C-571/15, Wallenborn Transports SA c. Hauptzollamt Gießen)
La Corte di giustizia interpreta l’art. 61, primo comma, e l’art. 71, par. 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2007/75/CE nel senso che il riferimento a “uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui” all’art. 156 di quest’ultima include le zone franche; l’art. 71, par. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, nel senso che la sottrazione di una merce al controllo doganale all’interno di una zona franca non determina il verificarsi del fatto generatore, né rende esigibile l’IVA all’importazione qualora detta merce non sia entrata nel circuito economico dell’Unione europea; e, infine, l’art. 71, par. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, nel senso che, quando un’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’art. 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ed è escluso che detta obbligazione doganale determini la nascita di un’obbligazione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto, non è applicabile l’art. 204 di tale regolamento al mero fine di giustificare il fatto generatore di detta imposta.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 giugno 2017
La Corte chiarisce che i principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività non ostano ad una normativa nazionale, la quale, nell’ambito della riduzione del termine di prescrizione, da un lato, delle domande di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata e, dall’altro, delle domande di detrazione dell’IVA pagata a monte, prevede periodi transitori differenti, in modo tale che le domande relative a due esercizi contabili di tre mesi sono sottoposte a termini di prescrizione differenti, a seconda che esse abbiano ad oggetto il rimborso dell’IVA indebitamente versata o la detrazione dell’IVA pagata a monte.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 giugno 2017
L’art. 138, par. 2, lett. a), della direttiva 2006/112/CE osta a che le disposizioni nazionali subordinino il beneficio dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che l’acquirente di tale mezzo di trasporto sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione del mezzo di trasporto medesimo. Inoltre, l’art. 138, par. 2, lett. a), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che l’esenzione della cessione di un mezzo di trasporto nuovo non può essere rifiutata nello Stato membro della cessione sulla base dell’unico rilievo secondo cui tale mezzo di trasporto è stato oggetto solo di immatricolazione provvisoria nello Stato membro di destinazione. Inoltre, l’art. 138, par. 2, lett. a), della direttiva 2006/112 osta a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall’acquirente in un altro Stato membro e immatricolato in quest’ultimo Stato a titolo provvisorio, sia poi tenuto a versare l’IVA ove non risulti provato che il regime di immatricolazione provvisoria sia cessato e che detta imposta sia stata o sarà versata nello Stato membro di destinazione.
Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, in GU L 146 del 3.6.2016, pp. 8-21.
Tale direttiva che ha come obiettivo una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno risponde all’esigenza che le autorità fiscali degli Stati membri necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne, sia nell’Unione che nei Paesi al di fuori dell’Unione, dei Gruppi di Imprese Multinazionali. A tal uopo, inter alia, specifica i requisiti linguistici per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di rendicontazione Paese per Paese e dispone in merito alle modalità pratiche necessarie per il potenziamento del sistema.
Sentenza della Corte (Prima Sezione), del 29 giugno 2017
(causa C-288/16, «L.Č.» IK c. Valsts ieņēmumu dienests)
La Corte precisa che l’art. 146, par. 1, lett. e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, relativa ad un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni.
Si segnalano inoltre…
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione, del 29 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) C/2017/4390, in GU L 167 del 30.6.2017, pagg. 22–30.
MAGGIO 2017
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 maggio 2017
La Corte di giustizia precisa che l’art. 148, lett. d), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che i servizi di carico e scarico su o verso una nave o a partire da quest’ultima sono servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi di cui all’art. 148, lett. a), di tale direttiva. Inoltre, l’art. 148, lett. d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, possono essere esentate non solo le prestazioni che hanno ad oggetto operazioni di carico e scarico a bordo o a partire da una nave di cui all’art. 148, lett. a), di tale direttiva che intervengono nello stadio finale di commercializzazione di un tale servizio, ma anche le prestazioni effettuate in uno stadio anteriore, come la prestazione fornita da un subappaltatore ad un operatore economico che la riaddebita successivamente ad un’impresa di spedizioni o ad un’impresa di trasporti e, dall’altro, possono parimenti essere esentate le prestazioni di carico e scarico fornite al detentore di tale carico, quale l’esportatore o l’importatore di quest’ultimo.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017
(causa C-699/15, Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs c. Brockenhurst College)
La Corte chiarisce che l’art. 132, par. 1, lett. i), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate prestazioni “strettamente connesse” alla prestazione principale d’insegnamento e, quindi, esentate dall’imposta sul valore aggiunto, attività consistenti nel fornire, da parte degli studenti di un istituto d’insegnamento superiore, nell’ambito della loro formazione e a titolo oneroso, servizi di ristorazione e di intrattenimento a terzi, allorché tali servizi sono indispensabili alla loro formazione e non sono destinati a generare entrate supplementari a tale istituto, mediante la realizzazione di operazioni in concorrenza diretta con imprese commerciali soggette all’IVA.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 maggio 2017
(causa C-274/15, Commissione europea c. Granducato di Lussemburgo)
Nel disciplinare il regime dell’imposta sul valore aggiunto relativo alle associazioni autonome di persone, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’art. 2, par. 1, lett. c), dell’art. 132, par. 1, lett. f), in quanto consente l’esenzione dei servizi di un’AAP non direttamente necessari alle attività non imponibili o esenti dei suoi membri; ai sensi dell’art. 168, lett. a) e dell’art. 178, lett. a) per il fatto di consentire ai membri di un’AAP di detrarre, dall’IVA di cui essi stessi sono debitori in base ad una fattura emessa a nome dell’associazione, l’IVA fatturata a quest’ultima; nonché in virtù dell’art. 14, par. 2, lett. c), e dell’art. 28 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, laddove prevede che l’imputazione all’AAP, da parte di uno dei suoi membri, delle spese sostenute da detto membro in proprio nome ma per conto dell’AAP, è un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 maggio 2017
(causa C-36/16, Minister Finansów c. Posnania Investment SA)
La Corte precisa che l’art. 2, par. 1, lett. a), e l’art. 14, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il trasferimento della proprietà di un bene immobile, da parte di un soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto, a beneficio dell’erario di uno Stato membro o di un ente territoriale di tale Stato, disposto, a titolo di pagamento di un arretrato d’imposta, non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’IVA.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 maggio 2017
L’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie, fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. L’art. 47 della Carta, invece, deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione. Inoltre, l’art. 1, par. 1, e l’art. 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste da uno Stato membro ad un altro Paese UE costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l’obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro ad un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest’ultimo per inosservanza di tale decisione. Infine, l’art. 1, par. 1, e l’art. 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dell’autorità interpellata adita con una richiesta di informazioni non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell’indagine tributaria in questione. Concludendo – dichiara la Corte – le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e l’art. 47 della Carta di Nizza/Strasburgo devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un ricorso proposto da un amministrato avverso una misura sanzionatoria per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione adottata da quest’ultima in seguito a una richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente in forza della direttiva 2011/16, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’assenza manifesta di siffatta pertinenza. Quanto all’art. 47, secondo comma, della Carta deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell’ambito dell’esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l’amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all’art. 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all’assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all’art. 20, par. 2, di tale direttiva.
Sentenza della Corte (None Sezione) del 18 maggio 2017
La Corte precisa che l’art. 314 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro neghino ad un soggetto passivo, che abbia ricevuto una fattura sulla quale vi sia menzione sia del regime che dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, il diritto di applicare il regime del margine, anche qualora da una successiva verifica effettuata da dette autorità emerga che il soggetto passivo-rivenditore, fornitore dei beni d’occasione, non aveva effettivamente applicato detto regime alla cessione dei beni di cui trattasi, a meno che le autorità competenti non dimostrino che il soggetto passivo non ha agito in buona fede o che non ha adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo coinvolga in un’evasione tributaria.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale Un mercato unico digitale connesso per tutti, COM/2017/0228 final
La Commissione, inter alia, si impegna ad aggiungere nuove azioni al piano d’azione per l’eGovernment 2016-2020 per agevolare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e per garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile, fluido e all’altezza delle loro aspettative ai servizi pubblici di cui hanno bisogno, ovunque. Inoltre, invita gli Stati membri ad adottare il principio “una tantum” conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati personali, affinchè i cittadini e le imprese non debbano presentare alle autorità pubbliche le medesime informazioni più volte.
APRILE 2017
Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 4 aprile 2017
(causa C‑337/15, Mediatore europeo c. Claire Staelen)
La Corte, con riguardo ad un caso di cattiva amministrazione del Parlamento europeo precisa, inter alia, che, per accertare una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza del Mediatore, è necessario verificare che, non avendo agito con tutta l’accuratezza e la prudenza necessarie, quest’ultimo ha violato in modo grave e manifesto i limiti imposti al proprio potere discrezionale nell’ambito dell’esercizio dei poteri di indagine di cui dispone. A tal fine, si deve tener conto, parallelamente al suddetto contesto, di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, tra i quali figurano, in particolare, il carattere manifesto della negligenza di cui avrebbe dato prova il Mediatore nel condurre la propria indagine, il suo carattere scusabile o inescusabile o ancora l’inidoneità e l’irragionevolezza delle conclusioni tratte dall’analisi da esso svolta.
Sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017
(cause riunite C‑217/15 e C‑350/15, Massimo Orsi e Luciano Baldetti)
Nel caso in esame la Corte di giustizia dichiara che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica.
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell’energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE, PE 3 2017 REV 1 - 2016/031 (OLP)
La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell’energia, al fine di garantire il funzionamento del mercato interno dell’energia e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione.
Si segnalano inoltre…
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che stabilisce una procedura di notifica relativa ai regimi di autorizzazione e ai requisiti relativi ai servizi e che modifica la direttiva 2006/123/CE e del regolamento (UE) n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema d’informazione del mercato interno [doc. 5278/17 compet 21 mi 31 ets 2 digit 5 soc 15 empl 11 consom 10 codec 34 ia 6 - com (2016) 821 def.] - parere sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ST 7540 2017 INIT - 2016/0398 (OLP)
MARZO 2017
Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) del 9 marzo 2017
(causa C‑573/15, État belge c. Oxycure Belgium SA)
La Corte precisa che l’art. 98, parr. 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’allegato III, punti 3 e 4, di tale direttiva, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, non ostano ad una normativa nazionale, che prevede che alla cessione o al noleggio di concentratori di ossigeno si applichi l’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto, mentre prevede che alla cessione di bombole d’ossigeno si applichi un’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto ridotta.
Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 7 marzo 2017
(causa C-390/15, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
Nel caso in esame il giudice del rinvio chiede se il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata sia invalido dal momento che il suo tenore letterale è diverso dal testo contenuto nella proposta di direttiva sulla cui base il Parlamento è stato consultato e, dunque, si pone il problema se quest’ultimo non avrebbe dovuto essere consultato nuovamente. A tal riguardo, secondo il giudice a quo, dal raffronto tra i testi rispettivi della proposta di direttiva e del citato punto 6 risulta che quest’ultimo si distingue dalla suddetta proposta in quanto non menziona, quali tipi di supporto fisico che possono dar luogo all’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, gli «audiolibri, [i] CD, [e i ] CD-ROM», elencati dalla proposta, né riguarda espressamente i libri «che riproduca[no] essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati», contrariamente alla suddetta proposta, bensì fa riferimento alla fornitura di libri su «qualsiasi tipo di supporto fisico». Sul punto la Corte di giustizia afferma che non vi è alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del punto 6 – e né dell’art. 98, par. 2 di tale direttiva –dato che tale proposta precisava che essa riguardava anche i libri forniti su «qualunque supporto fisico analogo» ai libri stampati, agli audiolibri, ai CD e ai CD-ROM e, dunque, l’elenco contenuto nella suddetta proposta deve essere considerato non tassativo. Inoltre, vero è che il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata non indica espressamente che, perché si possa applicare un’aliquota IVA ridotta, i supporti fisici di cui trattasi devono riprodurre essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati, tuttavia, dal momento che tale testo precisa di riguardare solo i «libri», ovvero opere stampate, comporta che, per rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, i supporti in questione devono riprodurre essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. In definitiva – puntualizza la Corte – il testo del punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata non è altro che una semplificazione redazionale del testo contenuto nella proposta di direttiva e la cui sostanza è stata integralmente mantenuta e, dunque, il Consiglio non era tenuto a consultare nuovamente il Parlamento.
Sentenza della Corte di giustizia (Settima Sezione) del 16 marzo 2017
(causa C-211/16, Bimotor SpA c. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino)
L’art. 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d’imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d’imposta, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole.
Sentenza della Corte di giustizia (Settima Sezione) del 16 marzo 2017
(causa C-493/15, Agenzia delle Entrate c. Marco Identi)
La Corte in sede di rinvio pregiudiziale precisa che il diritto dell’Unione, in particolare l’art. 4, par. 3, TUE e gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta a che i debiti da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta.
FEBBRAIO 2017
Sentenza della Corte di giustizia (Nona Sezione) del 9 febbraio 2017
(causa C‑21/16, Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal c. Autoridade Tributária e Aduaneira)
La Corte precisa che l’art. 131 e l’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l’acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione IVA valido per le operazioni in tale Stato, non è iscritto al sistema di scambio di informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l’esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell’esenzione. In tal caso, l’art. 138, par. 1, di tale direttiva, interpretato alla luce del principio di proporzionalità, osta del pari a tale diniego qualora il venditore fosse a conoscenza delle circostanze che caratterizzavano la situazione dell’acquirente con riferimento all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e fosse persuaso che, in un momento successivo, l’acquirente sarebbe stato registrato in quanto operatore intracomunitario con effetto retroattivo.
Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 15 febbraio 2017
(causa C-592/12, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c. British Film Institute)
Secondo la Corte di giustizia, l’art. 13, parte A, par. 1, lett. n), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, che prevede l’esenzione di «talune prestazioni di servizi culturali», deve essere interpretato nel senso che esso non è dotato di efficacia diretta per cui, in assenza di trasposizione, tale disposizione non può essere direttamente invocata da un organismo di diritto pubblico o da un altro organismo culturale riconosciuto dallo Stato membro interessato, che fornisca prestazioni di servizi culturali.
Tale proposta di direttiva è volta a migliorare l’applicazione della direttiva servizi attraverso la riforma dell’attuale procedura di notifica nel settore dei servizi, stabilendo una procedura più efficace ed efficiente per prevenire l’adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o di taluni requisiti non conformi alla direttiva servizi. Più specificamente, gli obiettivi di questo strumento legislativo sono: incrementare l’efficienza della procedura di notifica, migliorare la qualità e il contenuto delle notifiche trasmesse, includere requisiti aggiuntivi che possono costituire ostacoli significativi al mercato interno dei servizi, e potenziare l’effettiva osservanza dell’obbligo di notifica.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 gennaio 2017
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretata nel senso che i titolari di diritti di riproduzione non effettuano una prestazione di servizi, ai sensi di tale direttiva, a vantaggio dei produttori e degli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, dai quali le società di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi riscuotono, per conto di tali titolari ma a nome proprio, canoni sulla vendita di tali apparecchi e supporti.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017
(causa C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S c. Skatteministeriet)
La Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 311, par. 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel senso che pezzi usati, provenienti da autoveicoli fuori uso acquisiti da un’impresa di riciclaggio di automobili presso un privato e destinati ad essere venduti come pezzi ricambio, costituiscono «beni d’occasione», ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che le cessioni di tali pezzi, effettuate da un soggetto passivo-rivenditore, sono assoggettate all’applicazione del regime del margine.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2017
(causa C-344/15, National Roads Authority c. The Revenue Commissioners)
La Corte precisa che l’art. 13, par. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un ente di diritto pubblico che esercita un’attività consistente nell’offrire accesso ad una strada dietro pagamento di un pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedaggi su altre strade a pedaggio sulla base di un contratto con l’ente di diritto pubblico interessato in forza di disposizioni legislative nazionali.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative, Bruxelles 10.1.2017, COM(2016) 824 final.
Con tale proposta di regolamento si intende introdurre una carta elettronica europea dei servizi avente lo scopo di ridurre la complessità delle procedure amministrative per i prestatori di servizi che vogliono espandere la propria attività in altri Stati membri, garantendo al tempo stesso che i Paesi UE possano applicare legittimamente una regolamentazione. A tal uopo essa consente ai prestatori di servizi di usare una procedura interamente elettronica a livello di UE per espletare le formalità per espandersi all’estero, offrendo loro una maggiore certezza del diritto. Vedi, anche, il documento di lavoro dei servizi della Commissione sintesi della valutazione d’impatto che accompagna tale Proposta di direttiva http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1485119589405&uri=CONSIL:ST_5283_2017_ADD_3
DICEMBRE 2016
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) dell’8 dicembre 2016
Con tale sentenza, la Corte di giustizia precisa che l’art. 56, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che gli “altri diritti analoghi” di cui a tale disposizione includono le quote di emissione di gas a effetto serra definite all’art. 3, lett. a), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 dicembre 2016
La Corte precisa che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che: un’operazione di cooperazione agricola integrata che prevede che un operatore economico ceda dei beni ad un agricoltore e gli conceda un prestito destinato all’acquisto di tali beni, costituisce un’unica operazione ai fini della menzionata direttiva, nella quale la cessione di beni costituisce la prestazione principale. La base imponibile di siffatta unica operazione è costituita tanto dal prezzo dei beni in parola quanto dagli interessi pagati sui prestiti concessi agli agricoltori; la circostanza che un integratore possa fornire agli agricoltori servizi supplementari o possa acquistare la loro produzione agricola non incide sulla qualificazione dell’operazione in discussione come unica operazione ai fini della direttiva 2006/112.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2016
(causa C-378/15, Mercedes Benz Italia SpA c. Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3)
L’art. 17, par. 5, III co., lett. d), e l’art. 19 della sesta direttiva 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali, che impongono a un soggetto passivo: di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati un prorata di detrazione basato sulla cifra d’affari, senza prevedere un metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività tassate e non tassate; e di riferirsi alla composizione della sua cifra d’affari per l’individuazione delle operazioni qualificabili come «accessorie», a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta.
Tale direttiva modifica la direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, inserendovi una definizione appropriata di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento e definisce l’ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni al riguardo.
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, Bruxelles 1.12.2016, COM(2016) 755 final, ST 14822 2016 INIT - 2016/0371 (CNS)
La presente proposta di modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto fa parte del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore. Essa costituisce un elemento importante del pacchetto in quanto funge da base per la sottostante infrastruttura informatica e per la cooperazione da parte degli Stati membri necessaria per garantire il successo dell’estensione del mini sportello unico (MOSS) a servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica e alle vendite a distanza di beni, sia all’interno che all’esterno dell’Unione.
Tale proposta che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, fa parte anch’essa del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore. Essa stabilisce che un’impresa che effettua vendite intracomunitarie transfrontaliere di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica per un importo massimo di 100.000 eur ha bisogno soltanto di un elemento di prova.
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, Bruxelles 1 dicembre 2016, ST 14820 2016 INIT - 2016/0370 (CNS)
La presente proposta di modifica di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE fa parte del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore. Gli obiettivi generali della proposta sono il buon funzionamento del mercato interno, la competitività delle imprese europee e la necessità di garantire una tassazione efficace dell’economia digitale.
NOVEMBRE 2016
Sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016
(causa C-432/15, Odvolací finanční ředitelství c. Pavlína Baštová)
L’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario, soggetto passivo IVA, all’organizzatore di una gara ippica per far partecipare il cavallo alla corsa, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della suddetta disposizione, nell’ipotesi in cui essa non comporti il versamento di un compenso per la partecipazione o di un’altra retribuzione diretta e in cui solo i proprietari dei cavalli che si sono classificati in una posizione utile nella corsa ricevano un premio, ancorché determinato in anticipo. Questa messa a disposizione di un cavallo costituisce invece una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso nel caso in cui dia luogo al versamento, da parte dell’organizzatore, di una retribuzione indipendente dalla posizione in classifica ottenuta dal cavallo in oggetto nella corsa. Inoltre, la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che sussiste un diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte nel contesto delle operazioni relative alla preparazione e alla partecipazione alle gare ippiche dei cavalli appartenenti al soggetto passivo, il quale alleva e allena i propri cavalli da corsa nonché quelli di terzi, per il motivo che le spese relative a tali operazioni rientrano nelle spese generali connesse alla sua attività economica, a condizione che le spese sostenute per ciascuna operazione in causa presentino un nesso diretto e immediato con il complesso di tale attività. Ciò può accadere se i costi in tal modo generati sono relativi ai cavalli da corsa effettivamente destinati alla vendita o se la partecipazione di tali cavalli alle corse è, oggettivamente, un mezzo per promuovere l’attività economica. Qualora un siffatto diritto a detrazione esista, il premio eventualmente vinto dal soggetto passivo per la posizione ottenuta da uno dei suoi cavalli nella gara non deve essere incluso nella base imponibile dell’IVA. Infine, l’art. 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi complessa unica, composta di più elementi attinenti, in particolare, all’allenamento dei cavalli, all’uso di impianti sportivi, al nutrimento e ad altre cure somministrate ai cavalli, non può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta dell’IVA quando l’uso di impianti sportivi ai sensi del punto 14 dell’allegato III di tale direttiva e l’allenamento dei cavalli costituiscono due elementi equivalenti di tale prestazione complessa o quando l’allenamento dei cavalli costituisce l’elemento principale di detta prestazione.
Tale proposta di direttiva prevede che i servizi forniti per via elettronica, comprese le pubblicazioni fornite per via elettronica, devono essere tassati all’aliquota IVA normale (minimo 15%). In tal modo il legislatore dell’UE si prefigge di modificare la direttiva IVA, nella parte in cui vieta agli Stati membri di applicare le stesse aliquote IVA alle pubblicazioni elettroniche e alle pubblicazioni stampate (incluse le aliquote ridotte, super ridotte e le aliquote zero), con un conseguente trattamento IVA meno favorevole per le pubblicazioni elettroniche rispetto a quelle stampate.
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - sintesi della valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici, dell’1 dicembre 2016, SWD(2016) 393 final, ST 14823 2016 ADD 2 - 2016/0374 (CNS)
In tale documento si evidenzia che l’obiettivo specifico dell’iniziativa di modificare la direttiva 2006/112/CE è quello di consentire agli Stati membri di allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni elettroniche alle aliquote IVA attualmente applicate alle sole pubblicazioni stampate. In tal modo ci si conforma, altresì, alle sentenze della Corte di giustizia del 5 marzo 2015, cause C-479/13 e C-502/13, che evidenziano come gli Stati membri non possano applicare attualmente un’aliquota ridotta ai libri elettronici ai sensi della direttiva IVA.
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 — Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione», [COM(2016) 179 final]
Il Comitato economico e sociale europeo appoggia le iniziative adottate dalla Commissione per accelerare lo sviluppo e l’utilizzo di servizi di eGovernment; tuttavia constata che, nonostante siano stati realizzati alcuni progressi e malgrado le ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione - cui però i Paesi dell’UE attingono solo in misura modesta - gli utenti si trovano comunque di fronte ad un livello molto variabile a seconda dei Paesi, ad una modernizzazione soltanto frammentaria delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e ad un’offerta insufficiente di servizi di eGovernment transnazionali.
OTTOBRE 2016
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016
L’art. 2, par. 1, lett. a), l’art. 9, par. 1, l’art. 14, par. 1, e gli artt. 73 e 273 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, ai sensi della quale, in assenza, nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci ad esso fornite ed in assenza di registrazione, nella contabilità di tale soggetto passivo, dei documenti fiscali ad esse relativi, l’amministrazione fiscale può presumere che tale soggetto passivo abbia successivamente venduto dette merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite di tali merci in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone, in applicazione di norme non previste dalla menzionata direttiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che le disposizioni di tale normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e di evitare l’evasione.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 ottobre 2016
La Corte di giustizia precisa che l’art. 132, par. 1, lett. d), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le cessioni di sangue umano che gli Stati membri sono tenuti ad esentare in forza di tale disposizione non comprendono le cessioni di plasma ottenuto a partire dal sangue umano, quando tale plasma non è destinato direttamente a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali.
Con tale sentenza la Corte di giustizia precisa che l’art. 4, par. 3, TUE, nonché gli artt. 2, 250, par. 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare ad un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’IVA attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.
Tale documento contiene la sintesi dei risultati delle discussioni a livello di esperti sulla frode in materia di IVA e sulla sua inclusione nel progetto di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF). Ad esso è, altresì, allegato il progetto di testo aggiornato della direttiva.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016
(causa C-340/15, Christine Nigl e altri c. Finanzamt Waldviertel)
L’art. 4, par. 1 e par. 4, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE, da un lato, nonché l’art. 9, par. 1, primo comma, e l’art. 10 della direttiva 2006/112/CE dall’altro lato, devono essere interpretati nel senso che vanno considerate imprese indipendenti assoggettate all’IVA diverse società semplici, autonome rispetto ai loro fornitori, alle autorità pubbliche ed entro certi limiti, ai loro clienti, e ciascuna delle quali conduce la sua produzione utilizzando essenzialmente i propri strumenti, ma le quali commercializzano gran parte dei loro prodotti utilizzando un marchio comune attraverso l’intermediazione di una società di capitali, le cui quote sono detenute dai membri di tali società semplici, nonché da altri membri della famiglia interessata. Inoltre, l’art. 25 della sesta direttiva 77/388 e l’art. 296 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano alla possibilità di negare l’applicazione del regime comune forfettario per i produttori agricoli, previsto in tali articoli, a diverse società semplici, considerate come imprese indipendenti soggette all’IVA che cooperano tra loro, per il fatto che una società di capitali, un’associazione di persone costituita dai membri di tali società semplici o un’associazione di persone costituita da tale società di capitali e dai membri delle suddette società semplici non potrebbe essere assoggettata a tale regime, a causa delle dimensioni della sua azienda o della sua forma giuridica, anche qualora tali società semplici non facciano parte di una categoria di produttori esclusi da tale regime forfettario, a condizione che esse, a causa dei loro rapporti con tale società o con una di tali associazioni, siano materialmente in grado di affrontare gli oneri amministrativi che discendono dai compiti derivanti dall’applicazione del regime normale o del regime semplificato IVA. In caso di esclusione del regime forfettario, in linea di principio, per tali società semplici, questa esclusione sarebbe applicabile al periodo precedente la la valutazione sulla quale è fondata la suddetta esclusione, a condizione che tale valutazione intervenga entro il termine di prescrizione dell’azione dell’amministrazione fiscale e che i suoi effetti non retroagiscano ad una data precedente rispetto a quella in cui si sono verificati gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata la valutazione stessa.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione)
(causa C-24/15, Josef Plöckl c. Finanzamt Schrobenhausen)
L’art. 22, par. 8, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2005/92/CE del 12 dicembre 2005, nella versione risultante dall’art. 28 nonies di tale sesta direttiva, nonché l’art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, e lett. d), di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione fiscale dello Stato membro di origine neghi l’esenzione IVA di un trasferimento intracomunitario per il motivo che il soggetto passivo non ha comunicato un numero di identificazione attribuito ai fini di tale imposta dallo Stato membro di destinazione, laddove: non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode; il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per l’esenzione.
SETTEMBRE 2016
Il Parlamento si compiace, in particolare, dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni e delle prospettive di una sua rapida attuazione; chiede a questo proposito l’abolizione definitiva del segreto bancario all’interno dell’UE a partire da giugno 2015. Invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione amministrativa nell’ambito dalla tassazione diretta e indiretta e delle accise, oltre che dell’assistenza reciproca per il recupero dei crediti. Incoraggia, inter alia, la Commissione ad elaborare un codice europeo dei contribuenti che illustri le migliori pratiche atte a migliorare la cooperazione e la fiducia tra amministrazioni fiscali e contribuenti, per garantire maggiore trasparenza sui diritti e i doveri dei contribuenti ed incoraggiare una cultura del servizio.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016
(causa C-400/15, Landkreis Potsdam-Mittelmark c. Finanzamt Brandenburg)
La Corte precisa che l’art. 1 della decisione 2004/817/CE del Consiglio, del 19 novembre 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che non è applicabile in una fattispecie in cui un’impresa acquisti beni o servizi che impieghi in percentuale superiore al 90% per attività non economiche non ricomprese nella sfera di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016
(causa C-518/14, Senatex GmbH c. Finanzamt Hannover-Nord)
Con tale sentenza, la Corte di giustizia precisa che l’art. 167, l’art. 178, lett. a), l’art. 179 e l’art. 226, punto 3, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la rettifica di una fattura avente ad oggetto un’indicazione obbligatoria, ossia il numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non produce effetto retroattivo, cosicché il diritto a detrazione di tale imposta esercitato sulla base della fattura rettificata non verte sull’anno in cui tale fattura è stata inizialmente emessa, ma sull’anno in cui tale fattura è stata rettificata.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016
L’art. 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le fatture che presentano solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi» non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui al punto 6 di tale articolo e che le fatture che presentano solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti sino ad oggi» non sono, a priori, conformi né ai requisiti di cui al citato punto 6, né a quelli previsti dal punto 7 di detto articolo. Inoltre, l’art. 178, lett. a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità tributarie nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell’IVA per il solo motivo che il soggetto passivo detiene una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all’art. 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all’esercizio del diritto in parola siano soddisfatti.
Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2015 sulla relazione annuale 2013 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea — Lotta contro la frode (2014/2155(INI)), in GU C 316 del 30.8.2016, pagg. 37–47
Il Parlamento sottolinea le proprie preoccupazioni per quanto riguarda le persistenti minacce che incombono sul bilancio dell’UE e che risultano sia dal mancato rispetto delle regole (irregolarità non fraudolente) che da infrazioni intenzionali e illeciti penali (vale a dire frodi); insiste su un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione al fine di garantire l’adozione di misure e mezzi pertinenti e adeguati intesi a evitare e a rettificare le irregolarità non fraudolente nonché a combattere la frode. Prende atto, altresì, delle indagini svolte e del ruolo nell’OLAF in tale ambito; individua i problemi da risolvere, nonchè una serie di misure necessarie al riguardo.
LUGLIO 2016
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione PE 26 2016 INIT - 2013/027 (OLP), Strasburgo 6 luglio 2016
La presente direttiva stabilisce misure volte a conseguire un livello comune elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi nell’Unione in modo tale da migliorare il funzionamento del mercato interno. A tal fine a) obbliga tutti gli Stati membri ad adottare una strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi; b) istituisce un gruppo di cooperazione al fine di sostenere ed agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni tra Stati membri e di sviluppare la fiducia tra di essi; c) crea una rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente («rete CSIRT») per contribuire allo sviluppo della fiducia tra Stati membri e promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace; d) stabilisce obblighi di sicurezza e di notifica per gli operatori di servizi essenziali e per i fornitori di servizi digitali; e) fa obbligo agli Stati membri di designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici e CSIRT con compiti connessi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi. In particolare il Capo III è dedicato alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra Stati membri.
Il presente regolamento intende instituire un sistema per la semplificazione delle formalità amministrative ai fini della circolazione di documenti pubblici e delle relative copie autentiche tra Stati membri, il che consente scambi transfrontalieri di informazioni rapidi e sicuri. L’intento è quello di istituire un efficace meccanismo di cooperazione amministrativa tra le autorità designate dagli Stati membri che rafforzi la fiducia reciproca tra i Paesi UE nel mercato interno, basandosi sul sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare si segnala il Capo IV dedicato propriamente alle richieste di informazioni e alla cooperazione amministrativa.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 luglio 2016
(causa C-271/15 P, Sea Handling SpA c. Commissione)
La Corte di giustizia respinge il ricorso con il quale la Sea Handling SpA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale UE che a sua volta ha respinto il ricorso volto all’annullamento della decisione della Commissione, che le negava l’accesso ai documenti relativi al procedimento di controllo di aiuti di Stato; ciò in quanto ritiene sussistente la presunzione generale di riservatezza dei documenti relativi a tali procedimenti, in base alla quale la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato pregiudicherebbe, in linea di principio, la tutela degli obiettivi delle attività di indagine.
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea che propone l’attuazione uniforme, a livello degli Stati membri, delle norme contenute nel piano d’azione dell’OCSE in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting — BEPS). Inoltre, esorta la Commissione ad ultimare il processo di elaborazione dell’elenco dei Paesi o territori che non rispettano gli standard di buona governance in materia fiscale.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 luglio 2016
(causa C-332/15, Giuseppe Astone)
Gli artt. 167, 168, 178, l’art. 179, primo comma, e gli artt. 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, la quale preveda un termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio. Inoltre, gli artt. 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, la quale permetta all’amministrazione finanziaria di negare ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’IVA, nel caso in cui sia accertato che tale soggetto ha violato in maniera fraudolenta la maggior parte degli obblighi formali che esso era tenuto ad assolvere per poter beneficiare del suddetto diritto, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016
La Corte dichiara che dall’esame dell’art. 1, par. 2, e dell’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE, alla luce del diritto ad un ricorso effettivo e del principio della parità delle armi sanciti all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità di tali disposizioni nella parte in cui esse assoggettano all’IVA i servizi prestati dagli avvocati a individui che non beneficino del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio. Inoltre, chiarisce che l’art. 9, parr. 4 e 5, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, non può essere evocato al fine di valutare la validità dell’art. 1, par. 2, e dell’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112. Infine, interpreta l’art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112 nel senso che i servizi prestati dagli avvocati ad individui che beneficino del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio, non sono esentati dall’imposta sul valore aggiunto.
Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, in GU L 200 del 26.7.2016, pagg. 1–136.
Con il presente regolamento si intende istituire un sistema per l’ulteriore semplificazione delle formalità amministrative per la circolazione di alcuni documenti pubblici e delle relative copie autentiche rilasciati da un'autorità di uno Stato membro ai fini della presentazione in un altro Stato membro.
Con la presente risoluzione, il Parlamento europeo invita la Commissione ad esaminare la proposta di regolamento ad essa allegata, relativa ad un’amministrazione dell’Unione europea aperta, efficace ed indipendente. In particolare, tale proposta mira a stabilire norme procedurali che disciplinano le attività amministrative delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, specie al fine di garantire il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 2 giugno 2016
Con tale sentenza il giudice di Lussemburgo precisa che l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di opere di ingegneria rurale da parte di una società commerciale senza scopo di lucro, che esercita solo in via accessoria tale attività di natura professionale produttrice di reddito, costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione nonostante, da un lato, tali opere siano state finanziate in misura considerevole mediante aiuti di Stato e, dall’altro, il loro sfruttamento generi solo introiti derivanti dal versamento di un canone di modesta entità, che abbia un carattere di stabilità in ragione della prevista durata di riscossione. Inoltre, l’art. 24 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che tale sfruttamento consiste nella realizzazione di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, in ragione del fatto che esse hanno un nesso diretto con il canone percepito o da percepire, purché tale canone di importo ridotto costituisca il controvalore del servizio fornito e nonostante la circostanza che tali prestazioni costituiscano l’adempimento di obblighi di legge.
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 2 giugno 2016
L’art. 7, par. 3, della sesta direttiva 77/388/CEE come modificata dalla direttiva 2004/66/CE deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come non comunitarie non è dovuta allorché quest’ultime non sono state svincolate dai regimi doganali previsti alla menzionata disposizione alla data della loro riesportazione, ma sono state svincolate dai regimi in parola a motivo di quest’ultima, e ciò anche se un’obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell’art. 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. Inoltre, l’art. 236, par. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che, giacché l’IVA su merci riesportate come non comunitarie non è dovuta allorché dette merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti all’art. 61 della direttiva menzionata, e ciò anche se un’obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza del citato art. 204, non vi sono debitori dell’imposta sul valore aggiunto. Infine, l’art. 236 del suddetto codice deve essere interpretato nel senso che non può essere applicato nelle situazioni riguardanti il rimborso dell’IVA.
Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, in GU L 146 del 3.6.2016, pagg. 8–21.
Con la presente direttiva, il Legislatore europeo interviene, in particolare, a definire l’ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese ex art. 8 bis bis e rimette agli Stati membri la scelta delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione dell’art. 8 bis bis.
Sentenza della Corte (Decima sezione) del 16 giugno 2016
(causa C-229/15, Minister Finansów c. Jan Mateusiak)
La Corte di giustizia precisa che l’art. 18, lett. c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, in caso di cessazione dell’attività economica imponibile di un soggetto passivo, il possesso di beni da parte di quest’ultimo, allorché tali beni hanno dato diritto ad una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto al momento del loro acquisto, può essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e soggetta all’IVA, se il periodo di rettifica previsto dall’art. 187 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, è scaduto.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 giugno 2016
(causa C-186/15, Kreissparkasse Wiedenbrück c. Finanzamt Wiedenbrück)
La Corte di Lussemburgo interpreta l’art. 175, par. 1, della direttiva 2006/112/CE nel senso che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento prevista da tale disposizione quando il prorata di detrazione è calcolato secondo uno dei metodi derogatori di cui all’art. 173, par. 2, di detta direttiva; inoltre, interpreta gli artt. 184 ss. della direttiva 2006/112 nel senso che, quando il prorata di detrazione è stato calcolato, ai sensi delle rispettive normative nazionali, in base ad uno dei metodi previsti all’art. 173, par. 2, di detta direttiva o all’art. 17, par. 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE, gli Stati UE sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’art. 175, par. 1, della direttiva 2006/112, in caso di rettifica, soltanto nell’ipotesi in cui tale regola sia stata applicata per determinare l’importo iniziale della detrazione.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 giugno 2016
(causa C-332/14, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR c. Finanzamt Krefeld)
L’art. 17, par. 5, della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che, qualora un immobile sia utilizzato, a valle, per realizzare talune operazioni che danno diritto a detrazione ed altre che non vi danno diritto, gli Stati membri non hanno l’obbligo di imporre che i beni e i servizi utilizzati, a monte, per la costruzione, l’acquisizione, l’utilizzo, la conservazione o la manutenzione di tale immobile, in un primo momento, siano imputati a tali diverse operazioni, qualora una siffatta imputazione sia difficilmente realizzabile, affinché, in un secondo momento, venga determinato unicamente il diritto a detrazione derivante da quei beni e servizi utilizzati sia per talune operazioni che danno diritto a detrazione sia per altre che non vi danno diritto, applicando un criterio di ripartizione fondato sul volume d’affari oppure, a condizione che questo metodo garantisca una determinazione più precisa del prorata di detrazione, in base alla superficie. Inoltre, l’art. 20 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che impone che si proceda alla rettifica delle detrazioni dell’IVA operate a titolo dei beni o dei servizi rientranti nell’art. 17, par. 5, di detta direttiva, a seguito dell’adozione, intervenuta durante il periodo di rettifica considerato, di un criterio di ripartizione di tale imposta utilizzato per il calcolo di tali detrazioni in deroga al metodo di determinazione del diritto a detrazione previsto dalla medesima direttiva. Infine, i principi generali del diritto dell’Unione europea di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale applicabile, la quale non prescriva espressamente la rettifica dell’imposta pagata a monte, a seguito della modifica del criterio di ripartizione dell’IVA utilizzato per il calcolo di alcune detrazioni, né preveda un regime transitorio nonostante la ripartizione dell’imposta pagata a monte operata dal soggetto passivo secondo il criterio di ripartizione applicabile prima di tale modifica sia stata riconosciuta in via generale come ragionevole dal giudice supremo.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 giugno 2016
(causa C-267/15, Gemeente Woerden c. Staatsecretaris van Financiën)
La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che in circostanze in cui il soggetto passivo ha fatto costruire un edificio e lo ha venduto ad un prezzo inferiore ai costi di costruzione, egli ha diritto alla detrazione dell’integralità dell’IVA assolta per la costruzione e non soltanto alla detrazione parziale di detta imposta, in proporzione alle parti dell’edificio de quo che l’acquirente destina ad attività economiche. Inoltre, aggiunge, che il fatto che tale acquirente ceda gratuitamente l’utilizzo di una parte dell’edificio di cui trattasi ad un terzo, non ha al riguardo alcun rilievo.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2016
(causa C-11/15, Odvolací finanční ředitelství c. Český rozhlas)
Secondo la Corte, l’art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che un’attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di un ricevitore radiofonico ed esercitata da una società di radiodiffusione istituita dalla legge non costituisce una prestazione di servizi «effettuata a titolo oneroso», ai sensi di tale disposizione, e non rientra, quindi, nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
Si segnala inoltre…
Decisione (UE) 2016/979 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa all’adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, in GU L 161 del 18.6.2016, pagg. 35–36.
MAGGIO 2016
Sentenza della Corte di Giustizia (Quinta Sezione) del 12 maggio 2016
Con tale sentenza la Corte di Giustizia precisa che l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un ente territoriale, che fornisce un servizio di trasporto scolastico, non esercita un’attività economica e non ha, quindi, la qualità di soggetto passivo.
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016
(causa C-607/14, Bookit Ltd c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, precisa che l’art. 135, par. 1, lett. d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA in esso prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica ad un servizio “di elaborazione del pagamento tramite carta di debito o carta di credito”, effettuato da un soggetto passivo, prestatore di tale servizio, allorché una persona acquista, tramite detto prestatore, un biglietto del cinema che vende a nome e per conto di un’altra entità, indipendentemente dal fatto che tale persona paghi tramite carta di debito o carta di credito.
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda sezione) del 26 maggio 2016
(causa C- 550/14, Envirotec Denmark ApS c. Skatteministeriet)
Con tale sentenza la Corte di Giustizia chiarisce che l’art. 198, par. 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che si applica ad una cessione di lingotti, costituiti da una lega casuale e grezza ottenuta con la fusione di avanzi e vari oggetti metallici contenenti oro, nonché di altri metalli, materiali e sostanze, e dotati, secondo il lingotto, di un tenore d’oro all’incirca di 500 o 600 millesimi.
Con la presente direttiva si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.
APRILE 2016
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 “Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione”, COM/2016/0179 final, del 18.4.2016.
Con tale Comunicazione la Commissione delinea il piano d’azione per l’eGovernment, al fine di promuovere la modernizzazione della pubblica amministrazione nell’Unione europea, per migliorare la qualità dei servizi ed aumentare l’efficienza interna del settore pubblico. A tal uopo, l’utilizzo delle tecnologie digitali è considerato parte integrante della strategia di modernizzazione, riducendo gli oneri amministrativi per imprese e cittadini, velocizzando la loro interazione con la pubblica amministrazione e rendendola più efficiente, agevole e trasparente.
Sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016
Con tale sentenza, la Corte di giustizia precisa che l’art. 4, par. 3, TUE, nonché gli artt. 2, 250, par. 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare ad un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’IVA attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva la proposta di direttiva della Commissione, che proroga l’applicazione dell’attuale aliquota normale minima dell’IVA; pertanto, il livello dell’aliquota minima rimane invariato rispetto al passato, ossia al 15 % e viene prorogato di due anni a partire dal 2016.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 2016
(causa C-128/14, Staatssecretaris van Financiën c. Het Oudeland Beheer BV)
L’art. 11, parte A, par. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 95/7/CE deve essere interpretato nel senso che il valore di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso su di un bene immobile e i costi del completamento dell’edificio per uffici costruito sul terreno interessato possono essere inclusi nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell’art. 5, par. 7, lett. a), della menzionata direttiva, come modificata, quando il soggetto passivo ha già assolto l’IVA relativa a detto valore e a detti costi, ma l’ha del pari detratta immediatamente ed integralmente. Inoltre, nel caso in cui un terreno ed un fabbricato in corso di costruzione sul medesimo terreno sono stati acquisiti attraverso la costituzione di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso su tali beni immobili, il medesimo articolo deve essere interpretato nel senso che il valore del menzionato diritto reale che va considerato nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell’art. 5, par. 7, lett. a), della citata direttiva, corrisponde al valore degli importi da pagare a titolo di corrispettivo ogni anno nel corso della durata del contratto d’enfiteusi che costituisce suddetto diritto reale ancora da compiersi, rettificati o capitalizzati con il medesimo metodo utilizzato per determinare il valore della costituzione del diritto d’enfiteusi.
Con il presente piano d’azione, la Commissione definisce l’iter per la creazione di uno spazio unico europeo dell’IVA che possa sostenere un mercato unico più approfondito ed equo, che che sia adeguato al XXI secolo, contribuendo ad incentivare l’occupazione, la crescita, gli investimenti e la concorrenza.
MARZO 2016
Con tale regolamento, ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall’accisa, la Commissione prevede, in particolare, le norme e le procedure che devono essere utilizzate dalle autorità competenti per lo scambio di documenti di assistenza amministrativa reciproca e di riserva, nonché la struttura e il contenuto delle comunicazioni.
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 17 marzo 2016
(causa C-40/15, Minister Finansów c. Aspiro SA)
Con tale sentenza la Corte di giustizia precisa che l’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che i servizi di liquidazione di sinistri forniti da un terzo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.
Relazione speciale n. 24/2015 — «Lotta alle frodi nel campo dell’IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi», in GU C 89 del 5.3.2016, pagg. 7–7.
In tale relazione la Corte dei Conti prende atto che l’attuale sistema dell’UE per combattere le frodi concernenti l’IVA intracomunitaria non è efficace, in quanto: mancano controlli incrociati tra Stati membri, dei dati doganali e fiscali; le informazioni oggetto di scambio sono spesso inesatte, incomplete e non tempestive; vi è, inoltre, scarsa collaborazione, nonché sovrapposizioni di competenze fra autorità amministrative e giudiziarie, preposte all’applicazione della legge. Pertanto, la Corte invita gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione ad intervenire sui punti elencati al fine di migliorare il sistema attuale.
FEBBRAIO 2016
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l’evasione fiscale e i paradisi fiscali (2013/2060(INI)), in GU C 55 del 12.2.2016, pagg. 54-65.
Con tale Risoluzione, il Parlamento europeo chiede agli Stati membri di impegnarsi nei confronti dell’ambizioso obiettivo di ridurre almeno della metà la perdita di gettito fiscale entro il 2020, e alla Commissione di sviluppare una strategia globale basata su azioni legislative concrete nel quadro dei trattati vigenti, al fine di colmare la perdita di gettito fiscale nell’UE.
Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016
(causa C-22/15, Commissione c. Paesi Bassi)
Con tale sentenza, la Corte di giustizia ha ritenuto la disciplina olandese non conforme alla normativa dell’Unione relativa all’IVA, laddove obbliga gli Stati membri a concedere un’esenzione per talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica. Non ha, infatti, ritenuto assimilabili a tali prestazioni e, dunque, esenti IVA i servizi di noleggio di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni, resi ai soci di associazioni nautiche (non profit) che fanno un uso soltanto ricreativo o addirittura soltanto in loco, senza lasciare l’ormeggio, dell’imbarcazione situata nel posto barca noleggiato.
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla relazione annuale 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (2012/2285(INI)) in GU C 75 del 26.2.2016, pagg. 88–100.
Con tale risoluzione, il Parlamento sottolinea che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti alla lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, garantendone la protezione sia a livello di riscossione delle entrate dell’UE, sia a livello di spesa. In particolare, invita la Commissione a monitorare l’efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri e ad assicurare che le informazioni fornite in relazione al livello di irregolarità nei Paesi UE riflettano la situazione reale.
Si segnala inoltre…
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS), in GU C 45 del 5.2.2016, pagg. 173-179.
GENNAIO 2016
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 21 gennaio 2016
(causa C-335/14, Les Jardins de Jouvence SCRL c. Stato belga)
La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 13, parte A, par. 1, lett. g), della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che, tra le prestazioni fornite da un centro residenziale per anziani, il cui carattere sociale deve essere valutato dal giudice del rinvio, quelle consistenti nel mettere a disposizione alloggi adatti a persone anziane possono beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione. Inoltre, anche le altre prestazioni fornite da tale centro possono beneficiare dell’esenzione, purché, in particolare, siano volte a garantire sostegno e cura alle persone anziane e corrispondano a quelle offerte anche dalle case di risposo conformemente alla legislazione nazionale in questione. Infine, la Corte precisa che non rileva, al riguardo, che il gestore di un centro residenziale per anziani benefici o meno di sovvenzioni o di qualsiasi altra forma di vantaggio o di partecipazione finanziaria da parte delle autorità pubbliche.
Si segnala inoltre…