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La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale - ARCHIVIO 2013-2015

 

Sezione curata da Daniela Fanciullo

 





DICEMBRE 2015

 

Regolamento 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, in GUUE L 319 del 4 dicembre 2015, pp. 1-20

Il Regolamento 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio reca disposizioni sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio. Tale agenzia persegue l’obiettivo di contribuire alla formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia degli Stati membri dell’Unione e di facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea, quali – esemplificativamente – l’antiterrorismo, il traffico di droga, la criminalità informatica e la frode.


Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, Bruxelles, 2 dicembre 2015, COM(2015) 625 final

La proposta di direttiva intende stabilire norme minime relative alla definizione dei reati terroristici e alle sanzioni nell’ambito dei reati terroristici, ai reati riconducibili a un gruppo terroristico e ai reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure specifiche di protezione e assistenza per le vittime del terrorismo. Essa sostituirà la decisione quadro 2002/475/GAI che costituisce “la pietra angolare della risposta della giustizia penale per combattere il terrorismo” (considerando n. 3). La proposta di direttiva trova fondamento negli artt. 83, par. 1 e 82, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

           NOVEMBRE 2015  

 

Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali



                                                                                                         
OTTOBRE 2015  


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2015

(Procedimento penale a carico di Gavril Covaci, causa C-216/14

La Corte di Lussemburgo interpreta gli artt. da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest’ultima lingua, salvo che le autorità competenti non ritengano che detta opposizione costituisca un documento fondamentale (art. 3, par. 3). Inoltre, interpreta gli artt. 2, 3, par. 1, lett. c), e 6, parr. 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nel senso che non ostano ad una normativa nazionale di un Paese UE, la quale imponga all’imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente dell’intero termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso. 

Si segnala inoltre…

Il Consiglio Giustizia del 9 ottobre 2015 ha espresso un orientamento generale sulla proposta di direttiva in materia di protezione dei dati personali volto ad estenderne l’applicabilità anche al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Dunque, la nuova direttiva avrà ad oggetto anche il trattamento dei dati personali da parte delle autorità giudiziarie e di polizia a livello nazionale, in quanto intende proteggere i dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.




SETTEMBRE 2015  

 

Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2015

(Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea, causa C-363/14)
Con la sentenza del 10 settembre 2015 la Corte di giustizia ha respinto il ricorso con il quale il Parlamento europeo ha chiesto l’annullamento della decisione di esecuzione 2014/269/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l’elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi. Tale decisione di esecuzione, adottata previa consultazione del Parlamento europeo, trova origine nella riunione del 3-4 ottobre 2012 all’esito della quale il Consiglio di amministrazione di Europol ha raccomandato al Consiglio dell’Unione europea di aggiungere ulteriori Paesi terzi all’elenco di cui alla già citata decisione 2009/935/GAI. La sentenza, con la quale la Corte di giustizia ha respinto il ricorso del Parlamento europeo, appare utile ai fini dell’approfondimento del vizio della “violazione delle forme sostanziali” che può giustificare un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


Ordinanza della Corte di giustizia del 25 settembre 2015
(Openbaar Ministerie c. A, causa C-463/15 PPU)

Con l’ordinanza de quo la Corte di giustizia dichiara che “Gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d’arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi”.



AGOSTO 2015

 
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

 


LUGLIO 2015
 

Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015

(Minister for Justice and Equality c. Francis Lanigan, causa C-237/15)

Con la sentenza Lanigan del 16 luglio 2015 la Corte di giustizia si è pronunciata sull’interpretazione degli artt. 15 e 17 della Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009. In particolare, i giudici di Lussemburgo hanno precisato i poteri di cui dispone il giudice (nazionale) in caso di decorso dei termini per l’adozione di una decisione sull’esecuzione di un mandato di arresto europeo.

 

Si segnala inoltre… 

La Commissione europea ha emesso un parere motivato ex art. 258 TFUE per il mancato recepimento della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.


 

GIUGNO 2015   

 

Rettifica della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014), in GUUE L 143 del 9 giugno 2015, p. 16

Con la rettifica de qua viene soppresso il numero 1 della lett. c dell’allegato A della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, concernente la descrizione dell’assistenza/atto/atti di indagine oggetto della richiesta.
 

MAGGIO 2015   

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, in GUUE L 134 del 30 maggio 2015, pp. 1-5

Il regolamento di esecuzione reca disposizioni in merito ai controlli (amministrativi e sul posto) cui sono tenute le autorità responsabili incaricate della gestione e del controllo della spesa ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. 

 

APRILE 2015 

 

Accordo tra l’Ufficio Europeo di Polizia (EUROPOL) e la Banca Centrale Europea (BCE), (2015/C 123/01), in GUUE C 123, del 17 aprile 2015, pp. 1-5.

L’Accordo intende garantire un’effettiva cooperazione tra l’Europol e la BCE che comprenda sia “misure per prevenire, individuare e combattere le minacce derivanti da attività illecite correlate alle banconote e monete in euro, ai mezzi di pagamento diversi dai contanti e alla sicurezza dei pagamenti” sia “assistenza in tali ambiti fornita da entrambe le parti alle autorità nazionali, europee e internazionali” (art. 1). Siffatto accordo si giustifica ai sensi dell’art. 22 della decisione 2009/371/GAI, che consente all’Ufficio Europeo di Polizia di instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le Istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione. Inoltre, esso segue un precedente accordo sottoscritto, dalle stesse parti, in data 13 dicembre 2001, per la cooperazione nella lotta alla falsificazione dell’euro.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea, Cause riunite C-317/13 e C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223

Con la sentenza Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento europeo ottiene l’annullamento, rispettivamente, della decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4metilanfetamina, e della decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5(2amminopropil)indolo. Il caso testimonia la difficoltà scaturite dalla cd. “comunitarizzazione” dell’ex-Terzo Pilastro all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, viene in rilievo l’esatta interpretazione dell’art. 9 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, ai sensi del quale “Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati in base al trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati”.

 

MARZO 2015   

 

Proposta di Decisione del Consiglio, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale, Bruxelles, 2 marzo 2015, COM(2015) 86 final

 

La proposta di decisione concerne la firma, a nome dell’Unione europea, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, “al fine di tutelare l'integrità e l'etica dello sport conformemente al principio di autonomia dello sport” (v. nono considerando). Come si legge al considerando n. 4, “I comportamenti che si configurano come manipolazione delle competizioni sportive ricadono solo in parte nelle sfere di criminalità menzionate all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, nella misura in cui coinvolgono il crimine organizzato o implicano pratiche fraudolente”.

 

FEBBRAIO 2015  

Si segnala inoltre… 

 

Con il Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, l’Italia ha recepito la Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo. Ai sensi dell’art. 2, lett. c) del citato decreto, l’ordine di protezione europeo è “una decisione adottata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al  fine di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che  gli effetti della misura di protezione  si  estendano  al  territorio  di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni  o dichiari di voler risiedere o soggiornare”.

GENNAIO 2015   

Si segnala inoltre… 

L’11 gennaio 2015 è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo. L’Italia non ha ancora provveduto all’attuazione di tale direttiva.

 


L’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha pubblicato un Report sul livello di assistenza e protezione delle vittime del reato nei 28 Paesi membri dell’Unione europea. In particolare, la ricerca si sofferma sugli articoli 8 (Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime) e 9 (Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime) della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in GUUE L.315 del 14 novembre 2012, pp. 57-73.

 

DICEMBRE 2014 
 

Decisione del Consiglio 2014/857/UE, del 1° dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE, in GUUE L 345 del 1° dicembre 2014, pp. 1-5

A decorrere dal 1° dicembre 2014, il Regno Unito continuerà “a partecipare alle disposizioni dell'acquis di Schengen come previsto dalla presente decisione, anche conformemente alla decisione 2000/365/CE e alla decisione 2004/926/CE, modificate dalla presente decisione” (art. 1).

Decisione della Commissione 2014/858/UE, del 1 °dicembre 2014 , concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen, in GUUE L 345 del 1° dicembre 2014, pp. 6-9

La decisione stabilisce che “a decorrere dal 1° dicembre 2014, il Regno Unito continua a partecipare alle disposizioni dell'acquis di Schengen come previsto dalla presente decisione, anche conformemente alla decisione 2000/365/CE e alla decisione 2004/926/CE, modificate dalla presente decisione” (art. 1).

Si segnala inoltre…  

Elenco degli atti dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che sono stati modificati da un atto applicabile al Regno Unito adottato dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che restano pertanto applicabili al Regno Unito, quali modificati o sostituiti, in GUUE C 430 del 1° dicembre 2014, pp. 23-25

Elenco degli atti dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che cessano di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1° dicembre 2014 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, in GUUE C 430 del 1° dicembre 2014, pp. 17-22
 

NOVEMBRE 2014 
 

Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in GUUE L 343 del 28 novembre 2014, pp. 11-16

La decisione del Consiglio ha ad oggetto l’opt-out del Regno Unito, ai sensi dell’art. 10 del Protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona, da taluni atti adottati nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prima dell’entrata in vigore del Trattato stesso.

Si segnala inoltre… 

Il 30 novembre 2014 segna la fine del periodo transitorio previsto dall’art. 10 del Protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona. A partire dal 1° dicembre 2014, anche gli atti concernenti il settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona saranno oggetto di procedura di infrazione e del giudizio della Corte di giustizia ex art. 260 TFUE. Sul punto, si segnala la pubblicazione dello studio promosso dalla Commissione LIBE, “The End of the Transitional Period for Police and Criminal Justice Measures Adopted before the Lisbon Treaty. Who Monitors Trust in the European Justice Area?”.

La Commissione europea ha constatato che un gran numero di atti concernenti l’ormai ex Terzo Pilastro dell’Ue non sono più rilevanti o perché hanno esaurito i loro effetti o perché sono stati riprodotti in atti successivi. Pertanto, il 28 novembre 2014, essa ha presentato una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM/2014/0715 final - 2014/0339 (COD)), e una Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, con le quali ha proposto che le misure indicate siano revocate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Pubblicato il nuovo Rapporto di Europol sulla lotta al terrorismo nell’Unione europea. Oltre a fare il punto sulla situazione esistente, lo studio evidenzia l’utilizzo, sempre più frequente, di internet e dei social network da parte dei gruppi terroristici.

Secondo il nuovo Rapporto di Eurojust “Strategic Project on Environmental Crime” i crimini ambientali (es. inquinamento acque, trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi verso Paesi terzi, esportazione illegale  di uova), dietro ai quali si celano spesso organizzazioni criminali, hanno assunto una  dimensione transnazionale. Paradossalmente, il numero dei casi trasmessi ad Eurojust resta piuttosto basso e manca un adeguato coordinamento tra le autorità competenti a livello nazionale ed internazionale. Alcuni Stati membri sono privi di personale specializzato, competente esclusivamente sui casi di reati ambientali.
 

OTTOBRE 2014 

 

Commission Staff Working Document, Mid-term report on the implementation of the EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings, Brussels, 17.10.2014, SWD(2014) 318 final

In occasione della giornata europea contro la tratta degli esseri umani, celebrata il 18 ottobre 2014, la Commissione europea ha presentato un “pacchetto” di  tre misure volte principalmente a fare il punto su tale fenomeno: il riferimento è alla Relazione intermedia sulla “Strategia dell’Ue per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016)”; alla Relazione statistica sulle vittime e sui trafficanti nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2012, ed alla Comunicazione sull’applicazione della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani. I dati forniti dalla Commissione europea non appaiono rassicuranti: nel solo triennio 2010-2012 in tutto il territorio dell’Unione europea si sono registrate ben 30.146 vittime della tratta (molte di più rispetto alle 23.632 vittime registrate nel triennio 2008-2010), l’80% delle quali costituite da donne ed il 16% da minori; al contempo, sono stati avviati 8.851 procedimenti penali a carico dei trafficanti.
 

Si segnala inoltre… 
 

In data 16 ottobre 2014, la Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea a causa dell’inadeguata attuazione della Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (in GUUE L 261 del 6 agosto 2004, pp. 15-18). L’Italia ha limitato, infatti, la corresponsione dell’indennizzo soltanto ad alcune categorie di reati, quali il terrorismo e la criminalità organizzata. Inoltre, “L'indennizzo dovrebbe essere possibile tanto nelle situazioni nazionali quanto in quelle transfrontaliere, a prescindere dal paese di residenza della vittima e indipendentemente dallo Stato membro in cui il reato è stato commesso”.

 

SETTEMBRE 2014

 

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell’Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, Bruxelles, 11.9.2014, COM(2014) 559 final
La proposta di decisione intende autorizzare gli Stati membri a ratificare il Protocollo della Convenzione sul lavoro forzato dell’OIL per quanto riguarda la sfera di competenza attribuita all’Ue dall’articolo 82, par. 2, del TFUE. Tale Protocollo mira a colmare le lacune nell'attuazione e rendere più efficaci la prevenzione della tratta di essere umani a fini dello sfruttamento della manodopera e la protezione e il risarcimento delle vittime del lavoro forzato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 202/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, Bruxelles, 5.9.2014, COM(2014) 554 final

La Commissione europea fa il punto sullo stato di attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 202/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. Tale decisione, come è noto, aveva introdotto tre nuovi reati connessi al terrorismo, ovvero: la "pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo", il "reclutamento a fini terroristici" e "l'addestramento a fini terroristici". La Commissione rileva che due Stati (Irlanda e Grecia) non hanno ancora dato attuazione alla decisione quadro e li esorta, pertanto, ad adottare le misure necessarie senza ulteriore indugio. Si rinvia, inoltre, al Commission Staff Working Document, che accompagna la Relazione della Commissione europea. 


Si segnala inoltre…

Sono stati pubblicati il rapporto finale e le conclusioni dello Strategic Seminar di Eurojust sul Mandato d’arresto europeo, “The European Arrest Warrant: Which way forward?”, del giugno scorso. Essi individuano le soluzioni giuridiche e pratiche che contribuiscono al miglioramento dell’attuazione del MAE.

 


AGOSTO 2014  

 
Non vi sono aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.




LUGLIO 2014  

 

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [COM(2013) 821 final — 2013/0407 (COD)], Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali [COM(2013) 822 final — 2013/0408 (COD)], Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo [COM(2013) 824 final — 2013/0409 (COD)], Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Progredire nell'attuazione dell'agenda dell'Unione europea sulle garanzie procedurali per indagati e imputati — Rafforzare le basi dello spazio europeo di giustizia penale [COM(2013) 820 final], in GUUE C 226 del 16 luglio 2014, pp. 63-67
Il Comitato economico e sociale europeo – chiamato a rendere il proprio parere ex art. 304 TFUE – ha accolto con favore le proposte di direttive concernenti la presunzione di innocenza, la tutela processuale dei minori e delle categorie vulnerabili e l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, presentate dalla Commissione il 27 novembre 2013. Pur condividendone i principi e gli obiettivi, il Comitato ha avanzato, tuttavia, una serie di riserve di indubbia rilevanza, di carattere tanto generale quanto tecnico-giuridico, aventi il preciso scopo di rafforzare le disposizioni di cui alle summenzionate proposte.

 

Si segnala inoltre… 

È stato pubblicato – sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2014 – il D.lgs. 1° luglio 2014, n. 101, che attua la Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Il decreto modifica ed integra i seguenti articoli del codice di procedura penale: art. 293; art. 369; art. 294; art. 369bis; art. 386; art. 391. Allo stesso tempo, esso integra l’art. 12, comma 1, primo periodo della legge 22 aprile 2005, n. 69 recante disposizioni  per conformare il diritto interno alla  decisione  quadro  2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato  di  arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Il decreto legislativo entrerà in vigore il 16 agosto 2014.


GIUGNO 2014 
 
  

 

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), in GUUE L 173 del 12 giugno 2014, pp. 179-189

La direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio intende garantire la previsione di sanzioni penali “almeno” per le condotte più gravi di abuso del mercato. In particolare, essa risponde al dettato del secondo paragrafo dell’art. 83 del TFUE che prevede la possibilità di adottare, mediante direttive, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni “allorchè il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto di armonizzazione”.

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014

(causa C-398/12, Procedimento penale a carico di M.)

La sentenza, in materia di ne bis in idem, precisa che l’art. 54 della CAAS “deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest’ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente”.
 

MAGGIO 2014   

 

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, in GUUE L 151 del 21.05.2014, pp. 1-8

La direttiva 2014/62/UE si basa sull’art. 83, par. 1, del TFUE e persegue il duplice obiettivo di proteggere l’euro e le altre monete dalla contraffazione e di modificare ed ampliare le disposizioni della decisione quadro 2000/383/GAI, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro. In particolare, ai sensi dell’art. 1, la direttiva mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell’euro e di altre valute. Inoltre, “Essa introduce anche disposizioni comuni per rafforzare la lotta avverso tali reati, migliorare le indagini al riguardo e assicurare una migliore cooperazione nella lotta alla falsificazione”. Gli Stati dovranno recepire la direttiva entro il 23 maggio 2016.


Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio in GUUE L 150 del 20.05.2014, pp. 93-111

Il regolamento (UE) n. 513/2014 “istituisce”, ex art. 1, “lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (lo «strumento») nell’ambito del Fondo sicurezza interna (il «Fondo»). Esso opera per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2020.

Rettifica della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, in GUUE L 138 del 13.05.2014, p. 114

È stata rettificata la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, in GUUE L 127 del 29 aprile 2014, p. 39 ss. (v. aggiornamento di aprile 2014).  Tra gli altri, è stato modificato il termine di recepimento della direttiva (dal precedente 4 ottobre 2015 all’attuale 4 ottobre 2016). 


Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , relativa all'ordine europeo di indagine penale, in GUUE L 130 del 01.05.2014, pp. 1-36

La direttiva 2014/41/UE rinviene la propria base giuridica nell’art. 82, par. 1, lett. a) del TFUE, ai sensi del quale il Parlamento europeo ed il Consiglio, mediante procedura legislativa ordinaria, “adottano le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria”. L’ordine europeo di indagine (OEI) costituisce “una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva” (art. 1). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, che l’OEI può essere emesso anche “per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione”. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 22 maggio 2017.
 

APRILE 2014  


Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, in GUUE L 127 del 29 aprile 2014, p. 39 ss.

La direttiva stabilisce norme minime comuni relative al congelamento ed alla confisca di beni in materia penale (art. 1). Per “congelamento di beni” si intende “il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo”; il termine “confisca”, invece, indica “la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato”. Gli Stati membri dovranno recepire tale direttiva entro il 4 ottobre 2016.


MARZO 2014 
 
  


Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla valutazione della giustizia in relazione alla giustizia penale e allo Stato di diritto, (2014/2006(INI))

Il Parlamento europeo valuta positivamente la seconda edizione del Quadro di valutazione europeo della giustizia 2014, pubblicato dalla Commissione europea il 17 marzo 2014 (v. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato  Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, del 17 marzo 2014, The 2014 EU Justice Scoreboard, COM(2014) 155 final) ma, allo stesso tempo, contesta il fatto che esso si concentri esclusivamente sulla giustizia civile, commerciale ed amministrativa. Invita, pertanto, la Commissione europea “a estendere gradualmente l’ambito del quadro di valutazione per trasformarlo in uno strumento globale e a se stante che valuti, attraverso l’impiego di indicatori oggettivi, tutti i settori della giustizia, tra cui quello penale, e tutte le questioni orizzontali inerenti alla giustizia, come l’indipendenza, l’efficienza e l’integrità del sistema giudiziario, le carriere dei giudici e il rispetto dei diritti processuali”. 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))
Nella risoluzione de qua il Parlamento europeo considera l’istituzione della Procura europea una tappa essenziale nella realizzazione dello “spazio di giustizia penale europea”. A tal proposito, esso evidenzia l’utilità della consultazione e dello scambio costante di informazioni con il Consiglio e ritiene che nell’esame della proposta di regolamento il legislatore europeo debba necessariamente tener conto di altre proposte ad essa collegate, quali, ad esempio, la proposta di direttiva sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, la proposta di regolamento che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) nonché “altri strumenti pertinenti nel campo della giustizia penale e dei diritti procedurali al fine di poterne assicurare la piena compatibilità con tutti gli atti citati e la coerente attuazione”. Il Parlamento europeo ritiene, inoltre, che la disciplina dei poteri e della procedura della Procura europea debba rispettare il “corpus di diritti” sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni e detta, a tal fine, una serie di raccomandazioni al Consiglio.


Si segnala inoltre… 

La Direzione Generale Giustizia della Commissione europea ha diffuso una guida sulla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, del 25 ottobre 2012, in GUUE L 315, del 14 novembre 2012, pp. 57-73. Essa intende favorire la corretta e tempestiva attuazione di tale direttiva da parte degli Stati membri (che dovrà avvenire entro il 16 novembre 2015) e, al contempo, grazie ad una precisa analisi condotta articolo per articolo, tale guida costituisce uno strumento di ausilio alle autorità nazionali ed agli operatori del diritto per la comprensione delle disposizioni in essa contenute.

 

FEBBRAIO 2014 

  

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d’arresto europeo (2013/2109(INL))

Il Parlamento europeo sottolinea la stretta relazione tra il mandato d’arresto europeo ed i diritti procedurali connessi all’uso dello stesso (il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale, il diritto di comunicare al momento dell’arresto, nonché il diritto all’informazione nei procedimenti penali). Invita, inter alia, gli Stati membri “ad attuare in modo tempestivo ed efficace l’insieme delle misure dell’Unione in materia di giustizia penale, dal momento che sono complementari, incluso l’ordine europeo di indagine, l’ordinanza cautelare europea e le misure relative ai diritti procedurali, mettendo così a disposizione delle autorità giudiziarie strumenti di riconoscimento reciproco alternativi e meno invasivi, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti dei sospetti e degli imputati nei procedimenti penali”. Inoltre, chiede alla Commissione di presentare, entro un anno ed ex art. 82 del TFUE, proposte legislative secondo le raccomandazioni particolareggiate allegate alla stessa risoluzione, che prevedono, ad esempio, “una procedura nell'ambito della quale una misura di riconoscimento reciproco può, se necessario, essere convalidata nello Stato membro di emissione da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, al fine di superare le interpretazioni divergenti del termine ‘autorità giudiziaria’”; “il diritto a un ricorso effettivo in conformità dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta e dell’articolo 13 della CEDU”; “una migliore definizione dei reati per cui è opportuno applicare il mandato d’arresto europeo al fine di agevolare l’applicazione del criterio della proporzionalità”, ecc. (v. punto 8 della Risoluzione).

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, del 4 febbraio 2014, in GUUE C 38, dell’8 febbraio 2014, pp. 3-7

Il Garante della protezione dei dati esprime il proprio parere in relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Al riguardo, esso sottolinea la necessità di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati nel perseguimento delle finalità tipiche della politica antiriciclaggio, ovvero la trasparenza delle fonti di pagamento, dei depositi e dei trasferimenti di fondi ai fini di contrastare il terrorismo e il riciclaggio di denaro.

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio, in GUUE C 38, dell’8 febbraio 2014, p. 3 ss.

Il parere si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le disposizioni concernenti la protezione dei dati nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol). Si raccomanda, ex multis: di eliminare la possibilità per Europol di avere accesso diretto alle banche dati nazionali; l’introduzione di una disposizione secondo cui “Europol deve avere una politica trasparente e facilmente accessibile in materia di trattamento di dati personali e per l’esercizio dei diritti degli interessati, in modo intellegibile, con ricorso a un linguaggio chiaro e semplice”.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare, COM(2014) 57 final, Bruxelles, 5 febbraio 2014

La Commissione europea persegue innanzitutto l’obiettivo di verificare lo stato d’attuazione delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare, i cui rispettivi termini di recepimento sono scaduti. Al contempo, essa mira a “fornire una valutazione preliminare delle legislazioni di recepimento nazionali comunicate alla Commissione”. La Commissione evidenzia, inoltre, il recepimento incompleto ed imparziale di tali direttive, quale limite alla realizzazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e sottolinea, altresì, che a partire dal 1° dicembre 2014 ‒ data in cui termina il periodo transitorio di cui al Protocollo n. 36 del trattato di Lisbona ‒ essa potrà avviare procedure d’infrazione.


Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, COM(2014) 38 final, Bruxelles, 3 febbraio 2014

La Commissione analizza il fenomeno della corruzione nei Paesi membri dell’Unione europea ed indica le misure intraprese per combatterlo. Essa punta, in particolare, all’instaurazione di un dibattito con il Parlamento europeo, gli Stati membri ed altre parti interessate “a sostenere le attività anticorruzione e a individuare in quale modo la dimensione europea possa essere utile a tale scopo”.

 

Allegato sull’Italia della Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, COM(2014) 38 final, Bruxelles, 3 febbraio 2014

Nonostante l’impegno dell’Italia nella lotta contro la corruzione ‒ di cui costituiscono un esempio l’adozione della L. del 6 dicembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione e la Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa ‒ il problema “resta serio”. La Commissione europea stima necessario incidere sui seguenti punti: il rafforzamento del “regime di integrità per le cariche elettive e di governo” (ad esempio mediante l’adozione di codici di comportamento o sanzioni dissuasive); “colmare le lacune della disciplina della prescrizione”; “estendere i poteri e sviluppare la capacità dell’autorità nazionale anticorruzione”; “rendere più trasparenti gli appalti pubblici, prima e dopo l’aggiudicazione”.



Si segnala inoltre…

Il 9 febbraio 2014 l’European Cyberspace Centre (EC3), nato nel gennaio 2013 per rafforzare la lotta alla criminalità informatica, ha diffuso una relazione sulle attività svolte nel primo anno di vita nonché sui futuri orientamenti.

Con il parere reso in data 4 febbraio 2014, l’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha manifestato forti perplessità in merito ad alcune disposizioni della proposta di regolamento del Consiglio sull’istituzione dell’Ufficio del Pubblico Ministero europeo. A tal riguardo, nel rispondere alle preoccupazioni concernenti il rispetto dei diritti fondamentali, l’Agenzia europea reputa necessario, inter alia, rafforzare i diritti delle vittime e la loro partecipazione ai procedimenti penali; fornire standards chiari in materia di diritti della difesa nonché un più ampio riferimento alla Carta dei diritti fondamentali; tutelare l’indipendenza dell’EPPO.

                                                                                                            


GENNAIO 2014   


Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, COM(2014) 27 final, del 27 gennaio 2014.
La Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione in cui ha valutato lo stato di attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Quest’ultima prevede una “impostazione penale comune per talune forme di razzismo e di xenofobia, nello specifico per due tipi di reato, comunemente noti come discorsi di incitamento all’odio razziale e xenofobo e reati basati sull’odio razziale e xenofobo”. Mediante tale relazione che, tra l’altro, fornisce un quadro comparato della disciplina dei citati reati all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali, la Commissione constata il mancato o parziale recepimento di alcune disposizioni concernenti, in particolare, i reati di negazione, apologia o minimizzazione grossolana di determinati crimini. Inoltre ‒ aggiunge la Commissione ‒ «Le disposizioni sull’istigazione all’odio o alla violenza di stampo razzista e xenofobo vigenti nella maggior parte degli Stati membri non sempre inglobano pienamente i reati previsti dalla decisione quadro. Si riscontrano inoltre alcune lacune anche per quanto riguarda la motivazione razzista e xenofoba dei reati, la responsabilità delle persone giuridiche e la giurisdizione».


Si segnala inoltre…

Pubblicato un paper dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sui “Fundamental rights in the future of the European Union’s Justice and Home Affairs”, che costituisce un prezioso contributo al dibattito in corso sulle future politiche in materia di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal proposito, con particolare riferimento al settore “Giustizia”, viene evidenziata la necessità di prestare ‒ nella fase post-Stoccolma ‒ una particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, per garantire la fiducia reciproca tra Stati membri dell’Unione europea e per rafforzare, altresì, la credibilità del “sistema” da parte degli utenti. Particolarmente interessante è la proposta di istituire un “European fundamental rights information system”, con il compito, inter alia, di selezionare i casi giurisprudenziali nazionali che si riferiscono alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e in tal modo verificare come quest’ultima sia “de facto utilizzata a livello nazionale”.

Il Parlamento italiano ha avviato l’iter per la verifica della conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità delle tre proposte di direttiva presentate dalla Commissione europea il 27 novembre 2013, rispettivamente, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali; sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali; sull’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo. A tal proposito, sono già emerse alcune criticità, con particolare riferimento al diritto di presenziare al processo, di cui all’art. 8 della prima delle tre proposte di direttiva supra citate.



DICEMBRE 2013  


Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020
, del 17 dicembre 2013, in GUUE L 354, del 28 dicembre 2013, pp. 73-83
Il Regolamento istituisce un programma Giustizia relativo al periodo 1° gennaio 2014 ‒ 31 dicembre 2020, per finanziare “azioni con un valore aggiunto europeo che contribuiscono all’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia”, in particolare mediante “la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale”.

 

Pubblicata la raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (2013/C 378/02), in GUUE C 378 del 24.12.2013, p. 8 ss.

La raccomandazione sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali fa parte del pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 27 novembre 2013 per rafforzare ulteriormente i diritti procedurali in ambito europeo. Con l’espressione “persone vulnerabili indagate o imputate nei procedimenti penali” si intende fare riferimento a tutti coloro che “non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità”. Attraverso tale raccomandazione la Commissione europea sottolinea, inoltre, la necessità di identificare e riconoscere “prontamente” la vulnerabilità dell’indagato o dell’imputato, mediante una valutazione iniziale effettuata dalle autorità competenti (“polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria”). Particolarmente significativa appare, infine, la sezione 3 della raccomandazione de qua, che fornisce un elenco dei diritti delle persone vulnerabili: inter alia, non discriminazione, presunzione di vulnerabilità, diritto all’informazione, diritto di avvalersi di un difensore, diritto all’assistenza medica.

Pubblicata la raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013, sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali (2013/C 378/03), in GUUE C 378 del 24.12.2013, p. 11 ss.

La raccomandazione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali si inserisce nel contesto delle misure presentate dalla Commissione europea il 27 novembre 2013 per rafforzare ulteriormente i diritti procedurali in ambito europeo. Essa mira al rafforzamento del diritto al patrocinio a spese dello Stato a favore di indagati o imputati in procedimenti penali e di persone ricercate nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, che non dispongano di risorse finanziarie sufficienti a coprire in tutto o in parte le spese necessarie per la difesa ed il procedimento. L’intento è quello di “integrare e rendere effettivo” il diritto di accesso ad un difensore, come previsto e disciplinato dalla recente direttiva 2013/48/Ue. La raccomandazione specifica, infine, che per “patrocinio a spese dello Stato” “si intende il finanziamento e l’assistenza da parte dello Stato membro che garantiscano l’effettivo esercizio del diritto di accesso a un difensore. Il finanziamento dovrebbe coprire le spese della difesa e del procedimento per l’indagato o imputato in un procedimento penale e per il ricercato nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo”.



                                                                                                               
NOVEMBRE 2013 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni
on the review of the proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office with regard to the principle of subsidiarity, in accordance with Protocol No 2, COM(2013) 851 final, Brussels, 27 novembre 2013

Dopo l’attivazione del meccanismo di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’art. 7.2 del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione europea ha risposto ai pareri motivati presentati da 14 camere parlamentari nazionali di undici Stati membri circa la conformità della proposta di regolamento sull’istituzione dell’Ufficio del Pubblico Ministero europeo con il principio di sussidiarietà. A fronte delle perplessità manifestate, la Commissione europea ha deciso di mantenere ferma la sua proposta di regolamento, spiegando le ragioni alla base di tale decisione e confermando, dunque, il rispetto del principio di sussidiarietà.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni Making progress on the European Union Agenda on Procedural Safeguards for Suspects or Accused Persons - Strengthening the Foundation of the European Area of Criminal Justice, (versione provvisoria), 27 novembre 2013

Il 27 novembre 2013 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di cinque misure per rafforzare ulteriormente i diritti procedurali in ambito europeo. In particolare, essa ha proposto l’adozione di tre direttive, rispettivamente sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto ad essere presenti nei procedimenti penali; sulla previsione di garanzie speciali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali; sull’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per le persone indagate o imputate private della libertà personale o sottoposte ad un mandato d’arresto europeo. Ad esse si affiancano due raccomandazioni della Commissione europea sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate nei procedimenti penali e sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per le persone indagate o imputate nei procedimenti penali. Le 5 misure richiamate ed i relativi documenti di accompagnamento sono consultabili al seguente link: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm.

 

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione), del 14 novembre 2013

(causa C‑60/12, Marián Baláž)

Il caso Baláž verte sull’interpretazione della nozione di “autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale”, di cui all’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009. La domanda è presentata nell’ambito di un procedimento d’esecuzione per la riscossione di un’ammenda irrogata al sig. Baláž, cittadino ceco, a seguito di un’infrazione al codice della strada dallo stesso commessa in Austria. Nel fornire una risposta al quesito, la Corte precisa che l’espressione di cui supracostituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione e deve essere interpretata nel senso che rientra in tale nozione ogni organo giurisdizionale che applichi un procedimento che presenta le caratteristiche essenziali di un procedimento penale”. Ed infatti se è vero che la summenzionata decisione quadro è stata adottata nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, è anche vero che la sua portata si estende alle infrazioni al codice della strada, che, com’è noto, trovano una regolamentazione non uniforme all’interno degli ordinamenti giuridici statali, i quali talora le qualificano come illeciti amministrativi, talaltra, invece, come illeciti penali. Pertanto è sufficiente che “l’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro applichi un procedimento che presenti le caratteristiche essenziali di un procedimento penale, senza tuttavia che sia richiesto che tale autorità giudiziaria disponga di una competenza esclusivamente penale”.

 

Elenco dei punti di contatto nazionali per la lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli, in  GU C 322, dell’ 8 novembre 2013, pp. 11-14

È stato pubblicato l’elenco dei punti di contatto nazionali per la lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli. Esso è stato predisposto dal Consiglio dell’Unione europea.

 


Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, in GUUE, L 294/1, del 6 novembre 2013
.
La direttiva 2013/48/UE costituisce la terza tappa della road map per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali delineata dalla Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, così come integrata nel Programma di Stoccolma ‒ Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (punto 2.4). In particolare, la direttiva sviluppa le misure indicate alle lettere C (consulenza legale e assistenza legale gratuita) e D (comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari) della citata tabella di marcia. Essa garantisce i seguenti diritti: il diritto di avvalersi di un difensore, sia nei procedimenti penale che nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo; il diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale; il diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.



OTTOBRE 2013  

  

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (2013/2107(INI))

Con la Risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere, il Parlamento europeo conferma ed integra i contenuti espressi nella relazione intermedia, adottata con risoluzione dell’11 giugno 2013 (v. le news dei mesi di maggio e giugno 2013). In particolare, la Commissione europea è invitata, ex multis,: a “lanciare un piano d’azione europeo contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro che comprenda misure legislative e azioni positive finalizzate ad un contrasto efficace di tali fenomeni criminali”; a completare, unitamente agli Stati membri, “la tabella di marcia concernente i diritti delle persone sospettate e accusate di reati, elaborando anche una direttiva sulla detenzione preventiva”; a presentare, “ispirandosi alla legislazione più avanzata degli Stati membri”, entro il 2013, “una proposta legislativa che stabilisca una definizione comune di criminalità organizzata, che dovrebbe comprendere, fra l'altro, il reato di partecipazione ad un'organizzazione criminale transnazionale”. Inoltre, è sottolineata la necessità che la “Procura europea sia sostenuta da un quadro chiaro in materia di diritti processuali e che i reati per i quali la Procura europea è competente siano chiaramente definiti”. Non meno rilevante è l’invito agli Stati membri alla creazione di una “«rete operativa antimafia» caratterizzata da snellezza e informalità, ai fini dello scambio di informazioni sulle connotazioni strutturali delle mafie presenti nei rispettivi territori, sulle proiezioni criminali e finanziarie, sulla localizzazione dei patrimoni e sui tentativi di infiltrazione negli appalti pubblici”. Infine, è prevista l’istituzione di una "Giornata europea della memoria e dell'impegno a ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata", da celebrarsi il 23 ottobre di ogni anno, a partire dal 2014.

Approvata la proposta di direttiva sul diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e sul diritto di comunicare al momento dell’arresto

Prosegue l’impegno dell’Unione europea nel rafforzamento dei diritti procedurali degli indagati e degli imputati: dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo, avvenuta il 10 settembre 2013, anche il Consiglio dell’Unione europea ha espresso voto favorevole alla proposta di direttiva sul diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e sul diritto di comunicare al momento dell’arresto. Si conclude, in tal modo, un'altra tappa della road map per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali delineata dalla Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009. In particolare, la direttiva sviluppa le misure indicate alle lettere C (consulenza legale e assistenza legale gratuita) e D (comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari) della citata tabella di marcia. La direttiva sarà pubblicata nelle prossime settimane sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e gli Stati dovranno recepirla entro tre anni.

Scadenza del termine per l’attuazione della Direttiva 2010/64/Ue, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Il 27 ottobre 2013 è scaduto il termine per l’attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali. Essa costituisce la prima di tre direttive volte a garantire il diritto ad un processo equo e conferisce, com’è noto, ai cittadini dell’Unione europea il diritto di essere sentiti, di partecipare alle udienze e di ricevere assistenza legale nella propria lingua in ogni fase del procedimento penale dinanzi a tutti i giudici dell’Unione europea.





SETTEMBRE 2013 

 
Decisione della Commissione del 27 settembre 2013 che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (2013/478/UE), in GUUE L 257/19 del  28.9.2013

La decisione de qua risponde all’esigenza di rivedere le disposizioni contenute nella decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla luce della nuova disciplina prevista dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Il 5° considerando precisa che la Commissione “dovrebbe valutare la necessità di rivedere la presente decisione qualora venisse istituita una procura europea”.


Parere del Comitato delle Regioni “Strategia per la cibersicurezza”, 2013/C 280/05, in GUUE C 280 del 27.09.2013

Il parere del Comitato delle Regioni ha ad oggetto la strategia per la cibersicurezza e la proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione: tali strumenti giuridici costituiscono una tappa fondamentale nella realizzazione di un mercato unico digitale. L’organo consultivo dell’Unione europea considera prioritaria la lotta alla criminalità informatica o cibercrime che, com’è noto, ha portato recentemente all’adozione della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (v. nota). 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, Bruxelles, 17.9.2013, COM(2013) 618 final

La proposta di direttiva estende il campo di applicazione della decisione quadro 2004/757/GAI a nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi. Essa si fonda  sull’art. 83, par. 1, del TFUE, che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nella sfera del traffico illecito di stupefacenti, deliberando mediante direttiva secondo la procedura legislativa ordinaria.


Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013,
relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, in GUUE L 248/1 del 18.9.2013

La nuova disciplina dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, in vigore dal 1° ottobre 2013, muove dalla necessità di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, attraverso l’attribuzione di maggiori poteri e funzioni in capo allo stesso Ufficio. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1073/1999 e nel regolamento (Euratom) n. 1074/1999. La Commissione europea dovrà presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 2 ottobre 2017, una relazione di valutazione sull’applicazione del regolamento.


AGOSTO 2013  

 

Direttiva 2013/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, in GUUE L 218 del 14.08.2013

La direttiva, basata sull’art. 83, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si propone di stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi d’informazione e di facilitare, altresì, la prevenzione di tali reati e la cooperazione tra le autorità competenti. Allo stesso tempo, essa mira all’introduzione di sanzioni penali per la creazione delle cd. “botnet”, ovvero le azioni “con cui si stabilisce il controllo a distanza di un numero rilevante di computer infettandoli con software maligni per mezzo di attacchi informatici mirati”. La direttiva disciplina i reati comuni di accesso illecito a sistemi di informazione (art. 3), di interferenza illecita relativamente ai sistemi (art. 4), di interferenza illecita relativamente ai dati (art. 5) e di intercettazione illecita (art. 6).


LUGLIO 2013

 

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2013, che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, (2013/392/UE), in GUUE L 198/45, del 23 luglio 2013

Il Consiglio dell’Unione europea ha fissato al 1° settembre 2013 la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI: quest’ultima definisce le condizioni per l’accesso al sistema di informazione visti (VIS), a scopo di consultazione, delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione dei reati di terrorismo e di altri reati gravi. La decisione del 2008 ha effetto, infatti, ex art. 18, par. 2, “a decorrere dalla data che sarà fissata dal Consiglio dopo che la Commissione avrà comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 è entrato in vigore ed è applicabile”.

Proposta di decisione del Consiglio “on the signing, on behalf of the European Union, of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products to the World Health Organisation's Framework Convention on Tobacco Control, in so far as the provisions of the Protocol are concerned which fall under Title V of Part III of the Treaty on the Functioning of the European Union”, COM(2013) 539 final, del 18 luglio 2013

Gli artt. 82, par. 1, 83 e 87, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Ue costituiscono la base giuridica necessaria all’Unione europea per firmare il “Protocollo sull’eliminazione del commercio illecito di prodotti del tabacco alla Convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”. L’obiettivo principale di tale protocollo è quello di contribuire agli sforzi internazionali nella eliminazione di ogni forma di traffico illecito di prodotti e di attrezzature di produzione del tabacco. La decisione si applicherà nella misura in cui le disposizioni del Protocollo rientrino nel campo di applicazione del Titolo V della Parte terza del TFUE.


Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su Eurojust, COM(2013) 535 final, del 17 luglio 2013

La proposta di regolamento sostituisce la precedente decisione istitutiva di Eurojust 2002/187/GAI e si propone di disciplinare ‒ così come previsto dall’art. 85 del TFUE ‒ la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione ed i compiti di Eurojust. La riformata agenzia sarà competente per i reati indicati nell’allegato 1, fatta eccezione per quelli che rientreranno nella competenza dell’Ufficio del Pubblico Ministero europeo. 


Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, Better protection of the Union's financial interests: Setting up the European Public Prosecutor's Office and reforming Eurojust, COM(2013) 532 final, del 17 luglio 2013

La comunicazione della Commissione introduce un pacchetto di misure legislative volte al rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell’Unione: una proposta di regolamento che istituisce l’Ufficio del Pubblico Ministero europeo; una proposta di regolamento che istituisce un nuovo Eurojust; infine, una comunicazione per implementare i poteri di OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nelle indagini. Nello specifico, tale comunicazione evidenzia gli aspetti principali della proposta di regolamento che istituisce l’ufficio del Pubblico Ministero europeo, i vantaggi connessi alla creazione di tale organismo, le sinergie con Eurojust e l’impatto su OLAF.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, Improving OLAF's governance and reinforcing procedural safeguards in investigations: A step-by-step approach to accompany the establishment of the European Public Prosecutor's Office, COM(2013) 533 final, del 17 luglio 2013

La Commissione europea ritiene che un approccio step-by step rappresenti il modo migliore per rafforzare i poteri di OLAF e potenziare le garanzie procedurali nelle indagini. Come prima tappa, l’istituzione accoglie con favore l’entrata in vigore, a partire dal mese di ottobre 2013, del “Revised OLAF Regulation”. Quest’ultimo, secondo la Commissione, potrà essere ulteriormente oggetto di modifica in seguito alla costituzione dell’Ufficio del Pubblico Ministero europeo. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode continuerà a svolgere le sue attività d’indagine amministrativa in tutti i settori che non rientreranno nella competenza dell’Ufficio del Pubblico Ministero europeo.


Proposta di regolamento del Consiglio sull’istituzione dell’Ufficio del Pubblico Ministero europeo, COM(2013) 534 final, del 17 luglio 2013

L’art. 86 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede l’istituzione di una Procura europea “per combattere i reati che ledono gli interesse finanziari dell’Unione”. La proposta del 17 luglio 2013 persegue l’obiettivo di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e di sviluppare ulteriormente lo “spazio di giustizia europeo”. Il Pubblico Ministero europeo è nominato dal Consiglio, a maggioranza semplice, con il consenso del Parlamento europeo, per un mandato di otto anni, non rinnovabile. Il regolamento proposto dovrà ora essere approvato dal Consiglio mediante una procedura legislativa speciale, ovvero all’unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo.

 

Si segnala inoltre… 

Annunciato l’opt out della Gran Bretagna dalle misure di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, 9 luglio 2013

La Gran Bretagna ha annunciato di voler esercitare l’opt out da 132 misure concernenti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, adottate prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il mandato di arresto europeo sarà compreso, invece, tra le 35 misure in materia di cooperazione giudiziaria penale che la Gran Bretagna continuerà a sostenere. Allo stesso tempo, tale Stato continuerà a far parte di Eurojust e di Europol.

 


GIUGNO 2013  

 

Regolamento (ue) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), in GUUE L 180/1 del 29 giugno 2013

Il regolamento istituisce un sistema denominato “Eurodac” per la gestione dei dati relativi alle impronte digitali. Esso trova la propria base giuridica, tra gli altri, negli artt. 87, par. 2, lett. a) del TFUE (raccolta, archiviazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni) e 88, par. 2, lett. a) del TFUE (raccolta archiviazione, trattamento, analisi e scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi). Di tale banca dati ‒ ed in casi ben definiti ‒ potranno beneficiare le autorità responsabili della lotta al terrorismo ed alle altre forme di criminalità, le quali avranno a disposizione informazioni complete e aggiornate per poter svolgere adeguatamente i propri compiti. Anche Europol dovrebbe avere accesso all'Eurodac nel quadro dei suoi compiti e in conformità della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol).

Pubblicato il dossier di Europol “Threat Assessment on Italian Organised Crime”, 24 giugno 2013

Il dossier pubblicato da Europol fornisce un quadro dettagliato dell’impatto della criminalità organizzata italiana sull’Unione europea. Esso dimostra come le 4 principali organizzazioni criminali italiane (Mafia, ‘Ndrangheta, Camorra e le organizzazioni criminali della Puglia), pur agendo a livello mondiale, siano piuttosto attente a mantenere un “low profile” al fine di impedire alle forze di polizia di rilevare la loro presenza. In particolare, il dossier esamina la dimensione internazionale delle organizzazioni criminali italiane, le loro strategie transnazionali ed il loro nuovo “modus operandi”. Esso persegue, altresì, l’ambizioso obiettivo di anticipare le prossime mosse di tali organizzazioni e di individuarne i punti deboli allo scopo di contrastarle efficacemente. Dallo studio emerge, inoltre, che il riciclaggio di denaro e il traffico di droga costituiscono le principali attività di guadagno di tali organizzazioni.  Dal momento che l’espansione delle “strategie criminali” in zone precedentemente non interessate dal fenomeno rischia di provocare seri danni all’economia dell’Unione europea, è necessario adottare specifiche misure per contrastarla: ad esempio, considerare “reato” la mera appartenenza ad un’organizzazione di stampo mafioso; armonizzare la legislazione anti-mafia a livello europeo; prevedere un meccanismo di finanziamento europeo.

 

Politica antiterrorismo dell’UE, P7_TA(2011)0577, Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (2010/2311(INI)), (2013/C 168 E/06), in GUUE C 168 E/45 del 14 giugno 2013

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale è, secondo il Parlamento europeo, il presupposto per la prevenzione, l’investigazione ed il perseguimento delle attività terroristiche. Pertanto, la risoluzione riconosce la necessità di affrontare i fenomeni del terrorismo e della criminalità organizzata attraverso un approccio coerente e sistematico che tenga conto, tra le altre, delle previsioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 
Condizioni di detenzione nell’UE, P7_TA(2011)0585, Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell’UE (2011/2897(RSP)), (2013/C 168 E/11), in GUUE 168 E/82 del 14 giugno 2013

Nella risoluzione de qua il Parlamento europeo afferma che le condizioni di detenzione e la gestione delle carceri spettano principalmente agli Stati membri dell’Unione europea; tuttavia, “carenze, come il sovraffollamento delle carceri e le asserzioni in merito al cattivo trattamento dei detenuti, possono pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE”. A tal proposito, il Parlamento europeo suggerisce alle Istituzioni europee e agli Stati membri l’adozione di misure che garantiscano il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e l’applicazione di standard minimi comuni di detenzione. Pertanto, sottolinea, ex multis,  l’importanza di: - monitorare le condizioni di detenzione negli Stati membri;  - applicare standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate; - ristrutturare e ammodernare le strutture carcerarie; - fornire alla polizia e al personale carcerario una formazione adeguata; - promuovere misure che attribuiscano una protezione specifica alle detenute madri ed ai loro figli.

 

Approvata la Risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione intermedia) (2012/2117(INI)), dell'11 giugno 2013

La Risoluzione, approvata in seduta plenaria l’11 giugno scorso, testimonia l’impegno dell’Unione europea nella definizione di standard giuridici comuni per la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Si rinvia all’aggiornamento del mese di maggio 2013

 

Council Conclusions on setting the EU’s priorities for the fight against serious and organised crime between 2014 and 2017, meeting del Consiglio Giustizia e Affari interni, Lussemburgo, 6 e 7 giugno 2013

Nelle conclusioni del 6-7 giugno 2013 il Consiglio Giustizia e Affari interni fissa in 9 punti le priorità di cui gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie europee dovranno tener conto nella lotta contro le gravi forme di criminalità organizzata nel periodo 2014-2017. Per raggiungere tali obiettivi è indispensabile non soltanto un efficace coordinamento tra le autorità nazionali competenti (forze di polizia, autorità giudiziarie ed amministrative ecc.) e le istituzioni ed agenzie dell’Unione europea, ma anche (e soprattutto) un’adeguata attività di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della criminalità organizzata.

 

Parere dell’European Data Protection Supervisor sulla proposta di regolamento della Commissione che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol), del 3 giugno 2013 

Per combattere le più gravi forme di criminalità Europol utilizza un meccanismo di raccolta, analisi e diffusione dei dati personali. Un solido quadro di protezione di tali dati contribuisce al successo della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Si rende, pertanto, necessario rafforzare il controllo della raccolta di dati effettuata da Europol mediante l’utilizzo di un organismo consolidato ed indipendente, quale l’European Data Protection Supervisor (EDPS).





MAGGIO 2013  
 
 

 

Sentenza della Corte di Giustizia del 30 maggio 2013

(causa C-168/13 PPU, Jeremy F. c. Premier ministre)

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil constitutionnel francese verte sull’interpretazione della decisione quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Nello specifico, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia se gli articoli 27 e 28 debbano “essere interpretati nel senso di precludere agli Stati membri la previsione di un ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per reati anteriori diversi da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo, oppure per la consegna a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna”. Con la sentenza del 30 maggio 2013 la Corte di giustizia ha riconosciuto in capo agli Stati membri la facoltà di prevedere un ricorso sospensivo avverso una decisione di estensione degli effetti di un MAE, benchè nessuna disposizione in tal senso sia prevista all’interno della decisione quadro; a fondamento di tale decisione i giudici di Lussemburgo pongono il rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e, più in generale, il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici quali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla CEDU e dagli ordinamenti nazionali. Tuttavia, nel disciplinare tale meccanismo di ricorso sospensivo, gli Stati sono tenuti a rispettare i termini e le modalità indicati dall’art. 17 della citata decisione quadro, il cui obiettivo resta, in definitiva, quello di semplificare e accelerare la consegna tra gli Stati membri delle persone ricercate.


Criminalità organizzata nell’Unione europea, P7_TA(2011)0459, Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell’Unione europea (2010/2309(INI)), (2013/C 131 E/08), in GUUE C 131 E, dell’8 maggio 2013

 La criminalità organizzata, sia essa di stampo mafioso o meno, costituisce una delle principali minacce per la sicurezza interna dell’Unione europea e per la libertà dei suoi cittadini: è quanto si legge all’interno della risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata nell’Unione europea. Per combattere tale fenomeno il Parlamento europeo reputa necessario: migliorare il quadro legislativo europeo; contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso; migliorare il funzionamento delle strutture europee impegnate a vario titolo nel contrasto alla criminalità organizzata e rafforzare le relazioni con le altre istituzioni internazionali; sviluppare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia nell’Ue e con i Paesi terzi.


Approvato il Progetto di relazione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione intermedia), 2012/2117 (INI), 7 maggio 2013

Prosegue l’impegno dell’Unione europea nella definizione di standard giuridici comuni per la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro: è stato, infatti, approvato il 7 maggio scorso il rapporto di medio termine della CRIM (Commissione speciale per la lotta al crimine organizzato, alla corruzione e al riciclaggio). La relazione, che recepisce larga parte della legislazione italiana antimafia, si pone l’obiettivo di suggerire “un quadro legislativo omogeneo e coerente per colpire il cuore economico del crimine e rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale”. Degna di rilievo è soprattutto la parte contenente l’invito alla Commissione europea ad adottare una definizione comune di reato associativo di stampo mafioso, conformemente a quanto previsto dall’articolo 416 bis del codice penale italiano”.

 

 


APRILE 2013  


 

Sentenza della Corte di giustizia del 25 aprile 2013

(causa C-212/11, Jyske Bank Gibraltar Ltd c. Administración del Estado)

La Corte è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 22, par. 2 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Tale articolo disciplina la collaborazione nello scambio di informazioni tra i soggetti indicati dalla stessa direttiva e l’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF), in caso di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La sentenza rileva, ai fini della presente sezione, soprattutto in ragione dell’espresso riferimento ad alcune previsioni della decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le UIF degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271, pag. 4), adottata ai sensi dell’art. 34, par. 2, lett. c, del Trattato sull’Unione europea (Titolo VI, recante “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”). Si evidenziano, in particolare, le lacune di tale sistema informativo laddove la decisione del 2000 prevede deroghe all’obbligo dell’UIF interpellata di comunicare all’UIF richiedente le informazioni richieste, ad esempio ove siano compromesse indagini penali in corso o violati principi fondamentali nazionali. Inoltre, non è previsto un termine per la comunicazione delle informazioni richieste, né una sanzione in caso di mancata esecuzione o rifiuto ingiustificato (v. punti 73 ss. della sentenza). Per i giudici di Lussemburgo l’art. 22, par. 2 della direttiva 2005/60/CE non osta ad una normativa nazionale che “impone agli enti creditizi di comunicare direttamente all’unità di informazione finanziaria di tale Stato le informazioni richieste a fini di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo quando tali enti svolgono la loro attività sul territorio nazionale in regime di libera prestazione dei servizi”, ma soltanto qualora la normativa nazionale “non pregiudichi l’effetto utile della suddetta direttiva nonché della decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni”. 

Pubblicato il primo rapporto della Commissione europea sulle statistiche relative alla tratta di esseri umani

Il 15 aprile 2013 la Commissione europea ha pubblicato il primo rapporto, a livello europeo, sul fenomeno della tratta degli esseri umani, il quale raccoglie dati statistici relativi al periodo 2008-2010. Oltre ai 27 Stati membri dell’Unione europea, l’indagine ha coinvolto anche la Croazia, l’Islanda, il Montenegro, la Norvegia, la Serbia, la Svizzera e la Turchia. Essa ha preso in considerazione non soltanto i dati riguardanti le vittime della tratta, accertate o presunte, catalogate in base al sesso, all’età ed al tipo di sfruttamento subito, ma anche quelli relativi ai trafficanti. Determinante per la raccolta di tali dati è stato il contributo degli Stati membri e delle organizzazioni della società civile.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Seconda relazione sull’attuazione della Strategia di sicurezza interna dell’UE”, COM(2013) 179 final, del 10 aprile 2013

Con la comunicazione del 10 aprile 2013 la Commissione europea si compiace del lavoro effettuato per raggiungere gli obiettivi previsti dalla Strategia di sicurezza interna dell’UE, gran parte dei quali relativi al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese on line. Sebbene la Commissione riconosca che l’attuazione della Strategia sia a buon punto, tuttavia dichiara che bisogna incidere in maniera più efficace su alcuni settori fonte di particolare preoccupazione, quali la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la criminalità informatica, l’estremismo violento. La terza ed ultima relazione sull’attuazione della Strategia dovrà essere adottata entro la prima metà del 2014.

                                                                                                    

                                                                                                         MARZO 2013   



Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) che abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI

La proposta di regolamento mira a rafforzare il ruolo di Europol rendendolo più efficace nell’attività di raccolta e di analisi delle informazioni. Essa abroga la decisione del Consiglio 2009/371/GAI, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol), nonché la decisione del Consiglio 2005/681/GAI, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL). La proposta trova la propria base giuridica negli articoli 87, par. 2 (b) ed 88 del TFUE e si uniforma ai requisiti previsti dal Trattato di Lisbona, alle aspettative del programma di Stoccolma ed alle priorità fissate nella Strategia di Sicurezza Interna in azione.

 

 

                                                                                                        FEBBRAIO 2013  



Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013

(causa C-399/11, Stefano Melloni c. Ministerio Fiscal)

L’art. 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, non consente all’autorità giudiziaria competente di subordinarne l’esecuzione “alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente”. Lo ha deciso la Corte di giustizia con la sentenza Melloni, del 26 febbraio 2013, concernente l’emissione di un MAE ‒ ai fini dell’esecuzione della pena ‒ nei confronti di un cittadino italiano condannato in contumacia a dieci anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare la consegna ove l’interessato non sia comparso personalmente nel processo; tuttavia essa è tenuta a procedere alla consegna ove la persona nei cui confronti è emesso il mandato sia stata informata della data e del luogo del processo e della circostanza che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione, ovvero sia stata assistita da un difensore da lei nominato a tal fine. Non sussiste, pertanto, alcun contrasto con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, nonché con i diritti della difesa garantiti dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte di Lussemburgo ha precisato, infine, che nemmeno l’articolo 53 della Carta di Nizza consente ad uno Stato membro “di subordinare la consegna di una persona condannata  in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente”; diversamente, si rimetterebbero in discussione non solo i “principi di fiducia e riconoscimento reciproci” che sono alla base della stessa decisione quadro sul MAE, ma anche “l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali” e, conseguentemente, l’effettività della stessa decisione quadro.

 

Pubblicata la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione, in GU C 51E del 22.2.2013

La Risoluzione del Parlamento europeo sugli sforzi dell’Unione europea per lottare contro la corruzione, del 15 settembre 2011, trae origine, tra gli altri, dall’articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che ­­­­­­­­­‒ com'è noto ­‒ inserisce la corruzione tra i reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale. Con tale atto il Parlamento europeo “invita la Commissione ad agire sulla base dell’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE al fine di adottare norme minime relative alla definizione del reato e delle sanzioni in materia di corruzione, data la dimensione transnazionale che essa riveste e le relative conseguenze sul mercato interno”. La Risoluzione sottolinea l’importanza di un’attiva cooperazione degli Stati membri con Europol, Eurojust ed OLAF nelle attività d’indagine e perseguimento dei reati connessi alla corruzione. A tal proposito, un ruolo fondamentale è attribuito alla Commissione europea e ad Eurojust, i quali dovrebbero garantire uno scambio più rapido ed efficiente di documenti ed informazioni tra i tribunali nazionali ove si tratti di casi di corruzione aventi implicazione transnazionale (punto 13).

 

Pubblicato il Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima, in GU L 39 del 9 febbraio 2013

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 febbraio 2013 il Regolamento n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima. Esso rileva, ai fini della presente sezione, per la previsione di un meccanismo di cooperazione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (punto 32) con le autorità nazionali competenti e gli organismi dell’Unione europea, quali Frontex ed Europol. Tale cooperazione si esplica attraverso la comunicazione, previa espressa richiesta, della posizione della nave e dei dati di osservazione della terra, allo scopo di facilitare l’adozione di misure preventive contro azioni illecite internazionali.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, COM (2013) 42 final, del 5 febbraio 2013

La contraffazione di mezzi di pagamento rientra, ex art. 83, par. 2 del TFUE, tra le sfere di criminalità particolarmente grave per le quali il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni. In tale contesto normativo si inserisce la proposta di direttiva de qua, che persegue l’obiettivo di introdurre norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell’euro e di altre monete. Allo stesso tempo, essa intende rafforzare ‒ mediante disposizioni comuni ‒ la lotta contro tali reati e potenziare le indagini al riguardo.


Pubblicato il Parere del Comitato economico e sociale europeo
in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)» COM(2012) 286 final, in GU 2013/C 44/20 del 15 febbraio 2013

Nella sessione plenaria del 12-13 dicembre 2012, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato un parere in merito alla Comunicazione della Commissione “La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)”. Tale strategia si pone l’obiettivo di definire le priorità nella lotta al fenomeno della tratta degli esseri umani, di colmare le lacune esistenti nella normativa vigente e, soprattutto, di assicurare coerenza tra i vari atti che la disciplinano, sul piano europeo ed internazionale. Sebbene abbia accolto con favore la partecipazione alla Strategia di cui supra, il Comitato economico e sociale europeo non ha mancato, tuttavia, di mettere in evidenza alcuni punti critici della stessa.

 

                                                                                                        GENNAIO 2013   



Attivazione dell'European Cybercrime Centre di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, "Lotta alla criminalità nell'era digitale: istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica", del 28 marzo 2012
Dall'11 gennaio 2013 è pienamente operativo l'European Cybercrime Centre (EC3), istituito con lo scopo di combattere la criminalità informatica e di proteggere la sicurezza di cittadini ed imprese nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Dopo aver sostenuto la necessità di prevedere un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, per la prima volta, nella "Strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura" (COM(2010) 673 definitivo), la Commissione europea ha successivamente proposto l'istituzione del Centro mediante la comunicazione del 28 marzo 2012 ("Lotta alla criminalità nell'era digitale: istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica", COM(2012) 140 final). Il Centro ha sede a l'Aja, presso gli uffici dell'Europol ed è attualmente guidato da Troels Oerting; per il suo funzionamento l'Unione europea ha stanziato circa 7 milioni di euro, che costituiscono una parte del budget destinato ad Europol.


Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 29 gennaio 2013

(causa C-396/11, Ciprian Vasile Radu)

Non rientra tra i motivi di non esecuzione di un mandato di arresto europeo, quali previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, la circostanza che il destinatario del provvedimento non sia stato sentito dalle autorità giudiziarie emittenti: è quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 29 gennaio 2013 (causa C-396/11). La previsione dell'obbligo di sentire la persona ricercata prima dell'emissione del provvedimento "vanificherebbe inevitabilmente il sistema stesso di consegna previsto dalla decisione quadro 2002/584 e, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dal momento che, in particolare al fine di evitare la fuga dell'interessato, un siffatto mandato d'arresto deve potersi giovare di un certo effetto sorpresa".